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Ultimo aggiornamento: 12 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 408 c.c. Scelta dell’amministratore di sostegno

In vigore

La scelta dell’amministratore di sostegno avviene con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario. L’amministratore di sostegno può essere designato dallo stesso interessato, in previsione della propria eventuale futura incapacità, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata. In mancanza, ovvero in presenza di gravi motivi, il giudice tutelare può designare con decreto motivato un amministratore di sostegno diverso. Nella scelta, il giudice tutelare preferisce, ove possibile, il coniuge che non sia separato legalmente, la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, il parente entro il quarto grado ovvero il soggetto designato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata. Le designazioni di cui al primo comma possono essere revocate dall’autore con le stesse forme. Non possono ricoprire le funzioni di amministratore di sostegno gli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in carico il beneficiario. Il giudice tutelare, quando ne ravvisa l’opportunità, e nel caso di designazione dell’interessato quando ricorrano gravi motivi, può chiamare all’incarico di amministratore di sostegno anche altra persona idonea, ovvero uno dei soggetti di cui al titolo II al cui legale rappresentante ovvero alla persona che questi ha facoltà di delegare con atto depositato presso l’ufficio del giudice tutelare, competono tutti i doveri e tutte le facoltà previste nel presente capo.

Contenuto elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e revisionato dalla Redazione di La Legge in Chiaro sotto la responsabilità editoriale del Dott. Andrea Marton, Tax Advisor — Consulente Fiscale. Fonti verificate: Normattiva, Italgiure, Corte Costituzionale, Agenzia delle Entrate.

In sintesi

  • La scelta dell'amministratore avviene con esclusivo riguardo alla cura e agli interessi del beneficiario.
  • Il beneficiario puo autodesignare l'amministratore in previsione di futura incapacita, con atto pubblico o scrittura privata autenticata.
  • In mancanza, il giudice preferisce coniuge non separato, convivente stabile, genitori, figli, fratelli, parenti entro il quarto grado o il soggetto designato dal genitore superstite.
  • Non possono ricoprire l'incarico gli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura il beneficiario.
  • Per gravi motivi o nell'opportunita, il giudice puo nominare anche persone idonee esterne (es. avvocati, commercialisti).

Il principio guida: l'interesse del beneficiario

L'art. 408 c.c. e una delle norme piu innovative del sistema italiano di protezione: la scelta dell'amministratore di sostegno avviene con esclusivo riguardo alla cura e agli interessi della persona beneficiaria. Non rileva la comodita dei familiari, ne le ragioni di opportunita economica: il criterio guida e l'utilita concreta per il beneficiario. Il giudice tutelare ha un margine di apprezzamento ampio ma vincolato a questa finalita.

L'autodesignazione: una conquista di civilta

La norma introduce la facolta del soggetto interessato di designare anticipatamente il proprio amministratore di sostegno, in previsione di futura eventuale incapacita. La designazione si effettua mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata. Si tratta di una forma di pianificazione anticipata, parallela alle disposizioni anticipate di trattamento (DAT) della L. 219/2017, che valorizza l'autodeterminazione. Una persona consapevole di una malattia degenerativa (Alzheimer iniziale, sclerosi multipla, Parkinson) puo cosi assicurarsi che, qualora perdesse capacita, sia assistita da una persona di fiducia. La designazione e revocabile con le stesse forme.

L'ordine preferenziale

In mancanza di autodesignazione, il giudice preferisce nell'ordine: (1) il coniuge non separato legalmente; (2) la persona stabilmente convivente; (3) il padre, la madre, il figlio, il fratello, la sorella; (4) il parente entro il quarto grado; (5) il soggetto designato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata (utile per i figli con disabilita, modello del dopo di noi). L'ordine non e rigido: il giudice puo scostarsene motivatamente quando l'interesse del beneficiario lo richieda (gravi conflitti familiari, incapacita gestionale del parente prossimo).

I gravi motivi e l'amministratore terzo

Per gravi motivi il giudice puo discostarsi dall'ordine preferenziale o dalla designazione del beneficiario stesso, nominando un'altra persona idonea (spesso un avvocato o un commercialista del foro). I gravi motivi includono: conflitto di interessi, condotta del familiare contraria al beneficiario, incapacita gestionale, dissidi familiari acuti, patrimoni complessi che richiedono competenze tecniche. La motivazione deve essere puntuale: la giurisprudenza censura nomine di terzi prive di adeguata giustificazione.

Le incompatibilita

Sono radicalmente esclusi dall'incarico gli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in carico il beneficiario: medici curanti, assistenti sociali, infermieri, operatori di RSA, responsabili di strutture residenziali. La ratio e prevenire conflitti di interessi e captazioni di volonta. La giurisprudenza ha esteso il divieto anche a soggetti formalmente terzi ma di fatto legati alla struttura (es. amministratori societari o consulenti).

Caso pratico

Tizio, 60 anni, malato di sclerosi multipla in fase iniziale, predispone scrittura privata autenticata davanti al notaio designando come amministratore di sostegno la moglie Caia, e in subordine il fratello Sempronio. A distanza di sette anni, in seguito al peggioramento delle condizioni, Caia presenta ricorso allegando l'atto di designazione: il giudice nomina Caia amministratore, in attuazione della volonta anticipata di Tizio.

Domande frequenti

Posso scegliere io chi sara il mio amministratore di sostegno in futuro?

Si, attraverso atto pubblico o scrittura privata autenticata, puoi designare in anticipo il tuo amministratore di sostegno in previsione di futura incapacita. E una forma di pianificazione anticipata, sempre revocabile.

Chi viene preferito dal giudice in mancanza di designazione?

Nell'ordine: coniuge non separato, convivente stabile, padre/madre, figli, fratelli/sorelle, parenti entro il quarto grado, soggetto designato dal genitore superstite. L'ordine non e rigido: il giudice puo motivatamente scostarsi se l'interesse del beneficiario lo richiede.

Il medico o l'assistente sociale possono essere nominati amministratori?

No, l'art. 408 c.c. esclude espressamente gli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in carico il beneficiario. La ratio e prevenire conflitti di interessi e captazioni di volonta.

Quando il giudice puo nominare un avvocato come amministratore?

Quando ricorrono gravi motivi (conflitti familiari, patrimoni complessi, incapacita gestionale dei familiari, conflitto di interessi) o quando lo ravvisa opportuno. La motivazione deve essere puntuale.

Posso revocare la designazione fatta in passato?

Si, la designazione e revocabile in qualsiasi momento con le stesse forme con cui e stata effettuata (atto pubblico o scrittura privata autenticata). La revoca opera ex nunc.

Le informazioni in questa pagina hanno valore informativo e divulgativo. Non costituiscono consulenza legale. Per la tua situazione specifica consulta un avvocato.
A cura di
Redazione Legge in Chiaro
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