Autore: Andrea Marton

  • Articolo 8 Codice Penale: (Delitto politico commesso all’estero)

    Articolo 8 Codice Penale: (Delitto politico commesso all’estero)

    Art. 8 c.p. – Delitto politico commesso all’estero

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    Il cittadino o lo straniero, che commette in territorio estero un delitto politico non compreso tra quelli indicati nel numero 1° dell’articolo precedente, è punito secondo la legge italiana, a richiesta del Ministro della giustizia.

    Se si tratta di delitto punibile a querela della persona offesa, occorre, oltre tale richiesta, anche la querela.

    Agli effetti della legge penale, è delitto politico ogni delitto, che offende un interesse politico dello Stato, ovvero un diritto politico del cittadino. È altresì considerato delitto politico il delitto comune determinato, in tutto o in parte, da motivi politici.

  • Art. 9 c.p.: (Delitto comune del cittadino all’estero)

    Art. 9 c.p.: (Delitto comune del cittadino all’estero)

    Art. 9 c.p. – Delitto comune del cittadino all’estero

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    Il cittadino, che, fuori dei casi indicati nei due articoli precedenti, commette in territorio estero un delitto per il quale la legge italiana stabilisce la pena di morte o l’ergastolo, o la reclusione non inferiore nel minimo a tre anni, è punito secondo la legge medesima, sempre che si trovi nel territorio dello Stato.

    Se si tratta di delitto per il quale è stabilita una pena restrittiva della libertà personale di minore durata, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia, ovvero a istanza o a querela della persona offesa.

    Nei casi preveduti dalle disposizioni precedenti, qualora si tratti di delitto commesso a danno delle Comunità europee, di uno Stato estero o di uno straniero, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia, sempre che l’estradizione di lui non sia stata conceduta, ovvero non sia stata accettata dal Governo dello Stato in cui egli ha commesso il delitto.

    Nei casi preveduti dalle disposizioni precedenti, la richiesta del Ministro della giustizia o l’istanza o la querela della persona offesa non sono necessarie per i delitti previsti dagli articoli 320, 321 , …

    346-bis , 648 e 648-ter.1 .

  • Art. 10 c.p.: (Delitto comune dello straniero all’estero)

    Art. 10 c.p.: (Delitto comune dello straniero all’estero)

    Art. 10 c.p. – Delitto comune dello straniero all’estero

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    Lo straniero, che, fuori dei casi indicati negli articoli 7 e 8, commette in territorio estero, a danno dello Stato o di un cittadino, un delitto per il quale la legge italiana stabilisce la pena di morte o l’ergastolo, o la reclusione non inferiore nel minimo a un anno, è punito secondo la legge medesima, sempre che si trovi nel territorio dello Stato, e vi sia richiesta del Ministro della giustizia, ovvero istanza o querela della persona offesa.

    Se il delitto è commesso a danno delle Comunità europee, di uno Stato estero o di uno straniero, il colpevole è punito secondo la legge italiana, a richiesta del Ministro della giustizia, sempre che:

    1° si trovi nel territorio dello Stato;

    2° si tratti di delitto per il quale è stabilita la pena di morte o dell’ergastolo, ovvero della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni;

    3° l’estradizione di lui non sia stata conceduta, ovvero non sia stata accettata dal Governo dello Stato in cui egli ha commesso il delitto, o da quello dello Stato a cui egli appartiene.

    La richiesta del Ministro della giustizia o l’istanza o la querela della persona offesa non sono necessarie per i delitti previsti dagli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322 e 322-bis.

  • Articolo 11 Codice Penale: (Rinnovamento del giudizio)

    Articolo 11 Codice Penale: (Rinnovamento del giudizio)

    Art. 11 c.p. – Rinnovamento del giudizio

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    Nel caso indicato nell’articolo 6, il cittadino o lo straniero è giudicato nello Stato, anche se sia stato giudicato all’estero.

    Nei casi indicati negli articoli 7, 8, 9 e 10, il cittadino o lo straniero, che sia stato giudicato all’estero, è giudicato nuovamente nello Stato, qualora il Ministro della giustizia ne faccia richiesta.

  • Art. 12 c.p.: (Riconoscimento delle sentenze penali straniere)

    Art. 12 c.p.: (Riconoscimento delle sentenze penali straniere)

    Art. 12 c.p. (Riconoscimento delle sentenze penali straniere)

    In vigore dal 1° luglio 1931

    Alla sentenza penale straniera pronunciata per un delitto può essere dato riconoscimento:

    :1) per stabilire la recidiva o un altro effetto penale della condanna, ovvero per dichiarare l’abitualità o la professionalità nel reato o la tendenza a delinquere;

    :2) quando la condanna importerebbe, secondo la legge italiana, una pena accessoria;

    :3) quando, secondo la legge italiana, si dovrebbe sottoporre la persona condannata o prosciolta, che si trova nel territorio dello Stato, a misure di sicurezza personali;

    :4) quando la sentenza straniera porta condanna alle restituzioni o al risarcimento del danno, ovvero deve, comunque, esser fatta valere in giudizio nel territorio dello Stato, agli effetti delle restituzioni o del risarcimento del danno, o ad altri effetti civili.

    Per farsi luogo al riconoscimento, la sentenza deve essere stata pronunciata dall’Autorità giudiziaria di uno Stato estero col quale esiste trattato di estradizione. Se questo non esiste, la sentenza estera può essere ugualmente ammessa a riconoscimento nello Stato qualora il Ministro della giustizia ne faccia richiesta. Tale richiesta non occorre se viene fatta istanza per il riconoscimento agli effetti indicati nel n. 4.

