Autore: Andrea Marton

  • Art. 31 T.U.B. – Trasformazioni e fusioni

    Art. 31 T.U.B. – Trasformazioni e fusioni

    Art. 31 T.U.B. – Trasformazioni e fusioni.

    In vigore dal 26/03/2015

    Modificato da: Decreto-legge del 24/01/2015 n. 3 Articolo 1

    “1. Le trasformazioni di banche popolari in societa’ per azioni o le fusioni a cui prendano parte banche popolari e da cui risultino societa’ per azioni, le relative modifiche statutarie nonche’ le diverse determinazioni di cui all’articolo 29, comma 2-ter, sono deliberate:

    a) in prima convocazione, con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi, purche’ all’assemblea sia rappresentato almeno un decimo dei soci della banca;

    b) in seconda convocazione, con la maggioranza di due terzi dei voti espressi, qualunque sia il numero dei soci intervenuti all’assemblea.

    2. In caso di recesso resta fermo quanto previsto dall’articolo 28, comma 2-ter.

    3. Si applicano gli articoli 56 e 57.”

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  • Operazioni infragruppo e transfer pricing: esempi pratici sull’art. 110 TUIR

    Operazioni infragruppo e transfer pricing: esempi pratici sull’art. 110 TUIR

    In sintesi

    • L’art. 110, comma 7, del TUIR disciplina il transfer pricing: le operazioni infragruppo con società estere del gruppo vanno valutate al valore di mercato.
    • Dal 2017 il criterio è il principio di libera concorrenza (arm’s length): condizioni e prezzi che sarebbero stati pattuiti tra soggetti indipendenti.
    • La rettifica opera se dall’operazione deriva un aumento del reddito; la diminuzione è riconosciuta solo in esecuzione di accordi tra autorità estere.
    • La documentazione sui prezzi di trasferimento, se idonea, protegge dalle sanzioni in caso di rettifica.

    La norma (art. 110, comma 7, TUIR – testo vigente)

    «I componenti del reddito derivanti da operazioni con società non residenti nel territorio dello Stato, che direttamente o indirettamente controllano l’impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa, sono determinati con riferimento alle condizioni e ai prezzi che sarebbero stati pattuiti tra soggetti indipendenti operanti in condizioni di libera concorrenza e in circostanze comparabili, se ne deriva un aumento del reddito.»

    Elemento Contenuto
    Ambito Operazioni con società estere del gruppo
    Criterio Principio di libera concorrenza (arm’s length)
    Rettifica in aumento Sempre possibile dall’ufficio
    Rettifica in diminuzione Solo con accordi tra autorità estere
    Documentazione idonea Esimente dalle sanzioni

    Tre casi pratici

    Vendita di beni alla controllata estera

    Una società italiana vende prodotti alla propria controllata estera a un prezzo inferiore a quello di mercato.

    Cosa fare: Allineare i prezzi al principio di libera concorrenza confrontandoli con operazioni tra parti indipendenti; predisporre la documentazione idonea per evitare contestazioni e sanzioni.

    Servizi infragruppo dalla capogruppo estera

    La capogruppo estera addebita servizi alla controllata italiana.

    Cosa fare: Verificare che il corrispettivo rispetti l’arm’s length e che i servizi siano effettivamente resi e utili: i costi infragruppo non congrui possono essere ripresi a tassazione.

    Finanziamento infragruppo

    Una società del gruppo concede un finanziamento a un’altra società estera collegata.

    Cosa fare: Applicare un tasso di interesse coerente con quello di mercato per operazioni comparabili: tassi non congrui sono soggetti a rettifica.

    Spunti pratici

    • La documentazione (Masterfile e Documentazione Nazionale) va comunicata e predisposta secondo il provvedimento dell’Agenzia.
    • Il transfer pricing riguarda le operazioni transfrontaliere infragruppo; per quelle interne valgono altre regole.
    • Le rettifiche possono dar luogo a doppia imposizione, risolvibile con le procedure amichevoli (MAP).
    • Si collega all’esterovestizione e alla residenza fiscale delle società (art. 73).

