Autore: Andrea Marton

  • Articolo 2470 Codice Civile: Modificazioni dell’atto costitutivo

    Articolo 2470 Codice Civile: Modificazioni dell’atto costitutivo

    Art. 2470 c.c. – Efficacia e pubblicità

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il trasferimento delle partecipazioni ha effetto di fronte alla società dal momento del deposito di cui al successivo comma.

    L’atto di trasferimento, con sottoscrizione autenticata, deve essere depositato entro trenta giorni, a cura del notaio autenticante, presso l’ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 29 NOVEMBRE 2008, N. 185, CONVERTIO CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 28 GENNAIO 2009, N. 2 . In caso di trasferimento a causa di morte il deposito è effettuato a richiesta dell’erede o del legatario verso presentazione della documentazione richiesta per l’annotazione nel libro dei soci dei corrispondenti trasferimenti in materia di società per azioni.

    Se la quota è alienata con successivi contratti a più persone, quella tra esse che per prima ha effettuato in buona fede l’iscrizione nel registro delle imprese è preferita alle altre, anche se il suo titolo è di data posteriore.

    Quando l’intera partecipazione appartiene ad un solo socio o muta la persona dell’unico socio, gli amministratori devono depositare per l’iscrizione nel registro delle imprese una dichiarazione contenente l’indicazione del cognome e nome o della denominazione, della data e del luogo di nascita o lo Stato di costituzione, del domicilio o della sede e cittadinanza dell’unico socio.

    Quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci, gli amministratori ne devono depositare apposita dichiarazione per l’iscrizione nel registro delle imprese.

    L’unico socio o colui che cessa di essere tale può provvedere alla pubblicità prevista nei commi precedenti.

    Le dichiarazioni degli amministratori previste dai commi quarto e quinto devono essere depositate entro trenta giorni dall’avvenuta variazione della compagine sociale .

  • Art. 2471 c.c.: Responsabilità degli accomandatari verso i terzi

    Art. 2471 c.c.: Responsabilità degli accomandatari verso i terzi

    Art. 2471 c.c. – Espropriazione della partecipazione

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    La partecipazione può formare oggetto di espropriazione. Il pignoramento si esegue mediante notificazione al debitore e alla società e successiva iscrizione nel registro delle imprese. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 29 NOVEMBRE 2008, N. 185, CONVERTIO CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 28 GENNAIO 2009, N. 2 .

    L’ordinanza del giudice che dispone la vendita della partecipazione deve essere notificata alla società a cura del creditore.

    Se la partecipazione non è liberamente trasferibile e il creditore, il debitore e la società non si accordano sulla vendita della quota stessa, la vendita ha luogo all’incanto; ma la vendita è priva di effetto se, entro dieci giorni dall’aggiudicazione, la società presenta un altro acquirente che offra lo stesso prezzo.

    Le disposizioni del comma precedente si applicano anche in caso di fallimento di un socio.

  • Art. 2471 bis Codice Civile: Pegno, usufrutto e sequestro della

    Art. 2471 bis Codice Civile: Pegno, usufrutto e sequestro della

    Art. 2471-bis c.c. – Pegno, usufrutto e sequestro della partecipazione

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    La partecipazione può formare oggetto di pegno, usufrutto e sequestro. Salvo quanto disposto dal terzo comma dell’articolo che precede, si applicano le disposizioni dell’articolo 2352.

  • Art. 2472 Codice Civile: Nozione

    Art. 2472 Codice Civile: Nozione

    Art. 2472 c.c. – Responsabilità dell’alienante per i versamenti ancora dovuti

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Nel caso di cessione della partecipazione l’alienante è obbligato solidalmente con l’acquirente, per il periodo di tre anni dall’iscrizione del trasferimento nel registro delle imprese , per i versamenti ancora dovuti.

    Il pagamento non può essere domandato all’alienante se non quando la richiesta al socio moroso è rimasta infruttuosa.

