Autore: Andrea Marton

  • Art. 429 Codice Civile: Revoca dell’interdizione e dell’inabilitazione

    Art. 429 Codice Civile: Revoca dell’interdizione e dell’inabilitazione

    Art. 429 c.c. Revoca dell’interdizione e dell’inabilitazione

    In vigore

    Quando cessa la causa dell’interdizione o dell’inabilitazione, queste possono essere revocate su istanza del coniuge, dei parenti entro il quarto grado o degli affini entro il secondo grado, del tutore dell’interdetto, del curatore dell’inabilitato o su istanza del pubblico ministero. Il giudice tutelare deve vigilare per riconoscere se la causa dell’interdizione o dell’inabilitazione continui. Se ritiene che sia venuta meno, deve informarne il pubblico ministero. Se nel corso del giudizio per la revoca dell’interdizione o dell’inabilitazione appare opportuno che, successivamente alla revoca, il soggetto sia assistito dall’amministratore di sostegno, il tribunale, d’ufficio o ad istanza di parte, dispone la trasmissione degli atti al giudice tutelare. (1)

  • Art. 430 Codice Civile: Pubblicità

    Art. 430 Codice Civile: Pubblicità

    Art. 430 c.c. – Pubblicità

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Alla sentenza di revoca dell’interdizione o dell’inabilitazione si applica l’art. 423.

  • Art. 431 c.c.: Decorrenza degli effetti della sentenza di revoca

    Art. 431 c.c.: Decorrenza degli effetti della sentenza di revoca

    Art. 431 c.c. – Decorrenza degli effetti della sentenza di revoca

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    La sentenza che revoca l’interdizione o l’inabilitazione produce i suoi effetti appena passata in giudicato.

    Tuttavia gli atti compiuti dopo la pubblicazione della sentenza di revoca non possono essere impugnati se non quando la revoca è esclusa con sentenza passata in giudicato.

  • Art. 432 Codice Civile: Inabilitazione nel giudizio di revoca de

    Art. 432 Codice Civile: Inabilitazione nel giudizio di revoca de

    Art. 432 c.c. – Inabilitazione nel giudizio di revoca dell’interdizione

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    L’autorità giudiziaria che, pur riconoscendo fondata l’istanza di revoca dell’interdizione, non crede che l’infermo abbia riacquistato la piena capacità, può revocare l’interdizione e dichiarare inabilitato l’infermo medesimo.

    Si applica anche in questo caso il primo comma dell’articolo precedente.

    Gli atti non eccedenti l’ordinaria amministrazione, compiuti dall’inabilitato dopo la pubblicazione della sentenza che revoca l’interdizione, possono essere impugnati solo quando la revoca è esclusa con sentenza passata in giudicato.

  • Articolo 433 Codice Civile: Persone obbligate

    Articolo 433 Codice Civile: Persone obbligate

    Art. 433 c.c. – Persone obbligate. All’obbligo di prestare gli alimenti sono tenuti, nell’ordine:

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Persone obbligate.

    All’obbligo di prestare gli alimenti sono tenuti, nell’ordine:

    1) il coniuge;

    2) i figli, anche adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi;

    3) i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi; gli adottanti;

    4) i generi e le nuore;

    5) il suocero e la suocera;

    6) i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali.

  • Art. 434 Codice Civile: Cessazione dell’obbligo tra affini

    Art. 434 Codice Civile: Cessazione dell’obbligo tra affini

    Art. 434 c.c. – Cessazione dell’obbligo tra affini

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    L’obbligazione alimentare del suocero e della suocera e quella del genero e della nuora cessano:

    1) quando la persona che ha diritto agli alimenti è passata a nuove nozze;

    2) quando il coniuge, da cui deriva l’affinità, e i figli nati dalla sua unione con l’altro coniuge e i loro discendenti sono morti.

  • Articolo 436 Codice Civile: Obbligo tra adottante e adottato

    Articolo 436 Codice Civile: Obbligo tra adottante e adottato

    Art. 436 c.c. – Obbligo tra adottante e adottato

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Obbligo tra adottante e adottato.

    Lo adottante deve gli alimenti al figlio adottivo con precedenza sui genitori …

    di lui.

  • Articolo 437 Codice Civile: Obbligo del donatario

    Articolo 437 Codice Civile: Obbligo del donatario

    Art. 437 c.c. – Obbligo del donatario

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il donatario è tenuto, con precedenza su ogni altro obbligato, a prestare gli alimenti al donante, a meno che si tratti di donazione fatta in riguardo di un matrimonio o di una donazione rimuneratoria.

  • Articolo 438 Codice Civile: Misura degli alimenti

    Articolo 438 Codice Civile: Misura degli alimenti

    Art. 438 c.c. – Misura degli alimenti

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Gli alimenti possono essere chiesti solo da chi versa in istato di bisogno e non è in grado di provvedere al proprio mantenimento.

    Essi devono essere assegnati in proporzione del bisogno di chi li domanda e delle condizioni economiche di chi deve somministrarli. Non devono tuttavia superare quanto sia necessario per la vita dell’alimentando, avuto però riguardo alla sua posizione sociale.

    Il donatario non è tenuto oltre il valore della donazione tuttora esistente nel suo patrimonio.

  • Art. 439 c.c.: Misura degli alimenti tra fratelli e sorelle

    Art. 439 c.c.: Misura degli alimenti tra fratelli e sorelle

    Art. 439 c.c. – Misura degli alimenti tra fratelli e sorelle

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Tra fratelli e sorelle gli alimenti sono dovuti nella misura dello stretto necessario.

    Possono comprendere anche le spese per l’educazione e l’istruzione se si tratta di minore .

  • Art. 440 c.c.: Cessazione, riduzione e aumento degli alimenti

    Art. 440 c.c.: Cessazione, riduzione e aumento degli alimenti

    Art. 440 c.c. – Cessazione, riduzione e aumento

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Se dopo l’assegnazione degli alimenti mutano le condizioni economiche di chi li somministra o di chi li riceve, l’autorità giudiziaria provvede per la cessazione, la riduzione o l’aumento, secondo le circostanze. Gli alimenti possono pure essere ridotti per la condotta disordinata o riprovevole dell’alimentato.

    Se, dopo assegnati gli alimenti, consta che uno degli obbligati di grado anteriore è in condizione di poterli somministrare, l’autorità giudiziaria non può liberare l’obbligato di grado posteriore se non quando abbia imposto all’obbligato di grado anteriore di somministrare gli alimenti.

  • Articolo 441 Codice Civile: Concorso di più obbligati

    Articolo 441 Codice Civile: Concorso di più obbligati

    Art. 441 c.c. – Concorso di obbligati

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Se più persone sono obbligate nello stesso grado alla prestazione degli alimenti, tutte devono concorrere alla prestazione stessa, ciascuna in proporzione delle proprie condizioni economiche.

    Se le persone chiamate in grado anteriore alla prestazione non sono in condizioni di sopportare l’onere in tutto o in parte, l’obbligazione stessa è posta in tutto o in parte a carico delle persone chiamate in grado posteriore.

    Se gli obbligati non sono concordi sulla misura, sulla distribuzione e sul modo di somministrazione degli alimenti, provvede l’autorità giudiziaria secondo le circostanze.