Autore: Andrea Marton

  • Accertamento sintetico e spese personali: esempi pratici sull’art. 38 DPR 600/1973

    Accertamento sintetico e spese personali: esempi pratici sull’art. 38 DPR 600/1973

    In sintesi

    • L’art. 38 del DPR 600/1973 consente all’ufficio di determinare sinteticamente il reddito complessivo della persona fisica sulla base delle spese di qualsiasi genere sostenute nel periodo d’imposta.
    • Lo strumento statistico è il redditometro, fondato su elementi indicativi di capacità contributiva (spese, beni, indici di tenore di vita).
    • L’accertamento sintetico è ammesso solo se il reddito accertabile eccede di almeno un quinto (20%) quello dichiarato.
    • Il contribuente può sempre dare prova contraria: che le spese sono state finanziate con redditi esenti, già tassati alla fonte, di altri anni o con disinvestimenti/donazioni.

    La norma (art. 38, commi 4 e 6, DPR 600/1973)

    «L’ufficio, indipendentemente dalle disposizioni recate dai commi precedenti e dall’articolo 39, può sempre determinare sinteticamente il reddito complessivo del contribuente sulla base delle spese di qualsiasi genere sostenute nel corso del periodo d’imposta, salva la prova che il relativo finanziamento è avvenuto con redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo d’imposta, o con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile. […] La determinazione sintetica del reddito complessivo […] è ammessa a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un quinto quello dichiarato.»

    Requisito Contenuto
    Base dell’accertamento Spese sostenute e indici di capacità contributiva
    Soglia di scostamento Reddito accertabile > di almeno 1/5 (20%) del dichiarato
    Contraddittorio Obbligatorio: invito a comparire + accertamento con adesione
    Prova contraria Redditi esenti, già tassati, di altri anni, disinvestimenti, liberalità

    Tre casi pratici

    Acquisto di un’auto di lusso

    Un contribuente con reddito modesto acquista un’auto da 60.000 €; l’ufficio ricostruisce sinteticamente un reddito superiore.

    Cosa fare: Dimostrare la provenienza della provvista: finanziamento bancario, vendita di un altro bene, risparmi di anni precedenti documentati dagli estratti conto.

    Spese pagate da un familiare

    Le spese contestate sono state in realtà sostenute dai genitori del contribuente.

    Cosa fare: Provare la liberalità o il sostegno familiare (bonifici dei genitori, dichiarazioni, atti di donazione): le spese finanziate da terzi non sono reddito del contribuente.

    Scostamento inferiore al quinto

    L’accertamento ricostruisce un reddito che supera il dichiarato di meno del 20%.

    Cosa fare: Eccepire il difetto del presupposto: senza lo scostamento di almeno un quinto l’accertamento sintetico è illegittimo.

    Spunti pratici

    • L’accertamento sintetico è sempre preceduto da invito al contraddittorio e dall’avvio del procedimento di accertamento con adesione (art. 38, settimo comma).
    • La Cassazione (sent. n. 36688/2022) ha chiarito la portata dell’onere della prova contraria a carico del contribuente.
    • La prova contraria può riguardare sia la disponibilità di redditi non imponibili sia l’entità effettiva delle spese ricostruite dall’ufficio.

    Norme collegate

    Fonti affidabili

    • DPR 29 settembre 1973, n. 600, art. 38 (testo consolidato Agenzia delle Entrate)
    • Corte di Cassazione, sentenza n. 36688/2022
    • D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218 (accertamento con adesione)

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  • Art. 24 T.U.B.: Sospensione del diritto di voto e degli altri di

    Art. 24 T.U.B.: Sospensione del diritto di voto e degli altri di

    Art. 24 T.U.B. –  Sospensione del diritto di voto e degli altri diritti, obbligo di alienazione.

