Autore: Andrea Marton

  • Art. 58-bis c.p.: (Procedibilità per i reati commessi col mezzo

    Art. 58-bis c.p.: (Procedibilità per i reati commessi col mezzo

    Art. 58-bis c.p. (Procedibilità per i reati commessi col mezzo della stampa)

    In vigore dal 1° luglio 1931

    Se il reato commesso col mezzo della stampa è punibile a querela, istanza o richiesta, anche per la punibilità dei reati preveduti dai tre articoli precedenti è necessaria querela, istanza o richiesta.

    La querela, la istanza o la richiesta presentata contro il direttore o vicedirettore responsabile, l’editore o lo stampatore, ha effetto anche nei confronti dell’autore della pubblicazione per il reato da questo commesso.

    Non si può procedere per i reati preveduti nei tre articoli precedenti se è necessaria un’autorizzazione di procedimento per il reato commesso dall’autore della pubblicazione, fino a quando l’autorizzazione non è concessa. Questa disposizione non si applica se l’autorizzazione è stabilita per le qualità o condizioni personali dell’autore della pubblicazione.

  • Art. 59 c.p.: (Circostanze non conosciute o erroneamente suppost

    Art. 59 c.p.: (Circostanze non conosciute o erroneamente suppost

    Art. 59 c.p. (Circostanze non conosciute o erroneamente supposte)

    In vigore dal 1° luglio 1931

    Le circostanze che attenuano o escludono la pena sono valutate a favore dell’agente anche se da lui non conosciute, o da lui per errore ritenute inesistenti.

    Le circostanze che aggravano la pena sono valutate a carico dell’agente soltanto se da lui conosciute ovvero ignorate per colpa o ritenute inesistenti per errore determinato da colpa.

    Se l’agente ritiene per errore che esistano circostanze aggravanti o attenuanti, queste non sono valutate contro o a favore di lui.

    Se l’agente ritiene per errore che esistano circostanze di esclusione della pena, queste sono sempre valutate a favore di lui. Tuttavia, se si tratta di errore determinato da colpa, la punibilità non è esclusa, quando il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo.

  • Articolo 60 Codice Penale: (Errore sulla persona dell’offeso)

    Articolo 60 Codice Penale: (Errore sulla persona dell’offeso)

    Art. 60 c.p. (Errore sulla persona dell’offeso)

    In vigore dal 1° luglio 1931

    Nel caso di errore sulla persona offesa da un reato, non sono poste a carico dell’agente le circostanze aggravanti, che riguardano le condizioni o qualità della persona offesa, o i rapporti tra offeso e colpevole.

    Sono invece valutate a suo favore le circostanze attenuanti, erroneamente supposte, che concernono le condizioni, le qualità o i rapporti predetti.

    Le disposizioni di questo articolo non si applicano, se si tratta di circostanze che riguardano l’età o altre condizioni o qualità, fisiche o psichiche, della persona offesa.

  • Articolo 61 Codice Penale: (Circostanze aggravanti comuni)

    Articolo 61 Codice Penale: (Circostanze aggravanti comuni)

    Art. 61 c.p. – Circostanze aggravanti comuni

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    Aggravano il reato, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze aggravanti speciali, le circostanze seguenti:

    1° l’avere agito per motivi abietti o futili;

    2° l’aver commesso il reato per eseguirne od occultarne un altro, ovvero per conseguire o assicurare a sé o ad altri il prodotto o il profitto o il prezzo ovvero la impunità di un altro reato;

    3° l’avere, nei delitti colposi, agito nonostante la previsione dell’evento;

    4° l’avere adoperato sevizie, o l’aver agito con crudeltà verso le persone;

    5) l’avere profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all’età, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa;

    6° l’avere il colpevole commesso il reato durante il tempo, in cui si è sottratto volontariamente alla esecuzione di un mandato o di un ordine di arresto o di cattura o di carcerazione, spedito per un precedente reato;

    7° l’avere, nei delitti contro il patrimonio, o che comunque offendono il patrimonio, ovvero nei delitti determinati da motivi di lucro, cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di rilevante gravità;

    8° l’avere aggravato o tentato di aggravare le conseguenze del delitto commesso;

    9° l’avere commesso il fatto con abuso dei poteri, o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio, ovvero alla qualità di ministro di un culto;

    10° l’avere commesso il fatto contro un pubblico ufficiale o una persona incaricata di un pubblico servizio, o rivestita della qualità di ministro del culto cattolico o di un culto ammesso nello Stato, ovvero contro un agente diplomatico o consolare di uno Stato estero, nell’atto o a causa dell’adempimento delle funzioni o del servizio;

    11° l’avere commesso il fatto con abuso di autorità o di relazioni domestiche, ovvero con abuso di relazioni di ufficio, di prestazione d’opera, di coabitazione, o di ospitalità.

    11-bis. l’avere il colpevole commesso il fatto mentre si trova illegalmente sul territorio nazionale.

