Autore: Andrea Marton

  • Art. 52 bis T.U.B.: Sistemi interni di segnalazione delle violazioni

    Art. 52 bis T.U.B.: Sistemi interni di segnalazione delle violazioni

    Art. 52 bis T.U.B. – Sistemi interni di segnalazione delle violazioni.

    In vigore dal 27/06/2015

    Modificato da: Decreto legislativo del 12/05/2015 n. 72 Articolo 1

    “1. Le banche e le relative capogruppo adottano procedure specifiche per la segnalazione al proprio interno da parte del personale di atti o fatti che possano costituire una violazione delle norme disciplinanti l’attivita’ bancaria.

    2. Le procedure di cui al comma 1 sono idonee a:

    a) garantire la riservatezza dei dati personali del segnalante e del presunto responsabile della violazione, ferme restando le regole che disciplinano le indagini o i procedimenti avviati dall’autorita’ giudiziaria in relazione ai fatti oggetto della segnalazione;

    b) tutelare adeguatamente il soggetto segnalante contro condotte ritorsive, discriminatorie o comunque sleali conseguenti la segnalazione;

    c) assicurare per la segnalazione un canale specifico, indipendente e autonomo.

    3. La presentazione di una segnalazione non costituisce di per se’ violazione degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro.

    4. La disposizione di cui all’articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, non trova applicazione con riguardo all’identita’ del segnalante, che puo’ essere rivelata solo con il suo consenso o quando la conoscenza sia indispensabile per la difesa del segnalato.

    5. La Banca d’Italia emana disposizioni attuative del presente articolo.”

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  • Articolo 228 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 228 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 228 CCII – Scioglimento delle ammissioni con riserva

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 – testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. Quando si verifica l’evento che ha determinato l’accoglimento di una domanda con riserva, su istanza del curatore o della parte interessata, il giudice delegato modifica lo stato passivo, con decreto, disponendo che la domanda deve intendersi accolta definitivamente.

  • Articolo 245 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 245 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 245 CCII – Giudizio di omologazione

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 – testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. Decorso il termine stabilito per le votazioni, il curatore presenta al giudice delegato una relazione sul loro esito.

    2. Se la proposta è stata approvata, il giudice delegato dispone che il curatore ne dia immediata comunicazione a mezzo posta elettronica certificata al proponente, affinchè richieda l’omologazione del concordato nel termine di dieci giorni dalla comunicazione e ai creditori dissenzienti. Al debitore, se non è possibile procedere alla comunicazione con modalità telematica, la notizia dell’approvazione è comunicata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Con decreto da pubblicarsi a norma dell’articolo 45 fissa un termine non inferiore a quindici giorni e non superiore a trenta giorni per la proposizione di eventuali opposizioni, anche da parte di qualsiasi altro interessato, e per il deposito da parte del comitato dei creditori di una relazione motivata col suo parere definitivo. Se il comitato dei creditori non provvede nel termine, la relazione è redatta e de- positata dal curatore nei sette giorni successivi.

    3. La richiesta di omologazione si propone con ricorso a norma dell’articolo 124, comma 3. L’opposizione è proposta con memoria depositata nel termine di cui al comma 2, terzo periodo.

    4. Il tribunale, verificata la regolarità della procedura e l’esito della votazione, nonchè, se sono state proposte opposizioni, il contenuto delle stesse, assunti i mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti d’ufficio, anche delegando uno dei componenti del collegio, omologa con decreto motivato il concordato.

    5. Nell’ipotesi di cui all’articolo 244, comma 1, secondo periodo, se un creditore appartenente a una classe dissenziente contesta la convenienza della proposta, il tribunale omologa il concordato se ritiene che il credito possa risultare soddisfatto dal concordato in misura non inferiore rispetto alla prosecuzione della liquidazione giudiziale. Allo stesso modo provvede anche in caso di voto contrario da parte dell’amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie, quando il voto è determinante ai fini del raggiungimento delle maggioranze di cui all’articolo 244, comma 1, e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista indipendente di cui all’articolo 240, comma 4, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o dei predetti enti è conveniente rispetto all’alternativa della prosecuzione della liquidazione giudiziale.

    6. Il decreto che provvede sulla omologazione è pubblicato a norma dell’articolo 45.

  • Infiltrazioni, incidenti e danni economici: esempi pratici sull’art. 2043 c.c.

    Infiltrazioni, incidenti e danni economici: esempi pratici sull’art. 2043 c.c.

