Autore: Andrea Marton

  • Art. 49 T.U.B.: Assegni circolari

    Art. 49 T.U.B.: Assegni circolari

    Art. 49 T.U.B. – Assegni circolari.

    In vigore dal 27/06/2015

    Modificato da: Decreto legislativo del 12/05/2015 n. 72 Articolo 1

    “1. La Banca d’Italia autorizza le banche alla emissione degli assegni circolari nonche’ di altri assegni a essi assimilabili o equiparabili. Il provvedimento di autorizzazione e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

    2. La Banca d’Italia determina la misura, la composizione e le modalita’ per il versamento della cauzione che le banche emittenti sono tenute a costituire presso la medesima Banca d’Italia a fronte della circolazione degli assegni indicati nel comma 1.”

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  • Articolo 249 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 249 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 249 CCII – Esecuzione del concordato nella liquidazione giudiziale

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 – testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. Dopo la omologazione del concordato il giudice delegato, il curatore e il comitato dei creditori ne sorvegliano l’adempimento, secondo le modalità stabilite nel decreto di omologazione. 1 bis. In caso di riforma o cassazione del provvedimento di omologazione sono fatti salvi tutti gli atti legalmente compiuti in esecuzione del concordato e i provvedimenti ad essi collegati.

    2. Le somme spettanti ai creditori contestati, condizionali o irreperibili, sono depositate nei modi stabiliti dal giudice delegato.

    3. Accertata la completa esecuzione del concordato, il giudice delegato ordina lo svincolo delle cauzioni e la cancellazione delle ipoteche iscritte a garanzia e adotta ogni misura idonea per il conseguimento delle finalità del concordato. Nel caso di cessione di uno o più beni compresi nella li- quidazione giudiziale, eseguito il trasferimento e riscosso interamente il prezzo, il giudice delegato ordina la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonchè delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi e di ogni altro vincolo.

    4. Il provvedimento è pubblicato ed affisso ai sensi dell’articolo 45. Le spese sono a carico del debitore.

  • Risoluzione del contratto per inadempimento: esempi pratici sull’art. 1453 c.c.

    Risoluzione del contratto per inadempimento: esempi pratici sull’art. 1453 c.c.

    In sintesi

    • Nei contratti a prestazioni corrispettive, di fronte all’inadempimento la parte fedele può a sua scelta chiedere l’adempimento o la risoluzione, sempre salvo il risarcimento del danno (art. 1453 c.c.).
    • La risoluzione non è automatica: serve un inadempimento di non scarsa importanza rispetto all’interesse dell’altra parte (art. 1455 c.c.).
    • Oltre alla via giudiziale esistono tre vie di risoluzione di diritto: diffida ad adempiere (termine ≥ 15 giorni), clausola risolutiva espressa e termine essenziale.
    • Si può passare dalla domanda di adempimento a quella di risoluzione (jus variandi), non il contrario; e dalla domanda di risoluzione il debitore non può più adempiere (art. 1453, commi 2 e 3).
    • La risoluzione ha di regola effetto retroattivo tra le parti (art. 1458 c.c.).

    Cosa dice l’art. 1453 c.c.

    È la norma cardine dei rimedi contro l’inadempimento. Il testo è il seguente:

    «Nei contratti con prestazioni corrispettive, quando uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni, l’altro può a sua scelta chiedere l’adempimento o la risoluzione del contratto, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno.
    La risoluzione può essere domandata anche quando il giudizio è stato promosso per ottenere l’adempimento; ma non può più chiedersi l’adempimento quando è stata domandata la risoluzione.
    Dalla data della domanda di risoluzione l’inadempiente non può più adempiere la propria obbligazione.»

    La norma dà alla parte non inadempiente una scelta strategica: insistere per avere la prestazione (adempimento) oppure liberarsi dal vincolo (risoluzione). In entrambi i casi resta fermo il diritto al risarcimento del danno.

    Non ogni inadempimento scioglie il contratto (art. 1455)

    Il filtro essenziale è la gravità. L’art. 1455 c.c. stabilisce:

    «Il contratto non si può risolvere se l’inadempimento di una delle parti ha scarsa importanza, avuto riguardo all’interesse dell’altra.»

