Autore: Andrea Marton

  • Art. 416 Codice Civile: Interdizione e inabilitazione nell’ultim

    Art. 416 Codice Civile: Interdizione e inabilitazione nell’ultim

    Art. 416 c.c. – Interdizione e inabilitazione nell’ultimo anno di minore età

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il minore non emancipato può essere interdetto o inabilitato nell’ultimo anno della sua minore età. L’interdizione o l’inabilitazione ha effetto dal giorno in cui il minore raggiunge l’età maggiore.

  • Art. 417 Codice Civile: Istanza d’interdizione o di inabilitazione

    Art. 417 Codice Civile: Istanza d’interdizione o di inabilitazione

    Art. 417 c.c. – Istanza d’interdizione o d’inabilitazione

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    L’interdizione e l’inabilitazione possono essere promosse dalle persone indicate negli articoli 414 e 415, dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dai parenti entro il quarto grado, dagli affini entro il secondo grado, dal tutore o curatore ovvero dal pubblico ministero.

    Se l’interdicendo o l’inabilitando si trova sotto la patria potestà o ha per curatore uno dei genitori, l’interdizione o l’inabilitazione non può essere promossa che su istanza del genitore medesimo o del pubblico ministero.

  • Art. 418 Codice Civile: Poteri dell’autorità giudiziaria

    Art. 418 Codice Civile: Poteri dell’autorità giudiziaria

    Art. 418 c.c. – Poteri dell’autorità giudiziaria

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Promosso il giudizio d’interdizione, può essere dichiarata anche d’ufficio l’inabilitazione per infermità di mente.

    Se nel corso del giudizio d’inabilitazione si rivela l’esistenza delle condizioni richieste per l’interdizione, il pubblico ministero fa istanza al tribunale di pronunziare l’interdizione, e il tribunale provvede nello stesso giudizio, premessa l’istruttoria necessaria.

    Se nel corso del giudizio di interdizione o di inabilitazione appare opportuno applicare l’amministrazione di sostegno, il giudice, d’ufficio o ad istanza di parte, dispone la trasmissione del procedimento al giudice tutelare. In tal caso il giudice competente per l’interdizione o per l’inabilitazione può adottare i provvedimenti urgenti di cui al quarto comma dell’articolo 405 .

  • Art. 419 c.c.: Mezzi istruttori e provvedimenti provvisori

    Art. 419 c.c.: Mezzi istruttori e provvedimenti provvisori

    Art. 419 c.c. Mezzi istruttori e provvedimenti provvisori

    In vigore

    Non si può pronunziare l’interdizione o l’inabilitazione senza che si sia proceduto all’esame dell’interdicendo o dell’inabilitando. Il giudice può in questo esame farsi assistere da un consulente tecnico. Può anche d’ufficio disporre i mezzi istruttori utili ai fini del giudizio, interrogare i parenti prossimi dell’interdicendo o inabilitando e assumere le necessarie informazioni. Dopo l’esame, qualora sia ritenuto opportuno, può essere nominato un tutore provvisorio all’interdicendo o un curatore provvisorio all’inabilitando.

  • Art. 421 Codice Civile: Decorrenza degli effetti dell’interdizio

    Art. 421 Codice Civile: Decorrenza degli effetti dell’interdizio

    Art. 421 c.c. – Decorrenza degli effetti dell’interdizione e dell’inabilitazione

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    L’interdizione e l’inabilitazione producono i loro effetti dal giorno della pubblicazione della sentenza, salvo il caso previsto dall’art. 416.

  • Art. 422 c.c.: Cessazione del tutore e del curatore provvisorio

    Art. 422 c.c.: Cessazione del tutore e del curatore provvisorio

    Art. 422 c.c. – Cessazione del tutore e del curatore provvisorio

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Nella sentenza che rigetta l’istanza d’interdizione o d’inabilitazione, può disporsi che il tutore o il curatore provvisorio rimanga in ufficio fino a che la sentenza non sia passata in giudicato.

  • Art. 423 Codice Civile: Pubblicità

    Art. 423 Codice Civile: Pubblicità

    Art. 423 c.c. – Pubblicità

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il decreto di nomina del tutore o del curatore provvisorio e la sentenza d’interdizione o d’inabilitazione devono essere immediatamente annotati a cura del cancelliere nell’apposito registro e comunicati entro dieci giorni all’ufficiale dello stato civile per le annotazioni in margine all’atto di nascita.

