Autore: Andrea Marton

  • Articolo 384 Codice Civile: Rimozione e sospensione del tutore

    Articolo 384 Codice Civile: Rimozione e sospensione del tutore

    Art. 384 c.c. – Rimozione e sospensione del tutore

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il giudice tutelare può rimuovere dall’ufficio il tutore che si sia reso colpevole di negligenza o abbia abusato dei suoi poteri, o si sia dimostrato inetto nell’adempimento di essi, o sia divenuto immeritevole dell’ufficio per atti anche estranei alla tutela, ovvero sia divenuto insolvente.

    Il giudice non può rimuovere il tutore se non dopo averlo sentito o citato; può tuttavia sospenderlo dall’esercizio della tutela nei casi che non ammettono dilazione.

  • Art. 32 bis T.U.B.: Morte del socio

    Art. 32 bis T.U.B.: Morte del socio

    Art. 32 bis T.U.B. – Morte del socio.

    In vigore dal 25/07/2021

    Modificato da: Decreto-legge del 25/05/2021 n. 73 Articolo 23 bis

    “1. In caso di morte del socio, gli eredi subentrano nella partecipazione del socio deceduto.

    2. Gli eredi hanno diritto di presentare domanda di ammissione a socio o, se privi dei requisiti, domanda di accertamento dell’insussistenza degli stessi. In mancanza, ovvero fino al rigetto della domanda di ammissione a socio o all’accertamento dell’insussistenza dei requisiti, gli eredi possono esercitare i diritti aventi contenuto patrimoniale relativi alle azioni possedute, fermo restando quanto previsto dall’articolo 30, comma 2.

    3. Gli eredi ai quali il consiglio di amministrazione abbia rifiutato l’ammissione a socio o nei confronti dei quali abbia accertato l’insussistenza dei requisiti di ammissione hanno diritto al rimborso delle azioni, salvo quanto previsto dall’articolo 28, comma 2-ter.”

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  • Art. 58 sexies T.U.B.: Conto di garanzia per il deposito della d

    Art. 58 sexies T.U.B.: Conto di garanzia per il deposito della d

    Art. 58 sexies T.U.B. – Conto di garanzia per il deposito della dotazione di capitale e conto delle attivita’ liquide.

    In vigore dal 09/01/2026 con effetto dal 11/01/2027

    Modificato da: Decreto legislativo del 31/12/2025 n. 208 Articolo 1

    “1. Gli strumenti e le attivita’ costituenti la dotazione di capitale necessaria per rispettare i requisiti patrimoniali disciplinati dalle disposizioni di cui all’articolo 58-quinquies, comma 4, sono depositati su un conto di garanzia detenuto presso una banca italiana non appartenente al gruppo della banca di Stato terzo.

    2. Gli strumenti e le attivita’ depositati sul conto di garanzia sono utilizzabili esclusivamente in caso di risoluzione ai sensi dell’articolo 75 del decreto legislativo n. 180 del 2015, o di liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell’articolo 95 della succursale, secondo le disposizioni e i principi che regolano tali procedure, ovvero quando, previa autorizzazione della Banca d’Italia, il loro utilizzo consente di prevenire o rimediare allo stato di dissesto o rischio di dissesto della succursale. In quest’ultimo caso, la dotazione di capitale e’ successivamente ripristinata. Gli strumenti e le attivita’ depositati costituiscono patrimonio distinto a tutti gli effetti da quello della banca depositaria. Su tale patrimonio non sono ammesse azioni dei creditori della banca di Stato terzo o nell’interesse degli stessi, ne’ quelle dei creditori della banca depositaria o nell’interesse degli stessi.

    3. Sul conto di garanzia non operano le compensazioni legale e giudiziale e non puo’ essere pattuita la compensazione convenzionale rispetto a crediti vantati dalla banca depositaria nei confronti della banca di Stato terzo.

    4. Il contratto di conto di garanzia e’ redatto per iscritto a pena di nullita’ e contiene l’esatta indicazione degli strumenti e delle attivita’ depositati.

