Autore: Andrea Marton

  • Articolo 540 Codice Penale: Rapporto di parentela

    Articolo 540 Codice Penale: Rapporto di parentela

    Art. 540 c.p. – Rapporto di parentela

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    Agli effetti della legge penale, quando il rapporto di parentela è considerato come elemento costitutivo o come circostanza aggravante o attenuante o come causa di non punibilità, la filiazione fuori del matrimonio è equiparata alla filiazione nel matrimonio .

    Il rapporto di filiazione fuori del matrimonio è stabilito osservando i limiti di prova indicati dalla legge civile, anche se per effetti diversi dall’accertamento dello stato delle persone.

  • Art. 541 Codice Penale: Abrogato

    Art. 541 Codice Penale: Abrogato

    Art. 541 c.p. [Abrogato]

    Articolo abrogato.

  • Art. 542 Codice Penale: Abrogato

    Art. 542 Codice Penale: Abrogato

    Art. 542 c.p. [Abrogato]

    Articolo abrogato.

  • Art. 543 Codice Penale: Abrogato

    Art. 543 Codice Penale: Abrogato

    Art. 543 c.p. [Abrogato]

    Articolo abrogato.

  • Art. 544 Codice Penale: Abrogato

    Art. 544 Codice Penale: Abrogato

    Art. 544 c.p. [Abrogato]

    Articolo abrogato.

  • Articolo 544-bis Codice Penale: Uccisione di animali

    Articolo 544-bis Codice Penale: Uccisione di animali

    Art. 544-bis c.p. – Uccisione di animali

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 5.000 a euro 30.000 .

    Se il fatto è commesso adoperando sevizie o prolungando volutamente le sofferenze dell’animale, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 10.000 a euro 60.000 .

  • Articolo 544-ter Codice Penale: Maltrattamento di animali

    Articolo 544-ter Codice Penale: Maltrattamento di animali

    Art. 544-ter c.p. – Maltrattamento di animali

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro.

    La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi.

    La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo e al secondo comma deriva la morte dell’animale.

  • Articolo 544-quater Codice Penale: Spettacoli o manifestazioni vietati

    Articolo 544-quater Codice Penale: Spettacoli o manifestazioni vietati

    Art. 544-quater c.p. – Spettacoli o manifestazioni vietati

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque organizza o promuove spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli animali è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni e con la multa da 15.000 a 30.000 euro .

    La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in relazione all’esercizio di scommesse clandestine o al fine di trarne profitto per sé od altri ovvero se ne deriva la morte dell’animale.

  • Art. 544-quinquies c.p.: Divieto di combattimento tra animali

    Art. 544-quinquies c.p.: Divieto di combattimento tra animali

    Art. 544-quinquies c.p. – Divieto di combattimenti tra animali

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    Chiunque promuove, organizza o dirige combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo l’integrità fisica è punito con la reclusione da due a quattro anni e con la multa da 50.000 a 160.000 euro.

    La pena è aumentata da un terzo alla metà:

    1) se le predette attività sono compiute in concorso con minorenni o da persone armate;

    2) se le predette attività sono promosse utilizzando videoriproduzioni o materiale di qualsiasi tipo contenente scene o immagini dei combattimenti o delle competizioni;

    3) se il colpevole cura la ripresa o la registrazione in qualsiasi forma dei combattimenti o delle competizioni.

    Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, allevando o addestrando animali li destina sotto qualsiasi forma e anche per il tramite di terzi alla loro partecipazione ai combattimenti di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro. La stessa pena si applica anche ai proprietari o ai detentori degli animali impiegati nei combattimenti e nelle competizioni di cui al primo comma, se consenzienti , e a chiunque partecipa a qualsiasi titolo ai combattimenti o alle competizioni di cui al primo comma .

    Chiunque, anche se non presente sul luogo del reato, fuori dei casi di concorso nel medesimo, organizza o effettua scommesse sui combattimenti e sulle competizioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro.

  • Articolo 544-sexies Codice Penale: Confisca e pene accessorie

    Articolo 544-sexies Codice Penale: Confisca e pene accessorie

    Art. 544-sexies c.p. – Confisca e pene accessorie

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dagli articoli 544-ter, 544-quater e 544-quinquies, è sempre ordinata la confisca dell’animale, salvo che appartenga a persona estranea al reato.

    È altresì disposta la sospensione da tre mesi a tre anni dell’attività di trasporto, di commercio o di allevamento degli animali se la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta è pronunciata nei confronti di chi svolge le predette attività. In caso di recidiva è disposta l’interdizione dall’esercizio delle attività medesime.

    Fatto salvo quanto disposto dall’autorità giudiziaria ai sensi dell’articolo 260-bis del codice di procedura penale, quando si procede per i delitti di cui agli articoli 544-bis, 544-ter, 544-quater, 544-quinquies e 638 del presente codice e di cui all’articolo 4 della legge 4 novembre 2010, n. 201, consumati o tentati, all’indagato, imputato o proprietario è vietato abbattere o alienare a terzi gli animali, anche qualora sugli stessi non sussista il vincolo cautelare del sequestro, fino alla sentenza definitiva .

  • Articolo 545 Codice Penale: Aborto di donna non consenziente

    Articolo 545 Codice Penale: Aborto di donna non consenziente

    Art. 545 c.p. Aborto di donna non consenziente

    Articolo abrogato dalla l. 22 maggio 1978, n. 194

    [Abrogato]

  • Articolo 546 Codice Penale: Aborto di donna consenziente

    Articolo 546 Codice Penale: Aborto di donna consenziente

    Art. 546 c.p. Aborto di donna consenziente

    Articolo abrogato dalla l. 22 maggio 1978, n. 194

    [Abrogato]