    11-ter) l’aver commesso un delitto contro la persona ai danni di un soggetto minore all’interno o nelle adiacenze di istituti di istruzione o di formazione.

    11-quater. l’avere il colpevole commesso un delitto non colposo durante il periodo in cui era ammesso ad una misura alternativa alla detenzione in carcere.

    11-quinquies) l’avere, nei delitti non colposi contro la vita e l’incolumità individuale e contro la libertà personale, commesso il fatto in presenza o in danno di un minore di anni diciotto ovvero in danno di persona in stato di gravidanza.

    11-sexies) l’avere, nei delitti non colposi, commesso il fatto in danno di persone ricoverate presso strutture sanitarie o presso strutture sociosanitarie residenziali o semiresidenziali, pubbliche o private, ovvero presso strutture socio-educative.

    11-septies) l’avere commesso il fatto in occasione o a causa di manifestazioni sportive o durante i trasferimenti da o verso i luoghi in cui si svolgono dette manifestazioni.

    11-octies) l’avere agito, nei delitti commessi con violenza o minaccia, in danno degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nonché di chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, a causa o nell’esercizio di tali professioni o attività.

    11-novies) l’avere agito, nei delitti commessi con violenza o minaccia, in danno di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola, a causa o nell’esercizio delle loro funzioni.

    11-decies) l’avere, nei delitti non colposi contro la vita e l’incolumità pubblica e individuale, contro la libertà personale e contro il patrimonio, o che comunque offendono il patrimonio commesso il fatto all’interno o nelle immediate adiacenze delle stazioni ferroviarie e delle metropolitane o all’interno dei convogli adibiti al trasporto di passeggeri.

    11-undecies) l’avere commesso il fatto mediante l’impiego di sistemi di intelligenza artificiale, quando gli stessi, per la loro natura o per le modalità di utilizzo, abbiano costituito mezzo insidioso, ovvero quando il loro impiego abbia comunque ostacolato la pubblica o la privata difesa, ovvero aggravato le conseguenze del reato .

  • Art. 61-bis c.p.: (Circostanza aggravante del reato transnaziona

    Art. 61-bis c.p.: (Circostanza aggravante del reato transnaziona

    Art. 61-bis c.p. – Circostanza aggravante del reato transnazionale

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    Per i reati puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni nella commissione dei quali abbia dato il suo contributo un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato la pena è aumentata da un terzo alla metà. Si applica altresì il secondo comma dell’articolo 416-bis.1.

  • Articolo 62 Codice Penale: (Circostanze attenuanti comuni)

    Articolo 62 Codice Penale: (Circostanze attenuanti comuni)

    Art. 62 c.p. – Circostanze attenuanti comuni

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    Attenuano il reato, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze attenuanti speciali, le circostanze seguenti:

    1° l’avere agito per motivi di particolare valore morale o sociale;

    2° l’aver reagito in stato di ira, determinato da un fatto ingiusto altrui;

    3° l’avere agito per suggestione di una folla in tumulto, quando non si tratta di riunioni o assembramenti vietati dalla legge o dall’Autorità, e il colpevole non è delinquente o contravventore abituale o professionale, o delinquente per tendenza;

    4) l’avere, nei delitti contro il patrimonio, o che comunque offendono il patrimonio, cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di speciale tenuità, ovvero, nei delitti determinati da motivi di lucro, l’avere agito per conseguire o l’avere comunque conseguito un lucro di speciale tenuità, quando anche l’evento dannoso o pericoloso sia di speciale tenuità;

    5° l’essere concorso a determinare l’evento, insieme con l’azione o l’omissione del colpevole, il fatto doloso della persona offesa;

    6° l’avere, prima del giudizio, riparato interamente il danno, mediante il risarcimento di esso, e, quando sia possibile, mediante le restituzioni; o l’essersi, prima del giudizio e fuori del caso preveduto nell’ultimo capoverso dell’articolo 56, adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato ; o l’avere partecipato a un programma di giustizia riparativa con la vittima del reato, concluso con un esito riparativo. Qualora l’esito riparativo comporti l’assunzione da parte dell’imputato di impegni comportamentali, la circostanza è valutata solo quando gli impegni sono stati rispettati .

  • Articolo 62-bis Codice Penale: (Circostanze attenuanti generiche)

    Articolo 62-bis Codice Penale: (Circostanze attenuanti generiche)

    Art. 62-bis c.p. – Circostanze attenuanti generiche

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    Il giudice, indipendentemente dalle circostanze previste nell’articolo 62, può prendere in considerazione altre circostanze diverse, qualora le ritenga tali da giustificare una diminuzione della pena. Esse sono considerate in ogni caso, ai fini dell’applicazione di questo capo, come una sola circostanza, la quale può anche concorrere con una o più delle circostanze indicate nel predetto articolo 62.