    Norme collegate

    Fonti affidabili

    • TUIR, DPR 917/1986, art. 110, comma 7
    • D.L. 24 aprile 2017, n. 50 (principio di libera concorrenza)
    • Agenzia delle Entrate, provvedimento sulla documentazione TP

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  • Art. 62 T.U.B.: Idoneità degli esponenti

    Art. 62 T.U.B.: Idoneità degli esponenti

    Art. 62 T.U.B. – Idoneita’ degli esponenti.

    In vigore dal 27/06/2015 al 30/11/2021

    Modificato da: Decreto legislativo del 12/05/2015 n. 72 Articolo 1

    Soppresso dal 30/11/2021 da: Decreto legislativo del 08/11/2021 n. 182 Articolo 1

    “1. Ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso la societa’ finanziaria e la societa’ di partecipazione finanziaria mista capogruppo si applica l’articolo 26 e le relative disposizioni attuative, salvo quanto previsto dall’articolo 67-bis.”

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  • Valore dell’eredità e asse ereditario: esempi pratici sull’art.

    Valore dell’eredità e asse ereditario: esempi pratici sull’art.

    In sintesi

    • L’art. 8 del D.Lgs. 346/1990 individua la base imponibile dell’imposta di successione: il valore globale netto dell’asse ereditario.
    • È la differenza tra il valore complessivo dei beni e diritti dell’attivo ereditario e l’ammontare delle passività deducibili e degli oneri.
    • Sull’imponibile si applicano aliquote e franchigie diverse secondo il grado di parentela con il defunto.
    • Coniuge e parenti in linea retta: 4% con franchigia di 1 milione di euro per ciascun erede.

    La norma (art. 8, comma 1, D.Lgs. 346/1990)

    «Il valore globale netto dell’asse ereditario è costituito dalla differenza tra il valore complessivo, alla data dell’apertura della successione, dei beni e dei diritti che compongono l’attivo ereditario, determinato secondo le disposizioni degli articoli da 14 a 19, e l’ammontare complessivo delle passività deducibili e degli oneri diversi da quelli indicati nell’art. 46, comma 3.»

    Beneficiario Aliquota Franchigia
    Coniuge e parenti in linea retta 4% 1.000.000 € ciascuno
    Fratelli e sorelle 6% 100.000 € ciascuno
    Altri parenti fino al 4° grado e affini 6% nessuna
    Altri soggetti 8% nessuna

    Tre casi pratici

    Eredità con mutuo da pagare

    Il defunto lascia un immobile gravato da un mutuo residuo.

    Cosa fare: Dedurre il debito residuo come passività deducibile: la base imponibile è il valore netto, cioè il valore dei beni meno i debiti documentati del de cuius.

    Eredità sotto la franchigia

    Un figlio eredita beni per un valore inferiore al milione di euro.

    Cosa fare: Non è dovuta imposta di successione sulla quota del figlio: la franchigia di 1 milione per ciascun erede in linea retta copre il valore ricevuto.

    Erede non parente

    Un amico viene nominato erede testamentario.

    Cosa fare: Si applica l’aliquota dell’8% senza franchigia: la posizione degli estranei è la più onerosa, sull’intero valore della quota.

    Spunti pratici

    • Per i beni d’azienda, azioni e quote, l’avviamento è escluso dalla base imponibile.
    • Esiste un’esenzione per i trasferimenti di aziende e partecipazioni di controllo in continuità (con impegno di prosecuzione).
    • Dal 2025 l’imposta è autoliquidata dagli eredi in base alla dichiarazione.
    • Per la prima casa ereditata, imposte ipotecaria e catastale si applicano in misura fissa con i requisiti previsti.

