Autore: Andrea Marton

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Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
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Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 69 undecies T.U.B.: Disposizioni di attuazione

    Art. 69 undecies T.U.B.: Disposizioni di attuazione

    Art. 69 undecies T.U.B. – Disposizioni di attuazione.

    In vigore dal 16/11/2015

    Modificato da: Decreto legislativo del 16/11/2015 n. 181 Articolo 1

    “1. La Banca d’Italia può emanare disposizioni attuative del presente capo, anche per tener conto di orientamenti dell’ABE.”

  • Art. 69 quater decies T.U.B.: Approvazione dell’accordo da parte

    Art. 69 quater decies T.U.B.: Approvazione dell’accordo da parte

    Art. 69 quater decies T.U.B. – Approvazione dell’accordo da parte dell’assemblea dei soci e concessione del sostegno.

    In vigore dal 16/11/2015

    Modificato da: Decreto legislativo del 16/11/2015 n. 181 Articolo 1

    “1. Il progetto di accordo autorizzato ai sensi dell’articolo 69-terdecies è sottoposto all’approvazione dell’assemblea straordinaria dei soci di ciascuna società del gruppo che si propone di aderirvi, unitamente a un parere predisposto dai componenti indipendenti dell’organo amministrativo sull’interesse della società ad aderire all’accordo nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni. L’accordo produce effetti solo nei confronti delle società le cui assemblee hanno approvato il progetto.

    2. La competenza a decidere sulla concessione o sull’accettazione del sostegno finanziario in esecuzione dell’accordo spetta all’organo amministrativo. La delibera di concessione del sostegno finanziario di gruppo è motivata, indica l’obiettivo del sostegno finanziario e la conformità alle condizioni stabilite all’articolo 69-quinquiesdecies.

    3. L’organo amministrativo della società aderente all’accordo riferisce annualmente all’assemblea dei soci in merito all’esecuzione dell’accordo.

    4. L’assemblea straordinaria dei soci può revocare la propria approvazione del progetto di accordo di cui al comma 1 se non si sono ancora realizzati i presupposti dell’intervento precoce ai sensi dell’articolo 69-octiesdecies in capo a una o più società aderenti all’accordo. La revoca diviene efficace solo a seguito della predisposizione di un piano di risoluzione individuale o di gruppo che tenga conto delle mutate circostanze o, in ogni caso, decorsi 12 mesi dalla revoca.

    5. L’approvazione di un progetto di accordo di cui al comma 1 o la sua revoca non costituisce causa di recesso del socio dalla società.

    6. La delibera di approvazione di un progetto di accordo di cui al comma 1 è pubblicata con gli stessi mezzi previsti per la pubblicazione delle informazioni ai sensi dell’articolo 53, comma 1, lettera d), unitamente a una descrizione sommaria del contenuto dell’accordo. La Banca d’Italia può dettare disposizioni sull’informativa al pubblico dovuta dalle banche e dalle società capogruppo sugli accordi di sostegno finanziario di gruppo.”

  • Art. 69 ter decies T.U.B.: Autorizzazione dell’accordo

    Art. 69 ter decies T.U.B.: Autorizzazione dell’accordo

    Art. 69 ter decies T.U.B. – Autorizzazione dell’accordo.

    In vigore dal 30/11/2021

    Modificato da: Decreto legislativo del 08/11/2021 n. 182 Articolo 1

    “1. Il progetto di accordo è sottoposto all’autorizzazione della Banca d’Italia, che valuta la sua coerenza con le condizioni previste nell’articolo 69-quinquiesdecies, congiuntamente con le altre autorità competenti sulle banche dell’Unione europea aderenti all’accordo, in conformità delle pertinenti disposizioni dell’Unione europea.

    2. La Banca d’Italia disciplina il procedimento per l’autorizzazione di cui al comma 1.

    3. Il progetto di accordo e ogni sua modifica sono trasmessi all’autorita’ di risoluzione a seguito dell’autorizzazione di cui al comma 1.”