    In sintesi

    • L’art. 2043 c.c. è la norma cardine della responsabilità extracontrattuale (aquiliana): chi causa ad altri un danno ingiusto deve risarcirlo.
    • Servono un fatto doloso o colposo, un danno ingiusto e il nesso causale tra condotta e danno.
    • Il risarcimento copre il danno patrimoniale (emergente e lucro cessante) e, nei casi previsti, quello non patrimoniale.
    • L’azione si prescrive in cinque anni dal fatto (art. 2947).

    La norma (art. 2043 c.c.)

    «Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.»

    Elemento Cosa significa
    Fatto doloso o colposo Condotta volontaria o negligente
    Danno ingiusto Lesione di un interesse meritevole di tutela
    Nesso causale Collegamento tra condotta e danno
    Prescrizione 5 anni dal fatto (art. 2947)

    Tre casi pratici

    Infiltrazioni dall’appartamento sopra

    L’acqua proveniente dall’unità superiore danneggia mobili e pareti.

    Cosa fare: Agire ex art. 2043 (o per responsabilità del custode, art. 2051) provando il danno, la provenienza e il nesso causale; quantificare i costi di ripristino e i beni rovinati.

    Danno economico da condotta scorretta

    Un soggetto subisce una perdita economica per il comportamento illecito di un terzo.

    Cosa fare: Dimostrare la condotta colposa o dolosa, il danno (anche da lucro cessante) e il nesso causale: provati gli elementi, sorge l’obbligo risarcitorio.

    Concorso di colpa del danneggiato

    Il danneggiato ha contribuito a causare il danno.

    Cosa fare: Il risarcimento è ridotto in proporzione (art. 1227): documentare le rispettive responsabilità per definire la quota a carico di ciascuno.

    Spunti pratici

    • Accanto all’art. 2043 operano le responsabilità speciali (cose in custodia 2051, attività pericolose 2050, fatto dei dipendenti 2049).
    • Il danno non patrimoniale è risarcibile nei casi previsti dalla legge e dalla giurisprudenza costituzionalmente orientata.
    • Conservare prove (foto, perizie, preventivi) e agire entro i cinque anni di prescrizione.

    Norme collegate

    Fonti affidabili

    • Codice civile, art. 2043
    • Codice civile, artt. 2049-2051 (responsabilità speciali)
    • Codice civile, art. 2947 (prescrizione)

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  • Articolo 299 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 299 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 299 CCII – Effetti dell’accertamento giudiziario dello stato d’insolvenza

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 – testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. Accertato giudizialmente lo stato d’insolvenza a norma degli articoli 297 e 298, sono applicabili, con effetto dalla data del provvedimento che ha accertato lo stato di insolvenza, le disposizioni del titolo V, capo I, sezione IV, anche nei riguardi dei soci a responsabilità illimitata, sostituito al deposito della domanda di apertura della liquidazione giudiziale il deposito della domanda per l’accertamento dello stato di insolvenza.

    2. L’esercizio delle azioni di revoca degli atti compiuti in frode dei creditori compete al commissario liquidatore. Il termine di decadenza di cui all’articolo 170 decorre dalla data del provvedimento di nomina del commissario liquidatore, se successivo al provvedimento che accerta lo stato di insolvenza.

    3. Il commissario liquidatore presenta al pubblico ministero la relazione prevista dall’articolo 130.

  • Articolo 288 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 288 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 288 CCII – Procedure concorsuali autonome di imprese appartenenti allo stesso gruppo

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 – testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. Nel caso in cui più imprese appartenenti a un medesimo gruppo siano assoggettate a separate procedure di liquidazione giudiziale ovvero a separate procedure di concordato preventivo, eventualmente dinanzi a tribunali diversi, gli organi di gestione delle diverse procedure cooperano per facilitare la gestione efficace di tali procedure.

  • Articolo 242 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 242 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 242 CCII – Concordato nel caso di numerosi creditori

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 – testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. Ove le comunicazioni siano dirette ad un rilevante numero di destinatari, il giudice delegato può autorizzare il curatore a dare notizia della proposta di concordato, anzichè con comunicazione ai singoli creditori, mediante pubblicazione del testo integrale della medesima su uno o più quotidiani a diffusione nazionale o locale o mediante altre forme ritenute opportune.

