Art. 2197 c.c. – Sedi secondarie
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
L’imprenditore che istituisce nel territorio dello Stato sedi secondarie con una rappresentanza stabile deve, entro trenta giorni, chiederne l’iscrizione all’ufficio del registro delle imprese del luogo dove è la sede principale dell’impresa.
Nello stesso termine la richiesta deve essere fatta all’ufficio del luogo nel quale è istituita la sede secondaria, indicando altresì la sede principale, e il cognome e il nome del rappresentante preposto alla sede secondaria. PERIODO ABROGATO DALLA L. 24 NOVEMBRE 2000, N. 340 .
La disposizione del secondo comma si applica anche all’imprenditore che ha all’estero la sede principale dell’impresa.
L’imprenditore che istituisce sedi secondarie con rappresentanza stabile all’estero deve, entro trenta giorni, chiederne l’iscrizione all’ufficio del registro nella cui circoscrizione si trova la sede principale.
Spiegazione
Sono soggette all’obbligo di iscrizione nel registro delle imprese le società costituite secondo uno dei tipi regolati dal codice (s.n.c., s.a.s., s.p.a., s.a.p.a., s.r.l.) e le società cooperative, anche se non esercitano un’attività commerciale. L’iscrizione delle società è regolata dalle norme dei rispettivi capi.
Come funziona e quando si applica
A differenza dell’imprenditore individuale, per cui l’iscrizione segue la natura commerciale dell’attività, le società di tipo commerciale e le cooperative vanno sempre iscritte per il solo fatto di adottare quel tipo. L’iscrizione assolve a funzioni di pubblicità legale verso i terzi.
Esempio pratico
Una S.r.l. costituita per gestire un fondo agricolo, pur non svolgendo attività commerciale, è comunque obbligata a iscriversi nel registro delle imprese.
Domande frequenti
Tutte le società devono iscriversi al registro delle imprese?
Le società di tipo commerciale e le cooperative sì, anche se non esercitano un’attività commerciale; la società semplice si iscrive in una sezione speciale.
Norme collegate
Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.