Autore: Andrea Marton

  • Art. 62 IRAP – Canone per l’installazione di mezzi pubblicitari

    Art. 62 IRAP – Canone per l’installazione di mezzi pubblicitari

    Art. 62 D.Lgs. 446/97 (IRAP) – Canone per l’installazione di mezzi pubblicitari (1)

    In vigore dal 01/01/1998

    1. I comuni possono, con regolamento adottato a norma dell’articolo 52, escludere l’applicazione, nel proprio territorio, dell’imposta comunale sulla pubblicità di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, sottoponendo le iniziative pubblicitarie che incidono sull’arredo urbano o sull’ambiente ad un regime autorizzatorio e assoggettandole al pagamento di un canone in base a tariffa. 2. Il regolamento è informato ai seguenti criteri: a) individuazione della tipologia dei mezzi di effettuazione della pubblicità esterna che incidono sull’arredo urbano o sull’ambiente ai sensi del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e del relativo regolamento di attuazione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495; b) previsione delle procedure per il rilascio e per il rinnovo dell’autorizzazione; c) indicazione delle modalità di impiego dei mezzi pubblicitari e delle modalità e termini di pagamento del canone; d) determinazione della tariffa con criteri di ragionevolezza e gradualità tenendo conto della popolazione residente, della rilevanza dei flussi turistici presenti nel comune e delle caratteristiche ur- DLgs. 15.12.1997 n. 446 – Art. 63 46 banistiche delle diverse zone del territorio comunale e dell’impatto ambientale in modo che detta tariffa, comprensiva dell’eventuale uso di aree comunali, non ecceda di oltre il 25 per cento le tariffe stabilite ai sensi del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, per l’imposta comunale sulla pubblicità in relazione all’esposizione di cui alla lettera a) e deliberate dall’amministrazione comunale nell’anno solare antecedente l’adozione della delibera di sostituzione dell’imposta comunale sulla pubblicità con il canone (2); e) equiparazione, ai soli fini del pagamento del canone, dei mezzi pubblicitari installati senza la preventiva autorizzazione a quelli autorizzati e previsione per l’installazione dei mezzi pubblicitari non autorizzati di sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all’importo della relativa tariffa, né superiore al doppio della stessa tariffa; f) determinazione della tariffa per i mezzi pubblicitari installati su beni privati in misura inferiore di almeno un terzo rispetto agli analoghi mezzi pubblicitari installati su beni pubblici. 3. Il regolamento può anche prevedere, con carattere di generalità, divieti, limitazioni e agevolazioni. 4. Il comune procede alla rimozione dei mezzi pubblicitari privi della prescritta autorizzazione, o installati in difformità della stessa, o per i quali non sia stato effettuato il pagamento del relativo canone, nonché alla immediata copertura della pubblicità con essi effettuata, mediante contestuale processo verbale di contestazione redatto da competente pubblico ufficiale. Resta ferma l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ovvero se non comminabili, di quelle stabilite dall’articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507. Per l’applicazione delle sanzioni di cui al presente comma si osservano le disposizioni contenute nel capo I del titolo VI del citato decreto legislativo n. 285 del 1992. Note: (1) Il comma 847 dell’art. 1 della L. 160/2019 ha disposto l’abrogazione del presente articolo. Tale disposizione, tuttavia, sarà abrogata dall’1.1.2021, contestualmente all’istituzione del c.d. “canone unico” di cui al comma 816. Si veda l’art. 4 co. 3-quater del DL 30.12.2019 n. 162 ed il Dossier (Schede di lettura A.C. 2305 – 17 dicembre 2019). (2) Le parole “in modo che detta tariffa, comprensiva dell’eventuale uso di aree comunali, non ecceda di oltre il 25 per cento le tariffe stabilite ai sensi del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, per l’imposta comunale sulla pubblicità in relazione all’esposizione di cui alla lettera a) e deliberate dall’amministrazione comunale nell’anno solare antecedente l’adozione della delibera di sostituzione dell’imposta comunale sulla pubblicità con il canone” sono state inserite dall’art. 10, comma 5, lett. b), L. 28.12.2001 n. 448, pubblicata in G.U. 29.12.2001 n. 301, S.O. n. 285.

  • Articolo 343 Codice Civile: Apertura della tutela

    Articolo 343 Codice Civile: Apertura della tutela

    Art. 343 c.c. – Apertura della tutela

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Se entrambi i genitori sono morti o per altre cause non possono esercitare la patria potestà, si apre la tutela presso il tribunale del circondario dove è la sede principale degli affari e interessi del minore.