  • Art. 371 Codice Civile: Provvedimenti circa l’educazione e l’amm

    Art. 371 Codice Civile: Provvedimenti circa l’educazione e l’amm

    Art. 371 c.c. Provvedimenti circa l’educazione e l’amministrazione

    In vigore

    l'amministrazione Compiuto l’inventario, il giudice tutelare, su proposta del tutore e sentito il protutore, delibera: 1) sul luogo dove il minore deve essere cresciuto e sul suo avviamento agli studi o all’esercizio di un’arte, mestiere o professione, disposto l’ascolto dello stesso minore che abbia compiuto gli anni dieci e anche di età inferiore ove capace di discernimento e richiesto, quando opportuno, l’avviso dei parenti prossimi (1); 2) sulla spesa annua occorrente per il mantenimento e l’istruzione del minore e per l’amministrazione del patrimonio, fissando i modi d’impiego del reddito eccedente; 3) sulla convenienza di continuare ovvero alienare o liquidare le aziende commerciali, che si trovano nel patrimonio del minore, e sulle relative modalità e cautele. Nel caso in cui il giudice stimi evidentemente utile per il minore la continuazione dell’esercizio dell’impresa, il tutore deve domandare l’autorizzazione del tribunale. In pendenza della deliberazione del tribunale il giudice tutelare può consentire l’esercizio provvisorio dell’impresa.

  • Principi di redazione del bilancio: esempi pratici sull’art. 2423-bis c.c.

    Principi di redazione del bilancio: esempi pratici sull’art. 2423-bis c.c.

    In sintesi

    • L’art. 2423-bis fissa i principi di redazione che danno sostanza alla clausola generale.
    • Prudenza e continuità aziendale guidano la valutazione delle voci.
    • Vale la prevalenza della sostanza sulla forma.
    • Si indicano i soli utili realizzati, ma si considerano rischi e perdite di competenza.
    • Competenza economica, valutazione separata e continuità dei criteri completano il quadro.

    Cosa dice l’art. 2423-bis c.c.

    Nella redazione del bilancio devono essere osservati questi principi:

    «la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell’attività»; «la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell’operazione o del contratto»; «si possono indicare esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell’esercizio»; «si deve tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell’esercizio, indipendentemente dalla data dell’incasso o del pagamento»; «si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo»; «gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci devono essere valutati separatamente»; «i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all’altro».»

    I principi in sintesi

    Principio Cosa comporta
    Prudenza e continuità Valutazioni prudenti, nell’ottica di un’impresa che prosegue l’attività
    Sostanza sulla forma Conta la realtà economica dell’operazione, non la sola veste giuridica
    Utili realizzati Niente utili “sperati”: solo quelli realizzati alla chiusura
    Competenza Proventi e oneri dell’esercizio, a prescindere da incassi e pagamenti
    Rischi e perdite Si considerano anche se conosciuti dopo la chiusura
    Valutazione separata Gli elementi eterogenei di una voce si valutano singolarmente
    Continuità dei criteri I criteri non cambiano da un anno all’altro, salvo deroghe motivate

    Perché contano nella pratica

    Questi principi non sono teoria: determinano quando e come iscrivere ricavi e costi. La prudenza impedisce di gonfiare gli utili; la competenza evita di spostare i risultati tra esercizi; la continuità dei criteri rende i bilanci confrontabili nel tempo. Violazioni di questi principi si traducono in un bilancio non corretto e in delibere impugnabili.

    Tre casi pratici

    Caso 1 – Ricavo non ancora realizzato

    Scenario. Si vuole iscrivere un utile su una commessa non conclusa.

    Inquadramento. Il principio di prudenza vieta di indicare utili non realizzati alla chiusura: l’iscrizione anticipata altera il risultato.

    Cosa verificare

    • stato di avanzamento;
    • realizzazione alla chiusura;
    • criteri per le commesse;
    • coerenza con la prudenza.

    Caso 2 – Perdita nota dopo la chiusura

    Scenario. Dopo il 31/12 emerge una perdita di competenza dell’esercizio.

    Inquadramento. Va considerata nel bilancio (rischi e perdite di competenza anche se conosciuti dopo la chiusura): è la prudenza applicata ai fatti successivi.

    Cosa fare

    • analisi dei fatti successivi;
    • accantonamenti adeguati;
    • nota integrativa;
    • coerenza con la competenza.

    Caso 3 – Cambio di criterio di valutazione

    Scenario. Si vuole modificare un criterio rispetto all’anno prima.

