Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 125 quinquies T.U.B.: Inadempimento del fornitore

    Art. 125 quinquies T.U.B.: Inadempimento del fornitore

    Art. 125 quinquies T.U.B. – Inadempimento del fornitore.

    In vigore dal 10/01/2026

    Modificato da: Decreto legislativo del 31/12/2025 n. 212 Articolo 1

    “01. Il contratto di credito collegato si intende risolto di diritto, senza alcuna penalità, nel caso in cui il consumatore eserciti il diritto di recesso da un contratto di fornitura di beni o prestazione di servizi conformemente agli articoli da 52 a 57 del Codice del consumo.

    1. Nei contratti di credito collegati, in caso di inadempimento da parte del fornitore dei beni o prestatore dei servizi il consumatore, dopo aver inutilmente effettuato la costituzione in mora del fornitore o prestatore, ha diritto alla risoluzione del contratto di credito, se con riferimento al contratto di fornitura di beni o prestazione di servizi ricorrono le condizioni di cui all’ articolo 1455 del codice civile .

    2. La risoluzione del contratto di credito comporta l’obbligo del finanziatore di rimborsare al consumatore le rate già pagate, nonché ogni altro onere eventualmente applicato. La risoluzione del contratto di credito non comporta l’obbligo del consumatore di rimborsare al finanziatore l’importo che sia stato già versato al fornitore dei beni o prestatore dei servizi. Il finanziatore ha il diritto di ripetere detto importo nei confronti del fornitore o prestatore stesso.

    3. In caso di locazione finanziaria (leasing) il consumatore, dopo aver inutilmente effettuato la costituzione in mora del fornitore dei beni o prestatore dei servizi inadempiente, può chiedere al finanziatore di agire per la risoluzione del contratto. La richiesta al fornitore determina la sospensione del pagamento dei canoni. La risoluzione del contratto di fornitura determina la risoluzione di diritto, senza penalità e oneri, del contratto di locazione finanziaria. Si applica il comma 2.

    4. I diritti previsti dal presente articolo possono essere fatti valere anche nei confronti del terzo al quale il finanziatore abbia ceduto i diritti derivanti dal contratto di concessione del credito.”

  • Art. 125 octies T.U.B.: Sconfinamento

    Art. 125 octies T.U.B.: Sconfinamento

    Art. 125 octies T.U.B. – Sconfinamento.

    In vigore dal 10/01/2026

    Modificato da: Decreto legislativo del 31/12/2025 n. 212 Articolo 1

    “1. Se un contratto di conto corrente prevede la possibilità che al consumatore sia concesso uno sconfinamento, si applicano le disposizioni del capo I. Allo sconfinamento si applicano gli articoli 121, 122, 124.1, comma 1, 124-bis, 125, 125-septies, 125-oc-ties.1, 125-decies, 125-terdecies.

    2. In caso di sconfinamento consistente che si protragga per oltre un mese, il finanziatore comunica senza indugio al consumatore, su supporto cartaceo o altro supporto durevole:

    a) lo sconfinamento;

    b) l’importo interessato;

    c) il tasso debitore;

    d) le penali, le spese o gli interessi di mora eventualmente applicabili;

    d-bis) la data del rimborso .

    2-bis. In caso di sconfinamento regolare, il finanziatore offre al consumatore servizi di consulenza, laddove disponibili, e lo reindirizza gratuitamente verso servizi di consulenza sul debito.

    3. La Banca d’Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, detta disposizioni di attuazione dei commi 2 e 2-bis, in particolare con riferimento:

    a) al termine di invio della comunicazione;

    b) ai criteri per la determinazione della consistenza e della regolarità dello sconfinamento.”

  • Art. 125 sexies T.U.B.: Rimborso anticipato

    Art. 125 sexies T.U.B.: Rimborso anticipato

    Art. 125 sexies T.U.B. – Rimborso anticipato.

    In vigore dal 10/01/2026

    Modificato da: Decreto legislativo del 31/12/2025 n. 212 Articolo 1

    “1. Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l’importo dovuto al finanziatore e, in tal caso, ha diritto a una riduzione del costo totale del credito per la restante durata del contratto. Nel calcolare tale riduzione devono essere presi in considerazione tutti i costi posti a carico del consumatore dal finanziatore.

    1-bis. La riduzione del costo totale del credito è proporzionata alla durata residua del contratto di credito e comprende anche i costi che non dipendono dalla durata di tale contratto di credito, inclusi quelli relativi ad attività pienamente esaurite all’atto della concessione del credito, e le spese addebitate dal finanziatore a favore di un terzo. Sono escluse dal calcolo della riduzione le imposte e le spese applicate da un terzo e pagate direttamente a quest’ultimo dal consumatore e che non dipendono dalla durata del contratto di credito.

