Autore: Andrea Marton

  • Mutuo fondiario e ipoteca: esempi pratici sull’art. 38 T.U.B.

    Mutuo fondiario e ipoteca: esempi pratici sull’art. 38 T.U.B.

    Il credito fondiario è un finanziamento bancario a medio-lungo termine garantito da ipoteca su immobili. Per chi firma, il tema pratico è capire rapporto tra valore dell’immobile, capitale erogato, garanzie e rischio patrimoniale.

    Perché non basta guardare la rata

    Nel mutuo molte persone guardano solo tasso e rata. L’art. 38 T.U.B. porta invece l’attenzione sulla struttura dell’operazione: finanziamento, durata, garanzia ipotecaria, valore dell’immobile e limiti di finanziabilità. Questi elementi incidono su famiglia, impresa e patrimonio.

    Che cosa rende fondiario il finanziamento

    L’art. 38 T.U.B. qualifica il credito fondiario come finanziamento bancario a medio-lungo termine garantito da ipoteca di primo grado su immobili. La norma collega quindi tre elementi: banca finanziatrice, durata non meramente breve e garanzia reale sull’immobile. Non è solo un prestito con una rata: è un’operazione costruita intorno al valore del bene ipotecato.

    La stessa disciplina rinvia ai criteri di finanziabilità determinati in rapporto al valore dei beni ipotecati o al costo delle opere da eseguire. Per questo la perizia è centrale: il prezzo pagato dal cliente e il valore stimato dalla banca possono non coincidere, e la banca valuta anche capacità di rimborso, coobbligati, garanti e sostenibilità complessiva.

    Prima di firmare bisogna quindi leggere l’operazione su due livelli. Il primo è economico: tasso, rata, durata, TAEG, interessi totali e costi accessori. Il secondo è patrimoniale: ipoteca, fideiussioni, beni personali coinvolti, rischio per soci o familiari e conseguenze se il piano di rimborso salta.

    Prima di valutare i casi

    • confronta prezzo, perizia e importo finanziato;
    • leggi durata, tasso, TAEG e interessi complessivi;
    • controlla grado e importo dell’ipoteca;
    • separa debitore principale, coobbligati e garanti;
    • simula lo scenario di mancato pagamento.

    Caso 1: acquisto casa con mutuo all’80%

    Scenario. Tizio compra un immobile da 250.000 euro e chiede un mutuo da 200.000 euro con ipoteca di primo grado.

    Come si gestisce. L’operazione va letta confrontando prezzo, perizia, capitale erogato, durata, garanzie e spese. Il rapporto tra finanziamento e valore dell’immobile è centrale nella disciplina del credito fondiario.

    Documenti da leggere prima della firma

    • proposta e delibera di mutuo;
    • perizia immobiliare;
    • piano ammortamento;
    • atto di mutuo e nota ipotecaria;
    • prospetto spese, assicurazioni e condizioni.

    Caso 2: mutuo per ristrutturazione con erogazioni a SAL

    Scenario. Caia chiede un finanziamento ipotecario per ristrutturare un immobile. La banca eroga una parte subito e il resto a stati avanzamento lavori.

    Come si gestisce. Il fascicolo deve collegare mutuo, lavori e pagamenti. Se il denaro viene usato in modo disordinato, possono nascere problemi con banca, detrazioni edilizie e sostenibilità finanziaria.

    Fascicolo lavori

    • contratto di mutuo;
    • computo metrico o preventivi;
    • titolo edilizio se necessario;
    • fatture imprese e professionisti;
    • bonifici e perizie SAL.

    Caso 3: immobile personale dato in garanzia per debiti della SRL

    Scenario. Una SRL chiede liquidità per pagare fornitori e debiti fiscali. Il socio concede ipoteca su un immobile personale e firma anche garanzie accessorie.

    Come si gestisce. Qui il problema non è solo bancario. Il debito è della società, ma il rischio patrimoniale può arrivare al socio e alla famiglia. Serve simulare cosa succede se la società non riesce a rimborsare.

