Autore: Andrea Marton

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Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 145 bis T.U.B.: Procedure contenziose

    Art. 145 bis T.U.B.: Procedure contenziose

    Art. 145 bis T.U.B. – Procedure contenziose.

    In vigore dal 04/12/2011

    Modificato da: Decreto legislativo del 02/07/2010 n. 104 Allegato 4

    “1. I provvedimenti sanzionatori emessi dagli Organismi di cui agli articoli 112-bis, 113 e 128-duodecies sono disposti con atto motivato, previa contestazione degli addebiti agli interessati da effettuarsi entro centoventi giorni dall’accertamento ovvero entro duecentoquaranta giorni se l’interessato ha la sede o la residenza all’estero e valutate le deduzioni da essi presentate, rispettivamente, nei successivi quarantacinque e novanta giorni. Nello stesso termine gli interessati possono altresì chiedere di essere sentiti personalmente.

    2. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo.

    3. (Comma abrogato)

    4. Copia della sentenza del tribunale amministrativo regionale è trasmessa, a cura delle parti, all’Organismo ai fini della pubblicazione, per estratto.”

  • Art. 145 quater T.U.B.: Disposizioni di attuazione

    Art. 145 quater T.U.B.: Disposizioni di attuazione

    Art. 145 quater T.U.B. – Disposizioni di attuazione.

    In vigore dal 27/06/2015

    Modificato da: Decreto legislativo del 12/05/2015 n. 72 Articolo 1

    “1. La Banca d’Italia emana disposizioni di attuazione del presente titolo.”

  • Art. 145 ter T.U.B.: Comunicazione all’ABE sulle sanzioni applic

    Art. 145 ter T.U.B.: Comunicazione all’ABE sulle sanzioni applic

    Art. 145 ter T.U.B. – Comunicazione all’ABE sulle sanzioni applicate.

    In vigore dal 27/06/2015

    Modificato da: Decreto legislativo del 12/05/2015 n. 72 Articolo 1

    “1. La Banca d’Italia comunica all’ABE le sanzioni amministrative applicate ai sensi del presente titolo, ivi comprese quelle pubblicate in forma anonima, nonché le informazioni ricevute dai soggetti interessati sulle azioni da essi avviate avverso i provvedimenti sanzionatori e sull’esito delle stesse.”

  • Art. 147 T.U.B.: Altri poteri delle autorità creditizie

    Art. 147 T.U.B.: Altri poteri delle autorità creditizie

    Art. 147 T.U.B. – Altri poteri delle autorità creditizie.

    In vigore dal 01/01/1994

    “1. Le autorità creditizie continuano a esercitare, nei confronti di tutte le banche che operano nel territorio della Repubblica, i poteri previsti dall’art. 32, primo comma, lettere d) ed f), e dall’art. 35, secondo comma, lettera b), del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni.”

  • Art. 146 T.U.B.: Sorveglianza sul sistema dei pagamenti

    Art. 146 T.U.B.: Sorveglianza sul sistema dei pagamenti

    Art. 146 T.U.B. – Sorveglianza sul sistema dei pagamenti

    In vigore dal 01/03/2010

    Modificato da: Decreto legislativo del 27/01/2010 n. 11 Articolo 35

    “1. La Banca d’Italia esercita la sorveglianza sul sistema dei pagamenti avendo riguardo al suo regolare funzionamento, alla sua affidabilità ed efficienza nonché alla tutela degli utenti di servizi di pagamento.

    2. Per le finalità di cui al comma 1 la Banca d’Italia, nei confronti dei soggetti che emettono o gestiscono strumenti di pagamento, prestano servizi di pagamento, gestiscono sistemi di scambio, di compensazione e di regolamento o gestiscono infrastrutture strumentali tecnologiche o di rete, può:

    a) richiedere la comunicazione, anche periodica, con le modalità e i termini da essa stabiliti, di dati, notizie, atti e documenti concernenti l’attivita’ esercitata;

    b) emanare disposizioni di carattere generale aventi a oggetto: 1) il contenimento dei rischi che possono inficiare il regolare funzionamento, l’affidabilita’ e l’efficienza del sistema dei pagamenti;
    2) l’accesso dei prestatori di servizi di pagamento ai sistemi di scambio, di compensazione e di regolamento nonché alle infrastrutture strumentali tecnologiche o di rete;
    3) il funzionamento, le caratteristiche e le modalità di prestazione dei servizi offerti;
    4) gli assetti organizzativi e di controllo relativi alle attività svolte nel sistema dei pagamenti;
    c) disporre ispezioni, chiedere l’esibizione di documenti e prenderne copia al fine di verificare il rispetto delle norme disciplinanti la corretta esecuzione dei servizi di pagamento nonché di ogni disposizione e provvedimento emanati ai sensi del presente articolo;

    d) adottare per le materie indicate alla lettera b), ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici volti a far cessare le infrazioni accertate o a rimuoverne le cause, ivi inclusi il divieto di effettuare determinate operazioni e la restrizione delle attività dei soggetti sottoposti a sorveglianza nonché, nei casi più gravi, la sospensione dell’attivita’.

