Autore: Andrea Marton

  • Articolo 2431 Codice Civile: Sopraprezzo delle azioni

    Articolo 2431 Codice Civile: Sopraprezzo delle azioni

    Art. 2431 c.c. – Soprapprezzo delle azioni

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Le somme percepite dalla società per l’emissione di azioni ad un prezzo superiore al loro valore nominale, ivi comprese quelle derivate dalla conversione di obbligazioni, non possono essere distribuite fino a che la riserva legale non abbia raggiunto il limite stabilito dall’articolo 2430.

  • Articolo 2432 Codice Civile: Partecipazione agli utili

    Articolo 2432 Codice Civile: Partecipazione agli utili

    Art. 2432 c.c. – Partecipazione agli utili

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Le partecipazioni agli utili eventualmente spettanti ai promotori, ai soci fondatori e agli amministratori sono computate sugli utili netti risultanti dal bilancio, fatta deduzione della quota di riserva legale.

  • Articolo 2433 Codice Civile: Distribuzione degli utili ai soci

    Articolo 2433 Codice Civile: Distribuzione degli utili ai soci

    Art. 2433 c.c. Distribuzione degli utili ai soci

    In vigore

    La deliberazione sulla distribuzione degli utili è adottata dall’assemblea che approva il bilancio ovvero, qualora il bilancio sia approvato dal consiglio di sorveglianza, dall’assemblea convocata a norma dell’articolo 2364-bis, secondo comma. Non possono essere pagati dividendi sulle azioni, se non per utili realmente conseguiti e risultanti dal bilancio regolarmente approvato. Se si verifica una perdita del capitale sociale, non può farsi luogo a ripartizione di utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente. I dividendi erogati in violazione delle disposizioni del presente articolo non sono ripetibili, se i soci li hanno riscossi in buona fede in base a bilancio regolarmente approvato, da cui risultano utili netti corrispondenti.

  • Art. 2433 bis Codice Civile: Acconti sui dividendi

    Art. 2433 bis Codice Civile: Acconti sui dividendi

    Art. 2433 BIS c.c. Acconti sui dividendi

    In vigore

    La distribuzione di acconti sui dividendi è consentita solo alle società il cui bilancio è assoggettato per legge a revisione legale dei conti, secondo il regime previsto dalle leggi speciali per gli enti di interesse pubblico (1) . La distribuzione di acconti sui dividendi deve essere prevista dallo statuto ed è deliberata dagli amministratori dopo il rilascio da parte del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti (2) di un giudizio positivo sul bilancio dell’esercizio precedente e la sua approvazione. Non è consentita la distribuzione di acconti sui dividendi quando dall’ultimo bilancio approvato risultino perdite relative all’esercizio o a esercizi precedenti. L’ammontare degli acconti sui dividendi non può superare la minor somma tra l’importo degli utili conseguiti dalla chiusura dell’esercizio precedente, diminuito delle quote che dovranno essere destinate a riserva per obbligo legale o statutario, e quello delle riserve disponibili. Gli amministratori deliberano la distribuzione di acconti sui dividendi sulla base di un prospetto contabile e di una relazione, dai quali risulti che la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società consente la distribuzione stessa. Su tali documenti deve essere acquisito il parere del soggetto incaricato della revisione legale dei conti (3) . Il prospetto contabile, la relazione degli amministratori e il parere del soggetto incaricato della revisione legale dei conti (3) debbono restare depositati in copia nella sede della società fino all’approvazione del bilancio dell’esercizio in corso. I soci possono prenderne visione. Ancorché sia successivamente accertata l’inesistenza degli utili di periodo risultanti dal prospetto, gli acconti sui dividendi erogati in conformità con le altre disposizioni del presente articolo non sono ripetibili se i soci li hanno riscossi in buona fede.

  • Articolo 2434 Codice Civile: Azione di responsabilità

    Articolo 2434 Codice Civile: Azione di responsabilità

    Art. 2434 c.c. – Azione di responsabilita

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    L’approvazione del bilancio non implica liberazione degli amministratori, dei direttori generali , dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari e dei sindaci per le responsabilità incorse nella gestione sociale.