    In vigore dal 30/11/2021

    Modificato da: Decreto legislativo del 08/11/2021 n. 182 Articolo 1

    “1. Non possono essere esercitati i diritti di voto e gli altri diritti che consentono di influire sulla societa’ inerenti alle partecipazioni per le quali le autorizzazioni previste dall’articolo 19 non siano state ottenute ovvero siano state sospese o revocate. I diritti di voto e gli altri diritti, che consentono di influire sulla societa’, non possono essere altresi’ esercitati per le partecipazioni per le quali siano state omesse le comunicazioni previste dall’articolo 20, commi 1, 2 e 4.

    2. In caso di inosservanza del divieto, la deliberazione o il diverso atto, adottati con il voto o il contributo determinanti delle partecipazioni previste dal comma 1, sono impugnabili secondo le previsioni del codice civile. L’impugnazione puo’ essere proposta anche dalla Banca d’Italia entro centottanta giorni dalla data della deliberazione ovvero, se questa e’ soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro centottanta giorni dall’iscrizione o, se e’ soggetta solo a deposito presso l’ufficio del registro delle imprese, entro centottanta giorni dalla data di questo. Le partecipazioni per le quali non puo’ essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione della relativa assemblea.

    3. Le partecipazioni per le quali le autorizzazioni previste dall’articolo 19 non sono state ottenute o sono state revocate devono essere alienate entro i termini stabiliti dalla Banca d’Italia.

    3-bis. Non possono essere esercitati i diritti derivanti dai contratti o dalle clausole statutarie per i quali le autorizzazioni previste dall’articolo 19 non siano state ottenute ovvero siano state sospese o revocate.”

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  • Art. 13 IRAP – Disposizioni concernenti il GEIE

    Art. 13 IRAP – Disposizioni concernenti il GEIE

    Art. 13 D.Lgs. 446/97 (IRAP) – Disposizioni concernenti il GEIE

    In vigore dal 01/01/1998

    1. Il valore della produzione netta del gruppo economico di interesse europeo residente, a norma dell’articolo 12, comma 3, nel territorio dello Stato o di una stabile organizzazione di un gruppo non residente è determinato secondo le disposizioni dell’articolo 5, ed è imputato a ciascun membro nella proporzione prevista dal contratto di gruppo o, in mancanza, in parti uguali. Il valore si considera prodotto, anche nei confronti di membri non residenti, nel territorio della regione in cui il gruppo o la stabile organizzazione ha sede, salvo il disposto dell’articolo 4, comma 2. 2. Nei confronti del gruppo residente e di quello non residente relativamente alla stabile organizzazione nel territorio dello Stato si applicano le disposizioni degli articoli 19 e 20. 3. Ciascun membro del gruppo è obbligato in solido con gli altri al versamento dell’imposta dovuta sul valore prodotto. 4. Il gruppo residente e la stabile organizzazione di un gruppo non residente si considerano domiciliati nel territorio del comune nel quale hanno il domicilio fiscale ai fini delle imposte sui redditi.

  • Art. 30 T.U.B. – Soci

    Art. 30 T.U.B. – Soci

    Art. 30 T.U.B. –  Soci.

    In vigore dal 19/12/2012

    Modificato da: Decreto-legge del 18/10/2012 n. 179 Articolo 23 quater

    “1. Ogni socio ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni possedute.

    2. Nessuno, direttamente o indirettamente, puo’ detenere azioni in misura eccedente l’1 per cento del capitale sociale, salva la facolta’ statutaria di prevedere limiti piu’ contenuti, comunque non inferiori allo 0,5 per cento. La banca, appena rileva il superamento di tale limite, contesta al detentore la violazione del divieto. Le azioni eccedenti devono essere alienate entro un anno dalla contestazione; trascorso tale termine, i relativi diritti patrimoniali maturati fino all’alienazione delle azioni eccedenti vengono acquisiti dalla banca (1).

