Autore: Andrea Marton

  • Agevolazione prima casa: esempi pratici sulla Nota II-bis del TUR

    Agevolazione prima casa: esempi pratici sulla Nota II-bis del TUR

    In sintesi

    • La nota II-bis all’art. 1 della Tariffa del DPR 131/1986 disciplina l’agevolazione prima casa ai fini dell’imposta di registro.
    • L’aliquota è ridotta al 2% (invece del 9%) per l’acquisto di abitazioni non di lusso, escluse le categorie A/1, A/8 e A/9.
    • L’immobile deve trovarsi nel comune di residenza dell’acquirente o in quello dove la trasferisce entro 18 mesi.
    • Dal 2025 chi possiede già una prima casa agevolata può conservare il beneficio se la vende entro due anni dal nuovo acquisto (prima era un anno).

    La norma (nota II-bis, art. 1 Tariffa, DPR 131/1986)

    «Ai fini dell’applicazione dell’aliquota del 2 per cento agli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di case di abitazione non di lusso […] devono ricorrere le seguenti condizioni: a) che l’immobile sia ubicato nel territorio del comune in cui l’acquirente ha o stabilisca entro diciotto mesi dall’acquisto la propria residenza […]; b) che nell’atto […] l’acquirente dichiari di non essere titolare […] di altra casa di abitazione nel territorio del comune […]; c) che […] l’acquirente non sia titolare […] su tutto il territorio nazionale di diritti […] di altra casa di abitazione acquistata con le agevolazioni.»

    Requisito Contenuto
    Categoria immobile Non di lusso, escluse A/1, A/8, A/9
    Residenza Nel comune o trasferimento entro 18 mesi
    Aliquota registro 2% (invece del 9%)
    Altra prima casa posseduta Da vendere entro 2 anni (dal 2025)

    Tre casi pratici

    Acquisto con trasferimento di residenza

    Un acquirente compra casa in un comune dove non risiede ancora.

    Cosa fare: Trasferire la residenza nel comune entro 18 mesi dall’acquisto: il mancato trasferimento nei termini comporta la decadenza dall’agevolazione con recupero dell’imposta e sanzioni.

    Già proprietari di una prima casa

    Chi possiede una prima casa agevolata acquista una nuova abitazione con l’agevolazione.

    Cosa fare: Vendere l’immobile pre-posseduto entro due anni dal nuovo acquisto (termine esteso dal 2025): in caso contrario si perde il beneficio sul nuovo acquisto.

    Immobile in categoria di lusso

    Si acquista un’abitazione accatastata in A/8.

    Cosa fare: L’agevolazione non spetta: per le categorie A/1, A/8 e A/9 si applica l’aliquota ordinaria del 9%, a prescindere dalle caratteristiche.

    Spunti pratici

    • L’agevolazione si applica anche alle pertinenze (una per categoria C/2, C/6, C/7).
    • Per gli acquisti da impresa con IVA l’agevolazione prima casa opera con IVA al 4%.
    • La decadenza comporta il recupero della differenza d’imposta, interessi e una sanzione del 30%.
    • L’agevolazione prima casa esiste anche per imposte ipotecaria/catastale e, in misura specifica, nelle successioni.

    Norme collegate

    Fonti affidabili

    • DPR 26 aprile 1986, n. 131, nota II-bis art. 1 Tariffa
    • L. 30 dicembre 2024, n. 207 (estensione a due anni)
    • Agenzia delle Entrate, guida acquisto prima casa

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  • Art. 22 T.U.B.: Partecipazioni indirette

    Art. 22 T.U.B.: Partecipazioni indirette

    Art. 22 T.U.B. – Partecipazioni indirette

    In vigore dal 30/11/2021

    Modificato da: Decreto legislativo del 08/11/2021 n. 182 Articolo 1

    “1. Ai fini dell’applicazione dei capi III e IV del presente Titolo si considerano anche:

    a) le partecipazioni acquisite o comunque possedute per il tramite di societa’ controllate, di societa’ fiduciarie o per interposta persona;

    b) i casi, individuati dalla Banca d’Italia, che conducono ad una delle situazioni indicate dall’articolo 19, comma 1, per effetto dei diritti di voto o delle quote di capitale posseduti attraverso societa’, anche non controllate, che a loro volta hanno diritti di voto o quote di capitale nella banca, tenendo conto della demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa.”

