Autore: Andrea Marton

  • Articolo 2448 Codice Civile: Cause di scioglimento

    Articolo 2448 Codice Civile: Cause di scioglimento

    Art. 2448 c.c. – Effetti della pubblicazione nel registro delle imprese

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Gli atti per i quali il codice prescrive l’iscrizione o il deposito nel registro delle imprese sono opponibili ai terzi soltanto dopo tale pubblicazione, a meno che la società provi che i terzi ne erano a conoscenza.

    Per le operazioni compiute entro il quindicesimo giorno dalla pubblicazione di cui al comma precedente, gli atti non sono opponibili ai terzi che provino di essere stati nella impossibilità di averne conoscenza.

  • Articolo 2449 Codice Civile: Effetti dello scioglimento

    Articolo 2449 Codice Civile: Effetti dello scioglimento

    Art. 2449 c.c. – Società con partecipazione dello Stato o di enti pubblici

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Se lo Stato o gli enti pubblici hanno partecipazioni in una società per azioni che non fa ricorso al mercato del capitale di rischio, lo statuto può ad essi conferire la facoltà di nominare un numero di amministratori e sindaci, ovvero componenti del consiglio di sorveglianza, proporzionale alla partecipazione al capitale sociale.

    Gli amministratori e i sindaci o i componenti del consiglio di sorveglianza nominati a norma del primo comma possono essere revocati soltanto dagli enti che li hanno nominati. Essi hanno i diritti e gli obblighi dei membri nominati dall’assemblea. Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica.

    I sindaci, ovvero i componenti del consiglio di sorveglianza, restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica.

    Alle società che fanno ricorso al capitale di rischio si applicano le disposizioni del sesto comma dell’articolo 2346. Il consiglio di amministrazione può altresì proporre all’assemblea, che delibera con le maggioranze previste per l’assemblea ordinaria, che i diritti amministrativi previsti dallo statuto a favore dello Stato o degli enti pubblici siano rappresentati da una particolare categoria di azioni. A tal fine è in ogni caso necessario il consenso dello Stato o dell’ente pubblico a favore del quale i diritti amministrativi sono previsti.

  • Articolo 2450 Codice Civile: Nomina e revoca dei liquidatori

    Articolo 2450 Codice Civile: Nomina e revoca dei liquidatori

    Art. 2450 c.c. Nomina e revoca dei liquidatori

    Articolo abrogato dal d.l. 15 febbraio 2007, n. 10, convertito con modificazioni dalla l. 6 aprile 2007, n. 46

    [Abrogato]

  • Art. 2450 bis Codice Civile: Pubblicazione della nomina dei liqu

    Art. 2450 bis Codice Civile: Pubblicazione della nomina dei liqu

    Art. 2450 BIS c.c. Pubblicazione della nomina dei liquidatori

    Articolo non più previsto a seguito della sostituzione del libro v, titolo v, capo v, disposta dal d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6

    [Abrogato]

  • Articolo 2451 Codice Civile: Organi sociali durante la liquidazione

    Articolo 2451 Codice Civile: Organi sociali durante la liquidazione

    Art. 2451 c.c. – Norme applicabili

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Le disposizioni di questo capo si applicano anche alle società per azioni d’interesse nazionale, compatibilmente con le disposizioni delle leggi speciali che stabiliscono per tali società una particolare disciplina circa la gestione sociale, la trasferibilità delle azioni, il diritto di voto e la nomina degli amministratori, dei sindaci e dei dirigenti.

  • Art. 2452 c.c.: Poteri, obblighi e responsabilità dei liquidatori

    Art. 2452 c.c.: Poteri, obblighi e responsabilità dei liquidatori

    Art. 2452 c.c. – Responsabilità e partecipazioni

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Nella società in accomandita per azioni i soci accomandatari rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali, e i soci accomandanti sono obbligati nei limiti della quota di capitale sottoscritta. Le quote di partecipazione dei soci sono rappresentate da azioni.

  • Articolo 2453 Codice Civile: Bilancio finale di liquidazione

    Articolo 2453 Codice Civile: Bilancio finale di liquidazione

    Art. 2453 c.c. – Denominazione sociale

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    La denominazione della società è costituita dal nome di almeno uno dei soci accomandatari, con l’indicazione di società in accomandita per azioni.

  • Articolo 2454 Codice Civile: Approvazione tacita del bilancio

    Articolo 2454 Codice Civile: Approvazione tacita del bilancio

    Art. 2454 c.c. – Norme applicabili

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Alla società in accomandita per azioni sono applicabili le norme relative alla società per azioni, in quanto compatibili con le disposizioni seguenti.

  • Articolo 2455 Codice Civile: Deposito delle somme non riscosse

    Articolo 2455 Codice Civile: Deposito delle somme non riscosse

    Art. 2455 c.c. – Soci accomandatari

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    L’atto costitutivo deve indicare i soci accomandatari.

    I soci accomandatari sono di diritto amministratori e sono soggetti agli obblighi degli amministratori della società per azioni.

  • Articolo 2456 Codice Civile: Cancellazione della società

    Articolo 2456 Codice Civile: Cancellazione della società

    Art. 2456 c.c. – Revoca degli amministratori

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    La revoca degli amministratori deve essere deliberata con la maggioranza prescritta per le deliberazioni dell’assemblea straordinaria della società per azioni.

    Se la revoca avviene senza giusta causa, l’amministratore revocato ha diritto al risarcimento dei danni.

  • Art. 2457 Codice Civile: bis

    Art. 2457 Codice Civile: bis

    Art. 2457 c.c. – Sostituzione degli amministratori

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    L’assemblea con la maggioranza indicata nell’articolo precedente provvede a sostituire l’amministratore che, per qualunque causa, ha cessato dal suo ufficio. Nel caso di pluralità di amministratori, la nomina deve essere approvata dagli amministratori rimasti in carica.

    Il nuovo amministratore assume la qualità di socio accomandatario dal momento dell’accettazione della nomina.

  • Art. 2458 c.c.: Società con partecipazione dello Stato o di enti

    Art. 2458 c.c.: Società con partecipazione dello Stato o di enti

    Art. 2458 c.c. – Cessazione dall’ufficio di tutti i soci amministratori

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    In caso di cessazione dall’ufficio di tutti gli amministratori, la società si scioglie se nel termine di centottanta giorni non si è provveduto alla loro sostituzione e i sostituti non hanno accettato la carica.

    Per questo periodo il collegio sindacale nomina un amministratore provvisorio per il compimento degli atti di ordinaria amministrazione. L’amministratore provvisorio non assume la qualità di socio accomandatario.