  • Art. 2434 bis Codice Civile: Invalidità della deliberazione di a

    Art. 2434 bis Codice Civile: Invalidità della deliberazione di a

    Art. 2434-bis c.c. – Invalidità della deliberazione di approvazione del bilancio

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Le azioni previste dagli articoli 2377 e 2379 non possono essere proposte nei confronti delle deliberazioni di approvazione del bilancio dopo che è avvenuta l’approvazione del bilancio dell’esercizio successivo.

    La legittimazione ad impugnare la deliberazione di approvazione del bilancio su cui il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti ha emesso un giudizio privo di rilievi spetta a tanti soci che rappresentino almeno il cinque per cento del capitale sociale.

    Il bilancio dell’esercizio nel corso del quale viene dichiarata l’invalidità di cui al comma precedente tiene conto delle ragioni di questa.

  • Art. 2435 c.c.: Pubblicazione del bilancio e dell’elenco soci e

    Art. 2435 c.c.: Pubblicazione del bilancio e dell’elenco soci e

    Art. 2435 c.c. – Pubblicazione del bilancio e dell’elenco dei soci e dei titolari di diritti su azioni

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Entro trenta giorni dall’approvazione una copia del bilancio, corredata dalle relazioni previste dagli articoli 2428 e 2429 e dal verbale di approvazione dell’assemblea o del consiglio di sorveglianza, deve essere, a cura degli amministratori, depositata presso l’ufficio del registro delle imprese o spedita al medesimo ufficio a mezzo di lettera raccomandata.

    Entro trenta giorni dall’approvazione del bilancio le società non aventi azioni quotate in mercati regolamentati sono tenute altresì a depositare per l’iscrizione nel registro delle imprese l’elenco dei soci riferito alla data di approvazione del bilancio, con l’indicazione del numero delle azioni possedute, nonché dei soggetti diversi dai soci che sono titolari di diritti o beneficiari di vincoli sulle azioni medesime. L’elenco deve essere corredato dall’indicazione analitica delle annotazioni effettuate nel libro dei soci a partire dalla data di approvazione del bilancio dell’esercizio precedente.

  • Art. 2435 bis Codice Civile: Bilancio in forma abbreviata

    Art. 2435 bis Codice Civile: Bilancio in forma abbreviata

    Art. 2435-bis c.c. – Bilancio in forma abbreviata

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Le società, che non abbiano emesso titoli negoziati in mercati regolamentati, possono redigere il bilancio in forma abbreviata quando, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:

    1) totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 5.500.000 euro;

    2)ricavi delle vendite e delle prestazioni: 11.000.000 euro;

    3) dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 50 unità.

    Nel bilancio in forma abbreviata lo stato patrimoniale comprende solo le voci contrassegnate nell’articolo 2424 con lettere maiuscole e con numeri romani; le voci A e D dell’attivo possono essere comprese nella voce CII; la voce E del passivo può essere compresa nella voce D; nelle voci CII dell’attivo e D del passivo devono essere separatamente indicati i crediti e i debiti esigibili oltre l’esercizio successivo. Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata sono esonerate dalla redazione del rendiconto finanziario.

    Nel conto economico del bilancio in forma abbreviata le seguenti voci previste dall’articolo 2425 possono essere tra loro raggruppate:

    voci A2 e A3 voci B9(c), B9(d), B9(e) voci B10(a), B10(b),B10(c) voci C16(b) e C16(c) voci D18(a), D18(b), D18(c), D18(d) voci D19(a), D19(b), D19(c), D19(d) COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2015, N. 139.