    2. I contratti di credito indicano in modo chiaro i criteri per la riduzione proporzionale degli interessi e degli altri costi, indicando in modo analitico se trovi applicazione il criterio della proporzionalità lineare o il criterio del costo ammortizzato. Ove non sia diversamente indicato, si applica il criterio del costo ammortizzato.

    3. Salva diversa pattuizione tra il finanziatore e l’intermediario del credito, il finanziatore ha diritto di regresso nei confronti dell’intermediario del credito per la quota dell’importo rimborsato al consumatore relativa al compenso per l’attività di intermediazione del credito.

    4. In caso di rimborso anticipato, il finanziatore ha diritto a un indennizzo equo e oggettivamente giustificato per eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato. L’indennizzo non può superare l’1 per cento dell’importo del credito oggetto del rimborso anticipato, se la vita residua del contratto è superiore a un anno, ovvero lo 0,5 per cento del medesimo importo, se la vita residua del contratto è pari o inferiore a un anno. In ogni caso, l’indennizzo non può superare l’importo degli interessi che il consumatore avrebbe pagato per la vita residua del contratto.

    5. L’indennizzo di cui al comma 4 non è dovuto:

    a) se il rimborso anticipato è effettuato in esecuzione di un contratto di assicurazione destinato a garantire il credito;

    b) se il rimborso anticipato riguarda un contratto di apertura di credito;

    c) se il rimborso anticipato ha luogo in un periodo in cui non si applica un tasso di interesse espresso da una percentuale specifica fissa predeterminata nel contratto;

    d) se l’importo rimborsato anticipatamente corrisponde all’intero debito residuo ed è pari o inferiore a 10.000 euro.”

  • Art. 125 septies T.U.B.: Cessione dei crediti

    Art. 125 septies T.U.B.: Cessione dei crediti

    Art. 125 septies T.U.B. – Cessione dei crediti.

    In vigore dal 19/09/2010

    Modificato da: Decreto legislativo del 13/08/2010 n. 141 Articolo 1

    “1. In caso di cessione del credito o del contratto di credito, il consumatore può sempre opporre al cessionario tutte le eccezioni che poteva far valere nei confronti del cedente, ivi inclusa la compensazione, anche in deroga al disposto dell’articolo 1248 del codice civile.

    2. Il consumatore è informato della cessione del credito, a meno che il cedente, in accordo con il cessionario, continui a gestire il credito nei confronti del consumatore. La Banca d’Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, individua le modalità con cui il consumatore è informato.”

  • Art. 125 novies T.U.B.: Intermediari del credito

    Art. 125 novies T.U.B.: Intermediari del credito

    Art. 125 novies T.U.B. – Intermediari del credito.

    In vigore dal 18/12/2010 con effetto dal 19/09/2010

    Modificato da: Decreto legislativo del 13/08/2010 n. 141 Articolo 1

    “1. L’intermediario del credito indica, negli annunci pubblicitari e nei documenti destinati ai consumatori, l’ampiezza dei propri poteri e in particolare se lavori a titolo esclusivo con uno o più finanziatori oppure a titolo di mediatore.

    2. Il consumatore è informato dell’eventuale compenso da versare all’intermediario del credito per i suoi servizi. Il compenso è oggetto di accordo tra il consumatore e l’intermediario del credito su supporto cartaceo o altro supporto durevole prima della conclusione del contratto di credito.

    3. L’intermediario del credito comunica al finanziatore l’eventuale compenso che il consumatore deve versare all’intermediario del credito per i suoi servizi, al fine del calcolo del TAEG, secondo quanto stabilito dal CICR.”

  • Art. 125 decies T.U.B.: Inadempimento del consumatore

    Art. 125 decies T.U.B.: Inadempimento del consumatore

    Art. 125 decies T.U.B. – Inadempimento del consumatore.

    In vigore dal 10/01/2026

    Modificato da: Decreto legislativo del 31/12/2025 n. 212 Articolo 1

    “1. Il finanziatore adotta procedure per gestire i rapporti con i consumatori in difficoltà nei pagamenti al fine di esercitare, ove opportuno, un ragionevole grado di tolleranza prima dell’avvio di procedimenti esecutivi. La Banca d’Italia adotta disposizioni di attuazione del presente comma, con particolare riguardo agli obblighi informativi e di correttezza del finanziatore, ai casi di eventuale stato di bisogno o di particolare debolezza del consumatore, nonché alle misure adottabili dal finanziatore, che comprendono la modifica delle condizioni del contratto di credito.

