Autore: Andrea Marton

  • Articolo 2492 Codice Civile: Ripartizione degli utili

    Articolo 2492 Codice Civile: Ripartizione degli utili

    Art. 2492 c.c. – Bilancio finale di liquidazione

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Compiuta la liquidazione, i liquidatori devono redigere il bilancio finale, indicando la parte spettante a ciascun socio o azione nella divisione dell’attivo.

    Il bilancio, sottoscritto dai liquidatori e accompagnato dalla relazione dei sindaci e del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti, è depositato presso l’ufficio del registro delle imprese.

    Nei novanta giorni successivi all’iscrizione dell’avvenuto deposito, ogni socio può proporre reclamo davanti al tribunale in contraddittorio dei liquidatori.

    Entro i cinque giorni successivi alla presentazione del reclamo, il cancelliere comunica la notizia in via telematica, ai fini dell’annotazione, al competente ufficio del registro delle imprese .

    I reclami devono essere riuniti e decisi in unico giudizio, nel quale tutti i soci possono intervenire. La trattazione della causa ha inizio quando sia decorso il termine suddetto. La sentenza fa stato anche riguardo ai non intervenuti. Un estratto della sentenza definitiva che decide sul reclamo è trasmesso, entro cinque giorni, dal cancelliere al competente ufficio del registro delle imprese per la relativa annotazione .

  • Art. 2493 c.c.: Pubblicazione del bilancio e dell’elenco dei soc

    Art. 2493 c.c.: Pubblicazione del bilancio e dell’elenco dei soc

    Art. 2493 c.c. – Approvazione tacita del bilancio

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Decorso il termine di novanta giorni senza che siano stati proposti reclami, il bilancio finale di liquidazione s’intende approvato, e i liquidatori, salvi i loro obblighi relativi alla distribuzione dell’attivo risultante dal bilancio, sono liberati di fronte ai soci.

    Indipendentemente dalla decorrenza del termine, la quietanza, rilasciata senza riserve all’atto del pagamento dell’ultima quota di riparto, importa approvazione del bilancio.

  • Articolo 2494 Codice Civile: Modificazioni dell’atto costitutivo

    Articolo 2494 Codice Civile: Modificazioni dell’atto costitutivo

    Art. 2494 c.c. – Deposito delle somme non riscosse

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Le somme spettanti ai soci, non riscosse entro novanta giorni dall’iscrizione dell’avvenuto deposito del bilancio a norma dell’articolo 2492, devono essere depositate presso una banca con l’indicazione del cognome e del nome del socio o dei numeri delle azioni, se queste sono al portatore.

  • Articolo 2495 Codice Civile: Aumento del capitale

    Articolo 2495 Codice Civile: Aumento del capitale

    Art. 2495 c.c. – Cancellazione della società

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Approvato il bilancio finale di liquidazione, i liquidatori devono chiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese , salvo quanto disposto dal secondo comma .

    Decorsi cinque giorni dalla scadenza del termine previsto dal terzo comma dell’articolo 2492, il conservatore del registro delle imprese iscrive la cancellazione della società qualora non riceva notizia della presentazione di reclami da parte del cancelliere .

    Ferma restando l’estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi. La domanda, se proposta entro un anno dalla cancellazione, può essere notificata presso l’ultima sede della società.

  • Articolo 2496 Codice Civile: Riduzione del capitale

    Articolo 2496 Codice Civile: Riduzione del capitale

    Art. 2496 c.c. – Deposito dei libri sociali

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Compiuta la liquidazione, la distribuzione dell’attivo o il deposito indicato nell’articolo 2494, i libri della società devono essere depositati e conservati per dieci anni presso l’ufficio del registro delle imprese; chiunque può esaminarli, anticipando le spese.

  • Articolo 2497 Codice Civile: Scioglimento e liquidazione

    Articolo 2497 Codice Civile: Scioglimento e liquidazione

    Art. 2497 c.c. – Responsabilità

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Le società o gli enti che, esercitando attività di direzione e coordinamento di società, agiscono nell’interesse imprenditoriale proprio o altrui in violazione dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale delle società medesime, sono direttamente responsabili nei confronti dei soci di queste per il pregiudizio arrecato alla redditività ed al valore della partecipazione sociale, nonché nei confronti dei creditori sociali per la lesione cagionata all’integrità del patrimonio della società. Non vi è responsabilità quando il danno risulta mancante alla luce del risultato complessivo dell’attività di direzione e coordinamento ovvero integralmente eliminato anche a seguito di operazioni a ciò dirette.

    Risponde in solido chi abbia comunque preso parte al fatto lesivo e, nei limiti del vantaggio conseguito, chi ne abbia consapevolmente tratto beneficio.

    Il socio ed il creditore sociale possono agire contro la società o l’ente che esercita l’attività di direzione e coordinamento, solo se non sono stati soddisfatti dalla società soggetta alla attività di direzione e coordinamento.

