Autore: Andrea Marton

  • Articolo 207 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 207 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 207 CCII – Procedimento

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 – testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. Le impugnazioni di cui all’articolo 206 si propongono con ricorso entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione di cui all’articolo 205 ovvero, nel caso di revocazione, dalla scoperta della falsità, del dolo, dell’errore o del documento di cui all’articolo 206, comma 5.

    2. Il ricorso deve contenere: a) l’indicazione del tribunale, del giudice delegato e della procedura di liquidazione giudiziale; b) le generalità dell’impugnante e l’elezione del domicilio nel comune ove ha sede il tribunale che ha aperto la liquidazione giudiziale; c) l’esposizione dei motivi su cui si basa l’impugnazione e le relative conclusioni; d) a pena di decadenza, le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d’ufficio, nonchè l’indicazione specifica dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e dei documenti prodotti.

    3. Il presidente, nei cinque giorni successivi al deposito del ricorso, designa il relatore, al quale può delegare la trattazione del procedimento […]. Il presidente o il giudice delegato alla trattazione fissano con decreto l’udienza di comparizione entro sessanta giorni dal deposito del ricorso.

    4. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, deve essere notificato, a cura del ricorrente, al curatore e all’eventuale controinteressato entro dieci giorni dalla comunicazione del decreto.

    5. Tra la data della notificazione e quella dell’udienza deve intercorrere un termine non minore di trenta giorni.

    6. Le parti resistenti devono costituirsi almeno dieci giorni prima dell’udienza, eleggendo il domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale.

    7. La costituzione si effettua mediante deposito di una memoria difensiva contenente, a pena di decadenza, le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d’ufficio, nonchè l’indicazione specifica dei mezzi di prova e dei documenti contestualmente prodotti. L’impugnazione incidentale tardiva si propone, a pena di decadenza, nella memoria di cui al presente comma.

    8. Se è proposta impugnazione incidentale tardiva il tribunale adotta i provvedimenti necessari ad assicurare il contraddittorio.

    9. L’intervento di qualunque interessato non può avere luogo oltre il termine stabilito per la costituzione delle parti resistenti con le modalità per queste previste.

    10. In caso di mancata comparizione delle parti si applicano gli articoli 181 e 309 del codice di procedura civile. Il curatore, anche se non costituito, partecipa all’udienza di comparizione fissata ai sensi del comma 3, per informare le altre parti ed il giudice in ordine allo stato della procedura e alle concrete prospettive di soddisfacimento dei creditori concorsuali.

    11. Il giudice provvede all’ammissione e all’espletamento dei mezzi istruttori. 11 bis. Il giudice esercita tutti i poteri intesi al più sollecito e leale svolgimento del procedimento, concedendo, se necessario, alle parti termini per il deposito di note difensive.

    12. Il giudice delegato alla liquidazione giudiziale non può far parte del collegio.

    13. Il collegio provvede in via definitiva sull’opposizione, impugnazione o revocazione con decreto motivato, entro sessanta giorni dall’udienza o dalla scadenza del termine eventualmente assegnato per il deposito di memorie. In caso di transazione autorizzata ai sensi dell’articolo 132, il collegio provvede disponendo la modifica dello stato passivo in conformità.

    14. Il decreto è comunicato dalla cancelleria alle parti che, nei successivi trenta giorni, possono proporre ricorso per cassazione.

    15. Gli errori materiali contenuti nel decreto sono corretti con decreto dal tribunale senza necessità di instaurazione del contraddittorio se tutte le parti concordano nel chiedere la stessa correzione. Se è chiesta da una delle parti, il presidente del collegio, con decreto da notificarsi insieme con il ricorso, fissa l’udienza nella quale le parti debbono comparire davanti al giudice designato come relatore. Sull’istanza il collegio provvede con decreto, che deve essere annotato sull’originale del provvedimento.

    16. Le impugnazioni di cui all’articolo 206 sono soggette alla sospensione feriale dei termini di cui all’articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742. 16 bis. All’esito dell’impugnazione il curatore provvede alla conseguente modifica dello stato passivo nei trenta giorni successivi alla comunicazione del provvedimento. L’inosservanza della disposizione di cui al primo periodo può costituire motivo di revoca dell’incarico.

