Autore: Andrea Marton

  • Sopravvenienze attive e debiti stralciati: esempi pratici sull’art. 88 TUIR

    Sopravvenienze attive e debiti stralciati: esempi pratici sull’art. 88 TUIR

    In sintesi

    • L’art. 88 del TUIR definisce le sopravvenienze attive: proventi che emergono a fronte di costi dedotti in passato o per la sopravvenuta insussistenza di passività.
    • Sono sopravvenienze anche i risarcimenti di danni diversi e i contributi e le liberalità ricevuti, salvo specifiche esclusioni.
    • I contributi in conto esercizio concorrono al reddito nell’esercizio di incasso o in quote costanti, secondo le regole della norma.
    • Per i debiti stralciati nelle procedure di crisi e ristrutturazione operano regimi di detassazione della sopravvenienza, entro limiti precisi.

    La norma (art. 88, commi 1 e 3, TUIR)

    «1. Si considerano sopravvenienze attive i ricavi o altri proventi conseguiti a fronte di spese, perdite od oneri dedotti o di passività iscritte in bilancio in precedenti esercizi e i ricavi o altri proventi conseguiti per ammontare superiore a quello che ha concorso a formare il reddito in precedenti esercizi, nonché la sopravvenuta insussistenza di spese, perdite od oneri dedotti o di passività iscritte in bilancio in precedenti esercizi. […] 3. Sono inoltre considerati sopravvenienze attive: […] b) i proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di contributo o di liberalità […].»

    Provento Trattamento
    Insussistenza di passività dedotte Sopravvenienza attiva imponibile
    Contributi e liberalità Imponibili (con eccezioni per beni ammortizzabili)
    Risarcimenti di danni Sopravvenienza imponibile
    Debiti stralciati in procedure di crisi Detassazione entro i limiti di legge

    Tre casi pratici

    Debito che si prescrive

    Un’impresa aveva iscritto un debito poi prescritto e non più dovuto.

    Cosa fare: La sopravvenuta insussistenza della passività dedotta genera una sopravvenienza attiva imponibile: va rilevata a conto economico e tassata.

    Stralcio del debito in concordato

    Nell’ambito di una procedura di composizione della crisi una parte dei debiti viene falcidiata.

    Cosa fare: La sopravvenienza da riduzione dei debiti beneficia della detassazione prevista per le procedure concorsuali e di ristrutturazione, nei limiti stabiliti dall’art. 88.

    Contributo pubblico in conto esercizio

    L’impresa riceve un contributo a fondo perduto legato all’attività.

    Cosa fare: Il contributo in conto esercizio concorre al reddito; va imputato nell’esercizio di competenza secondo le regole, distinguendolo dai contributi per beni ammortizzabili.

    Spunti pratici

    • Distinguere i contributi in conto esercizio (imponibili) da quelli per l’acquisto di beni ammortizzabili (regime specifico).
    • La detassazione dei debiti stralciati richiede il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla norma e dal Codice della crisi.
    • Le rinunce dei soci ai crediti seguono regole proprie ai fini delle sopravvenienze.
    • Verificare sempre se il provento era già stato tassato per evitare doppia imposizione.

    Norme collegate

    Fonti affidabili

    • TUIR, DPR 917/1986, art. 88
    • D.Lgs. 14/2019 (Codice della crisi d’impresa)
    • Agenzia delle Entrate, redditi d’impresa

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  • Art. 60 ter T.U.B.: Esclusione delle società di partecipazione

    Art. 60 ter T.U.B.: Esclusione delle società di partecipazione

    Art. 60 ter T.U.B. – Esclusione delle societa’ di partecipazione finanziaria e delle societa’ di partecipazione finanziaria mista dal perimetro di consolidamento.

    In vigore dal 09/01/2026

    Modificato da: Decreto legislativo del 31/12/2025 n. 208 Articolo 1

    “1. Le societa’ di partecipazione finanziaria e le societa’ di partecipazione finanziaria mista esentate ai sensi dell’articolo 60-bis, comma 3, possono essere escluse, previa autorizzazione, dal perimetro di consolidamento prudenziale individuato ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013 e relative disposizioni attuative. L’autorizzazione e’ rilasciata dalla Banca d’Italia congiuntamente, a seconda dei casi, con la diversa autorita’ competente per la vigilanza consolidata o con l’autorita’ competente dello Stato dell’Unione europea in cui ha sede legale la societa’ di partecipazione finanziaria o la societa’ di partecipazione finanziaria mista.

    2. L’autorizzazione e’ rilasciata quando ricorrono tutte le seguenti condizioni:

    a) l’esclusione non pregiudica l’esercizio efficace della vigilanza sulla banca controllata o su base consolidata;

    b) la societa’ di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista non detiene partecipazioni diverse da quelle nella banca controllata o nella societa’ di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista che controlla la banca;

    c) la societa’ di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista non ricorre in maniera sostanziale alla leva finanziaria e non ha esposizioni che non siano relative alla partecipazione nella banca controllata o nella societa’ di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista che controlla la banca.

    3. L’autorizzazione e’ revocata quando vengono meno le condizioni in base alle quali questa e’ stata rilasciata.

    4. Nei casi indicati all’articolo 60, comma 2, lettera b), la Banca d’Italia, in qualita’ di autorita’ di vigilanza consolidata sul gruppo bancario, rilascia e revoca l’autorizzazione congiuntamente con l’autorita’ competente dello Stato dell’Unione europea in cui ha sede legale la societa’ di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista, se diverso dall’Italia.

