Art. 1995 c.c. – Trasferimento dei diritti accessori
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Il trasferimento del titolo di credito comprende anche i diritti accessori che sono ad esso inerenti.

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Il trasferimento del titolo di credito comprende anche i diritti accessori che sono ad esso inerenti.

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
I titoli rappresentativi di merci attribuiscono al possessore il diritto alla consegna delle merci che sono in essi specificate, il possesso delle medesime e il potere di disporne mediante trasferimento del titolo.

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Il pegno, il sequestro, il pignoramento e ogni altro vincolo sul diritto menzionato in un titolo di credito o sulle merci da esso rappresentate non hanno effetto se non si attuano sul titolo.

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Nel caso di usufrutto di titoli di credito il godimento dell’usufruttuario si estende ai premi e alle altre utilità aleatorie prodotte dal titolo.
Il premio è investito a norma dell’art. 1000.
Nel pegno di titoli di credito la garanzia non si estende ai premi e alle altre utilità aleatorie prodotte dal titolo.

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
I titoli di credito al portatore possono essere convertiti dall’emittente in titoli nominativi, su richiesta e a spese del possessore.
Salvo il caso in cui la convertibilità sia stata espressamente esclusa dall’emittente, i titoli nominativi possono essere convertiti in titoli al portatore, su richiesta e a spese dell’intestatario che dimostri la propria identità e la propria capacità a norma del secondo comma dell’art. 2022.

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
I titoli di credito emessi in serie possono essere riuniti in un titolo multiplo, su richiesta e a spese del possessore.
I titoli di credito multipli possono essere frazionati in più titoli di taglio minore.

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Le norme di questo titolo si applicano in quanto non sia diversamente disposto da altre norme di questo codice o di leggi speciali.
I titoli del debito pubblico, i biglietti di banca e gli altri titoli equivalenti sono regolati da leggi speciali.

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Le norme di questo titolo non si applicano ai documenti che servono solo a identificare l’avente diritto alla prestazione, o a consentire il trasferimento del diritto senza l’osservanza delle forme proprie della cessione.

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Il trasferimento del titolo al portatore si opera con la consegna del titolo.
Il possessore del titolo al portatore è legittimato all’esercizio del diritto in esso menzionato in base alla presentazione del titolo.

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Il titolo di credito contenente l’obbligazione di pagare una somma di danaro non può essere emesso al portatore se non nei casi stabiliti dalla legge.

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Il possessore di un titolo deteriorato che non sia più idoneo alla circolazione, ma sia tuttora sicuramente identificabile, ha diritto di ottenere dall’emittente un titolo equivalente, verso la restituzione del primo e il rimborso delle spese.

In vigore
Salvo disposizioni di leggi speciali, non è ammesso l’ammortamento dei titoli al portatore smarriti o sottratti. Tuttavia chi denunzia all’emittente lo smarrimento o la sottrazione d’un titolo al portatore e gliene fornisce la prova ha diritto alla prestazione e agli accessori della medesima, decorso il termine di prescrizione del titolo. Il debitore che esegue la prestazione a favore del possessore del titolo prima del termine suddetto è liberato, salvo che si provi che egli conoscesse il vizio del possesso del presentatore. Se i titoli smarriti o sottratti sono azioni al portatore, il denunziante può essere autorizzato dal tribunale, previa cauzione, se del caso, a esercitare i diritti inerenti alle azioni anche prima del termine di prescrizione, fino a quando i titoli non vengano presentati da altri. È salvo, in ogni caso, l’eventuale diritto del denunziante verso il possessore del titolo.
Spiegazione
Le norme sui titoli di credito non si applicano ai documenti di legittimazione (che servono solo a identificare chi ha diritto alla prestazione) né ai titoli impropri (che consentono di trasferire il diritto senza le forme della cessione).
Come funziona e quando si applica
Distingue i veri titoli di credito (cambiale, assegno, azioni) dai documenti che ne hanno solo l’apparenza: biglietti, scontrini, tagliandi, tessere. A questi ultimi non si applicano l’autonomia e l’astrattezza tipiche dei titoli di credito.
Esempio pratico
Il biglietto del cinema o lo scontrino del guardaroba è un documento di legittimazione: serve solo a far valere il diritto alla prestazione, non è un titolo di credito.
Domande frequenti
Un biglietto o una tessera è un titolo di credito?
No: è un documento di legittimazione (o titolo improprio), escluso dalla disciplina dei titoli di credito.
Norme collegate
Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.