Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Domande frequenti
  7. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Risposta in chiaro

L’art. 413 c.c. regola la revoca dell’amministrazione di sostegno: beneficiario, amministratore, PM e gli altri legittimati possono chiedere al giudice tutelare la sostituzione dell’amministratore o la cessazione della misura; il giudice provvede con decreto motivato dopo l’istruttoria, anche d’ufficio quando la misura si riveli inidonea.

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 413 c.c. Revoca dell’amministrazione di sostegno

In vigore

Quando il beneficiario, l’amministratore di sostegno, il pubblico ministero o taluno dei soggetti di cui all’articolo 406, ritengono che si siano determinati i presupposti per la cessazione dell’amministrazione di sostegno, o per la sostituzione dell’amministratore, rivolgono istanza motivata al giudice tutelare. L’istanza è comunicata al beneficiario ed all’amministratore di sostegno. Il giudice tutelare provvede con decreto motivato, acquisite le necessarie informazioni e disposti gli opportuni mezzi istruttori. Il giudice tutelare provvede altresì, anche d’ufficio, alla dichiarazione di cessazione dell’amministrazione di sostegno quando questa si sia rivelata inidonea a realizzare la piena tutela del beneficiario. In tale ipotesi, se ritiene che si debba promuovere giudizio di interdizione o di inabilitazione, ne informa il pubblico ministero, affinché vi provveda. In questo caso l’amministrazione di sostegno cessa con la nomina del tutore o del curatore provvisorio ai sensi dell’articolo 419, ovvero con la dichiarazione di interdizione o di inabilitazione.

In sintesi

  • Il beneficiario, l'ADS, il PM o i legittimati ex art. 406 c.c. possono chiedere al giudice tutelare la cessazione o la sostituzione dell'amministratore.
  • L'istanza è comunicata al beneficiario e all'amministratore di sostegno per garantire il contraddittorio.
  • Il giudice tutelare provvede con decreto motivato, dopo aver acquisito le informazioni e disposto i mezzi istruttori necessari.
  • Anche d'ufficio il giudice può dichiarare la cessazione quando la misura si riveli inidonea a tutelare il beneficiario.
  • Se ritiene necessaria interdizione o inabilitazione, il giudice informa il PM, che promuove il giudizio; l'ADS cessa con la nomina del tutore/curatore provvisorio o con la dichiarazione di interdizione o inabilitazione.
Indice dei contenuti

La revoca dell'amministrazione di sostegno: il principio di adeguatezza

L'art. 413 c.c. disciplina la cessazione dell'amministrazione di sostegno e la sostituzione dell'ADS. La norma esprime un principio centrale dell'istituto: la flessibilita' della misura. L'ADS non e' una situazione cristallizzata: deve adattarsi all'evoluzione delle condizioni del beneficiario. Se questi recupera l'autonomia decisionale, la misura va revocata; se peggiora al punto da richiedere una protezione più intensa, si apre la strada all'interdizione o inabilitazione; se l'ADS si rivela inadatto, si procede alla sua sostituzione.

L'istanza di parte

Il primo comma elenca i soggetti legittimati a chiedere la cessazione o sostituzione: beneficiario, ADS, PM e soggetti dell'art. 406 c.c. (coniuge, convivente stabile, parenti entro il quarto grado, affini entro il secondo, responsabili dei servizi socio-sanitari). L'istanza deve essere motivata: deve indicare i fatti che giustificano la richiesta, ad esempio la guarigione del beneficiario, l'aggravarsi delle sue condizioni, l'inadempimento dei doveri dell'ADS o un sopravvenuto conflitto di interessi. L'istanza e' comunicata al beneficiario e all'ADS perché possano interloquire nel procedimento.

Procedura davanti al giudice tutelare

Il secondo comma scolpisce le modalità decisorie: il giudice tutelare provvede con decreto motivato dopo aver acquisito le informazioni e disposto i mezzi istruttori necessari. Tipicamente: audizione personale del beneficiario (art. 407 c.c.), audizione dell'ADS, raccolta di documentazione medica, accertamenti tecnici. La motivazione e' garanzia di controllo: deve dare conto degli elementi che giustificano la cessazione o sostituzione e dell'eventuale valutazione di alternative meno radicali.