    2-bis. In deroga al comma 2, gli statuti possono fissare al 3 per cento la partecipazione delle fondazioni di origine bancaria di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, detengano una partecipazione al capitale sociale superiore ai limiti fissati dal citato comma 2, qualora il superamento del limite derivi da operazioni di aggregazione e fermo restando che tale partecipazione non puo’ essere incrementata. Sono fatti salvi i limiti piu’ stringenti previsti dalla disciplina propria dei soggetti di cui al presente comma e le autorizzazioni richieste ai sensi di norme di legge.

    3. Il divieto previsto dal comma 2 non si applica agli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari, per i quali valgono i limiti previsti dalla disciplina propria di ciascuno di essi.

    4. Il numero minimo dei soci non puo’ essere inferiore a duecento. Qualora tale numero diminuisca, la compagine sociale deve essere reintegrata entro un anno; in caso contrario, la banca e’ posta in liquidazione.

    5. Le delibere del consiglio di amministrazione di rigetto delle domande di ammissione a socio debbono essere motivate avuto riguardo all’interesse della societa’, alle prescrizioni statutarie e allo spirito della forma cooperativa. Il consiglio di amministrazione e’ tenuto a riesaminare la domanda di ammissione su richiesta del collegio dei probiviri, costituito ai sensi dello statuto e integrato con un rappresentante dell’aspirante socio. L’istanza di revisione deve essere presentata entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione della deliberazione e il collegio dei probiviri si pronuncia entro trenta giorni dalla richiesta.

    5-bis. Per favorire la patrimonializzazione della societa’, lo statuto puo’ subordinare l’ammissione a socio, oltre che a requisiti soggettivi, al possesso di un numero minimo di azioni, il cui venir meno comporta la decadenza dalla qualita’ cosi’ assunta.

    6. Coloro ai quali il consiglio di amministrazione abbia rifiutato l’ammissione a socio possono esercitare i diritti aventi contenuto patrimoniale relativi alle azioni possedute, fermo restando quanto disposto dal comma 2.”

    —–

    (1) Per la proroga del termine vedi l’art. 28-bis, decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, aggiunto dalla relativa legge di conversione, il comma 14 dell’art. 41, decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, il comma 41 dell’art. 2, legge 23 dicembre 2009, n. 191; il comma 17-bis dell’art. 1, decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione 26 febbraio 2010 n. 25 e, da ultimo, l’art. 2, comma 17-quaterdecies, decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011 n. 10.

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  • Auto usata, macchinario difettoso o immobile con vizi: esempi pratici sull’art. 1490 c.c.

    Auto usata, macchinario difettoso o immobile con vizi: esempi pratici sull’art. 1490 c.c.

    In sintesi

    • L’art. 1490 c.c. obbliga il venditore a garantire che la cosa sia immune da vizi che la rendano inidonea all’uso o ne diminuiscano apprezzabilmente il valore.
    • Il patto che esclude o limita la garanzia è inefficace se il venditore ha taciuto in mala fede i vizi.
    • Il compratore può scegliere tra risoluzione del contratto (azione redibitoria) e riduzione del prezzo (azione estimatoria).
    • Vanno rispettati i termini: denuncia entro 8 giorni dalla scoperta e azione entro un anno dalla consegna (art. 1495).

    La norma (art. 1490 c.c.)

    «Il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all’uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore. Il patto con cui si esclude o si limita la garanzia non ha effetto, se il venditore ha in mala fede taciuto al compratore i vizi della cosa.»

    Aspetto Regola
    Oggetto della garanzia Vizi che incidono su idoneità o valore
    Patto di esclusione Inefficace se vizi taciuti in mala fede
    Rimedi Risoluzione o riduzione del prezzo
    Termini (art. 1495) Denuncia 8 giorni, azione 1 anno

    Tre casi pratici

    Auto usata con difetto occulto

    Dopo l’acquisto emerge un guasto al motore non dichiarato dal venditore.

    Cosa fare: Denunciare il vizio entro 8 giorni dalla scoperta e agire entro un anno dalla consegna, scegliendo tra risoluzione del contratto o riduzione del prezzo.