    5. Nei casi indicati all’articolo 60, comma 2, lettera c), la Banca d’Italia rilascia e revoca l’autorizzazione congiuntamente con l’autorita’ dello Stato dell’Unione europea competente per la vigilanza consolidata.

    6. Si applica quanto previsto all’articolo 60-bis, commi 7-bis, 8 e 10.

    7. La Banca d’Italia emana disposizioni attuative del presente articolo, con particolare riguardo alla procedura di autorizzazione, alle modalita’ di presentazione dell’istanza, al coordinamento con le autorizzazioni previste dagli articoli 14, 19, 57-bis e 60-bis, nonche’ alla nozione di partecipazione e ai criteri di valutazione delle condizioni di cui al comma 1.”

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  • Compensazioni F24 e crediti fiscali: esempi pratici sull’art. 17 D.Lgs. 241/1997

    Compensazioni F24 e crediti fiscali: esempi pratici sull’art. 17 D.Lgs. 241/1997

    In sintesi

    • La compensazione consente di usare crediti per pagare debiti fiscali e contributivi.
    • Il credito deve essere certo, disponibile e utilizzabile.
    • Limiti, visto e canali telematici vanno controllati.
    • Gli F24 scartati non pagano il debito.
    • Prima di compensare serve fascicolo credito.

    Prima degli esempi: compensare non è usare un saldo qualsiasi

    L’art. 17 D.Lgs. 241/1997 disciplina i versamenti unitari e la compensazione. Nella pratica, l’impresa usa crediti fiscali per pagare imposte, contributi o altri debiti tramite F24.

    Il rischio nasce quando il credito non è ancora maturato, non è dichiarato, supera limiti, richiede visto o viene usato con codice tributo sbagliato. Lo scarto dell’F24 può lasciare il debito non pagato.

    Ogni compensazione importante deve avere una scheda: origine del credito, dichiarazione, ricevute, limiti, visto, F24 e residuo disponibile.

    Scheda credito compensato

    • origine credito;
    • dichiarazione;
    • visto se richiesto;
    • limiti utilizzabili;
    • F24 e ricevute.

    Caso 1: credito IVA usato prima della dichiarazione

    Scenario. La società compensa un credito elevato senza attendere adempimenti necessari.

    Come si legge in pratica. Va verificata disponibilità del credito, soglie e obblighi formali. L’uso anticipato può essere contestato.

    Controlli

    • credito annuale;
    • dichiarazione IVA;
    • visto;
    • soglie;
    • F24.

    Caso 2: F24 scartato

    Scenario. L’impresa pensa di aver pagato, ma il file F24 risulta scartato.

    Come si legge in pratica. Uno scarto non estingue il debito. Serve reinvio e valutazione di ravvedimento per il ritardo.

    Documenti

    • ricevuta scarto;
    • motivo;
    • F24 corretto;
    • nuova ricevuta;
    • ravvedimento.

    Caso 3: credito inesistente o non spettante

    Scenario. Una società usa un credito da agevolazione senza documenti tecnici completi.

    Come si legge in pratica. Serve distinguere credito non spettante e inesistente, con rischi diversi. Prima di compensare occorre dossier tecnico.

    Dossier

    • norma agevolativa;
    • calcolo;
    • documenti tecnici;
    • contabilità;
    • parere/visto.

    Quando chiedere una verifica

    Prima di compensare crediti importanti: verifica credito e F24.

    Norme e fonti collegate

    D.Lgs. 241/1997 su Normattiva.

    Fonti affidabili

    Domande frequenti

    Posso compensare qualunque credito?

    No. Deve essere utilizzabile secondo le regole.

    Se F24 è scartato ho pagato?

    No.

    Serve visto?

    In certi casi sì.

    Come evitare errori?

    Con scheda credito e controllo ricevute.

    Vedi anche: Credito IVA, rimborso e compensazione, Deposito fiscale, Versare le ritenute con F24, Come si pagano i contributi INPS con l’F24, Regime IVA agricoltura e Come si compila e si paga un F24.

  • Finanziamenti soci alla SRL: esempi pratici sull’art. 2467 c.c.

    Finanziamenti soci alla SRL: esempi pratici sull’art. 2467 c.c.

    In sintesi

    • I finanziamenti soci possono essere postergati rispetto agli altri creditori.
    • Conta la situazione finanziaria della società quando il denaro entra.
    • Restituire il socio in crisi può essere rischioso.
    • Serve distinguere versamento capitale, finanziamento e apporto infruttifero.
    • Delibere e causali bancarie sono essenziali.

    Prima degli esempi: capitale di rischio o debito verso socio?

    L’art. 2467 c.c. interviene quando il socio finanzia la SRL in una situazione in cui sarebbe stato ragionevole un conferimento o quando vi è eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto. In questi casi la restituzione può essere postergata rispetto agli altri creditori.

    La norma serve a evitare che il socio si comporti come creditore normale quando in realtà sta sostenendo una società sottocapitalizzata o in difficoltà. Per questo il momento del finanziamento e il contesto economico sono decisivi.