    Domande prima di firmare

    • chi è debitore principale?
    • chi garantisce e con quali beni?
    • l’ipoteca copre solo capitale o anche interessi e spese?
    • ci sono fideiussioni personali?
    • quale piano di rientro sostiene davvero la società?

    Caso 4: surroga con rata più bassa ma durata più lunga

    Scenario. Sempronio ha 145.000 euro di debito residuo. Una banca propone rata più bassa, ma allunga il mutuo di otto anni.

    Come si gestisce. La rata più bassa non significa automaticamente risparmio. Bisogna confrontare interessi totali, durata, capitale residuo e costo complessivo dell’operazione.

    Confronto minimo

    • rata attuale e nuova rata;
    • debito residuo oggi;
    • interessi totali da oggi a scadenza;
    • durata residua prima e dopo;
    • polizze, spese e condizioni accessorie.

    Quando serve una verifica patrimoniale

    Serve quando l’operazione coinvolge immobili familiari, garanzie personali, debiti d’impresa, ristrutturazioni importanti o surroghe con durata molto più lunga. Prima di firmare garanzie o rinegoziazioni: valuta l’impatto patrimoniale.

    Norme collegate

    Art. 38 T.U.B. sul credito fondiario, art. 40-bis T.U.B. sulla cancellazione delle ipoteche, calcolatore valore catastale.

    Fonti normative verificate

    Domande frequenti

    Il credito fondiario è sempre un mutuo casa?

    No. È un finanziamento a medio-lungo termine garantito da ipoteca su immobili; può riguardare diverse operazioni immobiliari.

    Devo guardare solo il tasso?

    No. Vanno controllati anche capitale, durata, garanzie, spese, assicurazioni e costo totale.

    Dare un immobile personale a garanzia della SRL è rischioso?

    Può esserlo. Se la società non paga, il patrimonio personale messo a garanzia può essere aggredito.

    La surroga conviene sempre?

    No. Va confrontato il costo totale residuo, non solo la rata mensile.

    Vedi anche: Detrazione contributi società di mutuo soccorso, Piu’ mutui contemporanei, Mutuo cointestato e detrazione interessi, Detrazione interessi mutuo prima casa, Detrazione 19% oneri e art. 1 T.U.B..

  • Reverse charge e autofattura: esempi pratici sull’art. 17 IVA

    Reverse charge e autofattura: esempi pratici sull’art. 17 IVA

    In sintesi

    • L’art. 17 del DPR 633/1972 individua il debitore d’imposta: di regola chi effettua l’operazione, ma in molti casi l’obbligo si sposta sul cessionario o committente.
    • È il meccanismo del reverse charge (inversione contabile): la fattura è emessa senza IVA e l’acquirente la integra o emette autofattura.
    • Si applica agli acquisti da soggetti esteri (servizi e beni) e a settori interni come edilizia, oro, rottami, elettronica e pulizia.
    • Il cessionario integra la fattura con aliquota e imposta e la annota nei registri vendite e acquisti: l’IVA è neutra ma l’adempimento è obbligatorio.

    La norma (art. 17, DPR 633/1972)

    «L’imposta è dovuta dai soggetti che effettuano le cessioni di beni e le prestazioni di servizi imponibili […]. Gli obblighi relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato da soggetti non residenti nei confronti di soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato […] sono adempiuti dai cessionari o committenti. […] La fattura, emessa dal cedente senza addebito d’imposta […] con l’annotazione “inversione contabile” […] deve essere integrata dal cessionario con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta.»

    Operazione Chi versa l’IVA
    Acquisto di servizi da soggetto estero (B2B) Committente italiano (reverse charge)
    Acquisto di beni da soggetto UE Cessionario (integrazione fattura)
    Subappalto edile, oro, rottami, elettronica Cessionario (reverse charge interno)
    Operazione interna ordinaria Cedente/prestatore

    Tre casi pratici

    Fattura di un fornitore UE senza IVA

    Un’azienda riceve una fattura di servizi da un fornitore francese senza imposta.