    Nel caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria di società soggetta ad altrui direzione e coordinamento, l’azione spettante ai creditori di questa è esercitata dal curatore o dal commissario liquidatore o dal commissario straordinario.

  • Art. 2497 bis Codice Civile: Pubblicità

    Art. 2497 bis Codice Civile: Pubblicità

    Art. 2497 BIS c.c. Pubblicità

    In vigore

    La società deve indicare la società o l’ente alla cui attività di direzione e coordinamento è soggetta negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del registro delle imprese di cui al comma successivo. È istituita presso il registro delle imprese apposita sezione nella quale sono indicate le società o gli enti che esercitano attività di direzione e coordinamento e quelle che vi sono soggette. Gli amministratori che omettono l’indicazione di cui al comma primo ovvero l’iscrizione di cui al comma secondo, o le mantengono quando la soggezione è cessata, sono responsabili dei danni che la mancata conoscenza di tali fatti abbia recato ai soci o ai terzi. La società deve esporre, in apposita sezione della nota integrativa, un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell’ultimo bilancio della società o dell’ente che esercita su di essa l’attività di direzione e coordinamento. Parimenti, gli amministratori devono indicare nella relazione sulla gestione i rapporti intercorsi con chi esercita l’attività di direzione e coordinamento e con le altre società che vi sono soggette, nonché l’effetto che tale attività ha avuto sull’esercizio dell’impresa sociale e sui suoi risultati.

  • Art. 2497 ter Codice Civile: Motivazione delle decisioni

    Art. 2497 ter Codice Civile: Motivazione delle decisioni

    Art. 2497-ter c.c. – Motivazione delle decisioni

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Le decisioni delle società soggette ad attività di direzione e coordinamento, quando da questa influenzate, debbono essere analiticamente motivate e recare puntuale indicazione delle ragioni e degli interessi la cui valutazione ha inciso sulla decisione. Di esse viene dato adeguato conto nella relazione di cui all’articolo 2428.

  • Art. 2497 quater Codice Civile: Diritto di recesso

    Art. 2497 quater Codice Civile: Diritto di recesso

    Art. 2497 QUATER c.c. Diritto di recesso

    In vigore

    Il socio di società soggetta ad attività di direzione e coordinamento può recedere: a) quando la società o l’ente che esercita attività di direzione e coordinamento ha deliberato una trasformazione che implica il mutamento del suo scopo sociale, ovvero ha deliberato una modifica del suo oggetto sociale consentendo l’esercizio di attività che alterino in modo sensibile e diretto le condizioni economiche e patrimoniali della società soggetta ad attività di direzione e coordinamento; b) quando a favore del socio sia stata pronunciata, con decisione esecutiva, condanna di chi esercita attività di direzione e coordinamento ai sensi dell’articolo 2497; in tal caso il diritto di recesso può essere esercitato soltanto per l’intera partecipazione del socio; c) all’inizio ed alla cessazione dell’attività di direzione e coordinamento, quando non si tratta di una società con azioni quotate in mercati regolamentati e ne deriva un’alterazione delle condizioni di rischio dell’investimento e non venga promossa un’offerta pubblica di acquisto. Si applicano, a seconda dei casi ed in quanto compatibili, le disposizioni previste per il diritto di recesso del socio nella società per azioni o in quella a responsabilità limitata.

  • Art. 2497 quinquies Codice Civile: Finanziamenti nell’attività d

    Art. 2497 quinquies Codice Civile: Finanziamenti nell’attività d

    Art. 2497-quinquies c.c. – Finanziamenti nell’attività di direzione e coordinamento

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Ai finanziamenti effettuati a favore della società da chi esercita attività di direzione e coordinamento nei suoi confronti o da altri soggetti ad essa sottoposti si applica l’articolo 2467.

  • Art. 2497 sexies Codice Civile: Presunzioni

    Art. 2497 sexies Codice Civile: Presunzioni

    Art. 2497-sexies c.c. – Presunzioni

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Ai fini di quanto previsto nel presente capo, si presume salvo prova contraria che l’attività di direzione e coordinamento di società sia esercitata dalla società o ente tenuto al consolidamento dei loro bilanci o che comunque le controlla ai sensi dell’articolo 2359.

    COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 17 GENNAIO 2003, N. 6, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 6 FEBBRAIO 2004, N. 37 .

  • Art. 2497 septies Codice Civile: Coordinamento fra società

    Art. 2497 septies Codice Civile: Coordinamento fra società

    Art. 2497-septies c.c. – Coordinamento fra società

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Le disposizioni del presente capo si applicano altresì alla società o all’ente che, fuori dalle ipotesi di cui all’articolo 2497-sexies, esercita attività di direzione e coordinamento di società sulla base di un contratto con le società medesime o di clausole dei loro statuti.