    Nella pratica molti problemi nascono da causali vaghe: ‘prestito’, ‘giroconto’, ‘versamento soci’, ‘anticipo’. Senza delibera e scrittura, diventa difficile capire se la somma va restituita, quando, con interessi o subordinatamente agli altri debiti.

    Checklist finanziamento soci

    • delibera o accordo scritto;
    • causale bancaria chiara;
    • piano rimborso;
    • situazione patrimoniale;
    • trattamento contabile e fiscale.

    Caso 1: socio versa 50.000 euro per pagare fornitori

    Scenario. La SRL ha liquidità insufficiente e il socio versa fondi indicati come finanziamento infruttifero.

    Come si legge in pratica. Serve guardare se la società era già squilibrata. Se il finanziamento sostituisce capitale necessario, il rimborso può essere postergato.

    Documenti

    • situazione contabile;
    • delibera soci;
    • causale bonifico;
    • debiti scaduti;
    • piano di rientro.

    Caso 2: restituzione al socio prima del fallimento

    Scenario. La società rimborsa un socio finanziatore mentre restano insoluti fornitori e fisco.

    Come si legge in pratica. La restituzione va valutata con grande cautela: può essere contestata se avviene in una situazione di crisi o a danno degli altri creditori.

    Punti critici

    • data rimborso;
    • debiti verso terzi;
    • conoscenza crisi;
    • conto socio;
    • verbali e motivazione.

    Caso 3: versamento senza causale

    Scenario. Il socio fa bonifici mensili senza indicazione. Dopo due anni chiede la restituzione.

    Come si legge in pratica. La mancanza di causale obbliga a ricostruire natura e contabilizzazione. Se i versamenti sono stati trattati come patrimonio, la restituzione non è automatica.

    Ricostruzione

    • estratti conto;
    • contabilità;
    • bilanci approvati;
    • comunicazioni soci;
    • eventuali dichiarazioni fiscali.

    Quando chiedere una verifica

    Prima di finanziare o rimborsare soci in una SRL: verifica societaria e fiscale.

    Norme e fonti collegate

    Art. 2467 c.c., art. 2476 c.c..

    Fonti affidabili

    Domande frequenti

    Il socio può sempre riavere il finanziamento?

    No. In certe condizioni il rimborso è postergato.

    La causale del bonifico conta?

    Sì. Aiuta a qualificare la somma e prevenire contestazioni.

    Meglio finanziamento o aumento capitale?

    Dipende da struttura, crisi, obiettivi e sostenibilità.

    Si possono prevedere interessi?

    Sì, ma vanno scritti e gestiti coerentemente sul piano fiscale e contabile.

  • Art. 15 IRAP – Spettanza dell’imposta

    Art. 15 IRAP – Spettanza dell’imposta

    Art. 15 D.Lgs. 446/97 (IRAP) – Spettanza dell’imposta

    In vigore dal 01/01/1998

    1. L’imposta è dovuta alla regione nel cui territorio il valore della produzione netta è realizzato.

  • Art. 6 IRAP – Determinazione del valore della produzione netta delle banche e di…

    Art. 6 IRAP – Determinazione del valore della produzione netta delle banche e di…

    Art. 6 D.Lgs. 446/97 (IRAP) – Determinazione del valore della produzione netta delle banche e di altri enti e società finanziari (1) (2)

