Autore: Andrea Marton

  • Articolo 68 Codice Penale: (Limiti al concorso di circostanze)

    Articolo 68 Codice Penale: (Limiti al concorso di circostanze)

    Art. 68 c.p. – Limiti al concorso di circostanze

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    Salvo quanto è disposto nell’articolo 15, quando una circostanza aggravante comprende in sé un’altra circostanza aggravante, ovvero una circostanza attenuante comprende in sé un’altra circostanza attenuante, è valutata a carico o a favore del colpevole soltanto la circostanza aggravante o la circostanza attenuante, la quale importa, rispettivamente, il maggiore aumento o la maggiore diminuzione di pena.

    Se le circostanze aggravanti o attenuanti importano lo stesso aumento o la stessa diminuzione di pena, si applica un solo aumento o una sola diminuzione di pena.

  • Art. 69 c.p.: (Concorso di circostanze aggravanti e attenuanti)

    Art. 69 c.p.: (Concorso di circostanze aggravanti e attenuanti)

    Art. 69 c.p. – Concorso di circostanze aggravanti e attenuanti

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    Quando concorrono insieme circostanze aggravanti e circostanze attenuanti, e le prime sono dal giudice ritenute prevalenti, non si tien conto delle diminuzioni di pena stabilite per le circostanze attenuanti, e si fa luogo soltanto agli aumenti di pena stabiliti per le circostanze aggravanti.

    Se le circostanze attenuanti sono ritenute prevalenti sulle circostanze aggravanti, non si tien conto degli aumenti di pena stabiliti per queste ultime, e si fa luogo soltanto alle diminuzioni di pena stabilite per le circostanze attenuanti.

    Se fra le circostanze aggravanti e quelle attenuanti il giudice ritiene che vi sia equivalenza, si applica la pena che sarebbe inflitta se non concorresse alcuna di dette circostanze.

    Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle circostanze inerenti alla persona del colpevole, esclusi i casi previsti dall’articolo 99, quarto comma, nonché dagli articoli 111 e 112, primo comma, numero 4), per cui vi è divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulle ritenute circostanze aggravanti, ed a qualsiasi altra circostanza per la quale la legge stabilisca una pena di specie diversa o determini la misura della pena in modo indipendente da quella ordinaria del reato. COMMA ABROGATO DAL D.L. 11 APRILE 1974, N. 99, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA l. 7 GIUGNO 1974, N. 220.

  • Art. 69-bis c.p.: (Casi di esclusione del giudizio di comparazio

    Art. 69-bis c.p.: (Casi di esclusione del giudizio di comparazio

    Art. 69-bis c.p. – Casi di esclusione del giudizio di comparazione tra circostanze

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    Per i delitti di cui all’articolo 407, comma 2, lettera a), numeri da 1) a 6), del codice di procedura penale le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall’articolo 98, concorrenti con le aggravanti di cui agli articoli 111 e 112, primo comma, numeri 3) e 4), e secondo comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste se chi ha determinato altri a commettere il reato, o si è avvalso di altri nella commissione del delitto, ne è il genitore esercente la responsabilità genitoriale ovvero il fratello o la sorella e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall’aumento conseguente alle predette aggravanti.

  • Articolo 70 Codice Penale: (Circostanze oggettive e soggettive)

    Articolo 70 Codice Penale: (Circostanze oggettive e soggettive)

    Art. 70 c.p. (Circostanze oggettive e soggettive)

    In vigore dal 1° luglio 1931

    Agli effetti della legge penale:

    :1) sono circostanze oggettive quelle che concernono la natura, la specie, i mezzi, l’oggetto, il tempo, il luogo e ogni altra modalità dell’azione, la gravità del danno o del pericolo, ovvero le condizioni o le qualità personali dell’offeso;

    :2) sono circostanze soggettive quelle che concernono la intensità del dolo o il grado della colpa, o le condizioni e le qualità personali del colpevole, o i rapporti fra il colpevole e l’offeso, ovvero che sono inerenti alla persona del colpevole.

    Le circostanze inerenti alla persona del colpevole riguardano la imputabilità, e la recidiva

  • Art. 71 c.p.: (Condanna per più reati con unica sentenza o decre

    Art. 71 c.p.: (Condanna per più reati con unica sentenza o decre

    Art. 71 c.p. (Condanna per più reati con unica sentenza o decreto)

    In vigore dal 1° luglio 1931

    Quando, con una sola sentenza o con un solo decreto, si deve pronunciare condanna per più reati contro la stessa persona, si applicano le disposizioni degli articoli seguenti.

  • Art. 72 c.p.: (Concorso di reati che importano l’ergastolo e di

    Art. 72 c.p.: (Concorso di reati che importano l’ergastolo e di

    Art. 72 c.p. (Concorso di reati che importano l’ergastolo e di reati che importano pene detentive temporanee)

    In vigore dal 1° luglio 1931

    Al colpevole di più delitti, ciascuno dei quali importa la pena dell’ergastolo, si applica la detta pena con l’isolamento diurno da sei mesi a tre anni.