    Se il tutore è domiciliato o trasferisce il domicilio in altro circondario, la tutela può essere ivi trasferita con decreto del tribunale.

  • Articolo 378 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 378 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 378 CCII – Responsabilita’ degli amministratori

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 – testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. All’articolo 2476 del codice civile, dopo il quinto comma è inserito il seguente: «Gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l’inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale. L’azione può essere proposta dai creditori quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti. La rinunzia all’azione da parte della società non impedisce l’esercizio dell’azione da parte dei creditori sociali. La transazione può essere impugnata dai creditori sociali soltanto con l’azione revocatoria quando ne ricorrono gli estremi.»

    2. All’articolo 2486 del codice civile dopo il secondo comma è aggiunto il seguente: «Quando è accertata la responsabilità degli amministratori a norma del presente articolo, e salva la prova di un diverso ammontare, il danno risarcibile si presume pari alla differenza tra il patrimonio netto alla data in cui l’amministratore è cessato dalla carica o, in caso di apertura di una procedura concorsuale, alla data di apertura di tale procedura e il patrimonio netto determinato alla data in cui si è verificata una causa di scioglimento di cui all’articolo 2484, detratti i costi sostenuti e da sostenere, secondo un criterio di normalità, dopo il verificarsi della causa di scioglimento e fino al compimento della liquidazione. Se è stata aperta una procedura concorsuale e mancano le scritture contabili o se a causa dell’irregolarità delle stesse o per altre ragioni i netti patrimoniali non possono essere determinati, il danno è liquidato in misura pari alla differenza tra attivo e passivo accertati nella procedura».

  • Articolo 222 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 222 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 222 CCII – Disciplina dei crediti prededucibili

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 – testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. I crediti prededucibili devono essere accertati con le modalità di cui al capo III del presente titolo, con esclusione di quelli non contestati per collocazione e ammontare, anche se sorti durante l’esercizio dell’impresa del debitore, e di quelli sorti a seguito di provvedimenti di liquidazione di compensi dei soggetti nominati ai sensi dell’articolo 123; in questo ultimo caso, se contestati, devono essere accertati con il procedimento di cui all’articolo 124.

    2. I crediti prededucibili vanno soddisfatti per il capitale, gli interessi e le spese con il ricavato della liquidazione del patrimonio mobiliare e immobiliare, tenuto conto delle rispettive cause di prelazione, con esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno ed ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti, salvo il disposto dell’articolo 223. Il corso degli interessi cessa al momento del pagamento.

    3. I crediti prededucibili sorti nel corso della procedura di liquidazione giudiziale che sono liquidi, esigibili e non contestati per collocazione e per ammontare, possono essere soddisfatti al di fuori del procedimento di riparto se l’attivo è presumibilmente sufficiente a soddisfare tutti i titolari di tali crediti. Il pagamento deve essere autorizzato dal comitato dei creditori ovvero dal giudice delegato.

    4. Se l’attivo è insufficiente, la distribuzione deve avvenire secondo i criteri della graduazione e della proporzionalità, conformemente all’ordine assegnato dalla legge.

  • Articolo 335 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 335 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 335 CCII – Accettazione di retribuzione non dovuta

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 – testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. Il curatore della liquidazione giudiziale che riceve o pattuisce una retribuzione, in danaro o in altra forma, in aggiunta di quella liquidata in suo favore dal tribunale o dal giudice delegato, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da euro 103 a euro 516.

    2. Nei casi più gravi alla condanna può aggiungersi l’inabilitazione temporanea all’ufficio di amministratore per la durata non inferiore a due anni.

  • Art. 10 Antiriciclaggio – Pubbliche amministrazioni

    Art. 10 Antiriciclaggio – Pubbliche amministrazioni

    Art. 10 D.Lgs. 231/2007 (Antiriciclaggio) – Pubbliche amministrazioni (1)

