Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
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  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
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Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 132 T.U.B.: Abusiva attività finanziaria

    Art. 132 T.U.B.: Abusiva attività finanziaria

    Art. 132 T.U.B. – Abusiva attività finanziaria.

    In vigore dal 19/09/2010

    Modificato da: Decreto legislativo del 13/08/2010 n. 141 Articolo 8

    “1. Chiunque svolge, nei confronti del pubblico una o più attività finanziarie previste dall’articolo 106, comma 1, in assenza dell’autorizzazione di cui all’articolo 107 o dell’iscrizione di cui all’articolo 111 ovvero dell’articolo 112, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da euro 2.065 ad euro 10.329.”

  • Art. 134 T.U.B.: Tutela dell’attività di vigilanza bancaria e finanziaria

    Art. 134 T.U.B.: Tutela dell’attività di vigilanza bancaria e finanziaria

    Art. 134 T.U.B. – Tutela dell’attivita’ di vigilanza bancaria e finanziaria.

    In vigore dal 01/01/1994

    Soppresso da: Decreto legislativo del 11/04/2002 n. 61 Articolo 8

    “1. Chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso banche, intermediari finanziari e soggetti inclusi nell’ambito della vigilanza consolidata ed espone, nelle comunicazioni alla Banca d’Italia, fatti non rispondenti al vero sulle condizioni economiche delle banche, degli intermediari finanziari o dei citati soggetti o nasconde, in tutto o in parte, fatti concernenti le condizioni stesse al fine di ostacolare l’esercizio delle funzioni di vigilanza, è punito, sempre che il fatto non costituisca reato più grave, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire due milioni a lire venti milioni. 2. Fuori dei casi previsti dal comma 1, chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso banche, intermediari finanziari, soggetti inclusi nell’ambito della vigilanza consolidata ovvero presso altre società comunque sottoposte alla vigilanza della Banca d’Italia e ne ostacola le funzioni di vigilanza è punito con l’arresto fino a un anno e con l’ammenda da lire venticinque milioni a lire cento milioni.”

  • Art. 133 T.U.B.: Abuso di denominazione

    Art. 133 T.U.B.: Abuso di denominazione

    Art. 133 T.U.B. – Abuso di denominazione.

    In vigore dal 27/06/2015

    Modificato da: Decreto legislativo del 12/05/2015 n. 72 Articolo 1

    “1. L’uso, nella denominazione o in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, delle parole “banca”, “banco”, “credito”, “risparmio” ovvero di altre parole o locuzioni, anche in lingua straniera, idonee a trarre in inganno sulla legittimazione allo svolgimento dell’attivita’ bancaria è vietato a soggetti diversi dalle banche.

    1-bis. L’uso, nella denominazione o in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, dell’espressione “moneta elettronica” ovvero di altre parole o locuzioni, anche in lingua straniera, idonee a trarre in inganno sulla legittimazione allo svolgimento dell’attivita’ di emissione di moneta elettronica è vietato a soggetti diversi dagli istituti di moneta elettronica e dalle banche.

    1-ter. L’uso, nella denominazione o in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, dell’espressione “istituto di pagamento” ovvero di altre parole o locuzioni, anche in lingua straniera, idonee a trarre in inganno sulla legittimazione allo svolgimento dell’attivita’ di prestazione di servizi di pagamento è vietato a soggetti diversi dagli istituti di pagamento.

    1-quater. L’uso, nella denominazione o in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della parola “finanziaria” ovvero di altre parole o locuzioni, anche in lingua straniera, idonee a trarre in inganno sulla legittimazione allo svolgimento dell’attivita’ finanziaria loro riservata è vietato ai soggetti diversi dagli intermediari finanziari di cui all’articolo 106.

    2. La Banca d’Italia determina in via generale le ipotesi in cui, per l’esistenza di controlli amministrativi o in base a elementi di fatto, le parole o le locuzioni indicate nei commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater possono essere utilizzate da soggetti diversi dalle banche, dagli istituti di moneta elettronica, dagli istituti di pagamento e dagli intermediari finanziari.

    3. Chiunque contravviene al disposto dei commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 5 milioni di euro. Se la violazione è commessa da una società o un ente, è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 fino al 10 per cento del fatturato. Le stesse sanzioni si applicano a chi, attraverso informazioni e comunicazioni in qualsiasi forma, induce in altri il falso convincimento di essere sottoposto alla vigilanza della Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 108 o di essere abilitato all’esercizio delle attività di cui all’articolo 111.

    3-bis. Si applica l’articolo 144, comma 9.”

  • Art. 135 T.U.B.: Reati societari

    Art. 135 T.U.B.: Reati societari

    Art. 135 T.U.B. – Reati societari. (N.D.R.: Modifiche apportate dall’art. 9.43 D.L.G. 17 gennaio 2003, n. 6 introdotto dall’art. 2 D.L.G. 6 febbraio 2004, n. 37.)