    Cosa fare: Integrare la fattura con l’IVA italiana e annotarla nei registri vendite e acquisti: l’imposta è a debito e a credito (neutra) se la detrazione è piena.

    Subappalto in edilizia

    Un’impresa edile riceve fattura da un subappaltatore nello stesso settore.

    Cosa fare: Applicare il reverse charge interno: il subappaltatore fattura senza IVA con dicitura ‘inversione contabile’ e l’appaltatore integra l’imposta.

    Acquisto da fornitore extra-UE

    Un committente italiano riceve un servizio da un fornitore con sede fuori dall’UE.

    Cosa fare: Emettere autofattura con l’IVA italiana e annotarla: l’obbligo ricade comunque sul committente residente.

    Spunti pratici

    • Nel reverse charge l’omessa integrazione è sanzionata anche quando l’IVA sarebbe stata neutra: l’adempimento è formale ma dovuto.
    • Distinguere il reverse charge dallo split payment, che riguarda le forniture verso la pubblica amministrazione.
    • Verificare se l’operazione rientra tra i settori a inversione contabile interna tassativamente elencati.

    Norme collegate

    Fonti affidabili

    • DPR 26 ottobre 1972, n. 633, art. 17 (testo vigente)
    • DPR 633/1972, art. 17, commi 5 e 6 (inversione contabile interna)
    • D.L. 331/1993, artt. 46-47 (acquisti intracomunitari)

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  • Articolo 353 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 353 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 353 CCII – Istituzione di un osservatorio permanente

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 – testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. Il Ministro della giustizia, con decreto adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per lo sviluppo economico entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, istituisce, anche ai fini di cui all’articolo 355, un osservatorio permanente sull’efficienza delle misure e degli strumenti previsti dal titolo II e degli strumenti di regolazione della crisi d’impresa e dell’insolvenza.

    2. Ai componenti dell’osservatorio non sono corrisposti compensi e gettoni di presenza, rimborsi spese ed altri emolumenti comunque denominati.

  • Fattura non pagata e consegna in ritardo: esempi pratici sull’art. 1218 c.c.

    Fattura non pagata e consegna in ritardo: esempi pratici sull’art. 1218 c.c.

    In sintesi

    • L’art. 1218 c.c. riguarda l’inadempimento di una prestazione dovuta.
    • Non basta dire che il cliente non paga: serve provare contratto, consegna e scadenza.
    • Il debitore evita responsabilità solo se prova una causa a lui non imputabile.
    • Email, ordini, DDT, SAL, fatture e solleciti sono spesso decisivi.
    • Prima di fare causa conviene ricostruire il fascicolo del credito.

    Prima degli esempi: che cosa va provato

    L’art. 1218 c.c. è il punto di partenza della responsabilità contrattuale: se una parte non esegue esattamente la prestazione dovuta, risponde del danno salvo che provi l’impossibilità derivante da causa non imputabile. In pratica la norma non protegge solo chi deve ricevere denaro, ma ogni creditore di una prestazione: consegna, servizio, opera, pagamento, rendiconto.

    Il primo controllo non è il danno, ma l’obbligo. Bisogna dimostrare da dove nasceva la prestazione: contratto firmato, preventivo accettato, ordine, incarico, conferma email, comportamento concludente. Poi serve dimostrare che la prestazione era dovuta, esigibile e non eseguita oppure eseguita male.

    Il secondo controllo riguarda i tempi. Una fattura scaduta, un termine di consegna, un SAL approvato o una PEC di messa in mora cambiano molto la forza del fascicolo. Senza scadenze chiare, l’inadempimento può essere più difficile da collocare.

    Fascicolo minimo del credito

    • contratto, preventivo o ordine accettato;
    • prova della consegna o dell’attività svolta;
    • fatture, scadenze e solleciti;
    • contestazioni ricevute e relative risposte;
    • calcolo di capitale, interessi e costi.

