Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Domande frequenti
  4. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 406 c.c. Soggetti

In vigore

Il ricorso per l’istituzione dell’amministrazione di sostegno può essere proposto dallo stesso soggetto beneficiario, anche se minore, interdetto o inabilitato, ovvero da uno dei soggetti indicati nell’articolo 417. Se il ricorso concerne persona interdetta o inabilitata il medesimo è presentato congiuntamente all’istanza di revoca dell’interdizione o dell’inabilitazione davanti al giudice competente per quest’ultima. I responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona, ove a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l’apertura del procedimento di amministrazione di sostegno, sono tenuti a proporre al giudice tutelare il ricorso di cui all’articolo 407 o a fornirne comunque notizia al pubblico ministero.

In sintesi

  • Possono proporre ricorso per l'amministrazione di sostegno: lo stesso beneficiario (anche se minore, interdetto o inabilitato), il coniuge, la persona stabilmente convivente, i parenti entro il quarto grado, gli affini entro il secondo grado e il pubblico ministero.
  • Se il ricorso riguarda persona interdetta o inabilitata, va presentato congiuntamente all'istanza di revoca davanti al giudice competente per quest'ultima.
  • I responsabili dei servizi sanitari e sociali a conoscenza di fatti rilevanti sono tenuti a proporre ricorso o a informare il pubblico ministero.
  • Si tratta di un obbligo giuridico: la sua violazione puo comportare responsabilita disciplinare e in casi gravi anche penale.
  • La legittimazione e ampia per favorire l'accesso alla tutela e prevenire situazioni di abbandono.
Indice dei contenuti

La legittimazione attiva: una platea ampia

L'art. 406 c.c. amplia significativamente i soggetti legittimati a proporre il ricorso, rinviando all'elenco dell'art. 417 c.c. (in materia di interdizione e inabilitazione). La ratio e favorire l'accesso alla protezione, evitando che il beneficiario resti privo di tutela per inerzia dei familiari o per assenza di interlocutori istituzionali. La norma costituisce uno dei punti qualificanti della L. 6/2004: il legislatore ha voluto rompere con la logica di un istituto attivabile solo su iniziativa familiare.

Il beneficiario stesso

Innovazione di grande rilievo e la legittimazione del beneficiario stesso, anche se minore, interdetto o inabilitato. Questa apertura riflette la centralita dell'autodeterminazione: chi avverte la propria fragilita puo chiedere autonomamente assistenza, senza dover attendere l'iniziativa di terzi. La giurisprudenza ammette anche ricorsi presentati da soggetti gia incapaci di stare in giudizio, valutando la volonta sostanziale di richiedere protezione.

I soggetti dell'art. 417 c.c.

Sono legittimati: il coniuge, la persona stabilmente convivente, i parenti entro il quarto grado (genitori, figli, fratelli, nonni, zii, cugini), gli affini entro il secondo grado (suoceri, cognati), il tutore o curatore (se gia esistenti) e il pubblico ministero. La presenza del convivente di fatto, recepita gia prima della L. 76/2016 sulle unioni civili, valorizza i rapporti familiari sostanziali. Il pubblico ministero rappresenta l'extrema ratio per intervenire su soggetti privi di rete familiare.

Coordinamento con interdizione e inabilitazione

Se il ricorso riguarda persona gia interdetta o inabilitata, deve essere presentato congiuntamente all'istanza di revoca davanti al giudice (collegiale) competente per quest'ultima. Il legislatore ha cosi evitato sovrapposizioni: non si possono coesistere amministrazione di sostegno e interdizione/inabilitazione. La revoca apre il varco alla protezione meno invasiva.

L'obbligo dei servizi socio-sanitari

I responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura della persona, quando vengono a conoscenza di fatti che rendono opportuna l'apertura del procedimento, sono tenuti a presentare ricorso o a informare il pubblico ministero. Si tratta di un vero e proprio obbligo giuridico, non di una facolta: medici di reparto, assistenti sociali comunali, responsabili di RSA, devono attivarsi. La violazione puo comportare responsabilita disciplinare e, nei casi piu gravi (omessa segnalazione di soggetti totalmente privi di tutela), anche penali sotto il profilo dell'omissione di soccorso o di atti d'ufficio.

Caso pratico

Tizio, 78 anni, e ricoverato in RSA dopo un ictus. Non ha familiari prossimi. La direttrice della struttura rileva che Tizio possiede un appartamento e una pensione, ma non ci sono soggetti che possano gestire i pagamenti e le utenze. In ottemperanza all'art. 406, 3° comma, c.c., la direttrice presenta ricorso al giudice tutelare segnalando la situazione. Il giudice nomina un avvocato del foro come amministratore di sostegno.

Domande frequenti

Chi puo proporre il ricorso per l'amministrazione di sostegno?

Lo stesso beneficiario (anche minore, interdetto o inabilitato), il coniuge, il convivente stabile, i parenti entro il quarto grado, gli affini entro il secondo grado, il tutore o curatore eventualmente gia in carica, e il pubblico ministero.

Il beneficiario puo presentare da solo il ricorso?

Si, l'art. 406 c.c. lo prevede espressamente, anche se minore, interdetto o inabilitato. E una delle innovazioni piu rilevanti della L. 6/2004, espressione del principio di autodeterminazione.

I medici hanno l'obbligo di segnalare casi che richiedono amministratore?

Si. I responsabili dei servizi sanitari e sociali che hanno in cura la persona, se a conoscenza di fatti che rendono opportuna l'apertura del procedimento, sono tenuti a presentare ricorso al giudice tutelare o a informarne il pubblico ministero.

Si puo chiedere amministrazione di sostegno per un interdetto?

Si, ma il ricorso va presentato congiuntamente all'istanza di revoca dell'interdizione (o inabilitazione), davanti al giudice competente per quest'ultima. Le due forme di protezione non possono coesistere.

Cosa succede se nessuno presenta il ricorso?

Il pubblico ministero puo agire d'ufficio in caso di segnalazione o conoscenza diretta di situazioni di abbandono. Inoltre, l'obbligo dei servizi socio-sanitari rappresenta un meccanismo di garanzia per i soggetti privi di rete familiare.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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