Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 2457 c.c. – Sostituzione degli amministratori
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
L’assemblea con la maggioranza indicata nell’articolo precedente provvede a sostituire l’amministratore che, per qualunque causa, ha cessato dal suo ufficio. Nel caso di pluralità di amministratori, la nomina deve essere approvata dagli amministratori rimasti in carica.
Il nuovo amministratore assume la qualità di socio accomandatario dal momento dell’accettazione della nomina.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 2456 - Articolo 2456 Codice Civile: Cancellazione della società→Cod. civ. art. 2458 - Art. 2458 c.c.: Società con partecipazione dello Stato o di enti→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Articolo 2455 Codice Civile: Deposito delle somme non riscosse→Art. 2459 c.c.: Amministratori e sindaci nominati dallo Stato o→Articolo 2454 Codice Civile: Approvazione tacita del bilancio→Articolo 2460 Codice Civile: Presidenza del collegio sindacale→Articolo 2453 Codice Civile: Bilancio finale di liquidazione→Articolo 2461 Codice Civile: Norme applicabili→Art. 2452 c.c.: Poteri, obblighi e responsabilità dei liquidatori
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Ratio
L'art. 2457-bis c.c. (oggi art. 2457, comma 2, c.c. nella numerazione corrente) disciplina il meccanismo di sostituzione dell'accomandatario cessato dalla carica per qualsiasi causa, decesso, recesso, revoca o sopravvenuta incapacità. La norma persegue un duplice obiettivo: assicurare la continuità dell'amministrazione societaria, evitando il paralisi gestionale che deriverebbe dalla vacanza dell'ufficio, e mantenere il controllo della compagine accomandataria sulla propria composizione, attraverso il voto di gradimento degli accomandatari rimasti in carica. Questo secondo meccanismo riflette la natura fiduciaria del rapporto tra co-accomandatari, analoga a quella che regge le partnership nei sistemi di common law.
Analisi
La sostituzione avviene mediante delibera assembleare adottata con la maggioranza dell'assemblea straordinaria (come per la revoca ex art. 2456 c.c.). La peculiarità è il requisito del gradimento degli accomandatari superstiti: se vi è una pluralità di accomandatari, la nomina del nuovo da parte dell'assemblea deve essere approvata da quelli rimasti in carica. Questo doppio binario, voto assembleare e approvazione degli accomandatari, impedisce che la maggioranza degli accomandanti imponga un nuovo gestore non gradito a chi condivide la responsabilità illimitata. Il nuovo accomandatario acquista la qualità di socio-amministratore dal momento dell'accettazione della nomina: l'accettazione è atto recettizio con effetti costitutivi immediati inter partes, mentre l'opponibilità ai terzi decorre dall'iscrizione nel registro delle imprese.
Quando si applica
La norma si applica in tutte le ipotesi di cessazione dalla carica di accomandatario: decesso, dimissioni volontarie, revoca deliberata dall'assemblea, sopravvenuta incapacità legale, dichiarazione di fallimento del singolo accomandatario o altra causa di incompatibilità. La fattispecie è distinta da quella dell'art. 2458 c.c., che disciplina il caso limite della cessazione di tutti gli accomandatari contemporaneamente.
Connessioni
L'art. 2457 c.c. si collega all'art. 2455 c.c. (qualità di accomandatario-amministratore e indicazione nell'atto costitutivo), all'art. 2456 c.c. (revoca), all'art. 2458 c.c. (cessazione di tutti gli accomandatari) e, per analogia, all'art. 2386 c.c. (cooptazione degli amministratori nella s.p.a.). La distinzione tra effetti inter partes e opponibilità ai terzi richiama l'art. 2383, comma 4, c.c. sull'iscrizione degli amministratori.
Casi pratici
Caso 1: La s.a.p.a
Eta ha due accomandatari: Tizio e Caio. Tizio muore improvvisamente. L'assemblea straordinaria nomina Sempronio come nuovo accomandatario, ma Caio, unico accomandatario rimasto, si oppone ritenendo Sempronio inidoneo alla gestione. La nomina non ha effetto: il consenso di Caio è necessario ai sensi dell'art. 2457 c.c. L'assemblea deve trovare un candidato gradito all'accomandatario superstite.
Caso 2: Mevio, unico accomandatario della s.a.p.a
Theta, rassegna le dimissioni. L'assemblea nomina Filano come sostituto. Non essendovi altri accomandatari, il requisito del gradimento non opera. Filano accetta la nomina per iscritto: da quel momento assume la qualità di socio accomandatario con responsabilità illimitata e poteri di amministrazione. L'iscrizione nel registro delle imprese rende la nomina opponibile ai terzi.
Domande frequenti
Come viene sostituito un accomandatario che cessa dalla carica?
L'assemblea delibera la sostituzione con la maggioranza prevista per le delibere straordinarie. Se vi sono altri accomandatari in carica, la nomina del nuovo deve essere da loro approvata. Il nuovo accomandatario acquista la qualità dal momento dell'accettazione.
Perché è necessaria l'approvazione degli accomandatari superstiti?
Perché gli accomandatari rispondono illimitatamente delle obbligazioni sociali e condividono la gestione della società. Sarebbe irragionevole imporre loro un co-gestore non gradito, con cui devono rispondere in solido verso i creditori.
Dal momento dell'accettazione il nuovo accomandatario risponde delle obbligazioni sociali precedenti?
Il nuovo accomandatario risponde delle obbligazioni sorte durante la sua gestione. Per le obbligazioni pregresse la questione dipende dall'interpretazione dei titoli costitutivi della responsabilità; in linea generale, non risponde per i debiti anteriori alla sua nomina.
Cosa succede se gli accomandatari superstiti non approvano nessun candidato?
Se non si riesce a nominare un sostituto, la società rischia il blocco gestionale. Se la situazione perdura oltre i termini previsti dall'art. 2458 c.c. (180 giorni), può configurarsi una causa di scioglimento della società.
La nomina del nuovo accomandatario deve essere iscritta nel registro delle imprese?
Sì. L'iscrizione nel registro delle imprese è necessaria per l'opponibilità della nomina ai terzi. Prima dell'iscrizione, il nuovo accomandatario è già vincolato all'interno della società dal momento dell'accettazione, ma i terzi possono non essere a conoscenza del cambiamento.