Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 2452 c.c. – Responsabilità e partecipazioni
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Nella società in accomandita per azioni i soci accomandatari rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali, e i soci accomandanti sono obbligati nei limiti della quota di capitale sottoscritta. Le quote di partecipazione dei soci sono rappresentate da azioni.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 2451 - Articolo 2451 Codice Civile: Organi sociali durante la liquidazio…→Cod. civ. art. 2453 - Articolo 2453 Codice Civile: Bilancio finale di liquidazione→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Art. 2450 bis Codice Civile: Pubblicazione della nomina dei liqu→Articolo 2450 Codice Civile: Nomina e revoca dei liquidatori→Articolo 2449 Codice Civile: Effetti dello scioglimento→Articolo 2448 Codice Civile: Cause di scioglimento→Art. 2447 decies Codice Civile: Finanziamento destinato ad uno s→Art. 2447 novies Codice Civile: Rendiconto finale→Art. 2447 octies Codice Civile: Assemblee speciali
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In sintesi
Indice dei contenuti
Ratio
L'articolo 2452 c.c. fissa il tratto essenziale che distingue la società in accomandita per azioni dalla società per azioni: la presenza di una categoria di soci, gli accomandatari, soggetti a responsabilità illimitata e solidale per le obbligazioni sociali. Questa figura ibrida nasce storicamente dall'esigenza di combinare la capacità di raccolta di capitali propria delle società azionarie (tramite la libera trasferibilità delle azioni) con la garanzia personale di soggetti identificati che assumono la responsabilità gestoria e patrimoniale dell'impresa. La responsabilità illimitata degli accomandatari offre ai creditori sociali una garanzia aggiuntiva rispetto al solo patrimonio societario, il che può facilitare l'accesso al credito e ispirare maggiore fiducia nei confronti dei terzi. Nella pratica moderna la s.a.p.a. è utilizzata soprattutto da famiglie imprenditoriali che vogliono mantenere il controllo della gestione (tramite gli accomandatari) pur aprendo il capitale a investitori terzi (accomandanti).
Analisi
La norma stabilisce tre elementi fondamentali. Primo, la responsabilità degli accomandatari: è solidale (ciascun accomandatario risponde per l'intero debito sociale, salvo regresso interno) e illimitata (non circoscritta alla quota conferita ma estesa all'intero patrimonio personale). Secondo, la responsabilità degli accomandanti: è limitata alla quota di capitale sottoscritta, esattamente come per gli azionisti di s.p.a.; i creditori sociali non possono aggredire il patrimonio personale degli accomandanti. Terzo, l'azione come strumento di rappresentazione delle quote: sia la partecipazione degli accomandatari sia quella degli accomandanti è incorporata in azioni, differenziando la s.a.p.a. dalla s.a.s. dove la quota non è titolata. Questo ha implicazioni sulla trasferibilità: le azioni degli accomandatari, pur azionariamente strutturate, non possono essere cedute senza il consenso degli altri accomandatari (art. 2469 c.c. per richiamo), poiché il cambiamento della persona dell'accomandatario incide sulla responsabilità personale verso i terzi.
Quando si applica
L'art. 2452 c.c. si applica esclusivamente alle società in accomandita per azioni, tipo societario disciplinato dagli artt. 2452-2461 c.c. e residuale rispetto alla s.p.a., della quale costituisce una variante con doppia categoria di soci. La norma opera sia nella fase di vita ordinaria della società sia in quella di scioglimento e liquidazione: in quest'ultima, i creditori rimasti insoddisfatti dopo la distribuzione dell'attivo possono agire personalmente contro i soci accomandatari. Non si applica invece agli accomandanti, anche se questi abbiano di fatto partecipato alla gestione: in tal caso, per gli atti compiuti, la legge (art. 2460 c.c.) prevede la responsabilità illimitata come sanzione per l'ingerenza nella gestione, ma tale responsabilità è circoscritta agli atti in questione.
Connessioni
L'art. 2452 c.c. si collega all'art. 2461 c.c. (che rinvia alle norme sulla s.p.a. per quanto non disciplinato dagli artt. 2452-2460), all'art. 2460 c.c. (responsabilità dell'accomandante che si ingerisce nella gestione) e all'art. 2315 c.c. (struttura analoga nella s.a.s., sebbene senza azioni). Sul piano del diritto della crisi, i soci accomandatari della s.a.p.a. sono considerati «soci illimitatamente responsabili» ai fini dell'estensione del fallimento (ora liquidazione giudiziale ex D.Lgs. 14/2019, art. 256), con conseguente assoggettabilità personale alla procedura concorsuale. L'art. 2327 c.c. (capitale minimo) si applica anche alla s.a.p.a. per la componente azionaria.
Casi pratici
Caso 1: Tizio e Caio sono soci accomandatari della s.a.p.a
Alfa; Sempronio è accomandante con 10.000 azioni. La società non riesce a pagare un fornitore, Mevio, per 200.000 euro. Mevio, dopo aver escusso inutilmente il patrimonio sociale, agisce personalmente contro Tizio e Caio per l'intero importo: i due accomandatari rispondono solidalmente con il proprio patrimonio personale. Sempronio, accomandante, non subisce alcuna azione esecutiva personale poiché la sua responsabilità è limitata alla quota di capitale sottoscritta.
Caso 2: Filano, socio accomandatario della s.a.p.a
Beta, vuole cedere le proprie azioni a un terzo. A differenza delle azioni degli accomandanti, liberamente trasferibili, le azioni degli accomandatari richiedono il consenso degli altri accomandatari, poiché il trasferimento implica un cambio nella persona responsabile illimitatamente verso i creditori sociali. Gli altri accomandatari negano il consenso e Filano non può procedere alla cessione.
Domande frequenti
Cosa distingue la s.a.p.a. dalla s.p.a. sul piano della responsabilità?
Nella s.p.a. tutti i soci rispondono nei limiti della quota sottoscritta. Nella s.a.p.a. i soci accomandatari rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali, mentre gli accomandanti restano limitati alla quota conferita, come nella s.p.a.
Un creditore sociale può agire direttamente contro un socio accomandante della s.a.p.a.?
No, in linea generale. Gli accomandanti rispondono solo nei limiti della quota sottoscritta. Il creditore può agire personalmente solo contro gli accomandatari, che rispondono con l'intero patrimonio personale.
Le quote di partecipazione nella s.a.p.a. sono rappresentate da azioni?
Sì. Sia le partecipazioni degli accomandatari sia quelle degli accomandanti sono rappresentate da azioni. Questo distingue la s.a.p.a. dalla s.a.s., dove la partecipazione non è titolata, e consente in linea di principio la circolazione azionaria.
Un socio accomandante che partecipa alla gestione rischia la responsabilità illimitata?
Sì. L'art. 2460 c.c. prevede che l'accomandante il quale si ingerisca nella gestione risponda illimitatamente per gli atti compiuti in tale veste. È quindi fondamentale che gli accomandanti si astengano da atti di gestione per non perdere il beneficio della responsabilità limitata.
La s.a.p.a. è soggetta al fallimento (liquidazione giudiziale)?
Sì, come qualsiasi società commerciale. I soci accomandatari, essendo illimitatamente responsabili, sono assoggettabili personalmente alla liquidazione giudiziale in estensione, analogamente ai soci di s.n.c. e ai soci accomandatari di s.a.s.