Art. 24 D.Lgs. 446/97 (IRAP) – Poteri delle regioni
In vigore dal 01/01/1998
DLgs. 15.12.1997 n. 446 – Art. 25-26 26 1. Le regioni a statuto ordinario possono disciplinare, con legge, nel rispetto dei principi in materia di imposte sul reddito e di quelli recati dal presente titolo, le procedure applicative dell’imposta, ferme restando le disposizioni degli articoli 19, da 21 a 23, e da 32 a 35. 2. Le regioni a statuto speciale e le provincie autonome di Trento e Bolzano provvedono, con legge, alla attuazione delle disposizioni del presente titolo in conformità delle disposizioni della legge 23 dicembre 1996, n. 662, articolo 3, commi 158 e 159. 3. L’accertamento delle violazioni alle norme del presente titolo compete alle amministrazioni regionali. 4. Le leggi di cui ai commi 1 e 2 possono prevedere la stipula di convenzioni con il Ministero delle finanze per l’espletamento, in tutto o in parte, delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione dell’imposta, nonché per le attività concernenti il relativo contenzioso, secondo le disposizioni in materia di imposte sui redditi. 5. Gli uffici dell’amministrazione finanziaria ed i comandi della Guardia di finanza cooperano per l’acquisizione ed il reperimento degli elementi utili per l’accertamento dell’imposta e per la repressione delle violazioni alle norme del presente titolo, procedendo anche di propria iniziativa secondo le norme e con le facoltà stabilite dalle singole leggi regionali o, in loro mancanza, secondo le facoltà loro attribuite dalla normativa tributaria statale, trasmettendo agli uffici regionali i relativi verbali e rapporti. 6. Le leggi di cui ai commi 1 e 2 non possono avere effetto anteriore al periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2000. 7. Con decreto del Ministro delle finanze da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni, sono stabiliti gli organi competenti all’irrogazione delle sanzioni e le modalità di ripartizione delle somme riscosse in caso di concorso formale di violazioni continuate rilevanti ai fini dell’imposta regionale e di altri tributi.