    La valutazione è insieme oggettiva (entità dello scostamento dalla prestazione dovuta) e soggettiva (incidenza sull’interesse concreto del creditore ed equilibrio del contratto). Un ritardo lieve o una difformità marginale, di regola, non bastano: una risoluzione affrettata può trasformare in inadempiente proprio chi l’ha invocata.

    Le quattro strade per risolvere

    Oltre alla risoluzione chiesta al giudice (art. 1453), il codice prevede tre forme di risoluzione di diritto, che operano senza una sentenza costitutiva.

    Strada Norma Come funziona
    Risoluzione giudiziale art. 1453 c.c. Si chiede al giudice; la sentenza accerta l’inadempimento e scioglie il contratto
    Diffida ad adempiere art. 1454 c.c. Intimazione scritta con termine non inferiore a 15 giorni; scaduto invano, il contratto è risolto di diritto
    Clausola risolutiva espressa art. 1456 c.c. Le parti indicano in contratto gli inadempimenti che producono la risoluzione automatica, una volta dichiarata la volontà di avvalersene
    Termine essenziale art. 1457 c.c. Se il termine è essenziale e scade, il contratto si risolve salvo che il creditore esiga ancora l’adempimento entro 3 giorni

    Una via spesso decisiva è la diffida ad adempiere (art. 1454): una raccomandata/PEC che intima l’adempimento entro un termine congruo (almeno 15 giorni, salvo diversa pattuizione o usi) avvertendo che, decorso inutilmente, il contratto si intenderà risolto.

    Cambiare domanda e chiedere i danni (jus variandi)

    L’art. 1453 consente di iniziare la causa chiedendo l’adempimento e poi passare alla risoluzione (non viceversa). Le Sezioni Unite della Cassazione (sent. 11 aprile 2014, n. 8510) hanno chiarito che, esercitando questo jus variandi, la parte può domandare anche la restituzione della prestazione eseguita e il risarcimento dei danni derivanti dalla cessazione degli effetti del contratto. Dal momento della domanda di risoluzione, inoltre, l’inadempiente non può più sanare adempiendo tardivamente (comma 3).

    Cosa accade dopo: gli effetti

    La risoluzione per inadempimento ha di regola effetto retroattivo tra le parti (art. 1458 c.c.): ciascuna restituisce quanto ricevuto. Fanno eccezione i contratti a esecuzione continuata o periodica, per i quali la risoluzione non tocca le prestazioni già eseguite. Restano salvi i diritti dei terzi. A monte, chi è a sua volta esposto può sospendere la propria prestazione con l’eccezione di inadempimento (art. 1460 c.c.).

    Tre casi pratici

    Caso 1 – Fornitore consegna la merce stagionale fuori tempo

    Scenario. Un negozio ordina merce per una campagna stagionale; il fornitore consegna a stagione finita.

    Inquadramento. Se la data era essenziale per l’operazione commerciale, si applica l’art. 1457 (termine essenziale): scaduto il termine, il contratto si risolve, salvo che il creditore dichiari entro 3 giorni di volere ancora la prestazione. Va provato il termine, la finalità e il margine perso.

    Cosa conservare

    • ordine con data e finalità;
    • prova del carattere essenziale del termine;
    • solleciti;
    • margine/vendite perse.

    Caso 2 – Consulente che non consegna il progetto

    Scenario. Il consulente incassa l’acconto ma non consegna report e deliverable.

    Inquadramento. Conviene una diffida ad adempiere (art. 1454) con termine di almeno 15 giorni; decorso invano, il contratto è risolto di diritto e si possono chiedere restituzione dell’acconto e danni.

    Cosa conservare

    • incarico e acconto;
    • elenco deliverable promessi;
    • diffida con termine;
    • prova del mancato riscontro.

    Caso 3 – Cliente che salta le rate

    Scenario. Il cliente paga la prima rata e salta le tre successive.

    Inquadramento. Va verificata l’eventuale clausola risolutiva espressa (art. 1456); in assenza, si valuta la gravità complessiva (art. 1455) del mancato pagamento. Spesso conviene combinare messa in mora e dichiarazione di avvalersi della clausola.

    Cosa conservare

    • piano dei pagamenti;
    • rate scadute e solleciti;
    • testo della clausola risolutiva;
    • saldo dovuto.