  • Art. 424 Codice Civile: Tutela dell’interdetto e curatela dell’i

    Art. 424 Codice Civile: Tutela dell’interdetto e curatela dell’i

    Art. 424 c.c. – Tutela dell’interdetto e curatela dell’inabilitato

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Le disposizioni sulla tutela dei minori e quelle sulla curatela dei minori emancipati si applicano rispettivamente alla tutela degli interdetti e alla curatela degli inabilitati.

    Le stesse disposizioni si applicano rispettivamente anche nei casi di nomina del tutore provvisorio dell’interdicendo e del curatore provvisorio dell’inabilitando a norma dell’art. 419. Per l’interdicendo non si nomina il protutore provvisorio.

    Nella scelta del tutore dell’interdetto e del curatore dell’inabilitato il giudice tutelare individua di preferenza la persona più idonea all’incarico tra i soggetti, e con i criteri, indicati nell’articolo 408 .

  • Art. 425 Codice Civile: Esercizio dell’impresa commerciale da pa

    Art. 425 Codice Civile: Esercizio dell’impresa commerciale da pa

    Art. 425 c.c. – Esercizio dell’impresa commerciale da parte dell’inabilitato

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    L’inabilitato può continuare l’esercizio dell’impresa commerciale soltanto se autorizzato dal giudice tutelare. L’autorizzazione può essere subordinata alla nomina di un institore.

  • Art. 426 Codice Civile: Durata dell’ufficio

    Art. 426 Codice Civile: Durata dell’ufficio

    Art. 426 c.c. – Durata dell’ufficio

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Nessuno è tenuto a continuare nella tutela dell’interdetto o nella curatela dell’inabilitato oltre dieci anni, ad eccezione del coniuge, della persona stabilmente convivente, degli ascendenti o dei discendenti.

  • Art. 427 Codice Civile: Atti compiuti dall’interdetto e dall’ina

    Art. 427 Codice Civile: Atti compiuti dall’interdetto e dall’ina

    Art. 427 c.c. – Atti compiuti dall’interdetto e dall’inabilitato

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Nella sentenza che pronuncia l’interdizione o l’inabilitazione, o in successivi provvedimenti dell’autorità giudiziaria, può stabilirsi che taluni atti di ordinaria amministrazione possano essere compiuti dall’interdetto senza l’intervento ovvero con l’assistenza del tutore, o che taluni atti eccedenti l’ordinaria amministrazione possano essere compiuti dall’inabilitato senza l’assistenza del curatore .

    Gli atti compiuti dall’interdetto dopo la sentenza di interdizione possono essere annullati su istanza del tutore, dell’interdetto o dei suoi eredi o aventi causa. Sono del pari annullabili gli atti compiuti dall’interdetto dopo la nomina del tutore provvisorio, qualora alla nomina segua la sentenza d’interdizione.

    Possono essere annullati su istanza dell’inabilitato o dei suoi eredi o aventi causa gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione fatti dall’inabilitato, senza l’osservanza delle prescritte formalità, dopo la sentenza di inabilitazione o dopo la nomina del curatore provvisorio, qualora alla nomina sia seguita l’inabilitazione.

    Per gli atti compiuti dall’interdetto prima della sentenza d’interdizione o prima della nomina del tutore provvisorio si applicano le disposizioni dell’articolo seguente.

  • Art. 428 Codice Civile: Atti compiuti da persona incapace d’inte

    Art. 428 Codice Civile: Atti compiuti da persona incapace d’inte

    Art. 428 c.c. – Atti compiuti da persona incapace d’intendere o di volere

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Gli atti compiuti da persona che, sebbene non interdetta, si provi essere stata per qualsiasi causa, anche transitoria, incapace d’intendere o di volere al momento in cui gli atti sono stati compiuti, possono essere annullati su istanza della persona medesima o dei suoi eredi o aventi causa, se ne risulta un grave pregiudizio all’autore.

    L’annullamento dei contratti non può essere pronunziato se non quando, per il pregiudizio che sia derivato o possa derivare alla persona incapace d’intendere o di volere o per la qualità del contratto o altrimenti, risulta la malafede dell’altro contraente.

    L’azione si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui l’atto o il contratto è stato compiuto.

    Resta salva ogni diversa disposizione di legge.