Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

Profilo LinkedIn ›

I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 126 quinquies T.U.B.: Contratto quadro

    Art. 126 quinquies T.U.B.: Contratto quadro

    Art. 126 quinquies T.U.B. – Contratto quadro

    In vigore dal 11/01/2024

    Modificato da: Decreto legislativo del 07/12/2023 n. 207 Articolo 3

    “1. Ai contratti quadro si applica l’articolo 117, commi 1, 2, 3, 4, 6 e 7, e l’articolo 118-bis, commi 2, 3 e 4. Il potere previsto dall’articolo 117, comma 2, è esercitato dalla Banca d’Italia.

    2. In qualsiasi momento del rapporto, l’utilizzatore di servizi di pagamento che ha concluso un contratto quadro può richiedere le condizioni contrattuali del contratto quadro nonché le informazioni relative al contratto quadro previste ai sensi dell’articolo126-quater, comma 1, lettera a), su supporto cartaceo o su altro supporto durevole.”

  • Art. 126 sexies T.U.B.: Modifica unilaterale delle condizioni

    Art. 126 sexies T.U.B.: Modifica unilaterale delle condizioni

    Art. 126 sexies T.U.B. – Modifica unilaterale delle condizioni

    In vigore dal 13/01/2018

    Modificato da: Decreto legislativo del 15/12/2017 n. 218 Articolo 1

    “1. Ogni modifica del contratto quadro o delle condizioni e informazioni a esso relative fornite all’utilizzatore ai sensi dell’articolo 126-quater, comma 1, lettera a), è proposta dal prestatore dei servizi di pagamento secondo le modalità stabilite dalla Banca d’Italia, con almeno due mesi di anticipo rispetto alla data di applicazione indicata nella proposta .

    2. Il contratto quadro può prevedere che la modifica delle condizioni contrattuali si ritiene accettata dall’utilizzatore a meno che questi non comunichi al prestatore dei servizi di pagamento, prima della data indicata nella proposta per l’applicazione della modifica, che non intende accettarla. In questo caso, la comunicazione di cui al comma 1, contenente la proposta di modifica, specifica che in assenza di espresso rifiuto la proposta si intende accettata e che l’utilizzatore ha diritto di recedere senza spese prima della data prevista per l’applicazione della modifica.

    3. Le modifiche dei tassi di interesse o di cambio possono essere applicate con effetto immediato e senza preavviso; tuttavia, se sono sfavorevoli per l’utilizzatore, è necessario che ciò sia previsto nel contratto quadro e che la modifica sia la conseguenza della variazione dei tassi di interesse o di cambio di riferimento convenuti nel contratto. L’utilizzatore è informato della modifica dei tassi di interesse nei casi e secondo le modalità stabilite dalla Banca d’Italia.

    4. Le modifiche dei tassi di interesse o di cambio utilizzati nelle operazioni di pagamento sono applicate e calcolate in modo da non creare discriminazioni tra utilizzatori, secondo quanto stabilito dalla Banca d’Italia.

    4-bis. Se il cliente è un consumatore, il contratto quadro o le condizioni e informazioni a esso relative fornite all’utilizzatore ai sensi dell’articolo 126-quater, comma 1, lettera a), possono essere modificate se sussiste un giustificato motivo.

    5. Abrogato [Restano ferme, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 33, commi 3 e 4, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.]”

  • Art. 126 octies T.U.B.: Denominazione valutaria dei pagamenti

    Art. 126 octies T.U.B.: Denominazione valutaria dei pagamenti

    Art. 126 octies T.U.B. – Denominazione valutaria dei pagamenti

    In vigore dal 13/01/2018

    Modificato da: Decreto legislativo del 15/12/2017 n. 218 Articolo 1

    “1. I pagamenti sono effettuati nella valuta concordata dalle parti.

