Art. 1971 c.c. – Transazione su pretesa temeraria
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Se una delle parti era consapevole della temerarietà della sua pretesa, l’altra può chiedere l’annullamento della transazione.

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Se una delle parti era consapevole della temerarietà della sua pretesa, l’altra può chiedere l’annullamento della transazione.

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
È nulla la transazione relativa a un contratto illecito, ancorché le parti abbiano trattato della nullità di questo.
Negli altri casi in cui la transazione è stata fatta relativamente a un titolo nullo, l’annullamento di essa può chiedersi solo dalla parte che ignorava la causa di nullità del titolo.

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
È annullabile la transazione fatta, in tutto o in parte, sulla base di documenti che in seguito sono stati riconosciuti falsi.

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
È pure annullabile la transazione fatta su lite già decisa con sentenza passata in giudicato, della quale le parti o una di esse non avevano notizia.

In vigore
La transazione che le parti hanno conclusa generalmente sopra tutti gli affari che potessero esservi tra loro non può impugnarsi per il fatto che posteriormente una di esse venga a conoscenza di documenti che le erano ignoti al tempo della transazione, salvo che questi siano stati occultati dall’altra parte. La transazione è annullabile, quando non riguarda che un affare determinato e con documenti posteriormente scoperti si prova che una delle parti non aveva alcun diritto.

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
La risoluzione della transazione per inadempimento non può essere richiesta se il rapporto preesistente è stato estinto per novazione, salvo che il diritto alla risoluzione sia stato espressamente stipulato.

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
La cessione dei beni ai creditori è il contratto col quale il debitore incarica i suoi creditori o alcuni di essi di liquidare tutte o alcune sue attività e di ripartirne tra loro il ricavato in soddisfacimento dei loro crediti.

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
La cessione dei beni si deve fare per iscritto, sotto pena di nullità.
Se tra i beni ceduti esistono crediti, si osservano le disposizione degli articoli 1264 e 1265.

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
L’amministrazione dei beni ceduti spetta ai creditori cessionari.
Questi possono esercitare tutte le azioni di carattere patrimoniale relative ai beni medesimi.

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Il debitore non può disporre dei beni ceduti.
I creditori anteriori alla cessione che non vi hanno partecipato possono agire esecutivamente anche su tali beni.
I creditori cessionari, se la cessione ha avuto per oggetto solo alcune attività del debitore, non possono agire esecutivamente sulle altre attività prima di aver liquidato quelle cedute.

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
I creditori che hanno concluso il contratto o vi hanno aderito devono anticipare le spese necessarie per la liquidazione e hanno il diritto di prelevarne l’importo sul ricavato di essa.

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
I creditori devono ripartire tra loro le somme ricavate in proporzione dei rispettivi crediti, salve le cause di prelazione. Il residuo spetta al debitore.