Autore: Andrea Marton

  • Art. 65 IRAP – Variazioni di bilancio

    Art. 65 IRAP – Variazioni di bilancio

    Art. 65 D.Lgs. 446/97 (IRAP) – Variazioni di bilancio

    In vigore dal 01/01/1998

    1. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l’attuazione del presente decreto.

  • Imposta di registro e interpretazione degli atti: esempi pratici sull’art. 20 TUR

    Imposta di registro e interpretazione degli atti: esempi pratici sull’art. 20 TUR

    In sintesi

    • L’art. 20 del DPR 131/1986 (TUR) stabilisce come si interpreta un atto ai fini dell’imposta di registro.
    • L’imposta si applica secondo l’intrinseca natura e gli effetti giuridici dell’atto presentato, anche se non corrispondono al titolo o alla forma apparente.
    • La valutazione si basa solo sugli elementi desumibili dall’atto, prescindendo da elementi extratestuali e da atti collegati (riforma 2017-2018).
    • La Corte Costituzionale (sentenze n. 158/2020 e n. 39/2021) ha confermato la legittimità di questa lettura: l’imposta di registro è un’imposta d’atto.

    La norma (art. 20, DPR 131/1986)

    «L’imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici dell’atto presentato alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente, sulla base degli elementi desumibili dall’atto medesimo, prescindendo da quelli extratestuali e dagli atti ad esso collegati, salvo quanto disposto dagli articoli successivi.»

    Aspetto Regola attuale
    Oggetto della tassazione Effetti giuridici del singolo atto
    Elementi extratestuali Irrilevanti
    Atti collegati Non considerati
    Riqualificazione abusiva Solo con l’art. 10-bis (abuso del diritto)

    Tre casi pratici

    Conferimento d’azienda e cessione di quote

    Un’operazione realizza un conferimento d’azienda seguito dalla cessione delle quote: l’ufficio vorrebbe tassarla come cessione d’azienda.

    Cosa fare: Eccepire l’art. 20: ogni atto si tassa per i propri effetti giuridici, senza collegare conferimento e cessione. L’eventuale contestazione deve passare dall’abuso del diritto (art. 10-bis), con le relative garanzie.

    Atto qualificato erroneamente dalle parti

    Un contratto è intitolato in un modo ma produce effetti giuridici diversi.

    Cosa fare: L’imposta segue l’intrinseca natura e gli effetti reali dell’atto, non il nome dato dalle parti: verificare la corretta qualificazione sostanziale.

    Pluralità di atti per la stessa operazione

    Le parti stipulano più atti distinti collegati economicamente.

    Cosa fare: Ciascun atto si registra e si tassa autonomamente per i propri effetti: il collegamento economico non consente di tassare un risultato unitario diverso.

    Spunti pratici

    • La modifica all’art. 20 è stata qualificata come interpretazione autentica (L. 145/2018) con effetto retroattivo, confermato dalla Cassazione.
    • Per contestare i vantaggi fiscali indebiti l’ufficio deve usare l’abuso del diritto (art. 10-bis dello Statuto), non l’art. 20.
    • La distinzione tutela la certezza nelle operazioni straordinarie e immobiliari.

    Norme collegate

    Fonti affidabili

    • DPR 26 aprile 1986, n. 131, art. 20 (TUR)
    • L. 30 dicembre 2018, n. 145 (interpretazione autentica)
    • Corte Costituzionale, sentenze n. 158/2020 e n. 39/2021

    Hai un atto da registrare o una successione da gestire? Per pianificare imposte indirette e passaggi patrimoniali con metodo parti dalla guida pratica Impresa, società e contratti su FiscoInvestimenti.

  • Preventivo accettato via email: quando diventa contratto?

    Preventivo accettato via email: quando diventa contratto?

    Un contratto non nasce solo quando c’è una firma su un documento lungo. In molti rapporti pratici nasce da preventivi, email, messaggi, ordini e comportamenti successivi. Il punto è provare accordo, oggetto, prezzo e obblighi reciproci.

