Autore: Andrea Marton

  • Art. 24 IRAP – Poteri delle regioni

    Art. 24 IRAP – Poteri delle regioni

    Art. 24 D.Lgs. 446/97 (IRAP) – Poteri delle regioni

    In vigore dal 01/01/1998

    DLgs. 15.12.1997 n. 446 – Art. 25-26 26 1. Le regioni a statuto ordinario possono disciplinare, con legge, nel rispetto dei principi in materia di imposte sul reddito e di quelli recati dal presente titolo, le procedure applicative dell’imposta, ferme restando le disposizioni degli articoli 19, da 21 a 23, e da 32 a 35. 2. Le regioni a statuto speciale e le provincie autonome di Trento e Bolzano provvedono, con legge, alla attuazione delle disposizioni del presente titolo in conformità delle disposizioni della legge 23 dicembre 1996, n. 662, articolo 3, commi 158 e 159. 3. L’accertamento delle violazioni alle norme del presente titolo compete alle amministrazioni regionali. 4. Le leggi di cui ai commi 1 e 2 possono prevedere la stipula di convenzioni con il Ministero delle finanze per l’espletamento, in tutto o in parte, delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione dell’imposta, nonché per le attività concernenti il relativo contenzioso, secondo le disposizioni in materia di imposte sui redditi. 5. Gli uffici dell’amministrazione finanziaria ed i comandi della Guardia di finanza cooperano per l’acquisizione ed il reperimento degli elementi utili per l’accertamento dell’imposta e per la repressione delle violazioni alle norme del presente titolo, procedendo anche di propria iniziativa secondo le norme e con le facoltà stabilite dalle singole leggi regionali o, in loro mancanza, secondo le facoltà loro attribuite dalla normativa tributaria statale, trasmettendo agli uffici regionali i relativi verbali e rapporti. 6. Le leggi di cui ai commi 1 e 2 non possono avere effetto anteriore al periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2000. 7. Con decreto del Ministro delle finanze da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni, sono stabiliti gli organi competenti all’irrogazione delle sanzioni e le modalità di ripartizione delle somme riscosse in caso di concorso formale di violazioni continuate rilevanti ai fini dell’imposta regionale e di altri tributi.

  • Articolo 329 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 329 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 329 CCII – Fatti di bancarotta fraudolenta

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 – testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. Si applicano le pene stabilite nell’articolo 322 agli amministratori, ai direttori generali, ai sindaci e ai liquidatori di società in liquidazione giudiziale, i quali hanno commesso alcuno dei fatti preveduti nel suddetto articolo.

    2. Si applica alle persone suddette la pena prevista dall’articolo 322, comma 1, se: a) hanno cagionato, o concorso a cagionare, il dissesto della società, commettendo alcuno dei fatti previsti dagli articoli 2621, 2622, 2626, 2627, 2628, 2629, 2632, 2633 e 2634 del codice civile. b) hanno cagionato con dolo o per effetto di operazioni dolose il dissesto della società.

    3. Si applica altresì in ogni caso la disposizione dell’articolo 322, comma 4.

  • Articolo 287 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 287 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 287 CCII – Liquidazione giudiziale di gruppo

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 – testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. Più imprese in stato di insolvenza, appartenenti al medesimo gruppo e aventi ciascuna il centro degli interessi principali nello Stato italiano, possono essere assoggettate, in accoglimento di un unico ricorso, dinanzi ad un unico tribunale, a una procedura di liquidazione giudiziale unitaria quando risultino opportune forme di coordinamento nella liquidazione degli attivi, in funzione dell’obiettivo del migliore soddisfacimento dei creditori delle diverse imprese del gruppo, ferma restando l’autonomia delle rispettive masse attive e passive. A tal fine il tribunale tiene conto dei preesistenti reciproci collegamenti di natura economica o produttiva, della composizione dei patrimoni delle diverse imprese e della presenza dei medesimi amministratori.

