Autore: Andrea Marton

  • Art. 45 T.U.B.: Fondo interbancario di garanzia

    Art. 45 T.U.B.: Fondo interbancario di garanzia

    Art. 45 T.U.B. – Fondo interbancario di garanzia. (N.D.R.: Ai sensi dell’art.10, comma 7 decreto-legge 14 marzo 2005 n.35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005 n.80 il fondo interbancario di garanzia e’ soppresso in attuazione di quanto disposto dall’art.1, comma 512 legge 30 dicembre 2004 n.311)

    In vigore dal 29/02/2004 al 29/12/2006

    Modificato da: Decreto legislativo del 06/02/2004 n. 37 Articolo 1

    Soppresso dal 29/12/2006 da: Decreto legislativo del 29/12/2006 n. 303 Articolo 1

    1. Le operazioni di credito agrario possono essere assistite dalla garanzia sussidiaria del Fondo interbancario di garanzia, avente personalita’ giuridica e gestione autonoma e sottoposto alla vigilanza del Ministro dell’economia e delle finanze. 2. Il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali, individua le operazioni alle quali si applica la garanzia e determina i criteri e i limiti degli interventi del Fondo, nonche’ l’entita’ delle contribuzioni a esso dovute da parte delle banche, in rapporto all’ammontare dei finanziamenti assistiti dalla garanzia.
    3. L’organizzazione interna e il funzionamento del Fondo sono disciplinati dallo statuto, approvato con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.
    4. Presso il Fondo e’ operante la Sezione speciale prevista dall’art. 21 della legge 9 maggio 1975, n. 153, dotata di autonomia patrimoniale e amministrativa. Alla Sezione si applicano le disposizioni dei commi 2 e 3.
    5. Presso il Fondo e’ altresi’ operante una Sezione di garanzia per il credito peschereccio, avente personalita’ giuridica con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio ai sensi dell’art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041, e sottoposta alla vigilanza del Ministero dell’economia e delle finanze. Alla Sezione si applicano le disposizioni dei commi 2 e 3.”

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  • Art. 52 ter T.U.B.: Segnalazione di violazioni alla Banca d’Ital

    Art. 52 ter T.U.B.: Segnalazione di violazioni alla Banca d’Ital

    Art. 52 ter T.U.B. – Segnalazione di violazioni alla Banca d’Italia.

    In vigore dal 13/12/2016

    Modificato da: Decreto legislativo del 14/11/2016 n. 223 Articolo 1

    “1. La Banca d’Italia riceve, da parte del personale delle banche e delle relative capogruppo, segnalazioni che si riferiscono a violazioni riguardanti norme del titolo II e III, nonche’ atti dell’Unione europea direttamente applicabili nelle stesse materie.

    2. La Banca d’Italia tiene conto dei criteri di cui all’articolo 52-bis, comma 2, lettere a) e b), e puo’ stabilire condizioni, limiti e procedure per la ricezione delle segnalazioni.

    3. La Banca d’Italia si avvale delle informazioni contenute nelle segnalazioni, ove rilevanti, esclusivamente nell’esercizio delle funzioni di vigilanza e per il perseguimento delle finalita’ previste dall’articolo 5.

    4. Nel caso di accesso ai sensi degli articoli 22, e seguenti, della legge 7 agosto 1990, n. 241, l’ostensione del documento e’ effettuata con modalita’ che salvaguardino comunque la riservatezza del segnalante. Si applica l’articolo 52-bis, commi 3 e 4.

    4-bis. La Banca d’Italia inoltra alla BCE le segnalazioni ricevute, quando esse riguardano soggetti significativi o violazioni di regolamenti o decisioni della BCE. La Banca d’Italia puo’ ricevere dalla BCE le segnalazioni relative a soggetti meno significativi. Nei casi previsti dal presente comma, la Banca d’Italia e la BCE scambiano informazioni nei modi e per le finalita’ stabiliti dalle disposizioni del MVU.”

