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Ultimo aggiornamento: 29 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • La revoca degli accomandatari-amministratori deve essere deliberata con la maggioranza prevista per l'assemblea straordinaria della s.p.a.
  • La revoca senza giusta causa obbliga la società al risarcimento dei danni a favore dell'amministratore revocato.
  • Il quorum rafforzato tutela la stabilità della gestione societaria, considerando la responsabilità illimitata degli accomandatari.
  • La norma bilancia il potere degli accomandanti (che votano in assemblea) con la posizione degli accomandatari.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 2456 c.c. – Revoca degli amministratori

Testo vigente — R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

La revoca degli amministratori deve essere deliberata con la maggioranza prescritta per le deliberazioni dell’assemblea straordinaria della società per azioni.

Se la revoca avviene senza giusta causa, l’amministratore revocato ha diritto al risarcimento dei danni.

Commento

Ratio

L'art. 2456 c.c. introduce una garanzia di stabilità per gli accomandatari-amministratori della s.a.p.a. Il legislatore ha avvertito la necessità di tutelare questi soggetti, che rispondono illimitatamente delle obbligazioni sociali, dal rischio di essere rimossi troppo facilmente dalla maggioranza degli accomandanti-azionisti. Il quorum rafforzato per la revoca (identico a quello dell'assemblea straordinaria della s.p.a.) realizza un equilibrio tra il potere sovrano dell'assemblea e la stabilità della gestione, funzionale anche alla tutela dei terzi creditori, che fanno affidamento sulla continuità della compagine accomandataria. La regola del risarcimento in assenza di giusta causa completa il sistema, applicando ai rapporti tra la s.a.p.a. e i suoi amministratori lo stesso principio vigente per i direttori generali e gli amministratori di s.r.l.

Analisi

La delibera di revoca deve rispettare il quorum costitutivo e deliberativo previsto per l'assemblea straordinaria della s.p.a. (artt. 2368-2369 c.c.): in prima convocazione, la presenza di più della metà del capitale sociale e il voto favorevole dei due terzi del capitale rappresentato; in seconda e terza convocazione, le maggioranze ridotte statutariamente consentite. La «giusta causa» è concetto analogo a quello del diritto del lavoro: giustifica la revoca immediata senza indennizzo quando il comportamento dell'accomandatario è talmente grave da rendere impossibile la prosecuzione del rapporto. La giurisprudenza riconduce alla giusta causa: gravi irregolarità gestionali, violazione del dovere di diligenza, atti in conflitto di interesse, reati commessi nell'esercizio della carica. In assenza di giusta causa, l'accomandatario revocato ha diritto al risarcimento del danno, che comprende sia il danno emergente (lucro cessante per la perdita della carica) sia le spese sostenute.

Quando si applica

L'art. 2456 c.c. si applica ogni volta che l'assemblea della s.a.p.a. delibera la rimozione di uno o più accomandatari dall'ufficio di amministratore. Opera sia nei casi di revoca deliberata per ragioni di opportunità gestionale sia in quelli motivati da comportamenti scorretti. La norma trova applicazione anche quando il singolo accomandatario viene revocato nell'ambito di un organo amministrativo pluripersonale, rimanendo gli altri accomandatari in carica.

Connessioni

L'art. 2456 c.c. si collega all'art. 2455 c.c. (qualità di amministratore degli accomandatari), all'art. 2457 c.c. (sostituzione dell'accomandatario cessato), agli artt. 2368-2369 c.c. (quorum assembleari nella s.p.a.) e all'art. 2383 c.c. sulla revoca degli amministratori di s.p.a., al quale si ricollega per analogia. La disciplina del risarcimento richiama i principi generali degli artt. 1218 e 2043 c.c.

Casi pratici

Caso 1: L'assemblea della s.a.p.a

Epsilon, con il voto favorevole degli accomandanti titolari del 70% delle azioni, delibera la revoca di Tizio dalla carica di accomandatario-amministratore senza indicare alcuna giusta causa. Tizio, rivelatosi un gestore prudente e diligente, agisce in giudizio contro la società e ottiene il risarcimento del danno corrispondente al compenso non percepito per il residuo della durata dell'incarico, oltre alle spese legali.

Caso 2: Caio, accomandatario della s.a.p.a

Zeta, viene scoperto ad aver distratto fondi societari a proprio beneficio. L'assemblea straordinaria, raggiunto il quorum previsto per la s.p.a., delibera la revoca per giusta causa. Caio non ha diritto ad alcun risarcimento per la perdita dell'incarico; è anzi esposto all'azione di responsabilità della società per il danno cagionato alla gestione.

Domande frequenti

Quale maggioranza serve per revocare un accomandatario della s.a.p.a.?

La revoca richiede la maggioranza prevista per le deliberazioni dell'assemblea straordinaria della s.p.a., ossia generalmente i due terzi del capitale rappresentato in assemblea, nel rispetto dei quorum costitutivi previsti dagli artt. 2368-2369 c.c.

Cosa si intende per «giusta causa» di revoca?

La giusta causa è un comportamento grave dell'accomandatario tale da rendere impossibile la prosecuzione del rapporto: irregolarità gestionali rilevanti, violazione dei doveri di diligenza e fedeltà, atti in conflitto di interesse non dichiarati o reati commessi nell'esercizio della carica.

Un accomandatario revocato senza giusta causa ha diritto al risarcimento?

Sì. L'art. 2456 c.c. prevede espressamente il diritto al risarcimento del danno in caso di revoca senza giusta causa. Il danno comprende tipicamente il compenso non percepito per il periodo residuo dell'incarico e le altre perdite documentabili.

Gli accomandatari votano sulla propria revoca?

L'art. 2459 c.c. esclude il diritto di voto degli accomandatari nelle deliberazioni riguardanti la nomina e la revoca dei sindaci o del consiglio di sorveglianza. Per la revoca degli accomandatari stessi la norma non esclude espressamente il loro voto, ma la dottrina prevalente ritiene applicabile il principio di conflitto di interessi ex art. 2391 c.c.

La revoca dell'accomandatario fa perdere anche la qualità di socio?

Sì. La revoca dalla carica di amministratore comporta la perdita della qualità di accomandatario, poiché le due qualità sono inscindibili. Il socio revocato può però continuare a partecipare alla società come accomandante, se l'atto costitutivo lo consente e se viene modificato il relativo atto.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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