    In vigore dal 01/01/1998

    1. Per gli intermediari finanziari (3), salvo quanto previsto nei successivi commi, la base imponibile è determinata dalla somma algebrica delle seguenti voci del conto economico redatto in conformità agli schemi risultanti dai provvedimenti emessi ai sensi dell’articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38: a) margine d’intermediazione ridotto del 50 per cento dei dividendi; b) ammortamenti dei beni materiali e immateriali ad uso funzionale per un importo pari al 90 per cento; c) altre spese amministrative per un importo pari al 90 per cento; c-bis) rettifiche e riprese di valore nette per deterioramento dei crediti, limitatamente a quelle riconducibili ai crediti verso la clientela iscritti in bilancio a tale titolo (4). 2. Per le società di intermediazione mobiliare e gli intermediari, diversi dai soggetti di cui al comma 1 (5), abilitati allo svolgimento dei servizi di investimento indicati nell’articolo 1 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, iscritti nell’albo previsto dall’articolo 20 dello stesso decreto, assume rilievo la differenza tra la somma degli interessi attivi e proventi assimilati relativi alle operazioni di riporto e di pronti contro termine e le commissioni attive riferite ai servizi prestati dall’intermediario e la somma degli interessi passivi e oneri assimilati relativi alle operazioni di riporto e di pronti contro termine e le commissioni passive riferite ai servizi prestati dall’intermediario. 3. Per le società di gestione dei fondi comuni di investimento, di cui al citato testo unico di cui al de- DLgs. 15.12.1997 n. 446 – Art. 6 10 creto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, si assume la differenza tra le commissioni attive e passive. 4. Per le società di investimento a capitale variabile, si assume la differenza tra le commissioni di sottoscrizione e le commissioni passive dovute a soggetti collocatori. 5. Per i soggetti indicati nei commi 2, 3 e 4, si deducono i componenti negativi di cui alle lettere b) e c) del comma 1 nella misura ivi indicata. 5 bis. Ai fini del presente articolo si applica l’articolo 5, comma 5-bis. (6) 6. I componenti positivi e negativi si assumono così come risultanti dal conto economico dell’esercizio redatto secondo i criteri contenuti nei provvedimenti della Banca d’Italia 22 dicembre 2005 e 14 febbraio 2006, adottati ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, e pubblicati rispettivamente nei supplementi ordinari alla Gazzetta Ufficiale n. 11 del 14 gennaio 2006 e n. 58 del 10 marzo 2006. Si applica il comma 4 dell’articolo 5. 6 bis. A condizione che sussistano i requisiti di cui all’articolo 27-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, i dividendi provenienti da società o enti residenti o localizzati in uno Stato membro dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo con il quale l’Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni, verificandosi la condizione di cui all’articolo 44, comma 2, lettera a), secondo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono a formare il margine di intermediazione dell’esercizio in cui sono imputati a conto economico, in quanto esclusi dalla formazione del valore della produzione netta della società o dell’ente ricevente per il 95 per cento del loro ammontare. (7) 7. Per la Banca d’Italia e l’Ufficio italiano dei cambi, per i quali assumono rilevanza i bilanci compilati in conformità ai criteri di rilevazione e di redazione adottati dalla Banca centrale europea ai sensi dello Statuto del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) e alle raccomandazioni dalla stessa formulate in materia, la base imponibile è determinata dalla somma algebrica delle seguenti componenti: a) interessi netti; b) risultato netto da commissioni, provvigioni e tariffe; c) costi per servizi di produzione di banconote; d) risultato netto della redistribuzione del reddito monetario; e) ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali, nella misura del 90 per cento; f) spese di amministrazione, nella misura del 90 per cento. 8. Per i soggetti indicati nei commi precedenti non è comunque ammessa la deduzione: dei costi, dei compensi e degli utili indicati nel comma 1, lettera b), numeri da 2) a 5), dell’articolo 11; della quota interessi dei canoni di locazione finanziaria, desunta dal contratto; dell’imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. […] (8) Per le società di intermediazione mobiliare di cui al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 96 per cento del loro ammontare. (9) I contributi erogati in base a norma di legge, fatta eccezione per quelli correlati a costi indeducibili, nonché le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalla cessione di immobili che non costituiscono beni strumentali per l’esercizio dell’impresa, né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa, concorrono in ogni caso alla formazione del valore della produzione. Sono comunque ammesse in deduzione quote di ammortamento del costo sostenuto per l’acquisizione di marchi d’impresa e a titolo di avviamento in misura non superiore a un diciottesimo del costo indipendentemente dall’imputazione al conto economico. 9. Per le società di partecipazione non finanziaria e assimilati (10), la base imponibile è determinata aggiungendo al risultato derivante dall’applicazione dell’articolo 5 la differenza tra gli interessi attivi e proventi assimilati e gli interessi passivi e oneri assimilati. Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 96 per cento del loro ammontare. (11) Note: (1) Articolo sostituito al precedente dall’art. 1, comma 50, lett. c), L. DLgs. 15.12.1997 n. 446 – Art. 6 11 24.12.2007 n. 244, pubblicata in G.U. 28.12.2007 n. 300, S.O. n. 285. Testo precedente “(Determinazione del valore della produzione netta delle banche e di altri enti e società finanziari). – 1. Per le banche e gli altri enti e società finanziari indicati nell’articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, come modificato dall’articolo 157 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, salvo quanto previsto nei commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo, la base imponibile è determinata dalla differenza tra la somma: a) degli interessi attivi e proventi assimilati, b) dei proventi di quote di partecipazione a fondi comuni di investimento, c) delle commissioni attive, d) dei profitti da operazioni finanziarie, e) […] f) degli altri proventi di gestione, […] e la somma, g) degli interessi passivi e oneri assimilati, h) delle commissioni passive, i) delle perdite da operazioni finanziarie, l) delle spese amministrative diverse da quelle inerenti al personale dipendente, m) degli ammortamenti dei beni materiali e immateriali, n) […] o) degli altri oneri di gestione. Gli interessi passivi e gli oneri assimilati di cui alla lettera g) sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra l’ammontare delle voci da 10 a 90 dell’attivo dello stato patrimoniale, comprensivo della voce 190 del passivo, e l’ammontare complessivo delle voci dell’attivo dello stato patrimoniale, con esclusione della voce 130, comprensivo della voce 190 del passivo e assumendo le voci 110 e 120 dell’attivo al netto del costo delle attività materiali e immateriali utilizzate in base a contratti di locazione finanziaria. 