    2. Se al pagatore è offerto, prima di disporre un’operazione di pagamento, un servizio di conversione valutaria dal beneficiario ovvero presso uno sportello automatico o presso il punto vendita da un venditore di merci o da un fornitore di servizi, colui che propone il servizio di conversione comunica al pagatore tutte le spese e il tasso di cambio che sarà utilizzato per la conversione. Il pagatore accetta il servizio su tale base.”

  • Art. 126 septies T.U.B.: Recesso

    Art. 126 septies T.U.B.: Recesso

    Art. 126 septies T.U.B. – Recesso

    In vigore dal 01/03/2010

    Modificato da: Decreto legislativo del 27/01/2010 n. 11 Articolo 34

    “1. L’utilizzatore di servizi di pagamento ha sempre la facoltà di recedere dal contratto quadro senza penalità e senza spese di chiusura.

    2. Il prestatore di servizi di pagamento può recedere da un contratto quadro a tempo indeterminato se ciò è previsto dal contratto e con un preavviso di almeno due mesi, secondo le modalità stabilite dalla Banca d’Italia.

    3. In caso di recesso dal contratto dell’utilizzatore o del prestatore di servizi di pagamento, le spese per i servizi fatturate periodicamente sono dovute dall’utilizzatore solo in misura proporzionale per il periodo precedente al recesso; se pagate anticipatamente, esse sono rimborsate in maniera proporzionale.”

  • Art. 126 decies T.U.B.: Oggetto, ambito di applicazione e definizioni

    Art. 126 decies T.U.B.: Oggetto, ambito di applicazione e definizioni

    Art. 126 decies T.U.B. – Oggetto, ambito di applicazione e definizioni.

    In vigore dal 14/04/2017

    Modificato da: Decreto legislativo del 15/03/2017 n. 37 Articolo 1

    “1. Il presente capo reca disposizioni in materia di trasparenza e comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, trasferimento di taluni servizi connessi al conto di pagamento, accesso ai conti di pagamento con caratteristiche di base.

    2. Il presente capo si applica ai conti di pagamento offerti a o sottoscritti da consumatori, che consentono almeno l’esecuzione di tutte le seguenti operazioni: versamento di fondi; prelievo di contanti; esecuzione e ricezione di operazioni di pagamento.

    3. Ai fini del presente capo, l’espressione:

    a) “servizi collegati al conto” indica tutti i servizi connessi all’apertura, alla gestione e alla chiusura di un conto di pagamento, ivi compresi l’apertura di credito, lo sconfinamento e le operazioni indicate all’articolo 2, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11;

    b) “servizio di trasferimento” indica il trasferimento, su richiesta del consumatore, da un prestatore di servizi di pagamento ad un altro, delle informazioni su tutti o su alcuni ordini permanenti di bonifico, addebiti diretti ricorrenti e bonifici in entrata ricorrenti eseguiti sul conto di pagamento, o il trasferimento dell’eventuale saldo positivo da un conto di pagamento d’origine a un conto di pagamento di destinazione, o entrambi, con o senza la chiusura del conto di pagamento di origine;

    c) “operazioni in numero superiore” indica le operazioni, delle tipologie individuate ai sensi dell’articolo 126-vicies semel, comma 1, eseguite dal consumatore sul conto di base oltre i limiti numerici stabiliti ai sensi del medesimo articolo;

    d) “operazioni aggiuntive” indica, in relazione al conto di base, i servizi e le operazioni, delle tipologie diverse da quelle individuate ai sensi dell’articolo 126-vicies semel, comma 1, che il consumatore può richiedere sul conto di base. Si applicano le definizioni previste dall’articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, e dall’articolo 121, comma 1, lettera i);

    e) “consumatore” indica una persona fisica che agisce per scopi estranei all’attivita’ imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta;

    f) “prestatori di servizi di pagamento” indica le banche, gli istituti di moneta elettronica, gli istituti di pagamento e Poste Italiane s.p.a., per le attività di bancoposta di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144;

    g) “conto di base” indica un conto di pagamento denominato in euro con le caratteristiche di cui alla sezione III.