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  • Fattura elettronica scartata, descrizione generica e data errata: esempi pratici sull’art. 21 IVA

    Fattura elettronica scartata, descrizione generica e data errata: esempi pratici sull’art. 21 IVA

    In sintesi

    • L’art. 21 del DPR 633/1972 impone di emettere fattura per ogni operazione imponibile e ne fissa il contenuto obbligatorio.
    • La fattura elettronica è quella emessa e ricevuta in formato elettronico; in Italia transita di regola dal Sistema di Interscambio (SdI).
    • Tra gli elementi obbligatori: data, numero progressivo, dati delle parti, partita IVA, descrizione, imponibile, aliquota e imposta.
    • Se lo SdI scarta la fattura, questa si considera non emessa: va corretta e ritrasmessa entro 5 giorni dalla notifica di scarto.

    La norma (art. 21, commi 1 e 2, DPR 633/1972)

    «1. Per ciascuna operazione imponibile il soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio emette fattura […]. Per fattura elettronica si intende la fattura che è stata emessa e ricevuta in un qualunque formato elettronico […]. La fattura […] si ha per emessa all’atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario o committente. 2. La fattura contiene le seguenti indicazioni: a) data di emissione; b) numero progressivo che la identifichi in modo univoco; c) ditta, denominazione o ragione sociale […].»

    Elemento Contenuto
    Data e numero Data di emissione e numero progressivo univoco
    Parti Dati e partita IVA di cedente e cessionario
    Operazione Natura, qualità e quantità di beni/servizi
    Importi Imponibile, aliquota e imposta
    Termine emissione (immediata) 12 giorni dall’effettuazione

    Tre casi pratici

    Fattura scartata dallo SdI

    Una fattura elettronica viene scartata per un errore nel codice destinatario.

    Cosa fare: Correggere l’errore e ritrasmettere la fattura entro 5 giorni dalla notifica di scarto, mantenendo data e numero originari: la fattura scartata si considera non emessa.

    Descrizione generica dell’operazione

    Una fattura riporta una descrizione troppo vaga dei beni o servizi.

    Cosa fare: Indicare natura, qualità e quantità in modo puntuale: la descrizione generica può comportare contestazioni in sede di controllo.

    Fattura differita

    Si vogliono raggruppare più consegne dello stesso mese a un cliente.

    Cosa fare: Emettere fattura differita entro il giorno 15 del mese successivo, con riferimento ai documenti di trasporto delle consegne.

    Spunti pratici

    • La fattura immediata va emessa entro 12 giorni dall’effettuazione; la differita entro il 15 del mese successivo.
    • La data da indicare è quella di effettuazione dell’operazione (campo ‘data’ del file XML).
    • Conservare le fatture elettroniche secondo le regole della conservazione sostitutiva a norma.

    Norme collegate

    Fonti affidabili

    • DPR 26 ottobre 1972, n. 633, art. 21 (testo vigente)
    • D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127 (fatturazione elettronica)
    • Agenzia delle Entrate, specifiche tecniche del Sistema di Interscambio

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  • Art. 58 septies T.U.B.: Misure e poteri di vigilanza

    Art. 58 septies T.U.B.: Misure e poteri di vigilanza

    Art. 58 septies T.U.B. – Misure e poteri di vigilanza.

    In vigore dal 09/01/2026 con effetto dal 11/01/2027

    Modificato da: Decreto legislativo del 31/12/2025 n. 208 Articolo 1

    “1. Le succursali adottano tempestivamente le misure richieste dalla Banca d’Italia per assicurarne la piena conformita’ alla normativa applicabile e la sana e prudente gestione.

    2. Per i fini di cui al comma 1, la Banca d’Italia puo’ imporre, tra l’altro, che le succursali:

    a) soddisfino ulteriori requisiti in materia di capitale e liquidita’;

    b) rafforzino i propri dispositivi di organizzazione interna, gestione del rischio e registrazione contabile;

    c) limitino l’ambito delle attivita’ che esercitano e il numero delle relative controparti;

    d) riducano il rischio connesso alle attivita’, ai prodotti e ai sistemi, comprese le attivita’ esternalizzate, e cessino di esercitare tali attivita’ o di offrire tali prodotti;

    e) rispettino ulteriori obblighi di segnalazione o aumentino la frequenza delle segnalazioni periodiche previste dall’articolo 58-quinquies, commi 1 e 2;

    f) pubblichino informazioni.