    Spunti pratici

    • Misura la gravità prima di agire. Chiediti se l’inadempimento incide davvero sull’interesse essenziale: è il filtro dell’art. 1455.
    • Usa la diffida ad adempiere (≥ 15 giorni) quando vuoi una risoluzione rapida e documentata senza causa costitutiva.
    • Rileggi il contratto: una clausola risolutiva espressa ben scritta evita discussioni sulla gravità.
    • Decidi la strategia: adempimento o risoluzione? Si può passare dall’una all’altra solo in un senso (verso la risoluzione).
    • Documenta il danno fin da subito: serve per il risarcimento che accompagna entrambe le scelte.

    Prima di sciogliere un contratto o chiedere i danni puoi far analizzare contratto, inadempimento e strategia.

    Norme e fonti collegate

    Codice civile: art. 1453 (risoluzione per inadempimento), art. 1454 (diffida ad adempiere), art. 1455 (importanza dell’inadempimento), art. 1456 (clausola risolutiva espressa), art. 1457 (termine essenziale), art. 1458 (effetti), art. 1460 (eccezione di inadempimento), art. 1218 (responsabilità del debitore).

    Fonti affidabili

    Domande frequenti

    Posso risolvere il contratto per qualunque ritardo?

    No. L’art. 1455 c.c. esclude la risoluzione se l’inadempimento ha scarsa importanza rispetto all’interesse dell’altra parte: serve un inadempimento grave.

    Devo per forza fare causa per risolvere?

    No. Oltre alla risoluzione giudiziale (art. 1453) puoi usare la diffida ad adempiere (art. 1454), la clausola risolutiva espressa (art. 1456) o il termine essenziale (art. 1457), che producono la risoluzione di diritto.

    Quanto tempo devo dare con la diffida ad adempiere?

    Un termine non inferiore a 15 giorni, salvo diversa pattuizione o un termine minore congruo secondo la natura del contratto o gli usi (art. 1454 c.c.).

    Ho chiesto l’adempimento: posso cambiare e chiedere la risoluzione?

    Sì. È lo jus variandi dell’art. 1453: dalla domanda di adempimento si può passare alla risoluzione (non il contrario) e si possono chiedere restituzioni e danni (Cass. SS.UU. 8510/2014).

    Posso chiedere anche i danni?

    Sì. Il risarcimento del danno spetta in ogni caso, sia che si scelga l’adempimento sia la risoluzione, purché si provino danno e nesso con l’inadempimento.

    Cosa succede alle prestazioni già eseguite?

    La risoluzione ha effetto retroattivo tra le parti (art. 1458): si restituisce quanto ricevuto, salvo i contratti a esecuzione continuata o periodica per le prestazioni già eseguite.

  • Abuso del diritto e operazioni societarie: esempi pratici sull’art. 10-bis dello Statuto del contribuente

    Abuso del diritto e operazioni societarie: esempi pratici sull’art. 10-bis dello Statuto del contribuente

    In sintesi

    • L’abuso del diritto riguarda operazioni prive di sostanza economica che producono vantaggi fiscali indebiti.
    • Il risparmio d’imposta non è vietato se l’operazione ha ragioni extrafiscali reali.
    • Sostanza, documenti e coerenza economica sono decisivi.
    • Riorganizzazioni, immobili e holding richiedono motivazioni solide.
    • L’interpello può essere valutato prima di operazioni complesse.

    Prima degli esempi: risparmio fiscale lecito o abuso?

    L’art. 10-bis della legge 212/2000 distingue pianificazione fiscale lecita e abuso del diritto. Non è vietato scegliere tra più strade quella fiscalmente meno onerosa; diventa problematico costruire operazioni prive di sostanza economica dirette essenzialmente a ottenere vantaggi fiscali indebiti.

    La verifica pratica guarda a tre elementi: vantaggio fiscale, assenza di sostanza economica e indebitezza del vantaggio rispetto alla ratio delle norme. Se l’operazione ha ragioni organizzative, patrimoniali, finanziarie o successorie reali, queste devono risultare prima e durante l’operazione, non essere inventate dopo.

    Per questo le operazioni societarie vanno documentate con verbali, business plan, perizie, flussi finanziari, contratti, ragioni di governance e cronologia coerente. L’abuso del diritto non si gestisce con una frase generica nel verbale: serve sostanza dimostrabile.

    Domande prima di fare l’operazione

    • qual è il vantaggio fiscale atteso?
    • quali ragioni extrafiscali reali esistono?
    • l’operazione cambia davvero gestione, rischi o patrimonio?
    • ci sono alternative più lineari?
    • conviene presentare interpello?