    Macchinario non idoneo all’uso

    Un’attrezzatura acquistata non funziona per l’impiego previsto.

    Cosa fare: Far valere la garanzia per vizi: il bene inidoneo all’uso legittima la risoluzione o la riduzione del prezzo, oltre al risarcimento del danno se il venditore è in colpa.

    Clausola ‘visto e piaciuto’

    Il contratto esclude la garanzia ma il venditore conosceva il difetto.

    Cosa fare: Il patto di esclusione è inefficace se il venditore ha taciuto in mala fede i vizi: la garanzia opera comunque.

    Spunti pratici

    • Distinguere il vizio (difetto) dalla mancanza di qualità (art. 1497) e dall’aliud pro alio (cosa diversa).
    • I termini di denuncia e azione (art. 1495) sono brevi: agire subito.
    • Nelle vendite ai consumatori si applica la disciplina speciale del Codice del consumo, più favorevole.

    Norme collegate

    Fonti affidabili

    • Codice civile, art. 1490
    • Codice civile, art. 1495 (termini) e art. 1492 (rimedi)
    • D.Lgs. 206/2005 (Codice del consumo)

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  • Trattative interrotte e responsabilità precontrattuale: esempi pratici sull’art. 1337 c.c.

    Trattative interrotte e responsabilità precontrattuale: esempi pratici sull’art. 1337 c.c.

    In sintesi

    • L’art. 1337 c.c. impone di comportarsi secondo buona fede nelle trattative e nella formazione del contratto, anche prima che il contratto esista.
    • Tipici illeciti: recesso ingiustificato da trattative ormai avanzate, omessa informazione di cause di invalidità (art. 1338), condotte sleali o reticenti.
    • Il danno risarcibile è di regola l’interesse negativo: spese inutilmente sostenute e perdita di altre occasioni, non l’utile del contratto mai concluso.
    • La natura della responsabilità è discussa: l’orientamento tradizionale e prevalente la qualifica come extracontrattuale (art. 2043); una pronuncia (Cass. 14188/2016) l’ha ricondotta al “contatto sociale”.
    • La libertà di non concludere resta: si risponde solo se si è violata la buona fede creando un affidamento e poi tradendolo.

    Cosa dice l’art. 1337 c.c.

    «Le parti, nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, devono comportarsi secondo buona fede.»

    È la regola che governa la fase prima del contratto. Non obbliga a concludere – ognuno resta libero di non firmare – ma impone che la trattativa si svolga con lealtà e correttezza. Chi viola questo dovere risponde dei danni causati alla controparte.

    Quando scatta la responsabilità

    I casi più frequenti riconosciuti dalla giurisprudenza:

    • Recesso ingiustificato dalle trattative quando hanno raggiunto uno stadio tale da generare un ragionevole affidamento nella conclusione del contratto, e l’abbandono avviene senza un giustificato motivo.
    • Omessa informazione di una causa di invalidità del contratto nota a una parte e ignota all’altra (art. 1338 c.c.).
    • Reticenza o inganno su elementi rilevanti, oppure trattative condotte senza reale intenzione di concludere.
    • Contratto valido ma svantaggioso concluso per effetto di una condotta scorretta: la violazione delle regole di buona fede dà luogo a responsabilità risarcitoria, non alla nullità del contratto.

    Quanto si può chiedere: l’interesse negativo

    Il risarcimento è circoscritto all’interesse negativo, cioè a ciò che la parte non avrebbe perso se non avesse confidato nella conclusione del contratto:

    Voce Risarcibile come interesse negativo?
    Spese sostenute per la trattativa (consulenze, perizie, viaggi)
    Perdita di altre occasioni di affare rinunciate per confidare in quella trattativa
    Utile che si sarebbe ricavato dal contratto se fosse stato concluso (interesse positivo) No

    Che tipo di responsabilità è (e perché conta)

    La qualificazione incide su prescrizione e onere della prova. L’orientamento tradizionale e tuttora prevalente considera la responsabilità precontrattuale di natura extracontrattuale (aquiliana), con prescrizione di 5 anni; una nota pronuncia (Cass. n. 14188/2016) l’ha invece ricondotta alla responsabilità “da contatto sociale”, di tipo contrattuale (prescrizione decennale). In pratica conviene agire con tempestività e documentare bene la condotta scorretta e i danni.