    Norme collegate

    Fonti affidabili

    • D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, art. 8 (TUS)
    • D.L. 262/2006, conv. L. 286/2006 (aliquote e franchigie)
    • D.Lgs. 139/2024, circolare AdE n. 3/E del 2025

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  • Ammortamento beni strumentali: esempi pratici sull’art. 102 TUIR

    Ammortamento beni strumentali: esempi pratici sull’art. 102 TUIR

    In sintesi

    • L’ammortamento ripartisce il costo di un bene strumentale lungo la sua vita utile fiscale (art. 102 TUIR).
    • Le quote sono deducibili dall’entrata in funzione del bene, non dall’acquisto (comma 1).
    • Si applicano i coefficienti ministeriali per categorie omogenee, ridotti a metà il primo anno (comma 2).
    • I beni di costo unitario fino a 516,46 euro sono deducibili subito per intero (comma 5).
    • Serve la strumentalità effettiva: il bene quiescente non è ammortizzabile (Cass. ord. n. 2742/2020).

    Cosa dice l’art. 102 TUIR

    La norma disciplina la deduzione del costo dei beni materiali strumentali. I commi chiave sono i seguenti.

    Comma 1 (entrata in funzione):

    «Le quote di ammortamento del costo dei beni materiali strumentali per l’esercizio dell’impresa sono deducibili a partire dall’esercizio di entrata in funzione del bene.»

    Comma 2 (coefficienti e metà primo anno):

    «La deduzione è ammessa in misura non superiore a quella risultante dall’applicazione al costo dei beni dei coefficienti stabiliti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ridotti alla metà per il primo esercizio. I coefficienti sono stabiliti per categorie di beni omogenei in base al normale periodo di deperimento e consumo nei vari settori produttivi.»

    Come funziona in pratica

    Aspetto Regola Riferimento
    Inizio ammortamento Dall’esercizio di entrata in funzione del bene comma 1
    Misura della quota Coefficienti ministeriali per categorie omogenee comma 2
    Primo esercizio Coefficiente ridotto alla metà comma 2
    Beni di modesto valore Costo unitario fino a 516,46 euro: deduzione integrale subito comma 5

    I coefficienti sono quelli del D.M. 31 dicembre 1988, tuttora in vigore e differenziati per settore e tipologia di bene. La riduzione a metà nel primo anno approssima l’utilizzo parziale del bene nell’esercizio di entrata in funzione.

    La strumentalità deve essere effettiva

    L’ammortamento presuppone che il bene sia strumentale all’attività. La Cassazione (ord. n. 2742 del 5 febbraio 2020) ha affermato che il costo del bene strumentale quiescente – cioè mai entrato in funzione o non più utilizzato – è indeducibile. La strumentalità, però, non richiede un impiego diretto nel processo produttivo: la giurisprudenza ammette l’ammortamento anche di beni con funzione commerciale o di supporto (ad esempio macchinari concessi in comodato ai clienti) quando sono finalizzati a consolidare i rapporti e incrementare le vendite.

    Tre casi pratici

    Caso 1 – Macchinario acquistato a dicembre, in funzione a marzo

    Scenario. Il bene è comprato a fine anno ma entra in funzione l’anno dopo.

    Inquadramento. L’ammortamento parte dall’entrata in funzione (comma 1), non dall’acquisto: nessuna quota nell’anno di acquisto se il bene non è ancora operativo.

    Cosa documentare

    • data di entrata in funzione;
    • collaudo o messa in esercizio;
    • registro dei beni ammortizzabili;
    • coefficiente di categoria applicato.

    Caso 2 – Acquisto di attrezzatura da 400 euro

    Scenario. Si compra un’attrezzatura di costo unitario inferiore a 516,46 euro.

    Inquadramento. È possibile la deduzione integrale nell’esercizio (comma 5), in alternativa all’ammortamento pluriennale: scelta utile per i beni minori.

    Cosa verificare

    • costo unitario del singolo bene;
    • scelta tra deduzione integrale e ammortamento;
    • coerenza con il bilancio;
    • annotazione contabile.

    Caso 3 – Bene acquistato ma mai utilizzato

    Scenario. Un impianto resta inutilizzato in magazzino.

