Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 1997 c.c. – Efficacia dei vincoli sul credito
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Il pegno, il sequestro, il pignoramento e ogni altro vincolo sul diritto menzionato in un titolo di credito o sulle merci da esso rappresentate non hanno effetto se non si attuano sul titolo.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 1996 - Articolo 1996 Codice Civile: Titoli rappresentativi→Cod. civ. art. 1998 - Articolo 1998 Codice Civile: Titoli con diritto a premi→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Articolo 1995 Codice Civile: Trasferimento dei diritti accessori→Articolo 1999 Codice Civile: Conversione dei titoli→Articolo 1994 Codice Civile: Effetti del possesso di buona fede→Articolo 2000 Codice Civile: Riunione e frazionamento dei titoli→Articolo 1993 Codice Civile: Eccezioni opponibili→Articolo 2001 Codice Civile: Rinvio a disposizioni speciali→Articolo 1992 Codice Civile: Adempimento della prestazione
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In sintesi
Indice dei contenuti
Il principio di incorporazione e i vincoli sui titoli
L'articolo 1997 del Codice Civile esprime il corollario necessario del principio di incorporazione che caratterizza i titoli di credito: poiché il diritto e' incorporato nel documento, qualsiasi vincolo che voglia colpire quel diritto deve necessariamente colpire il documento in cui esso e' incorporato. La norma elenca espressamente pegno, sequestro e pignoramento, ma poi estende la regola a ogni altro vincolo, configurando così un principio generale.
Pegno di titoli di credito
Il caso più frequente nella pratica bancaria e' il pegno. Caio vuole garantire un finanziamento concesso dalla banca Tizio offrendo in pegno delle obbligazioni che possiede. Perché il pegno sia efficace, Caio deve consegnare fisicamente i titoli alla banca (o a un terzo concordato). Se Caio si limita a dichiarare di costituire pegno sui titoli senza consegnarli, il pegno e' inefficace nei confronti dei terzi: un acquirente successivo dei titoli non avrebbe alcun obbligo di rispettare la garanzia.
Sequestro e pignoramento
Le stesse regole valgono per i provvedimenti giudiziari. Sempronio ottiene un decreto di sequestro conservativo su una cambiale vantata da Tizio verso Caio. Il sequestro e' efficace solo se viene materialmente notificato a chi detiene il titolo e questo viene appreso. Un sequestro notificato solo al debitore Caio, senza apprensione del documento, sarebbe inefficace: Tizio potrebbe liberamente cedere la cambiale a un terzo in buona fede, che acquisirebbe il titolo libero da vincoli ex art. 1994.
Vincoli sulle merci nei titoli rappresentativi
Il secondo profilo applicativo riguarda i titoli rappresentativi di merci (art. 1996). Per vincolare le merci rappresentate da una polizza di carico o da una fede di deposito, e' necessario agire sul titolo, ad esempio, mediante il suo sequestro o consegna al creditore pignoratizio, e non basta vincolare direttamente le merci presso il magazziniere o il vettore. Questo garantisce che il sistema della circolazione cartolare non venga aggirato con azioni dirette sulle merci sottostanti.
Rilevanza pratica e rischi
La norma ha importanti implicazioni operative. Nel finanziamento bancario garantito da titoli, l'istituto deve sempre assicurarsi di detenere fisicamente i documenti (o di disporre di un custodia certificata) per far valere la propria garanzia. Nei procedimenti esecutivi, l'ufficiale giudiziario deve procedere all'apprensione materiale del titolo. La mancata osservanza di queste regole espone il creditore al rischio di perdere la priorità rispetto ad altri creditori o acquirenti del titolo.
Domande frequenti
Come si costituisce efficacemente un pegno su un titolo di credito?
Il titolo deve essere materialmente consegnato al creditore pignoratizio o a un terzo concordato: senza la consegna del documento il pegno non e' opponibile ai terzi.
È possibile sequestrare il credito incorporato in un titolo senza apprendere il documento?
No. Il sequestro e' efficace solo se il titolo viene materialmente appreso: un sequestro limitato alla notifica al debitore senza apprensione del documento e' inefficace verso i terzi acquirenti.
La regola dell'art. 1997 vale anche per le merci rappresentate da titoli?
Si'. Per vincolare le merci rappresentate da un titolo occorre agire sul titolo stesso: non basta vincolare le merci presso il depositario o il vettore.
Perché la legge richiede che il vincolo sia attuato sul titolo fisico?
Perché il diritto e' incorporato nel documento: senza vincolare il documento, il titolo continua a circolare liberamente e i terzi acquirenti in buona fede sarebbero protetti dall'art. 1994.
Cosa rischia il creditore che non appone il vincolo sul titolo fisico?
Il creditore rischia di perdere la propria garanzia o priorità: un successivo acquirente in buona fede del titolo non vincolato acquista libero da carichi, rendendo il vincolo inefficace.