    3. La Banca d’Italia puo’ imporre alle succursali valutate come aventi rilevanza sistemica ai sensi delle disposizioni di cui all’articolo 58-quinquies, comma 4, requisiti prudenziali supplementari ovvero la ristrutturazione delle attivita’ o la limitazione dell’operativita’ in modo tale da comportare la cessazione della rilevanza sistemica della succursale o da rimuovere i rischi per la stabilita’ finanziaria dell’Unione europea o dell’Italia.

    4. La Banca d’Italia, previa consultazione dell’ABE e delle autorita’ competenti degli Stati membri in cui il gruppo di Stato terzo interessato, come definito all’articolo 69.3, comma 1, ha stabilito altre succursali o banche, puo’ richiedere che venga presentata domanda di autorizzazione ai sensi dell’articolo 14 al ricorrere di una delle seguenti condizioni:

    a) la succursale ha svolto o svolge attivita’ di cui all’articolo 1, comma 2, lettera f), numeri 1), 2) e 6), con clienti o controparti in altri Stati membri, salve le esenzioni di cui all’articolo 14-bis, comma 7;

    b) la succursale soddisfa i criteri di rilevanza sistemica di cui all’articolo 131, paragrafo 3, della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013 ovvero e’ stata valutata dalla Banca d’Italia come avente rilevanza sistemica ai sensi delle disposizioni di cui all’articolo 58-quinquies, comma 4, e comporta rischi significativi per la stabilita’ finanziaria dell’Unione europea o dell’Italia;

    c) l’importo aggregato delle attivita’ di tutte le succursali nell’Unione europea appartenenti allo stesso gruppo della banca di Stato terzo e’ pari o superiore a 40 miliardi di euro o l’importo delle attivita’ della succursale di banca di Stato terzo in Italia e’ pari o superiore a 10 miliardi di euro.

    5. La Banca d’Italia esercita il potere di cui al comma 4 soltanto dopo avere applicato le misure di cui al comma 2 ovvero, con riferimento alle succursali aventi rilevanza sistemica, quelle di cui al comma 3, oppure qualora la Banca d’Italia ritenga che tali misure sarebbero comunque insufficienti a comportare la cessazione della rilevanza sistemica della succursale o a rimuovere i rischi per la stabilita’ finanziaria dell’Unione europea o dell’Italia.

    6. La Banca d’Italia emana disposizioni attuative del presente articolo.”

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  • Art. 32 T.U.B. – Utili

    Art. 32 T.U.B. – Utili

    Art. 32 T.U.B. – Utili.

    In vigore dal 01/01/1994

    “1. Le banche popolari devono destinare almeno il dieci per cento degli utili netti annuali a riserva legale.
    2. La quota di utili non assegnata a riserva legale, ad altre riserve, ad altre destinazioni previste dallo statuto o non distribuita ai soci, e’ destinata a beneficenza o assistenza.”

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  • Articolo 369 Codice Civile: Deposito di titoli e valori

    Articolo 369 Codice Civile: Deposito di titoli e valori

    Art. 369 c.c. Deposito di titoli e valori

    In vigore

    Il tutore deve depositare il denaro, i titoli di credito al portatore e gli oggetti preziosi esistenti nel patrimonio del minore presso un istituto di credito designato dal giudice tutelare, salvo che questi disponga diversamente per la loro custodia. Non è tenuto a depositare le somme occorrenti per le spese urgenti di mantenimento e di educazione del minore e per le spese di amministrazione.

  • Art. 48 bis T.U.B.: Finanziamento alle imprese garantito da tras

    Art. 48 bis T.U.B.: Finanziamento alle imprese garantito da tras

    Art. 48 bis T.U.B. – Finanziamento alle imprese garantito da trasferimento di bene immobile sospensivamente condizionato.

