Art. 535 c.c. – Possessore di beni ereditari
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Le disposizioni in materia di possesso si applicano anche al possessore di beni ereditari, per quanto riguarda la restituzione dei frutti, le spese, i miglioramenti e le addizioni.
Il possessore in buona fede, che ha alienato pure in buona fede una cosa dell’eredità, è solo obbligato a restituire all’erede il prezzo o il corrispettivo ricevuto. Se il prezzo o il corrispettivo è ancora dovuto, l’erede subentra nel diritto di conseguirlo.
È possessore in buona fede colui che ha acquistato il possesso dei beni ereditari, ritenendo per errore di essere erede. La buona fede non giova se l’errore dipende da colpa grave.
Spiegazione
Stabilisce la quota di legittima riservata ai figli: se il genitore lascia un solo figlio, a questi è riservata metà del patrimonio; se i figli sono più, è loro riservata complessivamente la quota dei due terzi, da dividersi in parti uguali.
Come funziona e quando si applica
È una delle norme cardine della successione necessaria: una parte del patrimonio (la «legittima») spetta per legge ai più stretti congiunti e non può essere sottratta con donazioni o testamento. La quota cambia in caso di concorso con il coniuge (art. 542).
Esempio pratico
Chi ha due figli può disporre liberamente (per testamento o donazione) solo di un terzo del patrimonio: i due terzi spettano ai figli a titolo di legittima.
Domande frequenti
Quanto spetta ai figli per legge?
A un figlio solo la metà del patrimonio; a più figli i due terzi in parti uguali (salvo il concorso con il coniuge, art. 542).
Posso diseredare un figlio?
No: ai figli è riservata la legittima; le disposizioni che la ledono possono essere ridotte con l’azione di riduzione.
Norme collegate
Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.