1 bis. Per le società la cui attività consiste, in via esclusiva o prevalente, nella assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diversa da quella creditizia o finanziaria, iscritte ai sensi dell’art. 113 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nell’apposita sezione dell’elenco generale dei soggetti operanti nel settore finanziario, la base imponibile si determina applicando i criteri di cui all’art. 5, […] e aggiungendo la differenza tra la somma: a) dei proventi finanziari, esclusi quelli da partecipazione; b) dei profitti derivanti dal realizzo di attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni; c) delle rivalutazioni di attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni; e la somma: d) degli oneri finanziari; e) delle perdite derivanti dal realizzo di attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni; f) delle svalutazioni di attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni. 1 ter. Nei casi di cui al comma 1-bis, la disposizione del secondo periodo del comma 1 si applica prendendo a riferimento le voci dello stato patrimoniale redatto ai sensi dell’articolo 2424 del codice civile corrispondenti a quelle indicate nel predetto secondo periodo del comma 1. 2. Per le società di intermediazione mobiliare sono esclusi dai componenti della base imponibile le riprese e le rettifiche di valore su crediti alla clientela, i profitti e le perdite da operazioni finanziarie e i proventi di cui alle lettere d) e i) e b) del comma 1; gli interessi attivi e passivi e proventi e gli oneri assimilati di cui alle lettere a) e g) del medesimo comma rilevano limitatamente a quelli relativi ad operazioni di riporto e di pronti contro termine. La disposizione del periodo precedente non si applica alle società che esercitano attività di negoziazione per conto proprio e di collocamento di valori mobiliari con assunzione di garanzia per le quali non rilevano soltanto le riprese e le rettifiche di valore su crediti alla clientela. 3. Per le società di gestione di fondi comuni di investimento si comprendono tra i componenti della base imponibile soltanto le commissioni attive e passive, gli altri proventi ed oneri di gestione, le spese amministrative e gli ammortamenti di cui alle lettere c) e h), f) e o), l) e m) del comma 1. 4. Per le società di investimento a capitale variabile la base imponibile è determinata dalla differenza tra la somma delle commissioni di sottoscrizione e la somma delle provvigioni passive a soggetti collocatori, delle spese per consulenza e pubblicità, dei canoni di locazione immobili, dei costi per servizi di elaborazione dati, delle spese amministrative diverse da quelle inerenti al personale dipendente e degli ammortamenti dei beni materiali e immateriali. 5. Per la Banca d’Italia e per l’Ufficio italiano cambi la base imponibile è determinata con i criteri indicati al comma 1, senza l’applicazione del rapporto di deducibilità degli interessi passivi previsto nell’ultimo periodo del medesimo comma 1. 5 bis. Per i soggetti di cui al presente articolo concorrono altresì alla determinazione della base imponibile gli accantonamenti per la cessazione di rapporti di agenzia.“ La disposizione, ai sensi dell’art. 1, comma 51 della legge medesima, si applica a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. L’ammontare complessivo dei componenti negativi dedotti dalla base imponibile IRAP fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2007 previa indicazione nell’apposito prospetto di cui all’articolo 109, comma 4, lettera b), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è recuperato a tassazione in sei quote costanti a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla suddetta data del 31 dicembre 2007; in corrispondenza di tale recupero, si determina lo svincolo, per la quota IRAP, delle riserve in sospensione indicate nel suddetto prospetto. Per le quote residue dei componenti negativi la cui deduzione sia stata rinviata in applicazione della precedente disciplina dell’IRAP continuano ad applicarsi le regole precedenti, ad eccezione delle quote residue derivanti dall’applicazione del comma 3 dell’articolo 111 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, il cui ammontare complessivo è deducibile in sei quote costanti a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla suddetta data del 31 dicembre 2007. Resta fermo il concorso alla formazione della base imponibile delle quote residue delle plusvalenze o delle altre componenti positive conseguite fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2007 e la cui tassazione sia stata rateizzata in applicazione della precedente disciplina. (2) Si veda l’art. 1, comma 135, L. 30.12.2025 n. 199, pubblicata in G.U. 30.12.2025 n. 301, S.O. n. 42. (3) Le parole “Per gli intermediari finanziari” sono state sostituite alle precedenti “Per le banche e gli altri enti e società finanziari indicati nell’articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, e successive modificazioni” dall’art. 12, comma 2, n. 1), DLgs. 29.11.2018 n. 142, pubblicato in G.U. 28.12.2018 n. 300. Ai sensi dell’art. 13, comma 9, DLgs. 29.11.2018 n. 142, pubblicato in G.U. 28.12.2018 n. 300, le presenti disposizioni si applicano a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2018; con riferimento ai periodi d’imposta precedenti ai quali si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 18.8.2015, n. 136, per i quali i termini per il versamento a saldo delle imposte sui redditi sono scaduti