    2. Il finanziatore non può imporre al consumatore oneri, derivanti dall’inadempimento, superiori a quelli necessari a compensare i costi sostenuti a causa dell’inadempimento stesso.”

  • Art. 125 undecies T.U.B.: Remunerazioni e requisiti di professio

    Art. 125 undecies T.U.B.: Remunerazioni e requisiti di professio

    Art. 125 undecies T.U.B. – Remunerazioni e requisiti di professionalità.

    In vigore dal 10/01/2026

    Modificato da: Decreto legislativo del 31/12/2025 n. 212 Articolo 1

    “1. I finanziatori remunerano il personale e, se del caso, gli intermediari del credito in modo da assicurare il rispetto degli obblighi previsti ai sensi del presente capo.

    2. I finanziatori assicurano che il personale abbia un livello di professionalità adeguato per predisporre, offrire e concludere contratti di credito o contratti accessori a quest’ultimo e prestare servizi di consulenza, nonché in relazione ai diritti dei consumatori in tale ambito.

    3. La Banca d’Italia detta disposizioni di attuazione del presente articolo, anche individuando le categorie di personale interessate.”

  • Art. 125 ter decies T.U.B.: Servizi di consulenza al debito

    Art. 125 ter decies T.U.B.: Servizi di consulenza al debito

    Art. 125 ter decies T.U.B. – Servizi di consulenza al debito.

    In vigore dal 10/01/2026

    Modificato da: Decreto legislativo del 31/12/2025 n. 212 Articolo 1

    “1. I consumatori che incontrano o potrebbero incontrare difficoltà nel rispettare gli impegni finanziari assunti nell’ambito dei contratti di credito di cui al capo I-bis del presente titolo e al presente capo possono accedere ai servizi di consulenza sul debito di cui all’articolo 121, comma 1, lettera m-quater), erogati dalle fondazioni e associazioni riconosciute per la prevenzione del fenomeno dell’usura iscritte nell’elenco tenuto dal Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi dell’articolo 15, comma 4 della legge 7 marzo 1996, n. 108.

    2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 120-quinquiesdecies e 125-decies, i finanziatori, altresì, indirizzano i consumatori che incontrano difficoltà nel rispettare gli impegni finanziari assunti nell’ambito dei contratti di credito di cui al capo I-bis del presente titolo e al presente capo ai servizi previsti dal comma 1.

    3. I servizi di consulenza sul debito sono forniti gratuitamente salvo l’eventuale pagamento di una commissione coerente con le finalità del servizio, secondo parametri pubblicati sul sito internet delle associazioni e fondazioni di cui al comma 1, in ogni caso limitata ai costi operativi effettivamente sostenuti e non già finanziati con risorse pubbliche.

    4. Il Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro della giustizia, può, con decreto, definire modalità, termini e condizioni per l’erogazione dei medesimi servizi anche da parte dei seguenti soggetti:

    a) gli enti del terzo settore iscritti nel registro unico nazionale dal codice del terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;

    b) gli operatori in servizi non finanziari ausiliari di assistenza e monitoraggio per il microcredito iscritti nell’elenco di cui all’articolo 13, commi 1-bis, del decreto-legge 22 ottobre 2016 n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016 n. 225;

    c) le associazioni dei consumatori e degli utenti iscritte nell’elenco previsto dall’articolo 137 del Codice del consumo;

    d) gli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui all’articolo 15 della legge 27 gennaio 2012, n. 3.”

  • Art. 125 duodecies T.U.B.: Inadempimento del consumatore

    Art. 125 duodecies T.U.B.: Inadempimento del consumatore

    Art. 125 duodecies T.U.B. 

    In vigore dal 10/01/2026

    Modificato da: Decreto legislativo del 31/12/2025 n. 212 Articolo 1

    “1. Con riferimento ai contratti di cui al presente capo, il Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria promuove e coordina misure, elaborate dai suoi membri, atte a favorire l’educazione dei consumatori, fornendo informazioni chiare e generali sulla gestione del debito responsabile e sulle procedure per la concessione del credito, anche per mezzo di strumenti digitali.”

  • Art. 126 bis T.U.B.: Disposizioni di carattere generale

    Art. 126 bis T.U.B.: Disposizioni di carattere generale

    Art. 126 bis T.U.B. – Disposizioni di carattere generale

    In vigore dal 21/03/2025

    Modificato da: Legge del 11/03/2025 n. 28 Articolo 2

    “1. Il presente capo si applica ai contratti quadro relativi a servizi di pagamento e alle operazioni di pagamento, anche se queste non rientrano in un contratto quadro, quando i servizi sono offerti sul territorio della Repubblica.

