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  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Domande frequenti
  4. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Art. 1998 c.c. – Titoli con diritto a premi

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

Nel caso di usufrutto di titoli di credito il godimento dell’usufruttuario si estende ai premi e alle altre utilità aleatorie prodotte dal titolo.

Il premio è investito a norma dell’art. 1000.

Nel pegno di titoli di credito la garanzia non si estende ai premi e alle altre utilità aleatorie prodotte dal titolo.

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In sintesi

  • Usufrutto di titoli: il godimento dell'usufruttuario si estende ai premi e alle utilità aleatorie prodotte dal titolo di credito.
  • Investimento del premio: il premio incassato dall'usufruttuario va reinvestito ai sensi dell'art. 1000 c.c. (titoli analoghi o deposito fruttifero).
  • Pegno di titoli: nella garanzia pignoratizia i premi e le utilità aleatorie non rientrano nella garanzia e restano al proprietario del titolo.
  • Differenza usufrutto/pegno: nell'usufrutto i premi seguono il godimento; nel pegno rimangono fuori dalla garanzia.
  • Rilevanza pratica: la distinzione è importante per obbligazioni a premi, buoni fruttiferi e titoli similari.
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Ambito di applicazione

L'articolo 1998 del Codice Civile regola due istituti, l'usufrutto e il pegno di titoli di credito, con riferimento specifico ai premi e alle altre utilita' aleatorie che tali titoli possono produrre. La norma si applica ai titoli che prevedono estrazioni a sorte, premi, bonus o utilita' casuali: tipicamente le obbligazioni a premi, i buoni del tesoro con premio e i titoli di Stato con cedola aleatoria.

L'usufrutto di titoli di credito e i premi

Nel rapporto di usufrutto il titolare del diritto reale parziale (usufruttuario) ha diritto ai frutti della cosa gravata. Tizio costituisce usufrutto a favore di Caio su un pacchetto di obbligazioni a premi. Caio, come usufruttuario, percepisce le cedole ordinarie, ma la norma estende espressamente il suo godimento anche ai premi e alle utilita' aleatorie: se un'obbligazione viene estratta e premiata, il premio spetta a Caio, non a Tizio (nudo proprietario). Si tratta di una deroga al principio generale per cui le utilita' straordinarie resterebbero al proprietario.

L'obbligo di reinvestimento del premio

Poiché il premio non e' un frutto periodico ma un'entrata straordinaria che può alterare la composizione del patrimonio, il legislatore impone che il premio incassato dall'usufruttuario sia reinvestito ai sensi dell'art. 1000 c.c. Cio' significa che il premio deve essere impiegato nell'acquisto di titoli analoghi oppure depositato in forme fruttifere, in modo da conservare la consistenza del patrimonio gravato dall'usufrutto a vantaggio del nudo proprietario. L'usufruttuario Caio non può consumare liberamente il premio: deve amministrarlo in modo da garantire la restituzione di un equivalente al termine dell'usufrutto.

Il pegno di titoli e l'esclusione dei premi

La situazione e' specularmente opposta nel pegno. Sempronio costituisce in pegno le proprie obbligazioni a premi a favore della banca Tizio. La garanzia si estende al valore del titolo (capitale e cedole ordinarie), ma non ai premi e alle utilita' aleatorie: questi restano di Sempronio. Se durante il periodo del pegno un'obbligazione di Sempronio viene estratta a premio, il premio spetta a Sempronio e non incrementa la garanzia della banca. La ratio e' che la garanzia deve coprire il credito garantito, ma non sottrarre al debitore utilita' che non erano nella previsione originaria del rapporto di garanzia.

Coordinamento con l'art. 1000 c.c.

Il richiamo all'art. 1000 c.c. inserisce questa disposizione nel più ampio sistema della gestione dell'usufrutto su titoli: l'usufruttuario deve amministrare il patrimonio in modo da preservarne il valore per il nudo proprietario, e l'obbligo di reinvestimento dei premi e' uno degli strumenti che la legge predispone a tal fine.

Domande frequenti

In caso di usufrutto su titoli a premi, chi incassa il premio estratto?

L'usufruttuario, perché la legge estende il suo godimento anche ai premi e alle utilita' aleatorie prodotte dal titolo.

L'usufruttuario può liberamente spendere il premio incassato?

No. Deve reinvestirlo ai sensi dell'art. 1000 c.c. (acquisto di titoli analoghi o deposito fruttifero), per conservare la consistenza del patrimonio gravato dall'usufrutto.

In caso di pegno su titoli a premi, il creditore pignoratizio acquisisce anche i premi?

No. Nel pegno la garanzia non si estende ai premi e alle utilita' aleatorie: questi restano al proprietario del titolo (debitore).

Perché la legge distingue il trattamento dei premi tra usufrutto e pegno?

Nell'usufrutto i premi fanno parte del godimento concesso; nel pegno la garanzia copre il debito ma non deve privare il debitore di utilita' non previste nel rapporto di garanzia.

A quali titoli si applica principalmente l'art. 1998 c.c.?

Principalmente alle obbligazioni a premi, ai buoni del tesoro con estrazione e a tutti i titoli che prevedono utilita' aleatorie oltre alle cedole ordinarie.

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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