anteriormente alla medesima data, sono fatti salvi gli effetti sulla determinazione del reddito complessivo ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione netta ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive, relativi ai medesimi periodi d’imposta, derivanti dall’applicazione delle disposizioni vigenti in tali periodi, anche se non coerenti con le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 162-bis, DPR 22.12.1986, n. 917, introdotto dall’articolo 12, comma 1, lett. d), DLgs. 29.11.2018 n. 142, pubblicato in G.U. 28.12.2018 n. 300. Ai fini del medesimo comma 9 gli effetti sulla determinazione del reddito complessivo e del valore della produzione netta sono fatti salvi purchè prodotti da comportamenti tra loro coerenti manifestati entro l’8.8.2018. (4) Lettera inserita dall’art. 16, comma 6, lett. a), DL 27.6.2015 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6.8.2015 n. 132. Ai sensi del successivo comma 7, le disposizioni si applicano dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2015. Testo previgente: “c-bis) rettifiche e riprese di valore nette per deterioramento dei crediti, limitatamente a quelle riconducibili ai crediti verso la clientela iscritti in bilancio a tale titolo. Tali componenti concorrono al valore della produzione netta in quote costanti nell’esercizio in cui sono contabilizzate e nei quattro successivi;“. In precedenza, la presente lettera era stata inserita dall’art. 1, com- DLgs. 15.12.1997 n. 446 – Art. 7 12 ma 158, lett. a), L. 27.12.2013 n. 147, pubblicata in G.U. 27.12.2013 n. 302, S.O. n. 87, in vigore dall’1.1.2014, con effetto, ai sensi del successivo comma 159, dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013. (5) Le parole “diversi dai soggetti di cui al comma 1” sono state sostituite alle precedenti “diversi dalle banche” dall’art. 12, comma 2, n. 2), DLgs. 29.11.2018 n. 142, pubblicato in G.U. 28.12.2018 n. 300. Ai sensi dell’art. 13, comma 9, DLgs. 29.11.2018 n. 142, pubblicato in G.U. 28.12.2018 n. 300, le presenti disposizioni si applicano a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2018; con riferimento ai periodi d’imposta precedenti ai quali si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 18.8.2015, n. 136, per i quali i termini per il versamento a saldo delle imposte sui redditi sono scaduti anteriormente alla medesima data, sono fatti salvi gli effetti sulla determinazione del reddito complessivo ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione netta ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive, relativi ai medesimi periodi d’imposta, derivanti dall’applicazione delle disposizioni vigenti in tali periodi, anche se non coerenti con le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 162-bis, DPR 22.12.1986, n. 917, introdotto dall’articolo 12, comma 1, lett. d), DLgs. 29.11.2018 n. 142, pubblicato in G.U. 28.12.2018 n. 300. Ai fini del medesimo comma 9 gli effetti sulla determinazione del reddito complessivo e del valore della produzione netta sono fatti salvi purchè prodotti da comportamenti tra loro coerenti manifestati entro l’8.8.2018. (6) Comma inserito dall’art. 4, comma 3, lett. b), DLgs. 18.12.2025 n. 192, pubblicato in G.U. 19.12.2025 n. 294. Ai sensi del successivo articolo 7, comma 2, la disposizione si applica alle correzioni di errori contabili rilevate nei bilanci relativi agli esercizi aventi inizio a partire dal 1° gennaio 2025. (7) Comma inserito dall’art. 1, comma 46, lett. a) L. 30.12.2025 n. 199, pubblicata in G.U. 30.12.2025 n. 301, S.O. n. 42. Per l’applicazione della presente disposizione, si vedano i successivi commi da 47 a 50. (8) Periodo soppresso dall’art. 1, comma 68, L. 28.12.2015 n. 208, pubblicata in G.U. 30.12.2015 n. 302, S.O. n. 70. Ai sensi del successivo comma 69, la disposizione si applica a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2016. Testo precedente: “Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 96 per cento del loro ammontare.“. In precedenza, il periodo era stato inserito dall’art. 82, comma 3, lett. a), DL 25.6.2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla L. 6.8.2008 n. 133. (9) Periodo inserito dall’art. 1, comma 85, L. 27.12.2017 n. 205, pubblicata in G.U. 29.12.2017 n. 302, S.O. n. 62. Ai sensi del successivo comma 86, la disposizione si applica a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016. (10) Le parole “Per le società di partecipazione non finanziaria e assimilati” sono state sostituite alle precedenti “Per le società la cui attività consiste, in via esclusiva o prevalente, nella assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diversa da quella creditizia o finanziaria, per le quali sussista l’obbligo dell’iscrizione, ai sensi dell’articolo 113 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, nell’apposita sezione dell’elenco generale dei soggetti operanti nel settore finanziario” dall’art. 12, comma 2, n. 3), DLgs. 29.11.2018 n. 142, pubblicato in G.U. 28.12.2018 n. 300. Ai sensi dell’art. 13, comma 9, DLgs. 29.11.2018 n. 142, pubblicato in G.U. 28.12.2018 n. 300, le presenti disposizioni si applicano a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2018; con riferimento ai periodi d’imposta precedenti ai quali si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 18.8.2015, n. 136, per i quali i termini per il versamento a saldo delle imposte sui redditi sono scaduti anteriormente alla medesima data, sono fatti salvi gli effetti sulla determinazione del reddito complessivo ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione netta ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive, relativi ai medesimi periodi d’imposta, derivanti dall’applicazione delle disposizioni vigenti in tali periodi, anche se non coerenti con le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 162-bis, DPR 22.12.1986, n. 917, introdotto dall’articolo 12, comma 1, lett. d), DLgs. 29.11.2018 n. 142, pubblicato in G.U. 28.12.2018 n. 300. Ai fini del medesimo comma 9 gli effetti sulla determinazione del reddito complessivo e del valore della produzione netta sono fatti salvi purchè prodotti da comportamenti tra loro coerenti manifestati entro l’8.8.2018. (11) Periodo inserito dall’art. 82, comma 3, lett. b), DL 25.6.2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla L. 6.8.2008 n. 133. Le disposizioni del presente periodo si applicano a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007.