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  • Controllo automatico della dichiarazione: esempi pratici sull’art. 36-bis DPR 600/1973

    Controllo automatico della dichiarazione: esempi pratici sull’art. 36-bis DPR 600/1973

    In sintesi

    • L’art. 36-bis del DPR 600/1973 disciplina il controllo automatizzato di tutte le dichiarazioni: un confronto informatico tra dati dichiarati e versamenti, crediti e detrazioni risultanti all’anagrafe tributaria.
    • Riguarda errori materiali e di calcolo, detrazioni o crediti esposti oltre il dovuto, omessi o tardivi versamenti: non valutazioni di merito sull’imponibile.
    • Se emerge una maggiore imposta, l’ufficio invia una comunicazione di irregolarità (avviso bonario): il contribuente ha 30 giorni per fornire chiarimenti o pagare.
    • Pagando entro 30 giorni la sanzione è ridotta a un terzo (10% invece del 30%). Il contraddittorio preventivo generalizzato del 2024 non si applica a questi controlli, considerati automatizzati.

    La norma (art. 36-bis, commi 1 e 3, DPR 600/1973)

    «1. Avvalendosi di procedure automatizzate, l’amministrazione finanziaria procede […] alla liquidazione delle imposte, dei contributi e dei premi dovuti, nonché dei rimborsi spettanti in base alle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai sostituti d’imposta. […] 3. Quando dai controlli automatici eseguiti emerge un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione […] l’esito della liquidazione è comunicato al contribuente o al sostituto d’imposta […] lo stesso può fornire i chiarimenti necessari all’amministrazione finanziaria entro i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione.»

    Fase Termine / effetto
    Comunicazione di irregolarità (avviso bonario) Inviata dopo la liquidazione automatica
    Chiarimenti o pagamento del contribuente 30 giorni dal ricevimento
    Sanzione se si paga entro 30 giorni Ridotta a 1/3 (10%)
    Mancato pagamento Iscrizione a ruolo e cartella di pagamento

    Tre casi pratici

    Versamento omesso ma in realtà eseguito

    L’avviso bonario contesta un F24 non versato che invece il contribuente ha pagato.

    Cosa fare: Trasmettere entro 30 giorni la quietanza del versamento all’ufficio o tramite il canale CIVIS: l’errore di abbinamento viene corretto senza sanzioni.

    Credito d’imposta ridotto dal sistema

    Il controllo riduce un credito riportato dall’anno precedente per un errore di trascrizione.

    Cosa fare: Verificare la dichiarazione precedente: se il credito è reale si fornisce documentazione; se l’errore è solo formale si regolarizza pagando l’imposta con sanzione ridotta.

    Avviso bonario per detrazione non spettante

    Viene ridotta una detrazione esposta oltre il limite di legge.

    Cosa fare: Se la detrazione è corretta si replica con i documenti; altrimenti conviene pagare entro 30 giorni per la sanzione al 10% ed eventualmente rateizzare.

    Spunti pratici

    • L’avviso bonario non è un atto impugnabile autonomamente: contiene un invito al pagamento, non una pretesa definitiva.
    • Il controllo automatico non può risolvere questioni interpretative o di merito: se lo fa, la cartella che ne deriva è illegittima secondo la giurisprudenza di legittimità.
    • Il pagamento può essere rateizzato; la decadenza dalla rata fa perdere il beneficio della sanzione ridotta.

    Norme collegate

    Fonti affidabili

    • DPR 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-bis (testo consolidato Agenzia delle Entrate)
    • D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 462 (riscossione delle somme da controllo automatizzato)
    • Agenzia delle Entrate, comunicazioni di irregolarità – controllo automatico

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  • Articolo 213 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 213 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 213 CCII – Programma di liquidazione

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 – testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. Entro sessanta giorni dalla redazione dell’inventario e in ogni caso non oltre centocinquanta giorni dalla sentenza dichiarativa dell’apertura della liquidazione giudiziale, il curatore predispone un programma di liquidazione e lo trasmette al giudice delegato ai fini di cui al comma 7. Il comitato dei creditori può proporre modifiche al programma presentato. Il mancato rispetto del termine di centocinquanta giorni di cui al primo periodo senza giustificato motivo è giusta causa di revoca del curatore.

    2. Il curatore, fermo quanto previsto dall’articolo 142, comma 3, e previa autorizzazione del comitato dei creditori, può rinunciare a liquidare uno o più beni, se l’attività di liquidazione appare manifestamente non conveniente. In questo caso, il curatore notifica l’istanza e la relativa autorizzazione ai competenti uffici per l’annotazione nei pubblici registri e ne dà comunicazione ai creditori i quali, in deroga a quanto previsto nell’articolo 150, possono iniziare azioni esecutive o cautelari sui beni rimessi nella disponibilità del debitore. Si presume manifestamente non conveniente la prosecuzione dell’attività di liquidazione dopo sei esperimenti di vendita cui non ha fatto seguito l’aggiudicazione, salvo che il giudice delegato non autorizzi il curatore a continuare l’attività liquidatoria, in presenza di giustificati motivi.

