Autore: Andrea Marton

  • Articolo 404 Codice Civile: Amministrazione di sostegno

    Articolo 404 Codice Civile: Amministrazione di sostegno

    Art. 404 c.c. – Amministrazione di sostegno

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    La persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio.

    Spiegazione

    La persona che, per effetto di un’infermità o di una menomazione fisica o psichica, si trova nell’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare.

    Come funziona e quando si applica

    È la misura di protezione più flessibile e meno invasiva, introdotta dalla L. 6/2004: il decreto del giudice ritaglia i poteri sul bisogno concreto, lasciando alla persona la capacità per tutti gli atti non espressamente limitati. Si distingue dall’interdizione (art. 414) e dall’inabilitazione, oggi residuali.

    Esempio pratico

    Un anziano che fatica a gestire conti e pratiche, ma è ancora autonomo per la vita quotidiana, può essere affiancato da un amministratore di sostegno solo per gli atti economici.

    Domande frequenti

    Quando si nomina un amministratore di sostegno?

    Quando una persona, per infermità o menomazione, non riesce in tutto o in parte a provvedere ai propri interessi.

    È come l’interdizione?

    No: l’amministrazione di sostegno è più leggera e su misura, e conserva alla persona la capacità per gli atti non limitati dal giudice.

    Norme collegate

    Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.

  • Art. 405 Codice Civile: Decreto di nomina dell’amministratore di

    Art. 405 Codice Civile: Decreto di nomina dell’amministratore di

    Art. 405 c.c. Decreto di nomina dell’amministratore di sostegno. Durata dell’incarico e relativa pubblicità

    In vigore

    sostegno. Durata dell'incarico e relativa pubblicità (1) Il giudice tutelare provvede entro sessanta giorni dalla data di presentazione della richiesta alla nomina dell’amministratore di sostegno con decreto motivato immediatamente esecutivo, su ricorso di uno dei soggetti indicati nell’articolo 406. Il decreto che riguarda un minore non emancipato può essere emesso solo nell’ultimo anno della sua minore età e diventa esecutivo a decorrere dal momento in cui la maggiore età è raggiunta. Se l’interessato è un interdetto o un inabilitato, il decreto è esecutivo dalla pubblicazione della sentenza di revoca dell’interdizione o dell’inabilitazione. Qualora ne sussista la necessità, il giudice tutelare adotta anche d’ufficio i provvedimenti urgenti per la cura della persona interessata e per la conservazione e l’amministrazione del suo patrimonio. Può procedere alla nomina di un amministratore di sostegno provvisorio indicando gli atti che è autorizzato a compiere. Il decreto di nomina dell’amministratore di sostegno deve contenere l’indicazione: 1) delle generalità della persona beneficiaria e dell’amministratore di sostegno; 2) della durata dell’incarico, che può essere anche a tempo indeterminato; 3) dell’oggetto dell’incarico e degli atti che l’amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario; 4) degli atti che il beneficiario può compiere solo con l’assistenza dell’amministratore di sostegno; 5) dei limiti, anche periodici, delle spese che l’amministratore di sostegno può sostenere con utilizzo delle somme di cui il beneficiario ha o può avere la disponibilità; 6) della periodicità con cui l’amministratore di sostegno deve riferire al giudice circa l’attività svolta e le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario. Se la durata dell’incarico è a tempo determinato, il giudice tutelare può prorogarlo con decreto motivato pronunciato anche d’ufficio prima della scadenza del termine. Il decreto di apertura dell’amministrazione di sostegno, il decreto di chiusura ed ogni altro provvedimento assunto dal giudice tutelare nel corso dell’amministrazione di sostegno devono essere immediatamente annotati a cura del cancelliere nell’apposito registro. Il decreto di apertura dell’amministrazione di sostegno e il decreto di chiusura devono essere comunicati, entro dieci giorni, all’ufficiale dello stato civile per le annotazioni in margine all’atto di nascita del beneficiario. Se la durata dell’incarico è a tempo determinato, le annotazioni devono essere cancellate alla scadenza del termine indicato nel decreto di apertura o in quello eventuale di proroga.

  • Art. 406 Codice Civile: Soggetti

    Art. 406 Codice Civile: Soggetti

    Art. 406 c.c. Soggetti

    In vigore

    Il ricorso per l’istituzione dell’amministrazione di sostegno può essere proposto dallo stesso soggetto beneficiario, anche se minore, interdetto o inabilitato, ovvero da uno dei soggetti indicati nell’articolo 417. Se il ricorso concerne persona interdetta o inabilitata il medesimo è presentato congiuntamente all’istanza di revoca dell’interdizione o dell’inabilitazione davanti al giudice competente per quest’ultima. I responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona, ove a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l’apertura del procedimento di amministrazione di sostegno, sono tenuti a proporre al giudice tutelare il ricorso di cui all’articolo 407 o a fornirne comunque notizia al pubblico ministero.