  • Articolo 2473 Codice Civile: Denominazione sociale

    Articolo 2473 Codice Civile: Denominazione sociale

    Art. 2473 c.c. Denominazione sociale

    In vigore

    L’atto costitutivo determina quando il socio può recedere dalla società e le relative modalità. In ogni caso il diritto di recesso compete ai soci che non hanno consentito al cambiamento dell’oggetto o del tipo di società, alla sua fusione o scissione, alla revoca dello stato di liquidazione […] (2) alla eliminazione di una o più cause di recesso previste dall’atto costitutivo e al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell’oggetto della società determinato nell’atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci a norma dell’articolo 2468, quarto comma. Restano salve le disposizioni in materia di recesso per le società soggette ad attività di direzione e coordinamento. Nel caso di società contratta a tempo indeterminato il diritto di recesso compete al socio in ogni momento e può essere esercitato con un preavviso di almeno centottanta giorni; l’atto costitutivo può prevedere un periodo di preavviso di durata maggiore purché non superiore ad un anno. I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale. Esso a tal fine è determinato tenendo conto del suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso; in caso di disaccordo la determinazione è compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal tribunale, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente; si applica in tal caso il primo comma dell’articolo 1349. Il rimborso delle partecipazioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro centottanta giorni dalla comunicazione del medesimo fatta alla società. Esso può avvenire anche mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni oppure da parte di un terzo concordemente individuato da soci medesimi. Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o, in mancanza, corrispondentemente riducendo il capitale sociale; in quest’ultimo caso si applica l’articolo 2482 e, qualora sulla base di esso non risulti possibile il rimborso della partecipazione del socio receduto, la società viene posta in liquidazione. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

  • Art. 2473 bis Codice Civile: Esclusione del socio

    Art. 2473 bis Codice Civile: Esclusione del socio

    Art. 2473-bis c.c. – Esclusione del socio

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    L’atto costitutivo può prevedere specifiche ipotesi di esclusione per giusta causa del socio. In tal caso si applicano le disposizioni del precedente articolo, esclusa la possibilità del rimborso della partecipazione mediante riduzione del capitale sociale.

  • Articolo 2474 Codice Civile: Capitale sociale

    Articolo 2474 Codice Civile: Capitale sociale

    Art. 2474 c.c. – Operazioni sulle proprie partecipazioni

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    In nessun caso la società può acquistare o accettare in garanzia partecipazioni proprie, ovvero accordare prestiti o fornire garanzia per il loro acquisto o la loro sottoscrizione.

    Spiegazione

    Vieta alla società a responsabilità limitata qualsiasi operazione sulle proprie partecipazioni: in nessun caso la S.r.l. può acquistare o accettare in garanzia quote proprie, né accordare prestiti o fornire garanzie per il loro acquisto o sottoscrizione. È un divieto assoluto, senza le eccezioni previste per la s.p.a.

    Come funziona e quando si applica

    La norma tutela l’integrità del capitale sociale e i creditori, impedendo che la società «finanzi» l’acquisto di se stessa svuotando le proprie risorse. A differenza della s.p.a. (artt. 2357 ss.), per la S.r.l. il divieto non ammette deroghe.

    Esempio pratico

    Una S.r.l. non può usare la propria cassa per comprare le quote di un socio uscente, né garantire il prestito che un terzo accende per acquistarle.

    Domande frequenti

    Una S.r.l. può acquistare quote proprie?

    No: l’art. 2474 lo vieta in modo assoluto, così come accordare prestiti o garanzie per il loro acquisto.

    Vale lo stesso divieto per le S.p.A.?

    No: la s.p.a. può acquistare azioni proprie entro limiti e condizioni di legge (artt. 2357 ss.).

    Norme collegate

    Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.

    Spiegazione

    Vieta alla società a responsabilità limitata qualsiasi operazione sulle proprie partecipazioni: in nessun caso la S.r.l. può acquistare o accettare in garanzia quote proprie, né accordare prestiti o fornire garanzie per il loro acquisto o sottoscrizione. È un divieto assoluto, senza le eccezioni previste per la s.p.a.

    Come funziona e quando si applica

    La norma tutela l’integrità del capitale sociale e i creditori, impedendo che la società «finanzi» l’acquisto di se stessa svuotando le proprie risorse. A differenza della s.p.a. (artt. 2357 ss.), per la S.r.l. il divieto non ammette deroghe.

    Esempio pratico

    Una S.r.l. non può usare la propria cassa per comprare le quote di un socio uscente, né garantire il prestito che un terzo accende per acquistarle.

    Domande frequenti

    Una S.r.l. può acquistare quote proprie?