    Tre casi pratici

    Caso 1 – Trattativa avanzata abbandonata all’improvviso

    Scenario. Dopo mesi di trattative, scambio di bozze e richieste di documenti, una parte interrompe senza motivo proprio prima della firma.

    Inquadramento. Se l’affidamento nella conclusione era ragionevole e l’abbandono ingiustificato, scatta la responsabilità ex art. 1337: risarcibili spese e occasioni perse (interesse negativo).

    Cosa conservare

    • email e bozze che mostrano lo stato avanzato;
    • spese sostenute;
    • altre offerte rifiutate per quella trattativa;
    • assenza di un motivo per il recesso.

    Caso 2 – Causa di invalidità taciuta

    Scenario. Una parte sa che il contratto è viziato (es. mancanza di un’autorizzazione) ma non lo dice; l’altra scopre dopo il danno.

    Inquadramento. È la fattispecie dell’art. 1338: chi conosce o deve conoscere la causa di invalidità e non ne informa la controparte risarcisce il danno da questa subito per aver confidato nella validità.

    Cosa conservare

    • elemento di invalidità e chi lo conosceva;
    • prova della reticenza;
    • spese fatte confidando nella validità;
    • cronologia.

    Caso 3 – Trattativa “civetta” senza intenzione di concludere

    Scenario. Un’impresa avvia trattative solo per carpire informazioni o tenere impegnato un concorrente, senza reale volontà di firmare.

    Inquadramento. La condotta è contraria a buona fede: il comportamento sleale nelle trattative è fonte di responsabilità precontrattuale.

    Cosa conservare

    • contenuto e durata delle trattative;
    • informazioni richieste/ottenute;
    • segnali di assenza di reale interesse;
    • danni subiti.

    Spunti pratici

    • Metti per iscritto lo stato delle trattative: più sono avanzate, più cresce l’affidamento tutelato.
    • Se ti ritiri, abbi un motivo e comunicalo: il recesso giustificato non è illecito.
    • Dichiara ciò che sai su possibili cause di invalidità: tacere costa (art. 1338).
    • Conserva le spese e traccia le occasioni alternative rinunciate: sono il cuore dell’interesse negativo.
    • Valuta una lettera di intenti che chiarisca cosa è vincolante e cosa no.

    Prima o durante una trattativa importante puoi far verificare lettera di intenti, obblighi informativi e rischi.

    Norme e fonti collegate

    Codice civile: art. 1337 (trattative e buona fede), art. 1338 (conoscenza delle cause d’invalidità), art. 1375 (buona fede nell’esecuzione), art. 2043 (risarcimento per fatto illecito).

    Fonti affidabili

    Domande frequenti

    Sono libero di non concludere un contratto?

    Sì. L’art. 1337 non obbliga a firmare: impone solo di comportarsi con lealtà. Si risponde se si interrompe una trattativa avanzata senza giustificazione, tradendo l’affidamento creato.

    Quando il recesso dalle trattative è illecito?

    Quando le trattative hanno raggiunto uno stadio tale da far ragionevolmente confidare nella conclusione e l’abbandono avviene senza un giustificato motivo.

    Cosa posso ottenere come risarcimento?

    L’interesse negativo: le spese sostenute per la trattativa e la perdita di altre occasioni rinunciate. Non l’utile del contratto che non è stato concluso (interesse positivo).

    Che natura ha la responsabilità precontrattuale?