    3. Il programma è suddiviso in sezioni in cui sono indicati separatamente criteri e modalità della liquidazione dei beni immobili, della liquidazione degli altri beni e della riscossione dei crediti, con indicazione dei costi e dei presumibili tempi di realizzo. Nel programma sono, inoltre, indicati le azioni giudiziali di qualunque natura e il subentro nelle liti pendenti, con i costi per il primo grado di giudizio. Sono, altresì, indicati gli esiti delle liquidazioni già compiute.

    4. Il programma indica gli atti necessari per la conservazione del valore dell’impresa, quali l’esercizio dell’impresa del debitore e l’affitto di azienda, ancorchè relativi a singoli rami dell’azienda, nonchè le modalità di cessione unitaria dell’azienda, di singoli rami, di beni o di rapporti giuridici individuabili in blocco.

    5. Nel programma è indicato il termine entro il quale avrà inizio l’attività di liquidazione dell’attivo ed il termine del suo presumibile completamento. Entro otto mesi dall’apertura della procedura deve avere luogo il primo esperimento di vendita dei beni e devono iniziare le attività di recupero dei crediti, salvo che il giudice delegato, con decreto motivato, non ne autorizzi il differimento. Il mancato rispetto dei termini di cui al primo e secondo periodo senza giustificato motivo è causa di revoca del curatore.

    6. Per sopravvenute esigenze, il curatore può presentare un supplemento del piano di liquidazione. Prima della approvazione del programma, il curatore può procedere alla liquidazione di beni, previa autorizzazione del giudice delegato e sentito il comitato dei creditori se già nominato, solo quando dal ritardo può derivare pregiudizio all’interesse dei creditori.

    7. Il programma è trasmesso al giudice delegato che ne autorizza la sottoposizione al comitato dei creditori per l’approvazione. Il giudice delegato autorizza i singoli atti liquidatori in quanto conformi al programma approvato.

    8. Il termine per il completamento della liquidazione non può eccedere i cinque anni dal deposito della sentenza di apertura della procedura. In casi di particolare complessità o difficoltà delle vendite, questo termine può essere differito dal giudice delegato.

    9. Quando il curatore ha rispettato i termini, originari o differiti, di cui al comma 5, secondo periodo, nel calcolo dei termini di cui alla legge 24 marzo 2001, n. 89, non si tiene conto del tempo necessario per il completamento della liquidazione.

  • Art. 38 IRAP – Determinazione del Fondo sanitario nazionale

    Art. 38 IRAP – Determinazione del Fondo sanitario nazionale

    Art. 38 D.Lgs. 446/97 (IRAP) – Determinazione del Fondo sanitario nazionale

    In vigore dal 01/01/1998

    1. Al fine della determinazione del Fondo sanitario nazionale di parte corrente e delle specifiche quote da assegnare alle regioni si considera come dotazione propria delle medesime il gettito dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche prevista dall’articolo 50, ed il 90 per cento del gettito, ricalcolato sulla base delle aliquote di cui all’articolo 16, comma 1 e 2, dell’imposta regionale sulle attività produttive al netto delle quote attribuite allo Stato di cui all’articolo 26. DLgs. 15.12.1997 n. 446 – Art. 39-40 31 2. I contributi per il Servizio sanitario nazionale riscossi nell’anno di entrata in vigore del presente decreto relativi a presupposti di imposizione verificatisi anteriormente costituiscono per il medesimo anno dotazione propria delle regioni ai fini della determinazione delle quote di Fondo sanitario nazionale di parte corrente da assegnare alle stesse. 3. A decorrere dal 1998, la partecipazione delle regioni Sicilia e Sardegna al finanziamento del Servizio sanitario nazionale stabilita dall’articolo 12, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come da ultimo modificato dall’articolo 1, comma 143, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è commisurata alle risorse provenienti dal Fondo sanitario nazionale e dai gettiti di cui ai commi 1 e 2.

  • Patto di famiglia e passaggio generazionale: esempi pratici sull’art. 768-bis c.c.

    Patto di famiglia e passaggio generazionale: esempi pratici sull’art. 768-bis c.c.

    In sintesi

    • Il patto di famiglia trasferisce l’azienda o le quote a uno o più discendenti (art. 768-bis c.c.).
    • Richiede atto pubblico e la partecipazione del coniuge e di tutti i legittimari.
    • Gli assegnatari liquidano gli altri legittimari con una somma pari alla quota di legittima, salvo rinuncia (art. 768-quater).
    • Quanto ricevuto non è soggetto a collazione né a riduzione: niente liti alla morte.
    • È tassato come donazione, con possibile esenzione per la continuità dell’impresa (Cass. 29506/2020).