    In vigore dal 03/07/2016

    Modificato da: Decreto-legge del 03/05/2016 n. 59 Articolo 2

    “1. Il contratto di finanziamento concluso tra un imprenditore e una banca o altro soggetto autorizzato a concedere finanziamenti nei confronti del pubblico ai sensi dell’art. 106 puo’ essere garantito dal trasferimento, in favore del creditore o di una societa’ dallo stesso controllata o al medesimo collegata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e autorizzata ad acquistare, detenere, gestire e trasferire diritti reali immobiliari, della proprieta’ di un immobile o di un altro diritto immobiliare dell’imprenditore o di un terzo, sospensivamente condizionato all’inadempimento del debitore a norma del comma 5. La nota di trascrizione del trasferimento sospensivamente condizionato di cui al presente comma deve indicare gli elementi di cui all’art. 2839, secondo comma, numeri 4), 5) e 6), del codice civile.

    2. In caso di inadempimento, il creditore ha diritto di avvalersi degli effetti del patto di cui al comma 1, purche’ al proprietario sia corrisposta l’eventuale differenza tra il valore di stima del diritto e l’ammontare del debito inadempiuto e delle spese di trasferimento.

    3. Il trasferimento non puo’ essere convenuto in relazione a immobili adibiti ad abitazione principale del proprietario, del coniuge o di suoi parenti e affini entro il terzo grado.

    4. Il patto di cui al comma 1 puo’ essere stipulato al momento della conclusione del contratto di finanziamento o, anche per i contratti in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, per atto notarile, in sede di successiva modificazione delle condizioni contrattuali. Qualora il finanziamento sia gia’ garantito da ipoteca, il trasferimento sospensivamente condizionato all’inadempimento, una volta trascritto, prevale sulle trascrizioni e iscrizioni eseguite successivamente all’iscrizione ipotecaria. Fatti salvi gli effetti dell’aggiudicazione, anche provvisoria, e dell’assegnazione, la disposizione di cui al periodo precedente si applica anche quando l’immobile e’ stato sottoposto ad espropriazione forzata in forza di pignoramento trascritto prima della trascrizione del patto di cui al comma 1 ma successivamente all’iscrizione dell’ipoteca; in tal caso, si applica il comma 10.

    5. Per gli effetti del presente articolo, si ha inadempimento quando il mancato pagamento si protrae per oltre nove mesi dalla scadenza di almeno tre rate, anche non consecutive, nel caso di obbligo di rimborso a rate mensili; o per oltre nove mesi dalla scadenza anche di una sola rata, quando il debitore e’ tenuto al rimborso rateale secondo termini di scadenza superiori al periodo mensile; ovvero, per oltre nove mesi, quando non e’ prevista la restituzione mediante pagamenti da effettuarsi in via rateale, dalla scadenza del rimborso previsto nel contratto di finanziamento. Qualora alla data di scadenza della prima delle rate, anche non mensili, non pagate di cui al primo periodo il debitore abbia gia’ rimborsato il finanziamento ricevuto in misura almeno pari all’85 per cento della quota capitale, il periodo di inadempimento di cui al medesimo primo periodo e’ elevato da nove a dodici mesi. Al verificarsi dell’inadempimento di cui al presente comma, il creditore e’ tenuto a notificare al debitore e, se diverso, al titolare del diritto reale immobiliare, nonche’ a coloro che hanno diritti derivanti da titolo iscritto o trascritto sull’immobile una dichiarazione di volersi avvalere degli effetti del patto di cui al medesimo comma, secondo quanto previsto dal presente articolo, precisando l’ammontare del credito per cui procede.

    6. Decorsi sessanta giorni dalla notificazione della dichiarazione di cui al comma 5, il creditore chiede al presidente del tribunale del luogo nel quale si trova l’immobile la nomina di un perito per la stima, con relazione giurata, del diritto reale immobiliare oggetto del patto di cui al comma 1. Il perito procede in conformita’ ai criteri di cui all’art. 568 del codice di procedura civile. Non puo’ procedersi alla nomina di un perito per il quale ricorre una delle condizioni di cui all’art. 51 del codice di procedura civile. Si applica l’art. 1349, primo comma, del codice civile. Entro sessanta giorni dalla nomina, il perito comunica, ove possibile a mezzo di posta elettronica certificata, la relazione giurata di stima al debitore, e, se diverso, al titolare del diritto reale immobiliare, al creditore nonche’ a coloro che hanno diritti derivanti da titolo iscritto o trascritto sull’immobile. I destinatari della comunicazione di cui al periodo precedente possono, entro dieci giorni dalla medesima comunicazione, inviare note al perito; in tal caso il perito, entro i successivi dieci giorni, effettua una nuova comunicazione della relazione rendendo gli eventuali chiarimenti.

