Autore: Andrea Marton

  • Art. 466 Codice Civile: Riabilitazione dell’indegno

    Art. 466 Codice Civile: Riabilitazione dell’indegno

    Art. 466 c.c. – Riabilitazione dell’indegno

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Chi è incorso nell’indegnità è ammesso a succedere quando la persona, della cui successione si tratta, ve lo ha espressamente abilitato con atto pubblico o con testamento.

    Tuttavia l’indegno non espressamente abilitato, se è stato contemplato nel testamento quando il testatore conosceva la causa dell’indegnità, è ammesso a succedere nei limiti della disposizione testamentaria.

  • Art. 467 Codice Civile: Nozione

    Art. 467 Codice Civile: Nozione

    Art. 467 c.c. – Nozione

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Nozione.

    La rappresentazione fa subentrare i discendenti …

    nel luogo e nel grado del loro ascendente, in tutti i casi in cui questi non può o non vuole accettare l’eredità o il legato.

    Si ha rappresentazione nella successione testamentaria quando il testatore non ha provveduto per il caso in cui l’istituto non possa o non voglia accettare la eredità o il legato, e sempre che non si tratti di legato di usufrutto o di altro diritto di natura personale.

  • Art. 468 Codice Civile: Soggetti

    Art. 468 Codice Civile: Soggetti

    Art. 468 c.c. – Soggetti

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    La rappresentazione ha luogo, nella linea retta, a favore dei discendenti dei figli, legittimati e adottivi, nonché dei discendenti dei figli del defunto, e, nella linea collaterale, a favore dei discendenti dei fratelli e delle sorelle del defunto.

    I discendenti possono succedere per rappresentazione anche se hanno rinunziato all’eredità della persona in luogo della quale subentrano, o sono incapaci o indegni di succedere rispetto a questa.

  • Art. 469 c.c.: Estensione del diritto di rappresentazione. Divis

    Art. 469 c.c.: Estensione del diritto di rappresentazione. Divis

    Art. 469 c.c. – Estensione del diritto di rappresentazione. Divisione

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    La rappresentazione ha luogo in infinito, siano uguali o disuguali il grado dei discendenti e il loro numero in ciascuna stirpe.

    La rappresentazione ha luogo anche nel caso di unicità di stirpe.

    Quando vi è rappresentazione, la divisione si fa per stirpi.

    Se uno stipite ha prodotto più rami, la suddivisione avviene per stirpi anche in ciascun ramo, e per capi tra i membri del medesimo ramo.

  • Art. 470 Codice Civile: Accettazione pura e semplice e accettazi

    Art. 470 Codice Civile: Accettazione pura e semplice e accettazi

    Art. 470 c.c. – Accettazione pura e semplice e accettazione col beneficio d’inventario

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    L’eredità può essere accettata puramente e semplicemente o col beneficio d’inventario.

    L’accettazione col beneficio d’inventario può farsi nonostante qualunque divieto del testatore.

  • Articolo 471 Codice Civile: Eredità devolute a minori o interdetti

    Articolo 471 Codice Civile: Eredità devolute a minori o interdetti

    Art. 471 c.c. – Eredità devolute a minori o interdetti

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Non si possono accettare le eredità devolute ai minori e agli interdetti, se non col beneficio d’inventario, osservate le disposizioni degli articoli 321 e 374.

  • Art. 472 c.c.: Eredità devolute a minori emancipati o a inabilit

    Art. 472 c.c.: Eredità devolute a minori emancipati o a inabilit

    Art. 472 c.c. – Eredità devolute a minori emancipati o a inabilitati

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    I minori emancipati e gli inabilitati non possono accettare le eredità, se non col beneficio d’inventario; osservate le disposizioni dell’art. 394.

  • Art. 473 c.c.: Eredità devolute a persone giuridiche od a enti

    Art. 473 c.c.: Eredità devolute a persone giuridiche od a enti

    Art. 473 c.c. – Eredità devolute a persone giuridiche o ad associazioni, fondazioni ed enti non riconosciuti

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    L’accettazione delle eredità devolute alle persone giuridiche o ad associazioni, fondazioni ed enti non riconosciuti non può farsi che col beneficio d’inventario.

    Il presente articolo non si applica alle società .

  • Articolo 474 Codice Civile: Modi di accettazione

    Articolo 474 Codice Civile: Modi di accettazione

    Art. 474 c.c. Modi di accettazione

    In vigore

    L’accettazione può essere espressa o tacita.

  • Articolo 475 Codice Civile: Accettazione espressa

    Articolo 475 Codice Civile: Accettazione espressa

    Art. 475 c.c. – Accettazione espressa

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    L’accettazione è espressa quando, in un atto pubblico o in una scrittura privata, il chiamato all’eredità ha dichiarato di accettarla oppure ha assunto il titolo di erede.

    È nulla la dichiarazione di accettare sotto condizione o a termine.

    Parimenti è nulla la dichiarazione di accettazione parziale di eredità.

  • Articolo 476 Codice Civile: Accettazione tacita

    Articolo 476 Codice Civile: Accettazione tacita

    Art. 476 c.c. – Accettazione tacita

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    L’accettazione è tacita quando il chiamato all’eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede.

  • Art. 477 c.c.: Donazione, vendita e cessione dei diritti di succ

    Art. 477 c.c.: Donazione, vendita e cessione dei diritti di succ

    Art. 477 c.c. – Donazione, vendita e cessione dei diritti di successione

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    La donazione, la vendita o la cessione, che il chiamato all’eredità faccia dei suoi diritti di successione a un estraneo o a tutti gli altri chiamati o ad alcuno di questi, importa accettazione dell’eredità.