    Cosa dice l’art. 768-bis c.c.

    «È patto di famiglia il contratto con cui, compatibilmente con le disposizioni in materia di impresa familiare e nel rispetto delle differenti tipologie societarie, l’imprenditore trasferisce, in tutto o in parte, l’azienda, e il titolare di partecipazioni societarie trasferisce, in tutto o in parte, le proprie quote, ad uno o più discendenti.»

    È lo strumento pensato per il passaggio generazionale: consente di scegliere chi continuerà l’impresa, mettendo al riparo l’azienda dalla frammentazione ereditaria.

    Chi deve partecipare e come

    Elemento Regola Norma
    Forma Atto pubblico a pena di nullità art. 768-ter
    Partecipanti Coniuge e tutti i legittimari (come se la successione si aprisse in quel momento) art. 768-quater
    Liquidazione Gli assegnatari liquidano gli altri legittimari con somma pari alla quota di legittima (o in natura), salvo rinuncia art. 768-quater
    Stabilità Quanto ricevuto non è soggetto a collazione né a riduzione art. 768-quater, ult. comma

    Il vantaggio chiave: niente collazione né riduzione

    Normalmente, alla morte del disponente, le donazioni fatte in vita rientrano nel calcolo della legittima (collazione) e possono essere ridotte se ledono i legittimari. Con il patto di famiglia, invece, «quanto ricevuto dai contraenti non è soggetto a collazione o a riduzione» (art. 768-quater, ultimo comma): il trasferimento è definitivo e stabile, e gli altri legittimari, già liquidati, non possono rimetterlo in discussione. È questo che lo rende superiore a una semplice donazione dell’azienda.

    La tassazione

    Il patto di famiglia è soggetto all’imposta sulle donazioni, sia per il trasferimento dell’azienda o delle quote, sia per la liquidazione dovuta ai legittimari (Cass., Sez. III, n. 1228/2023; Cass. n. 29506/2020). Può però operare l’esenzione prevista per i trasferimenti di aziende e partecipazioni a favore dei discendenti, a condizione che gli assegnatari proseguano l’attività o mantengano il controllo della società per almeno cinque anni, con apposito impegno.

    Tre casi pratici

    Caso 1 – Azienda a un figlio, gli altri liquidati

    Scenario. L’imprenditore trasferisce l’azienda al figlio che lavora con lui e liquida gli altri due figli.

    Inquadramento. Patto valido se in atto pubblico con la partecipazione di coniuge e legittimari; gli assegnatari liquidano gli altri con la quota di legittima (art. 768-quater). Alla morte nessuna collazione o riduzione.

    Cosa predisporre

    • atto pubblico notarile;
    • partecipazione di tutti i legittimari;
    • valutazione dell’azienda;
    • modalità di liquidazione.

    Caso 2 – Un legittimario non partecipa

    Scenario. Uno dei figli non interviene al patto.

    Inquadramento. La mancata partecipazione di un legittimario incide sulla validità/efficacia del patto: è un punto critico che va gestito (anche con la liquidazione successiva prevista dall’art. 768-sexies per chi non ha partecipato).

    Cosa verificare

    • elenco completo dei legittimari;
    • convocazione di tutti;
    • posizione di chi non partecipa;
    • rischi di impugnazione.

    Caso 3 – Nuovi legittimari dopo il patto

    Scenario. Dopo il patto sopravviene un nuovo legittimario (es. altro figlio).

    Inquadramento. Chi non ha partecipato perché legittimario sopravvenuto può chiedere ai beneficiari il pagamento della somma corrispondente alla propria quota, aumentata degli interessi (art. 768-sexies).

    Cosa considerare

    • sopravvenienza di legittimari;
    • diritto alla liquidazione;
    • interessi dovuti;
    • aggiornamento degli assetti.

    Spunti pratici

    • Coinvolgi tutti i legittimari: la loro partecipazione è la chiave della stabilità del patto.
    • Valuta bene l’azienda: la liquidazione si calcola sulla quota di legittima.
    • Sfrutta la non-riducibilità: è il vantaggio rispetto alla donazione.
    • Pianifica la fiscalità: imposta donazioni ed eventuale esenzione con impegno quinquennale.
    • Atto pubblico sempre: senza, il patto è nullo.

    Per impostare il passaggio generazionale dell’impresa puoi far valutare patto di famiglia, donazione o holding.

