Autore: Andrea Marton

  • Art. 392 Codice Civile: Curatore dell’emancipato

    Art. 392 Codice Civile: Curatore dell’emancipato

    Art. 392 c.c. Curatore dell’emancipato

    In vigore

    Curatore del minore sposato con persona maggiore di età è il coniuge. Se entrambi i coniugi sono minori di età, il giudice tutelare può nominare un unico curatore, scelto preferibilmente fra i genitori. Se interviene l’annullamento per una causa diversa dall’età, o lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio o la separazione personale, il giudice tutelare nomina curatore uno dei genitori, se idoneo all’ufficio, o, in mancanza, altra persona. Nel caso in cui il minore contrae successivamente matrimonio, il curatore lo assiste altresì negli atti previsti nell’articolo 165.

  • Articolo 393 Codice Civile: Incapacità o rimozione del curatore

    Articolo 393 Codice Civile: Incapacità o rimozione del curatore

    Art. 393 c.c. – Incapacità o rimozione del curatore

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Sono applicabili al curatore le disposizioni degli articoli 348, ultimo comma, 350 e 384.

  • Articolo 374 Codice Civile: Autorizzazione del giudice tutelare

    Articolo 374 Codice Civile: Autorizzazione del giudice tutelare

    Art. 374 c.c. Autorizzazione del giudice tutelare

    In vigore

    Il tutore non può senza l’autorizzazione del giudice tutelare: 1) acquistare beni, eccettuati i mobili necessari per l’uso del minore, per l’economia domestica e per l’amministrazione del patrimonio; 2) alienare beni, eccettuati i frutti e i mobili soggetti a facile deterioramento; 3) riscuotere capitali; 4) costituire pegni o ipoteche, ovvero consentire alla cancellazione di ipoteche o allo svincolo di pegni; 5) assumere obbligazioni, salvo che queste riguardino le spese necessarie per il mantenimento del minore e per l’ordinaria amministrazione del suo patrimonio; 6) accettare eredità o rinunciarvi, accettare donazioni o legati soggetti a pesi o a condizioni, procedere a divisioni; 7) fare compromessi e transazioni o accettare concordati; 8) fare contratti di locazione di immobili oltre il novennio o che in ogni caso si prolunghino oltre un anno dopo il raggiungimento della maggiore età; 9) promuovere giudizi, salvo che si tratti di denunzie di nuova opera o di danno temuto, di azioni possessorie o di sfratto e di azioni per riscuotere frutti o per ottenere provvedimenti conservativi.

  • Art. 394 Codice Civile: Capacità dell’emancipato

    Art. 394 Codice Civile: Capacità dell’emancipato

    Art. 394 c.c. – Capacità dell’emancipato

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    L’emancipazione conferisce al minore la capacità di compiere gli atti che non eccedono l’ordinaria amministrazione.

    Il minore emancipato può con l’assistenza del curatore riscuotere i capitali sotto la condizione di un idoneo impiego e può stare in giudizio sia come attore sia come convenuto.

    Per gli altri atti eccedenti l’ordinaria amministrazione, oltre il consenso del curatore, è necessaria l’autorizzazione del giudice tutelare. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 149 .

    Qualora nasca conflitto di interessi fra il minore e il curatore, è nominato un curatore speciale a norma dell’ultimo comma dell’art.

    320.

  • Articolo 395 Codice Civile: Rifiuto del consenso da parte del curatore

    Articolo 395 Codice Civile: Rifiuto del consenso da parte del curatore

    Art. 395 c.c. – Rifiuto del consenso da parte del curatore

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Nel caso in cui il curatore rifiuta il suo consenso, il minore può ricorrere al giudice tutelare, il quale, se stima ingiustificato il rifiuto, nomina un curatore speciale per assistere il minore nel compimento dell’atto.

  • Articolo 396 Codice Civile: Inosservanza delle precedenti norme

    Articolo 396 Codice Civile: Inosservanza delle precedenti norme

    Art. 396 c.c. – Inosservanza delle precedenti norme

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Gli atti compiuti senza osservare le norme stabilite nell’art. 394 possono essere annullati su istanza del minore o dei suoi eredi o aventi causa.

    Sono applicabili al curatore le disposizioni dell’art. 378.

  • Art. 377 Codice Civile: Atti compiuti senza l’osservanza delle n

    Art. 377 Codice Civile: Atti compiuti senza l’osservanza delle n

    Art. 377 c.c. – Atti compiuti senza l’osservanza delle norme dei precedenti articoli

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Gli atti compiuti senza osservare le norme dei precedenti articoli possono essere annullati su istanza del tutore o del minore o dei suoi eredi o aventi causa.

  • Art. 397 Codice Civile: Emancipato autorizzato all’esercizio di

    Art. 397 Codice Civile: Emancipato autorizzato all’esercizio di

    Art. 397 c.c. – Emancipato autorizzato all’esercizio di un’impresa commerciale

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il minore emancipato può esercitare un’impresa commerciale senza l’assistenza del curatore se è autorizzato dal giudice tutelare, sentito il curatore.

    L’autorizzazione può essere revocata dal giudice tutelare su istanza del curatore o d’ufficio sentito il minore emancipato.

    Il minore emancipato, che è autorizzato all’esercizio di un’impresa commerciale, può compiere da solo gli atti che eccedono l’ordinaria amministrazione, anche se estranei all’esercizio dell’impresa.