  • Articolo 13 Codice Penale: (Estradizione)

    Articolo 13 Codice Penale: (Estradizione)

    Art. 13 c.p. – Estradizione

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    L’estradizione è regolata dalla legge penale italiana, dalle convenzioni e dagli usi internazionali.

    L’estradizione non è ammessa, se il fatto che forma oggetto della domanda di estradizione, non è preveduto come reato dalla legge italiana e dalla legge straniera.

    L’estradizione può essere conceduta od offerta, anche per reati non preveduti nelle convenzioni internazionali, purché queste non ne facciano espresso divieto.

    Non è ammessa l’estradizione del cittadino, salvo che sia espressamente consentita nelle convenzioni internazionali.

  • Articolo 14 Codice Penale: (Computo e decorrenza dei termini)

    Articolo 14 Codice Penale: (Computo e decorrenza dei termini)

    Art. 14 c.p. (Computo e decorrenza dei termini)

    In vigore dal 1° luglio 1931

    Quando la legge penale fa dipendere un effetto giuridico dal decorso del tempo, per il computo di questo si osserva il calendario comune.

    Ogni qual volta la legge penale stabilisce un termine per il verificarsi di un effetto giuridico, il giorno della decorrenza non è computato nel termine.

  • Art. 15 c.p.: (Materia regolata da più leggi penali o da più dis

    Art. 15 c.p.: (Materia regolata da più leggi penali o da più dis

    Art. 15 c.p. (Materia regolata da più leggi penali o da più disposizioni della medesima legge penale)

    In vigore dal 1° luglio 1931

    Quando più leggi penali o più disposizioni della medesima legge penale regolano la stessa materia, la legge o la disposizione di legge speciale deroga alla legge o alla disposizione di legge generale, salvo che sia altrimenti stabilito.

  • Articolo 16 Codice Penale: (Leggi penali speciali)

    Articolo 16 Codice Penale: (Leggi penali speciali)

    Art. 16 c.p. (Leggi penali speciali)

    In vigore dal 1° luglio 1931

    Le disposizioni di questo codice si applicano anche alle materie regolate da altre leggi penali, in quanto non sia da queste stabilito altrimenti.

  • Articolo 17 Codice Penale: (Pene principali: specie)

    Articolo 17 Codice Penale: (Pene principali: specie)

    Art. 17 c.p. – Pene principali: specie

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    Le pene principali stabilite per i delitti sono:

    1° NUMERO SOPPRESSO DAL D.LGS. LUOGOTENZIALE 10 AGOSTO 1944, N. 224;

    2° l’ergastolo;

    3° la reclusione;

    4° la multa.

    Le pene principali stabilite per le contravvenzioni sono:

    1° l’arresto;

    2° l’ammenda.

    Spiegazione

    Elenca le pene principali stabilite per i reati. Per i delitti: ergastolo, reclusione e multa. Per le contravvenzioni: arresto e ammenda. Le pene principali sono quelle inflitte dal giudice con la sentenza di condanna, distinte dalle pene accessorie (artt. 19 ss.).

    Come funziona e quando si applica

    È la classificazione base del sistema sanzionatorio. La distinzione delitti/contravvenzioni (art. 39) si fonda proprio sul tipo di pena. Le pene detentive (ergastolo, reclusione, arresto) incidono sulla libertà; quelle pecuniarie (multa per i delitti, ammenda per le contravvenzioni) sul patrimonio.

    Esempio pratico

    L’omicidio (delitto) è punito con la reclusione o l’ergastolo; il disturbo della quiete pubblica (contravvenzione) con l’arresto o l’ammenda.

    Domande frequenti

    Quali sono le pene principali?

    Per i delitti: ergastolo, reclusione e multa; per le contravvenzioni: arresto e ammenda.

    Norme collegate

    Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.

  • Art. 18 c.p.: (Denominazione e classificazione delle pene princi

    Art. 18 c.p.: (Denominazione e classificazione delle pene princi

    Art. 18 c.p. (Denominazione e classificazione delle pene principali)

    In vigore dal 1° luglio 1931

    Sotto la denominazione di “pene detentive” o “restrittive della libertà personale” la legge comprende: l’ergastolo, la reclusione e l’arresto.

    Sotto la denominazione di “pene pecuniarie” la legge comprende: la multa e l’ammenda.

  • Articolo 19 Codice Penale: (Pene accessorie: specie)

    Articolo 19 Codice Penale: (Pene accessorie: specie)

    Art. 19 c.p. (Pene accessorie: specie)

    In vigore dal 1° luglio 1931

    Le pene accessorie per i delitti sono:

    :1) l’interdizione dai pubblici uffici;

    :2) l’interdizione da una professione o da un’arte;

    :3) l’interdizione legale;

    :4) l’interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;

    :5) l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

    :5-bis) l’estinzione del rapporto di impiego o di lavoro;

    :6) la decadenza o la sospensione dall’esercizio della responsabilità genitoriale.

    Le pene accessorie per le contravvenzioni sono:

    :1) la sospensione dall’esercizio di una professione o di un’arte;

    :2) la sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

    Pena accessoria comune ai delitti e alle contravvenzioni è la pubblicazione della sentenza penale di condanna.

    La legge penale determina gli altri casi in cui le pene accessorie stabilite per i delitti sono comuni alle contravvenzioni.