Art. 538 c.c. – Riserva a favore degli ascendenti
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Riserva a favore degli ascendenti …
.
Se chi muore non lascia figli …
, ma ascendenti …
, a favore di questi è riservato un terzo del patrimonio, salvo quanto disposto dall’articolo 544.
In caso di pluralità di ascendenti, la riserva è ripartita tra i medesimi secondo i criteri previsti dall’articolo 569.