    Caso 1: cliente che non paga una fattura da 9.800 euro

    Scenario. Una SRL consegna merce a un cliente abituale. La fattura scade a 60 giorni, il cliente non paga e sostiene che la merce non era conforme.

    Come si legge in pratica. La società deve separare prova del credito e contestazione. Se ha ordine, DDT firmato, fattura e assenza di reclami tempestivi, il fascicolo è più forte. Se invece la merce era stata contestata subito, serve gestire anche il tema della conformità.

    Documenti utili

    • ordine cliente;
    • DDT o prova consegna;
    • fattura e scadenza;
    • eventuali reclami;
    • sollecito scritto o PEC.

    Caso 2: consulenza consegnata ma mai approvata formalmente

    Scenario. Un consulente invia report e bozze operative. Il cliente usa il materiale ma non firma mai il verbale di approvazione.

    Come si legge in pratica. L’uso del materiale può aiutare a provare l’esecuzione, ma non sostituisce una consegna ordinata. Meglio avere email con allegati, conferme di ricezione e una clausola che preveda approvazione tacita dopo un certo termine.

    Prove da raccogliere

    • incarico iniziale;
    • email di consegna;
    • download o accessi;
    • uso del report;
    • richiesta saldo e risposta cliente.

    Caso 3: fornitore che consegna in ritardo e blocca un cantiere

    Scenario. Un’impresa attende materiali entro il 10 marzo. Il fornitore consegna il 5 aprile e il cantiere resta fermo.

    Come si legge in pratica. Il ritardo va collegato a un termine certo e a un danno dimostrabile. Se il termine era essenziale o comunque pattuito, e il fermo cantiere è documentato, si può ragionare su risarcimento o trattenute contrattuali.

    Punti da provare

    • termine di consegna;
    • data effettiva di arrivo;
    • giorni di fermo;
    • costi aggiuntivi;
    • eventuali penali contrattuali.

    Quando chiedere una verifica

    Quando il credito è rilevante o ricorrente, conviene controllare i documenti prima di avviare recupero o accordi: verifica contratti e crediti su FiscoInvestimenti.

    Norme e fonti collegate

    Art. 1218 c.c., art. 1223 c.c., art. 1453 c.c..

    Fonti affidabili

    Domande frequenti

    Una fattura basta per recuperare un credito?

    No. La fattura aiuta, ma servono anche contratto, ordine, consegna o prova della prestazione.

    Il cliente può non pagare se contesta?

    Può contestare, ma deve farlo in modo concreto. Bisogna verificare tempi, prove e contenuto della contestazione.

    Quando serve la PEC di messa in mora?

    Quando si vuole fissare formalmente inadempimento, scadenza e richiesta di pagamento.

    Posso chiedere anche i danni?

    Sì, ma vanno provati nel collegamento con l’inadempimento e nel loro ammontare.

    Vedi anche: Bollo in fattura del forfettario, Bollo da 2 euro in fattura, Bollo sulla fattura elettronica, Fattura elettronica, Fattura immediata o differita e Acquisti intracomunitari.

  • Articolo 338 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 338 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 338 CCII – Domande di ammissione di crediti simulati o distrazioni senza concorso con l’imprenditore in liquidazione giudiziale

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 – testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. È punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 51 a euro 516 chiunque, fuori dei casi di concorso in bancarotta, anche per interposta persona presenta domanda di ammissione al passivo della liquidazione giudiziale per un credito fraudolentemente simulato.

    2. Se la domanda è ritirata prima della verificazione dello stato passivo, la pena è ridotta alla metà.

    3. È punito con la reclusione da uno a cinque anni chiunque: a) dopo l’apertura della procedura di liquidazione giudiziale, fuori dei casi di concorso in bancarotta o di favoreggiamento, sottrae, distrae, ricetta ovvero in pubbliche o private dichiarazioni dissimula beni del debitore assoggettato a liquidazione giudiziale; b) essendo consapevole dello stato di dissesto dell’imprenditore distrae o ricetta merci o altri beni dello stesso o li acquista a prezzo notevolmente inferiore al valore corrente, se la apertura della liquidazione giudiziale si verifica.

