Autore: Andrea Marton

  • Art. 2482 quater Codice Civile: Riduzione del capitale per perdi

    Art. 2482 quater Codice Civile: Riduzione del capitale per perdi

    Art. 2482-quater c.c. – Riduzione del capitale per perdite e diritti dei soci

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    In tutti i casi di riduzione del capitale per perdite è esclusa ogni modificazione delle quote di partecipazione e dei diritti spettanti ai soci.

  • Articolo 2483 Codice Civile: Operazioni sulle proprie quote

    Articolo 2483 Codice Civile: Operazioni sulle proprie quote

    Art. 2483 c.c. – Emissione di titoli di debito

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Se l’atto costitutivo lo prevede, la società può emettere titoli di debito. In tal caso l’atto costitutivo attribuisce la relativa competenza ai soci o agli amministratori determinando gli eventuali limiti, le modalità e le maggioranze necessarie per la decisione.

    I titoli emessi ai sensi del precedente comma possono essere sottoscritti soltanto da investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali. In caso di successiva circolazione dei titoli di debito, chi li trasferisce risponde della solvenza della società nei confronti degli acquirenti che non siano investitori professionali ovvero soci della società medesima.

    Il secondo comma non si applica ai titoli destinati ad essere acquistati esclusivamente da investitori professionali ai sensi delle leggi speciali qualora tale previsione risulti tra le condizioni dell’emissione di cui al quarto comma, senza facoltà di modifica .

    La decisione di emissione dei titoli prevede le condizioni del prestito e le modalità del rimborso ed è iscritta a cura degli amministratori presso il registro delle imprese. Può altresì prevedere che, previo consenso della maggioranza dei possessori dei titoli, la società possa modificare tali condizioni e modalità.

    Restano salve le disposizioni di leggi speciali relative a particolari categorie di società e alle riserve di attività.

  • Articolo 2484 Codice Civile: Convocazione dell’assemblea

    Articolo 2484 Codice Civile: Convocazione dell’assemblea

    Art. 2484 c.c. Convocazione dell’assemblea

    In vigore

    Le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata si sciolgono: 1) per il decorso del termine; 2) per il conseguimento dell’oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo, salvo che l’assemblea, all’uopo convocata senza indugio, non deliberi le opportune modifiche statutarie; 3) per l’impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell’assemblea; 4) per la riduzione del capitale al disotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dagli articoli 2447 e 2482-ter; 5) nelle ipotesi previste dagli articoli 2437-quater e 2473; 6) per deliberazione dell’assemblea; 7) per le altre cause previste dall’atto costitutivo o dallo statuto; 7-bis) per l’apertura della procedura di liquidazione giudiziale e della liquidazione controllata. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 2487 e 2487-bis (2). La società inoltre si scioglie per le altre cause previste dalla legge; in queste ipotesi le disposizioni dei seguenti articoli si applicano in quanto compatibili. Gli effetti dello scioglimento si determinano, nelle ipotesi previste dai numeri 1), 2), 3), 4) e 5) del primo comma, alla data dell’iscrizione presso l’ufficio del registro delle imprese della dichiarazione con cui gli amministratori ne accertano la causa e, nell’ipotesi prevista dal numero 6) del medesimo comma, alla data dell’iscrizione della relativa deliberazione. Quando l’atto costitutivo o lo statuto prevedono altre cause di scioglimento, essi devono determinare la competenza a deciderle od accertarle, e ad effettuare gli adempimenti pubblicitari di cui al precedente comma.

  • Articolo 2485 Codice Civile: Diritto di voto

    Articolo 2485 Codice Civile: Diritto di voto

    Art. 2485 c.c. – Obblighi degli amministratori

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Gli amministratori devono senza indugio accertare il verificarsi di una causa di scioglimento e procedere agli adempimenti previsti dal terzo comma dell’articolo 2484. Essi, in caso di ritardo od omissione, sono personalmente e solidalmente responsabili per i danni subiti dalla società, dai soci, dai creditori sociali e dai terzi.

    Quando gli amministratori omettono gli adempimenti di cui al precedente comma, il tribunale, su istanza di singoli soci o amministratori ovvero dei sindaci, accerta il verificarsi della causa di scioglimento, con decreto che deve essere iscritto a norma del terzo comma dell’articolo 2484.

