Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 1995 c.c. – Trasferimento dei diritti accessori
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Il trasferimento del titolo di credito comprende anche i diritti accessori che sono ad esso inerenti.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 1994 - Articolo 1994 Codice Civile: Effetti del possesso di buona fede→Cod. civ. art. 1996 - Articolo 1996 Codice Civile: Titoli rappresentativi→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Articolo 1993 Codice Civile: Eccezioni opponibili→Articolo 1997 Codice Civile: Efficacia dei vincoli sul credito→Articolo 1992 Codice Civile: Adempimento della prestazione→Articolo 1998 Codice Civile: Titoli con diritto a premi→Articolo 1991 Codice Civile: Cooperazione di più persone→Articolo 1999 Codice Civile: Conversione dei titoli→Articolo 1990 Codice Civile: Revoca della promessa
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Il principio di accessorietà nel trasferimento dei titoli di credito
L'art. 1995 c.c. enuncia un principio fondamentale in materia di circolazione dei titoli di credito: il trasferimento del titolo comprende automaticamente tutti i diritti accessori che sono ad esso inerenti. La norma risponde a una logica di unitarietà della circolazione: il titolo di credito è un documento che incorpora un diritto, e la trasmissione del documento comporta la trasmissione di tutto il fascio di diritti che vi è connesso.
Diritti accessori tipici
I diritti accessori inerenti al titolo di credito comprendono, a seconda della natura del titolo: gli interessi maturati e maturandi; le cedole dei titoli obbligazionari; i dividendi per le azioni; le garanzie reali o personali che assistono il credito cartolare; i diritti di opzione e di prelazione eventualmente collegati al titolo. Questi diritti seguono il titolo principale senza necessità di specifici atti di trasferimento o notifiche.
Coordinamento con la disciplina della cessione del credito
Una norma analoga è contenuta nell'art. 1263 c.c. per la cessione del credito ordinario, che prevede il trasferimento dei privilegi, delle garanzie personali e reali e degli altri accessori del credito ceduto. La differenza è che per la cessione del credito ordinario il trasferimento degli accessori avviene entro i limiti del titolo ceduto, mentre per i titoli di credito il principio è rafforzato dall'autonomia e letteralità che caratterizzano il diritto cartolare.
Eccezioni e limiti
Le parti possono derogare convenzionalmente al principio dell'art. 1995 c.c., escludendo il trasferimento di determinati diritti accessori o modulando il contenuto dell'accordo di trasferimento. In mancanza di accordo contrario, il principio opera automaticamente. Occorre tuttavia distinguere i diritti «inerenti» al titolo - che seguono automaticamente - dai diritti che hanno una propria autonoma fonte e sono meramente collegati al titolo per ragioni di fatto.
Casi pratici
Caso 1: gli accessori seguono il titolo
Tizio trasferisce a Caio un titolo di credito. Il trasferimento comprende anche i diritti accessori inerenti (interessi maturati, cedole, garanzie), senza bisogno di atti separati (art. 1995 c.c.).
Caso 2: garanzie del credito cartolare
Il credito incorporato nel titolo era assistito da una garanzia. Trasferendo il titolo, anche la garanzia passa automaticamente al nuovo possessore, per il principio di accessorietà.
Domande frequenti
Cosa comprende il trasferimento di un titolo di credito?
Anche i diritti accessori inerenti al titolo, che si trasferiscono automaticamente (art. 1995 c.c.).
Quali sono i diritti accessori tipici?
Interessi maturati e maturandi, cedole dei titoli obbligazionari, dividendi delle azioni, garanzie reali o personali e diritti di opzione o prelazione collegati.
Servono atti separati per trasferire gli accessori?
No: seguono il titolo principale senza necessità di specifici atti di trasferimento o notifiche.
C'è una norma analoga per la cessione del credito?
Sì: l'art. 1263 c.c. prevede il trasferimento di privilegi, garanzie e accessori del credito ceduto.
Qual è la differenza con la cessione ordinaria?
Per i titoli di credito il principio è rafforzato dall'autonomia e letteralità del diritto cartolare, mentre nella cessione gli accessori seguono entro i limiti del titolo ceduto.