    Norme collegate

    Codice civile: art. 768-bis (nozione), art. 768-ter (forma), art. 768-quater (partecipanti e liquidazione), art. 768-sexies (legittimari non partecipanti). Vedi anche cessione d’azienda e affitto d’azienda.

    Fonti affidabili

    Domande frequenti

    Cos’è il patto di famiglia?

    È il contratto con cui l’imprenditore trasferisce, in tutto o in parte, l’azienda, o il titolare di partecipazioni trasferisce le proprie quote, a uno o più discendenti (art. 768-bis c.c.). Serve a gestire il passaggio generazionale dell’impresa.

    Che forma richiede?

    L’atto pubblico a pena di nullità (art. 768-ter c.c.). Devono partecipare il coniuge e tutti i legittimari che sarebbero tali se in quel momento si aprisse la successione dell’imprenditore.

    Gli altri figli vanno liquidati?

    Sì. Gli assegnatari devono liquidare gli altri partecipanti con una somma corrispondente alla quota di legittima, salvo che vi rinuncino (art. 768-quater c.c.). La liquidazione può avvenire anche in natura.

    Quanto ricevuto può essere contestato alla morte?

    No. Ciò che i contraenti ricevono con il patto non è soggetto a collazione né a riduzione (art. 768-quater, ultimo comma): stabilizza il passaggio ed evita liti ereditarie.

    Come è tassato il patto di famiglia?

    È soggetto all’imposta sulle donazioni, sia per il trasferimento sia per la liquidazione dei legittimari (Cass. n. 29506/2020; n. 1228/2023). Può applicarsi l’esenzione per i trasferimenti d’azienda ai discendenti che proseguono l’attività o mantengono il controllo per almeno cinque anni.

  • Ritenute su dipendenti e collaboratori: esempi pratici sull’art. 23 DPR 600/1973

    Ritenute su dipendenti e collaboratori: esempi pratici sull’art. 23 DPR 600/1973

    In sintesi

    • L’art. 23 del DPR 600/1973 individua nel datore di lavoro (e in altri soggetti) il sostituto d’imposta che opera la ritenuta IRPEF sulle retribuzioni del dipendente.
    • La ritenuta è effettuata all’atto del pagamento, a titolo di acconto dell’IRPEF dovuta dal lavoratore, con obbligo di rivalsa.
    • Si applica sulla parte imponibile delle somme e dei valori erogati, con le aliquote progressive IRPEF rapportate al periodo di paga.
    • Sono sostituti anche le società, gli enti, le persone fisiche che esercitano imprese o arti e professioni, il curatore fallimentare e il condominio.

    La norma (art. 23, comma 1, DPR 600/1973)

    «Gli enti e le società indicati nell’articolo 87, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi […] le persone fisiche che esercitano imprese commerciali […] o imprese agricole, le persone fisiche che esercitano arti e professioni, il curatore fallimentare, il commissario liquidatore nonché il condominio quale sostituto d’imposta, i quali corrispondono somme e valori […] devono operare all’atto del pagamento una ritenuta a titolo di acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti, con obbligo di rivalsa.»

    Adempimento Contenuto
    Ritenuta IRPEF All’atto del pagamento, su base imponibile, ad acconto
    Versamento F24 entro il 16 del mese successivo
    Conguaglio A fine anno o a cessazione del rapporto
    Certificazione Certificazione Unica + modello 770

    Tre casi pratici

    Conguaglio di fine anno a debito

    Dal conguaglio di dicembre emerge un’IRPEF a debito per il dipendente con più rapporti nell’anno.

    Cosa fare: Il sostituto trattiene la differenza sulle competenze di dicembre; se incapiente, la trattenuta prosegue nei mesi successivi o il dipendente versa in dichiarazione.

    Compenso al collaboratore coordinato e continuativo

    Un’azienda paga un co.co.co.: deve applicare le ritenute come per il lavoro dipendente.

    Cosa fare: Applicare le ritenute IRPEF con le regole del lavoro dipendente (redditi assimilati), versarle e certificarle in CU.

    Condominio che paga i dipendenti

    Un condominio retribuisce il portiere senza operare ritenute.

    Cosa fare: Il condominio è sostituto d’imposta: deve operare e versare le ritenute IRPEF, pena sanzioni e responsabilità per omesso versamento.

    Spunti pratici

    • L’omesso versamento delle ritenute oltre la soglia penale (150.000 € per periodo) integra un reato tributario (D.Lgs. 74/2000).
    • Il dipendente che subisce la ritenuta è liberato verso il Fisco anche se il sostituto non versa: la responsabilità resta del sostituto.
    • Le ritenute scomputabili dal lavoratore devono risultare dalla Certificazione Unica.

