Autore: Andrea Marton

  • Articolo 165 Codice Penale: Obblighi del condannato

    Articolo 165 Codice Penale: Obblighi del condannato

    Art. 165 c.p. – Obblighi del condannato

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    La sospensione condizionale della pena può essere subordinata all’adempimento dell’obbligo delle restituzioni, al pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno o provvisoriamente assegnata sull’ammontare di esso e alla pubblicazione della sentenza a titolo di riparazione del danno; può altresì essere subordinata, salvo che la legge disponga altrimenti, all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.

    La sospensione condizionale della pena, quando è concessa a persona che ne ha già usufruito, deve essere subordinata all’adempimento di uno degli obblighi previsti nel comma precedente.

    La disposizione del secondo comma non si applica qualora la sospensione condizionale della pena sia stata concessa ai sensi del quarto comma dell’articolo 163.

    Nei casi di condanna per i reati previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321 e 322-bis, la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata al pagamento della somma determinata a titolo di riparazione pecuniaria ai sensi dell’articolo 322-quater, fermo restando il diritto all’ulteriore eventuale risarcimento del danno.

    Nei casi di condanna per il delitto previsto dall’articolo 575, nella forma tentata, o per i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis, nonché agli articoli 582 e 583-quinquies nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, la sospensione condizionale della pena è sempre subordinata alla partecipazione, con cadenza almeno bisettimanale, e al superamento con esito favorevole di specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati, accertati e valutati dal giudice, anche in relazione alle circostanze poste a fondamento del giudizio formulato ai sensi dell’articolo 164. Del provvedimento che dichiara la perdita di efficacia delle misure cautelari ai sensi dell’articolo 300, comma 3, del codice di procedura penale è data immediata comunicazione, a cura della cancelleria, anche per via telematica, all’autorità di pubblica sicurezza competente per le misure di prevenzione, ai fini delle tempestive valutazioni concernenti l’eventuale proposta di applicazione delle misure di prevenzione personali previste nel libro I, titolo I, capo II, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, fermo restando quanto previsto dall’articolo 166, secondo comma, del presente codice. Sulla proposta di applicazione delle misure di prevenzione personali ai sensi del periodo precedente, il tribunale competente provvede con decreto entro dieci giorni dalla richiesta.

    La durata della misura di prevenzione personale non può essere inferiore a quella del percorso di recupero di cui al primo periodo.

    Qualsiasi violazione della misura di prevenzione personale deve essere comunicata senza ritardo al pubblico ministero presso il giudice che ha emesso la sentenza di condanna, ai fini della revoca della sospensione condizionale della pena ai sensi dell’articolo 168, primo comma, numero 1).

    Il giudice nella sentenza stabilisce il termine entro il quale gli obblighi devono essere adempiuti.

    Nel caso di condanna per il reato previsto dall’articolo 624-bis, la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata al pagamento integrale dell’importo dovuto per il risarcimento del danno alla persona offesa.

    Nei casi di condanna per reati contro la persona o il patrimonio commessi nelle aree delle infrastrutture, fisse e mobili, ferroviarie, aeroportuali, marittime e di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, e nelle relative pertinenze, la concessione della sospensione condizionale della pena è comunque subordinata all’osservanza del divieto, imposto dal giudice, di accedere a luoghi o aree specificamente individuati .

  • Articolo 166 Codice Penale: Effetti della sospensione

    Articolo 166 Codice Penale: Effetti della sospensione

    Art. 166 c.p. – Effetti della sospensione

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    La sospensione condizionale della pena si estende alle pene accessorie.Nondimeno, nel caso di condanna per i delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis e 346-bis, il giudice può disporre che la sospensione non estenda i suoi effetti alle pene accessorie dell’interdizione dai pubblici uffici e dell’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione .

    La condanna a pena condizionalmente sospesa non può costituire in alcun caso, di per sé sola, motivo per l’applicazione di misure di prevenzione, né d’impedimento all’accesso a posti di lavoro pubblici o privati tranne i casi specificamente previsti dalla legge, né per il diniego di concessioni, di licenze o di autorizzazioni necessarie per svolgere attività lavorativa.

  • Articolo 167 Codice Penale: Estinzione del reato

    Articolo 167 Codice Penale: Estinzione del reato

    Art. 167 c.p. – Estinzione del reato

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    Se, nei termini stabiliti, il condannato non commette un delitto, ovvero una contravvenzione della stessa indole, e adempie gli obblighi impostigli, il reato è estinto.

    In tal caso non ha luogo la esecuzione delle pene .