  • PEX e vendita quote societarie: esempi pratici sull’art. 87 TUIR

    PEX e vendita quote societarie: esempi pratici sull’art. 87 TUIR

    In sintesi

    • L’art. 87 del TUIR prevede la participation exemption (PEX): le plusvalenze su partecipazioni sono esenti nella misura del 95% per i soggetti IRES.
    • Servono quattro requisiti congiunti: holding period, classificazione, residenza della partecipata e commercialità.
    • Holding period: possesso ininterrotto dal primo giorno del dodicesimo mese precedente la cessione.
    • Residenza: la partecipata non deve risiedere in uno Stato a regime fiscale privilegiato; commercialità: deve esercitare un’impresa commerciale.

    La norma (art. 87, comma 1, TUIR)

    «Non concorrono alla formazione del reddito imponibile in quanto esenti nella misura del 95 per cento le plusvalenze realizzate […] relativamente ad azioni o quote di partecipazioni in società ed enti […] con i seguenti requisiti: a) ininterrotto possesso dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello dell’avvenuta cessione […]; b) classificazione nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso; c) residenza fiscale della società partecipata in uno Stato o territorio diverso da quelli a regime fiscale privilegiato […].»

    Requisito PEX Contenuto
    Holding period Possesso ininterrotto da 12 mesi
    Classificazione Immobilizzazione finanziaria nel primo bilancio
    Residenza partecipata Non in Stato a fiscalità privilegiata
    Commercialità Esercizio di impresa commerciale
    Esenzione 95% della plusvalenza (soggetti IRES)

    Tre casi pratici

    Vendita di una partecipazione operativa

    Una società cede dopo due anni una quota in una società commerciale italiana classificata tra le immobilizzazioni.

    Cosa fare: Verificare i quattro requisiti: se sussistono, applicare l’esenzione del 95% sulla plusvalenza, tassando solo il 5% come imponibile IRES.

    Partecipazione in società immobiliare di gestione

    Si vende una quota in una società che si limita a gestire immobili locati.

    Cosa fare: Attenzione al requisito di commercialità: la mera gestione passiva di immobili può escludere la PEX; valutare l’effettiva attività d’impresa della partecipata.

    Cessione di azioni detenute da pochi mesi

    Una società vende partecipazioni acquistate da meno di un anno.

    Cosa fare: Manca l’holding period: la plusvalenza è tassata in via ordinaria. Conviene pianificare la tempistica della cessione per maturare i 12 mesi richiesti.

    Spunti pratici

    • In modo simmetrico, le minusvalenze su partecipazioni PEX sono indeducibili.
    • Per le persone fisiche non imprenditori vale un regime diverso (tassazione del capital gain al 26%).
    • Il requisito di commercialità e di residenza deve sussistere ininterrottamente almeno dall’inizio del terzo periodo precedente.
    • La PEX si coordina con l’esclusione del 95% dei dividendi (art. 89).

    Norme collegate

    Fonti affidabili

    • TUIR, DPR 917/1986, art. 87
    • TUIR, art. 86 (plusvalenze patrimoniali)
    • Agenzia delle Entrate, circolari sulla participation exemption

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  • Art. 17 IRAP – Agevolazioni di carattere territoriale e per categorie di soggetti

    Art. 17 IRAP – Agevolazioni di carattere territoriale e per categorie di soggetti

    Art. 17 D.Lgs. 446/97 (IRAP) – Agevolazioni di carattere territoriale e per categorie di soggetti