    7. Qualora il debitore contesti la stima, il creditore ha comunque diritto di avvalersi degli effetti del patto di cui al comma 1 e l’eventuale fondatezza della contestazione incide sulla differenza da versare al titolare del diritto reale immobiliare.

    8. La condizione sospensiva di inadempimento, verificatisi i presupposti di cui al comma 5, si considera avverata al momento della comunicazione al creditore del valore di stima di cui al comma 6 ovvero al momento dell’avvenuto versamento all’imprenditore della differenza di cui al comma 2, qualora il valore di stima sia superiore all’ammontare del debito inadempiuto, comprensivo di tutte le spese ed i costi del trasferimento. Il contratto di finanziamento o la sua modificazione a norma del comma 4 contiene l’espressa previsione di un apposito conto corrente bancario senza spese, intestato al titolare del diritto reale immobiliare, sul quale il creditore deve accreditare l’importo pari alla differenza tra il valore di stima e l’ammontare del debito inadempiuto.

    9. Ai fini pubblicitari connessi all’annotazione di cancellazione della condizione sospensiva ai sensi dell’art. 2668, terzo comma del codice civile, il creditore, anche unilateralmente, rende nell’atto notarile di avveramento della condizione una dichiarazione, a norma dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con cui attesta l’inadempimento del debitore a norma del comma 5, producendo altresi’ estratto autentico delle scritture contabili di cui all’art. 2214 del codice civile.

    10. Puo’ farsi luogo al trasferimento a norma del presente articolo anche quando il diritto reale immobiliare gia’ oggetto del patto di cui al comma 1 sia sottoposto ad esecuzione forzata per espropriazione. In tal caso l’accertamento dell’inadempimento del debitore e’ compiuto, su istanza del creditore, dal giudice dell’esecuzione e il valore di stima e’ determinato dall’esperto nominato dallo stesso giudice. Il giudice dell’esecuzione provvede all’accertamento dell’inadempimento con ordinanza, fissando il termine entro il quale il creditore deve versare una somma non inferiore alle spese di esecuzione e, ove vi siano, ai crediti aventi diritto di prelazione anteriore a quello dell’istante ovvero pari all’eventuale differenza tra il valore di stima del bene e l’ammontare del debito inadempiuto. Avvenuto il versamento, il giudice dell’esecuzione, con decreto, da’ atto dell’avveramento della condizione. Il decreto e’ annotato ai fini della cancellazione della condizione, a norma dell’art. 2668 del codice civile. Alla distribuzione della somma ricavata si provvede in conformita’ alle disposizioni di cui al libro terzo, titolo II, capo IV del codice di procedura civile.

    11. Il comma 10 si applica, in quanto compatibile, anche quando il diritto reale immobiliare e’ sottoposto ad esecuzione a norma delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

    12. Quando, dopo la trascrizione del patto di cui al comma 1, sopravviene il fallimento del titolare del diritto reale immobiliare, il creditore, se e’ stato ammesso al passivo, puo’ fare istanza al giudice delegato perche’, sentiti il curatore e il comitato dei creditori, provveda a norma del comma 10, in quanto compatibile.

    13. Entro trenta giorni dall’estinzione dell’obbligazione garantita il creditore provvede, mediante atto notarile, a dare pubblicita’ nei registri immobiliari del mancato definitivo avveramento della condizione sospensiva.

    13-bis. Ai fini del concorso tra i creditori, il patto a scopo di garanzia di cui al comma 1 e’ equiparato all’ipoteca.