    Perché questo caso pratico conta

    L’art. 1321 c.c. definisce il contratto come accordo tra due o più parti per costituire, regolare o estinguere un rapporto giuridico patrimoniale. Nel lavoro quotidiano questo significa una cosa molto concreta: non serve sempre una firma solenne, ma serve capire se le parti hanno davvero raggiunto un accordo economicamente rilevante.

    Il rischio nasce quando il rapporto parte in modo informale: una telefonata, un messaggio, una frase come “ok, procediamo”. Se poi il cliente contesta il prezzo o il fornitore chiede un extra, tutto dipende dai documenti che dimostrano che cosa era stato accettato.

    Cosa chiarire prima degli esempi

    La norma non dice che ogni scambio di messaggi sia automaticamente un contratto completo. Dice una cosa più precisa: il contratto è un accordo che incide su un rapporto patrimoniale. Per questo, prima di discutere se serva una firma, bisogna capire se le parti hanno concordato elementi abbastanza determinati: chi deve fare cosa, a quale prezzo, con quali tempi e con quali obblighi reciproci.

    Sul piano pratico conviene separare tre domande. La prima è: l’accordo esiste davvero? La seconda è: il contenuto è dimostrabile? La terza è: per quel tipo di operazione serve una forma particolare? Un preventivo commerciale può essere accettato anche in modo semplice, mentre operazioni più delicate, come immobili, quote societarie o garanzie, richiedono documenti molto più strutturati.

    La prova non coincide solo con il file firmato. Possono contare email, PEC, ordini, fatture, consegne, pagamenti, verbali e comportamenti successivi. Proprio per questo gli esempi sotto non cercano la formula perfetta: mostrano come leggere un fascicolo reale quando il rapporto è partito male o troppo in fretta.

    Prima di decidere se c’è un contratto

    • identifica proposta, accettazione e data dello scambio;
    • controlla se oggetto, prezzo e tempi sono abbastanza chiari;
    • separa messaggi preparatori da impegni definitivi;
    • verifica se la legge richiede una forma specifica;
    • ricostruisci consegne, pagamenti e comportamenti successivi.

    Caso 1: preventivo da 4.800 euro accettato via email

    Scenario. Tizio invia a Caio un preventivo da 4.800 euro per realizzare un sito web. Caio risponde: “ok, procediamo”. Tizio prepara la prima versione, invia materiali e poi Caio sostiene che non c’è contratto perché non ha firmato nulla.

    Come si legge in pratica. Se il preventivo contiene oggetto, prezzo e condizioni essenziali, e l’email di risposta accetta senza riserve, il rapporto può essere contrattuale. Il problema non è la mancanza della firma, ma la chiarezza della proposta e dell’accettazione.

    Documenti da conservare

    • preventivo inviato con data e versione;
    • email o PEC di accettazione;
    • eventuali allegati tecnici;
    • materiali consegnati o accessi creati;
    • fattura, richiesta di acconto o saldo.

    Errore da evitare. Scrivere solo “ok” dopo un preventivo generico. Meglio far confermare importo, tempi, numero di revisioni, esclusioni e modalità di pagamento.

    Caso 2: accordo WhatsApp per una consulenza

    Scenario. Caia chiede a Sempronio una consulenza per aprire una nuova attività. In chat concordano “500 euro per analisi e call finale”. Dopo la call, Caia dice che era solo un confronto informale.

    Come si legge in pratica. Anche una chat può aiutare a provare l’accordo, ma deve essere specifica. Se il messaggio dice chi fa cosa, per quale prezzo e con quale consegna, la prova è più forte. Se invece contiene frasi vaghe, il recupero del compenso diventa più difficile.

    Checklist prima di iniziare

    • descrivere il servizio in una frase chiara;
    • indicare prezzo e IVA, se applicabile;
    • chiarire se l’importo include call, report, modifiche o follow-up;
    • richiedere una conferma scritta esplicita;
    • emettere acconto se il lavoro è rilevante.

    Caso 3: lettera d’intenti per comprare quote di una SRL

    Scenario. Tizio vuole comprare il 60% della SRL di Caio. Le parti firmano una lettera d’intenti con prezzo indicativo di 300.000 euro, due diligence e clausola di esclusiva per 45 giorni. Caio, nel frattempo, tratta con un altro acquirente.