    3. Nei confronti dei soggetti che emettono o gestiscono strumenti dipagamento e di quelli che prestano servizi di pagamento resta fermo quanto previsto ai sensi degli articoli 51, 53, 54, 66, 67, 68, 78, 79, 114-quater, 114-quaterdecies e del titolo VI.

    4. La Banca d’Italia partecipa all’esercizio dei poteri conferiti al SEBC in materia di sistemi di pagamento.”

  • Art. 149 T.U.B.: Banche popolari

    Art. 149 T.U.B.: Banche popolari

    Art. 149 T.U.B. – Banche popolari.

    In vigore dal 01/01/1994

    “1. Le banche popolari esistenti alla data del 20 marzo 1992 adeguano, entro cinque anni da tale data, il valore nominale delle loro azioni a quello stabilito dal comma 2 dell’art. 29. 2. I soci delle banche popolari che alla data del 20 marzo 1992 partecipavano al capitale sociale in misura compresa tra il limite previsto dal comma 2 dell’art. 30 e il valore nominale di lire quindici milioni possono continuare a detenere le relative azioni.
    3. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo i consorzi economici a garanzia limitata esercenti attività bancaria, devono trasformarsi in società per azioni o in banca popolare ovvero deliberare fusioni con banche da cui risultino società per azioni o banche popolari. Le deliberazioni assembleari sono assunte con le maggioranze previste dagli statuti per le modificazioni statutarie; quando, in relazione all’oggetto delle modificazioni, gli statuti prevedono maggioranze differenziate, si applica quella meno elevata. È fatto salvo il diritto di recesso dei soci.”

  • Art. 150 bis T.U.B.: Disposizioni in tema di banche cooperative

    Art. 150 bis T.U.B.: Disposizioni in tema di banche cooperative

    Art. 150 bis T.U.B. – Disposizioni in tema di banche cooperative.

    In vigore dal 09/01/2026

    Modificato da: Decreto legislativo del 02/08/2021 n. 208 Articolo 1

    “1. Alle banche di credito cooperativo non si applicano le seguenti disposizioni del codice civile: 2349, secondo comma, 2513, 2514, secondo comma, 2519, secondo comma, 2522, 2525 primo, secondo, terzo e quarto comma, 2527, secondo e terzo comma, 2528, terzo e quarto comma, 2530 secondo, terzo, quarto e quinto comma, 2538, secondo comma, secondo periodo, terzo e quarto comma, 2540, secondo comma, 2541, 2542 quarto comma, 2543 primo e secondo comma, 2545-bis, 2545-quater, 2545-quinquies, 2545-octies, 2545-decies, 2545-undecies, terzo comma, 2545-terdecies, 2545-quinquiesdecies, 2545-sexiesdecies, 2545-septiesdecies e 2545-octiesdecies.

    2. Alle banche popolari non si applicano le seguenti disposizioni del codice civile: 2349, secondo comma, 2512, 2513, 2514, 2519, secondo comma, 2522, 2525, primo, secondo, terzo e quarto comma, 2527, secondo e terzo comma, 2528, terzo e quarto comma, 2530, primo, secondo, terzo, quarto e quinto comma, 2534, 2535, secondo comma, primo periodo, 2538, secondo comma, secondo periodo, e quarto comma, 2540, secondo comma, 2542, secondo e quarto comma, 2543, primo e secondo comma, 2545-bis, 2545-quater, 2545-quinquies, 2545-octies, 2545-decies, 2545-undecies, terzo comma, 2545-terdecies, 2545-quinquiesdecies, 2545-sexiesdecies, 2545-septiesdecies e 2545-octiesdecies.

    2-bis. In deroga a quanto previsto dall’ articolo 2539, primo comma, del codice civile , gli statuti delle banche popolari determinano il numero massimo di deleghe che possono essere conferite ad un socio; in ogni caso, questo numero non è inferiore a 10 e non è superiore a 20.

    3. Alle banche di credito cooperativo continuano ad applicarsi le disposizioni degli articoli 7 e 9 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 , in quanto compatibili.