  • Art. 69 sexies decies T.U.B.: Opposizione della Banca d’Italia

    Art. 69 sexies decies T.U.B.: Opposizione della Banca d’Italia

    Art. 69 sexies decies T.U.B. – Opposizione della Banca d’Italia e comunicazioni.

    In vigore dal 16/11/2015

    Modificato da: Decreto legislativo del 16/11/2015 n. 181 Articolo 1

    “1. La delibera di concessione del sostegno è trasmessa alla Banca d’Italia, che può vietare o limitarne l’esecuzione se le condizioni per il sostegno finanziario di gruppo di cui all’articolo 69-quinquiesdecies non sono soddisfatte.

    2. La delibera di cui al comma 1 è trasmessa all’ABE nonché, se diverse dalla Banca d’Italia, all’autorita’ competente per la vigilanza sulla società che riceve il sostegno e all’autorita’ competente per la vigilanza su base consolidata.

    3. Il provvedimento della Banca d’Italia di cui al comma 1 è trasmesso all’ABE, agli altri soggetti indicati al comma 2, nonché, se la Banca d’Italia è l’autorita’ competente per la vigilanza su base consolidati, ai componenti del collegio di risoluzione istituito ai sensi del [decreto di recepimento della direttiva 2014/59].”

  • Art. 69 quinquies decies T.U.B.: Condizioni per il sostegno

    Art. 69 quinquies decies T.U.B.: Condizioni per il sostegno

    Art. 69 quinquies decies T.U.B. – Condizioni per il sostegno.

    In vigore dal 30/11/2021

    Modificato da: Decreto legislativo del 08/11/2021 n. 182 Articolo 1

    “1. Il sostegno finanziario previsto dall’accordo è concesso se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

    a) si può ragionevolmente prospettare che il sostegno fornito ponga sostanziale rimedio alle difficoltà finanziarie del beneficiario;

    b) il sostegno finanziario è diretto a preservare o ripristinare la stabilità finanziaria del gruppo nel suo complesso o di una delle società del gruppo ed è nell’interesse della società del gruppo che fornisce il sostegno;

    c) le condizioni del sostegno finanziario, ivi compreso il corrispettivo, sono determinate in conformità dell’articolo 69-duodecies, comma 5, lettera c);

    d) vi è la ragionevole aspettativa, sulla base delle informazioni a disposizione dell’organo amministrativo della società che fornisce il sostegno al momento dell’assunzione della relativa decisione, che sarà pagato un corrispettivo e rimborsato il prestito da parte della società beneficiaria, qualora il sostegno sia concesso sotto forma di prestito, ovvero che, nell’ipotesi in cui il sostegno sia fornito in forma garanzia reale o personale e questa sia escussa, sarà possibile recuperare per intero, anche in via di surroga o regresso, capitale, interessi e spese;

    e) la concessione del sostegno finanziario non mette a repentaglio la liquidità o solvibilità della società del gruppo che lo fornisce;

    f) la concessione del sostegno finanziario non minaccia la stabilità del sistema finanziario, in particolare nello Stato dell’Unione europea in cui ha sede la società del gruppo che fornisce il sostegno;

    g) la società del gruppo che fornisce il sostegno rispetta, nel momento in cui lo fornisce, i requisiti in materia di capitale, liquidità, grandi esposizioni e gli altri requisiti specifici eventualmente imposti in conformità del Regolamento (UE) n. 575/2013 e delle disposizioni di attuazione della direttiva 2013/36/UE, e la concessione del sostegno finanziario non è tale da determinare la violazione di questi requisiti da parte della società, fatta eccezione per il caso in cui l’autorita’ competente per la vigilanza sulla società abbia autorizzato una temporanea deroga a tali requisiti;

    h) la concessione del sostegno finanziario non pregiudica la risolvibilità della società del gruppo che lo fornisce.”

  • Art. 69 T.U.B.: Presupposti

    Art. 69 T.U.B.: Presupposti

    Art. 69 duodevicies T.U.B. – Presupposti.

