Autore: Andrea Marton

  • Art. 2459 c.c.: Amministratori e sindaci nominati dallo Stato o

    Art. 2459 c.c.: Amministratori e sindaci nominati dallo Stato o

    Art. 2459 c.c. – Sindaci, consiglio di sorveglianza e azione di responsabilità

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    I soci accomandatari non hanno diritto di voto per le azioni ad essi spettanti nelle deliberazioni dell’assemblea che concernono la nomina e la revoca dei sindaci ovvero dei componenti del consiglio di sorveglianza e l’esercizio dell’azione di responsabilità.

  • Articolo 2460 Codice Civile: Presidenza del collegio sindacale

    Articolo 2460 Codice Civile: Presidenza del collegio sindacale

    Art. 2460 c.c. – Modificazioni dell’atto costitutivo

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Le modificazioni dell’atto costitutivo devono essere approvate dall’assemblea con le maggioranze prescritte per l’assemblea straordinaria della società per azioni, e devono inoltre essere approvate da tutti i soci accomandatari.

  • Articolo 2461 Codice Civile: Norme applicabili

    Articolo 2461 Codice Civile: Norme applicabili

    Art. 2461 c.c. – Responsabilità degli accomandatari verso i terzi

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    La responsabilità dei soci accomandatari verso i terzi è regolata dall’articolo 2304.

    Il socio accomandatario che cessa dall’ufficio di amministratore non risponde per le obbligazioni della società sorte posteriormente all’iscrizione nel registro delle imprese della cessazione dall’ufficio.

  • Art. 2462 Codice Civile: Nozione

    Art. 2462 Codice Civile: Nozione

    Art. 2462 c.c. – Responsabilità

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Nella società a responsabilità limitata per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio.

    In caso di insolvenza della società, per le obbligazioni sociali sorte nel periodo in cui l’intera partecipazione è appartenuta ad una sola persona, questa risponde illimitatamente quando i conferimenti non siano stati effettuati secondo quanto previsto dall’articolo 2464, o fin quando non sia stata attuata la pubblicità prescritta dall’articolo 2470.

  • Articolo 2463 Codice Civile: Denominazione sociale

    Articolo 2463 Codice Civile: Denominazione sociale

    Art. 2463 c.c. Denominazione sociale

    In vigore

    La società può essere costituita con contratto o con atto unilaterale. L’atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico e deve indicare: 1) il cognome e il nome o la denominazione, la data e il luogo di nascita o lo Stato di costituzione, il domicilio o la sede, la cittadinanza di ciascun socio; 2) la denominazione, contenente l’indicazione di società a responsabilità limitata, e il comune ove sono poste la sede della società e le eventuali sedi secondarie; 3) l’attività che costituisce l’oggetto sociale; 4) l’ammontare del capitale, non inferiore a diecimila euro, sottoscritto e di quello versato; 5) i conferimenti di ciascun socio e il valore attribuito ai crediti e ai beni conferiti in natura; 6) la quota di partecipazione di ciascun socio; 7) le norme relative al funzionamento della società, indicando quelle concernenti l’amministrazione, la rappresentanza; 8) le persone cui è affidata l’amministrazione e l’eventuale soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti (1); 9) l’importo globale, almeno approssimativo, della spese per la costituzione poste a carico della società. Si applicano alla società a responsabilità limitata le disposizioni degli articoli 2329, 2330, 2331, 2332 e 2341. L’ammontare del capitale può essere determinato in misura inferiore a euro diecimila, pari almeno a un euro. In tal caso i conferimenti devono farsi in denaro e devono essere versati per intero alle persone cui è affidata l’amministrazione. (2) La somma da dedurre dagli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato, per formare la riserva prevista dall’articolo 2430, deve essere almeno pari a un quinto degli stessi, fino a che la riserva non abbia raggiunto, unitamente al capitale, l’ammontare di diecimila euro. La riserva così formata può essere utilizzata solo per imputazione a capitale e per copertura di eventuali perdite. Essa deve essere reintegrata a norma del presente comma se viene diminuita per qualsiasi ragione. (2)

  • Art. 2463 bis Codice Civile: Società a responsabilità limitata

    Art. 2463 bis Codice Civile: Società a responsabilità limitata

    Art. 2463-bis c.c. – Società a responsabilità limitata semplificata

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    La società a responsabilità limitata semplificata può essere costituita con contratto o atto unilaterale da persone fisiche …

    .