    No: l’art. 2474 lo vieta in modo assoluto, così come accordare prestiti o garanzie per il loro acquisto.

    Vale lo stesso divieto per le S.p.A.?

    No: la s.p.a. può acquistare azioni proprie entro limiti e condizioni di legge (artt. 2357 ss.).

    Norme collegate

    Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.

  • Articolo 2475 Codice Civile: Costituzione

    Articolo 2475 Codice Civile: Costituzione

    Art. 2475 c.c. – Amministrazione della società

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    L’istituzione degli assetti di cui all’articolo 2086, secondo comma, spetta esclusivamente agli amministratori. Salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo, l’amministrazione della società è affidata a uno o più soci nominati con decisione dei soci presa ai sensi dell’articolo 2479. Si applica l’articolo 2382.

    All’atto di nomina degli amministratori si applicano il primo, quarto e quinto comma dell’articolo 2383.

    Quando l’amministrazione è affidata a più persone, queste costituiscono il consiglio di amministrazione. L’atto costitutivo può tuttavia prevedere, salvo quanto disposto nell’ultimo comma del presente articolo, che l’amministrazione sia ad esse affidata disgiuntamente oppure congiuntamente; in tali casi si applicano, rispettivamente, gli articoli 2257 e 2258.

    Qualora sia costituito un consiglio di amministrazione, l’atto costitutivo può prevedere che le decisioni siano adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto. In tal caso dai documenti sottoscritti dagli amministratori devono risultare con chiarezza l’argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.

    La redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o scissione, nonché le decisioni di aumento del capitale ai sensi dell’articolo 2481 sono in ogni caso di competenza dell’organo amministrativo.

    Si applica, in quanto compatibile, l’articolo 2381.

  • Art. 2475 bis Codice Civile: Rappresentanza della società

    Art. 2475 bis Codice Civile: Rappresentanza della società

    Art. 2475-bis c.c. – Rappresentanza della società

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Gli amministratori hanno la rappresentanza generale della società.

    Le limitazioni ai poteri degli amministratori che risultano dall’atto costitutivo o dall’atto di nomina, anche se pubblicate, non sono opponibili ai terzi, salvo che si provi che questi abbiano intenzionalmente agito a danno della società.

    Spiegazione

    Nella S.r.l., gli amministratori hanno la rappresentanza generale della società. Le limitazioni ai loro poteri risultanti dall’atto costitutivo o dalla decisione dei soci non sono opponibili ai terzi, anche se pubblicate, salvo che si provi che questi hanno intenzionalmente agito a danno della società.

    Come funziona e quando si applica

    È a tutela dell’affidamento dei terzi e della sicurezza dei traffici: chi contratta con la società può fidarsi del potere rappresentativo dell’amministratore. Le limitazioni interne valgono nei rapporti tra società e amministratore, ma non verso l’esterno, salvo la mala fede del terzo.

    Esempio pratico

    Un fornitore che firma un contratto con l’amministratore di una S.r.l. è tutelato anche se lo statuto richiedeva l’autorizzazione dei soci, a meno che non abbia agito d’intesa per danneggiare la società.

    Domande frequenti

    Le limitazioni ai poteri dell’amministratore valgono verso i terzi?

    No: non sono opponibili ai terzi, salvo si dimostri che il terzo ha agito intenzionalmente a danno della società.

    Norme collegate

    Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.

    Spiegazione

    Nella S.r.l., gli amministratori hanno la rappresentanza generale della società. Le limitazioni ai loro poteri risultanti dall’atto costitutivo o dalla decisione dei soci non sono opponibili ai terzi, anche se pubblicate, salvo che si provi che questi hanno intenzionalmente agito a danno della società.

    Come funziona e quando si applica

    È a tutela dell’affidamento dei terzi e della sicurezza dei traffici: chi contratta con la società può fidarsi del potere rappresentativo dell’amministratore. Le limitazioni interne valgono nei rapporti tra società e amministratore, ma non verso l’esterno, salvo la mala fede del terzo.

    Esempio pratico

    Un fornitore che firma un contratto con l’amministratore di una S.r.l. è tutelato anche se lo statuto richiedeva l’autorizzazione dei soci, a meno che non abbia agito d’intesa per danneggiare la società.