    In vigore dal 01/01/1998

    1. Per i soggetti che alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno acquisito il diritto a fruire di uno dei regimi di esenzione decennale a carattere territoriale dell’imposta locale sui redditi nel rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti dalle singole leggi di esonero, il valore prodotto nel territorio della regione ove è ubicato lo stabilimento o l’impianto cui il regime agevolativo si riferisce, determinato a norma degli articoli 4 e 5, è ridotto per il residuo periodo di applicabilità del detto regime di un ammontare pari al reddito che ne avrebbe fruito. 2. Per i soggetti che ai fini delle imposte sui redditi si avvalgono di regimi forfetari di determinazione del reddito, con esclusione di quelli indicati nell’articolo 9, comma 1, il valore della produzione netta può determinarsi aumentando il reddito calcolato in base a tali regimi delle retribuzioni sostenute per il personale dipendente, dei compensi spettanti ai collaboratori coordinati e continuativi di quelli per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, […] (2) e degli interessi passivi. 3. Ai soggetti che svolgono attività produttive attraverso stabilimenti industriali tecnicamente organizzati impiantati nel territorio del Mezzogiorno, di cui alla decisione della Commissione delle Comunità europee 1° marzo 1995, n. 95/455/CE, spetta una detrazione dall’imposta determinata ai sensi del precedente articolo 10 [rectius: articolo 16] di ammontare pari, rispettivamente, al 2 per cento dell’ammontare delle retribuzioni per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalle dichiarazioni presentate ai fini fiscali relative al periodo di imposta in corso al 1° gennaio 1998 e all’1 per cento per il periodo di imposta in corso al 1° gennaio 1999, qualora sussistano le condizioni per l’applicazione delle disposizioni relative alla fiscalizzazione degli oneri sociali. 3 bis. Il valore della produzione netta in franchi svizzeri, determinata ai sensi degli articoli da 5 a 9, derivante da attività esercitate nel Comune di Campione d’Italia, è computato in euro sulla base del cambio di cui all’articolo 9, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ridotto forfetariamente del 30 per cento. Al valore della produzione netta espresso in euro si applica la medesima riduzione calcolata per i franchi svizzeri, in base a quanto previsto nel primo periodo, con un abbattimento minimo di euro 26.000. (1) DLgs. 15.12.1997 n. 446 – Art. 18-19 24 3 ter. Nel caso in cui l’impresa svolga la propria attività anche al di fuori del territorio del Comune di Campione d’Italia, ai fini dell’individuazione della quota di valore della produzione netta per cui è possibile beneficiare delle agevolazioni di cui al comma 3-bis si applicano le disposizioni di cui all’articolo 4, comma 2. (1) 3 quater. Le agevolazioni di cui al comma 3-bis si applicano ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti de minimis, e del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo. (1) 4. Per le cooperative edilizie a proprietà indivisa e, sino al frazionamento del mutuo, per quelle a proprietà divisa, la base imponibile è determinata ai sensi dell’articolo 10, commi 1 e 2. 5. Per le cooperative sociali di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, il costo del lavoro delle persone svantaggiate di cui all’articolo 4 della medesima legge, è deducibile per intero dalla base imponibile. 6. Per l’anno 1998, le cooperative sociali di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991, n. 381, nonché le cooperative di lavoro e gli organismi di fatto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, deducono dalla base imponibile una somma pari alla differenza tra l’ammontare delle retribuzioni effettivamente corrisposte e quello calcolato in base ai salari convenzionali. Per gli anni 1999 e 2000 la somma da dedurre dalla base imponibile è pari, rispettivamente, al 75 per cento e al 50 per cento della predetta differenza calcolata con le medesime modalità. A decorrere dall’anno 2001 la base imponibile è determinata in maniera ordinaria. Note: (1) Comma inserito dall’art. 25-octies, comma 5, DL 23.10.2018 n. 119, convertito con modificazioni dalla L. 17.12.2018 n. 136. (2) Le parole “delle indennità e dei rimborsi di cui all’articolo 81, comma 1, lettera m), del citato testo unico delle imposte sui redditi” sono state soppresse dall’art. 90, comma 10, L. 27.12.2002 n. 289, pubblicata in G.U. 31.12.2002 n. 305, S.O. n. 240.

  • Art. 53 bis T.U.B.: Poteri di intervento

    Art. 53 bis T.U.B.: Poteri di intervento

    Art. 53 bis T.U.B. – Poteri di intervento.