    Come si legge in pratica. Non tutto ciò che sta in una lettera d’intenti è automaticamente contratto definitivo. Però alcune clausole possono essere vincolanti: esclusiva, riservatezza, penale, obbligo di consegnare documenti, spese di due diligence.

    Punti da separare nel documento

    • clausole non vincolanti: prezzo indicativo, struttura dell’operazione, calendario provvisorio;
    • clausole vincolanti: riservatezza, esclusiva, penale, legge applicabile, costi;
    • condizioni sospensive: due diligence, finanziamento, autorizzazioni;
    • documenti successivi: preliminare, cessione quote, patti parasociali.

    Caso 4: rapporto continuativo senza contratto aggiornato

    Scenario. Una società paga un consulente 1.200 euro al mese per gestione amministrativa. Dopo sei mesi chiede anche report per la banca, revisione documenti fiscali e riunioni extra. Il consulente fattura 2.000 euro in più, la società contesta.

    Come si legge in pratica. Nei rapporti continuativi il contratto iniziale spesso non basta più. Se l’attività cresce, bisogna aggiornare incarico e compenso. Altrimenti diventa difficile dimostrare quali prestazioni fossero comprese e quali extra.

    Soluzione operativa

    • inviare una mini-variazione incarico per ogni extra rilevante;
    • indicare prezzo o criterio orario;
    • far approvare via email prima di lavorare;
    • allegare l’approvazione alla fattura;
    • conservare report, consegne e tempi di lavoro.

    Quando passare a una verifica professionale

    Serve una verifica quando il rapporto ha valore economico ricorrente, quando ci sono soci o amministratori coinvolti, quando l’accordo riguarda quote, immobili, finanziamenti o responsabilità future. In questi casi conviene ordinare i documenti prima della firma: verifica contratti e documenti su FiscoInvestimenti.

    Norme collegate

    Art. 1321 c.c. sulla nozione di contratto, art. 1325 c.c. sugli elementi essenziali, art. 1335 c.c. sulla presunzione di conoscenza.

    Fonti normative verificate

    Domande frequenti

    Un preventivo accettato via email vale come contratto?

    Può valere se contiene elementi sufficienti e l’accettazione è chiara. La firma non è sempre indispensabile, ma la prova scritta deve essere ordinata.

    WhatsApp basta per provare un accordo?

    Può aiutare, ma è meglio usare la chat solo come conferma e poi inviare riepilogo via email o PEC.

    La lettera d’intenti è sempre vincolante?

    No. Dipende dal contenuto. Alcune clausole possono essere vincolanti anche se l’operazione finale non è ancora conclusa.

    Come evito contestazioni sulle prestazioni extra?

    Fai approvare prima una variazione scritta con attività, prezzo, tempi e condizioni di pagamento.

  • Art. 61 IRAP – Riduzione dei trasferimenti erariali agli enti locali

    Art. 61 IRAP – Riduzione dei trasferimenti erariali agli enti locali

    Art. 61 D.Lgs. 446/97 (IRAP) – Riduzione dei trasferimenti erariali agli enti locali

