Autore: Andrea Marton

  • Articolo 2215 Codice Civile: Libro giornale e libro degli inventari

    Articolo 2215 Codice Civile: Libro giornale e libro degli inventari

    Art. 2215 c.c. – Modalità di tenuta delle scritture contabili

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    I libri contabili, prima di essere messi in uso, devono essere numerati progressivamente in ogni pagina e, qualora sia previsto l’obbligo della bollatura o della vidimazione, devono essere bollati in ogni foglio dall’ufficio del registro delle imprese o da un notaio secondo le disposizioni delle leggi speciali. L’ufficio del registro o il notaio deve dichiarare nell’ultima pagina dei libri il numero dei fogli che li compongono.

    Il libro giornale e il libro degli inventari devono essere numerati progressivamente e non sono soggetti a bollatura né a vidimazione .

  • Art. 2215 bis Codice Civile: Documentazione informatica

    Art. 2215 bis Codice Civile: Documentazione informatica

    Art. 2215-bis c.c. – Documentazione informatica

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    I libri, i repertori, le scritture e la documentazione la cui tenuta è obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento o che sono richiesti dalla natura o dalle dimensioni dell’impresa possono essere formati e tenuti con strumenti informatici.

    Le registrazioni contenute nei documenti di cui al primo comma debbono essere rese consultabili in ogni momento con i mezzi messi a disposizione dal soggetto tenutario e costituiscono informazione primaria e originale da cui è possibile effettuare, su diversi tipi di supporto, riproduzioni e copie per gli usi consentiti dalla legge.

    Gli obblighi di numerazione progressiva e di vidimazione previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento per la tenuta dei libri, repertori e scritture sono assolti, in caso di tenuta con strumenti informatici, mediante apposizione, almeno una volta all’anno, della marcatura temporale e della firma digitale dell’imprenditore o di altro soggetto dal medesimo delegato.

    Qualora per un anno non siano state eseguite registrazioni, la firma digitale e la marcatura temporale devono essere apposte all’atto di una nuova registrazione e da tale apposizione decorre il periodo annuale di cui al terzo comma .

    I libri, i repertori e le scritture tenuti con strumenti informatici, secondo quanto previsto dal presente articolo, hanno l’efficacia probatoria di cui agli articoli 2709 e 2710 del codice civile.

    Per i libri e per i registri la cui tenuta è obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento di natura tributaria, il termine di cui al terzo comma opera secondo le norme in materia di conservazione digitale contenute nelle medesime disposizioni .

  • Art. 2216 c.c.: Contenuto e vidimazione del libro giornale

    Art. 2216 c.c.: Contenuto e vidimazione del libro giornale

    Art. 2216 c.c. – Contenuto del libro giornale

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il libro giornale deve indicare giorno per giorno le operazioni relative all’esercizio dell’impresa .

  • Articolo 2217 Codice Civile: Redazione dell’inventario

    Articolo 2217 Codice Civile: Redazione dell’inventario

    Art. 2217 c.c. Redazione dell’inventario

    In vigore

    L’inventario deve redigersi all’inizio dell’esercizio dell’impresa e successivamente ogni anno, e deve contenere l’indicazione e la valutazione delle attività e delle passività relative all’impresa, nonché delle attività e delle passività dell’imprenditore estranee alla medesima. L’inventario si chiude con il bilancio e con il conto dei profitti e delle perdite, il quale deve dimostrare con evidenza e verità gli utili conseguiti o le perdite subite. Nelle valutazioni di bilancio l’imprenditore deve attenersi ai criteri stabiliti per i bilanci delle società per azioni, in quanto applicabili. L’inventario deve essere sottoscritto dall’imprenditore entro tre mesi dal termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi ai fini delle imposte dirette.

  • Articolo 2218 Codice Civile: Bollatura facoltativa

    Articolo 2218 Codice Civile: Bollatura facoltativa

    Art. 2218 c.c. – Bollatura facoltativa

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    L’imprenditore può far bollare nei modi indicati nell’articolo 2215 gli altri libri da lui tenuti .

  • Articolo 2219 Codice Civile: Tenuta della contabilità

    Articolo 2219 Codice Civile: Tenuta della contabilità

    Art. 2219 c.c. – Tenuta della contabilità

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Tutte le scritture devono essere tenute secondo le norme di un’ordinata contabilità, senza spazi in bianco, senza interlinee e senza trasporti in margine. Non vi si possono fare abrasioni e, se è necessaria qualche cancellazione, questa deve eseguirsi in modo che le parole cancellate siano leggibili.

  • Articolo 2220 Codice Civile: Conservazione delle scritture contabili

    Articolo 2220 Codice Civile: Conservazione delle scritture contabili

    Art. 2220 c.c. – Conservazione delle scritture contabili

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Le scritture devono essere conservate per dieci anni dalla data dell’ultima registrazione.

    Per lo stesso periodo devono conservarsi le fatture, le lettere e i telegrammi ricevuti e le copie delle fatture, delle lettere e dei telegrammi spediti.

    Le scritture e i documenti di cui al presente articolo possono essere conservati sotto forma di registrazioni su supporti di immagini, sempre che le registrazioni corrispondano ai documenti e possano in ogni momento essere rese leggibili con i mezzi messi a disposizione dal soggetto che utilizza detti supporti .

  • Articolo 2222 Codice Civile: Contratto d’opera

    Articolo 2222 Codice Civile: Contratto d’opera

    Art. 2222 c.c. – Contratto d’opera

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente, si applicano le norme di questo capo, salvo che il rapporto abbia una disciplina particolare nel libro IV.

  • Articolo 2223 Codice Civile: Prestazione della materia

    Articolo 2223 Codice Civile: Prestazione della materia

    Art. 2223 c.c. – Prestazione della materia

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Le disposizioni di questo capo si osservano anche se la materia è fornita dal prestatore d’opera, purché le parti non abbiano avuto prevalentemente in considerazione la materia, nel qual caso si applicano le norme sulla vendita.

  • Articolo 2224 Codice Civile: Esecuzione dell’opera

    Articolo 2224 Codice Civile: Esecuzione dell’opera

    Art. 2224 c.c. – Esecuzione dell’opera

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Se il prestatore d’opera non procede all’esecuzione dell’opera secondo le condizioni stabilite dal contratto e a regola d’arte, il committente può fissare un congruo termine, entro il quale il prestatore d’opera deve conformarsi a tali condizioni.

    Trascorso inutilmente il termine fissato, il committente può recedere dal contratto, salvo il diritto al risarcimento dei danni.

  • Articolo 2225 Codice Civile: Corrispettivo

    Articolo 2225 Codice Civile: Corrispettivo

    Art. 2225 c.c. – Corrispettivo

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il corrispettivo, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe professionali o gli usi, è stabilito dal giudice in relazione al risultato ottenuto e al lavoro normalmente necessario per ottenerlo.

  • Articolo 2226 Codice Civile: Difformità e vizi dell’opera

    Articolo 2226 Codice Civile: Difformità e vizi dell’opera

    Art. 2226 c.c. – Difformità e vizi dell’opera

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    L’accettazione espressa o tacita dell’opera libera il prestatore d’opera dalla responsabilità per difformità o per vizi della medesima, se all’atto dell’accettazione questi erano noti al committente o facilmente riconoscibili, purché in questo caso non siano stati dolosamente occultati.

    Il committente deve, a pena di decadenza, denunziare le difformità e i vizi occulti al prestatore d’opera entro otto giorni dalla scoperta. L’azione si prescrive entro un anno dalla consegna.

    I diritti del committente nel caso di difformità o di vizi dell’opera sono regolati dall’art. 1668.