Art. 50 D.Lgs. 446/97 (IRAP) – Istituzione dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche
In vigore dal 01/01/1998
1. È istituita l’addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche. L’addizionale regionale non è deducibile ai fini di alcuna imposta, tassa o contributo. 2. L’addizionale regionale è determinata applicando l’aliquota, fissata dalla regione in cui il contribuente ha la residenza, al reddito complessivo determinato ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta. L’addizionale regionale è dovuta se per lo stesso anno l’imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e dei crediti di cui agli articoli 14 e 15 del citato testo unico, risulta dovuta. 3. L’aliquota di compartecipazione dell’addizionale regionale di cui al comma 1 è fissata allo 0,9 per cento (1) (2). Ciascuna regione, con proprio provvedimento, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale non oltre il 31 dicembre (3) dell’anno precedente a quello cui l’addizionale si riferisce, può maggiorare l’aliquota suddetta fino all’1,4 per cento (4). (5) Le regioni possono deliberare che la maggiorazione, se più favorevole per il contribuente rispetto a quella vigente, si applichi anche al periodo di imposta al quale si riferisce l’addizionale. (6) Ai fini della semplificazione delle dichiarazioni e delle funzioni dei sostituti d’imposta e dei centri di assistenza fiscale nonchè degli altri intermedia- DLgs. 15.12.1997 n. 446 – Art. 50 37 ri, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono tenute ad inviare, ai fini della pubblicazione sul sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, entro il 31 gennaio dell’anno a cui l’addizionale si riferisce, i dati contenuti nei provvedimenti di variazione dell’addizionale regionale, individuati con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di natura non regolamentare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. (7) (8) Il mancato inserimento nel suddetto sito informatico dei dati rilevanti ai fini della determinazione dell’addizionale comporta l’inapplicabilità di sanzioni e di interessi. (7) 4. Relativamente ai redditi di lavoro dipendente e ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui agli articoli 46 e 47 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l’addizionale regionale dovuta è determinata dai sostituti d’imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, all’atto di effettuazione delle operazioni di conguaglio relative a detti redditi. Il relativo importo è trattenuto in un numero massimo di undici rate, a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui le stesse sono effettuate e non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre. In caso di cessazione del rapporto l’importo è trattenuto in unica soluzione nel periodo di paga in cui sono svolte le predette operazioni di conguaglio. L’importo da trattenere è indicato nella certificazione unica di cui all’articolo 7-bis del citato decreto n. 600 del 1973. 5. L’addizionale regionale è versata, in unica soluzione e con le modalità e nei termini previsti per il versamento delle ritenute e del saldo dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, alla regione in cui il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell’anno cui si riferisce l’addizionale stessa (9). 6. Per la dichiarazione, la liquidazione, l’accertamento, la riscossione, il contenzioso, le sanzioni e tutti gli aspetti non disciplinati espressamente, si applicano le disposizioni previste per l’imposta sul reddito delle persone fisiche. Le regioni partecipano alle attività di liquidazione e accertamento dell’addizionale regionale segnalando elementi e notizie utili e provvedono agli eventuali rimborsi richiesti dagli interessati dopo aver acquisito gli elementi necessari presso l’amministrazione finanziaria. 7. All’articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti riguardanti la dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto e i relativi versamenti, nonché norme di unificazione degli adempimenti fiscali e previdenziali, di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente: “d-bis) all’addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche”. 8. Per gli anni 1998 e 1999 l’aliquota dell’addizionale regionale di cui al comma 1 è fissata nella misura dello 0,5 per cento su tutto il territorio nazionale. Note: (1) L’originaria aliquota dello 0,50 per cento è stata elevata allo 0,9 per cento, a decorrere dall’anno 2000, dall’art. 3, comma 1, DLgs. 18.2.2000 n. 56, pubblicato in G.U. 15.3.2000 n. 62. Si vedano anche gli articoli 2 e 6 del DLgs. 6.5.2011 n. 68, pubblicato in G.U. 12.5.2011 n. 109. (2) Si veda L. Reg. Liguria 21.12.2012 n. 51, pubblicata in G.U. 31.12.2012 n. 303. (3) Le parole “31 dicembre” sono state sostituite alle precedenti “30 novembre” dall’art. 2, comma 70, DL 3.10.2006 n. 262, convertito, con modificazioni, dalla L. 24.11.2006 n. 286. (4) L’originaria aliquota dell’1 per cento è stata elevata all’1,4 per cento, a decorrere dall’anno 2000, dall’art. 3, comma 1, DLgs. 18.2.2000 n. 56, pubblicato in G.U. 15.3.2000 n. 62. Si vedano anche gli articoli 2 e 6 del DLgs. 6.5.2011 n. 68, pubblicato in G.U. 12.5.2011 n. 109. (5) Per il differimento dei termini di cui al presente periodo si vedano: – l’art. 1, comma 726, L. 30.12.2024 n. 207, pubblicata in G.U. 31.12.2024 n. 305, S.O. n. 43; – l’art. 3, comma 1, DLgs. 30.12.2023 n. 216, pubblicato in G.U. 30.12.2023 n. 303; – l’art. 1, comma 5, L. 30.12.2021 n. 234, pubblicata in G.U. 31.12.2021 n. 310, S.O. n. 49. (6) Periodo inserito dall’art. 40, comma 8, DL 1.10.2007 n. 159, convertito, con modificazioni, dalla L. 29.11.2007, n. 222. (7) Periodo inserito dall’art. 8, comma 1, lett. a), DLgs. 21.11.2014 n. 175, pubblicato in G.U. 28.11.2014 n. 277. (8) Per il differimento dei termini di cui al presente periodo si vedano: – l’art. 1, comma 729, L. 30.12.2024 n. 207, pubblicata in G.U. 31.12.2024 n. 305, S.O. n. 43; – l’art. 3, comma 2, DLgs. 30.12.2023 n. 216, pubblicato in G.U. 30.12.2023 n. 303; – l’art. 3, comma 10-sexies, DL 29.12.2022 n. 198, convertito, con modificazioni, dalla L. 24.2.2023 n. 14; – l’art. 1, comma 6, L. 30.12.2021 n. 234, pubblicata in G.U. 31.12.2021 n. 310, S.O. n. 49. (9) Le parole “1° gennaio dell’anno cui si riferisce l’addizionale stessa” sono state sostituite alle precedenti “31 dicembre dell’anno cui si riferisce l’addizionale stessa, ovvero relativamente ai redditi di lavoro dipendente e a quelli assimilati a questi alla regione in cui il sostituito ha il domicilio fiscale all’atto della effettuazione delle operazioni di conguaglio relative a detti redditi” dall’art. 8, comma 1, lett. b), DLgs. 15.12.1997 n. 446 – Art. 51-52 DLgs. 21.11.2014 n. 175, pubblicato in G.U. 28.11.2014 n. 277. TITOLO III – Riordino della disciplina dei tributi locali