Autore: Andrea Marton

  • Articolo 2168 Codice Civile: Morte di una delle parti

    Articolo 2168 Codice Civile: Morte di una delle parti

    Art. 2168 c.c. – Morte di una delle parti

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    La colonia parziaria non si scioglie per la morte del concedente.

    In caso di morte del colono, si applicano a favore degli eredi di questo le disposizioni del secondo, terzo e quarto comma dell’art.

    2158.

  • Art. 2169 Codice Civile: Rinvio

    Art. 2169 Codice Civile: Rinvio

    Art. 2169 c.c. – Rinvio

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Sono applicabili alla colonia parziaria le norme dettate per la mezzadria negli articoli 2145, secondo comma, 2147, secondo comma, 2149, 2151, secondo comma, 2152, 2155, 2156, 2157, 2159, 2160 e 2163, nonché quelle concernenti la tenuta e l’efficacia probatoria del libretto colonico, qualora le parti l’abbiano d’accordo istituito.

  • Art. 2170 Codice Civile: Nozione

    Art. 2170 Codice Civile: Nozione

    Art. 2170 c.c. – Nozione

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Nella soccida il soccidante e il soccidario si associano per l’allevamento e lo sfruttamento di una certa quantità di bestiame e per l’esercizio delle attività connesse, al fine di ripartire l’accrescimento del bestiame e gli altri prodotti e utili che ne derivano.

    L’accrescimento consiste tanto nei parti sopravvenuti, quanto nel maggior valore intrinseco che il bestiame abbia al termine del contratto.

  • Art. 2171 Codice Civile: Nozione

    Art. 2171 Codice Civile: Nozione

    Art. 2171 c.c. – Nozione

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Nella soccida semplice il bestiame è conferito dal soccidante.

    La stima del bestiame all’inizio del contratto non ne trasferisce la proprietà al soccidario.

    La stima deve indicare il numero, la razza, la qualità, il sesso, il peso e l’età del bestiame e il relativo prezzo di mercato. La stima serve di base per determinare il prelevamento a cui ha diritto il soccidante alla fine del contratto, a norma dell’art. 2181.

  • Articolo 2172 Codice Civile: Durata del contratto

    Articolo 2172 Codice Civile: Durata del contratto

    Art. 2172 c.c. Durata del contratto

    In vigore

    Se nel contratto non è stabilito un termine, la soccida ha la durata di tre anni. Alla scadenza del termine il contratto non cessa di diritto, e la parte che non intende rinnovarlo deve darne disdetta almeno sei mesi prima della scadenza o nel maggior termine fissato [dalle norme corporative] (1), dalla convenzione o dagli usi. Se non è data disdetta, il contratto s’intende rinnovato di anno in anno.

  • Art. 2173 c.c.: Direzione dell’impresa e assunzione di mano d’op

    Art. 2173 c.c.: Direzione dell’impresa e assunzione di mano d’op

    Art. 2173 c.c. – Direzione dell’impresa e assunzione di mano d’opera

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    La direzione dell’impresa spetta al soccidante, il quale deve esercitarla secondo le regole della buona tecnica dell’allevamento.

    La scelta di prestatori di lavoro, estranei alla famiglia del soccidario, deve essere fatta col consenso del soccidante, anche quando secondo la convenzione o gli usi la relativa spesa è posta a carico del soccidario.

  • Articolo 2174 Codice Civile: Obblighi del soccidario

    Articolo 2174 Codice Civile: Obblighi del soccidario

    Art. 2174 c.c. – Obblighi del soccidario

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il soccidario deve prestare, secondo le direttive del soccidante, il lavoro occorrente per la custodia e l’allevamento del bestiame affidatogli, per la lavorazione dei prodotti e per il trasporto sino ai luoghi di ordinario deposito.

    Il soccidario deve usare la diligenza del buon allevatore.

  • Articolo 2175 Codice Civile: Perimento del bestiame

    Articolo 2175 Codice Civile: Perimento del bestiame

    Art. 2175 c.c. – Perimento del bestiame

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il soccidario non risponde del bestiame che provi essere perito per causa a lui non imputabile, ma deve rendere conto delle parti recuperabili.

  • Articolo 2176 Codice Civile: Reintegrazione del bestiame conferito

    Articolo 2176 Codice Civile: Reintegrazione del bestiame conferito

    Art. 2176 c.c. Reintegrazione del bestiame conferito

    In vigore

    Nella soccida stipulata per un tempo non inferiore a tre anni, qualora durante la prima metà del periodo contrattuale perisca la maggior parte del bestiame inizialmente conferito, per causa non imputabile al soccidario, questi può chiederne la reintegrazione con altri capi di valore intrinseco eguale a quello che i capi periti avevano all’inizio del contratto, tenuto conto del numero, della razza, della qualità, del sesso, del peso e dell’età. Se il soccidante non provvede alla reintegrazione, il soccidario può recedere dal contratto.

  • Articolo 2177 Codice Civile: Trasferimento dei diritti sul bestiame

    Articolo 2177 Codice Civile: Trasferimento dei diritti sul bestiame

    Art. 2177 c.c. Trasferimento dei diritti sul bestiame

    In vigore

    Se la proprietà o il godimento del bestiame dato a soccida viene trasferito ad altri, il contratto non si scioglie, e i crediti e i debiti del soccidante, derivanti dalla soccida, passano all’acquirente in proporzione della quota acquistata, salva per i debiti la responsabilità sussidiaria del soccidante. Se il trasferimento riguarda la maggior parte del bestiame, il soccidario può, nel termine di un mese da quando ha avuto conoscenza del trasferimento, recedere dal contratto con effetto dalla fine dell’anno in corso.

  • Articolo 2178 Codice Civile: Accrescimenti prodotti, utili e spese

    Articolo 2178 Codice Civile: Accrescimenti prodotti, utili e spese

    Art. 2178 c.c. – Accrescimenti, prodotti, utili e spese

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Gli accrescimenti, i prodotti, gli utili e le spese si dividono tra le parti secondo le proporzioni stabilite dalle norme corporative, dalla convenzione o dagli usi.

    È nullo il patto per il quale il soccidario debba sopportare nella perdita una parte maggiore di quella spettantegli nel guadagno.

  • Articolo 2179 Codice Civile: Morte di una delle parti

    Articolo 2179 Codice Civile: Morte di una delle parti

    Art. 2179 c.c. – Morte di una delle parti

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    La soccida non si scioglie per la morte del soccidante.

    In caso di morte del soccidario si osservano, in quanto applicabili, nei riguardi degli eredi le disposizioni del secondo, terzo e quarto comma dell’art. 2158.