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  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Domande frequenti
  4. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 402 c.c. – Poteri tutelali spettanti agli istituti di assistenza

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

L’istituto di pubblica assistenza esercita i poteri tutelari sul minore ricoverato o assistito, secondo le norme del titolo X, capo I di questo libro, fino a quando non si provveda alla nomina di un tutore, e in tutti i casi nei quali l’esercizio della patria potestà o della tutela sia impedito. Resta salva la facoltà del giudice tutelare di deferire la tutela all’ente di assistenza o all’ospizio, ovvero di nominare un tutore a norma dell’art. 354.

Nel caso in cui il genitore riprenda l’esercizio della patria potestà, l’istituto deve chiedere al giudice tutelare di fissare eventualmente limiti o condizioni a tale esercizio.

In sintesi

  • L'istituto di pubblica assistenza esercita i poteri tutelari sul minore ricoverato secondo le norme del Titolo X, Capo I.
  • L'esercizio e provvisorio, fino alla nomina del tutore o nei casi in cui l'esercizio della responsabilita genitoriale o della tutela sia impedito.
  • Il giudice tutelare puo deferire formalmente la tutela all'ente di assistenza o nominare un tutore ex art. 354 c.c.
  • Se il genitore riprende l'esercizio della responsabilita genitoriale, l'istituto puo chiedere al giudice tutelare di fissare limiti o condizioni.
  • Norma di raccordo tra assistenza pubblica e disciplina codicistica della tutela.
Indice dei contenuti

Funzione della norma: l'investitura tutoria automatica dell'ente

L'art. 402 c.c. attribuisce all'istituto di pubblica assistenza il potere di esercitare i poteri tutelari sul minore ricoverato o assistito, in via provvisoria e automatica, nei casi in cui l'esercizio della responsabilita genitoriale o di una tutela formalmente costituita sia impedito. La ratio e evitare un vuoto di rappresentanza: nelle ore o nei giorni necessari al giudice tutelare per individuare e nominare un tutore, il minore deve poter contare su un soggetto legittimato a compiere atti urgenti (consensi sanitari, scelte scolastiche, gestione del sussidio).

Presupposti applicativi

L'esercizio dei poteri da parte dell'istituto presuppone due elementi cumulativi: il ricovero o assistenza del minore presso l'istituto stesso (presupposto fattuale) e l'impossibilita di esercizio della responsabilita genitoriale o della tutela (presupposto giuridico). L'impossibilita puo derivare da decesso, decadenza, sospensione, assenza, irreperibilita, lontananza geografica o oggettiva indisponibilita dei titolari. Non e richiesto un provvedimento formale di accertamento: l'investitura opera ex lege al sussistere dei presupposti.

Contenuto dei poteri esercitati

Il rinvio alle norme del Titolo X, Capo I implica che l'istituto eserciti gli stessi poteri del tutore: rappresentanza del minore nei rapporti patrimoniali e personali, amministrazione dei beni con l'obbligo di rendiconto, richiesta delle autorizzazioni del giudice tutelare per gli atti di straordinaria amministrazione (art. 374 c.c.). Diversamente dal tutore-persona fisica, l'ente opera tramite i propri organi (direttore, responsabile sociale, legale rappresentante) secondo lo statuto.

Deferimento formale o nomina del tutore

Il secondo periodo del primo comma riserva al giudice tutelare la scelta tra due alternative: deferire formalmente la tutela all'ente di assistenza, trasformando l'investitura automatica in nomina ufficiale (con tutti gli effetti formali), oppure nominare un tutore esterno ai sensi dell'art. 354 c.c. La scelta dipende dalla durata prevista dell'intervento, dalle caratteristiche del minore e dalla disponibilita di soggetti idonei. La pratica privilegia il tutore individuale per i minori inseriti in progetti adottivi o di affidamento.