    In vigore dal 29/02/2004

    Modificato da: Decreto legislativo del 17/01/2003 n. 6 Articolo 9

    “1. Le disposizioni contenute nel titolo XI del libro V del codice civile si applicano a chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso banche, anche se non costituite in forma societaria.”

  • Art. 136 T.U.B.: Obbligazioni degli esponenti bancari

    Art. 136 T.U.B.: Obbligazioni degli esponenti bancari

    Art. 136 T.U.B. – Obbligazioni degli esponenti bancari.

    In vigore dal 27/06/2015

    Modificato da: Decreto legislativo del 12/05/2015 n. 72 Articolo 1

    “1. Chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso una banca non può contrarre obbligazioni di qualsiasi natura o compiere atti di compravendita, direttamente od indirettamente, con la banca che amministra, dirige o controlla, se non previa deliberazione dell’organo di amministrazione presa all’unanimita’ con l’esclusione del voto dell’esponente interessato e col voto favorevole di tutti i componenti dell’organo di controllo, fermi restando gli obblighi previsti dal codice civile in materia di interessi degli amministratori e di operazioni con parti correlate. È facoltà del consiglio di amministrazione delegare l’approvazione delle operazioni di cui ai periodi precedenti nel rispetto delle modalità ivi previste.

    2. (Comma abrogato).

    2-bis. (Comma abrogato).

    3. L’inosservanza delle disposizioni del comma 1 è punita con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 206 a 2.066 euro.”

  • Art. 137 T.U.B.: Mendacio e falso interno

    Art. 137 T.U.B.: Mendacio e falso interno

    Art. 137 T.U.B. – Mendacio e falso interno.

    In vigore dal 19/09/2010

    Modificato da: Decreto legislativo del 13/08/2010 n. 141 Articolo 8

    “1. (Comma abrogato)

    1-bis. Salvo che il fatto costituisca reato più grave, chi, al fine di ottenere concessioni di credito per sé o per le aziende che amministra, o di mutare le condizioni alle quali il credito venne prima concesso, fornisce dolosamente ad una banca notizie o dati falsi sulla costituzione o sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria delle aziende comunque interessate alla concessione del credito, è punito con la reclusione fino a un anno e con la multa fino ad euro 10.000. Nel caso in cui le notizie o i dati falsi siano forniti ad un intermediario finanziario, si applica la pena dell’arresto fino a un anno o dell’ammenda fino ad euro 10.000.

    2. Salvo che il fatto costituisca reato più grave, chi svolge funzioni di amministrazione o di direzione presso una banca o un intermediario finanziario, nonché i dipendenti di banche o intermediari finanziari che, al fine di concedere o far concedere credito ovvero di mutare le condizioni alle quali il credito venne prima concesso ovvero di evitare la revoca del credito concesso, consapevolmente omettono di segnalare dati o notizie di cui sono a conoscenza o utilizzano nella fase istruttoria notizie o dati falsi sulla costituzione o sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del richiedente il fido, sono puniti con l’arresto da sei mesi a tre anni e con l’ammenda fino a lire venti milioni.”

  • Art. 138 T.U.B.: Aggiotaggio bancario

    Art. 138 T.U.B.: Aggiotaggio bancario

    Art. 138 T.U.B. – Aggiotaggio bancario.

    In vigore dal 19/10/1999 al 11/04/2002

    Modificato da: Decreto legislativo del 04/08/1999 n. 342 Articolo 31

    Soppresso dal 11/04/2002 da: Decreto legislativo del 11/04/2002 n. 61 Articolo 8

    “1. Chiunque divulga, in qualunque forma, notizie false, esagerate o tendenziose riguardanti banche o gruppi bancari, atte a turbare i mercati finanziari o a indurre il panico nei depositanti, o comunque a menomare la fiducia del pubblico, è punito con le pene stabilite dall’art. 501 del codice penale. Restano fermi l’art. 501 del codice penale, l’art. 2628 del codice civile e l’articolo 181 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.”

  • Art. 140 T.U.B.: Comunicazioni relative alle partecipazioni in banche, in società appartenenti ad un gruppo bancario, in società di partecipazione finanziaria e società di partecipazione finanziaria mista ed in intermediari finanziari

    Art. 140 T.U.B.: Comunicazioni relative alle partecipazioni in banche, in società appartenenti ad un gruppo bancario, in società di partecipazione finanziaria e società di partecipazione finanziaria mista ed in intermediari finanziari

    Art. 140 T.U.B. – Comunicazioni relative alle partecipazioni in banche, in società appartenenti ad un gruppo bancario, in società di partecipazione finanziaria e società di partecipazione finanziaria mista ed in intermediari finanziari

    In vigore dal 14/08/2024

    Modificato da: Decreto legislativo del 30/07/2024 n. 116 Articolo 1

    “1. L’omissione delle comunicazioni previste dagli articoli 20, commi 1, 3, primo periodo, e 4, 21, commi 1, 2, 3 e 4, 63 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 5 milioni di euro. Se la violazione è commessa da una società o un ente, è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 fino al 10 per cento del fatturato.