    Fermo restando le indicazioni richieste dal terzo, quarto e quinto comma dell’articolo 2423, dal secondo, quinto e sesto comma dell’articolo 2423-ter, dal secondo comma dell’articolo 2424, dal primo comma, numeri 4) e 6), dell’articolo 2426, la nota integrativa fornisce le indicazioni richieste dal primo comma dell’articolo 2427, numeri 1), 2), 6), per quest’ultimo limitatamente ai soli debiti senza indicazione della ripartizione geografica, 8), 9), 13), 15), per quest’ultimo anche omettendo la ripartizione per categoria, 16), 22-bis), 22-ter), per quest’ultimo anche omettendo le indicazioni riguardanti gli effetti patrimoniali, finanziari ed economici, 22-quater), 22-sexies), per quest’ultimo anche omettendo l’indicazione del luogo in cui è disponibile la copia del bilancio consolidato, nonché dal primo comma dell’articolo 2427-bis, numero 1).

    Le società possono limitare l’informativa richiesta ai sensi dell’articolo 2427, primo comma, numero 22-bis, alle operazioni realizzate direttamente o indirettamente con i loro maggiori azionisti ed a quelle con i membri degli organi di amministrazione e controllo, nonché con le imprese in cui la società stessa detiene una partecipazione.

    Qualora le società indicate nel primo comma forniscano nella nota integrativa le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell’articolo 2428, esse sono esonerate dalla redazione della relazione sulla gestione.

    Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata, in deroga a quanto disposto dall’articolo 2426, hanno la facoltà di iscrivere i titoli al costo di acquisto, i crediti al valore di presumibile realizzo e i debiti al valore nominale.

    Le società che a norma del presente articolo redigono il bilancio in forma abbreviata devono redigerlo in forma ordinaria quando per il secondo esercizio consecutivo abbiano superato due dei limiti indicati nel primo comma.

  • Art. 2435 ter Codice Civile: Bilancio delle micro-imprese

    Art. 2435 ter Codice Civile: Bilancio delle micro-imprese

    Art. 2435-ter c.c. – Bilancio delle micro-imprese

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Sono considerate micro-imprese le società di cui all’articolo 2435-bis che nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:

    1) totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 220.000 euro;

    2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 440.000 euro;

    3) dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 5 unità.

    Fatte salve le norme del presente articolo, gli schemi di bilancio e i criteri di valutazione delle micro-imprese sono determinati secondo quanto disposto dall’articolo 2435-bis. Le micro-imprese sono esonerate dalla redazione:

    1) del rendiconto finanziario;

    2) della nota integrativa quando in calce allo stato patrimoniale risultino le informazioni previste dal primo comma dell’articolo 2427, numeri 9) e 16);

    3) della relazione sulla gestione: quando in calce allo stato patrimoniale risultino le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell’articolo 2428.

    Non sono applicabili le disposizioni di cui al quinto comma dell’articolo 2423 e al numero 11-bis del primo comma dell’articolo 2426.

    Le società che si avvalgono delle esenzioni previste del presente articolo devono redigere il bilancio, a seconda dei casi, in forma abbreviata o in forma ordinaria quando per il secondo esercizio consecutivo abbiano superato due dei limiti indicati nel primo comma.

    Agli enti di investimento e alle imprese di partecipazione finanziaria non si applicano le disposizioni previste dal presente articolo, dal sesto comma dell’articolo 2435-bis e dal secondo comma dell’articolo 2435-bis con riferimento alla facoltà di comprendere la voce D dell’attivo nella voce CII e la voce E del passivo nella voce D.