    4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3, ai fini del presente capo si applicano inoltre le ulteriori definizioni di cui all’articolo 2 della direttiva 2014/92/UE.

    5. Per quanto non diversamente previsto dal presente capo, si applicano le disposizioni del capo II-bis.

    6. La Banca d’Italia detta disposizioni di attuazione del presente capo, in conformità a quanto previsto dalla direttiva 2014/92/UE e dalle relative norme tecniche di regolamentazione e di attuazione emanate dalla Commissione europea, al fine di assicurare la trasparenza e la comprensibilità delle informazioni per i consumatori, favorire la mobilità, agevolare l’accesso ai servizi bancari e finanziari da parte della clientela. Si applica l’articolo 126-bis, comma 5.

    7. La Banca d’Italia è designata quale autorità competente per lo svolgimento dei compiti indicati dagli articoli 21 e 22 della direttiva 2014/92/UE.

    8. Le norme del presente capo non si applicano a conti di pagamento eventualmente in essere presso la Banca d’Italia e la Cassa Depositi e Prestiti.”

  • Art. 126 novies T.U.B.: Commissioni applicabili al rimborso della moneta elettronica

    Art. 126 novies T.U.B.: Commissioni applicabili al rimborso della moneta elettronica

    Art. 126 novies T.U.B. – Commissioni applicabili al rimborso della moneta elettronica.

    In vigore dal 13/05/2012

    Modificato da: Decreto legislativo del 16/04/2012 n. 45 Articolo 1

    “1. Il rimborso della moneta elettronica previsto dall’articolo 114-ter può essere soggetto al pagamento di una commissione adeguata e conforme ai costi effettivamente sostenuti dall’emittente, solo se previsto dal contratto e in uno dei seguenti casi:

    a) il rimborso è chiesto prima della scadenza del contratto;

    b) il detentore di moneta elettronica recede dal contratto prima della sua scadenza;

    c) il rimborso è chiesto più di un anno dopo la data di scadenza del contratto.

    2. I soggetti, diversi da un consumatore, che accettino in pagamento moneta elettronica possono regolare in via contrattuale con l’emittente di moneta elettronica le condizioni del rimborso loro spettante nei suoi confronti, anche in deroga al comma 1.

    3. L’emittente di moneta elettronica fornisce al detentore, prima che egli sia vincolato da un contratto o da un’offerta, le informazioni relative alle modalità e alle condizioni del rimborso, secondo quanto stabilito dalla Banca d’Italia.

    4. Il contratto tra l’emittente e il detentore di moneta elettronica indica chiaramente ed esplicitamente le modalità e le condizioni del rimborso.”

  • Art. 126 duodecies T.U.B.: Informazioni precontrattuali e comuni

    Art. 126 duodecies T.U.B.: Informazioni precontrattuali e comuni

    Art. 126 duodecies T.U.B. – Informazioni precontrattuali e comunicazioni periodiche (1).

    In vigore dal 14/04/2017

    Modificato da: Decreto legislativo del 15/03/2017 n. 37 Articolo 1

    “1. I prestatori di servizi di pagamento forniscono ai consumatori le informazioni precontrattuali e le comunicazioni periodiche relative al conto di pagamento, rispettivamente, attraverso un “Documento informativo sulle spese” e un “Riepilogo delle spese” in conformità alle norme tecniche di attuazione adottate dalla Commissione europea ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 6 e dell’articolo 5, paragrafo 4, della direttiva 2014/92/UE.

    2. Il Documento informativo sulle spese e il Riepilogo delle spese sono forniti insieme alle altre informazioni richieste per i conti di pagamento ai sensi dei capi I e II-bis secondo quanto previsto con disposizioni della Banca d’Italia.

    3. I prestatori di servizi di pagamento mettono a disposizione dei consumatori un glossario dei principali termini impiegati nei documenti previsti dal presente articolo, redatto in termini di facile comprensione e in forma chiara e leggibile.