    In vigore dal 09/01/2026

    Modificato da: Decreto legislativo del 31/12/2025 n. 208 Articolo 1

    “1. La Banca d’Italia può:

    a) convocare gli amministratori, i sindaci e il personale delle banche;

    b) ordinare la convocazione degli organi collegiali delle banche, fissandone l’ordine del giorno, e proporre l’assunzione di determinate decisioni;

    c) procedere direttamente alla convocazione degli organi collegiali delle banche quando gli organi competenti non abbiano ottemperato a quanto previsto dalla lettera b);

    d) adottare per le materie indicate nell’articolo 53, comma 1, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di una o più banche o dell’intero sistema bancario riguardanti anche: l’imposizione di un requisito di fondi propri aggiuntivi; la restrizione delle attività, anche riguardo all’accettazione dei depositi, o della struttura territoriale; il divieto di effettuare determinate operazioni, anche di natura societaria, e di distribuire utili o altri elementi del patrimonio, nonché, con riferimento a strumenti finanziari computabili nel patrimonio a fini di vigilanza, il divieto di pagare interessi; la fissazione di limiti all’importo totale della parte variabile delle remunerazioni nella banca, quando sia necessario per il mantenimento di una solida base patrimoniale; per le banche che beneficiano di eccezionali interventi di sostegno pubblico, possono inoltre essere fissati limiti alla remunerazione complessiva degli esponenti aziendali; l’imposizione della riduzione dei rischi a breve, medio e lungo termine derivanti da fattori ambientali, sociali e di governance; l’imposizione di effettuare prove di stress o analisi degli scenari per valutare i rischi derivanti dalle esposizioni alle cripto-attività e dalla prestazione di servizi per le cripto-attività;

    e) disporre, qualora la loro permanenza in carica sia di pregiudizio per la sana e prudente gestione della banca, la rimozione di uno o più esponenti aziendali; la rimozione non è disposta ove ricorrano gli estremi per pronunciare la decadenza ai sensi dell’articolo 26, salvo che sussista urgenza di provvedere.

    2. La Banca d’Italia può altresì convocare gli amministratori, i sindaci e il personale dei soggetti ai quali siano state esternalizzate funzioni aziendali.”

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  • Articolo 365 Codice Civile: Inventario di aziende

    Articolo 365 Codice Civile: Inventario di aziende

    Art. 365 c.c. – Inventario di aziende

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Se nel patrimonio del minore esistono aziende commerciali o agricole, si procede con le forme usate nel commercio o nell’economia agraria alla formazione dell’inventario dell’azienda, con l’assistenza e l’intervento delle persone indicate nell’art. 363.

    Questi particolari inventari sono pure depositati presso il tribunale e il loro riepilogo è riportato nell’inventario generale.112a

  • Articolo 221 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 221 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 221 CCII – Ordine di distribuzione delle somme

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 – testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. Le somme ricavate dalla liquidazione dell’attivo sono erogate nel seguente ordine: a) per il pagamento dei crediti prededucibili; b) per il pagamento dei crediti ammessi con prelazione sulle cose vendute secondo l’ordine assegnato dalla legge; c) per il pagamento dei creditori chirografari, in proporzione dell’ammontare del credito per cui ciascuno di essi sia stato ammesso, compresi i creditori indicati alla lettera b), qualora non sia stata ancora realizzata la garanzia, ovvero per la parte per cui essi siano rimasti non soddisfatti dal relativo realizzo; d) per il pagamento dei crediti postergati.

  • Art. 64 IRAP – Disposizioni finali e transitorie

    Art. 64 IRAP – Disposizioni finali e transitorie

    Art. 64 D.Lgs. 446/97 (IRAP) – Disposizioni finali e transitorie

    In vigore dal 01/01/1998

    1. Le autorizzazioni alla installazione di mezzi pubblicitari e le concessioni di spazi ed aree pub- DLgs. 15.12.1997 n. 446 – Art. 65-66 48 bliche, rilasciate anteriormente alla data dalla quale hanno effetto i regolamenti previsti negli articoli 62 e 63, sono rinnovate a richiesta del relativo titolare o con il pagamento del canone ivi previsto, salva la loro revoca per il contrasto con le norme regolamentari. 2. Il comune può prorogare fino al 31 dicembre 2000, a condizioni più vantaggiose per l’ente da stabilire tra le parti, i contratti di gestione di cui agli articoli 25 e 52 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, relativi all’affidamento in concessione del servizio di accertamento e riscossione, rispettivamente, dell’imposta comunale sulla pubblicità e della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, aventi scadenza anteriormente alla predetta data. 3. Se il comune si avvale della facoltà di escludere l’applicazione dell’imposta sulla pubblicità, l’oggetto dei vigenti contratti di concessione di cui all’articolo 25 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, è limitato al servizio delle pubbliche affissioni, fatta salva la revisione delle condizioni contrattuali da definire tra le parti e la facoltà di recesso del concessionario. TITOLO IV – Disposizioni comuni

