Autore: Andrea Marton

  • Art. 1469-ter c.c.: Accertamento della vessatorietà delle clauso

    Art. 1469-ter c.c.: Accertamento della vessatorietà delle clauso

    Art. 1469-ter c.c. – Il D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 ha disposto (con l’art. 142, comma 1

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    che il presente articolo è sostituito dall’attuale art. 1469-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 262 .

  • Art. 1470 Codice Civile: Nozione

    Art. 1470 Codice Civile: Nozione

    Art. 1470 c.c. – Nozione

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    La vendita è il contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o il trasferimento di un altro diritto verso il corrispettivo di un prezzo.

  • Articolo 1471 Codice Civile: Divieti speciali di comprare

    Articolo 1471 Codice Civile: Divieti speciali di comprare

    Art. 1471 c.c. – Divieti speciali di comprare

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Non possono essere compratori nemmeno all’asta pubblica, né direttamente né per interposta persona:

    1) gli amministratori dei beni dello Stato, dei comuni, delle provincie o degli altri enti pubblici, rispetto ai beni affidati alla loro cura;

    2) gli ufficiali pubblici, rispetto ai beni che sono venduti per loro ministero;

    3) coloro che per legge o per atto della pubblica autorità amministrano beni altrui, rispetto ai beni medesimi;

    4) i mandatari, rispetto ai beni che sono stati incaricati di vendere, salvo il disposto dell’art. 1395.

    Nei primi due casi l’acquisto è nullo; negli altri è annullabile.

    Spiegazione

    Elenca i divieti speciali di comprare: alcune categorie non possono acquistare determinati beni, neppure all’asta pubblica e neppure tramite interposta persona. Tra questi: gli amministratori di beni dello Stato e degli enti pubblici (rispetto ai beni affidati) e gli ufficiali pubblici (rispetto ai beni venduti per loro ministero).

    Come funziona e quando si applica

    È una regola di prevenzione del conflitto d’interessi: chi gestisce o vende un bene per conto altrui non può esserne l’acquirente. La violazione comporta, a seconda dei casi, nullità o annullabilità dell’acquisto.

    Esempio pratico

    Il funzionario che amministra beni dello Stato non può acquistarli; il divieto vale anche se l’acquisto avviene tramite un prestanome.

    Domande frequenti

    Chi non può acquistare certi beni?

    Gli amministratori di beni pubblici (rispetto ai beni affidati), gli ufficiali che procedono alla vendita e gli altri soggetti in conflitto d’interessi, neppure per interposta persona.

    Norme collegate

    Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.

  • Articolo 1472 Codice Civile: Vendita di cose future

    Articolo 1472 Codice Civile: Vendita di cose future

    Art. 1472 c.c. Vendita di cose future

    In vigore

    Nella vendita che ha per oggetto una cosa futura, l’acquisto della proprietà si verifica non appena la cosa viene ad esistenza. Se oggetto della vendita sono gli alberi o i frutti di un fondo, la proprietà si acquista quando gli alberi sono tagliati o i frutti sono separati. Qualora le parti non abbiano voluto concludere un contratto aleatorio, la vendita è nulla se la cosa non viene ad esistenza.

  • Art. 1473 c.c.: Determinazione del prezzo affidata a un terzo

    Art. 1473 c.c.: Determinazione del prezzo affidata a un terzo

    Art. 1473 c.c. – Determinazione del prezzo affidata a un terzo

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Le parti possono affidare la determinazione del prezzo a un terzo, eletto nel contratto o da eleggere posteriormente.

    Se il terzo non vuole o non può accettare l’incarico, ovvero le parti non si accordano per la sua nomina o per la sua sostituzione, la nomina, su richiesta di una delle parti, è fatta dal presidente del tribunale del luogo in cui è stato concluso il contratto.

  • Art. 1474 c.c.: Mancanza di determinazione espressa del prezzo

    Art. 1474 c.c.: Mancanza di determinazione espressa del prezzo

    Art. 1474 c.c. – Mancanza di determinazione espressa del prezzo

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Se il contratto ha per oggetto cose che il venditore vende abitualmente e le parti non hanno determinato il prezzo, né hanno convenuto il modo di determinarlo, né esso è stabilito per atto della pubblica autorità o da norme corporative, si presume che le parti abbiano voluto riferirsi al prezzo normalmente praticato dal venditore.

    Se si tratta di cose aventi un prezzo di borsa o di mercato, il prezzo si desume dai listini o dalle mercuriali del luogo in cui deve essere eseguita la consegna, o da quelli della piazza più vicina.