    In vigore dal 29/12/2007

    1. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano agli uffici delle Pubbliche amministrazioni competenti allo svolgimento di compiti di amministrazione attiva o di controllo, nell’ambito dei seguenti procedimenti o procedure: a) procedimenti finalizzati all’adozione di provvedimenti di autorizzazione o concessione; b) procedure di scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi secondo le disposizioni di cui al codice dei contratti pubblici; c) procedimenti di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonchè attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone fisiche ed enti pubblici e privati. 2. In funzione del rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, il Comitato di sicurezza finanziaria, anche sulla base dell’analisi nazionale del rischio di cui all’articolo 14, individua categorie di attività amministrative, svolte dalle Pubbliche amministrazioni responsabili dei procedimenti di cui al comma 1, rispetto a cui non trovano applicazione gli obblighi di cui al presente articolo. Con le medesime modalità e secondo i medesimi criteri, il Comitato di sicurezza finanziaria può individuare procedimenti, ulteriori rispetto a quelli di cui al comma 1, per i quali trovano applicazione gli obblighi di cui al presente articolo. 3. Il Comitato di sicurezza finanziaria elabora linee guida per la mappatura e la valutazione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui gli uffici delle Pubbliche amministrazioni, responsabili dei procedimenti di cui al comma 1, sono esposti nell’esercizio della propria attività istituzionale. Sulla base delle predette linee guida, le medesime Pubbliche amministrazioni adottano procedure interne, proporzionate alle proprie dimensioni organizzative e operative, idonee a valutare il livello di esposizione dei propri uffici al rischio e indicano le misure necessarie a mitigarlo. 4. Al fine di consentire lo svolgimento di analisi finanziarie mirate a far emergere fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, le Pubbliche amministrazioni comunicano alla UIF dati e informazioni concernenti le operazioni sospette di cui vengano a conoscenza nell’esercizio della propria attività istituzionale. La UIF, in apposite istruzioni, adottate sentito il Comitato di sicurezza finanziaria, individua i dati e le informazioni da trasmettere, le modalità e i termini della relativa comunicazione nonchè gli indicatori per agevolare la rilevazione delle operazioni sospette. 5. Le Pubbliche amministrazioni responsabili dei procedimenti di cui al comma 1, nel quadro dei programmi di formazione continua del personale realizzati in attuazione dell’articolo 3 del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178, adottano misure idonee ad assicurare il riconoscimento, da parte dei propri dipendenti delle fattispecie meritevoli di essere comunicate ai sensi del presente articolo. 6. L’inosservanza delle norme di cui alla presente disposizione assume rilievo ai fini dell’articolo 21, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Note: (1) Articolo sostituito dall’art. 1, comma 1, DLgs. 25.5.2017 n. 90, pubblicato in G.U. 19.6.2017 n. 140, S.O. n. 28. Testo precedente: “Art. 10 (Destinatari). – 1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano ai soggetti indicati negli articoli 11, 12, 13 e 14. 2. Le disposizioni contenute nel presente decreto, fatta eccezione per gli obblighi di identificazione e registrazione indicati nel Titolo II, Capi I e II, si applicano altresì: a) alle società di gestione accentrata di strumenti finanziari; b) alle società di gestione dei mercati regolamentati di strumenti finanziari e ai soggetti che gestiscono strutture per la negoziazione di strumenti finanziari e di fondi interbancari; c) alle società di gestione dei servizi di liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari; d) alle società di gestione dei sistemi di compensazione e garanzia delle operazioni in strumenti finanziari; e) alle seguenti attività, il cui esercizio resta subordinato al possesso di licenze, da autorizzazioni, iscrizioni in albi o registri, ovvero alla preventiva dichiarazione di inizio di attività specificamente richieste dalle norme a fianco di esse riportate: 1) commercio, comprese l’esportazione e l’importazione, di oro per finalità industriali o di investimento, per il quale è prevista la dichiarazione di cui all’articolo 1 della legge 17 gennaio 2000, n. 7; 2) fabbricazione, mediazione e commercio, comprese l’esportazione e l’importazione di oggetti preziosi, per il quale è prevista la licenza di cui all’articolo 127 del TULPS; 3) fabbricazione di oggetti preziosi da parte di imprese artigiane, all’iscrizione nel registro degli assegnatari dei marchi di identificazione tenuto dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; 4) commercio di cose antiche di cui alla dichiarazione preventiva prevista dall’articolo 126 del TULPS; DLgs. 21.11.2007 n. 231 – Art. 11 30 5) esercizio di case d’asta o galleria d’arte per il quale è prevista alla licenza prevista dall’articolo 115 del TULPS; 5-bis) mediazione, ai sensi dell’articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69; f) alle succursali italiane dei soggetti indicati nelle lettere precedenti aventi sede legale in uno stato estero; g) agli uffici della pubblica amministrazione. In precedenza, il numero 5-bis era stato inserito dall’art. 22, comma 1, DLgs. 4.3.2010 n. 28, pubblicato in G.U. 5.3.2010 n. 53.