    L’atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico in conformità al modello standard tipizzato con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, e deve indicare:

    1) il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita, il domicilio, la cittadinanza di ciascun socio;

    2) la denominazione sociale contenente l’indicazione di società a responsabilità limitata semplificata e il comune ove sono poste la sede della società e le eventuali sedi secondarie;

    3) l’ammontare del capitale sociale, pari almeno ad 1 euro e inferiore all’importo di 10.000 euro previsto all’articolo 2463, secondo comma, numero 4), sottoscritto e interamente versato alla data della costituzione. Il conferimento deve farsi in denaro ed essere versato all’organo amministrativo;

    4) i requisiti previsti dai numeri 3), 6), 7) e 8) del secondo comma dell’articolo 2463;

    5) luogo e data di sottoscrizione;

    6) gli amministratori …

    .

    Le clausole del modello standard tipizzato sono inderogabili .

    La denominazione di società a responsabilità limitata semplificata, l’ammontare del capitale sottoscritto e versato, la sede della società e l’ufficio del registro delle imprese presso cui questa è iscritta devono essere indicati negli atti, nella corrispondenza della società e nello spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato con la rete telematica ad accesso pubblico.

    COMMA SOPPRESSO DAL D.L. 28 GIUGNO 2013, N. 76, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 9 AGOSTO 2013, N. 99 .

    Salvo quanto previsto dal presente articolo, si applicano alla società a responsabilità limitata semplificata le disposizioni del presente capo in quanto compatibili.

  • Articolo 2464 Codice Civile: Norme applicabili

    Articolo 2464 Codice Civile: Norme applicabili

    Art. 2464 c.c. – Conferimenti

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il valore dei conferimenti non può essere complessivamente inferiore all’ammontare globale del capitale sociale.

    Possono essere conferiti tutti gli elementi dell’attivo suscettibili di valutazione economica.

    Se nell’atto costitutivo non è stabilito diversamente, il conferimento deve farsi in danaro.

    Alla sottoscrizione dell’atto costitutivo deve essere versato all’organo amministrativo nominato nell’atto costitutivo almeno il venticinque per cento dei conferimenti in danaro e l’intero soprapprezzo o, nel caso di costituzione con atto unilaterale, il loro intero ammontare. I mezzi di pagamento sono indicati nell’atto . Il versamento può essere sostituito dalla stipula, per un importo almeno corrispondente, di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con le caratteristiche determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri; in tal caso il socio può in ogni momento sostituire la polizza o la fideiussione con il versamento del corrispondente importo in danaro.

    Per i conferimenti di beni in natura e di crediti si osservano le disposizioni degli articoli 2254 e 2255. Le quote corrispondenti a tali conferimenti devono essere integralmente liberate al momento della sottoscrizione.

    Il conferimento può anche avvenire mediante la prestazione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con cui vengono garantiti, per l’intero valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti dal socio aventi per oggetto la prestazione d’opera o di servizi a favore della società. In tal caso, se l’atto costitutivo lo prevede, la polizza o la fideiussione possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in danaro presso la società.

    Se viene meno la pluralità dei soci, i versamenti ancora dovuti devono essere effettuati nei novanta giorni.

  • Articolo 2465 Codice Civile: Soci accomandatari

    Articolo 2465 Codice Civile: Soci accomandatari

    Art. 2465 c.c. – Stima dei conferimenti di beni in natura e di crediti

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Chi conferisce beni in natura o crediti deve presentare la relazione giurata di un esperto o di una società di revisione iscritti nel registro dei revisori contabili o di una società di revisione iscritta nell’apposito registro albo. La relazione, che deve contenere la descrizione dei beni o crediti conferiti, l’indicazione dei criteri di valutazione adottati e l’attestazione che il loro valore è almeno pari a quello ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell’eventuale soprapprezzo, deve essere allegata all’atto costitutivo.