  • Articolo 168 Codice Penale: Revoca della sospensione

    Articolo 168 Codice Penale: Revoca della sospensione

    Art. 168 c.p. – Revoca della sospensione

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    Salva la disposizione dell’ultimo comma dell’art. 164, la sospensione condizionale della pena è revocata di diritto qualora, nei termini stabiliti, il condannato:

    1) commetta un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole, per cui venga inflitta una pena detentiva, o non adempia agli obblighi impostigli;

    2) riporti un’altra condanna per un delitto anteriormente commesso a pena che, cumulata a quella precedentemente sospesa, supera i limiti stabiliti dall’art. 163.

    Qualora il condannato riporti un’altra condanna per un delitto anteriormente commesso, a pena che, cumulata a quella precedentemente sospesa, non supera i limiti stabiliti dall’art. 163, il giudice, tenuto conto dell’indole e della gravità del reato, può revocare l’ordine di sospensione condizionale della pena.

    La sospensione condizionale della pena è altresì revocata quando è stata concessa in violazione dell’articolo 164, quarto comma, in presenza di cause ostative. La revoca è disposta anche se la sospensione è stata concessa ai sensi del comma 3 dell’articolo 444 del codice di procedura penale .

  • Art. 169 c.p.: Perdono giudiziale per i minori degli anni diciot

    Art. 169 c.p.: Perdono giudiziale per i minori degli anni diciot

    Art. 169 c.p. – Perdono giudiziale per i minori degli anni diciotto

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    Se, per il reato commesso dal minore degli anni diciotto, la legge stabilisce una pena restrittiva della libertà personale non superiore nel massimo a due anni, ovvero una pena pecuniaria non superiore nel massimo a lire diecimila, anche se congiunta a detta pena, il giudice può astenersi dal pronunciare il rinvio al giudizio, quando, avuto riguardo alle circostanze indicate nell’articolo 133, presume che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati.

    Qualora si proceda al giudizio, il giudice può, nella sentenza, per gli stessi motivi, astenersi dal pronunciare condanna.

    Le disposizioni precedenti non si applicano nei casi preveduti dal numero 1° del primo capoverso dell’articolo 164.

    Il perdono giudiziale non può essere conceduto più di una volta.

  • Art. 170 c.p.: Estinzione di un reato che sia presupposto, eleme

    Art. 170 c.p.: Estinzione di un reato che sia presupposto, eleme

    Art. 170 c.p. Estinzione di un reato che sia presupposto, elemento costitutivo o circostanza aggravante di un altro reato

    In vigore dal 1° luglio 1931

    Quando un reato è il presupposto di un altro reato, la causa che lo estingue non si estende all’altro reato. La causa estintiva di un reato, che è elemento costitutivo o circostanza aggravante di un reato complesso, non si estende al reato complesso .

    L’estinzione di taluno fra più reati connessi non esclude, per gli altri, l’aggravamento di pena derivante dalla connessione.

  • Articolo 171 Codice Penale: Morte del reo dopo la condanna

    Articolo 171 Codice Penale: Morte del reo dopo la condanna

    Art. 171 c.p. Morte del reo dopo la condanna

    In vigore dal 1° luglio 1931

    La morte del reo, avvenuta dopo la condanna, estingue la pena.

    Spiegazione

    La morte del reo avvenuta dopo la condanna estingue la pena (e gli effetti penali). Se la morte avviene prima della condanna definitiva, si estingue invece il reato (art. 150).

    Come funziona e quando si applica

    È espressione del carattere personale della responsabilità penale: la pena non si trasmette agli eredi. Restano però le obbligazioni civili (risarcimento del danno), che gravano sull’eredità.

    Esempio pratico

    Se una persona condannata muore prima di scontare la pena, la pena si estingue; gli eredi non la «ereditano».

    Domande frequenti

    Cosa succede alla pena se il condannato muore?

    Si estingue: la morte del reo dopo la condanna estingue la pena (art. 171); se avviene prima della condanna, estingue il reato (art. 150).

    Norme collegate

    Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.

  • Art. 172 c.p.: Estinzione delle pene della reclusione e della mu

    Art. 172 c.p.: Estinzione delle pene della reclusione e della mu

    Art. 172 c.p. – Estinzione delle pene della reclusione e della multa per decorso del tempo

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    La pena della reclusione si estingue col decorso di un tempo pari al doppio della pena inflitta e, in ogni caso, non superiore a trenta e non inferiore a dieci anni.

    La pena della multa si estingue nel termine di dieci anni.

    Quando, congiuntamente alla pena della reclusione, è inflitta la pena della multa, per l’estinzione dell’una e dell’altra pena si ha riguardo soltanto al decorso del tempo stabilito per la reclusione.

    Il termine decorre dal giorno in cui la condanna è divenuta irrevocabile, ovvero dal giorno in cui il condannato si è sottratto volontariamente alla esecuzione già iniziata della pena.