    4. La pena, nei casi previsti dalle lettere a) e b) del comma 3, è aumentata se l’acquirente è un imprenditore che esercita un’attività commerciale.

  • Art. 37 ter T.U.B.: Costituzione del gruppo bancario cooperativo

    Art. 37 ter T.U.B.: Costituzione del gruppo bancario cooperativo

    Art. 37 ter T.U.B. – Costituzione del gruppo bancario cooperativo (1).

    In vigore dal 15/04/2016

    Modificato da: Decreto-legge del 14/02/2016 n. 18 Articolo 1

    “1. La banca che intenda assumere il ruolo di capogruppo ai sensi dell’articolo 37-bis, comma 1, lettera a), trasmette alla Banca d’Italia:

    a) uno schema di contratto conforme a quanto stabilito ai sensi dell’articolo 37-bis;

    b) un elenco delle banche di credito cooperativo e delle altre societa’ che intendono aderire al gruppo bancario cooperativo.

    2. La Banca d’Italia accerta la sussistenza delle condizioni previste ai sensi dell’articolo 37-bis e, in particolare, il grado di adeguatezza patrimoniale e finanziaria del gruppo e l’idoneita’ del contratto a consentire la sana e prudente gestione del gruppo.

    3. A seguito dell’accertamento previsto dal comma 2, le banche di credito cooperativo stipulano con la capogruppo il contratto di cui all’articolo 37-bis e provvedono alle necessarie modifiche statutarie, che sono approvate con le maggioranze previste dall’articolo 31, comma 1.

    4. Il contratto e’ trasmesso alla Banca d’Italia, che provvede all’iscrizione del gruppo nell’albo dei gruppi. Successivamente, si da’ corso all’iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell’articolo 2497-bis, secondo comma, del codice civile.”

    (1) Articolo aggiunto dall’art. 1, comma 5 decreto-legge 14 febbraio 2016 n. 18, come modificato dalla legge di conversione 8 aprile 2016 n. 49. Vedasi anche l’art. 2 (Disposizioni attuative) del citato decreto-legge n. 18 del 2016.

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  • Art. 1 Codice Civile Capacità giuridica

    Art. 1 Codice Civile Capacità giuridica

    Art. 1 c.c. Capacità giuridica

    In vigore

    La capacità giuridica si acquista dal momento della nascita. I diritti che la legge riconosce a favore del concepito sono subordinati all’evento della nascita. […] (1)

  • Scritture contabili dell’imprenditore: esempi pratici sull’art. 2214 c.c.

    Scritture contabili dell’imprenditore: esempi pratici sull’art. 2214 c.c.

    In sintesi

    • L’imprenditore commerciale deve tenere il libro giornale e il libro degli inventari (art. 2214).
    • Più le altre scritture richieste dalla natura e dalle dimensioni dell’impresa.
    • Vanno conservati fatture e corrispondenza, ricevute e spedite.
    • I piccoli imprenditori sono esonerati (comma 3).
    • Conservazione per dieci anni (art. 2220).

    Cosa dice l’art. 2214 c.c.

    «L’imprenditore che esercita un’attività commerciale deve tenere il libro giornale e il libro degli inventari.
    Deve altresì tenere le altre scritture contabili che siano richieste dalla natura e dalle dimensioni dell’impresa e conservare ordinatamente per ciascun affare gli originali delle lettere, dei telegrammi e delle fatture ricevute, nonché le copie delle lettere, dei telegrammi e delle fatture spedite.
    Le disposizioni di questo paragrafo non si applicano ai piccoli imprenditori.»