L'intervento officioso del giudice tutelare

Il terzo comma e' essenziale: il giudice può provvedere anche d'ufficio alla cessazione quando l'ADS si riveli inidonea a realizzare la piena tutela del beneficiario. La norma traduce un dovere di sorveglianza continua del giudice tutelare. Se dai rendiconti, dai colloqui o da segnalazioni emerge che la misura non raggiunge lo scopo (es. il beneficiario subisce abusi nonostante l'ADS, o le sue esigenze sono divenute troppo complesse), il giudice agisce senza necessità di iniziativa di parte.

Passaggio a interdizione o inabilitazione

Se il giudice tutelare ritiene di promuovere giudizio di interdizione o inabilitazione, ne informa il PM, unico legittimato a promuovere il giudizio davanti al tribunale (art. 417 c.c.). L'amministrazione di sostegno cessa con due eventi alternativi: la nomina del tutore o del curatore provvisorio ex art. 419 c.c., oppure la dichiarazione di interdizione o di inabilitazione. La continuità della protezione e' garantita: il beneficiario non resta mai senza un soggetto deputato a tutelarlo.

Caso pratico

Tizio, beneficiario di ADS da otto anni per una depressione grave, ha completato un percorso terapeutico e ha recuperato piena autonomia. Tizio stesso presenta istanza al giudice tutelare per la cessazione ex art. 413 c.c. Il giudice acquisisce relazione del medico curante e dei servizi sociali, sente Tizio e l'ADS Caia (la sorella) e, riscontrato il recupero stabile, dichiara cessata l'amministrazione con decreto motivato. Tizio riacquista pienamente la capacità di agire.

Pronunce della Corte Costituzionale

Corte Cost., sent. n. 440/2005

NON FONDATEZZA

Pronunciandosi anche sull'art. 413 c.c., la Corte ha confermato la legittimità della disciplina di revoca dell'amministrazione di sostegno, ribadendo la natura flessibile dell'istituto: il giudice tutelare può dichiarare la cessazione anche d'ufficio quando la misura risulti inidonea a tutelare il beneficiario, ovvero modulare la sostituzione dell'amministratore secondo le mutate esigenze.

Domande frequenti

Chi può chiedere la cessazione dell'amministrazione di sostegno?

Il beneficiario stesso, l'amministratore di sostegno, il pubblico ministero e i soggetti dell'art. 406 c.c.: coniuge, convivente stabile, parenti entro il quarto grado, affini entro il secondo, responsabili dei servizi socio-sanitari.

Come avviene la sostituzione dell'amministratore di sostegno?

Su istanza motivata di uno dei legittimati, il giudice tutelare provvede con decreto motivato, dopo aver acquisito le informazioni necessarie. Tipici motivi di sostituzione: inadempimento, conflitto di interessi, impedimento prolungato dell'ADS.

Il giudice tutelare può agire d'ufficio per chiudere l'amministrazione di sostegno?

Si'. L'art. 413, terzo comma, c.c. prevede che il giudice provveda anche d'ufficio quando la misura si riveli inidonea a realizzare la piena tutela del beneficiario, ad esempio per insufficienza protettiva o per recupero dell'autonomia.

Cosa succede se le condizioni del beneficiario peggiorano e serve l'interdizione?

Il giudice tutelare informa il pubblico ministero affinché promuova il giudizio di interdizione o inabilitazione. L'ADS cessa con la nomina del tutore o curatore provvisorio ex art. 419 c.c. o con la dichiarazione di interdizione/inabilitazione.

Serve un avvocato per chiedere la cessazione dell'amministrazione di sostegno?

Nei procedimenti davanti al giudice tutelare e' ammesso il ricorso personale del beneficiario e degli altri legittimati, senza assistenza obbligatoria di un difensore. Il giudice provvede comunque ad acquisire le informazioni necessarie.

Fonti consultate: 1 fonte verificate
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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