    Caso 1: conferimento di immobili in società

    Scenario. Una famiglia conferisce immobili in una società prima di cedere quote a terzi.

    Come si legge in pratica. Serve capire se c’è una ragione patrimoniale o gestionale reale: gestione locazioni, governance familiare, ingresso investitori, separazione rischi. Se l’unico effetto è fiscale, il rischio aumenta.

    Prove di sostanza

    • business plan locazioni;
    • statuto coerente;
    • contratti gestione;
    • verbali famiglia;
    • flussi finanziari reali.

    Caso 2: holding costituita prima della vendita

    Scenario. I soci costituiscono una holding poco prima della vendita della società operativa.

    Come si legge in pratica. La holding può essere lecita se ha funzione reale di governance, investimento o passaggio generazionale. Se nasce solo per intercettare un regime fiscale, la motivazione va verificata con attenzione.

    Elementi da documentare

    • piano industriale;
    • funzioni della holding;
    • asset conferiti;
    • decisioni di governance;
    • tempi non artificiali.

    Caso 3: frazionamento artificiale di contratti

    Scenario. Un’operazione unitaria viene divisa in più contratti per ottenere un trattamento fiscale migliore.

    Come si legge in pratica. Il frazionamento va giustificato economicamente. Se i contratti sono autonomi solo sulla carta ma dipendono tutti da un unico risultato, può nascere contestazione.

    Controlli

    • autonomia dei contratti;
    • prezzi di mercato;
    • ragioni commerciali;
    • rischi assunti;
    • sequenza temporale.

    Quando chiedere una verifica

    Prima di riorganizzazioni, holding o operazioni immobiliari: analisi fiscale e patrimoniale preventiva.

    Norme e fonti collegate

    Art. 10-bis Statuto del contribuente, norme antielusive collegate.

    Fonti affidabili

    Domande frequenti

    Risparmiare imposte è abuso?

    No. È abuso solo quando ricorrono i presupposti previsti dalla norma.

    Le ragioni extrafiscali devono essere scritte?

    È prudente documentarle prima dell’operazione con atti coerenti.

    La holding è sempre rischiosa?

    No. Dipende da funzioni reali, tempi, asset e ragioni economiche.

    Quando valutare interpello?

    Prima di operazioni complesse con vantaggio fiscale rilevante e incertezza interpretativa.

  • Vendere o donare casa con debiti: esempi pratici sull’azione revocatoria art. 2901 c.c.

    Vendere o donare casa con debiti: esempi pratici sull’azione revocatoria art. 2901 c.c.

    In sintesi

    • L’art. 2901 c.c. consente al creditore di domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti con cui il debitore pregiudica le sue ragioni.
    • Serve l’eventus damni (pregiudizio) e la scientia/consilium fraudis: la consapevolezza del pregiudizio.
    • Per gli atti a titolo oneroso occorre anche la consapevolezza del terzo; per quelli a titolo gratuito (donazioni) basta la posizione del debitore.
    • Non è soggetto a revoca l’adempimento di un debito scaduto.

    La norma (art. 2901, comma 1, c.c.)

    «Il creditore, anche se il credito è soggetto a condizione o a termine, può domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio coi quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni, quando concorrono le seguenti condizioni: 1) che il debitore conoscesse il pregiudizio che l’atto arrecava alle ragioni del creditore o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, l’atto fosse dolosamente preordinato […]; 2) che, inoltre, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse consapevole del pregiudizio […].»

    Tipo di atto Cosa va provato
    Atto a titolo oneroso Pregiudizio + consapevolezza del debitore e del terzo
    Atto a titolo gratuito (donazione) Pregiudizio + consapevolezza del solo debitore
    Atto anteriore al credito Dolosa preordinazione
    Adempimento di debito scaduto Non revocabile

    Tre casi pratici

    Casa donata ai figli per sottrarla ai creditori

    Un debitore dona l’immobile ai figli per evitarne il pignoramento.

    Cosa fare: Il creditore può agire in revocatoria: trattandosi di atto gratuito, basta provare il pregiudizio e la consapevolezza del debitore, senza dover dimostrare la malafede dei figli.

    Vendita simulata a un terzo

    Il debitore vende un bene a un prezzo di favore a un conoscente.