  • Art. 27 IRAP – Compartecipazione dei comuni e delle province al gettito dell’imposta

    Art. 27 IRAP – Compartecipazione dei comuni e delle province al gettito dell’imposta

    Art. 27 D.Lgs. 446/97 (IRAP) – Compartecipazione dei comuni e delle province al gettito dell’imposta

    In vigore dal 01/01/1998

    1. A decorrere dall’anno di entrata in vigore del presente decreto le regioni devolvono ad ogni comune e ad ogni provincia del proprio territorio una quota del gettito dell’imposta regionale sulle attività produttive pari, per il comune, al gettito riscosso nel 1997 per tasse di concessione comunale e per imposta comunale per l’esercizio di impresa, arti e professioni, al netto della quota di spettanza della provincia, e, per la provincia, all’ammontare di questa quota al lordo di quella spettante allo Stato a norma dell’articolo 6 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144. 2. Gli importi dovuti ai comuni e alle provincie a norma del comma 1 sono ad essi versati dalle regioni nel mese di luglio di ciascun anno. Nel primo anno tali importi sono commisurati all’ammontare del gettito riscosso nel 1996 risultante dai relativi rendiconti consuntivi, salvo conguaglio, da effettuare nell’anno successivo con gli importi dovuti per tale anno, in base alle risultanze dei rendiconti per l’anno 1997. Gli importi dovuti sono determinati da ciascuna regione che, previa acquisizione delle informazioni necessarie, ne dà comunicazione ai comuni e alle provincie entro il 30 giugno del primo anno e del successivo. Gli importi comunicati costituiscono per le Regioni somme a destinazione vincolata. A decorrere dall’anno 1999, i predetti importi sono incrementati annualmente in misura pari al tasso programmato di inflazione indicato nella relazione previsionale e programmatica. 3. L’importo corrispondente alla quota spettante allo Stato di cui al comma 1, determinato a norma del comma 2, è versato nei termini quivi indicati dalle province allo Stato per le finalità di cui all’articolo 1-bis del decreto-legge 25 novembre 1996, n. 599, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 1997, n. 5, secondo le vigenti disposizioni per il versamento della suddetta quota. 4. Le regioni possono attribuire alle province e ai comuni quote di compartecipazione al gettito dell’imposta regionale sulle attività produttive anche al fine di finanziare le funzioni ad essi delegate, secondo criteri stabiliti con propria legge. 5. […] (1). 6. Le regioni Friuli Venezia-Giulia e Valle d’Aosta e le provincie autonome di Trento e Bolzano, nell’esercizio dei poteri in materia di finanza locale, provvedono alla disciplina dei rapporti finanziari con gli enti locali, assicurando agli stessi le risorse finanziarie per compensare gli effetti finanziari negativi conseguenti all’attuazione del presente decreto. Note: (1) Comma abrogato dall’art. 12, comma 1, DLgs. 10.4.1998 n. 137, pubblicata in G.U. 11.5.1998 n. 107. Testo precedente: “Nei confronti dei comuni e delle province che istituiscono l’addizionale di cui all’articolo 28 viene meno, dall’anno in cui questa ha effetto, l’obbligo della regione di cui al comma 1.“.

  • Articolo 356 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 356 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 356 CCII – Elenco dei soggetti incaricati dall’autorita’ giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nell’ambito degli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza e delle procedure di insolvenza e dei professionisti indipendenti

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 – testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. È istituito presso il Ministero della giustizia un elenco dei soggetti, costituiti anche in forma associata o societaria, destinati a svolgere, su incarico del tribunale, le funzioni di curatore, commissario giudiziale o liquidatore, nell’ambito degli strumenti e delle procedure disciplinati dal codice della crisi e dell’insolvenza, o che possono essere incaricati dall’impresa quali professionisti indipendenti. Nella domanda di iscrizione può essere indicata la funzione, o le funzioni, che il richiedente intende svolgere. Il Ministero della Giustizia esercita la vigilanza sull’attività degli iscritti all’elenco, nel rispetto delle competenze attribuite agli Ordini professionali di appartenenza dei professionisti richiedenti.