    In vigore dal 01/01/1998

    1. A decorrere dall’anno 1999, il fondo ordinario spettante alle province è ridotto di un importo pari al gettito complessivo riscosso nell’anno 1999 per l’imposta sulle assicurazioni di cui al comma 1 dell’articolo 60, ridotto dell’importo corrispondente all’incremento medio nazionale dei premi assicurativi registrato nell’anno 1999, rispetto all’anno 1998, secondo dati di fonte ufficiale. La dotazione del predetto fondo è, per l’anno 1999, inizialmente ridotta, in base ad una stima del gettito annuo effettuata, sulla base dei dati disponibili, dal Ministero delle finanze, per singola provincia, e comunicata ai Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell’interno. Sulla base dei dati finali, comunicati dal Ministero delle finanze ai predetti Ministeri, sono determinate le riduzioni definitive della dotazione del predetto fondo, per singola provincia, e sono introdotte le eventuali variazioni di bilancio. Il Ministero dell’interno provvede, con la seconda e la terza rata dei contributi ordinari relativi al 2000, ad operare i conguagli e a determinare in via definitiva l’importo annuo del contributo ridotto spettante ad ogni provincia a decorrere dal 1999. 2. A decorrere dall’anno 1999 il fondo ordinario spettante alle province è altresì ridotto di un importo pari al gettito previsto per il predetto anno per imposta erariale di trascrizione, iscrizione e annotazione dei veicoli al pubblico registro automobilistico di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 952. La riduzione della dotazione del predetto fondo è operata con la legge di approvazione del bilancio dello Stato per l’anno finanziario 1999 ed è effettuata, nei confronti di ciascuna provincia, dal Ministero dell’interno in base ai dati comunicati dal Ministero delle finanze entro il 30 giugno 1998, determinati ripartendo il gettito previsto per il 1999 tra le singole province in misura percentualmente corrispondente al gettito riscosso nel 1997 a ciascuna di esse imputabile. La riduzione definitiva delle dotazioni del predetto fondo è altresì operata sulla base dei dati definitivi dell’anno 1998 relativi all’imposta di cui al presente comma, comunicati dal Ministero delle finanze al Ministero dell’interno entro il 30 settembre 1999. 3. Le somme eventualmente non recuperate, per insufficienza dei contributi ordinari, sono portate in riduzione dei contributi a qualsiasi titolo dovuti al singolo ente locale dal Ministero dell’interno. La riduzione è effettuata con priorità sui contributi di parte corrente. 4. Le riduzioni dei contributi statali e i gettiti dei tributi previsti dal presente articolo sono determinati con riferimento alle province [e ai comuni] delle regioni a statuto ordinario. Per le regioni a statuto speciale le operazioni di riequilibrio di cui al decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244, si applica solo dopo il recepimento delle disposizioni dell’articolo 60 e del presente articolo nei rispettivi statuti.

  • Art. 19 IRAP – Dichiarazione dei soggetti passivi

    Art. 19 IRAP – Dichiarazione dei soggetti passivi

    Art. 19 D.Lgs. 446/97 (IRAP) – Dichiarazione dei soggetti passivi

    In vigore dal 01/01/1998

    1. Ogni soggetto passivo deve dichiarare per ogni periodo di imposta i componenti del valore, ancor- DLgs. 15.12.1997 n. 446 – Art. 20-24 25 ché non ne consegua un debito di imposta. 1 bis. Per i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera e-bis), la dichiarazione è presentata dai soggetti che emettono i provvedimenti autorizzativi dei versamenti dell’imposta regionale sulle attività produttive. 2. La dichiarazione deve essere redatta, a pena di nullità, su stampato conforme a quello approvato con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale nel termine di cui all’articolo 8, primo comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come sostituito dall’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 3. La dichiarazione deve essere sottoscritta, a pena di nullità, dal soggetto passivo o da chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale o, in mancanza, per i soggetti diversi dalle persone fisiche, da chi ne ha l’amministrazione anche di fatto. Per gli organi e le amministrazioni dello Stato la dichiarazione è sottoscritta dal dirigente competente secondo le rispettive norme regolamentari. La nullità è sanata se il soggetto passivo o il suo rappresentante provvede alla sottoscrizione entro trenta giorni dal ricevimento dell’invito da parte dell’ufficio competente. L’invito è eseguito mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento. 4. Con il decreto del Ministro delle finanze di cui al comma 2 possono essere richiesti dati e notizie utili alla determinazione del valore della produzione netta e indicati gli atti da allegare alla dichiarazione a cura del contribuente. 5. La dichiarazione è presentata con le modalità di cui all’articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come sostituito dall’articolo 7 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 6. Nei casi di liquidazione, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, trasformazione, fusione e scissione di imprese individuali, società ed enti di cui agli articoli 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, si osservano le disposizioni ivi previste, con esclusione dei commi secondo e terzo dell’articolo 10 se nelle procedure fallimentare e di liquidazione coatta non vi è esercizio provvisorio dell’impresa.

  • Affitto d’azienda: esempi pratici sull’art. 2562 c.c.

    Affitto d’azienda: esempi pratici sull’art. 2562 c.c.