    4. Il “Documento informativo sulle spese” e il “Riepilogo delle spese” di cui al comma 1 sono redatti in conformità alle disposizioni emanate dalla Banca d’Italia. Con disposizioni della Banca d’Italia sono stabiliti anche i casi e le modalità di calcolo, comunicazione e presentazione di un apposito indicatore sintetico di costo relativo al conto di pagamento, da includere almeno nel “Documento informativo sulle spese”.”

    (1) Articolo aggiunto dall’art. 1, comma 1 decreto legislativo 15 marzo 2017 n. 37. Per l’applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo vedasi l’art. 2, comma 1, lett. a) del citato decreto legislativo n. 37 del 2017.

  • Art. 126 undecies T.U.B.: Terminologia standardizzata europea

    Art. 126 undecies T.U.B.: Terminologia standardizzata europea

    Art. 126 undecies T.U.B. – Terminologia standardizzata europea.

    In vigore dal 14/04/2017

    Modificato da: Decreto legislativo del 15/03/2017 n. 37 Articolo 1

    “1. La Banca d’Italia pubblica sul proprio sito web l’elenco dei servizi collegati al conto di pagamento più rappresentativi a livello nazionale in conformità a quanto stabilito dalla direttiva 2014/92/UE. L’elenco impiega la terminologia standardizzata europea definita dalla Commissione europea ai sensi della direttiva 2014/92/UE.

    2. L’elenco dei servizi collegati al conto di pagamento più rappresentativi a livello nazionale è aggiornato in conformità a quanto previsto dall’articolo 3, paragrafo 6, della direttiva 2014/92/UE. La Banca d’Italia pubblica l’elenco nazionale aggiornato.

    3. I prestatori di servizi di pagamento impiegano, ove applicabile, la terminologia standardizzata europea nei documenti previsti dall’articolo 126-duodecies, nei contratti e in ogni altra informazione e comunicazione resa ai consumatori.

    4. I prestatori di servizi di pagamento possono utilizzare denominazioni e marchi commerciali per individuare i propri servizi nelle comunicazioni e informazioni precontrattuali, contrattuali, commerciali e pubblicitarie indirizzate ai consumatori, nel rispetto dei limiti eventualmente stabiliti con disposizioni della Banca d’Italia.”

  • Art. 126 quaterdecies T.U.B.: Conti di pagamento in pacchetto

    Art. 126 quaterdecies T.U.B.: Conti di pagamento in pacchetto

    Art. 126 quater decies T.U.B. – Conti di pagamento offerti in un pacchetto insieme ad altri prodotti.

    In vigore dal 14/04/2017

    Modificato da: Decreto legislativo del 15/03/2017 n. 37 Articolo 1

    “1. Quando il conto di pagamento è offerto congiuntamente ad altri prodotti o servizi diversi da quelli menzionati all’articolo 126-decies, comma 3, lettera a), come parte di un pacchetto, il prestatore di servizi di pagamento comunica al consumatore se l’acquisto del conto di pagamento è condizionato alla sottoscrizione dei prodotti o servizi offerti congiuntamente. Nel caso in cui sia consentito l’acquisto separato, il prestatore di servizi di pagamento fornisce separatamente al consumatore le informazioni relative ai prodotti o servizi offerti congiuntamente, in conformità alla disciplina eventualmente applicabile a ciascuno di essi e specificando almeno i costi e le spese relativi a ciascuno dei prodotti e servizi offerti con il pacchetto che possono essere acquistati separatamente.

    2. È fatto salvo quanto stabilito dall’articolo 21, comma 3-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e dall’articolo 120-octiesdecies.”

  • Art. 126 ter decies T.U.B.: Siti web di confronto

    Art. 126 ter decies T.U.B.: Siti web di confronto

    Art. 126 ter decies T.U.B. – Siti web di confronto (1).