    5. La riduzione degli strumenti e delle attivita’ depositati sul conto di garanzia e’ autorizzata dalla Banca d’Italia. La banca depositaria e’ solidalmente responsabile della riduzione degli strumenti e delle attivita’ depositati effettuata in assenza di autorizzazione della Banca d’Italia o in difformita’ dall’autorizzazione stessa. Ogni altro atto di disposizione del conto di garanzia, incluse le modifiche della composizione di strumenti e attivita’ depositati, e’ preventivamente notificato alla Banca d’Italia, che puo’ vietarlo o sospenderlo.

    6. Le succursali depositano le attivita’ liquide mantenute per soddisfare i requisiti di liquidita’ disciplinati dalle disposizioni di cui all’articolo 58-quinquies, comma 4, su un conto, diverso da quello di cui al comma 1, detenuto presso una banca italiana non appartenente al gruppo della banca di Stato terzo.

    7. Le attivita’ liquide che residuano dalla gestione ordinaria del conto di liquidita’ sono utilizzabili solo in caso di risoluzione ai sensi dell’articolo 75 del decreto legislativo, n. 180 del 2015, o di liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell’articolo 95 della succursale, secondo le disposizioni e i principi che regolano tali procedure.

    8. Il conto di garanzia e il conto delle attivita’ liquide possono essere trasferiti presso un’altra banca depositaria, previa autorizzazione della Banca d’Italia e al ricorrere delle condizioni da essa stabilite.

    9. Gli amministratori e i sindaci delle banche depositarie di cui ai commi 1 e 6 forniscono, su richiesta della Banca d’Italia, informazioni su atti o fatti di cui sono venuti a conoscenza nell’esercizio delle funzioni di depositario.

    10. Gli strumenti e le attivita’ depositati sui conti di garanzia e di liquidita’ sono utilizzabili, al ricorrere delle condizioni stabilite dalla Banca d’Italia, in caso di decadenza o revoca ai sensi dell’articolo 14-bis, commi 9 e 10, ovvero in caso di riconoscimento delle misure di risoluzione adottate nei confronti della banca di Stato terzo ai sensi dell’articolo 74 del decreto legislativo n. 180 del 2015.

    11. La Banca d’Italia puo’ emanare disposizioni attuative del presente articolo.”

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  • Plusvalenze d’impresa: esempi pratici sull’art. 86 TUIR

    Plusvalenze d’impresa: esempi pratici sull’art. 86 TUIR

    In sintesi

    • L’art. 86 del TUIR disciplina le plusvalenze dei beni relativi all’impresa, diversi dai beni-merce.
    • Concorrono al reddito se realizzate mediante cessione a titolo oneroso, risarcimento per perdita/danno, o assegnazione ai soci/destinazione extra-impresa.
    • La plusvalenza è la differenza tra il corrispettivo (o l’indennizzo) e il costo non ammortizzato del bene.
    • Se il bene è posseduto da almeno tre anni, la plusvalenza può essere rateizzata in quote costanti nell’esercizio e nei successivi, fino al quarto.

    La norma (art. 86, commi 1, 2 e 4, TUIR)

    «1. Le plusvalenze dei beni relativi all’impresa […] concorrono a formare il reddito: a) se sono realizzate mediante cessione a titolo oneroso; […] 2. […] la plusvalenza è costituita dalla differenza fra il corrispettivo o l’indennizzo conseguito, al netto degli oneri accessori di diretta imputazione, e il costo non ammortizzato. […] 4. Le plusvalenze realizzate […] concorrono a formare il reddito, per l’intero ammontare nell’esercizio in cui sono state realizzate ovvero, se i beni sono stati posseduti per un periodo non inferiore a tre anni […] in quote costanti nell’esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto.»

    Situazione Trattamento
    Cessione a titolo oneroso Plusvalenza = corrispettivo − costo non ammortizzato
    Risarcimento per perdita/danno Plusvalenza imponibile
    Assegnazione ai soci / uso extra-impresa Plusvalenza = valore normale − costo non ammortizzato
    Bene posseduto da almeno 3 anni Rateizzazione fino a 5 quote costanti

    Tre casi pratici

    Vendita di un capannone con utile

    Un’impresa vende un capannone a un prezzo superiore al costo residuo non ammortizzato.