    Cosa fare: Per l’atto oneroso occorre provare anche la consapevolezza del terzo del pregiudizio: dimostrata, l’atto è dichiarato inefficace verso il creditore che può pignorare il bene.

    Pagamento di un debito scaduto

    Il debitore paga un creditore a scapito degli altri.

    Cosa fare: L’adempimento di un debito scaduto non è revocabile: la revocatoria colpisce gli atti dispositivi, non i pagamenti dovuti.

    Spunti pratici

    • L’azione revocatoria non annulla l’atto: lo rende inefficace solo verso il creditore che agisce.
    • Si prescrive in cinque anni dall’atto.
    • Va coordinata con la responsabilità patrimoniale (art. 2740) e con l’azione surrogatoria (2900).

    Norme collegate

    Fonti affidabili

    • Codice civile, art. 2901
    • Codice civile, art. 2740 (responsabilità patrimoniale)
    • Codice civile, art. 2903 (prescrizione)

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  • Art. 4 IRAP – Base imponibile

    Art. 4 IRAP – Base imponibile

    Art. 4 D.Lgs. 446/97 (IRAP) – Base imponibile

    In vigore dal 01/01/1998

    1. L’imposta si applica sul valore della produzione netta derivante dall’attività esercitata nel territorio della regione. 2. Se l’attività è esercitata nel territorio di più regioni si considera prodotto nel territorio di ciascuna regione il valore della produzione netta propor- DLgs. 15.12.1997 n. 446 – Art. 5 7 zionalmente corrispondente all’ammontare delle retribuzioni spettanti al personale a qualunque titolo utilizzato, compresi i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, i compensi ai collaboratori coordinati e continuativi e gli utili agli associati in partecipazione di cui all’articolo 11, comma 1, lettera c), n. 5 (1), addetto, con continuità, a stabilimenti, cantieri, uffici o basi fisse, operanti per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi nel territorio di ciascuna regione, ovvero per le banche, gli altri enti e società finanziarie, ad eccezione della Banca d’Italia e dell’Ufficio italiano cambi, le imprese di assicurazione […] (2) proporzionalmente corrispondente, rispettivamente, ai depositi in denaro e in titoli verso la clientela (3), agli impieghi o agli ordini eseguiti, (4) ai premi raccolti presso gli uffici […] (5), ubicati nel territorio di ciascuna regione. Si considera prodotto nella regione nel cui territorio il soggetto passivo è domiciliato il valore della produzione netta derivante dalle attività esercitate nel territorio di altre regioni senza l’impiego, per almeno tre mesi, di personale. 3. Gli atti generali concernenti l’applicazione delle disposizioni di cui al comma 2 sono adottati dal Ministero delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, di seguito denominata “Conferenza Stato-regioni”. Note: (1) Le parole “all’ammontare delle retribuzioni spettanti al personale a qualunque titolo utilizzato, compresi i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, i compensi ai collaboratori coordinati e continuativi e gli utili agli associati in partecipazione di cui all’articolo 11, comma 1, lettera c), n. 5” sono state sostituite alle precedenti “all’ammontare delle retribuzioni corrisposte al personale a qualunque titolo utilizzato, compresi i compensi corrisposti ai collaboratori coordinati e continuativi e gli utili erogati agli associati in partecipazione di cui all’articolo 11, comma 1, lettera b)“ dall’art. 1, comma 3, lett. a), DLgs. 10.4.1998 n. 137, pubblicato in G.U. 11.5.1998 n. 107. (2) Le parole “e le imprese agricole” sono state soppresse dall’art. 1, comma 70, lett. b), L. 28.12.2015 n. 208, pubblicata in G.U. 30.12.2015 n. 302, S.O. n. 70. Ai sensi del successivo comma 72, la disposizione si applica a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2015. (3) Le parole “verso la clientela” sono state inserite dall’art. 1, comma 1, lett. b), DLgs. 30.12.1999 n. 506, pubblicato in G.U. 31.12.1999 n. 306, S.O. n. 232. (4) Le parole “agli impieghi o agli ordini eseguiti,“ sono state sostituite alle precedenti “agli impieghi,“ dall’art. 1, comma 3, DLgs. 10.4.1998 n. 137, pubblicato in G.U. 11.5.1998 n. 107. (5) Le parole “e all’estensione dei terreni” sono state soppresse dall’art. 1, comma 70, lett. b), L. 28.12.2015 n. 208, pubblicata in G.U. 30.12.2015 n. 302, S.O. n. 70. Ai sensi del successivo comma 72, la disposizione si applica a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2015.