    2. Possono ottenere l’iscrizione i soggetti che, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 358, comma 1, dimostrano di aver assolto gli obblighi di formazione di cui all’articolo 4, comma 5, lettere b), c) e d) del decreto del Ministro della giustizia 24 settembre 2014, n. 202 e successive modificazioni. Per i professionisti iscritti agli ordini professionali degli avvocati, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e dei consulenti del lavoro, non si applicano le lettere c) e d) dell’articolo 4, comma 5, del predetto decreto n. 202 del 2014 e la durata dei corsi di cui alla lettera b), del medesimo decreto è di quaranta ore. Per l’iscrizione è altresì necessaria un’autocertificazione rilasciata ai sensi dell’articolo 46 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il possesso di una adeguata esperienza maturata non oltre l’ultimo quinquennio svolgendo attività professionale quale attestatore, curatore, commissario giudiziale o liquidatore giudiziale, in proprio o in collaborazione con professionisti iscritti all’elenco. Costituisce condizione per il mantenimento dell’iscrizione un aggiornamento biennale, acquisito mediante partecipazione a corsi o convegni organizzati da ordini professionali o da un’università pubblica o privata o in collaborazione con i medesimi enti. Per i professionisti iscritti agli ordini professionali degli avvocati, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, dei consulenti del lavoro la durata dell’aggiornamento biennale è di diciotto ore. Gli ordini professionali possono stabilire criteri di equipollenza tra l’aggiornamento biennale e i corsi di formazione professionale continua. La Scuola superiore della magistratura elabora le linee guida generali per la definizione dei programmi dei corsi di formazione e di aggiornamento. I requisiti di cui all’art. 358, comma 1, lett. b), devono essere in possesso della persona fisica responsabile della procedura, nonchè del legale rappresentante della società tra professionisti o di tutti i componenti dello studio professionale associato.

    3. Costituisce requisito per l’iscrizione all’elenco il possesso dei seguenti requisiti di onorabilità: a) non versare in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall’articolo 2382 del codice civile; b) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall’autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; c) non essere stati condannati con sentenza passata in giudicato, salvi gli effetti della riabilitazione: 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l’attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento; 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile o nel presente codice; 3) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l’ordine pubblico, contro l’economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria; 4) alla reclusione per un tempo superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo; d) non avere riportato negli ultimi cinque anni una sanzione disciplinare più grave di quella minima prevista dai singoli ordinamenti professionali.

  • Articolo 384 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 384 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 384 CCII – Abrogazioni di disposizioni del codice civile

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 – testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. Dalla data dell’entrata in vigore del presente codice, l’articolo 2221 del codice civile è abrogato.

  • Articolo 375 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 375 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 375 CCII – Assetti organizzativi dell’impresa

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 – testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. La rubrica dell’articolo 2086 del codice civile è sostituita dalla seguente: «Gestione dell’impresa».

    2. All’articolo 2086 del codice civile, dopo il primo comma è aggiunto il seguente: «L’imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale, nonchè di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale».

  • Capitale SRL sotto il minimo: esempi pratici sull’art. 2482-ter c.c.

    Capitale SRL sotto il minimo: esempi pratici sull’art. 2482-ter c.c.

    In sintesi

    • Se la perdita di oltre un terzo porta il capitale sotto il minimo legale, scatta l’art. 2482-ter.
    • Gli amministratori devono senza indugio convocare l’assemblea.
    • L’assemblea delibera riduzione + contemporaneo aumento al minimo, oppure la trasformazione.
    • In mancanza: scioglimento della società (art. 2484, n. 4).
    • Lo scioglimento è automatico, salvo reintegrazione o trasformazione (Cass. 2984/2022).

    Cosa dice l’art. 2482-ter c.c.

    «Se, per la perdita di oltre un terzo del capitale, questo si riduce al disotto del minimo stabilito dal numero 4) dell’articolo 2463, gli amministratori devono senza indugio convocare l’assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo.
    È fatta salva la possibilità di deliberare la trasformazione della società.»

    È la fattispecie più seria della perdita di capitale: non basta ridurre, bisogna ricostituire il capitale al minimo o cambiare tipo sociale.

    Le alternative obbligate

    Opzione In cosa consiste
    Riduzione e aumento (“ricapitalizzazione”) Riduzione per perdite e contemporaneo aumento ad almeno il minimo legale
    Trasformazione Trasformazione in un tipo sociale compatibile con il capitale residuo
    Scioglimento In mancanza delle prime due, opera la causa di scioglimento (art. 2484, n. 4)

    Lo scioglimento è automatico

    La Cassazione (ord. n. 2984/2022) ha ribadito che, quando la perdita porta il capitale sotto il minimo, lo scioglimento della società si produce automaticamente ed immediatamente, salvo il verificarsi della condizione risolutiva costituita dalla reintegrazione del capitale o dalla trasformazione. Da quel momento la gestione deve essere conservativa: proseguire l’attività ordinaria espone gli amministratori a responsabilità (art. 2486).