    Cosa fare: Calcolare la plusvalenza come differenza tra prezzo e costo non ammortizzato; se l’immobile è posseduto da almeno tre anni, optare in dichiarazione per la rateizzazione in cinque anni.

    Macchinario distrutto e risarcito

    Un macchinario va distrutto e l’assicurazione liquida un indennizzo superiore al valore residuo.

    Cosa fare: L’indennizzo genera una plusvalenza imponibile; anche qui, se il bene era posseduto da almeno tre anni, è possibile rateizzare l’imposizione.

    Bene assegnato al socio

    Un bene strumentale viene assegnato a un socio uscendo dal patrimonio dell’impresa.

    Cosa fare: La plusvalenza si calcola sul valore normale del bene rispetto al costo non ammortizzato: l’assegnazione è destinazione a finalità estranea e va tassata.

    Spunti pratici

    • La scelta della rateizzazione deve risultare dalla dichiarazione dei redditi: in mancanza la plusvalenza è tassata interamente nell’anno.
    • Per le partecipazioni con i requisiti PEX si applica invece l’esenzione dell’art. 87, non la tassazione integrale.
    • Le minusvalenze simmetriche sono deducibili secondo l’art. 101.
    • Anche la cessione dell’azienda con avviamento genera plusvalenza imponibile.

    Norme collegate

    Fonti affidabili

    • TUIR, DPR 917/1986, art. 86
    • TUIR, art. 87 (plusvalenze esenti PEX)
    • Agenzia delle Entrate, redditi d’impresa

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  • Art. 37 T.U.B. – Utili

    Art. 37 T.U.B. – Utili

    Art. 37 T.U.B. – Utili.

    In vigore dal 01/01/1994

    “1. Le banche di credito cooperativo devono destinare almeno il settanta per cento degli utili netti annuali a riserva legale. 2. Una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nella misura e con le modalita’ previste dalla legge.
    3. La quota di utili che non e’ assegnata ai sensi dei commi precedenti e che non e’ utilizzata per la rivalutazione delle azioni o assegnata ad altre riserve o distribuita ai soci deve essere destinata a fini di beneficenza o mutualita’.”

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  • Art. 48 T.U.B. Credito su pegno

    Art. 48 T.U.B. Credito su pegno

    Art. 48 T.U.B. – Credito su pegno. (N.D.R.: Ai sensi del comma 2 dell’art. 10 DLG 4 agosto 1999 n. 342 la disposizione del comma 1 del presente articolo non si applica alle banche che, all’atto della data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono gia’ abilitate all’esercizio dell’attivita’ di credito su pegno.)

    In vigore dal 19/10/1999

    Modificato da: Decreto legislativo del 04/08/1999 n. 342 Articolo 10

    “1. Le banche possono intraprendere l’esercizio del credito su pegno di cose mobili disciplinato dalla legge 10 maggio 1938, n. 745, e dal regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279, dotandosi delle necessarie strutture e dandone comunicazione alla Banca d’Italia.”

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  • Art. 41 T.U.B.: Procedimento esecutivo

    Art. 41 T.U.B.: Procedimento esecutivo

    Art. 41 T.U.B. – Procedimento esecutivo.