    Cosa tenere e conservare

    Documento Obbligo
    Libro giornale Obbligatorio (registrazione cronologica delle operazioni)
    Libro degli inventari Obbligatorio (redazione iniziale e a ogni chiusura)
    Altre scritture In base a natura e dimensioni dell’impresa
    Fatture e corrispondenza Conservazione ordinata, ricevute e spedite
    Durata della conservazione Dieci anni dall’ultima registrazione (art. 2220)

    L’obbligo è correlato alla natura commerciale dell’attività e alle sue dimensioni: oltre ai due libri tipici, possono servire scritture ausiliarie (mastri, magazzino) coerenti con l’organizzazione.

    Perché contano: prova e responsabilità

    Le scritture contabili regolarmente tenute hanno valore probatorio nei rapporti tra imprenditori. La loro irregolarità o mancanza priva di questo vantaggio e, soprattutto in caso di insolvenza, può rilevare ai fini della bancarotta documentale: tenere correttamente i libri non è solo un adempimento formale, ma una tutela.

    Tre casi pratici

    Caso 1 – Ditta individuale commerciale

    Scenario. Un imprenditore commerciale non piccolo avvia l’attività.

    Inquadramento. Deve tenere libro giornale e libro degli inventari, oltre alle scritture richieste dall’organizzazione (art. 2214). I piccoli imprenditori ne sono esonerati.

    Cosa impostare

    • libro giornale;
    • libro degli inventari;
    • scritture ausiliarie utili;
    • archiviazione di fatture e corrispondenza.

    Caso 2 – Conservazione dei documenti

    Scenario. Ci si chiede per quanto conservare i registri.

    Inquadramento. Dieci anni dall’ultima registrazione (art. 2220), anche in forma informatica se garantita conformità e leggibilità.

    Cosa curare

    • termine decennale;
    • conservazione sostitutiva a norma;
    • ordine per affare;
    • reperibilità in caso di controlli.

    Caso 3 – Scritture mancanti in una crisi

    Scenario. Emerge che la contabilità è incompleta.

    Inquadramento. Oltre a perdere valore probatorio, in caso di insolvenza l’irregolarità delle scritture può avere rilievo penale (bancarotta documentale): la regolarità è una protezione.

    Attenzione a

    • completezza dei libri;
    • tracciabilità delle operazioni;
    • ricostruzione del patrimonio;
    • tempestività delle registrazioni.

    Spunti pratici

    • Tieni i due libri base (giornale e inventari) più le scritture necessarie.
    • Conserva 10 anni libri, fatture e corrispondenza.
    • Ordina per affare la documentazione ricevuta e spedita.
    • Valuta la conservazione informatica a norma.
    • Regolarità = tutela: protegge in giudizio e in caso di crisi.

    Per impostare correttamente la contabilità puoi far verificare libri, scritture e conservazione.

    Norme collegate

    Codice civile: art. 2214 (libri obbligatori), art. 2220 (conservazione), art. 2709 (efficacia probatoria). Vedi anche redazione del bilancio.

    Fonti affidabili

    Domande frequenti

    Quali libri contabili sono obbligatori?

    L’imprenditore che esercita un’attività commerciale deve tenere il libro giornale e il libro degli inventari, oltre alle altre scritture richieste dalla natura e dalle dimensioni dell’impresa (art. 2214 c.c.).

    Cosa va conservato oltre ai libri?

    Vanno conservati ordinatamente, per ciascun affare, gli originali di lettere, telegrammi e fatture ricevute e le copie di quelli spediti (comma 2).

    I piccoli imprenditori devono tenere le scritture?

    No. Le disposizioni sull’obbligo delle scritture contabili non si applicano ai piccoli imprenditori (comma 3).

    Per quanto tempo vanno conservate le scritture?

    Per dieci anni dalla data dell’ultima registrazione (art. 2220 c.c.); lo stesso vale per corrispondenza e fatture.

    Cosa si rischia se le scritture sono irregolari o mancanti?