  • Art. 27 T.U.B. – Incompatibilità

    Art. 27 T.U.B. – Incompatibilità

    Art. 27 T.U.B. –  Incompatibilita’.

    In vigore dal 01/01/1994 al 27/06/2015

    Soppresso dal 27/06/2015 da: Decreto legislativo del 12/05/2015 n. 72 Articolo 1

    1. Il CICR puo’ disciplinare l’assunzione di cariche amministrative presso le banche da parte di dipendenti delle amministrazioni dello Stato. Resta ferma l’applicazione dell’art. 26.”

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  • Interessi passivi deducibili: esempi pratici sull’art. 96 TUIR

    Interessi passivi deducibili: esempi pratici sull’art. 96 TUIR

    In sintesi

    • L’art. 96 del TUIR limita la deducibilità degli interessi passivi per i soggetti IRES.
    • Gli interessi passivi sono deducibili fino a concorrenza degli interessi attivi; l’eccedenza è deducibile nel limite del 30% del ROL.
    • Dopo il recepimento della direttiva ATAD (D.Lgs. 142/2018) il ROL rilevante è quello fiscale, non più solo contabile.
    • Le eccedenze di interessi indeducibili e di ROL non utilizzato possono essere riportate ai periodi successivi (entro cinque anni per il ROL).

    La norma (art. 96, comma 1, TUIR)

    «Gli interessi passivi e gli oneri assimilati […] sono deducibili in ciascun periodo d’imposta fino a concorrenza degli interessi attivi e proventi assimilati. L’eccedenza è deducibile nel limite del 30 per cento del risultato operativo lordo della gestione caratteristica. La quota del risultato operativo lordo […] non utilizzata per la deduzione degli interessi passivi e degli oneri finanziari di competenza, può essere portata ad incremento del risultato operativo lordo dei successivi periodi d’imposta.»

    Componente Regola
    Interessi passivi fino agli attivi Deducibili integralmente
    Eccedenza di interessi passivi Deducibile nel limite del 30% del ROL
    ROL rilevante ROL fiscale (dal 2019)
    Eccedenze (interessi e ROL) Riportabili ai periodi successivi

    Tre casi pratici

    Impresa molto indebitata

    Una società sostiene interessi passivi ben superiori agli interessi attivi e al 30% del ROL.

    Cosa fare: Dedurre gli interessi fino agli attivi e poi entro il 30% del ROL; riportare l’eccedenza indeducibile ai periodi successivi, in cui potrà essere dedotta se il ROL lo consente.

    ROL capiente non utilizzato

    In un anno il 30% del ROL supera gli interessi passivi netti da dedurre.

    Cosa fare: La quota di ROL non utilizzata si riporta in avanti e incrementa il plafond di deducibilità degli interessi dei successivi periodi d’imposta, entro cinque anni.

    Interessi su mutuo per immobile strumentale

    Un’impresa paga interessi su un finanziamento per un capannone strumentale.

    Cosa fare: Verificare se gli interessi vanno capitalizzati nel costo del bene (art. 110) o dedotti come interessi passivi soggetti al limite del ROL.

    Spunti pratici

    • Il limite del ROL non si applica a banche e a determinati soggetti finanziari, con regole proprie.
    • Gli interessi capitalizzati nel costo dei beni strumentali seguono l’art. 110, non l’art. 96.
    • Distinguere gli interessi di funzionamento da quelli di finanziamento nella verifica del limite.
    • Conservare il calcolo del ROL fiscale e il monitoraggio delle eccedenze riportate.

    Norme collegate

    Fonti affidabili

    • TUIR, DPR 917/1986, art. 96
    • D.Lgs. 29 novembre 2018, n. 142 (recepimento direttiva ATAD)
    • Agenzia delle Entrate, deducibilità degli interessi passivi

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  • Art. 23 IRAP – Accesso alle informazioni

    Art. 23 IRAP – Accesso alle informazioni

    Art. 23 D.Lgs. 446/97 (IRAP) – Accesso alle informazioni

    In vigore dal 01/01/1998

    1. L’Amministrazione finanziaria trasmette a ciascuna regione, con sistemi telematici o mediante supporti magnetici, le informazioni relative alle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi. 2. Gli elementi acquisiti nel corso dell’attività di controllo dagli uffici dell’Amministrazione finanziaria, dal Corpo della Guardia di finanza e dagli organi regionali sono direttamente utilizzabili, rispettivamente, per l’accertamento dell’imposta regionale e dei tributi erariali. 3. Con decreto del Ministro delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni, sono stabilite le modalità di collegamento degli uffici regionali con il sistema informativo dell’anagrafe tributaria e di utilizzazione dei relativi servizi anche ai fini dello scambio di informazioni di interesse fiscale.

  • Art. 31 IRAP – Primo acconto di imposta

    Art. 31 IRAP – Primo acconto di imposta

    Art. 31 D.Lgs. 446/97 (IRAP) – Primo acconto di imposta

    In vigore dal 01/01/1998

    1. Per il primo periodo di imposta nel quale, a norma degli articoli 36 e 37, l’imposta è applicabile, l’acconto di cui all’articolo 30, comma 3, da versare in due rate di pari importo, è pari al 120 per cento della imposta figurativa liquidabile sul valore della produzione netta realizzato nel periodo di imposta precedente, determinato secondo le disposizioni degli articoli da 4 a 11 e risultante da un apposito prospetto redatto su stampato conforme al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze da allegare alla prima dichiarazione dei redditi da presentare a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero, per i soggetti non tenuti alla presentazione di essa, risultante da apposita dichiarazione, redatta DLgs. 15.12.1997 n. 446 – Art. 32-35 29 e sottoscritta a norma dell’articolo 19, da presentare nel mese di giugno dell’anno di entrata in vigore del presente decreto. Gli omessi o insufficienti versamenti dell’imposta relativi al primo periodo di applicazione della stessa, i cui termini sono scaduti alla data del 30 ottobre 1998, possono essere regolarizzati entro il termine di scadenza del primo versamento dell’imposta da effettuare successivamente alla predetta data applicando gli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