  • Articolo 407 Codice Civile: Procedimento

    Articolo 407 Codice Civile: Procedimento

    Art. 407 c.c. Procedimento

    In vigore

    Il ricorso per l’istituzione dell’amministrazione di sostegno deve indicare le generalità del beneficiario, la sua dimora abituale, le ragioni per cui si richiede la nomina dell’amministratore di sostegno, il nominativo ed il domicilio, se conosciuti dal ricorrente, del coniuge, dei discendenti, degli ascendenti, dei fratelli e dei conviventi del beneficiario. Il giudice tutelare deve sentire personalmente la persona cui il procedimento si riferisce recandosi, ove occorra, nel luogo in cui questa si trova e deve tener conto, compatibilmente con gli interessi e le esigenze di protezione della persona, dei bisogni e delle richieste di questa. Il giudice tutelare provvede, assunte le necessarie informazioni e sentiti i soggetti di cui all’articolo 406; in caso di mancata comparizione provvede comunque sul ricorso. Dispone altresì, anche d’ufficio, gli accertamenti di natura medica e tutti gli altri mezzi istruttori utili ai fini della decisione. Il giudice tutelare può, in ogni tempo, modificare o integrare, anche d’ufficio, le decisioni assunte con il decreto di nomina dell’amministratore di sostegno. In ogni caso, nel procedimento di nomina dell’amministratore di sostegno interviene il pubblico ministero.

  • Art. 408 Codice Civile: Scelta dell’amministratore di sostegno

    Art. 408 Codice Civile: Scelta dell’amministratore di sostegno

    Art. 408 c.c. Scelta dell’amministratore di sostegno

    In vigore

    La scelta dell’amministratore di sostegno avviene con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario. L’amministratore di sostegno può essere designato dallo stesso interessato, in previsione della propria eventuale futura incapacità, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata. In mancanza, ovvero in presenza di gravi motivi, il giudice tutelare può designare con decreto motivato un amministratore di sostegno diverso. Nella scelta, il giudice tutelare preferisce, ove possibile, il coniuge che non sia separato legalmente, la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, il parente entro il quarto grado ovvero il soggetto designato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata. Le designazioni di cui al primo comma possono essere revocate dall’autore con le stesse forme. Non possono ricoprire le funzioni di amministratore di sostegno gli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in carico il beneficiario. Il giudice tutelare, quando ne ravvisa l’opportunità, e nel caso di designazione dell’interessato quando ricorrano gravi motivi, può chiamare all’incarico di amministratore di sostegno anche altra persona idonea, ovvero uno dei soggetti di cui al titolo II al cui legale rappresentante ovvero alla persona che questi ha facoltà di delegare con atto depositato presso l’ufficio del giudice tutelare, competono tutti i doveri e tutte le facoltà previste nel presente capo.

  • Art. 409 Codice Civile: Effetti dell’amministrazione di sostegno

    Art. 409 Codice Civile: Effetti dell’amministrazione di sostegno

    Art. 409 c.c. – Effetti dell’amministrazione di sostegno

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il beneficiario conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l’assistenza necessaria dell’amministratore di sostegno.

    Il beneficiario dell’amministrazione di sostegno può in ogni caso compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana.

    Spiegazione

    Disciplina gli effetti dell’amministrazione di sostegno: il beneficiario conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l’assistenza necessaria dell’amministratore. Può comunque compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana.

    Come funziona e quando si applica

    È la norma che esprime la natura ‘su misura’ e residuale della misura (art. 404): la capacità resta la regola, l’incapacità l’eccezione limitata agli atti indicati nel decreto del giudice. È la differenza di fondo con l’interdizione, che priva in via generale della capacità.

    Esempio pratico

    Il beneficiario di amministrazione di sostegno limitata agli atti patrimoniali rilevanti può comunque fare la spesa, prelevare piccole somme e gestire la quotidianità da solo.

    Domande frequenti

    Chi ha un amministratore di sostegno perde la capacità?

    No: la conserva per tutti gli atti non riservati all’amministratore e per quelli della vita quotidiana.

    Norme collegate

    Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.

  • Art. 410 Codice Civile: Doveri dell’amministratore di sostegno

    Art. 410 Codice Civile: Doveri dell’amministratore di sostegno

    Art. 410 c.c. Doveri dell’amministratore di sostegno

    In vigore

    Nello svolgimento dei suoi compiti l’amministratore di sostegno deve tener conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario. L’amministratore di sostegno deve tempestivamente informare il beneficiario circa gli atti da compiere nonché il giudice tutelare in caso di dissenso con il beneficiario stesso. In caso di contrasto, di scelte o di atti dannosi ovvero di negligenza nel perseguire l’interesse o nel soddisfare i bisogni o le richieste del beneficiario, questi, il pubblico ministero o gli altri soggetti di cui all’articolo 406 possono ricorrere al giudice tutelare, che adotta con decreto motivato gli opportuni provvedimenti. L’amministratore di sostegno non è tenuto a continuare nello svolgimento dei suoi compiti oltre dieci anni, ad eccezione dei casi in cui tale incarico è rivestito dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dagli ascendenti o dai discendenti.