    Nel caso di concorso di un delitto che importa la pena dell’ergastolo, con uno o più delitti che importano pene detentive temporanee per un tempo complessivo superiore a cinque anni, si applica la pena dell’ergastolo con l’isolamento diurno per un periodo di tempo da due a diciotto mesi.

    L’ergastolano condannato all’isolamento diurno partecipa all’attività lavorativa.

  • Art. 73 c.p.: (Concorso di reati che importano pene detentive te

    Art. 73 c.p.: (Concorso di reati che importano pene detentive te

    Art. 73 c.p. (Concorso di reati che importano pene detentive temporanee o pene pecuniarie della stessa specie)

    In vigore dal 1° luglio 1931

    Se più reati importano pene temporanee detentive della stessa specie, si applica una pena unica, per un tempo uguale alla durata complessiva delle pene che si dovrebbero infliggere per i singoli reati.

    Quando concorrono più delitti, per ciascuno dei quali deve infliggersi la pena della reclusione non inferiore a ventiquattro anni, si applica l’ergastolo.

    Le pene pecuniarie della stessa specie si applicano tutte per intero.

  • Art. 74 c.p.: (Concorso di reati che importano pene detentive di

    Art. 74 c.p.: (Concorso di reati che importano pene detentive di

    Art. 74 c.p. (Concorso di reati che importano pene detentive di specie diversa)

    In vigore dal 1° luglio 1931

    Se più reati importano pene temporanee detentive di specie diversa, queste si applicano tutte distintamente e per intero.

    La pena dell’arresto è eseguita per ultima.

  • Art. 75 c.p.: (Concorso di reati che importano pene pecuniarie d

    Art. 75 c.p.: (Concorso di reati che importano pene pecuniarie d

    Art. 75 c.p. (Concorso di reati che importano pene pecuniarie di specie diversa)

    In vigore dal 1° luglio 1931

    Se più reati importano pene pecuniarie di specie diversa, queste si applicano tutte distintamente e per intero.

    Nel caso che la pena pecuniaria non sia stata pagata per intero, la somma pagata, agli effetti della conversione, viene detratta dall’ammontare della multa.

  • Art. 76 c.p.: (Pene concorrenti considerate come pena unica ovve

    Art. 76 c.p.: (Pene concorrenti considerate come pena unica ovve

    Art. 76 c.p. – Pene concorrenti considerate come pena unica ovvero come pene distinte

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    Salvo che la legge stabilisca altrimenti, le pene della stessa specie concorrenti a norma dell’articolo 73 si considerano come pena unica per ogni effetto giuridico.

    Le pene di specie diversa concorrenti a norma degli articoli 74 e 75 si considerano egualmente, per ogni effetto giuridico, come pena unica della specie più grave. Nondimeno si considerano come pene distinte, agli effetti della loro esecuzione, dell’applicazione delle misure di sicurezza e in ogni altro caso stabilito dalla legge.

    Se una pena pecuniaria concorre con un’altra pena di specie diversa, le pene si considerano distinte per qualsiasi effetto giuridico.

  • Articolo 77 Codice Penale: Determinazione delle pene accessorie

    Articolo 77 Codice Penale: Determinazione delle pene accessorie

    Art. 77 c.p. Determinazione delle pene accessorie

    In vigore dal 1° luglio 1931

    Per determinare le pene accessorie e ogni altro effetto penale della condanna, si ha riguardo ai singoli reati per i quali è pronunciata la condanna, e alle pene principali che, se non vi fosse concorso di reati, si dovrebbero infliggere per ciascuno di essi.

    Se concorrono pene accessorie della stessa specie, queste si applicano tutte per intero.

  • Art. 78 c.p.: (Limiti degli aumenti delle pene principali)

    Art. 78 c.p.: (Limiti degli aumenti delle pene principali)

    Art. 78 c.p. – Limiti degli aumenti delle pene principali

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    Nel caso di concorso di reati preveduto dall’articolo 73, la pena da applicare a norma dello stesso articolo non può essere superiore al quintuplo della più grave fra le pene concorrenti, né comunque eccedere:

    1) trenta anni per la reclusione;

    2) sei anni per l’arresto;

    3) lire trenta milioni per la multa e sei milioni per l’ammenda; ovvero lire centoventicinque milioni per la multa e venticinque milioni per l’ammenda, se il giudice si vale della facoltà di aumento indicata nel capoverso dell’articolo 133-bis. 169a Nel caso di concorso di reati preveduto dall’articolo 74, la durata delle pene da applicare a norma dell’articolo stesso non può superare gli anni trenta. La parte della pena eccedente tale limite è detratta in ogni caso dall’arresto.