Autore: Andrea Marton

  • Articolo 442 Codice Civile: Concorso di più aventi diritto

    Articolo 442 Codice Civile: Concorso di più aventi diritto

    Art. 442 c.c. – Concorso di aventi diritto

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Quando più persone hanno diritto agli alimenti nei confronti di un medesimo obbligato, e questi non è in gradò di provvedere ai bisogni di ciascuna di esse, l’autorità giudiziaria dà i provvedimenti opportuni, tenendo conto della prossimità della parentela e dei rispettivi bisogni, e anche della possibilità che taluno degli aventi diritto abbia di conseguire gli alimenti da obbligati di grado ulteriore.

  • Articolo 443 Codice Civile: Modo di somministrazione degli alimenti

    Articolo 443 Codice Civile: Modo di somministrazione degli alimenti

    Art. 443 c.c. Modo di somministrazione degli alimenti

    In vigore

    Chi deve somministrare gli alimenti ha la scelta di adempiere questa obbligazione o mediante un assegno alimentare corrisposto in periodi anticipati, o accogliendo e mantenendo nella propria casa colui che vi ha diritto. L’autorità giudiziaria può però, secondo le circostanze, determinare il modo di somministrazione. In caso di urgente necessità l’autorità giudiziaria può altresì porre temporaneamente l’obbligazione degli alimenti a carico di uno solo tra quelli che vi sono obbligati, salvo il regresso verso gli altri.

  • Articolo 444 Codice Civile: Adempimento della prestazione alimentare

    Articolo 444 Codice Civile: Adempimento della prestazione alimentare

    Art. 444 c.c. – Adempimento della prestazione alimentare

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    L’assegno alimentare prestato secondo le modalità stabilite non può essere nuovamente richiesto, qualunque uso l’alimentando ne abbia fatto.

  • Articolo 445 Codice Civile: Decorrenza degli alimenti

    Articolo 445 Codice Civile: Decorrenza degli alimenti

    Art. 445 c.c. – Decorrenza degli alimenti

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Gli alimenti sono dovuti dal giorno della domanda giudiziale o dal giorno della costituzione in mora dell’obbligato, quando questa costituzione sia entro sei mesi seguita dalla domanda giudiziale.

  • Articolo 446 Codice Civile: Assegno provvisorio

    Articolo 446 Codice Civile: Assegno provvisorio

    Art. 446 c.c. – Assegno provvisorio

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Finchè non sono determinati definitivamente il modo e la misura degli alimenti, il presidente del tribunale può, sentita l’altra parte, ordinare un assegno in via provvisoria ponendolo, nel caso di concorso di più obbligati, a carico anche di uno solo di essi, salvo il regresso verso gli altri.112a

  • Art. 447 c.c.: Inammissibilità di cessione e di compensazione

    Art. 447 c.c.: Inammissibilità di cessione e di compensazione

    Art. 447 c.c. – Inammissibilità di cessione e di compensazione

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il credito alimentare non può essere ceduto.

    L’obbligato agli alimenti non può opporre all’altra parte la compensazione, neppure quando si tratta di prestazioni arretrate.

  • Art. 448 Codice Civile: Cessazione per morte dell’obbligato

    Art. 448 Codice Civile: Cessazione per morte dell’obbligato

    Art. 448 c.c. – Cessazione per morte dell’obbligato

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    L’obbligo degli alimenti cessa con la morte dell’obbligato, anche se questi li ha somministrati in esecuzione di sentenza.

  • Art. 448 bis Codice Civile: Cessazione per decadenza dell’avente

    Art. 448 bis Codice Civile: Cessazione per decadenza dell’avente

    Art. 448-bis c.c. – Cessazione per decadenza dell’avente diritto dalla (responsabilità genitoriale

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    sui figli).

    Il figlio, anche adottivo, e, in sua mancanza, i discendenti prossimi non sono tenuti all’adempimento dell’obbligo di prestare gli alimenti al genitore nei confronti del quale è stata pronunciata la decadenza dalla responsabilità genitoriale e, per i fatti che non integrano i casi di indegnità di cui all’articolo 463, possono escluderlo dalla successione.

  • Articolo 449 Codice Civile: Registri dello stato civile

    Articolo 449 Codice Civile: Registri dello stato civile

    Art. 449 c.c. – Registri dello stato civile

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    I registri dello stato civile sono tenuti in ogni comune in conformità delle norme contenute nella legge sull’ordinamento dello stato civile.

  • Articolo 450 Codice Civile: Pubblicità dei registri dello stato civile

    Articolo 450 Codice Civile: Pubblicità dei registri dello stato civile

    Art. 450 c.c. – Pubblicità dei registri dello stato civile

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    I registri dello stato civile sono pubblici.

    Gli ufficiali dello stato civile devono rilasciare gli estratti e i certificati che vengono loro domandati con le indicazioni dalla legge prescritte.

    Essi devono altresì compiere negli atti affidati alla loro custodia le indagini domandate dai privati.

  • Art. 451 c.c.: Forza probatoria degli atti dello stato civile

    Art. 451 c.c.: Forza probatoria degli atti dello stato civile

    Art. 451 c.c. – Forza probatoria degli atti

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Gli atti dello stato civile fanno prova, fino a querela di falso, di ciò che l’ufficiale pubblico attesta essere avvenuto alla sua presenza o da lui compiuto.

    Le dichiarazioni dei comparenti fanno fede fino a prova contraria.

    Le indicazioni estranee all’atto non hanno alcun valore.

  • Art. 452 c.c.: Mancanza, distruzione o smarrimento dei registri

    Art. 452 c.c.: Mancanza, distruzione o smarrimento dei registri

    Art. 452 c.c. – Mancanza, distruzione o smarrimento di registri

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Se non si sono tenuti i registri o sono andati distrutti o smarriti o se, per qualunque altra causa, manca in tutto o in parte la registrazione dell’atto, la prova della nascita o della morte può essere data con ogni mezzo.

    In caso di mancanza, di distruzione totale o parziale, di alterazione o di occultamento accaduti per dolo del richiedente, questi non è ammesso alla prova consentita nel comma precedente.