    Qualora le parti abbiano inteso riferirsi al giusto prezzo, si applicano le disposizioni dei commi precedenti; e, quando non ricorrono i casi da essi previsti, il prezzo, in mancanza di accordo, è determinato da un terzo, nominato a norma del secondo comma dell’

  • Articolo 1475 Codice Civile: Spese della vendita

    Articolo 1475 Codice Civile: Spese della vendita

    Art. 1475 c.c. – Spese della vendita

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Le spese del contratto di vendita e le altre accessorie sono a carico del compratore, se non è stato pattuito diversamente.

  • Articolo 1476 Codice Civile: Obbligazioni principali del venditore

    Articolo 1476 Codice Civile: Obbligazioni principali del venditore

    Art. 1476 c.c. – Obbligazioni principali del venditore

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Le obbligazioni principali del venditore sono:

    1) quella di consegnare la cosa al compratore;

    2) quella di fargli acquistare la proprietà della cosa o il diritto, se l’acquisto non è effetto immediato del contratto;

    3) quella di garantire il compratore dall’evizione e dai vizi della cosa.

  • Articolo 1477 Codice Civile: Consegna della cosa

    Articolo 1477 Codice Civile: Consegna della cosa

    Art. 1477 c.c. – Consegna della cosa

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    La cosa deve essere consegnata nello stato in cui si trovava al momento della vendita.

    Salvo diversa volontà delle parti, la cosa deve essere consegnata insieme con gli accessori, le pertinenze e i frutti dal giorno della vendita.

    Il venditore deve pure consegnare i titoli e i documenti relativi alla proprietà a all’uso della cosa venduta.

    Spiegazione

    Disciplina la consegna della cosa venduta: deve avvenire nello stato in cui si trovava al momento della vendita, insieme agli accessori, pertinenze e frutti dal giorno della vendita, e con i titoli e documenti relativi alla proprietà e all’uso della cosa.

    Come funziona e quando si applica

    È una delle obbligazioni principali del venditore (art. 1476), insieme alla garanzia per evizione e per vizi. La consegna trasferisce la disponibilità materiale, mentre la proprietà di regola passa già con il consenso (art. 1376).

    Esempio pratico

    Chi vende un’auto deve consegnarla con i documenti di circolazione e gli accessori d’uso; chi vende un terreno coltivato consegna anche i frutti maturati dopo la vendita.

    Domande frequenti

    Cosa deve consegnare il venditore?

    La cosa nello stato in cui era alla vendita, con accessori, pertinenze, frutti dal giorno della vendita e i documenti relativi.

    Norme collegate

    Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.

  • Articolo 1478 Codice Civile: Vendita di cosa altrui

    Articolo 1478 Codice Civile: Vendita di cosa altrui

    Art. 1478 c.c. – Vendita di cosa altrui

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Se al momento del contratto la cosa venduta non era di proprietà del venditore, questi è obbligato a procurarne l’acquisto al compratore.

    Il compratore diventa proprietario nel momento in cui il venditore acquista la proprietà dal titolare di essa.

  • Articolo 1479 Codice Civile: Buona fede del compratore

    Articolo 1479 Codice Civile: Buona fede del compratore

    Art. 1479 c.c. Buona fede del compratore

    In vigore

    Il compratore può chiedere la risoluzione del contratto se, quando l’ha concluso, ignorava che la cosa non era di proprietà del venditore, e se frattanto il venditore non gliene ha fatto acquistare la proprietà. Salvo il disposto dell’articolo 1223, il venditore è tenuto a restituire all’acquirente il prezzo pagato, anche se la cosa è diminuita di valore o è deteriorata; deve inoltre rimborsargli le spese e i pagamenti legittimamente fatti per il contratto Se la diminuzione di valore o il deterioramento derivano da un fatto del compratore, dall’ammontare suddetto si deve detrarre l’utile che il compratore ne ha ricavato. Il venditore è inoltre tenuto a rimborsare al compratore le spese necessarie e utili fatte per la cosa, e, se era in mala fede, anche quelle voluttuarie.

  • Articolo 1480 Codice Civile: Vendita di cosa parzialmente di altri

    Articolo 1480 Codice Civile: Vendita di cosa parzialmente di altri

    Art. 1480 c.c. – Vendita di cosa parzialmente di altri

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Se la cosa che il compratore riteneva di proprietà del venditore era solo in parte di proprietà altrui, il compratore può chiedere la risoluzione del contratto e il risarcimento del danno a norma dell’articolo precedente, quando deve ritenersi, secondo le circostanze, che non avrebbe acquistato la cosa senza quella parte di cui non è divenuto proprietario; altrimenti può solo ottenere una riduzione del prezzo, oltre al risarcimento del danno.