  • Art. 7 IRAP – Determinazione del valore della produzione netta delle imprese di a…

    Art. 7 IRAP – Determinazione del valore della produzione netta delle imprese di a…

    Art. 7 D.Lgs. 446/97 (IRAP) – Determinazione del valore della produzione netta delle imprese di assicurazione (1)

    In vigore dal 01/01/1998

    1. Per le imprese di assicurazione, la base imponibile è determinata apportando alla somma dei risultati del conto tecnico dei rami danni (voce 29) e del conto tecnico dei rami vita (voce 80) del conto economico le seguenti variazioni: a) gli ammortamenti dei beni strumentali, ovunque classificati, e le altre spese di amministrazione (voci 24 e 70), sono deducibili nella misura del 90 per cento; b) i dividendi (voce 33) sono assunti nella misura del 50 per cento; b-bis) le perdite, le svalutazioni e le riprese di valore nette per deterioramento dei crediti, limitatamente a quelle riconducibili a crediti nei confronti di assicurati iscritti in bilancio a tale titolo (2). 1 bis. A condizione che sussistano i requisiti di cui all’articolo 27-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, i dividendi provenienti da società o enti residenti o localizzati in uno Stato membro dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo con il quale l’Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni, verificandosi la condizione di cui all’arti colo 44, comma 2, lettera a), secondo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono a formare la base imponibile della società o dell’ente ricevente per il 95 per cento del loro ammontare. (3) 2. Dalla base imponibile non sono comunque ammessi in deduzione: le spese per il personale dipendente e assimilato ovunque classificate nonché i costi, i compensi e gli utili indicati nel comma 1, lettera b), numeri da 2) a 5), dell’articolo 11; le svalutazioni, le perdite e le riprese di valore dei crediti; la quota interessi dei canoni di locazione DLgs. 15.12.1997 n. 446 – Art. 8 13 finanziaria, desunta dal contratto; l’imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 96 per cento del loro ammontare. (4) 3. I contributi erogati in base a norma di legge, fatta eccezione per quelli correlati a costi indeducibili, nonché le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalla cessione di immobili che non costituiscono beni strumentali per l’esercizio dell’impresa, né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa, concorrono in ogni caso alla formazione del valore della produzione. Sono comunque ammesse in deduzione quote di ammortamento del costo sostenuto per l’acquisizione di marchi d’impresa e a titolo di avviamento in misura non superiore a un diciottesimo del costo indipendentemente dall’imputazione al conto economico. 4. I componenti positivi e negativi si assumono così come risultanti dal conto economico dell’esercizio redatto in conformità ai criteri contenuti nel decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, e alle istruzioni impartite dall’ISVAP con il provvedimento n. 735 del 1º dicembre 1997, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 289 del 12 dicembre 1997. 4 bis. Ai fini del presente articolo si applica l’articolo 5, comma 5-bis. (5) Note: (1) Articolo sostituito al precedente dall’art. 1, comma 50, lett. d), L. 24.12.2007 n. 244. Testo precedente: “Determinazione del valore della produzione netta delle imprese di assicurazione 1. Per le imprese di assicurazione la base imponibile è determinata dalla differenza tra la somma: a) dei premi e degli altri proventi tecnici, b) dei proventi derivanti da investimenti in terreni e fabbricati, da altri investimenti diversi da quelli costituiti da azioni o quote, da riprese di rettifiche di valore su investimenti non durevoli, nonché da profitti sul realizzo di investimenti mobiliari non durevoli, e la somma, c) delle provvigioni, comprese quelle di incasso, e delle altre spese di acquisizione, d) degli oneri relativi ai sinistri, comprese le spese di liquidazione, e) degli oneri di gestione degli investimenti, degli interessi passivi, delle rettifiche di valore su investimenti non durevoli, nonché delle perdite sul realizzo di investimenti mobiliari non durevoli, f) delle variazioni delle riserve tecniche obbligatorie, dei ristorni e partecipazioni agli utili e degli altri oneri tecnici, g) dell’ammortamento dei beni materiali e immateriali, h) delle altre spese amministrative. Non si tiene conto delle svalutazioni, delle riprese di valore e degli accantonamenti effettuati ai sensi dell’articolo 16, comma 9, ultimo periodo, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173. 