Ripresa della responsabilita genitoriale

Il secondo comma disciplina la situazione di ritorno: quando il genitore riprende l'esercizio della responsabilita genitoriale, l'istituto e tenuto a chiedere al giudice tutelare di fissare eventuali limiti o condizioni al riesercizio. La norma riflette una visione realistica: il genitore che ha attraversato un periodo di impossibilita potrebbe non essere immediatamente in grado di assumere appieno le responsabilita, e il monitoraggio del giudice tutelare consente di accompagnare gradualmente il ritorno alla normalita familiare, fissando ad esempio prescrizioni sanitarie, scolastiche o di sostegno sociale.

Coordinamento con la L. 184/1983 e il sistema di protezione

L'art. 402 c.c. opera nel quadro complessivo della legge sull'adozione e l'affidamento. L'affidamento familiare ex artt. 2 ss. L. 184/1983 e oggi la soluzione preferita rispetto al ricovero in istituto, tanto che l'art. 2, comma 4, vieta il ricovero di minori di 6 anni in istituti e prevede la chiusura progressiva degli istituti residenziali. Il ricovero residuale e ammesso solo in comunita di tipo familiare e per limitati periodi. L'art. 402 c.c. si applica dunque oggi prevalentemente alle comunita di tipo familiare e alle case-famiglia.

Responsabilita dell'ente

L'istituto che esercita i poteri tutelari risponde delle proprie scelte come un tutore: deve agire secondo diligenza, rendere conto della gestione, evitare conflitti d'interesse. La responsabilita civile dell'ente per danni cagionati al minore segue le regole generali, con applicazione dell'art. 2049 c.c. per il fatto dei dipendenti e dell'art. 2048 c.c. per il danno cagionato dal minore stesso a terzi durante il ricovero.

Casi pratici

Tizio, dodicenne, e ricoverato in una comunita per minori dopo la morte improvvisa di entrambi i genitori. Nelle ore successive, prima che il giudice tutelare nomini un tutore, la comunita autorizza un intervento sanitario urgente: l'atto e valido perche compiuto nell'esercizio dei poteri tutelari ex art. 402 c.c. Pochi giorni dopo, il giudice tutelare deferisce formalmente la tutela alla comunita stessa. Caia, madre di Sempronio, era stata sospesa dalla responsabilita genitoriale per gravi problemi di tossicodipendenza, completato un percorso di recupero chiede di riprendere il figlio. L'istituto, prima di consegnare il minore, deve chiedere al giudice tutelare di valutare limiti e condizioni del rientro (es. controlli periodici dei servizi sociali, programma di terapia familiare).

Domande frequenti

L'istituto di pubblica assistenza diventa automaticamente tutore del minore ricoverato?

L'istituto esercita automaticamente i poteri tutelari quando il minore e ricoverato o assistito e l'esercizio della responsabilita genitoriale o della tutela sia impedito. Il giudice tutelare puo poi deferire formalmente la tutela all'ente o nominare un tutore esterno ex art. 354 c.c.

Quali atti puo compiere l'istituto in qualita di tutore provvisorio?

Puo compiere tutti gli atti spettanti al tutore secondo le norme del Titolo X, Capo I: rappresentanza nei rapporti patrimoniali e personali, amministrazione ordinaria dei beni, richiesta di autorizzazioni del giudice tutelare per gli atti di straordinaria amministrazione (art. 374 c.c.).

Cosa succede se il genitore vuole riprendere l'esercizio della responsabilita genitoriale?

L'istituto deve chiedere al giudice tutelare di fissare eventualmente limiti o condizioni al riesercizio della responsabilita genitoriale, per accompagnare gradualmente il ritorno del minore in famiglia e tutelare il suo benessere.

L'art. 402 c.c. si applica ancora oggi che si privilegia l'affidamento familiare?

Si, ma in ambito ridotto. La L. 184/1983 ha fortemente limitato il ricovero in istituti, soprattutto per i minori di 6 anni. La norma si applica oggi prevalentemente alle comunita di tipo familiare e alle case-famiglia che ospitano minori in attesa di soluzioni piu stabili.

L'istituto risponde dei danni causati al minore durante il ricovero?

Si. L'ente che esercita poteri tutelari risponde per la propria gestione secondo i principi generali. Risponde anche per il fatto dei propri dipendenti ex art. 2049 c.c. e per i danni cagionati a terzi dal minore durante la sorveglianza ex art. 2048 c.c.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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