    In vigore dal 14/04/2017

    Modificato da: Decreto legislativo del 15/03/2017 n. 37 Articolo 1

    “1. I prestatori di servizi di pagamento che offrono conti di pagamento destinati ai consumatori partecipano a uno o più siti web, costituiti anche per il tramite delle associazioni di categoria degli intermediari o da associazioni di consumatori, per il confronto tra le offerte relative ai conti di pagamento, dandone indicazione sul proprio sito web, ove disponibile.

    2. I siti web previsti dal comma 1:

    a) sono accessibili gratuitamente dai consumatori;

    b) consentono almeno il confronto delle spese applicabili per i servizi inclusi nell’elenco di cui all’articolo 126-undecies, comma 1, nonché dell’indicatore sintetico di costo previsto dalle disposizioni della Banca d’Italia;

    c) sono funzionalmente indipendenti e assicurano parità di trattamento tra i prestatori di servizi di pagamento nella partecipazione al sito e nella visualizzazione dei risultati di ricerca;

    d) contengono informazioni chiare e facilmente accessibili sull’identita’ dei soggetti che costituiscono e gestiscono il sito, nonché sui criteri utilizzati per il confronto tra le offerte, da definirsi in modo semplice e oggettivo;

    e) impiegano un linguaggio facilmente comprensibile e, ove applicabile, la terminologia standardizzata europea di cui all’articolo 126-undecies;

    f) forniscono informazioni corrette e aggiornate, indicando la data dell’ultimo aggiornamento;

    g) comprendono un’ampia gamma di offerte di conti di pagamento rappresentative di una quota significativa del mercato e, nel caso in cui non forniscano un quadro completo del mercato, indicano chiaramente tale circostanza prima di mostrare i risultati della ricerca;

    h) prevedono adeguate procedure per la segnalazione di errori nelle informazioni pubblicate;

    i) non possono svolgere attività di mediazione;

    l) non possono rifiutare le richieste di adesione da parte dei prestatori di servizi di pagamento;

    m) escludono i prestatori di servizi di pagamento aderenti per i giustificati motivi previsti con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Banca d’Italia di cui al comma 3;

    n) pubblicano la lista dei prestatori di servizi di pagamento aderenti;

    o) dispongono della certificazione e di una verifica annuale positiva secondo quanto previsto dal comma 3.

    3. La sussistenza dei requisiti di cui al comma 2 è certificata e annualmente verificata da un ente specializzato, con apposita relazione. I titolari dei siti web inviano la relazione dell’ente specializzato alla Banca d’Italia che ne da’ notizia sul proprio sito web. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Banca d’Italia, sono individuate le caratteristiche dell’ente certificatore, la procedura di accreditamento che dovrà garantire il rispetto dei principi di imparzialità, indipendenza, correttezza e competenza, e i casi di giustificati motivi di esclusione di cui al comma 2, lettera m).

    4. I prestatori di servizi di pagamento inviano al sito web i dati necessari per il confronto tra le offerte, secondo quanto stabilito dalla Banca d’Italia.

    5. I titolari dei siti web comunicano la cessazione del funzionamento del sito alla Banca d’Italia.”

    (1) Articolo aggiunto dall’art. 1, comma 1 decreto legislativo 15 marzo 2017 n. 37. Per l’applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo vedasi l’art. 2, comma 1, lett. b) del citato decreto legislativo n. 37 del 2017.

  • Art. 126 quinquies decies T.U.B.: Servizio di trasferimento

    Art. 126 quinquies decies T.U.B.: Servizio di trasferimento

    Art. 126 quinquies decies T.U.B. – Servizio di trasferimento (1).

    In vigore dal 14/04/2017

    Modificato da: Decreto legislativo del 15/03/2017 n. 37 Articolo 1

    “1. I prestatori di servizi di pagamento forniscono il servizio di trasferimento tra i conti di pagamento detenuti nella stessa valuta a tutti i consumatori che intendono aprire o che sono titolari di un conto di pagamento presso un prestatore di servizi di pagamento stabilito nel territorio della Repubblica.