    Norme collegate

    Fonti affidabili

    • DPR 29 settembre 1973, n. 600, art. 23 (testo consolidato Agenzia delle Entrate)
    • TUIR, DPR 917/1986, artt. 49-51 (redditi di lavoro dipendente)
    • D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 10-bis (omesso versamento di ritenute)

    Hai un accertamento o un controllo in corso? Per pianificare con metodo imposte, acconti e flussi della tua impresa puoi partire dalla guida pratica Impresa, società e contratti su FiscoInvestimenti.

  • Art. 53 IRAP – Albo per l’accertamento e riscossione delle entrate degli enti locali

    Art. 53 IRAP – Albo per l’accertamento e riscossione delle entrate degli enti locali

    Art. 53 D.Lgs. 446/97 (IRAP) – Albo per l’accertamento e riscossione delle entrate degli enti locali

    In vigore dal 01/01/1998

    1. Presso il Ministero delle finanze è istituito l’albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni. Sono escluse le attività di incasso diretto da parte dei soggetti di cui all’articolo 52, comma 5, lettera b), numeri 1), 2) e 4). (1) (2) 2. L’esame delle domande di iscrizione, la revisione periodica, la cancellazione e la sospensione dall’albo, la revoca e la decadenza della gestione sono effettuate da una apposita commissione in cui sia prevista una adeguata rappresentanza dell’ANCI e dell’UPI. 3. Con decreti del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, tenuto conto delle esigenze di trasparenza e di tutela del pubblico interesse, sentita la conferenza Stato-città, sono definiti le condizioni ed i requisiti per l’iscrizione nell’albo, al fine di assicurare il possesso di ade- DLgs. 15.12.1997 n. 446 – Art. 54-56 40 guati requisiti tecnici e finanziari, la sussistenza di sufficienti requisiti morali e l’assenza di cause di incompatibilità da parte degli iscritti, ed emanate disposizioni in ordine alla composizione, al funzionamento e alla durata in carica dei componenti della commissione di cui al comma 2, alla tenuta dell’albo, alle modalità per l’iscrizione e la verifica dei presupposti per la sospensione e la cancellazione dall’albo nonché ai casi di revoca e decadenza della gestione. Per i soggetti affidatari di servizi di liquidazione, accertamento e riscossione di tributi e altre entrate degli enti locali, che svolgano i predetti servizi almeno dal 1° gennaio 1997, può essere stabilito un periodo transitorio, non superiore a due anni, per l’adeguamento alle condizioni e ai requisiti per l’iscrizione nell’albo suddetto. 4. Sono abrogati gli articoli da 25 a 34 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, concernenti la gestione del servizio di accertamento e riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità. Note: (1) Periodo inserito dall’art. 1, comma 788, L. 27.12.2019 n. 160, pubblicata in G.U. 30.12.2019 n. 304, S.O. n. 45, come da ultimo modificato dall’art. 111, comma 1, DL 14.8.2020 n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 13.10.2020 n. 126. (2) Ai sensi dell’art. 3, comma 14-septies, DL 27.12.2024 n. 202, convertito, con modificazioni, dalla L. 21.2.2025 n. 15, “le disposizioni di cui agli articoli 52, comma 5, lettera b), numero 1), e 53, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997, conformemente alla disciplina recata dalla normativa dell’Unione europea direttamente applicabile, si interpretano nel senso che le società di scopo, di cui all’articolo 194 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, o di progetto, di cui al previgente articolo 184 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, costituite per svolgere attività di accertamento e di riscossione o attività di supporto ad esse propedeutiche, non sono iscritte nell’albo di cui all’articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997, laddove la società aggiudicataria del bando di gara per l’affidamento del servizio di accertamento e di riscossione delle entrate degli enti locali, socia della stessa società di scopo risulti già iscritta nel predetto albo. Gli atti di accertamento e di riscossione emessi dalle società di scopo di cui al precedente periodo sono da considerare legittimi in quanto emessi in luogo dell’aggiudicatario, comunque tenuto a garantire in solido l’adempimento di tutte le prestazioni erogate direttamente dalle predette società.“

  • Art. 57 bis T.U.B.: Partecipazioni rilevanti

    Art. 57 bis T.U.B.: Partecipazioni rilevanti

    Art. 57 bis T.U.B. – Partecipazioni rilevanti.

    In vigore dal 09/01/2026

    Modificato da: Decreto legislativo del 31/12/2025 n. 208 Articolo 1

    “1. Le banche che intendono acquisire direttamente o indirettamente una partecipazione rilevante richiedono l’autorizzazione preventiva alla Banca d’Italia e, se del caso, all’autorita’ dello Stato dell’Unione europea competente per la vigilanza consolidata.

