Autore: Andrea Marton

  • Art. 14 bis T.U.B.: Autorizzazione allo stabilimento di succursali di banche di Stato terzo

    Art. 14 bis T.U.B.: Autorizzazione allo stabilimento di succursali di banche di Stato terzo

    Art. 14 bis T.U.B. – Autorizzazione allo stabilimento di succursali di banche di Stato terzo).

    In vigore dal 09/01/2026 con effetto dal 11/01/2027

    Modificato da: Decreto legislativo del 31/12/2025 n. 208 Articolo 1

    “1. Una banca di Stato terzo che intenda stabilire una succursale nel territorio della Repubblica presenta domanda di autorizzazione ai sensi del presente articolo.

    2. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 29-ter, comma 6, del decreto legislativo n. 58 del 1998, l’esercizio nel territorio della Repubblica di una o piu’ delle attivita’ di cui all’articolo 1, comma 2, lettera f), numeri 1), 2) e 6), da parte di una banca di Stato terzo e’ soggetto all’obbligo di stabilire una succursale ai sensi del presente articolo.

    3. In deroga al comma 2, le banche di Stato terzo possono esercitare le attivita’ indicate al medesimo comma senza stabilimento di una succursale nei confronti di:

    a) banche;

    b) altre imprese appartenenti al gruppo cui appartengono le stesse banche di Stato terzo;

    c) clienti al dettaglio, clienti professionali o controparti qualificate, come rispettivamente definiti dall’articolo 1, comma 1, lettere m-duodecies) e m-undecies), e dall’articolo 6, comma 2-quater, lettera d), del decreto legislativo n. 58 del 1998, che si rivolgano di propria iniziativa esclusiva alle stesse banche di Stato terzo.

    4. Nei casi di cui alle lettere a) e b) del comma 3, si applica l’articolo 16, comma 4.

    5. Lo stabilimento in Italia di una succursale di banca di Stato terzo e’ autorizzato dalla Banca d’Italia quando ricorrano le seguenti condizioni:

    a) la banca dello Stato terzo e’ autorizzata nello Stato terzo in cui e’ stabilita a esercitare le attivita’ per le quali ha chiesto di essere autorizzata ai sensi del presente articolo e le stesse attivita’ sono ivi sottoposte a vigilanza;

    b) e’ presentato un programma contenente l’indicazione delle operazioni che si intendono effettuare, le attivita’ da esercitare e la struttura dell’organizzazione e la gestione del rischio della succursale;

    c) la competente autorita’ di vigilanza nello Stato terzo ha ricevuto la notifica dell’istanza corredata dal programma di attivita’ di cui alla lettera b);

    d) la competente autorita’ di vigilanza nello Stato terzo ha attestato che la banca dello Stato terzo e il suo gruppo soddisfano i requisiti applicabili a norma del diritto dello Stato terzo in ordine alla solidita’ patrimoniale, all’adeguatezza delle strutture organizzative, amministrative e contabili;

    e) sono soddisfatti i requisiti di cui al titolo III, capo I-bis;

    f) ai fini dell’esercizio delle funzioni di vigilanza, non sussistono ostacoli allo scambio di informazioni tra la Banca d’Italia e la competente autorita’ di vigilanza nello Stato terzo sulla banca dello Stato terzo e, se applicabile, sulle imprese madri intermedie o capogruppo;

    g) non vi sono fondati motivi per sospettare che la succursale sia utilizzata per commettere o facilitare il riciclaggio o il finanziamento del terrorismo.

    6. L’autorizzazione e’ rilasciata sentito il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e tenuto anche conto della condizione di reciprocita’.

    7. Le succursali di banche di Stato terzo autorizzate in Italia non possono operare al di fuori del territorio della Repubblica, eccetto per operazioni infragruppo di provvista concluse con succursali della stessa banca di Stato terzo stabilite in altri Stati membri dell’Unione europea e per operazioni effettuate nei confronti di clienti che si rivolgano di propria iniziativa esclusiva alle medesime succursali.

    8. Prima che la succursale inizi le proprie attivita’ nel territorio della Repubblica, la Banca d’Italia si adopera per concludere accordi di cooperazione con la competente autorita’ di vigilanza nello Stato terzo. Il presente comma non si applica in caso di succursali non qualificate ai sensi dell’articolo 58-ter, comma 1.

    9. La decadenza dall’autorizzazione e’ pronunciata dalla Banca d’Italia qualora:

    a) non si faccia uso dell’autorizzazione entro dodici mesi dal rilascio della stessa;

    b) l’autorizzazione sia oggetto di espressa rinuncia;

    c) la succursale abbia cessato le attivita’ per un periodo superiore a sei mesi.

