Autore: Andrea Marton

  • Articolo 1971 Codice Civile: Transazione su pretesa temeraria

    Articolo 1971 Codice Civile: Transazione su pretesa temeraria

    Art. 1971 c.c. – Transazione su pretesa temeraria

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Se una delle parti era consapevole della temerarietà della sua pretesa, l’altra può chiedere l’annullamento della transazione.

  • Articolo 1972 Codice Civile: Transazione su un titolo nullo

    Articolo 1972 Codice Civile: Transazione su un titolo nullo

    Art. 1972 c.c. – Transazione su un titolo nullo

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    È nulla la transazione relativa a un contratto illecito, ancorché le parti abbiano trattato della nullità di questo.

    Negli altri casi in cui la transazione è stata fatta relativamente a un titolo nullo, l’annullamento di essa può chiedersi solo dalla parte che ignorava la causa di nullità del titolo.

  • Articolo 1973 Codice Civile: Annullabilità per falsità di documenti

    Articolo 1973 Codice Civile: Annullabilità per falsità di documenti

    Art. 1973 c.c. – Annullabilità per falsità di documenti

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    È annullabile la transazione fatta, in tutto o in parte, sulla base di documenti che in seguito sono stati riconosciuti falsi.

  • Articolo 1974 Codice Civile: Annullabilità per cosa giudicata

    Articolo 1974 Codice Civile: Annullabilità per cosa giudicata

    Art. 1974 c.c. – Annullabilità per cosa giudicata

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    È pure annullabile la transazione fatta su lite già decisa con sentenza passata in giudicato, della quale le parti o una di esse non avevano notizia.

  • Articolo 1975 Codice Civile: Annullabilità per scoperta di documenti

    Articolo 1975 Codice Civile: Annullabilità per scoperta di documenti

    Art. 1975 c.c. Annullabilità per scoperta di documenti

    In vigore

    La transazione che le parti hanno conclusa generalmente sopra tutti gli affari che potessero esservi tra loro non può impugnarsi per il fatto che posteriormente una di esse venga a conoscenza di documenti che le erano ignoti al tempo della transazione, salvo che questi siano stati occultati dall’altra parte. La transazione è annullabile, quando non riguarda che un affare determinato e con documenti posteriormente scoperti si prova che una delle parti non aveva alcun diritto.

  • Art. 1976 c.c.: Risoluzione della transazione per inadempimento

    Art. 1976 c.c.: Risoluzione della transazione per inadempimento

    Art. 1976 c.c. – Risoluzione della transazione per inadempimento

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    La risoluzione della transazione per inadempimento non può essere richiesta se il rapporto preesistente è stato estinto per novazione, salvo che il diritto alla risoluzione sia stato espressamente stipulato.

  • Art. 1977 Codice Civile: Nozione

    Art. 1977 Codice Civile: Nozione

    Art. 1977 c.c. – Nozione

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    La cessione dei beni ai creditori è il contratto col quale il debitore incarica i suoi creditori o alcuni di essi di liquidare tutte o alcune sue attività e di ripartirne tra loro il ricavato in soddisfacimento dei loro crediti.

  • Art. 1978 Codice Civile: Forma

    Art. 1978 Codice Civile: Forma

    Art. 1978 c.c. – Forma

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    La cessione dei beni si deve fare per iscritto, sotto pena di nullità.

    Se tra i beni ceduti esistono crediti, si osservano le disposizione degli articoli 1264 e 1265.

  • Articolo 1979 Codice Civile: Poteri dei creditori cessionari

    Articolo 1979 Codice Civile: Poteri dei creditori cessionari

    Art. 1979 c.c. – Poteri dei creditori cessionari

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    L’amministrazione dei beni ceduti spetta ai creditori cessionari.

    Questi possono esercitare tutte le azioni di carattere patrimoniale relative ai beni medesimi.

  • Articolo 1980 Codice Civile: Effetti della cessione

    Articolo 1980 Codice Civile: Effetti della cessione

    Art. 1980 c.c. – Effetti della cessione

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il debitore non può disporre dei beni ceduti.

    I creditori anteriori alla cessione che non vi hanno partecipato possono agire esecutivamente anche su tali beni.

    I creditori cessionari, se la cessione ha avuto per oggetto solo alcune attività del debitore, non possono agire esecutivamente sulle altre attività prima di aver liquidato quelle cedute.

  • Art. 1981 Codice Civile: Spese

    Art. 1981 Codice Civile: Spese

    Art. 1981 c.c. – Spese

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    I creditori che hanno concluso il contratto o vi hanno aderito devono anticipare le spese necessarie per la liquidazione e hanno il diritto di prelevarne l’importo sul ricavato di essa.

  • Art. 1982 Codice Civile: Riparto

    Art. 1982 Codice Civile: Riparto

    Art. 1982 c.c. – Riparto

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    I creditori devono ripartire tra loro le somme ricavate in proporzione dei rispettivi crediti, salve le cause di prelazione. Il residuo spetta al debitore.