2. componenti positivi e negativi della base imponibile si assumono con riferimento agli ammontari di competenza dell’esercizio, al netto delle cessioni in riassicurazione e con esclusione di qualsiasi spesa relativa al personale dipendente.“ La disposizione, ai sensi dell’art. 1, comma 51 della legge medesima, si applica a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. L’ammontare complessivo dei componenti negativi dedotti dalla base imponibile IRAP fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2007 previa indicazione nell’apposito prospetto di cui all’articolo 109, comma 4, lettera b), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è recuperato a tassazione in sei quote costanti a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla suddetta data del 31 dicembre 2007; in corrispondenza di tale recupero, si determina lo svincolo, per la quota IRAP, delle riserve in sospensione indicate nel suddetto prospetto. Per le quote residue dei componenti negativi la cui deduzione sia stata rinviata in applicazione della precedente disciplina dell’IRAP continuano ad applicarsi le regole precedenti, ad eccezione delle quote residue derivanti dall’applicazione del comma 3 dell’articolo 111 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, il cui ammontare complessivo è deducibile in sei quote costanti a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla suddetta data del 31 dicembre 2007. Resta fermo il concorso alla formazione della base imponibile delle quote residue delle plusvalenze o delle altre componenti positive conseguite fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2007 e la cui tassazione sia stata rateizzata in applicazione della precedente disciplina. (2) Lettera sostituita dall’art. 16, comma 6, lett. b), DL 27.6.2015 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6.8.2015 n. 132. Ai sensi del successivo comma 7, le disposizioni si applicano dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2015. Testo precedente: “b-bis) le perdite, le svalutazioni e le riprese di valore nette per deterioramento dei crediti, limitatamente a quelle riconducibili a crediti nei confronti di assicurati iscritti in bilancio a tale titolo. Tali componenti concorrono al valore della produzione netta in quote costanti nell’esercizio in cui sono contabilizzate e nei quattro successivi”. In precedenza, la lettera era stata inserita dall’art. 1, comma 158, lett. b), L. 27.12.2013 n. 147, pubblicata in G.U. 27.12.2013 n. 302, S.O. n. 87, in vigore dall’1.1.2014. Ai sensi del successivo comma 159 la disposizione si applica dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013. (3) Comma inserito dall’art. 1, comma 46, lett. b) L. 30.12.2025 n. 199, pubblicata in G.U. 30.12.2025 n. 301, S.O. n. 42. Per l’applicazione della presente disposizione, si vedano i successivi commi da 47 a 50. (4) Periodo inserito dall’art. 82, comma 3, lett. c), DL 25.6.2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla L. 6.8.2008 n. 133. Le disposizioni del presente periodo si applicano a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007. (5) Comma inserito dall’art. 4, comma 3, lett. c), DLgs. 18.12.2025 n. 192, pubblicato in G.U. 19.12.2025 n. 294. Ai sensi del successivo articolo 7, comma 2, la disposizione si applica alle correzioni di errori contabili rilevate nei bilanci relativi agli esercizi aventi inizio a partire dal 1° gennaio 2025.