    Se l’esecuzione della pena è subordinata alla scadenza di un termine o al verificarsi di una condizione, il tempo necessario per la estinzione della pena decorre dal giorno in cui il termine è scaduto o la condizione si è verificata.

    Nel caso di concorso di reati si ha riguardo, per l’estinzione della pena, a ciascuno di essi, anche se le pene sono state inflitte con la medesima sentenza.

    L’estinzione delle pene non ha luogo, se si tratta di recidivi, nei casi preveduti dai capoversi dell’articolo 99, o di delinquenti abituali, professionali o per tendenza; ovvero se il condannato, durante il tempo necessario per l’estinzione della pena, riporta una condanna alla reclusione per un delitto della stessa indole.

  • Art. 173 c.p.: Estinzione delle pene dell’arresto e dell’ammenda

    Art. 173 c.p.: Estinzione delle pene dell’arresto e dell’ammenda

    Art. 173 c.p. – Estinzione delle pene dell’arresto e dell’ammenda per decorso del tempo

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    Le pene dell’arresto e dell’ammenda si estinguono nel termine di cinque anni. Tale termine è raddoppiato se si tratta di recidivi, nei casi preveduti dai capoversi dell’articolo 99, ovvero di delinquenti abituali, professionali o per tendenza.

    Se, congiuntamente alla pena dell’arresto, è inflitta la pena dell’ammenda, per l’estinzione dell’una e dell’altra pena si ha riguardo soltanto al decorso del termine stabilito per l’arresto.

    Per la decorrenza del termine si applicano le disposizioni del terzo, quarto e quinto capoverso dell’articolo precedente.

  • Articolo 174 Codice Penale: Indulto e grazia

    Articolo 174 Codice Penale: Indulto e grazia

    Art. 174 c.p. – Indulto e grazia

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    L’indulto o la grazia condona, in tutto o in parte, la pena inflitta, o la commuta in un’altra specie di pena stabilita dalla legge. Non estingue le pene accessorie, salvo che il decreto disponga diversamente, e neppure gli altri effetti penali della condanna.

    Nel concorso di più reati, l’indulto si applica una sola volta, dopo cumulate le pene, secondo le norme concernenti il concorso dei reati.

    Si osservano, per l’indulto, le disposizioni contenute nei tre ultimi capoversi dell’articolo 151.

  • Art. 175 c.p.: Non menzione della condanna nel certificato del c

    Art. 175 c.p.: Non menzione della condanna nel certificato del c

    Art. 175 c.p. – Non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    Se, con una prima condanna, è inflitta una pena detentiva non superiore a due anni, ovvero una pena pecuniaria non superiore a un milione, il giudice, avuto riguardo alle circostanze indicate nell’articolo 133, può ordinare in sentenza che non sia fatta menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, spedito a richiesta di privati, non per ragione di diritto elettorale.

    La non menzione della condanna può essere altresì concessa quando è inflitta congiuntamente una pena detentiva non superiore a due anni ed una pena pecuniaria che, ragguagliata a norma dell’articolo 135 e cumulata alla pena detentiva, priverebbe complessivamente il condannato della libertà personale per un tempo non superiore a trenta mesi.

    La non menzione della condanna può essere concessa anche in caso di condanna a pena sostitutiva di una pena detentiva, entro i limiti di pena di cui al primo e al secondo comma.

    Se il condannato commette successivamente un delitto, l’ordine di non fare menzione della condanna precedente è revocato.

    COMMA ABROGATO DALLA L. 7 FEBBRAIO 1990, N. 19.

  • Articolo 176 Codice Penale: Liberazione condizionale

    Articolo 176 Codice Penale: Liberazione condizionale

    Art. 176 c.p. – Liberazione condizionale

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    Il condannato a pena detentiva che, durante il tempo di esecuzione della pena, abbia tenuto un comportamento tale dal far ritenere sicuro il suo ravvedimento, può essere ammesso alla liberazione condizionale, se ha scontato almeno trenta mesi e comunque almeno metà della pena inflittagli, qualora il rimanente della pena non superi i cinque anni.

    Se si tratta di recidivo, nei casi preveduti dai capoversi dell’articolo 99, il condannato, per essere ammesso alla liberazione condizionale, deve avere scontato almeno quattro anni di pena e non meno di tre quarti della pena inflittagli.

    Il condannato all’ergastolo può essere ammesso alla liberazione condizionale quando abbia scontato almeno ventisei anni di pena .

    La concessione della liberazione condizionale è subordinata all’adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato, salvo che il condannato dimostri di trovarsi nell’impossibilità di adempierle.