    In sintesi

    • L’affitto d’azienda non è una semplice locazione.
    • Inventario, canone e obblighi di gestione vanno scritti bene.
    • Dipendenti, licenze e contratti possono seguire l’azienda.
    • Debiti e crediti pregressi vanno separati con attenzione.
    • Il contratto deve reggere anche se il rapporto finisce male.

    Prima degli esempi: affittare azienda significa consegnare un organismo vivo

    L’art. 2562 c.c. richiama la disciplina dell’usufrutto d’azienda anche per l’affitto d’azienda. Il contratto riguarda un complesso organizzato, non un locale vuoto.

    Nella pratica l’affitto d’azienda è usato per passaggi generazionali, test di gestione, crisi temporanee, ingresso di nuovi operatori o vendita futura.

    La qualità del contratto dipende da inventario, canone, manutenzioni, dipendenti, licenze, magazzino, debiti, divieto di concorrenza e modalità di restituzione.

    Prima della firma

    • inventario;
    • canone;
    • dipendenti;
    • licenze;
    • debiti pregressi.

    Caso 1: ristorante dato in affitto

    Scenario. Il proprietario affitta azienda con licenze, attrezzature e personale.

    Come si legge in pratica. Serve inventario dettagliato e regole su manutenzione, scorte, dipendenti e restituzione.

    Contratto

    • licenza;
    • attrezzature;
    • personale;
    • magazzino;
    • canone.

    Caso 2: affitto prima della vendita

    Scenario. L’acquirente vuole gestire l’azienda per un anno prima di comprare.

    Come si legge in pratica. Il contratto deve prevedere opzione, prezzo, condizioni e cosa succede se la vendita non si chiude.

    Exit

    • opzione;
    • prezzo;
    • durata;
    • restituzione;
    • penali.

    Caso 3: debiti fornitori precedenti

    Scenario. L’affittuario riceve richieste da fornitori per debiti del concedente.

    Come si legge in pratica. Prima della firma serve elenco debiti e patti chiari. La confusione distrugge margini e rapporti commerciali.

    Debiti

    • scadenzario;
    • fornitori;
    • contratti;
    • garanzie;
    • manleve.

    Quando chiedere una verifica

    Prima di affittare o prendere in affitto un’azienda: controlla contratto, debiti e fiscalità.

    Norme e fonti collegate

    Codice civile su Normattiva.

    Fonti affidabili

    Domande frequenti

    È uguale alla locazione?

    No.

    Serve inventario?

    Sì, dettagliato.

    I debiti pregressi contano?

    Sì, vanno mappati.

    È utile prima della vendita?

    Spesso sì, se scritto bene.

    Vedi anche: Affitto d’azienda, Affitto di azienda o ramo, Imposta di registro sull’affitto, Cedolare secca o IRPEF sull’affitto, Affitto terreni a giovani coltivatori e Bonus affitto giovani under 31.

