Art. 2168 c.c. – Morte di una delle parti
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
La colonia parziaria non si scioglie per la morte del concedente.
In caso di morte del colono, si applicano a favore degli eredi di questo le disposizioni del secondo, terzo e quarto comma dell’art.
2158.