    In vigore dal 09/01/2026

    Modificato da: Decreto legislativo del 31/12/2025 n. 208 Articolo 1

    “1. La Banca d’Italia può disporre le seguenti misure nei confronti di una banca, una capogruppo italiana di un gruppo bancario o una delle società indicate agli articoli 69.1 e 69.2:

    a) le misure di cui all’articolo 69-noviesdecies, quando risultano violazioni dei requisiti del regolamento (UE) n. 575/2013 , delle disposizioni di attuazione della direttiva 2013/36/UE e del titolo II della direttiva 2014/65/UE o di uno degli articoli da 3 a 7, da 14 a 17, e 24, 25 e 26 del regolamento (UE) n. 600/2014 , oppure si preveda la violazione dei predetti requisiti anche a causa di un rapido deterioramento della situazione della banca o del gruppo;

    b) la rimozione degli esponenti di cui all’articolo 69-vicies-semel, quando risultano gravi violazioni di disposizioni legislative, regolamentari o statutarie o gravi irregolarità nell’amministrazione ovvero quando il deterioramento della situazione della banca o del gruppo bancario sia particolarmente significativo, e sempre che gli interventi indicati nella lettera a) o quelli previsti negli articoli 53-bis e 67-ter non siano sufficienti per porre rimedio alla situazione .

    1-bis. Le misure adottate ai sensi della presente Sezione sono comunicate al Comitato di Risoluzione Unico, quando riguardano i soggetti indicati all’ articolo 7, paragrafi 2, 4, lettera b) e 5, del regolamento (UE) n. 806/2014 .”

  • Art. 69 septies decies T.U.B.: Norme applicabili e disposizioni

    Art. 69 septies decies T.U.B.: Norme applicabili e disposizioni

    Art. 69 septies decies T.U.B. – Norme applicabili e disposizioni di attuazione.

    In vigore dal 01/09/2021

    Modificato da: Decreto legislativo del 12/01/2019 n. 14 Articolo 369

    “1. Alla conclusione degli accordi previsti dal presente capo e alla prestazione di sostegno finanziario in loro esecuzione non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 53, comma 4, e agli articoli 2391-bis, 2467, 2497-quinquies e 2901 del codice civile, nonché agli articoli 163, 164, 165, 166, 290, 292, 322, comma 1, lettera a), e comma 3, e 323 del codice della crisi e dell’insolvenza.

    2. La Banca d’Italia può emanare disposizioni attuative del presente capo, anche per tener conto di orientamenti dell’ABE.”

  • Art. 69 bis et vicies T.U.B.: Disposizioni di attuazione

    Art. 69 bis et vicies T.U.B.: Disposizioni di attuazione

    Art. 69 bis et vicies T.U.B. – Disposizioni di attuazione.

    In vigore dal 16/11/2015

    Modificato da: Decreto legislativo del 16/11/2015 n. 181 Articolo 1

    “1. La Banca d’Italia può emanare disposizioni attuative della presente sezione, anche per tener conto di orientamenti dell’ABE.”

  • Art. 70 bis T.U.B.: Rimozione collettiva dei componenti degli or

    Art. 70 bis T.U.B.: Rimozione collettiva dei componenti degli or

    Art. 70 bis T.U.B. – Rimozione collettiva dei componenti degli organi di amministrazione e controllo.

    In vigore dal 27/06/2015 al 16/11/2015

    Modificato da: Decreto legislativo del 12/05/2015 n. 72 Articolo 1

    Soppresso dal 16/11/2015 da: Decreto legislativo del 16/11/2015 n. 181 Articolo 1

    “1. La Banca d’Italia può disporre la rimozione di tutti i componenti degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo delle banche al ricorrere dei presupposti indicati all’articolo 70, comma 1, lettera a). Si applica il comma 4 dell’articolo 70.

    2. Il provvedimento fissa la data da cui decorre la rimozione dei componenti degli organi. La Banca d’Italia convoca l’assemblea della banca per il rinnovo degli organi con funzioni di amministrazione e controllo.

    3. Resta salva la possibilità in ogni momento di disporre la gestione provvisoria di cui all’articolo 76 e l’amministrazione straordinaria della banca di cui all’articolo 70, secondo le modalità e con gli effetti previsti dal presente titolo.”