  • Art. 42 IRAP – Versamento delle eccedenze

    Art. 42 IRAP – Versamento delle eccedenze

    Art. 42 D.Lgs. 446/97 (IRAP) – Versamento delle eccedenze

    In vigore dal 01/01/1998

    1. A decorrere dall’anno 1999, il Fondo perequativo di cui all’articolo 3, comma 2, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è soppresso. 2. […] (1). 3. […] (2). 4. […] (3). 5. A decorrere dall’anno 1998 cessano le anticipazioni straordinarie di cassa di cui all’articolo 3, comma 4, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. 6. A decorrere dall’anno 1998 la trattenuta di cui all’articolo 20, comma 2, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, è effettuata sulle erogazioni di cui all’articolo 3, comma 12, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. 7. Relativamente alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano le eccedenze positive o negative di risorse di cui all’articolo 41, commi 2 e 3, vengono compensate per gli anni dal 1998 al 2002 (4), nel rispetto degli statuti di autonomia mediante variazioni delle quote del fondo sanitario nazionale, trasferimenti di funzioni, modifica delle quote variabili previste ai sensi degli statuti o acquisizione delle eccedenze al bilancio dello Stato. A partire dall’anno 2003 (5) non si dà luogo a recupero delle eccedenze, ma si procede attraverso il trasferimento di nuove funzioni amministrative, definite con le procedure fissate dai rispettivi statuti di autonomia, fino all’esaurimento delle eccedenze medesime. Note: (1) Comma abrogato dall’art. 13, comma 1, DLgs. 18.2.2000 n. 56, pubblicata in G.U. 15.3.2000 n. 62. Testo precedente: “A partire dall’esercizio 1998 è istituito nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della program- DLgs. 15.12.1997 n. 446 – Art. 43-45 33 mazione economica un fondo di compensazione interregionale alimentato dalle eccedenze finanziarie realizzate dalle regioni a statuto ordinario, secondo quanto previsto dall’articolo 41, comma 1; tali eccedenze sono destinate, nei limiti delle occorrenze finanziarie, in favore delle regioni che presentano una perdita di entrata. In caso di insufficienza del fondo si provvede con risorse a carico del bilancio dello Stato.“. (2) Comma abrogato dall’art. 13, comma 1, DLgs. 18.2.2000 n. 56, pubblicata in G.U. 15.3.2000 n. 62. Testo precedente: “Il Fondo di compensazione interregionale di cui al comma 2 è determinato in via definitiva nell’anno successivo a quello di riferimento sulla base del gettito dell’imposta regionale sulle attività produttive effettivamente realizzato.“. (3) Comma abrogato dall’art. 13, comma 1, DLgs. 18.2.2000 n. 56, pubblicata in G.U. 15.3.2000 n. 62. Testo precedente: “Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio, della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni, sono stabiliti i criteri e le modalità di versamento delle eccedenze di cui al comma 2 all’entrata del bilancio dello Stato per la riassegnazione delle somme necessarie al Fondo di compensazione interregionale, anche mediante trattenute periodiche delle presumibili eccedenze a valere sugli appositi conti accesi presso la tesoreria centrale dello Stato.“. (4) Le parole “per gli anni dal 1998 al 2002” sono state sostituite alle precedenti “per gli anni 1998 e 1999” dall’art. 16, comma 1, lett. e), L. 23.12.2000 n. 388, pubblicata in G.U. 29.12.2000 n. 302, S.O. n. 219. (5) La parola “2003” è stata sostituita alla precedente “2000” dall’art. 16, comma 1, lett. e), L. 23.12.2000 n. 388, pubblicata in G.U. 29.12.2000 n. 302, S.O. n. 219.

  • Art. 18 IRAP – Agevolazioni per nuove iniziative produttive

    Art. 18 IRAP – Agevolazioni per nuove iniziative produttive

    Art. 18 D.Lgs. 446/97 (IRAP) – Agevolazioni per nuove iniziative produttive

    In vigore dal 01/01/1998

    1. Il comma 210 dell’articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è sostituito dal seguente: «210. Per le iniziative produttive intraprese, a decorrere dal 1° gennaio 1997, nei territori di cui all’articolo 1, comma 1 lettera a), del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, è riconosciuto, per l’anno di inizio di attività e per i due successivi, un credito di imposta pari, per ciascun anno, al 50 per cento dell’imposta sul reddito delle persone fisiche sui redditi riferibili proporzionalmente al reddito di impresa o derivante dall’esercizio di arti o professioni dell’anno cui compete; il credito è utilizzato per il versamento della detta imposta e non può essere superiore, per ciascun anno, a lire 5 milioni [n.d.r. euro 2.582,28]. Per le stesse iniziative è concessa per i medesimi periodi di imposta la riduzione al 50 per cento dell’imposta regionale sulle attività produttive; la riduzione non può essere superiore a 5 milioni [n.d.r. euro 2.582,28] dell’imposta dovuta per ciascun anno. Per le iniziative produttive intraprese nelle aree territoriali di cui all’obiettivo 1 del regolamento CEE n. 2052/88, le predette disposizioni si applicano per l’anno di inizio di attività e per i cinque successivi.». 1 bis. Resta ferma, in relazione al periodo d’imposta 1997, la spettanza del credito d’imposta agli effetti dell’imposta locale sui redditi e dell’imposta sul patrimonio netto delle imprese prevista dal comma 210 dell’articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel testo vigente prima delle modifiche recate dal precedente comma 1. (1) 2. Con le leggi regionali di cui all’articolo 24, possono essere aumentati la percentuale e l’importo massimo della riduzione dell’imposta regionale sulle attività produttive di cui al comma 1. Note: (1) Comma inserito dall’art. 11, comma 1, lett. b), DLgs. 10.4.1998 n. 137, pubblicata in G.U. 11.5.1998 n. 107.

