Autore: Andrea Marton

  • Articolo 502 Codice Civile: Pagamento dei creditori e dei legatari

    Articolo 502 Codice Civile: Pagamento dei creditori e dei legatari

    Art. 502 c.c. Pagamento dei creditori e dei legatari

    In vigore

    Divenuto definitivo lo stato di graduazione o passata in giudicato la sentenza che pronunzia sui reclami, l’erede deve soddisfare i creditori e i legatari in conformità dello stato medesimo. Questo costituisce titolo esecutivo contro l’erede. La collocazione dei crediti condizionali non impedisce il pagamento dei creditori posteriori, sempre che questi diano cauzione. I creditori e i legatari che non si sono presentati hanno azione contro l’erede solo nei limiti della somma che residua dopo il pagamento dei creditori e dei legatari collocati nello stato di graduazione. Questa azione si prescrive in tre anni dal giorno in cui lo stato è divenuto definitivo o è passata in giudicato la sentenza che ha pronunziato sui reclami, salvo che il credito sia anteriormente prescritto.

  • Art. 503 Codice Civile: Liquidazione promossa dall’erede

    Art. 503 Codice Civile: Liquidazione promossa dall’erede

    Art. 503 c.c. – Liquidazione promossa dall’erede

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Anche quando non vi è opposizione di creditori o di legatari, l’erede può valersi della procedura di liquidazione prevista dagli articoli precedenti.

    Il pagamento fatto a creditori privilegiati o ipotecari non impedisce all’erede di valersi di questa procedura.

  • Articolo 504 Codice Civile: Liquidazione nel caso di più eredi

    Articolo 504 Codice Civile: Liquidazione nel caso di più eredi

    Art. 504 c.c. – Liquidazione nel caso di più eredi

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Se vi sono più eredi con beneficio d’inventario, ciascuno può promuovere la liquidazione; ma deve convocare i propri coeredi davanti al notaio nel termine che questi ha stabilito per la dichiarazione dei crediti. I coeredi che non si presentano sono rappresentati nella liquidazione dal notaio.

  • Articolo 505 Codice Civile: Decadenza dal beneficio

    Articolo 505 Codice Civile: Decadenza dal beneficio

    Art. 505 c.c. – Decadenza dal beneficio

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    L’erede che, in caso di opposizione, non osserva le norme stabilite dall’art. 498 o non compie la liquidazione o lo stato di graduazione nel termine stabilito dall’art. 500, decade dal beneficio d’inventario.

    Parimenti decade dal beneficio d’inventario l’erede che, nel caso previsto dall’art. 503, dopo l’invito ai creditori di presentare le dichiarazioni di credito, esegue pagamenti prima che sia definita la procedura di liquidazione o non osserva il termine che gli è stato prefisso a norma dell’art. 500.

    La decadenza non si verifica quando si tratta di pagamenti a favore di creditori privilegiati o ipotecari.

    In ogni caso la decadenza dal beneficio d’inventario può essere fatta valere solo dai creditori del defunto e dai legatari.

  • Articolo 506 Codice Civile: Procedure individuali

    Articolo 506 Codice Civile: Procedure individuali

    Art. 506 c.c. – Procedure individuali

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Eseguita la pubblicazione prescritta dal terzo comma dell’art. 498, non possono essere promosse procedure esecutive a istanza dei creditori. Possono tuttavia essere continuate quelle in corso, ma la parte di prezzo che residua dopo il pagamento dei creditori privilegiati e ipotecari deve essere distribuita in base allo stato di graduazione previsto dall’art. 499.

    I crediti a termine diventano esigibili. Resta tuttavia il beneficio del termine, quando il credito è munito di garanzia reale su beni la cui alienazione non si renda necessaria ai fini della liquidazione, e la garanzia stessa è idonea ad assicurare il soddisfacimento integrale del credito.

    Dalla data di pubblicazione dell’invito ai creditori previsto dal terzo comma dell’art. 498 è sospeso il decorso degl’interessi dei crediti chirografari. I creditori tuttavia hanno diritto, compiuta la liquidazione, al collocamento degli interessi sugli eventuali residui.