    1-bis. Le medesime sanzioni si applicano per l’omissione delle comunicazioni di cui alle norme indicate nel comma 1, in quanto richiamate dall’articolo 110 e dall’articolo 114.13 .

    2. Salvo che il fatto costituisca reato più grave, chiunque nelle comunicazioni indicate nel comma 1 e nel comma 1-bis fornisce indicazioni false è punito con l’arresto fino a tre anni.

    2-bis. Si applica l’articolo 144, comma 9.”

  • Art. 139 T.U.B.: Partecipazioni in banche, in società di partec

    Art. 139 T.U.B.: Partecipazioni in banche, in società di partec

    Art. 139 T.U.B. – Partecipazioni in banche, in società di partecipazione finanziaria e società di partecipazione finanziaria mista capogruppo e in intermediari finanziari

    In vigore dal 14/08/2024

    Modificato da: Decreto legislativo del 30/07/2024 n. 116 Articolo 1

    “1. L’omissione delle domande di autorizzazione previste dall’articolo 19, la violazione degli obblighi di comunicazione previsti dall’articolo 20, commi 2 e 2-bis, nonché la violazione delle disposizioni dell’articolo 24, commi 1 e 3, dell’articolo 25, comma 3, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 5 milioni di euro. Se la violazione è commessa da una società o un ente, è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 fino al 10 per cento del fatturato.

    1-bis. Le medesime sanzioni si applicano alla violazione delle norme di cui al comma 1, in quanto richiamate dall’articolo 110 e dall’articolo 114.13.

    2. Salvo che il fatto costituisca reato più grave, chiunque nelle domande di autorizzazione previste dall’articolo 19 o nelle comunicazioni previste dall’articolo 20, commi 2 e 2-bis, anche in quanto richiamati dall’articolo 110 fornisce false indicazioni è punito con l’arresto fino a tre anni.

    3. La sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal comma 1 e la pena prevista dal comma 2 si applicano per le medesime violazioni in materia di partecipazioni nelle società di partecipazione finanziaria e nelle società di partecipazione finanziaria mista autorizzate ad assumere la qualifica di capogruppo ai sensi dell’articolo 60-bis. La sanzione amministrativa prevista dal comma 1 si applica per le medesime violazioni in materia di partecipazioni nelle società di partecipazione finanziaria e nelle società di partecipazione finanziaria mista autorizzate ai sensi degli articoli 69.1 e 69.2.”

  • Art. 140 bis T.U.B.: Esercizio abusivo dell’attività

    Art. 140 bis T.U.B.: Esercizio abusivo dell’attività

    Art. 140 bis T.U.B. – Esercizio abusivo dell’attivita’.

    In vigore dal 19/09/2010

    Modificato da: Decreto legislativo del 13/08/2010 n. 141 Articolo 25

    “1. Chiunque esercita professionalmente nei confronti del pubblico l’attivita’ di agente in attività finanziaria senza essere iscritto nell’elenco di cui all’articolo 128-quater, comma 2, è punito con la reclusione da 6 mesi a 4 anni e con la multa da euro 2.065 a euro 10.329.

    2. Chiunque esercita professionalmente nei confronti del pubblico l’attivita’ di mediatore creditizio senza essere iscritto nell’elenco di cui all’articolo 128-sexies, comma 2, è punito con la reclusione da 6 mesi a 4 anni e con la multa da euro 2.065 a euro 10.329.”

  • Art. 141 T.U.B.: False comunicazioni relative a intermediari fin

    Art. 141 T.U.B.: False comunicazioni relative a intermediari fin

    Art. 141 T.U.B. – False comunicazioni relative a intermediari finanziari.

    In vigore dal 01/09/1996 al 19/09/2010

    Modificato da: Decreto legislativo del 23/07/1996 n. 415 Articolo 64

    Soppresso dal 19/09/2010 da: Decreto legislativo del 13/08/2010 n. 141 Articolo 8

    “1. Salvo che il fatto costituisca reato più grave, per le comunicazioni previste dall’articolo 106, commi 6 e 7, contenenti indicazioni false si applica la pena dell’arresto fino a tre anni.”

  • Art. 142 T.U.B.: Requisiti di onorabilità degli esponenti di intermediari finanziari: omessa dichiarazione di decadenza o di sospensione

    Art. 142 T.U.B.: Requisiti di onorabilità degli esponenti di intermediari finanziari: omessa dichiarazione di decadenza o di sospensione

    Art. 142 T.U.B. – Requisiti di onorabilità degli esponenti di intermediari finanziari: omessa dichiarazione di decadenza o di sospensione.

    In vigore dal 01/01/1994

    Soppresso da: Decreto legislativo del 23/07/1996 n. 415 Articolo 64

    “1. L’omessa dichiarazione di decadenza dall’ufficio o di sospensione dalla carica presso gli intermediari finanziari prevista dall’art. 109, commi 2 e 3, è punita con la reclusione fino a un anno e con la multa da lire cinquecentomila a lire cinquemilioni.”

Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.