    Si perde il vantaggio probatorio e, in caso di insolvenza, l’irregolarità può rilevare ai fini della bancarotta documentale.

  • Art. 61 T.U.B.: Ruolo della capogruppo

    Art. 61 T.U.B.: Ruolo della capogruppo

    Art. 61 T.U.B. – Ruolo della capogruppo

    In vigore dal 30/11/2021

    Modificato da: Decreto legislativo del 08/11/2021 n. 182 Articolo 1

    “1. La capogruppo esercita le funzioni di direzione e coordinamento del gruppo bancario, assicurando, tra l’altro, il rispetto delle norme che disciplinano l’attivita’ bancaria su base consolidata.

    2. (Comma abrogato)

    3. Ferma restando la specifica disciplina dell’attivita’ bancaria, la capogruppo e’ soggetta ai controlli di vigilanza previsti dal presente Capo.

    4. La capogruppo emana disposizioni alle componenti del gruppo per assicurare il rispetto e l’esecuzione dei provvedimenti di carattere generale e particolare impartiti dalla Banca d’Italia nell’interesse della stabilita’ del gruppo. Gli amministratori delle societa’ del gruppo sono tenuti a fornire ogni dato e informazione per l’emanazione delle disposizioni e la necessaria collaborazione per il rispetto delle norme sulla vigilanza su base consolidata.

    5. Alla societa’ di partecipazione finanziaria e alla societa’ di partecipazione finanziaria mista capogruppo si applicano gli articoli 51, comma 1-bis, 52, 52-bis e 52-ter nonche’ le disposizioni del titolo II, capi III e IV salvo quanto previsto dall’articolo 67-bis. Nei confronti delle altre societa’ appartenenti al gruppo bancario e dei titolari di partecipazioni nelle medesime societa’ sono attribuiti alla Banca d’Italia i poteri previsti dall’articolo 21.”

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  • Articolo 6 bis del T.U.B. Partecipazione al MVU e poteri della Banca d’Italia.

    Articolo 6 bis del T.U.B. Partecipazione al MVU e poteri della Banca d’Italia.

    Art. 6 bis T.U.B. – Partecipazione al MVU e poteri della Banca d’Italia.

    In vigore dal 13/12/2016

    Modificato da: Decreto legislativo del 14/11/2016 n. 223 Articolo 1

    “1. Nelle materie disciplinate dalle disposizioni del MVU, i poteri attribuiti alla Banca d’Italia dal presente decreto sono esercitati dalla Banca d’Italia stessa nei limiti e secondo le modalita’ stabilite dalle disposizioni del MVU che disciplinano l’esercizio di compiti di vigilanza sulle banche prevedendo, tra l’altro, differenti modalita’ di cooperazione tra la BCE e le autorita’ nazionali per i soggetti significativi e per quelli meno significativi.

    2. Ai sensi del comma 1, la Banca d’Italia, in particolare:

    a) formula alla BCE proposte per l’adozione dei provvedimenti di autorizzazione e revoca all’esercizio dell’attivita’ bancaria ai sensi dell’articolo 14 e di autorizzazione all’acquisto di partecipazioni ai sensi dell’articolo 19;

    b) fornisce alla BCE tutte le informazioni necessarie per lo svolgimento dei compiti ad essa attribuiti dalle disposizioni del MVU, fermo restando il potere della BCE di ottenere le informazioni dai soggetti vigilati e di condurre ispezioni;

    c) assiste la BCE nella preparazione e attuazione degli atti relativi ai compiti di vigilanza ad essa attribuiti dalle disposizioni del MVU;

    d) informa la BCE dell’attivita’ di vigilanza svolta e dei procedimenti amministrativi avviati, nei casi e secondo le modalita’ previsti dalle disposizioni del MVU;

    e) esercita i poteri, non attribuiti in via esclusiva alla BCE, previsti dal presente decreto nelle materie disciplinate dalle disposizioni del MVU, anche su richiesta o dietro istruzioni della BCE, informando quest’ultima delle attivita’ svolte in esito alla richiesta;

    f) esercita i poteri ad essa attribuiti dal presente decreto che non siano attribuiti alla BCE dalle disposizioni del MVU.

