Art. 1959 c.c. – Sopravvenuta insolvenza del mandante o del terzo
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Se, dopo l’accettazione dell’incarico, le condizioni patrimoniali di colui che lo ha conferito o del terzo sono divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito, colui che ha accettato l’incarico non può essere costretto ad eseguirlo.
Si applica inoltre la disposizione dell’art. 1956.

Spiegazione
La transazione è il contratto con cui le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già cominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro. È lo strumento dell’accordo che chiude una controversia senza arrivare (o senza proseguire) in giudizio.
Come funziona e quando si applica
Elemento essenziale sono le reciproche concessioni: ciascuno rinuncia a qualcosa. Richiede la capacità di disporre dei diritti coinvolti (art. 1966) e, per i diritti immobiliari o di valore elevato, la prova scritta (art. 1967). Non è valida su diritti indisponibili.
Esempio pratico
Due imprese in causa per un pagamento si accordano: una riduce la pretesa, l’altra paga subito una somma; con questa transazione la lite si chiude.
Domande frequenti
Che cos’è una transazione?
Un accordo con cui le parti, con reciproche concessioni, chiudono o prevengono una lite.
Serve un atto scritto?
La transazione si prova per iscritto e richiede forma scritta quando riguarda diritti immobiliari; non è ammessa sui diritti indisponibili.
Norme collegate
Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.