    Tre casi pratici

    Caso 1 – Perdita che azzera quasi il capitale

    Scenario. Le perdite portano il capitale sotto il minimo legale.

    Inquadramento. Gli amministratori devono senza indugio convocare l’assemblea per ricapitalizzare o trasformare (art. 2482-ter): non si può attendere l’esercizio successivo.

    Cosa fare

    • situazione patrimoniale aggiornata;
    • convocazione immediata;
    • proposta di ricapitalizzazione/trasformazione;
    • gestione conservativa nel frattempo.

    Caso 2 – I soci non ricapitalizzano

    Scenario. L’assemblea non delibera né aumento né trasformazione.

    Inquadramento. Opera la causa di scioglimento (art. 2484, n. 4); lo scioglimento è automatico salvo reintegrazione o trasformazione (Cass. 2984/2022).

    Cosa considerare

    • decorrenza dello scioglimento;
    • nomina dei liquidatori;
    • limiti ai poteri gestori;
    • responsabilità per atti non conservativi.

    Caso 3 – Trasformazione come alternativa

    Scenario. I soci preferiscono cambiare tipo sociale.

    Inquadramento. È espressamente ammessa la trasformazione (art. 2482-ter, ultimo periodo) in un tipo compatibile con il capitale residuo.

    Cosa valutare

    • tipo sociale di destinazione;
    • capitale minimo richiesto;
    • continuità dei rapporti;
    • adempimenti della trasformazione.

    Spunti pratici

    • Distingui 2482-bis e 2482-ter: oltre un terzo vs sotto il minimo.
    • Intervieni subito: niente attesa dell’esercizio successivo.
    • Tre vie: ricapitalizzare, trasformare o sciogliere.
    • Gestione conservativa dopo la causa di scioglimento.
    • Verbalizza situazione patrimoniale e scelte: è la prova della diligenza.

    Per gestire una perdita sotto il minimo puoi far valutare ricapitalizzazione, trasformazione o liquidazione.

    Norme collegate

    Codice civile: art. 2482-ter (capitale sotto il minimo), art. 2482-bis (perdite oltre un terzo), art. 2484 (cause di scioglimento), art. 2486 (poteri dopo lo scioglimento).

    Fonti affidabili

    Domande frequenti

    Quando si applica l’art. 2482-ter?

    Quando la perdita di oltre un terzo riduce il capitale della SRL al di sotto del minimo legale (art. 2463, n. 4): gli amministratori devono senza indugio convocare l’assemblea.

    Cosa deve deliberare l’assemblea?

    La riduzione del capitale e il contemporaneo aumento a una cifra non inferiore al minimo; in alternativa, la trasformazione della società.

    Cosa succede se la società non ricapitalizza né trasforma?

    Si verifica una causa di scioglimento (art. 2484, n. 4). La Cassazione (ord. n. 2984/2022) ha ribadito che lo scioglimento è automatico, salvo reintegrazione o trasformazione.

    Che differenza c’è con l’art. 2482-bis?

    Il 2482-bis riguarda la perdita oltre un terzo che non porta sotto il minimo (si può attendere l’esercizio successivo); il 2482-ter riguarda la perdita che scende sotto il minimo, con intervento immediato.

    Cosa rischiano gli amministratori?

    Devono attivarsi senza indugio e gestire in ottica conservativa; la prosecuzione dell’attività ordinaria dopo lo scioglimento può fondare la loro responsabilità (art. 2486).

  • Articolo 360 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 360 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 360 CCII – Disposizioni in materia di obbligatorieta’ del deposito con modalita’ telematiche degli atti del procedimento di accertamento dello stato di crisi o di insolvenza

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 – testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. Dopo l’articolo 16-bis, comma 4, del decretolegge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 è inserito il seguente comma: «4-bis. Nei procedimenti giudiziali diretti all’apertura delle procedure concorsuali, in ogni grado di giudizio, gli atti dei difensori e degli ausiliari del giudice, nonchè i documenti sono depositati esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Si applica il secondo periodo del comma 4. Per il ricorso per cassazione, la disposizione acquista efficacia a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del provvedimento del responsabile dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, da adottarsi entro un anno dall’entrata in vigore del codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, adottato in attuazione dell’articolo 1 della legge delega 19 ottobre 2017, n. 155, attestante la piena funzionalità dei servizi di comunicazione.».