  • Dividendi da SRL e holding: esempi pratici sull’art. 89 TUIR

    Dividendi da SRL e holding: esempi pratici sull’art. 89 TUIR

    In sintesi

    • L’art. 89 del TUIR stabilisce che gli utili distribuiti alle società di capitali non concorrono al reddito per il 95% del loro ammontare.
    • È il meccanismo che evita la doppia imposizione economica: l’utile, già tassato in capo alla società che lo produce, è quasi totalmente escluso in capo alla società che lo riceve.
    • Questo rende vantaggiosa la holding: i dividendi salgono alla capogruppo scontando un’imposizione minima.
    • Per i soci persone fisiche non imprenditori i dividendi sono invece tassati con ritenuta/imposta sostitutiva del 26%.

    La norma (art. 89, comma 2, TUIR)

    «Gli utili distribuiti, in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione […] dalle società ed enti di cui all’articolo 73, comma 1, lettere a), b) e c) non concorrono a formare il reddito dell’esercizio in cui sono percepiti in quanto esclusi dalla formazione del reddito della società o dell’ente ricevente per il 95 per cento del loro ammontare.»

    Soggetto che incassa Tassazione del dividendo
    Società di capitali (holding) Escluso 95%, imponibile 5% (IRES)
    Persona fisica non imprenditore 26% (imposta sostitutiva)
    Società di persone Per trasparenza ai soci
    Utili da Stati a fiscalità privilegiata Imponibili integralmente (salvo prova)

    Tre casi pratici

    Dividendo da controllata a holding

    Una SRL controllata distribuisce utili alla holding capogruppo.

    Cosa fare: La holding esclude dal reddito il 95% del dividendo e tassa solo il 5% ai fini IRES: è il vantaggio tipico della struttura a holding per la circolazione degli utili nel gruppo.

    Distribuzione a socio persona fisica

    Una SRL distribuisce utili direttamente a un socio privato.

    Cosa fare: Applicare la tassazione del 26% come imposta sostitutiva: a differenza della holding, la persona fisica non beneficia dell’esclusione del 95%.

    Utili da società estera in paradiso fiscale

    Una società italiana riceve dividendi da una partecipata in uno Stato a fiscalità privilegiata.

    Cosa fare: Gli utili concorrono integralmente al reddito, salvo dimostrare con interpello le condizioni che consentono l’esclusione.

    Spunti pratici

    • L’esclusione del 95% riguarda i soggetti IRES; le società di persone tassano per trasparenza in capo ai soci.
    • La holding consente di reinvestire gli utili nel gruppo con minima imposizione intermedia.
    • I dividendi da partecipazioni per la negoziazione dei soggetti IAS/IFRS concorrono per intero (comma 2-bis).
    • Il regime dei dividendi si coordina con la PEX sulle plusvalenze (art. 87).

    Norme collegate

    Fonti affidabili

    • TUIR, DPR 917/1986, art. 89
    • TUIR, art. 47 (utili da partecipazione persone fisiche)
    • Agenzia delle Entrate, tassazione dei dividendi

    Gestisci il reddito d’impresa o di lavoro autonomo? Per pianificare imposte, deduzioni e operazioni con metodo parti dalla guida pratica Impresa, società e contratti su FiscoInvestimenti.

  • Art. 59 T.U.B.: Definizioni

    Art. 59 T.U.B.: Definizioni

    Art. 59 T.U.B. – Definizioni.

    In vigore dal 30/11/2021

    Modificato da: Decreto legislativo del 08/11/2021 n. 182 Articolo 1

    “1. Ai fini del presente capo:

    a) il controllo sussiste nei casi previsti dall’articolo 23;

    b) per «societa’ finanziarie» si intendono le societa’ indicate nell’articolo 4, paragrafo 1, punto 26, del regolamento (UE) n. 575/2013;

    b-bis) per «societa’ di partecipazione finanziaria mista» si intendono le societa’ di cui all’articolo 1, comma 1, lettera v), del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142;

    b-ter) per «societa’ di partecipazione finanziaria» si intendono le societa’ indicate nell’articolo 4, paragrafo 1, punto 20, del regolamento (UE) n. 575/2013;

    c) per «societa’ strumentali» si intendono le societa’ indicate nell’articolo 4, paragrafo 1, punto 18, del regolamento (UE) n. 575/2013;

    d) per “coordinatore del conglomerato finanziario” si intende l’autorita’ indicata nell’articolo 5 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142.