    2. Il servizio di trasferimento è avviato dal prestatore di servizi di pagamento ricevente su richiesta del consumatore. A tal fine, il consumatore rilascia al prestatore di servizi di pagamento ricevente una specifica autorizzazione all’esecuzione del servizio di trasferimento. Quando i conti hanno due o più titolari, l’autorizzazione all’esecuzione del servizio di trasferimento è fornita da ciascuno di essi. Con riguardo alla forma dell’autorizzazione si applica l’articolo 117, commi 1 e 2. Il prestatore di servizi di pagamento ricevente trasmette copia dell’autorizzazione al prestatore di servizi di pagamento trasferente ove richiesto da quest’ultimo; la richiesta non interrompe né sospende il termine per l’esecuzione del servizio di trasferimento.

    3. Il servizio di trasferimento è eseguito entro dodici giorni lavorativi dalla ricezione da parte del prestatore di servizi di pagamento ricevente dell’autorizzazione del consumatore completa di tutte le informazioni necessarie, in conformità alla procedura stabilita dall’articolo 10 della direttiva 2014/92/UE. La Banca d’Italia può dettare disposizioni attuative del presente comma.

    4. Attraverso l’autorizzazione il consumatore:

    a) fornisce al prestatore di servizi di pagamento trasferente e al prestatore di servizi di pagamento ricevente il consenso specifico a eseguire ciascuna delle operazioni relative al servizio di trasferimento, per quanto di rispettiva competenza;

    b) quando intende trasferire solo alcuni dei servizi collegati al conto di pagamento, identifica specificamente i bonifici ricorrenti in entrata, gli ordini permanenti di bonifico e gli ordini relativi ad addebiti diretti per l’addebito in conto che devono essere trasferiti;

    c) indica la data a partire dalla quale gli ordini permanenti di bonifico e gli addebiti diretti devono essere eseguiti o addebitati a valere sul conto di pagamento di destinazione. Tale data è fissata ad almeno sei giorni lavorativi a decorrere dal giorno in cui il prestatore di servizi di pagamento ricevente riceve i documenti trasmessi dal prestatore di servizi di pagamento trasferente;

    d) indica se intende avvalersi della facoltà di ottenere il reindirizzamento automatico dei bonifici previsto dal comma 7.

    5. Il prestatore di servizi di pagamento ricevente è responsabile dell’avvio e della gestione della procedura per conto del consumatore. Il consumatore può chiedere al prestatore di servizi di pagamento ricevente di effettuare il trasferimento di tutti o di alcuni bonifici in entrata, ordini permanenti di bonifico o ordini di addebito diretto. Il prestatore di servizi di pagamento trasferente fornisce al prestatore di servizi di pagamento ricevente tutte le informazioni necessarie per riattivare i pagamenti sul conto di pagamento di destinazione, in conformità a quanto indicato nell’autorizzazione del consumatore, ivi compresi l’elenco degli ordini permanenti in essere relativi a bonifici e le informazioni disponibili sugli ordini di addebito diretto che vengono trasferiti, nonché le informazioni disponibili sui bonifici ricorrenti in entrata e sugli addebiti diretti ordinati dal creditore eseguiti sul conto di pagamento del consumatore nei precedenti 13 mesi.

    6. Quando le informazioni fornite dal prestatore di servizi di pagamento trasferente non sono sufficienti a consentire l’esecuzione del servizio di trasferimento entro il termine di cui al comma 3, ferma restando la responsabilità del prestatore di servizi di pagamento trasferente ai sensi dell’articolo 126-septiesdecies, il prestatore di servizi di pagamento ricevente può chiedere al consumatore di fornire le informazioni mancanti.

    7. Il prestatore di servizi di pagamento trasferente assicura gratuitamente il reindirizzamento automatico dei bonifici ricevuti sul conto di pagamento di origine verso il conto di pagamento di destinazione detenuto presso il prestatore di servizi di pagamento ricevente, per un periodo di 12 mesi a decorrere dalla data specificata nell’autorizzazione del consumatore all’esecuzione del servizio di trasferimento. Il prestatore di servizi di pagamento trasferente, se cessa di accettare i bonifici in entrata alla scadenza dei 12 mesi o in mancanza di richiesta da parte del consumatore del servizio di reindirizzamento, è tenuto a informare tempestivamente il pagatore o il beneficiario delle ragioni del rifiuto dell’operazione di pagamento.