    Inquadramento. Se il bene è quiescente e non entra in funzione, le quote non sono deducibili (Cass. 2742/2020). La deducibilità segue la strumentalità effettiva all’attività.

    Cosa valutare

    • effettiva entrata in funzione;
    • destinazione del bene;
    • prova della strumentalità;
    • eventuale comodato finalizzato alle vendite.

    Spunti pratici

    • Conta l’entrata in funzione, non la data di acquisto, per far partire l’ammortamento.
    • Dimezza il coefficiente nel primo esercizio.
    • Beni fino a 516,46 euro: valuta la deduzione integrale immediata.
    • Tieni aggiornato il registro dei beni ammortizzabili.
    • Strumentalità effettiva: il bene quiescente non si ammortizza.

    Per il piano di ammortamento e la gestione dei cespiti puoi far verificare coefficienti e deducibilità.

    Norme collegate

    TUIR (DPR 917/1986): art. 102 (ammortamento dei beni materiali), art. 109 (norme generali, inerenza), art. 108 (spese di rappresentanza). Coefficienti: D.M. 31 dicembre 1988.

    Fonti affidabili

    Domande frequenti

    Da quando si può ammortizzare un bene?

    Le quote di ammortamento sono deducibili a partire dall’esercizio di entrata in funzione del bene (art. 102, comma 1 TUIR), non dalla data di acquisto.

    Come si calcola la quota deducibile?

    Applicando al costo del bene i coefficienti stabiliti con decreto ministeriale, distinti per categorie omogenee in base al normale deperimento; nel primo esercizio il coefficiente è ridotto alla metà (comma 2).

    I beni di poco valore si possono dedurre subito?

    Sì. Per i beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro è consentita la deduzione integrale nell’esercizio di sostenimento (comma 5), in alternativa all’ammortamento ordinario.

    Un bene mai utilizzato è ammortizzabile?

    No, se resta quiescente. La Cassazione (ord. n. 2742/2020) ha affermato che il costo del bene strumentale quiescente è indeducibile: serve la strumentalità effettiva all’attività.

    Un bene dato in comodato è ammortizzabile?

    Può esserlo se la strumentalità sussiste: la giurisprudenza ammette l’ammortamento di beni concessi in comodato ai clienti quando sono finalizzati a consolidare i rapporti commerciali e incrementare le vendite.

  • Art. 52 T.U.B.: Comunicazioni del collegio sindacale e dei sogge

    Art. 52 T.U.B.: Comunicazioni del collegio sindacale e dei sogge

    Art. 52 T.U.B. – Comunicazioni del collegio sindacale e dei soggetti incaricati della revisione legale dei conti.

    In vigore dal 30/11/2021

    Modificato da: Decreto legislativo del 08/11/2021 n. 182 Articolo 1

    “1. Il collegio sindacale informa senza indugio la Banca d’Italia di tutti gli atti o i fatti, di cui venga a conoscenza nell’esercizio dei propri compiti, che possano costituire una irregolarita’ nella gestione delle banche o una violazione delle norme disciplinanti l’attivita’ bancaria. A tali fini lo statuto della banca, indipendentemente dal sistema di amministrazione e controllo adottato, assegna all’organo che svolge la funzione di controllo i relativi compiti e poteri.

    2. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti comunica senza indugio alla Banca d’Italia gli atti o i fatti, rilevati nello svolgimento dell’incarico, che possano costituire una grave violazione delle norme disciplinanti l’attivita’ bancaria ovvero che possano pregiudicare la continuita’ dell’impresa o comportare un giudizio negativo, un giudizio con rilievi o una dichiarazione di impossibilita’ di esprimere un giudizio sul bilancio.

    2-bis. (Lo statuto delle banche di credito cooperativo puo’ prevedere che il controllo contabile sia affidato al collegio sindacale.) (1)

    2-ter. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti fornisce alla Banca d’Italia, su richiesta di quest’ultima, ogni notizia, informazione o dato riguardanti la banca sottoposta a revisione legale dei conti.