    In vigore dal 01/01/1994

    “1. Nel procedimento di espropriazione relativo a crediti fondiari e’ escluso l’obbligo della notificazione del titolo contrattuale esecutivo. 2. L’azione esecutiva sui beni ipotecati a garanzia di finanziamenti fondiari puo’ essere iniziata o proseguita dalla banca anche dopo la dichiarazione di fallimento del debitore. Il curatore ha facolta’ di intervenire nell’esecuzione. La somma ricavata dall’esecuzione, eccedente la quota che in sede di riparto risulta spettante alla banca, viene attribuita al fallimento.
    3. Il custode dei beni pignorati, l’amministratore giudiziario e il curatore del fallimento del debitore versano alla banca le rendite degli immobili ipotecati a suo favore, dedotte le spese di amministrazione e i tributi, sino al soddisfacimento del credito vantato.
    4. Con il provvedimento che dispone la vendita o l’assegnazione, il
    giudice dell’esecuzione prevede, indicando il termine, che l’aggiudicatario o l’assegnatario, che non intendano avvalersi della facolta’ di subentrare nel contratto di finanziamento prevista dal comma 5, versino direttamente alla banca la parte del prezzo corrispondente al complessivo credito della stessa. L’aggiudicatario o l’assegnatario che non provvedano al versamento nel termine stabilito sono considerati inadempienti ai sensi dell’art. 587 del codice di procedura civile.
    5. L’aggiudicatario o l’assegnatario possono subentrare, senza autorizzazione del giudice dell’esecuzione, nel contratto di finanziamento stipulato dal debitore espropriato, assumendosi gli obblighi relativi, purche’ entro quindici giorni dal decreto previsto dall’art. 574 del codice di procedura civile ovvero dalla data dell’aggiudicazione o dell’assegnazione paghino alla banca le rate scadute, gli accessori e le spese. Nel caso di vendita in piu’ lotti, ciascun aggiudicatario o  assegnatario e’ tenuto a versare proporzionalmente alla banca le rate scadute, gli accessori e le spese.
    6. Il trasferimento del bene espropriato e il subentro nel contratto di finanziamento previsto dal comma 5 restano subordinati all’emanazione del decreto previsto dall’articolo 586 del codice di procedura civile.”

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  • Art. 58 bis T.U.B.: Trasferimenti rilevanti di attività o passi

    Art. 58 bis T.U.B.: Trasferimenti rilevanti di attività o passi

    Art. 58 bis T.U.B. – Trasferimenti rilevanti di attivita’ o passivita’.

    In vigore dal 09/01/2026

    Modificato da: Decreto legislativo del 31/12/2025 n. 208 Articolo 1

    “1. I trasferimenti di attivita’ o passivita’ a cui prendono parte banche italiane, qualificati come rilevanti secondo le disposizioni attuative della Banca d’Italia, sono comunicati preventivamente alla Banca d’Italia. Le modalita’ per l’invio della comunicazione sono disciplinate nelle disposizioni attuative di cui al primo periodo.”

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  • Contratti nella cessione d’azienda: esempi pratici sull’art. 2558 c.c.

    Contratti nella cessione d’azienda: esempi pratici sull’art. 2558 c.c.

    In sintesi

    • La cessione d’azienda può trasferire anche contratti aziendali.
    • Non tutti i contratti seguono la stessa sorte.
    • Il terzo contraente può avere diritti di recesso in certi casi.
    • Contratti essenziali vanno mappati prima del prezzo.
    • Locazione, leasing, software e fornitori sono punti critici.

    Prima degli esempi: l’azienda vive di contratti

    L’art. 2558 c.c. regola la successione nei contratti in caso di trasferimento d’azienda. Quando si compra un’azienda, non si acquistano solo beni: spesso il valore sta nei contratti con clienti, fornitori, locatori, software, manutenzioni, leasing e servizi.

    Il compratore deve sapere quali contratti proseguono, quali richiedono consenso, quali possono essere sciolti e quali contengono clausole di change of control o divieti di cessione.

    Una due diligence seria non si limita al fatturato. Deve leggere durata, prezzi, penali, garanzie, subentro, recesso e dipendenza da pochi contratti chiave.

    Mappa contratti

    • clienti principali;
    • fornitori critici;
    • locazione immobile;
    • leasing e noleggi;
    • software e licenze.

    Caso 1: contratto cliente essenziale

    Scenario. Il 45% del fatturato dipende da un cliente con contratto annuale.

    Come si legge in pratica. Prima del prezzo va verificato se il contratto passa davvero e se il cliente può recedere. Altrimenti il valore dell’azienda cambia.

    Controlli

    • contratto cliente;
    • durata;
    • clausola cessione;
    • recesso;
    • storico fatturato.

    Caso 2: leasing macchinario

    Scenario. L’azienda usa macchinari in leasing, ma il contratto richiede consenso della società finanziaria.

