Autore: Andrea Marton

  • Art. 514 c.c.: Rapporti tra creditori separatisti e non separati

    Art. 514 c.c.: Rapporti tra creditori separatisti e non separati

    Art. 514 c.c. Rapporti tra creditori separatisti e non separatisti

    In vigore

    separatisti I creditori e i legatari che hanno esercitato la separazione hanno diritto di soddisfarsi sui beni separati a preferenza dei creditori e dei legatari che non l’hanno esercitata, quando il valore della parte di patrimonio non separata sarebbe stato sufficiente a soddisfare i creditori e i legatari non separatisti. Fuori di questo caso, i creditori e i legatari non separatisti possono concorrere con coloro che hanno esercitato la separazione; ma, se parte del patrimonio non è stata separata, il valore di questa si aggiunge al prezzo dei beni separati per determinare quanto spetterebbe a ciascuno dei concorrenti, e quindi si considera come attribuito integralmente ai creditori e ai legatari non separatisti. Quando la separazione è esercitata da creditori e legatari, i creditori sono preferiti ai legatari. La preferenza è anche accordata, nel caso previsto dal comma precedente, ai creditori non separatisti di fronte ai legatari separatisti. Restano salve in ogni caso le cause di prelazione.

  • Articolo 515 Codice Civile: Cessazione della separazione

    Articolo 515 Codice Civile: Cessazione della separazione

    Art. 515 c.c. – Cessazione della separazione

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    L’erede può impedire o far cessare la separazione pagando i creditori e i legatari, e dando cauzione per il pagamento di quelli il cui diritto è sospeso da condizione o sottoposto a termine, oppure è contestato.

  • Art. 516 Codice Civile: Termine per l’esercizio del diritto alla

    Art. 516 Codice Civile: Termine per l’esercizio del diritto alla

    Art. 516 c.c. – Termine per l’esercizio del diritto alla separazione

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il diritto alla separazione deve essere esercitato entro il termine di tre mesi dall’apertura della successione.

  • Articolo 517 Codice Civile: Separazione riguardo ai mobili

    Articolo 517 Codice Civile: Separazione riguardo ai mobili

    Art. 517 c.c. – Separazione riguardo ai mobili

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il diritto alla separazione riguardo ai mobili si esercita mediante domanda giudiziale.

    La domanda si propone con ricorso al tribunale del luogo dell’aperta successione, il quale ordina l’inventario, se non è ancora fatto, e dà le disposizioni necessarie per la conservazione dei beni stessi.112a Riguardo ai mobili già alienati dall’erede, il diritto alla separazione comprende soltanto il prezzo non ancora pagato.

  • Articolo 518 Codice Civile: Separazione riguardo agli immobili

    Articolo 518 Codice Civile: Separazione riguardo agli immobili

    Art. 518 c.c. – Separazione riguardo agli immobili

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Riguardo agli immobili e agli altri beni capaci d’ipoteca, il diritto alla separazione si esercita mediante l’iscrizione del credito o del legato sopra ciascuno dei beni stessi. L’iscrizione si esegue nei modi stabiliti per iscrivere le ipoteche, indicando il nome del defunto e quello dell’erede, se è conosciuto, e dichiarando che l’iscrizione stessa viene presa a titolo di separazione dei beni.

    Per tale iscrizione non è necessario esibire il titolo.

    Le iscrizioni a titolo di separazione, anche se eseguite in tempi diversi, prendono tutte il grado della prima e prevalgono sulle trascrizioni ed iscrizioni contro l’erede o il legatario, anche se anteriori.

    Alle iscrizioni a titolo di separazione sono applicabili le norme sulle ipoteche.

  • Articolo 519 Codice Civile: Dichiarazione di rinunzia

    Articolo 519 Codice Civile: Dichiarazione di rinunzia

    Art. 519 c.c. – Dichiarazione di rinunzia

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    La rinunzia all’eredità deve farsi con dichiarazione, ricevuta da un notaio o dal cancelliere del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione, e inserita nel registro delle successioni.112a La rinunzia fatta gratuitamente a favore di tutti coloro ai quali si sarebbe devoluta la quota del rinunziante non ha effetto finchè, a cura di alcuna delle parti, non siano osservate le forme indicate nel comma precedente.

  • Art. 520 c.c.: Rinunzia condizionata, a termine o parziale

    Art. 520 c.c.: Rinunzia condizionata, a termine o parziale

    Art. 520 c.c. – Rinunzia condizionata, a termine o parziale

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    È nulla la rinunzia fatta sotto condizione o a termine o solo per parte.

  • Articolo 521 Codice Civile: Retroattività della rinunzia

    Articolo 521 Codice Civile: Retroattività della rinunzia

    Art. 521 c.c. – Retroattività della rinunzia

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Chi rinunzia all’eredità è considerato come se non vi fosse mai stato chiamato.

    Il rinunziante può tuttavia ritenere la donazione o domandare il legato a lui fatto sino alla concorrenza della porzione disponibile, salve le disposizioni degli articoli 551 e 552.

  • Articolo 522 Codice Civile: Devoluzione nelle successioni legittime

    Articolo 522 Codice Civile: Devoluzione nelle successioni legittime

    Art. 522 c.c. – Devoluzione nelle successioni legittime

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Nelle successioni legittime la parte di colui che rinunzia si accresce a coloro che avrebbero concorso col rinunziante, salvo il diritto di rappresentazione e salvo il disposto dell’ultimo comma dell’art. 571. Se il rinunziante è solo, l’eredità si devolve a coloro ai quali spetterebbe nel caso che egli mancasse.

  • Art. 523 c.c.: Devoluzione nelle successioni testamentarie

    Art. 523 c.c.: Devoluzione nelle successioni testamentarie

    Art. 523 c.c. – Devoluzione nelle successioni testamentarie

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Nelle successioni testamentarie, se il testatore non ha disposto una sostituzione e se non ha luogo il diritto di rappresentazione, la parte del rinunziante si accresce ai coeredi a norma dell’art. 674, ovvero si devolve agli eredi legittimi a norma dell’art. 677.

  • Art. 524 c.c.: Impugnazione della rinunzia da parte dei creditori

    Art. 524 c.c.: Impugnazione della rinunzia da parte dei creditori

    Art. 524 c.c. – Impugnazione della rinunzia da parte dei creditori

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Se taluno rinunzia, benchè senza frode, a un’eredità con danno dei suoi creditori, questi possono farsi autorizzare ad accettare l’eredità in nome e luogo del rinunziante, al solo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari fino alla concorrenza dei loro crediti.

    Il diritto dei creditori si prescrive in cinque anni dalla rinunzia.

  • Articolo 525 Codice Civile: Revoca della rinunzia

    Articolo 525 Codice Civile: Revoca della rinunzia

    Art. 525 c.c. – Revoca della rinunzia

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Fino a che il diritto di accettare l’eredità non è prescritto contro i chiamati che vi hanno rinunziato, questi possono sempre accettarla, se non è già stata acquistata da altro dei chiamati, senza pregiudizio delle ragioni acquistate da terzi sopra i beni dell’eredità.