  • Art. 10 IRAP – Determinazione del valore della produzione netta dei soggetti di cu…

    Art. 10 IRAP – Determinazione del valore della produzione netta dei soggetti di cu…

    Art. 10 D.Lgs. 446/97 (IRAP) – Determinazione del valore della produzione netta dei soggetti di cui all’articolo 3, comma

    In vigore dal 01/01/1998

    1, lettera e) (1) 1. Per gli enti privati non commerciali di cui all’articolo 3, comma 1, lettera e) che svolgono esclusivamente attività non commerciali […] (2), la base imponibile è determinata in un importo pari all’ammontare delle retribuzioni spettanti al personale dipendente, dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all’articolo 47 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e dei compensi erogati per collaborazione coordinata e continuativa di cui all’articolo 49, comma 2, lettera a), nonché per attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all’articolo 81, comma 1, lettera l), del citato testo unico n. 917 del 1986. Sono in ogni caso escluse dalla base imponibile le remunerazioni dei sacerdoti e gli assegni ad esse equiparati di cui all’articolo 47, comma 1, lettera d), del predetto testo unico, nonché le somme di cui alla lettera c) dello stesso articolo 47 del medesimo testo unico esenti dall’imposta sul reddito delle persone fisiche relative a borse di studio o assegni […] (3). 2. Se i soggetti di cui al comma 1 esercitano anche attività commerciali la base imponibile a queste relativa è determinata secondo la disposizione dell’articolo 5, computando i costi deducibili ivi DLgs. 15.12.1997 n. 446 – Art. 10 bis 15 indicati non specificamente riferibili alle attività commerciali per un importo corrispondente al rapporto tra l’ammontare dei ricavi e degli altri proventi considerati dalle predette disposizioni e l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi. La base imponibile relativa alle altre attività è determinata a norma del precedente comma 1, ma l’ammontare degli emolumenti ivi indicati è ridotto dell’importo di essi specificamente riferibile alle attività commerciali. Qualora gli emolumenti non siano specificamente riferibili alle attività commerciali, l’ammontare degli stessi è ridotto di un importo imputabile alle attività commerciali in base al rapporto indicato nel primo periodo del presente comma. 3. […] (4). 4. Per gli altri soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera e), la base imponibile è determinata: a) per le società ed enti commerciali secondo le disposizioni degli articoli 5, 6 e 7 che risultano ad essi applicabili; b) per le società ed associazioni esercenti arti e professioni secondo la disposizione dell’articolo 8; c) […] (5). 5. Ai fini dell’applicazione del presente titolo le attività commerciali sono quelle considerate tali ai fini delle imposte sui redditi. Note: (1) In ogni caso, tutti i singoli compensi per i collaboratori coordinati e continuativi nell’area del dilettantismo inferiori all’importo annuo di 85.000 euro non concorrono alla determinazione della base imponibile di cui agli artt. 10 e 11 del DLgs. 446/97. (2) Le parole “, e in ogni caso per i consorzi di garanzia collettiva fidi di primo e secondo grado, anche costituiti sotto forma di società cooperativa o consortile, previsti dagli articoli 29 e 30 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, iscritti nell’apposita sezione dell’elenco previsto dall’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385” sono state soppresse dall’art. 13, comma 60, DL 30.9.2003 n. 269, convertito, con modificazioni, dalla L. 24.11.2003 n. 326. (3) Le parole “attribuiti fino al 31 dicembre 1999” sono state soppresse dall’art. 5, comma 1, lett. a), L. 27.12.2002 n. 289, pubblicata in G.U. 31.12.2002 n. 305, S.O. n. 240. (4) Comma abrogato dall’art. 1, comma 1, lett. f), n. 2), DLgs. 30.12.1999 n. 506, pubblicato in G.U. 31.12.1999 n. 306, S.O. n. 232. Testo precedente: “Per gli organi e le amministrazioni dello Stato, le regioni, le province, i comuni e gli enti pubblici non commerciali di cui all’articolo 3, comma 1, lettera e), si applicano le disposizioni del comma 1. Se svolgono anche attività commerciali, i predetti soggetti possono optare per la determinazione della base imponibile relativa a tali attività secondo le disposizioni del comma 2.“. (5) Lettera soppressa dall’art. 1, comma 1, lett. f), n. 3), DLgs. 30.12.1999 n. 506, pubblicato in G.U. 31.12.1999 n. 306, S.O. n. 232. Testo precedente: “per gli enti non commerciali secondo le disposizioni dei precedenti commi 1 e 2 che risultano ad essi applicabili.“.

  • Art. 44 T.U.B.: Garanzie

    Art. 44 T.U.B.: Garanzie

    Art. 44 T.U.B. – Garanzie.