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  • Articolo 2486 Codice Civile: Deliberazioni dell’assemblea

    Articolo 2486 Codice Civile: Deliberazioni dell’assemblea

    Art. 2486 c.c. – Poteri degli amministratori

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Al verificarsi di una causa di scioglimento e fino al momento della consegna di cui all’articolo 2487-bis, gli amministratori conservano il potere di gestire la società, ai soli fini della conservazione dell’integrità e del valore del patrimonio sociale.

    Gli amministratori sono personalmente e solidalmente responsabili dei danni arrecati alla società, ai soci, ai creditori sociali ed ai terzi, per atti od omissioni compiuti in violazione del precedente comma.

    Quando è accertata la responsabilità degli amministratori a norma del presente articolo, e salva la prova di un diverso ammontare, il danno risarcibile si presume pari alla differenza tra il patrimonio netto alla data in cui l’amministratore è cessato dalla carica o, in caso di apertura di una procedura concorsuale, alla data di apertura di tale procedura e il patrimonio netto determinato alla data in cui si è verificata una causa di scioglimento di cui all’articolo 2484, detratti i costi sostenuti e da sostenere, secondo un criterio di normalità, dopo il verificarsi della causa di scioglimento e fino al compimento della liquidazione.

    Se è stata aperta una procedura concorsuale e mancano le scritture contabili o se a causa dell’irregolarità delle stesse o per altre ragioni i netti patrimoniali non possono essere determinati, il danno è liquidato in misura pari alla differenza tra attivo e passivo accertati nella procedura .

  • Articolo 2487 Codice Civile: Amministrazione

    Articolo 2487 Codice Civile: Amministrazione

    Art. 2487 c.c. – Nomina e revoca dei liquidatori; criteri di svolgimento della liquidazione

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Salvo che nei casi previsti dai numeri 2), 4) e 6) del primo comma dell’articolo 2484 non abbia già provveduto l’assemblea e salvo che l’atto costitutivo o lo statuto non dispongano in materia, gli amministratori, contestualmente all’accertamento della causa di scioglimento, debbono convocare l’assemblea dei soci perché deliberi, con le maggioranze previste per le modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto, su:

    a) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;

    b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;

    c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell’azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell’impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo.

    Se gli amministratori omettono la convocazione di cui al comma precedente, il tribunale vi provvede su istanza di singoli soci o amministratori, ovvero dei sindaci, e, nel caso in cui l’assemblea non si costituisca o non deliberi, adotta con decreto le decisioni ivi previste.

    L’assemblea può sempre modificare, con le maggioranze richieste per le modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto, le deliberazioni di cui al primo comma.

    I liquidatori possono essere revocati dall’assemblea o, quando sussiste una giusta causa, dal tribunale su istanza di soci, dei sindaci o del pubblico ministero.

  • Art. 2487 bis Codice Civile: Pubblicità della nomina dei liquida

    Art. 2487 bis Codice Civile: Pubblicità della nomina dei liquida

    Art. 2487-bis c.c. – Pubblicità della nomina dei liquidatori ed effetti

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    La nomina dei liquidatori e la determinazione dei loro poteri, comunque avvenuta, nonché le loro modificazioni, devono essere iscritte, a loro cura, nel registro delle imprese.

    Alla denominazione sociale deve essere aggiunta l’indicazione trattarsi di società in liquidazione.

    Avvenuta l’iscrizione di cui al primo comma gli amministratori cessano dalla carica e consegnano ai liquidatori i libri sociali, una situazione dei conti alla data di effetto dello scioglimento ed un rendiconto sulla loro gestione relativo al periodo successivo all’ultimo bilancio approvato. Di tale consegna viene redatto apposito verbale. Quando nei confronti della società è stata aperta la procedura di liquidazione giudiziale o di liquidazione controllata, il rendiconto sulla gestione è consegnato anche, rispettivamente, al curatore o al liquidatore della liquidazione controllata.

