Art. 1983 c.c. – Controllo del debitore
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Il debitore ha diritto di controllare la gestione e di averne il rendiconto alla fine della liquidazione, o alla fine di ogni anno se la gestione dura più di un anno.
Se è stato nominato un liquidatore, questi deve rendere il conto anche al debitore.

Spiegazione
Il debitore di un titolo di credito può opporre al possessore solo: le eccezioni a lui personali, quelle di forma, quelle fondate sul contesto letterale del titolo e quelle di falsità della firma, difetto di capacità o di rappresentanza. Non può opporre le eccezioni personali verso i precedenti possessori, salvo che il possessore abbia agito intenzionalmente a suo danno.
Come funziona e quando si applica
È la regola dell’autonomia e dell’astrattezza dei titoli di credito: chi acquista il titolo in buona fede è immune dalle vicende dei rapporti precedenti. Distingue le «eccezioni reali» (opponibili a tutti) dalle «eccezioni personali» (solo verso una determinata persona).
Esempio pratico
Chi ha emesso un assegno non può opporre al portatore di buona fede le contestazioni che aveva nei confronti del primo prenditore.
Domande frequenti
Quali eccezioni può opporre chi ha firmato una cambiale o un assegno?
Solo le eccezioni reali (di forma, dal testo del titolo, falsità/incapacità) e quelle personali al portatore attuale; non quelle verso i precedenti possessori, salvo dolo.
Norme collegate
Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.