    2. Ai fini del presente capo, per servizi di pagamento si intende anche l’emissione di moneta elettronica. Allo Stato italiano, agli altri Stati comunitari, alle pubbliche amministrazioni statali, regionali e locali, che, agendo in veste di pubblica autorità, emettono moneta elettronica, si applica soltanto l’articolo 126-novies.

    3. In deroga all’articolo 127, comma 1, le parti possono accordarsi nel senso che le previsioni del presente capo non si applicano, interamente o parzialmente, se l?utilizzatore di servizi di pagamento non è un consumatore, né una micro-impresa. Resta fermo in ogni caso quanto stabilito dal regolamento (UE) 2015/751 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, dal regolamento (UE) 2021/1230 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 luglio 2021, e dal regolamento (UE) 2024/886 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2024 .

    4. Spetta al prestatore dei servizi di pagamento l’onere della prova di aver correttamente adempiuto agli obblighi previsti dal presente capo.

    5. La Banca d’Italia adotta i provvedimenti previsti dal presente capo avendo riguardo, per i servizi di pagamento regolati in conto corrente o commercializzati unitamente a un conto corrente, alle disposizioni previste ai sensi del capo I.

    6. Nell’esercizio dei poteri regolamentari previsti dal presente capo, la Banca d’Italia tiene conto anche della finalità di garantire un adeguato livello di affidabilità ed efficienza dei servizi di pagamento.”

  • Art. 126 quater T.U.B.: Informazioni relative alle operazioni di pagamento e ai contratti

    Art. 126 quater T.U.B.: Informazioni relative alle operazioni di pagamento e ai contratti

    Art. 126 quater T.U.B. – Informazioni relative alle operazioni di pagamento e ai contratti

    In vigore dal 23/01/2026 con effetto dal 19/06/2026

    Modificato da: Decreto legislativo del 31/12/2025 n. 209 Articolo 2

    “1. La Banca d’Italia disciplina:

    a) contenuti e modalità delle informazioni e delle condizioni che il prestatore dei servizi di pagamento fornisce o rende disponibili all’utilizzatore di servizi di pagamento, al pagatore e al beneficiario. Le informazioni e le condizioni sono redatte in termini di facile comprensione e in forma chiara e leggibile. In particolare, l’utilizzatore dei servizi di pagamento è informato di tutte le spese dovute al prestatore di servizi di pagamento e della loro suddivisione. Sono previsti obblighi di trasparenza semplificati nel caso di utilizzo di strumenti di pagamento che riguardino operazioni o presentino limiti di spesa o avvaloramento inferiori a soglie fissate dalla stessa Banca d’Italia;

    b) casi, contenuti e modalità delle comunicazioni periodiche sulle operazioni di pagamento, ivi incluse le operazioni di pagamento disposte tramite un prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento .

    2. Non si applica l’articolo 59-quater, comma 1, lettere a), b), d), e), f), g), s), t), v), z) e aa), del codice del consumo , di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 .

    Abrogato [ 3. Prima di disporre l’operazione di pagamento l’utilizzatore è informato:

    a) dal beneficiario, di eventuali spese imposte o riduzioni proposte per l’utilizzo di un determinato strumento di pagamento;

    b) dal prestatore di servizi di pagamento o da un terzo, di eventuali spese imposte per l’utilizzo di un determinato strumento di pagamento.]”

  • Art. 126 ter T.U.B.: Spese applicabili

    Art. 126 ter T.U.B.: Spese applicabili

    Art. 126 ter T.U.B. – Spese applicabili

    In vigore dal 22/02/2012 al 13/01/2018

    Modificato da: Decreto legislativo del 29/12/2011 n. 230 Articolo 2

    Soppresso dal 13/01/2018 da: Decreto legislativo del 15/12/2017 n. 218 Articolo 1

    “1. Il prestatore dei servizi di pagamento non può richiedere all’utilizzatore spese inerenti all’informativa resa ai sensi di legge.

    2. Il prestatore di servizi di pagamento e l’utilizzatore possono concordare le spese relative a informazioni supplementari o più frequenti, rispetto a quelle rese ai sensi di legge, ovvero quelle relative alla trasmissione con strumenti di comunicazione diversi rispetto a quelli previsti dal contratto quadro. Le spese sono adeguate e conformi ai costi effettivi sostenuti dal prestatore dei servizi di pagamento.”

Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.