Autore: Andrea Marton

  • Articolo 349 Codice Penale: Violazione di sigilli

    Articolo 349 Codice Penale: Violazione di sigilli

    Art. 349 c.p. – Violazione di sigilli

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    Chiunque viola i sigilli, per disposizione della legge o per ordine dell’Autorità apposti al fine di assicurare la conservazione o la identità di una cosa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire mille a diecimila.

    Se il colpevole è colui che ha in custodia la cosa, la pena è della reclusione da tre a cinque anni e della multa da lire tremila a trentamila.

  • Articolo 350 Codice Penale: Agevolazione colposa

    Articolo 350 Codice Penale: Agevolazione colposa

    Art. 350 c.p. – Agevolazione colposa

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    Se la violazione dei sigilli è resa possibile, o comunque agevolata, per colpa di chi ha in custodia la cosa, questi è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire trecentomila a un milione ottocentomila .

  • Articolo 351 Codice Penale: Violazione della pubblica custodia di cose

    Articolo 351 Codice Penale: Violazione della pubblica custodia di cose

    Art. 351 c.p. – Violazione della pubblica custodia di cose

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    Chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora corpi di reato, atti, documenti, ovvero un’altra cosa mobile particolarmente custodita in un pubblico ufficio, o presso un pubblico ufficiale o un impiegato che presti un pubblico servizio, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione da uno a cinque anni.

  • Art. 352 c.p.: Vendita di stampati dei quali e’ stato ordinato i

    Art. 352 c.p.: Vendita di stampati dei quali e’ stato ordinato i

    Art. 352 c.p. – Vendita di stampati dei quali è stato ordinato il sequestro

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    Chiunque vende, distribuisce o affigge, in luogo pubblico o aperto al pubblico, scritti o disegni, dei quali l’Autorità ha ordinato il sequestro, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a un milione duecentomila .

  • Articolo 353 Codice Penale: Turbata libertà degli incanti

    Articolo 353 Codice Penale: Turbata libertà degli incanti

    Art. 353 c.p. – Turbata libertà degli incanti

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    Chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche Amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da lire mille a diecimila.

    Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall’Autorità agli incanti o alle licitazioni suddette, la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da lire cinquemila a ventimila.

    Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati, dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata; ma sono ridotte alla metà.

  • Articolo 354 Codice Penale: Astensione dagli incanti

    Articolo 354 Codice Penale: Astensione dagli incanti

    Art. 354 c.p. – Astensione dagli incanti

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    Chiunque, per denaro, dato o promesso a lui o ad altri, o per altra utilità a lui o ad altri data o promessa, si astiene dal concorrere agli incanti o alle licitazioni indicati nell’articolo precedente, è punito con la reclusione sino a sei mesi o con la multa fino a lire cinquemila.

  • Art. 355 c.p.: Inadempimenti di contratti di pubbliche forniture

    Art. 355 c.p.: Inadempimenti di contratti di pubbliche forniture

    Art. 355 c.p. – Inadempimento di contratti di pubbliche forniture

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    Chiunque, non adempiendo gli obblighi che gli derivano da un contratto di fornitura concluso con lo Stato, o con un altro ente pubblico, ovvero con un’impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità, fa mancare, in tutto o in parte, cose od opere, che siano necessarie a uno stabilimento pubblico o ad un pubblico servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a lire mille.

    La pena è aumentata se la fornitura concerne:

    1° sostanze alimentari o medicinali, ovvero cose od opere destinate alle comunicazioni per terra, per acqua o per aria, o alle comunicazioni telegrafiche o telefoniche;

    2° cose od opere destinate all’armamento o all’equipaggiamento delle forze armate dello Stato;

    3° cose od opere destinate ad ovviare a un comune pericolo o ad un pubblico infortunio.

    Se il fatto è commesso per colpa, si applica la reclusione fino a un anno, ovvero la multa da lire cinquecento a ventimila.

    Le stesse disposizioni si applicano ai subfornitori, ai mediatori e ai rappresentanti dei fornitori, quando essi, violando i loro obblighi contrattuali, hanno fatto mancare la fornitura.

  • Articolo 356 Codice Penale: Frode nelle pubbliche forniture

    Articolo 356 Codice Penale: Frode nelle pubbliche forniture

    Art. 356 c.p. – Frode nelle pubbliche forniture

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    Chiunque commette frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell’adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell’articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a lire diecimila.

    La pena è aumentata nei casi preveduti dal primo capoverso dell’articolo precedente.

  • Articolo 357 Codice Penale: Nozione del pubblico ufficiale

    Articolo 357 Codice Penale: Nozione del pubblico ufficiale

    Art. 357 c.p. Nozione del pubblico ufficiale

    In vigore dal 1° luglio 1931

    Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa.

    Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi.

  • Art. 358 c.p.: Nozione della persona incaricata di un pubblico s

    Art. 358 c.p.: Nozione della persona incaricata di un pubblico s

    Art. 358 c.p. – Nozione della persona incaricata di un pubblico servizio

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio.

    Per pubblico servizio deve intendersi un’attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale .

  • Art. 359 c.p.: Persone esercenti un servizio di pubblica necessi

    Art. 359 c.p.: Persone esercenti un servizio di pubblica necessi

    Art. 359 c.p. Persone esercenti un servizio di pubblica necessita’

    In vigore dal 1° luglio 1931

    Agli effetti della legge penale, sono persone che esercitano un servizio di pubblica necessità:

    :1) i privati che esercitano professioni forensi o sanitarie, o altre professioni il cui esercizio sia per legge vietato senza una speciale abilitazione dello Stato, quando dell’opera di essi il pubblico sia per legge obbligato a valersi;

    :2) i privati che, non esercitando una pubblica funzione, né prestando un pubblico servizio, adempiono un servizio dichiarato di pubblica necessità mediante un atto della pubblica amministrazione.

  • Art. 360 c.p.: Cessazione della qualità di pubblico ufficiale

    Art. 360 c.p.: Cessazione della qualità di pubblico ufficiale

    Art. 360 c.p. – Cessazione della qualità di pubblico ufficiale

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    Quando la legge considera la qualità di pubblico ufficiale, o di incaricato di un pubblico servizio, o di esercente un servizio di pubblica necessità, come elemento costitutivo o come circostanza aggravante di un reato, la cessazione di tale qualità, nel momento in cui il reato è commesso, non esclude la esistenza di questo né la circostanza aggravante, se il fatto si riferisce all’ufficio o al servizio esercitato.