    3. I commi 1, primo periodo, e 2 si applicano anche ai soggetti che esercitano i compiti ivi previsti presso le societa’ che controllano le banche o che sono da queste controllate ai sensi dell’articolo 23.

    3-bis. La Banca d’Italia puo’ disporre la rimozione dall’incarico del soggetto incaricato della revisione legale dei conti o del responsabile dell’incarico di revisione legale, qualora il soggetto incaricato della revisione legale dei conti abbia violato gli obblighi previsti dal comma 2. Il presente comma non si applica ai soggetti indicati al comma 3, fermo restando quanto previsto dall’articolo 61, comma 5.

    4. La Banca d’Italia stabilisce modalita’ e termini per la trasmissione delle informazioni previste dai commi 1, 2 e 2-ter.

    4-bis. La Banca d’Italia trasmette alla BCE le informazioni ricevute ai sensi del presente articolo, nei casi e secondo le modalita’ stabiliti dalle disposizioni del MVU.

    (1) Ai sensi dell’articolo 43, comma 1, decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 39 il presente comma e’ abrogato ma continua ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti di attuazione emanati ai sensi del citato decreto legislativo n. 39 del 2010.”

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  • Articolo 317 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 317 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 317 CCII – Principio di prevalenza delle misure cautelari reali e tutela dei terzi

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 – testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. Le condizioni e i criteri di prevalenza rispetto alla gestione concorsuale delle misure cautelari reali sulle cose indicate dall’articolo 142 sono regolate dalle disposizioni del Libro I, titolo IV del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, salvo quanto previsto dagli articoli 318, 319 e 320.

    2. Per misure cautelari reali di cui al comma 1 si intendono i sequestri delle cose di cui è consentita la confisca disposti ai sensi dell’articolo 321, comma 2, del codice di procedura penale, la cui attuazione è disciplinata dall’articolo 104-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale.

  • Art. 50 IRAP – Istituzione dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito dell…

    Art. 50 IRAP – Istituzione dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito dell…

    Art. 50 D.Lgs. 446/97 (IRAP) – Istituzione dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche

    In vigore dal 01/01/1998

    1. È istituita l’addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche. L’addizionale regionale non è deducibile ai fini di alcuna imposta, tassa o contributo. 2. L’addizionale regionale è determinata applicando l’aliquota, fissata dalla regione in cui il contribuente ha la residenza, al reddito complessivo determinato ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta. L’addizionale regionale è dovuta se per lo stesso anno l’imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e dei crediti di cui agli articoli 14 e 15 del citato testo unico, risulta dovuta. 3. L’aliquota di compartecipazione dell’addizionale regionale di cui al comma 1 è fissata allo 0,9 per cento (1) (2). Ciascuna regione, con proprio provvedimento, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale non oltre il 31 dicembre (3) dell’anno precedente a quello cui l’addizionale si riferisce, può maggiorare l’aliquota suddetta fino all’1,4 per cento (4). (5) Le regioni possono deliberare che la maggiorazione, se più favorevole per il contribuente rispetto a quella vigente, si applichi anche al periodo di imposta al quale si riferisce l’addizionale. (6) Ai fini della semplificazione delle dichiarazioni e delle funzioni dei sostituti d’imposta e dei centri di assistenza fiscale nonchè degli altri intermedia- DLgs. 15.12.1997 n. 446 – Art. 50 37 ri, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono tenute ad inviare, ai fini della pubblicazione sul sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, entro il 31 gennaio dell’anno a cui l’addizionale si riferisce, i dati contenuti nei provvedimenti di variazione dell’addizionale regionale, individuati con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di natura non regolamentare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. (7) (8) Il mancato inserimento nel suddetto sito informatico dei dati rilevanti ai fini della determinazione dell’addizionale comporta l’inapplicabilità di sanzioni e di interessi. (7) 4. Relativamente ai redditi di lavoro dipendente e ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui agli articoli 46 e 47 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l’addizionale regionale dovuta è determinata dai sostituti d’imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, all’atto di effettuazione delle operazioni di conguaglio relative a detti redditi. Il relativo importo è trattenuto in un numero massimo di undici rate, a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui le stesse sono effettuate e non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre. In caso di cessazione del rapporto l’importo è trattenuto in unica soluzione nel periodo di paga in cui sono svolte le predette operazioni di conguaglio. L’importo da trattenere è indicato nella certificazione unica di cui all’articolo 7-bis del citato decreto n. 600 del 1973. 5. L’addizionale regionale è versata, in unica soluzione e con le modalità e nei termini previsti per il versamento delle ritenute e del saldo dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, alla regione in cui il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell’anno cui si riferisce l’addizionale stessa (9). 6. Per la dichiarazione, la liquidazione, l’accertamento, la riscossione, il contenzioso, le sanzioni e tutti gli aspetti non disciplinati espressamente, si applicano le disposizioni previste per l’imposta sul reddito delle persone fisiche. Le regioni partecipano alle attività di liquidazione e accertamento dell’addizionale regionale segnalando elementi e notizie utili e provvedono agli eventuali rimborsi richiesti dagli interessati dopo aver acquisito gli elementi necessari presso l’amministrazione finanziaria. 7. All’articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti riguardanti la dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto e i relativi versamenti, nonché norme di unificazione degli adempimenti fiscali e previdenziali, di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente: “d-bis) all’addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche”. 8. Per gli anni 1998 e 1999 l’aliquota dell’addizionale regionale di cui al comma 1 è fissata nella misura dello 0,5 per cento su tutto il territorio nazionale. Note: (1) L’originaria aliquota dello 0,50 per cento è stata elevata allo 0,9 per cento, a decorrere dall’anno 2000, dall’art. 3, comma 1, DLgs. 18.2.2000 n. 56, pubblicato in G.U. 15.3.2000 n. 62. Si vedano anche gli articoli 2 e 6 del DLgs. 6.5.2011 n. 68, pubblicato in G.U. 12.5.2011 n. 109. (2) Si veda L. Reg. Liguria 21.12.2012 n. 51, pubblicata in G.U. 31.12.2012 n. 303. (3) Le parole “31 dicembre” sono state sostituite alle precedenti “30 novembre” dall’art. 2, comma 70, DL 3.10.2006 n. 262, convertito, con modificazioni, dalla L. 24.11.2006 n. 286. (4) L’originaria aliquota dell’1 per cento è stata elevata all’1,4 per cento, a decorrere dall’anno 2000, dall’art. 3, comma 1, DLgs. 18.2.2000 n. 56, pubblicato in G.U. 15.3.2000 n. 62. Si vedano anche gli articoli 2 e 6 del DLgs. 6.5.2011 n. 68, pubblicato in G.U. 12.5.2011 n. 109. (5) Per il differimento dei termini di cui al presente periodo si vedano: – l’art. 1, comma 726, L. 30.12.2024 n. 207, pubblicata in G.U. 31.12.2024 n. 305, S.O. n. 43; – l’art. 3, comma 1, DLgs. 30.12.2023 n. 216, pubblicato in G.U. 30.12.2023 n. 303; – l’art. 1, comma 5, L. 30.12.2021 n. 234, pubblicata in G.U. 31.12.2021 n. 310, S.O. n. 49. (6) Periodo inserito dall’art. 40, comma 8, DL 1.10.2007 n. 159, convertito, con modificazioni, dalla L. 29.11.2007, n. 222. (7) Periodo inserito dall’art. 8, comma 1, lett. a), DLgs. 21.11.2014 n. 175, pubblicato in G.U. 28.11.2014 n. 277. (8) Per il differimento dei termini di cui al presente periodo si vedano: – l’art. 1, comma 729, L. 30.12.2024 n. 207, pubblicata in G.U. 31.12.2024 n. 305, S.O. n. 43; – l’art. 3, comma 2, DLgs. 30.12.2023 n. 216, pubblicato in G.U. 30.12.2023 n. 303; – l’art. 3, comma 10-sexies, DL 29.12.2022 n. 198, convertito, con modificazioni, dalla L. 24.2.2023 n. 14; – l’art. 1, comma 6, L. 30.12.2021 n. 234, pubblicata in G.U. 31.12.2021 n. 310, S.O. n. 49. (9) Le parole “1° gennaio dell’anno cui si riferisce l’addizionale stessa” sono state sostituite alle precedenti “31 dicembre dell’anno cui si riferisce l’addizionale stessa, ovvero relativamente ai redditi di lavoro dipendente e a quelli assimilati a questi alla regione in cui il sostituito ha il domicilio fiscale all’atto della effettuazione delle operazioni di conguaglio relative a detti redditi” dall’art. 8, comma 1, lett. b), DLgs. 15.12.1997 n. 446 – Art. 51-52 DLgs. 21.11.2014 n. 175, pubblicato in G.U. 28.11.2014 n. 277. TITOLO III – Riordino della disciplina dei tributi locali