    3. Nelle materie inerenti all’esercizio dei compiti attribuiti alla BCE dalle disposizioni del MVU, le sanzioni amministrative previste nel Titolo VIII sono applicate secondo quanto previsto dall’articolo 144-septies.

    4. Ai fini dell’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1024/2013, si intendono per “legislazione nazionale di recepimento delle direttive europee” e “legislazione nazionale di esercizio delle opzioni previste dai regolamenti europei” le disposizioni nazionali di carattere generale nelle materie disciplinate dalle disposizioni del MVU, incluse quelle adottate, ove previsto dalla legislazione nazionale, dalla Banca d’Italia, per l’attuazione delle direttive dell’Unione europea e per l’esercizio di opzioni rimesse dai regolamenti dell’Unione europea agli Stati membri o alle autorita’ competenti o designate negli Stati membri, quando non esercitate dalla BCE.

    5. Nell’esercizio delle rispettive competenze la Banca d’Italia e la BCE operano in stretta collaborazione, secondo il principio di leale cooperazione.”

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  • Articolo 202 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 202 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 202 CCII – Effetti della domanda

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 – testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. La domanda di cui all’articolo 201 produce gli effetti della domanda giudiziale per tutto il corso della liquidazione giudiziale e fino all’esaurimento dei giudizi e delle operazioni che proseguono dopo il decreto di chiusura a norma dell’articolo 235.

  • Art. 57 IRAP – Revisione delle imposte di registro e sulle donazioni

    Art. 57 IRAP – Revisione delle imposte di registro e sulle donazioni

    Art. 57 D.Lgs. 446/97 (IRAP) – Revisione delle imposte di registro e sulle donazioni

    In vigore dal 01/01/1998

    1. Nel testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 7, concernente gli atti non soggetti a registrazione, nel comma 1, secondo periodo, le parole «4, 5 e 11» sono sostituite dalle seguenti: «4, 5, 11 e 11-bis»; b) all’articolo 51, relativo ai valori dei beni e dei diritti, nel comma 4, dopo le parole «art. 7 della parte prima della tariffa» sono inserite le seguenti: «e art. 11-bis della tabella»; c) alla tariffa, parte prima, concernente gli atti soggetti a registrazione in termine fisso: 1) nell’articolo 4, comma 1, lettera a), numero 4), la parola «autoveicoli» è sostituita dalle seguenti: «unità da diporto»; alla stessa lettera, nel numero 5, dopo le parole «di beni mobili» sono inserite le seguenti: «, esclusi quelli di cui all’articolo 11-bis della tabella,»; 2) nell’articolo 7, comma 1, sono soppresse le lettere da a) ad e) nonché le note; 3) nell’articolo 8, comma 1, lettera a), la parola «autoveicoli» è sostituita dalle seguenti: «unità da diporto»; 4) nell’articolo 11, le parole «4, 5 e 11» sono sostituite dalle seguenti: «4, 5, 11 e 11-bis»; d) nella tabella, relativa agli atti per i quali non vi è l’obbligo di chiedere la registrazione, dopo l’articolo 11, è aggiunto il seguente: «Art. 11-bis. – 1. Atti di natura traslativa o dichiarativa aventi ad oggetto veicoli iscritti nel pubblico registro automobilistico.“. 2. È abrogato il comma 2 dell’articolo 59 del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e dopo lo stesso articolo 59 è inserito il seguente: “Art. 59- bis (Esenzione per i veicoli iscritti al pubblico registro automobilistico) – 1. Non sono soggette ad imposta, anche nella ipotesi di cui all’articolo 59, comma 3, le donazioni di veicoli di cui all’articolo 12, comma 1, lettera l).». 3. Le disposizioni del presente articolo hanno effetto dal 1° gennaio 1999.