  • SRL in perdita e prosecuzione dell’attività: esempi pratici sull

    SRL in perdita e prosecuzione dell’attività: esempi pratici sull

    In sintesi

    • Quando si verifica una causa di scioglimento, la gestione cambia obiettivo.
    • Gli amministratori devono conservare integrità e valore del patrimonio sociale.
    • Nuovi rischi, nuovi debiti e operazioni speculative possono generare responsabilità.
    • Bilanci, situazioni contabili e verbali diventano prove decisive.
    • Il danno si valuta confrontando patrimonio e scelte gestorie.

    Prima degli esempi: quando la gestione deve diventare conservativa

    L’art. 2486 c.c. riguarda la fase in cui una società si trova in presenza di una causa di scioglimento. Da quel momento gli amministratori non possono più gestire come se l’impresa fosse in piena continuità ordinaria: devono conservare integrità e valore del patrimonio sociale.

    Il punto pratico è capire quando gli amministratori sapevano, o avrebbero dovuto sapere, della causa di scioglimento. Perdite rilevanti, patrimonio netto negativo, impossibilità di proseguire, debiti scaduti e assenza di prospettive non vanno ignorati.

    Non ogni operazione successiva è vietata. Sono possibili atti coerenti con la conservazione del valore, incasso crediti, completamento commesse convenienti, vendita ordinata di asset. Diventano rischiose le operazioni che aggravano il dissesto senza ragione economica.

    Fascicolo di crisi

    • situazione contabile aggiornata;
    • data emersione perdite;
    • verbali amministratori e soci;
    • nuovi contratti stipulati;
    • evoluzione debiti e patrimonio.

    Caso 1: perdite che azzerano il capitale ma l’attività continua

    Scenario. La SRL chiude il trimestre con patrimonio netto negativo e continua ad acquistare merce a debito.

    Come si legge in pratica. Serve verificare se c’era un piano realistico o se la gestione ha solo aumentato l’esposizione verso fornitori e fisco.

    Controlli

    • bilancio intermedio;
    • ordini successivi;
    • piano incassi;
    • verbali soci;
    • debiti nuovi.

    Caso 2: nuova commessa presa in perdita

    Scenario. Gli amministratori accettano una commessa sottocosto per generare liquidità immediata.

    Come si legge in pratica. La liquidità di breve non basta se l’operazione produce perdita certa e aggrava il passivo. Va ricostruita la convenienza economica al momento della scelta.

    Prove

    • preventivo;
    • margine atteso;
    • costi diretti;
    • tempi incasso;
    • ragioni della decisione.

    Caso 3: vendita urgente del magazzino

    Scenario. La società vende scorte con sconto forte per pagare stipendi e fornitori essenziali.

    Come si legge in pratica. L’atto può essere conservativo se evita danni maggiori ed è documentato. Prezzo, urgenza e uso della liquidità sono decisivi.

    Documenti

    • valore magazzino;
    • offerte alternative;
    • destinazione incasso;
    • verbale decisione;
    • situazione debiti.

    Quando chiedere una verifica

    Per SRL in perdita o con debiti crescenti: analisi crisi e responsabilità amministratori.

    Norme e fonti collegate

    Art. 2486 c.c., art. 2476 c.c., art. 2484 c.c..

    Fonti affidabili

    Domande frequenti

    Ogni perdita genera responsabilità?

    No. Conta se gli amministratori hanno violato doveri conservativi.

    Quando serve situazione contabile aggiornata?

    Appena emergono perdite, debiti scaduti o segnali di crisi.

    Si può continuare a lavorare?

    Sì, se gli atti sono conservativi e ragionevoli.

    Come si prova il danno?

    Con andamento patrimoniale, operazioni successive e nesso causale.

  • Art. 40 IRAP – Modalità per il riversamento dell’Irap e dell’addizionale Irpef

    Art. 40 IRAP – Modalità per il riversamento dell’Irap e dell’addizionale Irpef

    Art. 40 D.Lgs. 446/97 (IRAP) – Modalità per il riversamento dell’Irap e dell’addizionale Irpef

    In vigore dal 01/01/1998

    1. Ai fini del versamento dell’imposta regionale sulle attività produttive e dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all’articolo 50 alle regioni, sono istituiti presso la tesoreria centrale dello Stato specifici conti correnti infruttiferi intestati alle regioni e alle provincie autonome di Trento e Bolzano e, presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato operanti nei capoluoghi di regione e nelle predette provincie autonome, specifiche contabilità speciali di girofondi intestate alle stesse regioni e provincie autonome. 2. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni, sono stabilite le modalità di riversamento delle somme riscosse sui conti di cui al comma 1. DLgs. 15.12.1997 n. 446 – Art. 41-42 32 3. Al fine del versamento dell’imposta regionale sulle attività produttive e dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all’articolo 50 non si applica il secondo comma dell’articolo 63 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.