  • Articolo 373 Codice Civile: Titoli al portatore

    Articolo 373 Codice Civile: Titoli al portatore

    Art. 373 c.c. – Titoli al portatore

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Se nel patrimonio del minore si trovano titoli al portatore, il tutore deve farli convertire in nominativi, salvo che il giudice tutelare disponga che siano depositati in cauta custodia.

  • Articolo 297 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 297 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 297 CCII – Accertamento giudiziario dello stato di insolvenza anteriore alla liquidazione coatta amministrativa

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 – testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. Salva diversa disposizione delle leggi speciali, se un’impresa soggetta a liquidazione coatta amministrativa con esclusione della liquidazione giudiziale si trova in stato di insolvenza, il tribunale del luogo in cui essa ha il centro degli interessi principali, su ricorso di uno o più creditori o dell’autorità che ha la vigilanza sull’impresa o di questa stessa, dichiara tale stato con sentenza.

    2. Il trasferimento del centro degli interessi principali intervenuto nell’anno antecedente il deposito della domanda per la dichiarazione dello stato di insolvenza non rileva ai fini della competenza.

    3. Con la stessa sentenza o con successivo decreto, il tribunale adotta i provvedimenti conservativi che ritenga opportuni nell’interesse dei creditori fino all’inizio della procedura di liquidazione.

    4. Prima di provvedere il tribunale deve sentire il debitore, con le modalità di cui all’articolo 41 e l’autorità che ha la vigilanza sull’impresa.

    5. La sentenza è comunicata entro tre giorni, a norma dell’articolo 136 del codice di procedura civile, all’autorità competente perchè disponga la liquidazione o, se ne ritiene sussistenti i presupposti, l’avvio della risoluzione ai sensi del decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE o del regolamento (UE) 2021/23 e delle relative norme attuative. Essa è inoltre notificata, e resa pubblica a norma dell’articolo 45.

    6. Contro la sentenza può essere proposto reclamo da qualunque interessato, a norma dell’articolo 51.

    7. Il tribunale che respinge il ricorso per la dichiarazione d’insolvenza provvede con decreto motivato. Contro il decreto è ammesso reclamo a norma dell’articolo 50.

    8. Il tribunale provvede su istanza del commissario giudiziale alla dichiarazione d’insolvenza a norma del presente articolo quando nel corso della procedura di concordato preventivo di un’impresa soggetta a liquidazione coatta amministrativa, con esclusione della liquidazione giudiziale, si verifica la cessazione della procedura e sussiste lo stato di insolvenza. Si applica, in ogni caso, il procedimento di cui al comma 4.

    9. Le disposizioni di questo articolo non si applicano agli enti pubblici.

  • Articolo 322 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 322 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 322 CCII – Bancarotta fraudolenta

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 – testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. È punito con la reclusione da tre a dieci anni, se è dichiarato in liquidazione giudiziale, l’imprenditore che: a) ha distratto, occultato, dissimulato, distrutto o dissipato in tutto o in parte i suoi beni ovvero, allo scopo di recare pregiudizio ai creditori, ha esposto o riconosciuto passività inesistenti; b) ha sottratto, distrutto o falsificato, in tutto o in parte, con lo scopo di procurare a sè o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizi ai creditori, i libri o le altre scritture contabili o li ha tenuti in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari.

