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Art. 2460 c.c. Presidenza del collegio sindacale
In vigore
Le modificazioni dell’atto costitutivo devono essere approvate dall’assemblea con le maggioranze prescritte per l’assemblea straordinaria della società per azioni, e devono inoltre essere approvate da tutti i soci accomandatari.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
Ratio
L'art. 2460 c.c. disciplina il procedimento di modifica dell'atto costitutivo nella società in accomandita per azioni (SAPA), introducendo un meccanismo di doppia approvazione che riflette la struttura dualistica di questo tipo societario. La ratio risiede nella peculiare posizione dei soci accomandatari: a differenza degli accomandanti, essi rispondono illimitatamente e solidalmente delle obbligazioni sociali e, nella SAPA, ricoprono per legge la funzione di amministratori. Qualunque modifica statutaria può alterare le condizioni di esercizio della loro attività, ampliare o restringere i loro poteri, ovvero incidere direttamente sulla misura del rischio patrimoniale personale che assumono. Il requisito del consenso unanime dei soci accomandatari si configura pertanto come garanzia fondamentale a presidio dell'equilibrio tra le due categorie di soci e come strumento di protezione di chi sopporta il rischio illimitato d'impresa.
Analisi
La disposizione prevede due distinte condizioni cumulative per la validità della delibera di modifica statutaria. La prima è l'approvazione assembleare con le maggioranze richieste per l'assemblea straordinaria della società per azioni: ai sensi dell'art. 2368 c.c., in prima convocazione è necessario il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale, salvo che lo statuto richieda una maggioranza più elevata; in seconda convocazione, invece, la delibera è valida qualunque sia la parte di capitale intervenuta. La seconda condizione è l'approvazione da parte di tutti i soci accomandatari: si tratta di un requisito unanimistico che prescinde dalla quota di partecipazione di ciascun accomandatario e che si aggiunge, senza sostituirsi, al quorum assembleare. Il mancato raggiungimento di una delle due condizioni rende la delibera inefficace o annullabile secondo i principi generali.
Quando si applica
La norma si applica ogni volta che si intenda modificare l'atto costitutivo di una SAPA: cambio della denominazione, variazione dell'oggetto sociale, modifica della durata, aumento o riduzione del capitale, trasferimento della sede legale, introduzione di nuove categorie di azioni o variazione dei diritti spettanti alle categorie esistenti. Non si applica alle delibere dell'assemblea ordinaria, né alle decisioni gestionali riservate agli accomandatari-amministratori. Si applica invece alle fusioni, scissioni e trasformazioni nella misura in cui determinano una modificazione dell'atto costitutivo, fermo restando che tali operazioni straordinarie sono soggette anche a ulteriori requisiti di legge.
Connessioni
L'art. 2460 va letto in combinato disposto con l'art. 2452 c.c. (che fissa le regole generali sulla SAPA e il rinvio alle norme sulla S.p.A.) e con l'art. 2368 c.c. (maggioranze assembleari). Il requisito dell'unanimità degli accomandatari richiama, per analogia strutturale, l'art. 2252 c.c. sulle modifiche del contratto nelle società di persone. Il nesso con l'art. 2455 c.c. è rilevante quando si voglia modificare la disposizione statutaria che individua i soci accomandatari come amministratori di diritto. Infine, in caso di violazione del procedimento, si applicano le norme sull'invalidità delle delibere assembleari di cui agli artt. 2377 e 2379 c.c.
Domande frequenti
Cosa succede se un socio accomandatario non approva la modifica statutaria?
Se anche uno solo dei soci accomandatari non presta il proprio consenso, la delibera di modifica dell'atto costitutivo non può essere validamente adottata. Il requisito dell'unanimità è inderogabile e si aggiunge alle maggioranze assembleari richieste.
Le maggioranze dell'assemblea straordinaria S.p.A. si applicano anche alla SAPA?
Sì. Per effetto del rinvio operato dall'art. 2460 c.c., le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria della S.p.A. si applicano anche alla SAPA. Ciò significa che si devono raggiungere i quorum stabiliti dall'art. 2368 c.c. e, se previsto, dall'atto costitutivo.
Il consenso degli accomandatari deve essere espresso in assemblea?
La legge non impone che il consenso degli accomandatari venga manifestato necessariamente durante la riunione assembleare. È ammissibile che esso sia prestato anche in forma scritta separata, purché risulti inequivocabile e sia riferibile alla specifica delibera.
Quali modifiche statutarie richiedono la procedura dell'art. 2460?
Tutte le modificazioni dell'atto costitutivo: variazione dell'oggetto sociale, della denominazione, della durata, del capitale, della sede, dei diritti delle categorie azionarie, nonché le operazioni straordinarie (fusione, scissione, trasformazione) che comportano una modifica dello statuto.
La norma si applica anche se un accomandatario detiene una quota minima?
Sì. Il requisito dell'unanimità prescinde dall'entità della partecipazione: ogni socio accomandatario, anche quello con la quota più piccola, può bloccare qualsiasi modifica dell'atto costitutivo non votandola favorevolmente.