    13-ter. La trascrizione del patto di cui al comma 1 produce gli effetti di cui all’art. 2855 del codice civile, avendo riguardo, in luogo del pignoramento, alla notificazione della dichiarazione di cui al comma 5.”

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  • Art. 2 Codice Civile: Maggiore età

    Art. 2 Codice Civile: Maggiore età

    Art. 2 c.c. Maggiore età. Capacità di agire.

    In vigore

    La maggiore età è fissata al compimento del diciottesimo anno. Con la maggiore età si acquista la capacità di compiere tutti gli atti per i quali non sia stabilita una età diversa. Sono salve le leggi speciali che stabiliscono un’età inferiore in materia di capacità a prestare il proprio lavoro. In tal caso il minore è abilitato all’esercizio dei diritti e delle azioni che dipendono dal contratto di lavoro.

    Spiegazione

    La maggiore età si raggiunge al compimento dei diciotto anni. Con essa si acquista la capacità di agire, cioè la capacità di compiere validamente da soli tutti gli atti per i quali non sia fissata un’età diversa. Restano salve le leggi speciali che stabiliscono un’età inferiore per la capacità di prestare il proprio lavoro.

    Come funziona e quando si applica

    Va distinta dalla capacità giuridica (art. 1), che si acquista con la nascita ed è l’attitudine a essere titolari di diritti e doveri. La capacità di agire è invece il potere di esercitarli da sé. Il minore agisce tramite i genitori o il tutore (rappresentanza legale).

    Esempio pratico

    Al compimento dei 18 anni una persona può firmare contratti, aprire un conto, votare e disporre dei propri beni senza l’intervento dei genitori.

    Domande frequenti

    A che età si diventa maggiorenni in Italia?

    A 18 anni: si acquista la piena capacità di agire.

    Differenza tra capacità giuridica e capacità di agire?

    La prima (art. 1 c.c.) si ha dalla nascita ed è l’idoneità a essere titolari di diritti; la seconda si ha a 18 anni ed è il potere di esercitarli da soli.

    Un minore può lavorare?

    Le leggi speciali fissano un’età inferiore per la capacità lavorativa, fatti salvi i limiti a tutela del minore.

    Norme collegate

    Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.

    Spiegazione

    La maggiore età si raggiunge al compimento dei diciotto anni. Con essa si acquista la capacità di agire, cioè la capacità di compiere validamente da soli tutti gli atti per i quali non sia fissata un’età diversa. Restano salve le leggi speciali che stabiliscono un’età inferiore per la capacità di prestare il proprio lavoro.

    Come funziona e quando si applica

    Va distinta dalla capacità giuridica (art. 1), che si acquista con la nascita ed è l’attitudine a essere titolari di diritti e doveri. La capacità di agire è invece il potere di esercitarli da sé. Il minore agisce tramite i genitori o il tutore (rappresentanza legale).

    Esempio pratico

    Al compimento dei 18 anni una persona può firmare contratti, aprire un conto, votare e disporre dei propri beni senza l’intervento dei genitori.

    Domande frequenti

    A che età si diventa maggiorenni in Italia?

    A 18 anni: si acquista la piena capacità di agire.

    Differenza tra capacità giuridica e capacità di agire?

    La prima (art. 1 c.c.) si ha dalla nascita ed è l’idoneità a essere titolari di diritti; la seconda si ha a 18 anni ed è il potere di esercitarli da soli.

    Un minore può lavorare?

    Le leggi speciali fissano un’età inferiore per la capacità lavorativa, fatti salvi i limiti a tutela del minore.

    Norme collegate

    Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.

  • Art. 383 Codice Civile: Esonero dall’ufficio

    Art. 383 Codice Civile: Esonero dall’ufficio

    Art. 383 c.c. – Esonero dall’ufficio

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il giudice tutelare può sempre esonerare il tutore dall’ufficio, qualora l’esercizio di esso sia al tutore soverchiamente gravoso e vi sia altra persona atta a sostituirlo.

  • Art. 42 T.U.B.: Nozione di credito alle opere pubbliche

    Art. 42 T.U.B.: Nozione di credito alle opere pubbliche

    Art. 42 T.U.B. – Nozione di credito alle opere pubbliche.