  • Art. 2487 ter Codice Civile: Revoca dello stato di liquidazione

    Art. 2487 ter Codice Civile: Revoca dello stato di liquidazione

    Art. 2487-ter c.c. – Revoca dello stato di liquidazione

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    La società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con deliberazione dell’assemblea presa con le maggioranze richieste per le modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto. Si applica l’articolo 2436.

    La revoca ha effetto solo sessanta giorni dall’iscrizione nel registro delle imprese della relativa deliberazione, salvo che consti il consenso dei creditori della società o il pagamento dei creditori che non hanno dato il consenso. Qualora nel termine suddetto i creditori anteriori all’iscrizione abbiano fatto opposizione, si applica l’ultimo comma dell’articolo 2445.

  • Articolo 2488 Codice Civile: Collegio sindacale

    Articolo 2488 Codice Civile: Collegio sindacale

    Art. 2488 c.c. – Organi sociali

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Le disposizioni sulle decisioni dei soci, sulle assemblee e sugli organi amministrativi e di controllo si applicano, in quanto compatibili, anche durante la liquidazione.

  • Articolo 2489 Codice Civile: Controllo individuale del socio

    Articolo 2489 Codice Civile: Controllo individuale del socio

    Art. 2489 c.c. – Poteri, obblighi e responsabilità dei liquidatori

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Salvo diversa disposizione statutaria, ovvero adottata in sede di nomina, i liquidatori hanno il potere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società.

    I liquidatori debbono adempiere i loro doveri con la professionalità e diligenza richieste dalla natura dell’incarico e la loro responsabilità per i danni derivanti dall’inosservanza di tali doveri è disciplinata secondo le norme in tema di responsabilità degli amministratori.

  • Articolo 2490 Codice Civile: Libri sociali obbligatori

    Articolo 2490 Codice Civile: Libri sociali obbligatori

    Art. 2490 c.c. – Bilanci in fase di liquidazione

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    I liquidatori devono redigere il bilancio e presentarlo, alle scadenze previste per il bilancio di esercizio della società, per l’approvazione all’assemblea o, nel caso previsto dal terzo comma dell’articolo 2479, ai soci. Si applicano, in quanto compatibili con la natura, le finalità e lo stato della liquidazione, le disposizioni degli articoli 2423 e seguenti.

    Nella relazione i liquidatori devono illustrare l’andamento, le prospettive, anche temporali, della liquidazione, ed i principi e criteri adottati per realizzarla.

    Nella nota integrativa i liquidatori debbono indicare e motivare i criteri di valutazione adottati.

    Nel primo bilancio successivo alla loro nomina i liquidatori devono indicare le variazioni nei criteri di valutazione adottati rispetto all’ultimo bilancio approvato, e le ragioni e conseguenze di tali variazioni. Al medesimo bilancio deve essere allegata la documentazione consegnata dagli amministratori a norma del terzo comma dell’articolo 2487-bis, con le eventuali osservazioni dei liquidatori.

    Quando sia prevista una continuazione, anche parziale, dell’attività di impresa, le relative poste di bilancio devono avere una indicazione separata; la relazione deve indicare le ragioni e le prospettive della continuazione; la nota integrativa deve indicare e motivare i criteri di valutazione adottati.

    Qualora per oltre tre anni consecutivi non venga depositato il bilancio di cui al presente articolo, la società è cancellata d’ufficio dal registro delle imprese con gli effetti previsti dall’articolo 2495.

  • Art. 2491 Codice Civile: Bilancio

    Art. 2491 Codice Civile: Bilancio

    Art. 2491 c.c. – Poteri e doveri particolari dei liquidatori

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Se i fondi disponibili risultano insufficienti per il pagamento dei debiti sociali, i liquidatori possono chiedere proporzionalmente ai soci i versamenti ancora dovuti.

    I liquidatori non possono ripartire tra i soci acconti sul risultato della liquidazione, salvo che dai bilanci risulti che la ripartizione non incide sulla disponibilità di somme idonee alla integrale e tempestiva soddisfazione dei creditori sociali; i liquidatori possono condizionare la ripartizione alla prestazione da parte del socio di idonee garanzie.

    I liquidatori sono personalmente e solidalmente responsabili per i danni cagionati ai creditori sociali con la violazione delle disposizioni del comma precedente.