  • Art. 72 T.U.B.: Poteri e funzionamento degli organi straordinari

    Art. 72 T.U.B.: Poteri e funzionamento degli organi straordinari

    Art. 72 T.U.B. – Poteri e funzionamento degli organi straordinari (1).

    In vigore dal 16/11/2015

    Modificato da: Decreto legislativo del 16/11/2015 n. 181 Articolo 1

    “1. Salvo che non sia diversamente specificato all’atto della nomina, i commissari esercitano tutte le funzioni e tutti i poteri spettanti all’organo di amministrazione della banca ai sensi del codice civile, delle disposizioni di legge applicabili e dello statuto della banca. La Banca d’Italia, nel provvedimento di nomina, può stabilire che ai commissari sono attribuiti soltanto determinati poteri e funzioni di amministrazione.

    1-bis. Salvo che non sia diversamente specificato nel provvedimento che dispone l’amministrazione straordinaria, ai commissari spettano i compiti di accertare la situazione aziendale, rimuovere le irregolarità e promuovere le soluzioni utili nell’interesse dei depositanti e della sana e prudente gestione. Le disposizioni del codice civile, statutarie o convenzionali relative ai poteri di controllo dei titolari di partecipazioni non si applicano agli atti dei commissari. All’atto della nomina, la Banca d’Italia può stabilire speciali limitazioni dei compiti dei commissari ovvero attribuire loro compiti ulteriori e diversi rispetto a quelli indicati nel presente comma.

    2. Il comitato di sorveglianza esercita le funzioni di controllo e fornisce pareri ai commissari nei casi previsti dalla presente sezione o dalle disposizioni della Banca d’Italia.

    2-bis. La Banca d’Italia può, in ogni momento, revocare o sostituire i commissari e i membri del comitato di sorveglianza oppure modificarne compiti e poteri.

    3. Le funzioni degli organi straordinari hanno inizio con l’insediamento degli stessi ai sensi dell’articolo 73, commi 1 e 2, e cessano con il passaggio delle consegne agli organi subentranti.

    4. La Banca d’Italia può stabilire, all’atto della nomina o successivamente con istruzioni impartite ai commissari e ai membri del comitato di sorveglianza, che determinati atti dei commissari siano sottoposti ad autorizzazione della stessa Banca d’Italia ovvero imporre speciali cautele e limitazioni nella gestione della banca. I componenti gli organi straordinari sono personalmente responsabili dell’inosservanza delle prescrizioni della Banca d’Italia; queste non sono opponibili ai terzi che non ne abbiano avuto conoscenza.

    5. L’esercizio dell’azione sociale di responsabilità contro i membri dei disciolti organi amministrativi e di controllo ed il direttore generale, nonché dell’azione contro il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, spetta ai commissari straordinari, sentito il comitato di sorveglianza, previa autorizzazione della Banca d’Italia. Gli organi succeduti all’amministrazione straordinaria proseguono le azioni di responsabilità e riferiscono alla Banca d’Italia in merito alle stesse.

    5-bis. Nell’interesse della procedura i commissari, sentito il comitato di sorveglianza, previa autorizzazione della Banca d’Italia, possono sostituire il soggetto incaricato della revisione legale dei conti per la durata della procedura stessa.

    6. Il potere di convocare l’assemblea dei soci e gli altri organi indicati all’articolo 70, comma 2, spetta esclusivamente ai commissari previa approvazione della Banca d’Italia. L’ordine del giorno è stabilito in via esclusiva dai commissari e non è modificabile dall’organo convocato.

    7. Quando i commissari siano più di uno, essi decidono a maggioranza dei componenti in carica e i loro poteri di rappresentanza sono validamente esercitati con la firma congiunta di due di essi. È fatta salva la possibilità di conferire deleghe, anche per categorie di operazioni, a uno o più commissari.

    8. Il comitato di sorveglianza delibera a maggioranza dei componenti in carica; in caso di parità prevale il voto del presidente.