    In vigore dal 01/01/1994

    “1. Il credito alle opere pubbliche ha per oggetto la concessione, da parte di banche, a favore di soggetti pubblici o privati, di finanziamenti destinati alla realizzazione di opere pubbliche o di impianti di pubblica utilita’.
    2. Quando la concessione del finanziamento avviene a favore di soggetti privati, il requisito di opera pubblica o di pubblica utilita’ deve risultare da leggi o da provvedimenti della pubblica amministrazione.
    3. I finanziamenti possono essere assistiti dal privilegio previsto dall’art. 46.
    4. Quando i finanziamenti siano garantiti da ipoteca su immobili, si applica la disciplina prevista dalla presente sezione per le operazioni di credito fondiario.”

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  • Articolo 379 Codice Civile: Gratuità della tutela

    Articolo 379 Codice Civile: Gratuità della tutela

    Art. 379 c.c. – Gratuità della tutela

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    L’ufficio tutelare è gratuito.

    Il giudice tutelare tuttavia, considerando l’entità del patrimonio e le difficoltà dell’amministrazione, può assegnare al tutore un’equa indennità. Può altresì, se particolari circostanze lo richiedono, sentito il protutore, autorizzare il tutore a farsi coadiuvare nell’amministrazione, sotto la sua personale responsabilità, da una o più persone stipendiate.

  • Casa, debiti e responsabilità patrimoniale: esempi pratici sull’

    Casa, debiti e responsabilità patrimoniale: esempi pratici sull’

    In sintesi

    • L’art. 2740 c.c. enuncia il principio della responsabilità patrimoniale: il debitore risponde delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri.
    • È la garanzia generica dei creditori: l’intero patrimonio del debitore è esposto all’azione esecutiva.
    • Le limitazioni di responsabilità sono ammesse solo nei casi stabiliti dalla legge.
    • Strumenti come fondo patrimoniale, trust e vincoli di destinazione operano solo nei limiti e con i requisiti di legge.

    La norma (art. 2740 c.c.)

    «Il debitore risponde dell’adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri. Le limitazioni della responsabilità non sono ammesse se non nei casi stabiliti dalla legge.»

    Principio Contenuto
    Oggetto della garanzia Tutti i beni presenti e futuri
    Beneficiari I creditori (garanzia generica)
    Limitazioni Solo nei casi previsti dalla legge
    Strumenti di protezione Fondo patrimoniale, trust, vincoli (entro limiti)

    Tre casi pratici

    Creditore che aggredisce la casa

    Un creditore vuole pignorare l’immobile del debitore per soddisfare il credito.

    Cosa fare: In linea di principio l’immobile è aggredibile (garanzia patrimoniale); valutare eventuali limiti di legge (es. impignorabilità della prima casa verso il Fisco) e strumenti legittimi di protezione.

    Protezione del patrimonio familiare

    Una famiglia vuole proteggere alcuni beni dai futuri creditori.

    Cosa fare: Utilizzare strumenti tipici (fondo patrimoniale, trust) entro i requisiti di legge: non sono opponibili se costituiti in frode ai creditori o per debiti inerenti ai bisogni della famiglia.

    Atto in frode ai creditori

    Il debitore tenta di sottrarre beni alla garanzia trasferendoli a terzi.

    Cosa fare: Il creditore può reagire con l’azione revocatoria (art. 2901) per rendere inefficace l’atto dispositivo che pregiudica le sue ragioni.

    Spunti pratici

    • Le limitazioni di responsabilità sono tassative: nessuna autonomia privata può sottrarre beni se non nei casi di legge.
    • Il fondo patrimoniale protegge solo dai debiti estranei ai bisogni della famiglia e solo se il creditore ne era consapevole.
    • Contro gli atti dispositivi che ledono i creditori operano revocatoria (2901) e azione surrogatoria (2900).

    Norme collegate

    Fonti affidabili

    • Codice civile, art. 2740
    • Codice civile, artt. 167-171 (fondo patrimoniale)
    • Codice civile, artt. 2900-2901 (azioni a tutela del credito)

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