    In vigore dal 19/10/1999 con effetto dal 01/01/1994

    Modificato da: Decreto legislativo del 04/08/1999 n. 342 Articolo 7

    1. I finanziamenti di credito agrario e di credito peschereccio, anche a breve termine, possono essere assistiti dal privilegio previsto dall’articolo 46. 2. I finanziamenti a breve e medio termine di credito agrario e di credito peschereccio sono assistiti da privilegio legale sui seguenti beni mobili dell’impresa finanziata:
    a) frutti pendenti, prodotti finiti e in corso di lavorazione;
    b) bestiame, merci, scorte, materie prime, macchine, attrezzi e altri
    beni, comunque acquistati con il finanziamento concesso;
    c) crediti, anche futuri, derivanti dalla vendita dei beni indicati nelle lettere a) e b).
    3. Il privilegio legale si colloca nel grado immediatamente successivo ai crediti per le imposte sui redditi immobiliari di cui al numero 2) dell’articolo 2778 del codice civile.
    4. In caso di inadempimento, il giudice del luogo in cui si trovano i beni sottoposti ai privilegi di cui ai commi 1 e 2 puo’, su istanza della banca creditrice, assunte sommarie informazioni, disporne l’apprensione e la vendita. Quest’ultima e’ effettuata ai sensi dell’articolo 1515 del codice civile.
    5. Ove i finanziamenti di credito agrario e di credito peschereccio siano garantiti da ipoteca su immobili, si applica la disciplina prevista dalla sezione I del presente capo per le operazioni di credito fondiario.”

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  • Art. 51 IRAP – Imposte e tasse abolite

    Art. 51 IRAP – Imposte e tasse abolite

    Art. 51 D.Lgs. 446/97 (IRAP) – Imposte e tasse abolite

    In vigore dal 01/01/1998

    1. Dal 1° gennaio 1998 sono abolite le tasse sulle concessioni comunali di cui all’articolo 8 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 gennaio 1979, n. 3. 2. Dal 1° gennaio 1999 sono abolite: a) […] (1); b) l’imposta erariale di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli al pubblico registro automobilistico di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 952; c) l’addizionale provinciale all’imposta erariale di trascrizione di cui all’articolo 3, comma 48, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. 3. I versamenti relativi ai tributi indicati nei commi 1 e 2, i cui presupposti di imposizione si verificano anteriormente alla data dalla quale, nei confronti dei singoli soggetti passivi, ha effetto la loro abolizione, sono effettuati anche successivamente a tale data. Note: (1) Lettera soppressa dall’art. 31, comma 14, L. 23.12.1998 n. 448, pubblicata in G.U. 29.12.1998 n. 302, S.O. n. 210. Testo precedente: “le tasse per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 , e all’articolo 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281;“.

  • Articolo 204 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 204 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 204 CCII – Formazione ed esecutivita’ dello stato passivo

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 – testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. Il giudice delegato, con decreto succintamente motivato, accoglie in tutto o in parte ovvero respinge o dichiara inammissibile la domanda proposta ai sensi dell’articolo 201. La dichiarazione di inammissibilità della domanda non ne preclude la successiva riproposizione.

    2. Oltre che nei casi stabiliti dalla legge, sono ammessi al passivo con riserva: a) i crediti condizionati e quelli indicati all’articolo 154, comma 3; b) i crediti per i quali la mancata produzione del titolo dipende da fatto non riferibile al creditore, a condizione che la produzione avvenga nel termine assegnato dal giudice; c) i crediti accertati con sentenza del giudice ordinario o speciale non passata in giudicato, pronunziata prima della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale. Il curatore può proporre o proseguire il giudizio di impugnazione.

    3. Se le operazioni non possono esaurirsi in una sola udienza, il giudice ne rinvia la prosecuzione a non più di otto giorni, senza altro avviso per gli intervenuti e per gli assenti.

    4. Terminato l’esame di tutte le domande, il giudice delegato forma lo stato passivo e lo rende esecutivo con decreto […].

    5. Il decreto che rende esecutivo lo stato passivo e le decisioni assunte dal tribunale all’esito dei giudizi di cui all’articolo 206, limitatamente ai crediti accertati ed al diritto di partecipare al riparto quando il debitore ha concesso ipoteca o pegno a garanzia di debiti altrui, producono effetti soltanto ai fini del concorso. Quando il procedimento ha ad oggetto domande di restituzione o di rivendicazione il debitore può intervenire e proporre impugnazione ai sensi dell’articolo 206.