    9. La responsabilità dei commissari e dei membri del comitato di sorveglianza per atti compiuti nell’espletamento dell’incarico è limitata ai soli casi di dolo o colpa grave. Le azioni civili nei loro confronti sono promosse previa autorizzazione della Banca d’Italia.

    9-bis. I commissari, nell’esercizio delle loro funzioni, sono pubblici ufficiali.”

    (1) Per l’applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, come modificato dall’art. 1, comma 17 decreto legislativo 16 novembre 2015 n. 181, vedasi le disposizioni transitorie di cui all’art. 3 del citato decreto legislativo n. 181 del 2015.

  • Art. 71 T.U.B.: Organi della procedura

    Art. 71 T.U.B.: Organi della procedura

    Art. 71 T.U.B. – Organi della procedura.

    In vigore dal 01/12/2021

    Modificato da: Decreto legislativo del 08/11/2021 n. 193 Articolo 2

    “1. Con il provvedimento di scioglimento degli organi la Banca d’Italia nomina:

    a) uno o più commissari straordinari;

    b) un comitato di sorveglianza, composto da tre a cinque membri, che nomina a maggioranza di voti il proprio presidente.

    2. Entro quindici giorni dalla comunicazione della nomina, i commissari depositano in copia gli atti di nomina degli organi della procedura e del presidente del comitato di sorveglianza per l’iscrizione nel registro delle imprese.

    3. (Comma abrogato, a decorrere dal 16 novembre 2015, dall’art. 1, comma 16, lett. c) decreto legislativo 16 novembre 2015 n. 181).

    4. Le indennità spettanti ai commissari e ai componenti il comitato di sorveglianza sono determinate dalla Banca d’Italia in base ai criteri dalla stessa stabiliti e sono a carico della banca sottoposta alla procedura. Se necessario, esse possono essere anticipate dalla Banca d’Italia.

    5. La Banca d’Italia, per ragioni d’urgenza e fino all’insediamento degli organi straordinari, può nominare commissario provvisorio un proprio funzionario, che assume i medesimi poteri attribuiti ai commissari straordinari. Si applicano gli articoli 70, comma 3, e 72, comma 9.

    6. Agli organi della procedura si applica l’articolo 26, comma 3, lettere a) e d). I commissari devono, inoltre, possedere le competenze necessarie per svolgere le proprie funzioni ed essere esenti da conflitti di interesse.”

  • Art. 73 T.U.B.: Adempimenti iniziali

    Art. 73 T.U.B.: Adempimenti iniziali

    Art. 73 T.U.B. – Adempimenti iniziali. (N.D.R.: Modifiche apportate dall’art. 9.24 D.L.G. 17 gennaio 2003, n. 6 introdotto dall’art. 2 D.L.G. 6 febbraio 2004, n. 37.)

    In vigore dal 29/02/2004

    Modificato da: Decreto legislativo del 17/01/2003 n. 6 Articolo 9

    “1. I commissari straordinari si insediano prendendo in consegna l’azienda dagli organi amministrativi disciolti con un sommario processo verbale. I commissari acquisiscono una situazione dei conti. Alle operazioni assiste almeno un componente il comitato di sorveglianza.
    2. Qualora, per il mancato intervento degli organi amministrativi disciolti o per altre ragioni, non sia possibile l’esecuzione delle consegne, i commissari provvedono d’autorita’ a insediarsi, con l’assistenza di un notaio e, ove occorra, con l’intervento della forza pubblica.
    3. Il commissario provvisorio assume la gestione della banca ed esegue le consegne ai commissari straordinari, secondo le modalità indicate nei commi 1 e 2.
    4. Quando il bilancio relativo all’esercizio chiuso anteriormente all’inizio dell’amministrazione straordinaria non sia stato approvato, i commissari provvedono al deposito presso l’ufficio del registro delle imprese, in sostituzione del bilancio, di una relazione sulla situazione patrimoniale ed economica, redatta sulla base delle informazioni disponibili. La relazione è accompagnata da un rapporto del comitato di sorveglianza. È comunque esclusa ogni distribuzione di utili.”

Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.