    Domande frequenti

    Le limitazioni ai poteri dell’amministratore valgono verso i terzi?

    No: non sono opponibili ai terzi, salvo si dimostri che il terzo ha agito intenzionalmente a danno della società.

    Norme collegate

    Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.

  • Art. 2475 ter Codice Civile: Conflitto di interessi

    Art. 2475 ter Codice Civile: Conflitto di interessi

    Art. 2475-ter c.c. – Conflitto di interessi

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    I contratti conclusi dagli amministratori che hanno la rappresentanza della società in conflitto di interessi, per conto proprio o di terzi, con la medesima possono essere annullati su domanda della società, se il conflitto era conosciuto o riconoscibile dal terzo.

    Le decisioni adottate dal consiglio di amministrazione con il voto determinante di un amministratore in conflitto di interessi con la società, qualora le cagionino un danno patrimoniale, possono essere impugnate entro novanta giorni dagli amministratori e, ove esistenti, dai soggetti previsti dall’articolo 2477. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della decisione.

  • Art. 2476 c.c.: Conferimenti ed acquisti della società da fondat

    Art. 2476 c.c.: Conferimenti ed acquisti della società da fondat

    Art. 2476 c.c. – Responsabilità degli amministratori e controllo dei soci

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall’inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dall’atto costitutivo per l’amministrazione della società. Tuttavia la responsabilità non si estende a quelli che dimostrino di essere esenti da colpa e, essendo a cognizione che l’atto si stava per compiere, abbiano fatto constare del proprio dissenso.

    I soci che non partecipano all’amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all’amministrazione.

    L’azione di responsabilità contro gli amministratori è promossa da ciascun socio, il quale può altresì chiedere, in caso di gravi irregolarità nella gestione della società, che sia adottato provvedimento cautelare di revoca degli amministratori medesimi. In tal caso il giudice può subordinare il provvedimento alla prestazione di apposita cauzione.

    In caso di accoglimento della domanda la società, salvo il suo diritto di regresso nei confronti degli amministratori, rimborsa agli attori le spese di giudizio e quelle da essi sostenute per l’accertamento dei fatti.

    Salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo, l’azione di responsabilità contro gli amministratori può essere oggetto di rinuncia o transazione da parte della società, purché vi consenta una maggioranza dei soci rappresentante almeno i due terzi del capitale sociale e purché non si oppongano tanti soci che rappresentano almeno il decimo del capitale sociale.

    Gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l’inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale. L’azione può essere proposta dai creditori quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti. La rinunzia all’azione da parte della società non impedisce l’esercizio dell’azione da parte dei creditori sociali. La transazione può essere impugnata dai creditori sociali soltanto con l’azione revocatoria quando ne ricorrono gli estremi.

    Le disposizioni dei precedenti commi non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni spettante al singolo socio o al terzo che sono stati direttamente danneggiati da atti dolosi o colposi degli amministratori.

    Sono altresì solidalmente responsabili con gli amministratori, ai sensi dei precedenti commi, i soci che hanno intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società, i soci o i terzi.

    L’approvazione del bilancio da parte dei soci non implica liberazione degli amministratori e dei sindaci per le responsabilità incorse nella gestione sociale.

  • Articolo 2477 Codice Civile: Mancato pagamento delle quote

    Articolo 2477 Codice Civile: Mancato pagamento delle quote

    Art. 2477 c.c. – Sindaco e revisione legale dei conti

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    L’atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e i poteri, ivi compresa la revisione legale dei conti, la nomina di un organo di controllo o di un revisore. Se lo statuto non dispone diversamente, l’organo di controllo è costituito da un solo membro effettivo.

    COMMA ABROGATO DAL D.L. 24 GIUGNO 2014, N. 91, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 11 AGOSTO 2014, N. 116.

    La nomina dell’organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società:

    a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;

    b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;

    c) ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti: 1) totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro; 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro; 3) dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 20 unità.

    L’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore di cui alla lettera c) del secondo comma cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei predetti limiti .

    Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni.

    L’assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti indicati al secondo comma deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina dell’organo di controllo o del revisore. Se l’assemblea non provvede, alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato o su segnalazione del conservatore del registro delle imprese.

    Si applicano le disposizioni dell’articolo 2409 anche se la società è priva di organo di controllo.