    4. Lo statuto delle banche di credito cooperativo contiene le clausole previste dall’ articolo 2514, primo comma, del codice civile .

    5. Nei casi di fusione e trasformazione, nonché di cessione di rapporti giuridici in blocco e scissione da cui risulti una banca costituita in forma di società per azioni, restano fermi gli effetti di devoluzione del patrimonio stabiliti dall’articolo 17 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 .

    6. L’atto costitutivo delle banche popolari e delle banche di credito cooperativo può prevedere, determinandone i criteri, la ripartizione di ristorni ai soci secondo quanto previsto dall’ articolo 2545-sexies del codice civile .

    7. Il termine per l’adeguamento degli statuti delle banche di credito cooperativo alle nuove disposizioni del comma 2-bis dell’articolo 52 è fissato al 30 giugno 2005.”

  • Art. 150 T.U.B.: Banche di credito cooperativo

    Art. 150 T.U.B.: Banche di credito cooperativo

    Art. 150 T.U.B. – Banche di credito cooperativo.

    In vigore dal 01/01/1994

    “1. Le banche di credito cooperativo costituite anteriormente al 1 gennaio 1993 possono mantenere l’originaria denominazione purché integrata dall’espressione “credito cooperativo”.
    2. Le banche indicate nel comma 1 si uniformano a quanto previsto dagli articoli 33, comma 1, 34, commi 1 e 2, e 35, comma 2, del presente decreto legislativo entro il 1 gennaio 1997. Le relative modificazioni statutarie sono deliberate con le maggioranze previste dagli statuti per le deliberazioni dell’assemblea ordinaria.
    3. Le banche di credito cooperativo costituite prima del 22 febbraio 1992 non sono tenute ad adeguarsi alle prescrizioni dell’art. 33, comma 4, relative al limite minimo del valore nominale delle azioni.
    4. Il comma 3 dell’art. 21 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, così come sostituito dal comma 9 dell’art. 42 del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 481, è sostituito dal seguente: “3. Alle banche di credito cooperativo si applicano gli articoli 2, 7, 9, 11, 12, 14, comma 4, 18, commi 3 e 4, e 21, commi 1 e 2, della presente legge.”.
    5. La Banca d’Italia impartisce istruzioni per il graduale rispetto dell’obbligo previsto dall’art. 35, comma 1, alle banche di credito cooperativo che, a fine esercizio 1992, abbiano in essere impieghi a non soci in misura eccedente quella consentita.
    6. Le disposizioni dettate dall’art. 37 si applicano a decorrere dall’approvazione del bilancio relativo all’esercizio 1993. Le relative modificazioni statutarie sono deliberate con le maggioranze previste dagli statuti per le deliberazioni dell’assemblea ordinaria.”

  • Art. 150 ter T.U.B.: Disposizioni in tema di partecipazione a banche di credito cooperativo

    Art. 150 ter T.U.B.: Disposizioni in tema di partecipazione a banche di credito cooperativo

    Art. 150 ter T.U.B. – Disposizioni in tema di partecipazione a banche di credito cooperativo.

    In vigore dal 15/04/2016

    Modificato da: Decreto-legge del 14/02/2016 n. 18 Articolo 1

    “01. Le banche di credito cooperativo emettono le azioni previste dall’articolo 2526 del codice civile nei casi e nei modi previsti dal presente articolo.

    1. Alle banche di credito cooperativo che versino in una situazione di inadeguatezza patrimoniale, ovvero siano sottoposte ad amministrazione straordinaria è consentita, previa modifica dello statuto sociale, l’emissione di azioni di finanziamento di cui all’articolo 2526 del codice civile.

    2. L’emissione delle azioni di cui al comma 1 deve essere autorizzata dalla Banca d’Italia e, fatto salvo quanto previsto dal comma 4-bis, esse sono sottoscrivibili solo da parte dei sistemi di garanzia istituiti tra banche di credito cooperativo e dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui alla legge 31 gennaio 1992, n. 59, in deroga ai limiti di cui all’articolo 34, commi 2 e 4.

    3. I diritti patrimoniali e amministrativi, spettanti ai soci finanziatori, anche in deroga ai limiti previsti dall’articolo 2526, secondo comma, terzo periodo, del codice civile, e all’articolo 34, comma 3, del presente decreto, sono stabiliti dallo statuto, ma ad essi spetta comunque il diritto di designare uno o più componenti dell’organo amministrativo ed il presidente dell’organo che svolge la funzione di controllo.

