Art. 2470 c.c. – Efficacia e pubblicità
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Il trasferimento delle partecipazioni ha effetto di fronte alla società dal momento del deposito di cui al successivo comma.
L’atto di trasferimento, con sottoscrizione autenticata, deve essere depositato entro trenta giorni, a cura del notaio autenticante, presso l’ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 29 NOVEMBRE 2008, N. 185, CONVERTIO CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 28 GENNAIO 2009, N. 2 . In caso di trasferimento a causa di morte il deposito è effettuato a richiesta dell’erede o del legatario verso presentazione della documentazione richiesta per l’annotazione nel libro dei soci dei corrispondenti trasferimenti in materia di società per azioni.
Se la quota è alienata con successivi contratti a più persone, quella tra esse che per prima ha effettuato in buona fede l’iscrizione nel registro delle imprese è preferita alle altre, anche se il suo titolo è di data posteriore.
Quando l’intera partecipazione appartiene ad un solo socio o muta la persona dell’unico socio, gli amministratori devono depositare per l’iscrizione nel registro delle imprese una dichiarazione contenente l’indicazione del cognome e nome o della denominazione, della data e del luogo di nascita o lo Stato di costituzione, del domicilio o della sede e cittadinanza dell’unico socio.
Quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci, gli amministratori ne devono depositare apposita dichiarazione per l’iscrizione nel registro delle imprese.
L’unico socio o colui che cessa di essere tale può provvedere alla pubblicità prevista nei commi precedenti.
Le dichiarazioni degli amministratori previste dai commi quarto e quinto devono essere depositate entro trenta giorni dall’avvenuta variazione della compagine sociale .

Spiegazione
Vieta alla società a responsabilità limitata qualsiasi operazione sulle proprie partecipazioni: in nessun caso la S.r.l. può acquistare o accettare in garanzia quote proprie, né accordare prestiti o fornire garanzie per il loro acquisto o sottoscrizione. È un divieto assoluto, senza le eccezioni previste per la s.p.a.
Come funziona e quando si applica
La norma tutela l’integrità del capitale sociale e i creditori, impedendo che la società «finanzi» l’acquisto di se stessa svuotando le proprie risorse. A differenza della s.p.a. (artt. 2357 ss.), per la S.r.l. il divieto non ammette deroghe.
Esempio pratico
Una S.r.l. non può usare la propria cassa per comprare le quote di un socio uscente, né garantire il prestito che un terzo accende per acquistarle.
Domande frequenti
Una S.r.l. può acquistare quote proprie?
No: l’art. 2474 lo vieta in modo assoluto, così come accordare prestiti o garanzie per il loro acquisto.
Vale lo stesso divieto per le S.p.A.?
No: la s.p.a. può acquistare azioni proprie entro limiti e condizioni di legge (artt. 2357 ss.).
Norme collegate
Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.