    Come si legge in pratica. Il bene operativo non è liberamente trasferibile se il contratto non consente subentro automatico.

    Documenti

    • contratto leasing;
    • debito residuo;
    • canoni scaduti;
    • consenso concedente;
    • valore nel prezzo.

    Caso 3: contratto software non cedibile

    Scenario. Il gestionale aziendale contiene dati clienti ma la licenza è personale e non cedibile.

    Come si legge in pratica. Serve verificare licenza, esportazione dati e continuità operativa. Senza gestionale, il passaggio può bloccarsi.

    Azioni

    • licenza;
    • consenso provider;
    • backup dati;
    • nuovo contratto;
    • tempi migrazione.

    Quando chiedere una verifica

    Prima di comprare o vendere azienda: due diligence contratti aziendali.

    Norme e fonti collegate

    Art. 2558 c.c., art. 2560 c.c., art. 2112 c.c..

    Fonti affidabili

    Domande frequenti

    Tutti i contratti passano automaticamente?

    No. Dipende da natura e clausole.

    Il terzo può recedere?

    In certi casi sì, se ricorrono i presupposti.

    Cosa controllare prima del prezzo?

    Contratti chiave, durata, recesso, penali e subentro.

    Il leasing passa con l’azienda?

    Spesso serve consenso del concedente.

  • Art. 29 T.U.B. – Norme generali

    Art. 29 T.U.B. – Norme generali

    Art. 29 T.U.B. –  Norme generali.

    In vigore dal 27/03/2024

    Modificato da: Legge del 05/03/2024 n. 21 Articolo 18

    “1. Le banche popolari sono costituite in forma di societa’ cooperativa per azioni a responsabilita’ limitata.

    2. Il valore nominale delle azioni non puo’ essere inferiore a due euro.

    2-bis. L’attivo della banca popolare non puo’ superare 16 miliardi di euro. Se la banca e’ capogruppo di un gruppo bancario, il limite e’ determinato a livello consolidato.

    2-ter. In caso di superamento del limite di cui al comma 2-bis, l’organo di amministrazione convoca l’assemblea per le determinazioni del caso. Se entro un anno dal superamento del limite l’attivo non e’ stato ridotto al di sotto della soglia ne’ e’ stata deliberata la trasformazione in societa’ per azioni ai sensi dell’articolo 31 o la liquidazione, la Banca d’Italia, tenuto conto delle circostanze e dell’entita’ del superamento, puo’ adottare il divieto di intraprendere nuove operazioni ai sensi dell’articolo 78, o i provvedimenti previsti nel titolo IV, capo I, sezione I, o proporre alla Banca centrale europea la revoca dell’autorizzazione all’attivita’ bancaria e al Ministro dell’economia e delle finanze la liquidazione coatta amministrativa. Restano fermi i poteri di intervento e sanzionatori attribuiti alla Banca d’Italia dal presente decreto legislativo.

    2-quater. La Banca d’Italia detta disposizioni di attuazione del presente articolo.

    3. (Comma abrogato, a decorrere dal 25 gennaio 2015, dall’art. 1, comma 1, lett. b, n. 2 decreto-legge 24 gennaio 2015 n. 3)

    4. Alle banche popolari non si applicano le disposizioni del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni.”

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  • Articolo 385 Codice Civile: Conto finale

    Articolo 385 Codice Civile: Conto finale

    Art. 385 c.c. – Conto finale

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il tutore che cessa dalle funzioni deve fare subito la consegna dei beni e deve presentare nel termine di due mesi il conto finale dell’amministrazione al giudice tutelare. Questi può concedere una proroga.

  • Articolo 368 Codice Civile: Omissione della dichiarazione

    Articolo 368 Codice Civile: Omissione della dichiarazione

    Art. 368 c.c. – Omissione della dichiarazione

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Se il tutore, conoscendo il suo credito o le sue ragioni, espressamente interpellato non li ha dichiarati, decade da ogni suo diritto.

    Qualora, sapendo di essere debitore, non abbia dichiarato fedelmente il proprio debito, può essere rimosso dalla tutela.