    10. La revoca dell’autorizzazione e’ disposta dalla Banca d’Italia quando sussistono una o piu’ delle seguenti condizioni:

    a) sono venute meno le condizioni in base alle quali l’autorizzazione e’ stata rilasciata;

    b) l’autorizzazione e’ stata ottenuta presentando false dichiarazioni o con qualsiasi altro mezzo irregolare;

    c) la banca dello Stato terzo o il suo gruppo non soddisfa i requisiti prudenziali applicabili in base al diritto dello Stato terzo o vi sono motivi ragionevoli per sospettare che non soddisfi tali requisiti o che li violera’ entro i dodici mesi successivi;

    d) la succursale non offre piu’ la garanzia di poter soddisfare le obbligazioni nei confronti dei creditori e, in particolare, non garantisce piu’ la sicurezza delle attivita’ a essa affidate dai depositanti;

    e) vi sono fondati motivi per sospettare che sia in corso o abbia avuto luogo un’operazione o un tentativo di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo in relazione alla succursale, alla banca dello Stato terzo o al suo gruppo, o che sia aumentato il rischio che abbia luogo un’operazione o un tentativo di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo in relazione alla succursale, alla banca dello Stato terzo o al suo gruppo;

    f) sia commessa una delle violazioni richiamate all’articolo 144, comma 1, lettera a);

    g) nei casi di cui all’articolo 58-septies, comma 4, non sia presentata domanda di autorizzazione ai sensi dell’articolo 14 entro il termine indicato dalla Banca d’Italia ovvero l’autorizzazione sia negata.

    11. Pronunciata la decadenza o disposta la revoca ai sensi dei commi 9 e 10, nei confronti della succursale restano fermi i poteri delle autorita’ creditizie previsti dal presente decreto.

    12. La revoca dell’autorizzazione e’ inoltre disposta nei casi di liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell’articolo 95.

    13. La Banca d’Italia emana disposizioni attuative del presente articolo.”

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  • Articolo 386 Codice Civile: Approvazione del conto

    Articolo 386 Codice Civile: Approvazione del conto

    Art. 386 c.c. Approvazione del conto

    In vigore

    Il giudice tutelare invita il protutore, il minore divenuto maggiore o emancipato, ovvero, secondo le circostanze, il nuovo rappresentante legale a esaminare il conto e a presentare le loro osservazioni. Se non vi sono osservazioni, il giudice che non trova nel conto irregolarità o lacune lo approva; in caso contrario nega l’approvazione. Qualora il conto non sia stato presentato o sia impugnata la decisione del giudice tutelare, provvede l’autorità giudiziaria nel contraddittorio degli interessati.

  • Art. 28 T.U.B.: Norme applicabili

    Art. 28 T.U.B.: Norme applicabili

    Art. 28 T.U.B. –  Norme applicabili.

    In vigore dal 27/06/2015

    Modificato da: Decreto legislativo del 12/05/2015 n. 72 Articolo 1

    “1. L’esercizio dell’attivita’ bancaria da parte di societa’ cooperative e’ riservato alle banche popolari e alle banche di credito cooperativo disciplinate dalle sezioni I e II del presente capo.

    2. Alle banche popolari e alle banche di credito cooperativo non si applicano i controlli sulle societa’ cooperative attribuiti all’autorita’ governativa dal codice civile.

    2-bis. Ai fini delle disposizioni fiscali di carattere agevolativo, sono considerate cooperative a mutualita’ prevalente le banche di credito cooperativo che rispettano i requisiti di mutualita’ previsti dall’articolo 2514 del codice civile ed i requisiti di operativita’ prevalente con soci previsti ai sensi dell’articolo 35 del presente decreto.

    2-ter. Nelle banche popolari e nelle banche di credito cooperativo il diritto al rimborso delle azioni nel caso di recesso, anche a seguito di trasformazione, morte o esclusione del socio, e’ limitato secondo quanto previsto dalla Banca d’Italia, anche in deroga a norme di legge, laddove cio’ sia necessario ad assicurare la computabilita’ delle azioni nel patrimonio di vigilanza di qualita’ primaria della banca. Agli stessi fini, la Banca d’Italia puo’ limitare il diritto al rimborso degli altri strumenti di capitale emessi.”

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  • Art. 367 c.c.: Dichiarazione di debiti o crediti del tutore

    Art. 367 c.c.: Dichiarazione di debiti o crediti del tutore

    Art. 367 c.c. – Dichiarazione di debiti o crediti del tutore

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il tutore, che ha debiti, crediti o altre ragioni verso il minore, deve esattamente dichiararli prima della chiusura dell’inventario. Il cancelliere o il notaio hanno l’obbligo di interpellarlo al riguardo.

    Nel caso d’inventario senza opera di cancelliere o di notaio, il tutore è interpellato dal giudice tutelare all’atto del deposito.

    In ogni caso si fa menzione dell’interpellazione e della dichiarazione del tutore nell’inventario o nel verbale di deposito.

  • Art. 380 Codice Civile: Contabilità dell’amministrazione

    Art. 380 Codice Civile: Contabilità dell’amministrazione

    Art. 380 c.c. – Contabilità dell’amministrazione

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il tutore deve tenere regolare contabilità della sua amministrazione e renderne conto ogni anno al giudice tutelare.

    Il giudice può sottoporre il conto annuale all’esame del protutore e di qualche prossimo parente o affine del minore.