    È discussa: l’orientamento prevalente la considera extracontrattuale (art. 2043, prescrizione 5 anni); una pronuncia (Cass. 14188/2016) l’ha qualificata come responsabilità da contatto sociale, di natura contrattuale.

    Cosa succede se mi tacciono una causa di invalidità?

    Chi conosce o deve conoscere una causa di invalidità e non la comunica risarcisce il danno subito da chi ha confidato senza colpa nella validità del contratto (art. 1338 c.c.).

    Serve una lettera di intenti?

    È utile: chiarisce cosa è vincolante e cosa no nelle trattative complesse, riducendo le incertezze sull’affidamento e sulle responsabilità.

  • Ritenuta sui compensi professionali: esempi pratici sull’art. 25 DPR 600/1973

    Ritenuta sui compensi professionali: esempi pratici sull’art. 25 DPR 600/1973

    In sintesi

    • L’art. 25 del DPR 600/1973 obbliga il sostituto d’imposta (imprese, professionisti, condominio) a operare una ritenuta del 20% a titolo di acconto IRPEF sui compensi di lavoro autonomo, con obbligo di rivalsa.
    • La ritenuta si applica ai compensi per prestazioni di lavoro autonomo, anche non abituale, e ai compensi dell’amministratore di condominio.
    • Per i soggetti non residenti la ritenuta è del 30% a titolo d’imposta (definitiva).
    • Non si applica ai compensi corrisposti nell’esercizio di impresa (es. fattura di una ditta o società).

    La norma (art. 25, comma 1, DPR 600/1973)

    «I soggetti indicati nel primo comma dell’art. 23, che corrispondono a soggetti residenti nel territorio dello Stato compensi comunque denominati […] per prestazioni di lavoro autonomo, ancorché non esercitate abitualmente […] devono operare all’atto del pagamento una ritenuta del 20 per cento a titolo di acconto dell’Irpef dovuta dai percipienti, con l’obbligo di rivalsa. […] La ritenuta non deve essere operata per le prestazioni effettuate nell’esercizio di imprese.»

    Percipiente Ritenuta Titolo
    Professionista/lavoratore autonomo residente 20% Acconto IRPEF
    Lavoro autonomo occasionale residente 20% Acconto IRPEF
    Soggetto non residente 30% Imposta (definitiva)
    Prestazione nell’esercizio d’impresa Nessuna ritenuta

    Tre casi pratici

    Fattura di un professionista in regime ordinario

    Un’azienda riceve una parcella di 1.000 € + IVA da un consulente: deve versare la ritenuta.

    Cosa fare: Trattenere il 20% sull’imponibile (200 €), pagare al professionista il netto, versare la ritenuta con F24 entro il 16 del mese successivo e certificarla nella CU.

    Compenso a un forfettario

    Un cliente sta per applicare la ritenuta a un professionista in regime forfettario.

    Cosa fare: Non operare la ritenuta: i forfettari non sono soggetti a ritenuta d’acconto; la fattura deve riportare l’apposita dicitura di esclusione.

    Prestazione occasionale di un privato

    Si paga un compenso occasionale di 500 € a chi non ha partita IVA.

    Cosa fare: Applicare comunque la ritenuta del 20% sul compenso: il lavoro autonomo occasionale è soggetto a ritenuta anche senza partita IVA.

    Spunti pratici

    • La ritenuta va versata con F24 (codice tributo 1040) entro il 16 del mese successivo al pagamento.
    • Il sostituto deve rilasciare la Certificazione Unica e indicare le ritenute nel modello 770.
    • Per il percipiente la ritenuta è un acconto scomputabile in dichiarazione: va conservata la prova del netto incassato.

    Norme collegate

    Fonti affidabili

    • DPR 29 settembre 1973, n. 600, art. 25 (testo consolidato Agenzia delle Entrate)
    • TUIR, DPR 917/1986, art. 53-54 (redditi di lavoro autonomo)
    • L. 190/2014 (regime forfettario, esclusione da ritenuta)

    Hai un accertamento o un controllo in corso? Per pianificare con metodo imposte, acconti e flussi della tua impresa puoi partire dalla guida pratica Impresa, società e contratti su FiscoInvestimenti.

