Autore: Andrea Marton

  • Articolo 2180 Codice Civile: Scioglimento del contratto

    Articolo 2180 Codice Civile: Scioglimento del contratto

    Art. 2180 c.c. – Scioglimento del contratto

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Salve le norme generali sulla risoluzione dei contratti per inadempimento, ciascuna delle parti può chiedere lo scioglimento del contratto, quando si verificano fatti tali da non consentire la prosecuzione del rapporto.

  • Art. 2181 c.c.: Prelevamento e divisione al termine del contratto

    Art. 2181 c.c.: Prelevamento e divisione al termine del contratto

    Art. 2181 c.c. – Prelevamento e divisione al termine del contratto

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Al termine del contratto le parti procedono a nuova stima del bestiame.

    Il soccidante preleva, d’accordo con il soccidario, un complesso di capi che, avuto riguardo al numero, alla razza, al sesso, al peso, alla qualità e all’età, sia corrispondente alla consistenza del bestiame apportato all’inizio della soccida. Il di più si divide a norma dell’art. 2178.

    Se non vi sono capi sufficienti ad eguagliare la stima iniziale, il soccidante prende quelli che rimangono.

  • Articolo 2182 Codice Civile: Conferimento del bestiame

    Articolo 2182 Codice Civile: Conferimento del bestiame

    Art. 2182 c.c. – Conferimento del bestiame

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Nella soccida parziaria il bestiame è conferito da entrambi i contraenti nelle proporzioni convenute.

    Essi divengono comproprietari del bestiame in proporzione del rispettivo conferimento.

  • Articolo 2183 Codice Civile: Reintegrazione del bestiame conferito

    Articolo 2183 Codice Civile: Reintegrazione del bestiame conferito

    Art. 2183 c.c. – Reintegrazione del bestiame conferito

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Nella soccida stipulata per un tempo non inferiore a tre anni, qualora durante la prima metà del periodo contrattuale perisca per causa non imputabile al soccidario la maggior parte del bestiame inizialmente conferito, e i contraenti non si accordino per la reintegrazione, ciascuno di essi ha diritto di recedere dal contratto.

    Salvo diverso accordo delle parti, il recesso ha effetto con la fine dell’anno in corso.

    Il bestiame rimasto è diviso fra le parti nella proporzione indicata nell’art. 2184.

    Se è convenuto che nella divisione del bestiame da farsi alla scadenza del contratto sia attribuita ad uno dei contraenti una quota maggiore di quella corrispondente al suo conferimento, tale quota deve essere ridotta in rapporto alla minor durata della soccida.

  • Art. 2184 c.c.: Divisione del bestiame, dei prodotti e degli uti

    Art. 2184 c.c.: Divisione del bestiame, dei prodotti e degli uti

    Art. 2184 c.c. – Divisione del bestiame, dei prodotti e degli utili

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Gli accrescimenti, i prodotti, gli utili, le spese e, al termine del contratto, il bestiame conferito si dividono nella proporzione stabilita dalle norme corporative, dalla convenzione o dagli usi.

  • Art. 2185 Codice Civile: Rinvio

    Art. 2185 Codice Civile: Rinvio

    Art. 2185 c.c. – Rinvio

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Per quanto non è disposto dagli articoli precedenti, si applicano alla soccida parziaria le disposizioni relative alla soccida semplice.

  • Articolo 2186 Codice Civile: Nozione e norme applicabili

    Articolo 2186 Codice Civile: Nozione e norme applicabili

    Art. 2186 c.c. – Nozione e norme applicabili

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Si ha rapporto di soccida anche quando il bestiame è conferito dal soccidario e il soccidante conferisce il terreno per il pascolo.

    In tal caso il soccidario ha la direzione dell’impresa e al soccidante spetta il controllo della gestione.

    Si osservano inoltre le disposizioni dell’art. 2184 e, in quanto applicabili, quelle dettate per la soccida semplice.

  • Art. 2187 Codice Civile: Usi

    Art. 2187 Codice Civile: Usi

    Art. 2187 c.c. – Usi

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Nei rapporti di associazione agraria regolati dalle sezioni II, III e IV di questo capo, per quanto non è espressamente disposto, si applicano, in mancanza di convenzione, gli usi.

  • Articolo 2188 Codice Civile: Registro delle imprese

    Articolo 2188 Codice Civile: Registro delle imprese

    Art. 2188 c.c. – Registro delle imprese

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    È istituito il registro delle imprese per le iscrizioni previste dalla legge.

    Il registro è tenuto dall’ufficio del registro delle imprese sotto la vigilanza di un giudice delegato dal presidente del tribunale.

    Il registro è pubblico.

  • Articolo 2189 Codice Civile: Modalità dell’iscrizione

    Articolo 2189 Codice Civile: Modalità dell’iscrizione

    Art. 2189 c.c. – Modalità dell’iscrizione

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Le iscrizioni nel registro sono eseguite su domanda sottoscritta dall’interessato.

    Prima di procedere all’iscrizione, l’ufficio del registro deve accertare l’autenticità della sottoscrizione e il concorso delle condizioni richieste dalla legge per l’iscrizione.

    Il rifiuto dell’iscrizione deve essere comunicato con raccomandata al richiedente. Questi può ricorrere entro otto giorni al giudice del registro, che provvede con decreto.

  • Articolo 2190 Codice Civile: Iscrizione d’ufficio

    Articolo 2190 Codice Civile: Iscrizione d’ufficio

    Art. 2190 c.c. – Iscrizione d’ufficio

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Se un’iscrizione obbligatoria non è stata richiesta, l’ufficio del registro invita mediante raccomandata l’imprenditore a richiederla entro un congruo termine. Decorso inutilmente il termine assegnato, il giudice del registro può ordinarla con decreto.

  • Articolo 2191 Codice Civile: Cancellazione d’ufficio

    Articolo 2191 Codice Civile: Cancellazione d’ufficio

    Art. 2191 c.c. – Cancellazione d’ufficio

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Se un’iscrizione è avvenuta senza che esistano le condizioni richieste dalla legge, il giudice del registro, sentito l’interessato, ne ordina con decreto la cancellazione.