  • Articolo 372 Codice Civile: Investimento di capitali

    Articolo 372 Codice Civile: Investimento di capitali

    Art. 372 c.c. – Investimento di capitali

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    I capitali del minore devono, previa autorizzazione del giudice tutelare, essere dal tutore investiti:

    1) in titoli dello Stato o garantiti dallo Stato;

    2) nell’acquisto di beni immobili posti nel Regno;

    3) in mutui garantiti da idonea ipoteca sopra beni posti nel Regno, o in obbligazioni emesse da pubblici istituti autorizzati a esercitare il credito fondiario;

    4) in depositi fruttiferi presso le casse postali o presso altre casse di risparmio o monti di credito su pegno. Il giudice, sentito il tutore e il protutore, può autorizzare il deposito presso altri istituti di credito, ovvero, per motivi particolari, un investimento diverso da quelli sopra indicati.

  • Art. 387 c.c.: Prescrizione delle azioni relative alla tutela

    Art. 387 c.c.: Prescrizione delle azioni relative alla tutela

    Art. 387 c.c. Prescrizione delle azioni relative alla tutela

    In vigore

    Le azioni del minore contro il tutore e quelle del tutore contro il minore relative alla tutela si prescrivono in cinque anni dal compimento della maggiore età o dalla morte del minore. Se il tutore ha cessato dall’ufficio e ha presentato il conto prima della maggiore età o della morte del minore, il termine decorre dalla data del provvedimento col quale il giudice tutelare pronunzia sul conto stesso. Le disposizioni di quest’articolo non si applicano all’azione per il pagamento del residuo che risulta dal conto definitivo.

  • Art. 36 T.U.B. – Fusioni e trasformazioni

    Art. 36 T.U.B. – Fusioni e trasformazioni

    Art. 36 T.U.B. – Fusioni e trasformazioni.

    In vigore dal 09/01/2026

    Modificato da: Decreto legislativo del 31/12/2025 n. 208 Articolo 1

    “1. La Banca d’Italia autorizza fusioni tra banche di credito cooperativo e banche di diversa natura da cui risultino banche costituite in forma di società per azioni.

    1-bis. In caso di recesso o esclusione da un gruppo bancario cooperativo, la banca di credito cooperativo, entro il termine stabilito con le disposizioni di cui all’articolo 37 -bis , comma 7, previa autorizzazione rilasciata dalla Banca d’Italia avendo riguardo alla sana e prudente gestione della banca, può deliberare la propria trasformazione in società per azioni. In mancanza, la società delibera la propria liquidazione.

    2. Le deliberazioni assembleari sono assunte con le maggioranze previste dagli statuti per le modificazioni statutarie; quando, in relazione all’oggetto delle modificazioni, gli statuti prevedano maggioranze differenziate, si applica quella meno elevata. È fatto salvo il diritto di recesso dei soci.

    3. Si applicano gli articoli 56, comma 2, e 57.”

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  • Art. 388 Codice Civile: Divieto di convenzioni prima dell’approv

    Art. 388 Codice Civile: Divieto di convenzioni prima dell’approv

    Art. 388 c.c. – Divieto di convenzioni (prima che sia decorso un anno dall’approvazione

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    del conto).

    Nessuna convenzione tra il tutore e il minore divenuto maggiore può aver luogo prima che sia decorso un anno dall’approvazione del conto della tutela.

    La convenzione può essere annullata su istanza del minore o dei suoi eredi o aventi causa.

  • Articolo 389 Codice Civile: Registro delle tutele

    Articolo 389 Codice Civile: Registro delle tutele

    Art. 389 c.c. – Registro delle tutele

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Nel registro delle tutele, istituito presso ogni giudice tutelare, sono iscritti a cura del cancelliere l’apertura e la chiusura della tutela, la nomina, l’esonero e la rimozione del tutore e del protutore, le risultanze degli inventari e dei rendiconti e tutti i provvedimenti che portano modificazione nello stato personale o patrimoniale del minore.

    Dell’apertura e della chiusura della tutela il cancelliere dà comunicazione entro dieci giorni all’ufficiale dello stato civile per l’annotazione in margine all’atto di nascita del minore.

  • Articolo 390 Codice Civile: Emancipazione di diritto

    Articolo 390 Codice Civile: Emancipazione di diritto

    Art. 390 c.c. Emancipazione di diritto

    In vigore

    Il minore è di diritto emancipato col matrimonio.

  • Articolo 378 Codice Civile: Atti vietati al tutore e al protutore

    Articolo 378 Codice Civile: Atti vietati al tutore e al protutore

    Art. 378 c.c. – Atti vietati al tutore e al protutore

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il tutore e il protutore non possono, neppure all’asta pubblica, rendersi acquirenti direttamente o per iterposta persona dei beni e dei diritti del minore.

    Non possono prendere in locazione i beni del minore senza l’autorizzazione e le cautele fissate dal giudice tutelare.

    Gli atti compiuti in violazione di questi divieti possono essere annullati su istanza delle persone indicate dell’articolo precedente, ad eccezione del tutore e del protutore che li hanno compiuti.

    Il tutore e il protutore non possono neppure diventare cessionari di alcuna ragione o credito verso il minore.