    1-bis. (Comma abrogato, a decorrere dal 13 maggio 2012, dall’art. 2, comma 1 decreto legislativo 16 aprile 2012 n. 45).”

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  • Pignoramento di stipendio e pensione per debiti fiscali: esempi pratici sull’art. 72-ter DPR 602/1973

    Pignoramento di stipendio e pensione per debiti fiscali: esempi pratici sull’art. 72-ter DPR 602/1973

    In sintesi

    • Lo stipendio è pignorabile dal Fisco in misura progressiva (art. 72-ter DPR 602/1973).
    • Un decimo fino a 2.500 €; un settimo tra 2.500 e 5.000 €; un quinto oltre 5.000 €.
    • La pensione è impignorabile per il minimo vitale (doppio dell’assegno sociale).
    • Solo la parte di pensione eccedente è pignorabile nei limiti.
    • L’ultimo emolumento accreditato sul conto è escluso.

    Cosa dice l’art. 72-ter DPR 602/1973

    Comma 1: «Le somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate dall’agente della riscossione in misura pari ad un decimo per importi fino a 2.500 euro e in misura pari ad un settimo per importi superiori a 2.500 euro e non superiori a 5.000 euro.»
    Comma 2: «Resta ferma la misura di cui all’articolo 545, quarto comma, del codice di procedura civile, se le somme […] superano i cinquemila euro.»

    Oltre i 5.000 euro torna quindi la misura ordinaria dell’un quinto (art. 545, comma 4, c.p.c.).

    Le fasce di pignorabilità dello stipendio

    Stipendio netto mensile Quota pignorabile dal Fisco
    Fino a 2.500 € Un decimo (1/10)
    Da 2.500 € a 5.000 € Un settimo (1/7)
    Oltre 5.000 € Un quinto (1/5)

    La tutela rafforzata delle pensioni

    La pensione gode di una protezione ulteriore: è impignorabile per la parte pari al minimo vitale, individuato nel doppio dell’assegno sociale. Per il 2025, con assegno sociale di 538,68 euro, il minimo vitale è 1.077,36 euro (con un minimo inderogabile di 1.000 euro): se la pensione è pari o inferiore, non è pignorabile. Solo la parte eccedente il minimo vitale è pignorabile, e nei limiti di un quinto. Gli importi dell’assegno sociale si aggiornano ogni anno, quindi la soglia va ricalcolata.

    Tre casi pratici

    Caso 1 – Stipendio netto di 1.800 euro

    Scenario. Lavoratore dipendente con cartelle.

    Inquadramento. Essendo sotto 2.500 euro, il Fisco può pignorare un decimo (180 euro circa), non un quinto.

    Cosa verificare

    • importo netto mensile;
    • fascia applicabile;
    • eventuali altri pignoramenti;
    • correttezza della trattenuta.

    Caso 2 – Pensione di 1.050 euro

    Scenario. Pensionato con debiti fiscali.

    Inquadramento. La pensione è sotto il minimo vitale 2025 (1.077,36 euro): non è pignorabile. Solo l’eventuale eccedenza sarebbe aggredibile.

    Cosa controllare

    • importo della pensione;
    • minimo vitale dell’anno;
    • eventuale eccedenza;
    • tutela sul conto.

    Caso 3 – Pignoramento oltre il limite

    Scenario. Viene trattenuta una quota superiore al consentito.

    Inquadramento. Si può proporre opposizione e chiedere la rideterminazione della quota e la restituzione dell’eccedenza.

    Cosa fare

    • verifica della quota trattenuta;
    • opposizione nei termini;
    • richiesta di rideterminazione;
    • restituzione delle somme.

    Spunti pratici

    • Conosci la tua fascia: 1/10, 1/7 o 1/5 in base all’importo.
    • Pensione protetta fino al doppio dell’assegno sociale.
    • Ricalcola ogni anno il minimo vitale (l’assegno sociale cambia).
    • Ultimo emolumento sul conto escluso dal pignoramento.
    • Controlla le trattenute: l’eccedenza va restituita.