    2. L’autorizzazione e’ rilasciata quando ricorrono condizioni atte a garantire una gestione sana e prudente della banca acquirente, tenuto conto dei seguenti criteri:

    a) la capacita’ della banca acquirente di rispettare a seguito dell’acquisizione le disposizioni che ne regolano l’attivita’;

    b) la mancanza di motivi ragionevoli per sospettare che, in relazione all’operazione proposta, sia in corso o abbia avuto luogo un’operazione o un tentativo di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o che l’operazione proposta possa aumentarne il rischio.

    3. L’autorizzazione all’acquisizione della partecipazione rilevante e’ negata quando dalla verifica delle condizioni indicate nel comma 2 non risulti garantita la sana e prudente gestione della banca.

    4. L’autorizzazione e’ rilasciata dalla Banca d’Italia congiuntamente all’autorita’ dello Stato dell’Unione europea competente per la vigilanza su base consolidata, se diversa. Le banche si attengono alla decisione congiunta adottata ai sensi del presente comma.

    5. Qualora non venga adottata una decisione congiunta ai sensi del comma 4 entro due mesi dalla presentazione dell’istanza di autorizzazione, la questione e’ trasmessa all’ABE per l’avvio della procedura per la risoluzione delle controversie con le autorita’ di vigilanza degli altri Stati membri in situazioni transfrontaliere.

    6. Le banche che intendono cedere direttamente o indirettamente una partecipazione rilevante lo comunicano preventivamente alla Banca d’Italia e, se del caso, all’autorita’ dello Stato dell’Unione europea competente per la vigilanza consolidata.

    7. Non possono essere esercitati i diritti di voto e gli altri diritti che consentono di influire sulla societa’ inerenti alle partecipazioni per le quali l’autorizzazione di cui al comma 1 non sia stata ottenuta ovvero sia stata sospesa o revocata.

    8. In caso di inosservanza del divieto di cui al comma 7, la deliberazione o il diverso atto, adottati con il voto o il contributo determinanti delle partecipazioni previste dal comma 1, sono impugnabili secondo le previsioni del codice civile, ove applicabile. L’impugnazione puo’ essere proposta anche dalla Banca d’Italia entro centottanta giorni dalla data della deliberazione ovvero, se questa e’ soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro centottanta giorni dall’iscrizione o, se e’ soggetta solo a deposito presso l’ufficio del registro delle imprese, entro centottanta giorni dalla data di questo. Le partecipazioni per le quali non puo’ essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione della relativa assemblea.

    9. Fermi restando i poteri di intervento e sanzionatori attribuiti alla Banca d’Italia dal presente decreto, la Banca d’Italia puo’ imporre l’alienazione delle partecipazioni nei termini dalla stessa previsti, qualora l’autorizzazione di cui al comma 1 non sia stata ottenuta ovvero sia stata revocata.

    10. La Banca d’Italia adotta disposizioni attuative del presente articolo, con particolare riguardo ai casi in cui la partecipazione e’ rilevante ai sensi del comma 1, ai casi di acquisizione indiretta di partecipazioni, al procedimento di autorizzazione, alle modalita’ di presentazione dell’istanza e alle informazioni da fornire, ai casi di acquisto di partecipazioni rilevanti in altre societa’ del medesimo gruppo bancario o aderenti allo stesso sistema di tutela istituzionale, al coordinamento con l’autorizzazione prevista dall’articolo 19, nonche’ alle modalita’ di consultazione con le altre autorita’.”

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  • Articolo 376 Codice Civile: Vendita di beni

    Articolo 376 Codice Civile: Vendita di beni

    Art. 376 c.c. – Vendita di beni

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Nell’autorizzare la vendita di beni, il giudice tutelare determina se debba farsi all’incanto o a trattative private, fissandone in ogni caso il prezzo minimo e stabilendo il modo di erogazione o di reimpiego del prezzo.

    COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 149, COME MODIFICATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197 .

  • Art. 61 bis T.U.B.: Ulteriori disposizioni applicabili alle soci

    Art. 61 bis T.U.B.: Ulteriori disposizioni applicabili alle soci

    Art. 61 bis T.U.B. – Ulteriori disposizioni applicabili alle societa’ di partecipazione finanziaria e di partecipazione finanziaria mista capogruppo.

    In vigore dal 09/01/2026

    Modificato da: Decreto legislativo del 31/12/2025 n. 208 Articolo 1

    “1. Salvo quanto previsto dal presente articolo, alle societa’ di partecipazione finanziaria e alle societa’ di partecipazione finanziaria mista capogruppo si applica l’articolo 57-bis. Si applica altresi’ l’articolo 58-bis.