  • Art. 22 bis T.U.B.: Persone che agiscono di concerto

    Art. 22 bis T.U.B.: Persone che agiscono di concerto

    Art. 22 bis T.U.B. – Persone che agiscono di concerto

    In vigore dal 30/11/2021

    Modificato da: Decreto legislativo del 08/11/2021 n. 182 Articolo 1

    “1. Ai fini dell’applicazione dei capi III e IV del presente Titolo, e’ soggetta ad autorizzazione preventiva ai sensi dell’articolo 19 anche l’acquisizione o la detenzione di partecipazioni da parte di piu’ soggetti che, in base ad accordi in qualsiasi forma conclusi, ancorche’ invalidi o inefficaci, intendono esercitare in modo concertato i relativi diritti, quando tali partecipazioni, cumulativamente considerate, raggiungono o superano le soglie indicate nell’articolo 19 oppure comportano la possibilita’ di esercitare il controllo o un’influenza notevole .

    2. Per le finalita’ di cui al comma 1, la Banca d’Italia individua i casi per i quali si presume che due o piu’ persone agiscano di concerto, i casi in cui la cooperazione tra piu’ persone non configura un’azione di concerto, nonche’ i casi in cui le modifiche agli accordi tra persone che agiscono di concerto, ivi comprese quelle relative alla composizione degli aderenti, sono soggette agli obblighi di autorizzazione o comunicazione ai sensi del presente Capo.”

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  • Articolo 226 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 226 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 226 CCII – Ripartizioni e diritti in favore del creditore con domanda tardiva

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 – testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. Il creditore ammesso a norma dell’articolo 208 ha diritto di concorrere sulle somme già distribuite nei limiti di quanto stabilito nell’articolo 225. Il titolare di diritti su beni mobili o immobili, se prova che il ritardo nella presentazione della domanda è dipeso da causa non imputabile, può chiedere che siano sospese le attività di liquidazione del bene sino all’accertamento del diritto. Si applica l’articolo 208, comma 3.

  • Art. 40 T.U.B. – Estinzione anticipata e risoluzione del contratto

    Art. 40 T.U.B. – Estinzione anticipata e risoluzione del contratto

    Art. 40 T.U.B. – Estinzione anticipata e risoluzione del contratto. (N.D.R.: Ai sensi del comma 2 dell’art. 6 DLG 4 agosto 1999 n. 342 la disposione del secondo comma del presente articolo non si applica ai contratti stipulati prima della data di entrata in vigore del medesimo.)

    In vigore dal 19/10/1999

    Modificato da: Decreto legislativo del 04/08/1999 n. 342 Articolo 6

    “1. I debitori hanno facolta’ di estinguere anticipatamente, in tutto o in parte, il proprio debito, corrispondendo alla banca esclusivamente un compenso onnicomprensivo per l’estinzione contrattualmente stabilito. I contratti indicano le modalita’ di calcolo del compenso, secondo i criteri stabiliti dal CICR al solo fine di garantire la trasparenza delle condizioni.
    2. La banca puo’ invocare come causa di risoluzione del contratto il ritardato pagamento quando lo stesso si sia verificato almeno sette volte, anche non consecutive. A tal fine costituisce ritardato pagamento quello effettuato tra il trentesimo e il centoottantesimo giorno dalla scadenza della rata.”

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  • Art. 35 IRAP – Violazioni degli obblighi relativi alla contabilità

    Art. 35 IRAP – Violazioni degli obblighi relativi alla contabilità

    Art. 35 D.Lgs. 446/97 (IRAP) – Violazioni degli obblighi relativi alla contabilità

    In vigore dal 01/01/1998

    1. Per le violazioni degli obblighi relativi alla tenuta o conservazione della contabilità si applicano le sanzioni previste in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto. DLgs. 15.12.1997 n. 446 – Art. 36-38