    Ai fini dell’applicazione del primo comma non si tiene conto dei criteri di cui all’articolo 133, primo comma, numero 3), e secondo comma, nei casi previsti dall’articolo 99, quarto comma, in relazione ai delitti previsti dall’articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, nel caso in cui siano puniti con la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni.

    In ogni caso, l’assenza di precedenti condanne per altri reati a carico del condannato non puo` essere, per ciò solo, posta a fondamento della concessione delle circostanze di cui al primo comma.

  • Art. 63 c.p.: (Applicazione degli aumenti o delle diminuzioni di

    Art. 63 c.p.: (Applicazione degli aumenti o delle diminuzioni di

    Art. 63 c.p. (Applicazione degli aumenti o delle diminuzioni di pena)

    In vigore dal 1° luglio 1931

    Quando la legge dispone che la pena sia aumentata o diminuita entro limiti determinati, l’aumento o la diminuzione si opera sulla quantità di essa, che il giudice applicherebbe al colpevole, qualora non concorresse la circostanza che la fa aumentare o diminuire.

    Se concorrono più circostanze aggravanti, ovvero più circostanze attenuanti, l’aumento o la diminuzione di pena si opera sulla quantità di essa risultante dall’aumento o dalla diminuzione precedente.

    Quando per una circostanza la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato, o si tratta di circostanza ad effetto speciale, l’aumento o la diminuzione per le altre circostanze non opera sulla pena ordinaria del reato, ma sulla pena stabilita per la circostanza anzidetta. Sono circostanze ad effetto speciale quelle che importano un aumento o una diminuzione della pena superiore ad un terzo.

    Se concorrono più circostanze aggravanti tra quelle indicate nel secondo capoverso di questo articolo, si applica soltanto la pena stabilita per la circostanza più grave; ma il giudice può aumentarla.

    Se concorrono più circostanze attenuanti tra quelle indicate nel secondo capoverso di questo articolo, si applica soltanto la pena meno grave stabilita per le predette circostanze; ma il giudice può diminuirla.

  • Art. 64 c.p.: (Aumento di pena nel caso di una sola circostanza

    Art. 64 c.p.: (Aumento di pena nel caso di una sola circostanza

    Art. 64 c.p. (Aumento di pena nel caso di una sola circostanza aggravante)

    In vigore dal 1° luglio 1931

    Quando ricorre una circostanza aggravante, e l’aumento di pena non è determinato dalla legge, è aumentata fino a un terzo la pena che dovrebbe essere inflitta per il reato commesso.

    Nondimeno, la pena della reclusione da applicare per effetto dell’aumento non può superare gli anni trenta.

  • Art. 65 c.p.: (Diminuzione di pena nel caso di una sola circosta

    Art. 65 c.p.: (Diminuzione di pena nel caso di una sola circosta

    Art. 65 c.p. (Diminuzione di pena nel caso di una sola circostanza attenuante)

    In vigore dal 1° luglio 1931

    Quando ricorre una circostanza attenuante, e non è dalla legge determinata la diminuzione di pena, si osservano le norme seguenti:

    1) alla pena di morte è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni;

    2) alla pena dell’ergastolo è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni;

    3) le altre pene sono diminuite in misura non eccedente un terzo.

  • Art. 66 c.p.: (Limiti degli aumenti di pena nel caso di concorso

    Art. 66 c.p.: (Limiti degli aumenti di pena nel caso di concorso

    Art. 66 c.p. – Limiti degli aumenti di pena nel caso di concorso di più circostanze aggravanti

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    Se concorrono più circostanze aggravanti, la pena da applicare per effetto degli aumenti non può superare il triplo del massimo stabilito dalla legge per il reato, salvo che si tratti delle circostanze indicate nel secondo capoverso dell’articolo 63, né comunque eccedere:

    1) gli anni trenta, se si tratta della reclusione;

    2) gli anni cinque, se si tratta dell’arresto;

    3) e, rispettivamente, lire venti milioni o quattro milioni, se si tratta della multa o dell’ammenda; ovvero, rispettivamente, lire sessanta milioni o dodici milioni se il giudice si avvale della facoltà di aumento indicata nel capoverso dell’articolo 133-bis .

  • Art. 67 c.p.: (Limiti delle diminuzioni di pena nel caso di conc

    Art. 67 c.p.: (Limiti delle diminuzioni di pena nel caso di conc

    Art. 67 c.p. – Limiti delle diminuzioni di pena nel caso di concorso di più circostanze attenuanti

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore:

    1° a quindici anni di reclusione, se per il delitto la legge stabilisce la pena di morte;

    2° a dieci anni di reclusione, se per il delitto la legge stabilisce la pena dell’ergastolo.

    Le altre pene sono diminuite. In tal caso, quando non si tratta delle circostanze indicate nel secondo capoverso dell’articolo 63, la pena non può essere applicata in misura inferiore ad un quarto.