  • Art. 400 Codice Civile: Norme regolatrici dell’assistenza dei minori

    Art. 400 Codice Civile: Norme regolatrici dell’assistenza dei minori

    Art. 400 c.c. – Norme regolatrici dell’assistenza dei minori

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    L’assistenza dei minori è regolata, oltre che dalle leggi speciali, dalle norme del presente titolo.

  • Articolo 401 Codice Civile: Limiti di applicazione delle norme

    Articolo 401 Codice Civile: Limiti di applicazione delle norme

    Art. 401 c.c. – Limiti di applicazione delle norme

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Limiti di applicazione delle norme.

    Le disposizioni del presente titolo si applicano anche ai minori che sono figli di genitori non conosciuti, ovvero figli riconosciuti dalla sola madre che si trovi nell’impossibilità di provvedere al loro mantenimento .

    Le stesse disposizioni si applicano ai minori ricoverati in un istituto di pubblica assistenza o assistiti da questo per il mantenimento, l’educazione o la rieducazione, ovvero in istato di abbandono materiale o morale.

  • Art. 402 c.c.: Poteri tutelari spettanti agli istituti di assist

    Art. 402 c.c.: Poteri tutelari spettanti agli istituti di assist

    Art. 402 c.c. – Poteri tutelali spettanti agli istituti di assistenza

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    L’istituto di pubblica assistenza esercita i poteri tutelari sul minore ricoverato o assistito, secondo le norme del titolo X, capo I di questo libro, fino a quando non si provveda alla nomina di un tutore, e in tutti i casi nei quali l’esercizio della patria potestà o della tutela sia impedito. Resta salva la facoltà del giudice tutelare di deferire la tutela all’ente di assistenza o all’ospizio, ovvero di nominare un tutore a norma dell’art. 354.

    Nel caso in cui il genitore riprenda l’esercizio della patria potestà, l’istituto deve chiedere al giudice tutelare di fissare eventualmente limiti o condizioni a tale esercizio.

  • Art. 403 c.c.: Intervento della pubblica autorità a favore dei m

    Art. 403 c.c.: Intervento della pubblica autorità a favore dei m

    Art. 403 c.c. Intervento della pubblica autorità a favore dei minori

    In vigore

    dei minori Quando il minore è moralmente o materialmente abbandonato o si trova esposto, nell’ambiente familiare, a grave pregiudizio e pericolo per la sua incolumità psico-fisica e vi è dunque emergenza di provvedere (1), la pubblica autorità, a mezzo degli organi di protezione dell’infanzia, lo colloca in luogo sicuro, sino a quando si possa provvedere in modo definitivo alla sua protezione. La pubblica autorità che ha adottato il provvedimento emesso ai sensi del primo comma ne dà immediato avviso orale al pubblico ministero presso il tribunale per i minorenni, nella cui circoscrizione il minore ha la sua residenza abituale; entro le ventiquattro ore successive al collocamento del minore in sicurezza, con l’allontanamento da uno o da entrambi i genitori o dai soggetti esercenti la responsabilità genitoriale, trasmette al pubblico ministero il provvedimento corredato di ogni documentazione utile e di sintetica relazione che descrive i motivi dell’intervento a tutela del minore. (2) Il pubblico ministero, entro le successive settantadue ore, se non dispone la revoca del collocamento, chiede al tribunale per i minorenni la convalida del provvedimento; a tal fine può assumere sommarie informazioni e disporre eventuali accertamenti. Con il medesimo ricorso il pubblico ministero può formulare richieste ai sensi degli articoli 330 e seguenti. (2) Entro le successive quarantotto ore il tribunale per i minorenni, con decreto del presidente o del giudice da lui delegato, provvede sulla richiesta di convalida del provvedimento, nomina il curatore speciale del minore e il giudice relatore e fissa l’udienza di comparizione delle parti innanzi a questo entro il termine di quindici giorni. Il decreto è immediatamente comunicato al pubblico ministero e all’autorità che ha adottato il provvedimento a cura della cancelleria. Il ricorso e il decreto sono notificati entro quarantotto ore agli esercenti la responsabilità genitoriale e al curatore speciale a cura del pubblico ministero che a tal fine può avvalersi della polizia giudiziaria. (2) All’udienza il giudice relatore interroga liberamente le parti e può assumere informazioni; procede inoltre all’ascolto del minore direttamente e, ove ritenuto necessario, con l’ausilio di un esperto. Entro i quindici giorni successivi il tribunale per i minorenni, in composizione collegiale, pronuncia decreto con cui conferma, modifica o revoca il decreto di convalida, può adottare provvedimenti nell’interesse del minore e qualora siano state proposte istanze ai sensi degli articoli 330 e seguenti dà le disposizioni per l’ulteriore corso del procedimento. Il decreto è immediatamente comunicato alle parti a cura della cancelleria. (2) Entro il termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione del decreto il pubblico ministero, gli esercenti la responsabilità genitoriale e il curatore speciale possono proporre reclamo alla corte d’appello ai sensi dell’articolo 739 del codice di procedura civile. La corte d’appello provvede entro sessanta giorni dal deposito del reclamo. (2) Il provvedimento emesso dalla pubblica autorità perde efficacia se la trasmissione degli atti da parte della pubblica autorità, la richiesta di convalida da parte del pubblico ministero e i decreti del tribunale per i minorenni non intervengono entro i termini previsti. In questo caso il tribunale per i minorenni adotta i provvedimenti temporanei e urgenti nell’interesse del minore. (2) Qualora il minore sia collocato in comunità di tipo familiare, quale ipotesi residuale da applicare in ragione dell’accertata esclusione di possibili soluzioni alternative, si applicano le norme in tema di affidamento familiare. (2)