  • Art. 507 c.c.: Rilascio dei beni ai creditori e ai legatari

    Art. 507 c.c.: Rilascio dei beni ai creditori e ai legatari

    Art. 507 c.c. Rilascio dei beni ai creditori e ai legatari

    In vigore

    L’erede, non oltre un mese dalla scadenza del termine stabilito per presentare le dichiarazioni di credito, se non ha provveduto ad alcun atto di liquidazione, può rilasciare tutti i beni ereditari a favore dei creditori e dei legatari. A tal fine l’erede deve, nelle forme indicate dall’articolo 498, dare avviso ai creditori e ai legatari dei quali è noto il domicilio o la residenza; deve iscrivere la dichiarazione di rilascio nel registro delle successioni, annotarla, in margine alla trascrizione prescritta dal secondo comma dell’articolo 484, e trascriverla presso gli uffici dei registri immobiliari dei luoghi in cui si trovano gli immobili ereditari e presso gli uffici dove sono registrati i beni mobili. Dal momento in cui è trascritta la dichiarazione di rilascio, gli atti di disposizione dei beni ereditari compiuti dall’erede sono senza effetto rispetto ai creditori e ai legatari. L’erede deve consegnare i beni al curatore nominato secondo le norme dell’articolo seguente. Eseguita la consegna, egli resta liberato da ogni responsabilità per i debiti ereditari.

  • Articolo 508 Codice Civile: Nomina del curatore

    Articolo 508 Codice Civile: Nomina del curatore

    Art. 508 c.c. – Nomina del curatore

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Trascritta la dichiarazione di rilascio, il tribunale del luogo dell’aperta successione, su istanza dell’erede o di uno dei creditori o legatari, o anche d’ufficio, nomina un curatore, perché provveda alla liquidazione secondo le norme degli articoli 498 e seguenti.112a Il decreto di nomina del curatore è iscritto nel registro delle successioni.

    Le attività che residuano, pagate le spese della curatela e soddisfatti i creditori e i legatari collocati nello stato di graduazione, spettano all’erede, salva l’azione dei creditori e legatari, che non si sono presentati, nei limiti determinati dal terzo comma dell’art. 502.

  • Art. 509 c.c.: Liquidazione proseguita su istanza dei creditori

    Art. 509 c.c.: Liquidazione proseguita su istanza dei creditori

    Art. 509 c.c. – Liquidazione proseguita su istanza dei creditori o legatari

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Se, dopo la scadenza del termine stabilito per presentare le dichiarazioni di credito, l’erede incorre nella decadenza dal beneficio d’inventario, ma nessuno dei creditori o legatari la fa valere, il tribunale del luogo dell’aperta successione, su istanza di uno dei creditori o legatari, sentiti l’erede e coloro che hanno presentato le dichiarazioni di credito, può nominare un curatore con l’incarico di provvedere alla liquidazione dell’eredità secondo le norme degli articoli 499 e seguenti. Dopo la nomina del curatore, la decadenza dal beneficio non può più essere fatta valere.112a Il decreto di nomina del curatore è iscritto nel registro delle successioni, annotato a margine della trascrizione prescritta dal secondo comma dell’art. 484, e trascritto negli uffici dei registri immobiliari dei luoghi dove si trovano gli immobili ereditari e negli uffici dove sono registrati i beni mobili.

    L’erede perde l’amministrazione dei beni ed è tenuto a consegnarli al curatore. Gli atti di disposizione che l’erede compie dopo trascritto il decreto di nomina del curatore sono senza effetto rispetto ai creditori e ai legatari.

  • Art. 510 c.c.: Accettazione o inventario fatti da uno dei chiama

    Art. 510 c.c.: Accettazione o inventario fatti da uno dei chiama

    Art. 510 c.c. – Accettazione o inventario fatti da uno dei chiamati

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    L’accettazione con beneficio d’inventario fatta da uno dei chiamati giova a tutti gli altri, anche se l’inventario è compiuto da un chiamato diverso da quello che ha fatto la dichiarazione.

  • Art. 511 Codice Civile: Spese

    Art. 511 Codice Civile: Spese

    Art. 511 c.c. – Spese

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Le spese dell’apposizione dei sigilli, dell’inventario e di ogni altro atto dipendente dall’accettazione con beneficio d’inventario sono a carico dell’eredità.

  • Articolo 512 Codice Civile: Oggetto della separazione

    Articolo 512 Codice Civile: Oggetto della separazione

    Art. 512 c.c. Oggetto della separazione

    In vigore

    La separazione dei beni del defunto da quelli dell’erede assicura il soddisfacimento, con i beni del defunto, dei creditori di lui e dei legatari che l’hanno esercitata, a preferenza dei creditori dell’erede. Il diritto alla separazione spetta anche ai creditori o legatari che hanno altre garanzie sui beni del defunto. La separazione non impedisce ai creditori e ai legatari che l’hanno esercitata, di soddisfarsi anche sui beni propri dell’erede.

  • Articolo 513 Codice Civile: Separazione contro i legatari di specie

    Articolo 513 Codice Civile: Separazione contro i legatari di specie

    Art. 513 c.c. – Separazione contro i legatari di specie

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    I creditori del defunto possono esercitare la separazione anche rispetto ai beni che formano oggetto di legato di specie.