    La disposizione del precedente comma si applica in caso di acquisto da parte della società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o di crediti dei soci fondatori, dei soci e degli amministratori, nei due anni dalla iscrizione della società nel registro delle imprese. In tal caso l’acquisto, salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo, deve essere autorizzato con decisione dei soci a norma dell’articolo 2479.

    Nei casi previsti dai precedenti commi si applicano il secondo comma dell’articolo 2343 ed il quarto e quinto comma dell’articolo 2343-bis.

  • Articolo 2466 Codice Civile: Revoca degli amministratori

    Articolo 2466 Codice Civile: Revoca degli amministratori

    Art. 2466 c.c. – Mancata esecuzione dei conferimenti

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Se il socio non esegue il conferimento nel termine prescritto, gli amministratori diffidano il socio moroso ad eseguirlo nel termine di trenta giorni.

    Decorso inutilmente questo termine gli amministratori, qualora non ritengano utile promuovere azione per l’esecuzione dei conferimenti dovuti, possono vendere agli altri soci in proporzione della loro partecipazione la quota del socio moroso. La vendita è effettuata a rischio e pericolo del medesimo per il valore risultante dall’ultimo bilancio approvato. In mancanza di offerte per l’acquisto, se l’atto costitutivo lo consente, la quota è venduta all’incanto.

    Se la vendita non può aver luogo per mancanza di compratori, gli amministratori escludono il socio, trattenendo le somme riscosse. Il capitale deve essere ridotto in misura corrispondente.

    Il socio moroso non può partecipare alle decisioni dei soci.

    Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche nel caso in cui per qualsiasi motivo siano scadute o divengano inefficaci la polizza assicurativa o la garanzia bancaria prestate ai sensi dell’articolo 2464. Resta salva in tal caso la possibilità del socio di sostituirle con il versamento del corrispondente importo di danaro.

  • Articolo 2467 Codice Civile: Sostituzione degli amministratori

    Articolo 2467 Codice Civile: Sostituzione degli amministratori

    Art. 2467 c.c. – Finanziamenti dei soci

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori …

    .

    Ai fini del precedente comma s’intendono finanziamenti dei soci a favore della società quelli, in qualsiasi forma effettuati, che sono stati concessi in un momento in cui, anche in considerazione del tipo di attività esercitata dalla società, risulta un eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento.

  • Art. 2468 c.c.: Cessazione dall’ufficio di tutti i soci amminist

    Art. 2468 c.c.: Cessazione dall’ufficio di tutti i soci amminist

    Art. 2468 c.c. – Quote di partecipazione

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Le partecipazioni dei soci non possono essere rappresentate da azioni né costituire oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari.

    Salvo quanto disposto dal terzo comma del presente articolo, i diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta. Se l’atto costitutivo non prevede diversamente, le partecipazioni dei soci sono determinate in misura proporzionale al conferimento.

    Resta salva la possibilità che l’atto costitutivo preveda l’attribuzione a singoli soci di particolari diritti riguardanti l’amministrazione della società o la distribuzione degli utili.

    Salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo e salvo in ogni caso quanto previsto dal primo comma dell’articolo 2473, i diritti previsti dal precedente comma possono essere modificati solo con il consenso di tutti i soci.

    Nel caso di comproprietà di una partecipazione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste dagli articoli 1105 e 1106.

    PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 28 DICEMBRE 2004, N. 310.

  • Articolo 2469 Codice Civile: Sindaci e azione di responsabilità

    Articolo 2469 Codice Civile: Sindaci e azione di responsabilità

    Art. 2469 c.c. – Trasferimento delle partecipazioni

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Le partecipazioni sono liberamente trasferibili per atto tra vivi e per successione a causa di morte, salvo contraria disposizione dell’atto costitutivo.

    Qualora l’atto costitutivo preveda l’intrasferibilità delle partecipazioni o ne subordini il trasferimento al gradimento di organi sociali, di soci o di terzi senza prevederne condizioni e limiti, o ponga condizioni o limiti che nel caso concreto impediscono il trasferimento a causa di morte, il socio o i suoi eredi possono esercitare il diritto di recesso ai sensi dell’articolo 2473. In tali casi l’atto costitutivo può stabilire un termine, non superiore a due anni dalla costituzione della società o dalla sottoscrizione della partecipazione, prima del quale il recesso non può essere esercitato.