  • Art. 411 Codice Civile: Norme applicabili all’amministrazione di

    Art. 411 Codice Civile: Norme applicabili all’amministrazione di

    Art. 411 c.c. – Norme applicabili all’amministrazione di sostegno

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Si applicano all’amministratore di sostegno, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli da 349 a 353 e da 374 a 388. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 149 .

    All’amministratore di sostegno si applicano altresì, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 596, 599 e 779.

    Sono in ogni caso valide le disposizioni testamentarie e le convenzioni in favore dell’amministratore di sostegno che sia parente entro il quarto grado del beneficiario, ovvero che sia coniuge o persona che sia stata chiamata alla funzione in quanto con lui stabilmente convivente.

    Il giudice tutelare, nel provvedimento con il quale nomina l’amministratore di sostegno, o successivamente, può disporre che determinati effetti, limitazioni o decadenze, previsti da disposizioni di legge per l’interdetto o l’inabilitato, si estendano al beneficiario dell’amministrazione di sostegno, avuto riguardo all’interesse del medesimo ed a quello tutelato dalle predette disposizioni. Il provvedimento è assunto con decreto motivato a seguito di ricorso che può essere presentato anche dal beneficiario direttamente.

  • Art. 412 Codice Civile: Atti compiuti dal beneficiario o dall’am

    Art. 412 Codice Civile: Atti compiuti dal beneficiario o dall’am

    Art. 412 c.c. – Atti compiuti dal beneficiario o dall’amministratore di sostegno in violazione di norme di legge o delle disposizioni del giudice

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Gli atti compiuti dall’amministratore di sostegno in violazione di disposizioni di legge, od in eccesso rispetto all’oggetto dell’incarico o ai poteri conferitigli dal giudice, possono essere annullati su istanza dell’amministratore di sostegno, del pubblico ministero, del beneficiario o dei suoi eredi ed aventi causa.

    Possono essere parimenti annullati su istanza dell’amministratore di sostegno, del beneficiario, o dei suoi eredi ed aventi causa, gli atti compiuti personalmente dal beneficiario in violazione delle disposizioni di legge o di quelle contenute nel decreto che istituisce l’amministrazione di sostegno.

    Le azioni relative si prescrivono nel termine di cinque anni. Il termine decorre dal momento in cui è cessato lo stato di sottoposizione all’amministrazione di sostegno.

  • Art. 413 Codice Civile: Revoca dell’amministrazione di sostegno

    Art. 413 Codice Civile: Revoca dell’amministrazione di sostegno

    Art. 413 c.c. Revoca dell’amministrazione di sostegno

    In vigore

    Quando il beneficiario, l’amministratore di sostegno, il pubblico ministero o taluno dei soggetti di cui all’articolo 406, ritengono che si siano determinati i presupposti per la cessazione dell’amministrazione di sostegno, o per la sostituzione dell’amministratore, rivolgono istanza motivata al giudice tutelare. L’istanza è comunicata al beneficiario ed all’amministratore di sostegno. Il giudice tutelare provvede con decreto motivato, acquisite le necessarie informazioni e disposti gli opportuni mezzi istruttori. Il giudice tutelare provvede altresì, anche d’ufficio, alla dichiarazione di cessazione dell’amministrazione di sostegno quando questa si sia rivelata inidonea a realizzare la piena tutela del beneficiario. In tale ipotesi, se ritiene che si debba promuovere giudizio di interdizione o di inabilitazione, ne informa il pubblico ministero, affinché vi provveda. In questo caso l’amministrazione di sostegno cessa con la nomina del tutore o del curatore provvisorio ai sensi dell’articolo 419, ovvero con la dichiarazione di interdizione o di inabilitazione.

  • Articolo 414 Codice Civile: Persone che possono essere interdette

    Articolo 414 Codice Civile: Persone che possono essere interdette

    Art. 414 c.c. – Persone che possono essere interdette

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il maggiore di età e il minore emancipato, i quali si trovano in condizioni di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi, sono interdetti quando ciò è necessario per assicurare la loro adeguata protezione .

  • Articolo 415 Codice Civile: Persone che possono essere inabilitate

    Articolo 415 Codice Civile: Persone che possono essere inabilitate

    Art. 415 c.c. – Persone che possono essere inabilitate

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il maggiore di età infermo di mente, lo stato del quale non è talmente grave da far luogo all’interdizione, può essere inabilitato.

    Possono anche essere inabilitati coloro che, per prodigalità o per abuso abituale di bevande alcooliche o di stupefacenti, espongono sé o la loro famiglia a gravi pregiudizi economici.

    Possono infine essere inabilitati il sordomuto e il cieco dalla nascita o dalla prima infanzia, se non hanno ricevuto un’educazione sufficiente, salva l’applicazione dell’art. 414 quando risulta che essi sono del tutto incapaci di provvedere ai propri interessi.