  • Art. 53 ter T.U.B.: Misure macroprudenziali

    Art. 53 ter T.U.B.: Misure macroprudenziali

    Art. 53 ter T.U.B. – Misure macroprudenziali

    In vigore dal 13/12/2016

    Modificato da: Decreto legislativo del 14/11/2016 n. 223 Articolo 1

    “1. La Banca d’Italia e’ autorita’ nazionale designata per l’adozione delle misure richiamate dall’articolo 5 del regolamento (UE) n. 1024/2013.

    2. I poteri di vigilanza attribuiti alla Banca d’Italia dal presente decreto legislativo possono essere esercitati, per finalita’ macroprudenziali, anche nei confronti di soggetti significativi.”

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  • Art. 381 Codice Civile: Cauzione

    Art. 381 Codice Civile: Cauzione

    Art. 381 c.c. – Cauzione

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il giudice tutelare, tenuto conto della particolare natura ed entità del patrimonio, può imporre al tutore di prestare una cauzione, determinandone l’ammontare e le modalità.

    Egli può anche liberare il tutore in tutto o in parte dalla cauzione che avesse prestata.

  • Art. 33 T.U.B. – Norme generali

    Art. 33 T.U.B. – Norme generali

    Art. 33 T.U.B. – Norme generali.

    In vigore dal 19/12/2018

    Modificato da: Decreto-legge del 23/10/2018 n. 119 Articolo 20 bis

    “1. Le banche di credito cooperativo sono costituite in forma di societa’ cooperativa per azioni a responsabilita’ limitata.

    1-bis. L’adesione a un gruppo bancario cooperativo e’ condizione per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio dell’attivita’ bancaria in forma di banca di credito cooperativo, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 37-bis, comma 1-bis.

    1-ter. Non si puo’ dare corso al procedimento per l’iscrizione nell’albo delle societa’ cooperative di cui all’articolo 2512, secondo comma, del codice civile se non consti l’autorizzazione prevista dal comma 1-bis.

    2. La denominazione deve contenere l’espressione “credito cooperativo”.

    3. La nomina dei membri degli organi di amministrazione e controllo spetta ai competenti organi sociali fatte salve le previsioni degli articoli 150-ter e 37-bis, comma 3.

    4. Il valore nominale di ciascuna azione non puo’ essere inferiore a venticinque euro ne’ superiore a cinquecento euro.”

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  • Art. 35 T.U.B. – Operatività

    Art. 35 T.U.B. – Operatività

    Art. 35 T.U.B. – Operativita’.

    In vigore dal 16/02/2016

    Modificato da: Decreto-legge del 14/02/2016 n. 18 Articolo 1

    “1. Le banche di credito cooperativo esercitano il credito prevalentemente a favore dei soci. La Banca d’Italia puo’ autorizzare, per periodi determinati, le singole banche di credito cooperativo a una operativita’ prevalente a favore di soggetti diversi dai soci, unicamente qualora sussistano ragioni di stabilita’.

    2. Gli statuti contengono le norme relative alle attivita’, alle operazioni di impiego e di raccolta e alla competenza territoriale, nonche’ ai poteri attribuiti alla capogruppo ai sensi dell’articolo 37-bis, determinate sulla base dei criteri fissati dalla Banca d’Italia.”

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  • Articolo 382 Codice Civile: Responsabilità del tutore e del protutore

    Articolo 382 Codice Civile: Responsabilità del tutore e del protutore

    Art. 382 c.c. – Responsabilità del tutore e del protutore

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il tutore deve amministrare il patrimonio del minore con la diligenza del buon padre di famiglia. Egli risponde verso il minore di ogni danno a lui cagionato violando i propri doveri.

    Nella stessa responsabilità incorre il protutore per ciò che riguarda i doveri del proprio ufficio.