    8. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, il prestatore di servizi di pagamento trasferente assicura al consumatore la fruizione dei servizi di pagamento fino al giorno precedente la data indicata dal consumatore nell’autorizzazione. Il prestatore di servizi di pagamento ricevente assicura la fruizione dei servizi di pagamento a partire da tale data. Il prestatore di servizi di pagamento trasferente non blocca gli strumenti di pagamento collegati al conto di origine prima della data indicata dal consumatore nell’autorizzazione.

    9. Se il consumatore ha obblighi pendenti che non consentono la chiusura del conto di pagamento di origine, il prestatore di servizi di pagamento trasferente ne informa immediatamente il consumatore. In tal caso, resta fermo l’obbligo del prestatore di servizi di pagamento trasferente di effettuare tutte le operazioni necessarie all’esecuzione del servizio di trasferimento entro i termini previsti, ad eccezione della chiusura del conto di pagamento di origine. L’esecuzione del servizio di trasferimento non può essere condizionata alla restituzione da parte del consumatore di carte, assegni o altri strumenti di pagamento collegati al conto di origine.

    10. La continuità nella fruizione dei servizi di pagamento è assicurata al consumatore anche quando il trasferimento del conto è l’effetto di operazioni di cessione di rapporti giuridici ad altro prestatore di servizi di pagamento, secondo quanto stabilito dalla Banca d’Italia.”

    (1) Articolo aggiunto dall’art. 1, comma 1 decreto legislativo 15 marzo 2017 n. 37. Per l’applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo vedasi l’art. 2, comma 1, lett. c) e d) del citato decreto legislativo n. 37 del 2017.

  • Art. 126 sexies decies T.U.B.: Spese applicabili per il servizio

    Art. 126 sexies decies T.U.B.: Spese applicabili per il servizio

    Art. 126 sexies decies T.U.B. – Spese applicabili per il servizio di trasferimento (1).

    In vigore dal 14/04/2017

    Modificato da: Decreto legislativo del 15/03/2017 n. 37 Articolo 1

    “1. Il prestatore di servizi di pagamento trasferente fornisce le informazioni richieste dal prestatore di servizi di pagamento ricevente e relative all’elenco degli ordini permanenti in essere relativi a bonifici e le informazioni disponibili sugli ordini di addebito diretto che vengono trasferiti e ai bonifici ricorrenti in entrata e sugli addebiti diretti ordinati dal creditore eseguiti sul conto di pagamento del consumatore nei precedenti tredici mesi, senza addebito di spese a carico del consumatore o del prestatore di servizi di pagamento ricevente.

    2. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 4, il prestatore di servizi di pagamento trasferente e il prestatore di servizi di pagamento ricevente non addebitano spese al consumatore per il servizio di trasferimento.

    3. Per il periodo di sei mesi dal rilascio dell’autorizzazione da parte del consumatore, il prestatore di servizi di pagamento trasferente e il prestatore di servizi di pagamento ricevente consentono gratuitamente al consumatore l’accesso alle informazioni che lo riguardano rilevanti per l’esecuzione del servizio di trasferimento e relative agli ordini permanenti e agli addebiti diretti in essere presso il medesimo prestatore di servizi di pagamento.

    4. Se nell’ambito del servizio di trasferimento il consumatore richiede la chiusura del conto di pagamento di origine, si applica l’articolo 126-septies, commi 1 e 3.”

    (1) Articolo aggiunto dall’art. 1, comma 1 decreto legislativo 15 marzo 2017 n. 37. Per l’applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo vedasi l’art. 2, comma 1, lett. c) del citato decreto legislativo n. 37 del 2017.

Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.