Autore: Andrea Marton

  • Art. 1959 c.c.: Sopravvenuta insolvenza del mandante o del terzo

    Art. 1959 c.c.: Sopravvenuta insolvenza del mandante o del terzo

    Art. 1959 c.c. – Sopravvenuta insolvenza del mandante o del terzo

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Se, dopo l’accettazione dell’incarico, le condizioni patrimoniali di colui che lo ha conferito o del terzo sono divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito, colui che ha accettato l’incarico non può essere costretto ad eseguirlo.

    Si applica inoltre la disposizione dell’art. 1956.

  • Art. 1960 Codice Civile: Nozione

    Art. 1960 Codice Civile: Nozione

    Art. 1960 c.c. – Nozione

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    L’anticresi è il contratto col quale il debitore o un terzo si obbliga a consegnare un immobile al creditore a garanzia del credito, affinchè il creditore ne percepisca i frutti, imputandoli agli interessi, se dovuti, e quindi al capitale.

  • Articolo 1961 Codice Civile: Obblighi del creditore anticretico

    Articolo 1961 Codice Civile: Obblighi del creditore anticretico

    Art. 1961 c.c. Obblighi del creditore anticretico

    In vigore

    Il creditore, se non è stato convenuto diversamente, è obbligato a pagare i tributi e i pesi annui dell’immobile ricevuto in anticresi. Egli ha l’obbligo di conservare, amministrare e coltivare il fondo da buon padre di famiglia. Le spese relative devono essere prelevate dai frutti. Il creditore, se vuole liberarsi da tali obblighi, può, in ogni tempo, restituire l’immobile al debitore, purché non abbia rinunziato a tale facoltà.

  • Articolo 1962 Codice Civile: Durata dell’anticresi

    Articolo 1962 Codice Civile: Durata dell’anticresi

    Art. 1962 c.c. – Durata dell’anticresi

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    L’anticresi dura finchè il creditore sia stato interamente soddisfatto del suo credito, anche se il credito o l’immobile dato in anticresi sia divisibile, salvo che sia stata stabilita la durata.

    In ogni caso l’anticresi non può avere una durata superiore a dieci anni.

    Se è stato stipulato un termine maggiore, questo si riduce al termine suddetto.

  • Articolo 1963 Codice Civile: Divieto del patto commissorio

    Articolo 1963 Codice Civile: Divieto del patto commissorio

    Art. 1963 c.c. – Divieto del patto commissorio

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    È nullo qualunque patto, anche posteriore alla conclusione del contratto, con cui si conviene che la proprietà dell’immobile passi al creditore nel caso di mancato pagamento del debito.

  • Art. 1964 c.c.: Compensazione dei frutti con gli interessi

    Art. 1964 c.c.: Compensazione dei frutti con gli interessi

    Art. 1964 c.c. – Compensazione dei frutti con gli interessi

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Salva la disposizione dell’art. 1448, è valido il patto col quale le parti convengono che i frutti si compensino con gli interessi in tutto o in parte. In tal caso il debitore può in ogni tempo estinguere il suo debito e rientrare nel possesso dell’immobile.

  • Art. 1965 Codice Civile: Nozione

    Art. 1965 Codice Civile: Nozione

    Art. 1965 c.c. – Nozione

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    La transazione è il contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro.

    Con le reciproche concessioni si possono creare, modificare o estinguere anche rapporti diversi da quello che ha formato oggetto della pretesa e della contestazione delle parti.

    Spiegazione

    La transazione è il contratto con cui le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già cominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro. È lo strumento dell’accordo che chiude una controversia senza arrivare (o senza proseguire) in giudizio.

    Come funziona e quando si applica

    Elemento essenziale sono le reciproche concessioni: ciascuno rinuncia a qualcosa. Richiede la capacità di disporre dei diritti coinvolti (art. 1966) e, per i diritti immobiliari o di valore elevato, la prova scritta (art. 1967). Non è valida su diritti indisponibili.

    Esempio pratico

    Due imprese in causa per un pagamento si accordano: una riduce la pretesa, l’altra paga subito una somma; con questa transazione la lite si chiude.

    Domande frequenti

    Che cos’è una transazione?

    Un accordo con cui le parti, con reciproche concessioni, chiudono o prevengono una lite.

    Serve un atto scritto?

    La transazione si prova per iscritto e richiede forma scritta quando riguarda diritti immobiliari; non è ammessa sui diritti indisponibili.

    Norme collegate

    Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.

  • Art. 1966 c.c.: Capacità a transigere e disponibilità dei diritti

    Art. 1966 c.c.: Capacità a transigere e disponibilità dei diritti

    Art. 1966 c.c. – Capacità a transigere e disponibilità dei diritti

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Per transigere le parti devono avere la capacità di disporre dei diritti che formano oggetto della lite.

    La transazione è nulla se tali diritti, per loro natura o per espressa disposizione di legge, sono sottratti alla disponibilità delle parti.

  • Art. 1967 Codice Civile: Prova

    Art. 1967 Codice Civile: Prova

    Art. 1967 c.c. – Prova

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    La transazione deve essere provata per iscritto, fermo il disposto del n. 12 dell’art. 1350.

  • Articolo 1968 Codice Civile: Transazione sulla falsità di documenti

    Articolo 1968 Codice Civile: Transazione sulla falsità di documenti

    Art. 1968 c.c. – Transazione sulla falsità di documenti

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    La transazione nei giudizi civili di falso non produce alcun effetto, se non è stata omologata dal tribunale, sentito il pubblico ministero.

  • Articolo 1969 Codice Civile: Errore di diritto

    Articolo 1969 Codice Civile: Errore di diritto

    Art. 1969 c.c. – Errore di diritto

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    La transazione non può essere annullata per errore di diritto relativo alle questioni che sono state oggetto di controversia tra le parti.

  • Art. 1970 Codice Civile: Lesione

    Art. 1970 Codice Civile: Lesione

    Art. 1970 c.c. – Lesione

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    La transazione non può essere impugnata per causa di lesione.