    Per verificare la quota pignorabile e reagire puoi far controllare fasce, minimo vitale e opposizioni.

    Norme collegate

    DPR 602/1973: art. 72-ter (limiti di pignorabilità), art. 72-bis (ordine di pagamento diretto). Codice di procedura civile: art. 545 (impignorabilità di stipendi e pensioni).

    Fonti affidabili

    Domande frequenti

    Quanto può pignorare il Fisco dallo stipendio?

    Secondo l’art. 72-ter: un decimo fino a 2.500 euro; un settimo tra 2.500 e 5.000 euro; oltre 5.000 euro si applica un quinto (art. 545, comma 4, c.p.c.).

    Come si calcola il limite sullo stipendio?

    La frazione si applica allo stipendio netto mensile, con fasce progressive: più basso è lo stipendio, minore è la quota pignorabile.

    Le pensioni hanno una tutela maggiore?

    Sì. La pensione è impignorabile per la parte pari al minimo vitale (doppio dell’assegno sociale; per il 2025, 1.077,36 euro, con minimo inderogabile di 1.000 euro); solo l’eccedenza è pignorabile nei limiti.

    Cosa succede se ci sono più pignoramenti?

    Le quote non si sommano illimitatamente: il cumulo è soggetto a limiti per garantire al debitore una parte della retribuzione o pensione; va verificato caso per caso.

    Lo stipendio accreditato sul conto resta protetto?

    In parte sì: in caso di accredito, gli obblighi del terzo non si estendono all’ultimo emolumento accreditato (art. 72-ter, comma 2-bis).

  • Art. 50 T.U.B.: Decreto ingiuntivo

    Art. 50 T.U.B.: Decreto ingiuntivo

    Art. 50 T.U.B. – Decreto ingiuntivo.

    In vigore dal 01/01/1994

    “1. La Banca d’Italia e le banche possono chiedere il decreto d’ingiunzione previsto dall’art. 633 del codice di procedura civile anche in base all’estratto conto, certificato conforme alle scritture contabili da uno dei dirigenti della banca interessata, il quale deve altresi’ dichiarare che il credito e’ vero e liquido.”

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  • Art. 34 T.U.B. – Soci

    Art. 34 T.U.B. – Soci

    Art. 34 T.U.B. – Soci.

    In vigore dal 16/02/2016

    Modificato da: Decreto-legge del 14/02/2016 n. 18 Articolo 1

    “1. Il numero minimo dei soci delle banche di credito cooperativo non puo’ essere inferiore a cinquecento (1). Qualora tale numero diminuisca, la compagine sociale deve essere reintegrata entro un anno; in caso contrario, la banca e’ posta in liquidazione.

    2. Per essere soci di una banca di credito cooperativo e’ necessario risiedere, aver sede ovvero operare con carattere di continuita’ nel territorio di competenza della banca stessa.

    3. Ogni socio ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni possedute.

    4. Nessun socio puo’ possedere azioni il cui valore nominale complessivo superi centomila euro.

    4-bis. Lo statuto puo’ prevedere, tra i requisiti per l’ammissione a socio, la sottoscrizione o l’acquisto di un numero minimo di azioni.

    5. (Comma abrogato, a decorrere dal 19 ottobre 1999, dall’art. 5, comma 1 decreto legislativo 4 agosto 1999 n. 342).

    6. Si applica l’articolo 30, comma 5.”

    (1) Numero così modificato dall’art. 1, comma 2, lett. a) decreto-legge 14 febbraio 2016 n. 18. Vedasi al riguardo anche l’art. 2, comma 5 del citato decreto-legge n. 18 del 2016.

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  • Art. 356 c.c.: Donazione o disposizione testamentaria a favore d

    Art. 356 c.c.: Donazione o disposizione testamentaria a favore d

    Art. 356 c.c. – Donazione o disposizione testamentaria a favore del minore

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Chi fa una donazione o dispone con testamento a favore di un minore, anche se questi è soggetto alla patria potestà, può nominargli un curatore speciale per l’amministrazione dei beni donati o lasciati.

    Se il donante o il testatore non ha disposto altrimenti, il curatore speciale deve osservare le forme stabilite dagli articoli 374 e 375 per il compimento di atti eccedenti l’ordinaria amministrazione.

    Si applica in ogni caso al curatore speciale l’art. 384.