Art. 1471 c.c. – Divieti speciali di comprare
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Non possono essere compratori nemmeno all’asta pubblica, né direttamente né per interposta persona:
1) gli amministratori dei beni dello Stato, dei comuni, delle provincie o degli altri enti pubblici, rispetto ai beni affidati alla loro cura;
2) gli ufficiali pubblici, rispetto ai beni che sono venduti per loro ministero;
3) coloro che per legge o per atto della pubblica autorità amministrano beni altrui, rispetto ai beni medesimi;
4) i mandatari, rispetto ai beni che sono stati incaricati di vendere, salvo il disposto dell’art. 1395.
Nei primi due casi l’acquisto è nullo; negli altri è annullabile.
Spiegazione
Elenca i divieti speciali di comprare: alcune categorie non possono acquistare determinati beni, neppure all’asta pubblica e neppure tramite interposta persona. Tra questi: gli amministratori di beni dello Stato e degli enti pubblici (rispetto ai beni affidati) e gli ufficiali pubblici (rispetto ai beni venduti per loro ministero).
Come funziona e quando si applica
È una regola di prevenzione del conflitto d’interessi: chi gestisce o vende un bene per conto altrui non può esserne l’acquirente. La violazione comporta, a seconda dei casi, nullità o annullabilità dell’acquisto.
Esempio pratico
Il funzionario che amministra beni dello Stato non può acquistarli; il divieto vale anche se l’acquisto avviene tramite un prestanome.
Domande frequenti
Chi non può acquistare certi beni?
Gli amministratori di beni pubblici (rispetto ai beni affidati), gli ufficiali che procedono alla vendita e gli altri soggetti in conflitto d’interessi, neppure per interposta persona.
Norme collegate
Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.