    4. I sottoscrittori delle azioni di finanziamento possono chiedere il rimborso del valore nominale delle azioni e, ove versato, del sovrapprezzo. L’organo amministrativo, sentito l’organo che svolge la funzione di controllo, delibera sulla richiesta di rimborso avendo riguardo alla situazione di liquidità, finanziaria e patrimoniale attuale e prospettica della banca di credito cooperativo. L’efficacia della delibera è condizionata alla preventiva autorizzazione della Banca d’Italia.

    4-bis. Le azioni di finanziamento possono essere sottoscritte, in deroga ai limiti di cui all’articolo 34, commi 2 e 4, anche dalla capogruppo del gruppo bancario cooperativo a cui appartiene l’emittente. In tal caso, l’emissione è consentita anche fuori dei casi indicati al comma 1, si applicano i commi 3 e 4 e l’autorizzazione della Banca d’Italia ai sensi del comma 4 ha riguardo alla situazione di liquidità, finanziaria e patrimoniale attuale e prospettica della singola banca di credito cooperativo emittente e del gruppo nel suo complesso.

    4-ter. Le azioni di cui al presente articolo non possono essere cedute con effetto verso la società, se la cessione non è autorizzata dagli amministratori. Non si applicano gli articoli 2542, secondo comma e terzo comma, secondo periodo, 2543, terzo comma, 2544, secondo comma, primo periodo, e terzo comma, del codice civile.”

  • Art. 150 quater T.U.B.: Disposizioni in materia di partecipazion

    Art. 150 quater T.U.B.: Disposizioni in materia di partecipazion

    Art. 150 quater T.U.B. – Disposizioni in materia di partecipazione a banche popolari.

    In vigore dal 25/07/2021

    Modificato da: Decreto-legge del 25/05/2021 n. 73 Articolo 23 ter

    “1. Le banche popolari possono emettere le azioni previste dall’articolo 2526 del codice civile nei casi e nei modi previsti dal presente articolo, previa modifica dello statuto sociale.

    2. I soci finanziatori possono detenere azioni di finanziamento anche in deroga ai limiti di cui all’articolo 30, comma 2. Lo statuto stabilisce i diritti patrimoniali e amministrativi attribuiti ai soci finanziatori e il numero dei voti a loro spettanti, anche in deroga ai limiti previsti dall’articolo 30, comma 1, e ne assicura la computabilità come capitale di qualità primaria. L’emissione deve essere autorizzata dalla Banca d’Italia.

    3. Le maggioranze richieste per la costituzione delle assemblee delle banche popolari emittenti azioni di finanziamento e per la validità delle deliberazioni sono determinate dallo statuto e sono calcolate secondo il numero dei voti spettanti ai soci cooperatori e ai soci finanziatori.

    4. Le banche popolari che versino in una situazione di inadeguatezza patrimoniale o che siano sottoposte ad amministrazione straordinaria possono emettere le azioni di finanziamento anche in deroga ai limiti previsti dall’articolo 2526, secondo comma, terzo periodo, del codice civile. Non si applicano gli articoli 2542, terzo comma e quarto comma, secondo periodo, 2543, terzo comma, e 2544, secondo comma, primo periodo, e terzo comma, del codice civile”

  • Art. 152 T.U.B.: Casse comunali di credito agrario e Monti di credito su pegno di seconda categoria

    Art. 152 T.U.B.: Casse comunali di credito agrario e Monti di credito su pegno di seconda categoria

    Art. 152 T.U.B. – Casse comunali di credito agrario e Monti di credito su pegno di seconda categoria.

    In vigore dal 01/01/1994

    “1. Entro il 1 gennaio 1996 le casse comunali di credito agrario e i monti di credito su pegno di seconda categoria che non raccolgono risparmio tra il pubblico devono assumere iniziative che portino alla cessazione dell’esercizio dell’attivita’ creditizia ovvero alla estinzione degli enti stessi. Trascorso tale termine le casse e i monti che non abbiano provveduto sono posti in liquidazione.
    2. Fino all’adozione delle misure previste dal comma 1, i monti di seconda categoria che non raccolgono risparmio tra il pubblico continuano a esercitare l’attivita’ di credito su pegno. A tali enti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del presente decreto legislativo.”

  • Art. 151 T.U.B.: Banche pubbliche residue

    Art. 151 T.U.B.: Banche pubbliche residue

    Art. 151 T.U.B. – Banche pubbliche residue.

    In vigore dal 01/01/1994

    “1. L’operativita’, l’organizzazione e il funzionamento delle banche pubbliche residue sono disciplinati dal presente decreto legislativo, dagli statuti e dalle altre norme in questi richiamate.”

Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.