Art. 564 c.c. – Condizioni per l’esercizio dell’azione di riduzione
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Il legittimario che non ha accettato l’eredità col beneficio d’inventario non può chiedere la riduzione delle donazioni e dei legati, salvo che le donazioni e i legati siano stati fatti a persone chiamate come coeredi, ancorché abbiano rinunziato all’eredità.
Questa disposizione non si applica all’erede che ha accettato col beneficio d’inventario e che ne è decaduto.
In ogni caso il legittimario, che domanda la riduzione di donazioni o di disposizioni testamentarie, deve imputare alla sua porzione legittima le donazioni e i legati a lui fatti, salvo che ne sia stato espressamente dispensato.
Il legittimario che succede per rappresentazione deve anche imputare le donazioni e i legati fatti, senza espressa dispensa, al suo ascendente.
La dispensa non ha effetto a danno dei donatari anteriori.
Ogni cosa, che, secondo le regole contenute nel capo II del titolo IV di questo libro, è esente da collazione, è pure esente da imputazione.
Spiegazione
L’azione di riduzione delle donazioni e delle disposizioni testamentarie lesive della legittima può essere chiesta solo dai legittimari, dai loro eredi o aventi causa. Non vi si può rinunciare finché vive il donante.
Come funziona e quando si applica
È lo strumento con cui l’erede legittimario «recupera» la quota di patrimonio che la legge gli riserva, intaccata da donazioni o lasciti eccessivi. La rinuncia preventiva è vietata per evitare pressioni sul legittimario.
Esempio pratico
Solo il figlio o il coniuge leso (o i loro eredi) può agire per ridurre le donazioni che hanno intaccato la sua quota di legittima.
Domande frequenti
Chi può impugnare le donazioni lesive della legittima?
Solo i legittimari e i loro eredi o aventi causa; non vi possono rinunciare finché il donante è in vita.
Norme collegate
Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.