    2. Nei casi indicati all’articolo 60, comma 2, lettera b), l’autorizzazione di cui all’articolo 57-bis, comma 1, e’ rilasciata dalla Banca d’Italia, in qualita’ di autorita’ di vigilanza su base consolidata. La Banca d’Italia trasmette tempestivamente copia dell’istanza di autorizzazione, nonche’ le proprie valutazioni, all’autorita’ competente dello Stato dell’Unione europea in cui ha sede legale la societa’ di partecipazione finanziaria o la societa’ di partecipazione finanziaria mista, se diverso dall’Italia. Si applica quanto previsto dall’articolo 60-bis, comma 10, in quanto compatibile.

    3. La comunicazione di cui all’articolo 57-bis, comma 6, e’ trasmessa alla Banca d’Italia e, a seconda dei casi, alla diversa autorita’ competente per la vigilanza consolidata o con l’autorita’ competente dello Stato dell’Unione europea in cui ha sede legale la societa’ di partecipazione finanziaria o la societa’ di partecipazione finanziaria mista.

    4. La Banca d’Italia autorizza:

    a) le fusioni nelle quali la societa’ incorporante e’ una societa’ di partecipazione finanziaria o una societa’ di partecipazione finanziaria mista capogruppo avente sede legale in Italia;

    b) le scissioni nelle quali la societa’ scissa e’ una societa’ di partecipazione finanziaria o una societa’ di partecipazione finanziaria mista capogruppo avente sede legale in Italia.

    5. Nei casi di cui al comma 4 si applica l’articolo 57, commi 1-bis, 1-ter e 1-quater.

    6. Fermo restando quanto previsto dal comma 4, alle fusioni e alle scissioni alle quali prendono parte societa’ di partecipazione finanziaria o societa’ di partecipazione finanziaria mista capogruppo si applica l’articolo 57, commi 2, 3, 4 e 4-bis.

    7. La Banca d’Italia adotta disposizioni attuative del comma 2, con particolare riguardo alla procedura di autorizzazione, alle modalita’ di presentazione dell’istanza, al coordinamento con le autorizzazioni previste dagli articoli 19 e 60-bis, nonche’ alle modalita’ di consultazione con le altre autorita’.”

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  • Art. 8 IRAP – Determinazione del valore della produzione netta dei soggetti di cu…

    Art. 8 IRAP – Determinazione del valore della produzione netta dei soggetti di cu…

    Art. 8 D.Lgs. 446/97 (IRAP) – Determinazione del valore della produzione netta dei soggetti di cui all’articolo 3, comma

    In vigore dal 01/01/1998

    1, lettera c) 1. Per i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c) (1), la base imponibile è determinata dalla differenza tra l’ammontare dei compensi percepiti e l’ammontare dei costi sostenuti inerenti alla attività esercitata, compreso l’ammortamento dei beni materiali e immateriali, esclusi gli interessi passivi e le spese per il personale dipendente. I DLgs. 15.12.1997 n. 446 – Art. 9-10 14 compensi, i costi e gli altri componenti si assumono così come rilevanti ai fini della dichiarazione dei redditi. (2) Note: (1) Si veda l’art. 1, comma 8, L. 30.12.2021 n. 234, pubblicata in G.U. 31.12.2021 n. 310, S.O. n. 49. (2) Periodo inserito dall’art. 1, comma 50, lett. e), L. 24.12.2007 n. 244. La disposizione, ai sensi dell’art. 1, comma 51 della legge medesima, si applica a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. L’ammontare complessivo dei componenti negativi dedotti dalla base imponibile IRAP fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2007 previa indicazione nell’apposito prospetto di cui all’articolo 109, comma 4, lettera b), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è recuperato a tassazione in sei quote costanti a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla suddetta data del 31 dicembre 2007; in corrispondenza di tale recupero, si determina lo svincolo, per la quota IRAP, delle riserve in sospensione indicate nel suddetto prospetto. Per le quote residue dei componenti negativi la cui deduzione sia stata rinviata in applicazione della precedente disciplina dell’IRAP continuano ad applicarsi le regole precedenti, ad eccezione delle quote residue derivanti dall’applicazione del comma 3 dell’articolo 111 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, il cui ammontare complessivo è deducibile in sei quote costanti a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla suddetta data del 31 dicembre 2007. Resta fermo il concorso alla formazione della base imponibile delle quote residue delle plusvalenze o delle altre componenti positive conseguite fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2007 e la cui tassazione sia stata rateizzata in applicazione della precedente disciplina.