  • Art. 2436 c.c.: Deposito, iscrizione e pubblicazione delle modif

    Art. 2436 c.c.: Deposito, iscrizione e pubblicazione delle modif

    Art. 2436 c.c. Deposito, iscrizione e pubblicazione delle modificazioni

    In vigore

    modificazioni Il notaio che ha verbalizzato la deliberazione di modifica dello statuto, entro trenta giorni, verificato l’adempimento delle condizioni stabilite dalla legge, ne richiede l’iscrizione nel registro delle imprese contestualmente al deposito e allega le eventuali autorizzazioni richieste. L’ufficio del registro delle imprese, verificata la regolarità formale della documentazione, iscrive la delibera nel registro. Se il notaio ritiene non adempiute le condizioni stabilite dalla legge, ne dà comunicazione tempestivamente, e comunque non oltre il termine previsto dal primo comma del presente articolo, agli amministratori. Gli amministratori, nei trenta giorni successivi, possono convocare l’assemblea per gli opportuni provvedimenti oppure ricorrere al tribunale per il provvedimento di cui ai successivi commi; in mancanza la deliberazione è definitivamente inefficace. Il tribunale, verificato l’adempimento delle condizioni richieste dalla legge e sentito il pubblico ministero, ordina l’iscrizione nel registro delle imprese con decreto soggetto a reclamo. La deliberazione non produce effetti se non dopo l’iscrizione. Dopo ogni modifica dello statuto deve esserne depositato nel registro delle imprese il testo integrale nella sua redazione aggiornata.

  • Articolo 2437 Codice Civile: Diritto di recesso

    Articolo 2437 Codice Civile: Diritto di recesso

    Art. 2437 c.c. – Diritto di recesso

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Hanno diritto di recedere, per tutte o parte delle loro azioni, i soci che non hanno concorso alle deliberazioni riguardanti:

    a) la modifica della clausola dell’oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell’attività della società;

    b) la trasformazione della società;

    c) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 2 MARZO 2023, N. 19 ;

    d) la revoca dello stato di liquidazione;

    e) l’eliminazione di una o più cause di recesso previste dal successivo comma ovvero dallo statuto;

    f) la modifica dei criteri di determinazione del valore dell’azione in caso di recesso;

    g) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione.

    Salvo che lo statuto disponga diversamente, hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all’approvazione delle deliberazioni riguardanti:

    a) la proroga del termine;

    b) l’introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

    Se la società è costituita a tempo indeterminato e le azioni non sono quotate in un mercato regolamentato il socio può recedere con il preavviso di almeno centottanta giorni; lo statuto può prevedere un termine maggiore, non superiore ad un anno.

    Lo statuto delle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio può prevedere ulteriori cause di recesso.

    Restano salve le disposizioni dettate in tema di recesso per le società soggette ad attività di direzione e coordinamento.

    È nullo ogni patto volto ad escludere o rendere più gravoso l’esercizio del diritto di recesso nelle ipotesi previste dal primo comma del presente articolo.

  • Art. 2437 bis Codice Civile: Termini e modalità di esercizio

    Art. 2437 bis Codice Civile: Termini e modalità di esercizio

    Art. 2437-bis c.c. – Termini e modalità di esercizio

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata che deve essere spedita entro quindici giorni dall’iscrizione nel registro delle imprese della delibera che lo legittima, con l’indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento, del numero e della categoria delle azioni per le quali il diritto di recesso viene esercitato. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione, esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

    Le azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute e devono essere depositate presso la sede sociale.

    Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se, entro novanta giorni, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

    Spiegazione

    Disciplina termini e modalità del recesso del socio nella s.p.a. Il diritto si esercita con lettera raccomandata da spedire entro quindici giorni dall’iscrizione nel registro delle imprese della delibera che lo legittima (o entro trenta giorni dalla conoscenza del fatto, se il recesso non dipende da una delibera). Le azioni per cui si recede non possono essere cedute e vanno depositate.

    Come funziona e quando si applica

    È la norma «procedurale» del recesso, le cui cause sono indicate nell’art. 2437. I termini sono perentori. Il recesso non ha effetto se la società revoca la delibera che lo legittima o se viene deliberato lo scioglimento.

    Esempio pratico

    L’assemblea delibera la modifica dell’oggetto sociale: il socio contrario ha quindici giorni dall’iscrizione della delibera per inviare la raccomandata di recesso.

    Domande frequenti

    Entro quando devo comunicare il recesso?

    Entro 15 giorni dall’iscrizione della delibera nel registro delle imprese, con raccomandata; 30 giorni se il recesso non dipende da una delibera.

    Cosa succede alle mie azioni?

    Non possono essere cedute e vanno depositate; saranno liquidate secondo il valore determinato ai sensi dell’art. 2437-ter.

    Norme collegate

    Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.