    2. La stessa pena si applica all’imprenditore, dichiarato in liquidazione giudiziale, che, durante la procedura, commette alcuno dei fatti preveduti dalla lettera a) del comma 1, ovvero sottrae, distrugge o falsifica i libri o le altre scritture contabili.

    3. È punito con la reclusione da uno a cinque anni l’imprenditore in liquidazione giudiziale che, prima o durante la procedura, a scopo di favorire, a danno dei creditori, taluno di essi, esegue pagamenti o simula titoli di prelazione.

    4. Salve le altre pene accessorie, di cui al capo III, titolo II, libro I del codice penale, la condanna per uno dei fatti previsti nel presente articolo importa l’inabilitazione all’esercizio di una impresa commerciale e l’incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a dieci anni.

  • Art. 12 IRAP – Determinazione del valore della produzione netta realizzata fuori d…

    Art. 12 IRAP – Determinazione del valore della produzione netta realizzata fuori d…

    Art. 12 D.Lgs. 446/97 (IRAP) – Determinazione del valore della produzione netta realizzata fuori dal territorio dello

    In vigore dal 01/01/1998

    Stato o da soggetti non residenti 1. Nei confronti dei soggetti passivi residenti nel territorio dello Stato che esercitano attività produttive anche all’estero la quota di valore a queste attribuibili secondo i criteri di cui all’articolo 4, comma 2, è scomputata dalla base imponibile determinata a norma degli articoli da 5 a 10-bis. 2. Nei confronti dei soggetti passivi non residenti nel territorio dello Stato si considera prodotto nel territorio della regione il valore derivante dall’esercizio di attività commerciali, di arti o professioni o da attività non commerciali esercitate nel territorio stesso per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi mediante stabile organizzazione, base fissa o ufficio […] (1). Qualora le suddette attività o imprese siano esercitate nel territorio di più regioni si applica la disposizione dell’articolo 4, comma 2. 2 bis. Il valore della produzione netta derivante da una stabile organizzazione è determinato sulla base di un apposito rendiconto economico e patrimoniale, da redigersi secondo i principi contabili previsti per i soggetti residenti aventi le medesime caratteristiche, salva quella della emissione di strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati di qualsiasi Stato membro dell’Unione europea ovvero diffusi tra il pubblico di cui all’articolo 116 testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. A tali fini, si applicano le disposizioni dell’articolo 152, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. (2) 3. Le persone fisiche e gli altri soggetti passivi si considerano residenti nel territorio dello Stato quando ricorrono le condizioni, rispettivamente applicabili, previste negli articoli 2, comma 2, 5, comma 3, lettera d), e 87, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Se il soggetto passivo esercita attività produttive mediante l’utilizzazione di navi iscritte nel registro di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, la quota di valore a queste attribuibile, determinata a norma dell’articolo 5, è scomputata dalla base imponibile. (3) Note: (1) Le parole “, ovvero derivante da imprese agricole esercitate nel territorio stesso” sono state soppresse dall’art. 1, comma 70, lett. d), L. 28.12.2015 n. 208, pubblicata in G.U. 30.12.2015 n. 302, S.O. n. 70. Ai sensi del successivo comma 72, la disposizione si applica a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2015. (2) Comma inserito dall’art. 7, comma 2, DLgs. 14.9.2015 n. 147, pubblicato in G.U. 22.9.2015 n. 220. Ai sensi del successivo comma 4, la disposizione si applica a decorrere dal periodo di imposta in corso al 7.10.2015. (3) Per l’applicazione del presente comma si veda l’art. 1, comma 1, DM 21.11.2023 n. 299, pubblicato in G.U. 30.12.2023 n. 303.