Autore: Andrea Marton

  • Articolo 2204 Codice Civile: Poteri dell’institore

    Articolo 2204 Codice Civile: Poteri dell’institore

    Art. 2204 c.c. – Poteri dell’institore

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    L’institore può compiere tutti gli atti pertinenti all’esercizio dell’impresa a cui è preposto, salve le limitazioni contenute nella procura. Tuttavia non può alienare o ipotecare i beni immobili del preponente, se non è stato a ciò espressamente autorizzato.

    L’institore può stare in giudizio in nome del preponente per le obbligazioni dipendenti da atti compiuti nell’esercizio dell’impresa a cui è preposto.

  • Articolo 2205 Codice Civile: Obblighi dell’institore

    Articolo 2205 Codice Civile: Obblighi dell’institore

    Art. 2205 c.c. – Obblighi dell’institore

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Per le imprese o le sedi secondarie alle quali è preposto, l’institore è tenuto, insieme con l’imprenditore, all’osservanza delle disposizioni riguardanti l’iscrizione nel registro delle imprese e la tenuta delle scritture contabili.

  • Articolo 2206 Codice Civile: Pubblicità della procura

    Articolo 2206 Codice Civile: Pubblicità della procura

    Art. 2206 c.c. – Pubblicità della procura

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    La procura con sottoscrizione del preponente autenticata deve essere depositata per l’iscrizione presso il competente ufficio del registro delle imprese.

    In mancanza dell’iscrizione, la rappresentanza si reputa generale e le limitazioni di essa non sono opponibili ai terzi, se non si prova che questi le conoscevano al momento della conclusione dell’affare.

  • Articolo 2207 Codice Civile: Modificazione e revoca della procura

    Articolo 2207 Codice Civile: Modificazione e revoca della procura

    Art. 2207 c.c. – Modificazione e revoca della procura

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Gli atti con i quali viene successivamente limitata o revocata la procura devono essere depositati, per l’iscrizione nel registro delle imprese, anche se la procura non fu pubblicata.

    In mancanza dell’iscrizione, le limitazioni o la revoca non sono opponibili ai terzi, se non si prova che questi le conoscevano al momento della conclusione dell’affare.

  • Art. 1 c.p.: (Reati e pene: disposizione espressa di legge)

    Art. 1 c.p.: (Reati e pene: disposizione espressa di legge)

    Art. 1 c.p. – CODICE PENALE Art

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    CODICE PENALE Art. 1.

    (Reati e pene: disposizione espressa di legge) Nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto come reato dalla legge, né con pene che non siano da essa stabilite.

  • Articolo 2 Codice Penale: (Successione di leggi penali)

    Articolo 2 Codice Penale: (Successione di leggi penali)

    Art. 2 c.p. – Successione di leggi penali

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo la legge del tempo in cui fu commesso, non costituiva reato.

    Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce reato; e, se vi è stata condanna, ne cessano l’esecuzione e gli effetti penali.

    Se vi è stata condanna a pena detentiva e la legge posteriore prevede esclusivamente la pena pecuniaria, la pena detentiva inflitta si converte immediatamente nella corrispondente pena pecuniaria, ai sensi dell’articolo 135 .

    Se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile.

    Se si tratta di leggi eccezionali o temporanee, non si applicano le disposizioni dei capoversi precedenti.

    Le disposizioni di questo articolo si applicano altresì nei casi di decadenza e di mancata ratifica di un decreto-legge e nel caso di un decreto-legge convertito in legge con emendamenti.

  • Articolo 3 Codice Penale: (Obbligatorietà della legge penale)

    Articolo 3 Codice Penale: (Obbligatorietà della legge penale)

    Art. 3 c.p. (Obbligatorietà della legge penale)

    In vigore dal 1° luglio 1931

    La legge penale italiana obbliga tutti coloro che, cittadini o stranieri, si trovano nel territorio dello Stato, salve le eccezioni stabilite dal diritto pubblico interno o dal diritto internazionale.

    La legge penale italiana obbliga altresì tutti coloro che, cittadini o stranieri, si trovano all’estero, ma limitatamente ai casi stabiliti dalla legge medesima o dal diritto internazionale.

  • Articolo 3-bis Codice Penale: (Principio della riserva di codice)

    Articolo 3-bis Codice Penale: (Principio della riserva di codice)

    Art. 3-bis c.p. (Principio della riserva di codice)

    In vigore dal 1° luglio 1931

    Nuove disposizioni che prevedono reati possono essere introdotte nell’ordinamento solo se modificano il codice penale ovvero sono inserite in leggi che disciplinano in modo organico la materia.

  • Articolo 4 Codice Penale: (Cittadino italiano. Territorio dello Stato)

    Articolo 4 Codice Penale: (Cittadino italiano. Territorio dello Stato)

    Art. 4 c.p. – Cittadino italiano. Territorio dello Stato

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    Agli effetti della legge penale, sono considerati cittadini italiani i cittadini delle colonie, i sudditi coloniali, gli appartenenti per origine o per elezione ai luoghi soggetti alla sovranità dello Stato e gli apolidi residenti nel territorio dello Stato.

    Agli effetti della legge penale, è territorio dello Stato il territorio del Regno, quello delle colonie e ogni altro luogo soggetto alla sovranità dello Stato. Le navi e gli aeromobili italiani sono considerati come territorio dello Stato, ovunque si trovino, salvo che siano soggetti, secondo il diritto internazionale, a una legge territoriale straniera.

  • Articolo 5 Codice Penale: (Ignoranza della legge penale)

    Articolo 5 Codice Penale: (Ignoranza della legge penale)

    Art. 5 c.p. (Ignoranza della legge penale)

    In vigore dal 1° luglio 1931

    Nessuno può invocare a propria scusa l’ignoranza della legge penale.

  • Articolo 6 Codice Penale: (Reati commessi nel territorio dello Stato)

    Articolo 6 Codice Penale: (Reati commessi nel territorio dello Stato)

    Art. 6 c.p. (Reati commessi nel territorio dello Stato)

    In vigore dal 1° luglio 1931

    Chiunque commette un reato nel territorio dello Stato è punito secondo la legge italiana.

    Il reato si considera commesso nel territorio dello Stato, quando l’azione o l’omissione, che lo costituisce, è ivi avvenuta in tutto o in parte, ovvero si è verificato l’evento che è la conseguenza dell’azione od omissione.

  • Articolo 7 Codice Penale: (Reati commessi all’estero)

    Articolo 7 Codice Penale: (Reati commessi all’estero)

    Art. 7 c.p. (Reati commessi all’estero)

    In vigore dal 1° luglio 1931

    È punito secondo la legge italiana il cittadino o lo straniero che commette in territorio estero taluno dei seguenti reati:

    :1) delitti contro la personalità dello Stato italiano;

    :2) delitti di contraffazione del sigillo dello Stato e di uso di tale sigillo contraffatto;

    :3) delitti di falsità in monete aventi corso legale nel territorio dello Stato, o in valori di bollo o in carte di pubblico credito italiano;

    :4) delitti commessi da pubblici ufficiali a servizio dello Stato, abusando dei poteri o violando i doveri inerenti alle loro funzioni;

    :5) ogni altro reato per il quale speciali disposizioni di legge o convenzioni internazionali stabiliscono l’applicabilità della legge penale italiana.