    Inquadramento. È ammesso solo in casi eccezionali e va motivato in nota integrativa, indicandone l’effetto: la regola è la continuità dei criteri.

    Cosa documentare

    • ragioni della deroga;
    • effetti patrimoniali ed economici;
    • informativa in nota integrativa;
    • confrontabilità dei dati.

    Spunti pratici

    • Prudenza sempre: niente utili non realizzati.
    • Ragiona per competenza, non per cassa.
    • Guarda la sostanza dell’operazione, oltre la forma.
    • Considera i fatti successivi rilevanti alla chiusura.
    • Non cambiare criteri senza motivarlo in nota integrativa.

    Per applicare correttamente i principi di bilancio puoi far verificare valutazioni e competenza.

    Norme collegate

    Codice civile: art. 2423-bis (principi di redazione), art. 2423 (clausola generale), art. 2426 (criteri di valutazione).

    Fonti affidabili

    Domande frequenti

    Quali sono i principi di redazione del bilancio?

    Prudenza e continuità, prevalenza della sostanza, indicazione dei soli utili realizzati, competenza economica, considerazione di rischi e perdite di competenza anche se noti dopo la chiusura, valutazione separata degli elementi eterogenei e continuità dei criteri (art. 2423-bis).

    Cosa significa principio di prudenza?

    Le voci vanno valutate con prudenza: si indicano solo gli utili realizzati alla chiusura, ma si tiene conto dei rischi e delle perdite di competenza, anche se conosciuti dopo.

    Cos’è il principio di competenza?

    Si tiene conto dei proventi e degli oneri di competenza dell’esercizio, indipendentemente dalla data dell’incasso o del pagamento.

    Cosa vuol dire prevalenza della sostanza sulla forma?

    La rilevazione e la presentazione delle voci si effettua tenendo conto della sostanza dell’operazione o del contratto, non della sola veste giuridica.

    Si possono cambiare i criteri di valutazione ogni anno?

    No. I criteri non possono essere modificati da un esercizio all’altro; eventuali deroghe sono eccezionali e vanno motivate nella nota integrativa.

  • Art. 9 T.U.B. Reclamo al CICR

    Art. 9 T.U.B. Reclamo al CICR

    Art. 9 T.U.B. – Reclamo al CICR.

    In vigore dal 01/01/1994

    “1. Contro i provvedimenti adottati dalla Banca d’Italia nell’esercizio dei poteri di vigilanza a essa attribuiti dal presente decreto legislativo e’ ammesso reclamo al CICR, da parte di chi vi abbia interesse, nel termine di 30 giorni dalla comunicazione o dalla pubblicazione. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del capo I del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, numero 1199. 2. Il reclamo e’ deciso dal CICR previa consultazione delle associazioni di categoria dei soggetti sottoposti a vigilanza, nel caso in cui la decisione comporti la risoluzione di questioni di interesse generale per la categoria.
    3. Il CICR stabilisce in via generale, con propria deliberazione, le modalita’ per la consultazione prevista dal comma 2.”

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  • Articolo 215 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 215 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 215 CCII – Cessioni di crediti, azioni revocatorie e partecipazioni e mandato a riscuotere crediti

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 – testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. Il curatore può cedere i crediti, compresi quelli di natura fiscale o futuri, anche se oggetto di contestazione; può altresì cedere le azioni risarcitorie, recuperatorie e revocatorie, se i relativi giudizi sono già pendenti.

    2. Per la vendita delle partecipazioni in società a responsabilità limitata si applica l’articolo 2471 del codice civile.

    3. In alternativa alla cessione di cui al comma 1, il curatore può stipulare contratti di mandato per la riscossione dei crediti.

  • Articolo 301 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 301 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 301 CCII – Organi della liquidazione coatta amministrativa

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 – testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. Con il provvedimento che ordina la liquidazione o con altro successivo viene nominato un commissario liquidatore. Si applicano gli articoli 356 e 358. È altresì nominato un comitato di sorveglianza di tre membri o cinque membri, scelti fra persone particolarmente esperte nel ramo di attività esercitato dall’impresa, possibilmente fra i creditori.

    2. Qualora l’importanza dell’impresa lo consigli, possono essere nominati tre commissari liquidatori. In tal caso essi deliberano a maggioranza, e la rappresentanza è esercitata congiuntamente da due di essi. Nella liquidazione delle cooperative la nomina del comitato di sorveglianza è facoltativa.