    2. In tal caso, il tribunale nomina, salvo che sussistano specifiche ragioni, un unico giudice delegato, un unico curatore, un comitato dei creditori per ciascuna impresa del gruppo. Il tribunale può in ogni momento disporre la separazione dell’unica procedura quando emergono conflitti di interessi tra le diverse imprese del gruppo oppure conflitti tra le ragioni dei rispettivi creditori. Il tribunale dispone sempre la separazione, con nomina di distinti curatori, giudice delegato e comitato dei creditori nell’ipotesi di cui all’articolo 291, comma 1, secondo periodo.

    3. Nel programma di liquidazione il curatore illustra le modalità del coordinamento nella liquidazione degli attivi delle diverse imprese. Le spese generali della procedura sono imputate alle imprese del gruppo in proporzione delle rispettive masse attive.

    4. Se le diverse imprese del gruppo hanno il proprio centro degli interessi principali in circoscrizioni giudiziarie diverse, il tribunale competente è quello dinanzi al quale è stata depositata la prima domanda di liquidazione giudiziale. Qualora la domanda di accesso alla procedura sia presentata contemporaneamente da più imprese dello stesso gruppo, è competente il tribunale individuato ai sensi dell’articolo 27, in relazione al centro degli interessi principali della società o ente o persona fisica che, in base alla pubblicità prevista dall’articolo 2497-bis del codice civile, esercita l’attività di direzione e coordinamento oppure, in mancanza, dell’impresa che presenta la più elevata esposizione debitoria in base all’ultimo bilancio approvato.

    5. Quando ravvisa l’insolvenza di un’impresa del gruppo non ancora assoggettata alla procedura di liquidazione giudiziale, il curatore designato ai sensi del comma 2, segnala tale circostanza agli organi di amministrazione e controllo ovvero promuove direttamente l’accertamento dello stato di insolvenza di detta impresa.

  • Articolo 236 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 236 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 236 CCII – Effetti della chiusura

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 – testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. Fatto salvo quanto previsto nell’articolo 234, con la chiusura cessano gli effetti della procedura di liquidazione giudiziale sul patrimonio del debitore e le conseguenti incapacità personali e decadono gli organi preposti alla procedura mede- sima.

    2. Le azioni esperite dal curatore per l’esercizio di diritti derivanti dalla procedura non possono essere proseguite, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 234.

    3. I creditori riacquistano il libero esercizio delle azioni verso il debitore per la parte non soddisfatta dei loro crediti per capitale e interessi, salvo quanto previsto dagli articoli 278 e seguenti.

    4. Il decreto, anche emesso ai sensi dell’articolo 246, comma 2-bis, secondo periodo o la sentenza con la quale il credito è stato ammesso al passivo costituisce prova scritta per gli effetti di cui all’articolo 634 del codice di procedura civile.

    5. Nelle ipotesi previste dall’articolo 234, il giudice delegato e il curatore restano in carica ai soli fini di quanto ivi previsto. In nessun caso i creditori possono agire su quanto è oggetto dei giudizi medesimi.

  • Holding e direzione di gruppo: esempi pratici sull’art. 2497 c.c.

    Holding e direzione di gruppo: esempi pratici sull’art. 2497 c.c.

    In sintesi

    • L’art. 2497 c.c. disciplina la responsabilità da direzione e coordinamento di società, tipica dei gruppi e delle holding.
    • La capogruppo che agisce nel proprio interesse violando i principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale è responsabile.
    • Risponde verso i soci delle controllate per il pregiudizio a redditività e valore della partecipazione e verso i creditori per la lesione del patrimonio.
    • Non c’è responsabilità se il danno è compensato dal risultato complessivo dell’attività di direzione (vantaggi compensativi).

    La norma (art. 2497, comma 1, c.c.)

    «Le società o gli enti che, esercitando attività di direzione e coordinamento di società, agiscono nell’interesse imprenditoriale proprio o altrui in violazione dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale delle società medesime, sono direttamente responsabili nei confronti dei soci di queste per il pregiudizio arrecato alla redditività ed al valore della partecipazione sociale, nonché nei confronti dei creditori sociali per la lesione cagionata all’integrità del patrimonio della società.»

    Elemento Contenuto
    Soggetto responsabile Chi esercita direzione e coordinamento
    Verso i soci Pregiudizio a redditività e valore della partecipazione
    Verso i creditori Lesione dell’integrità del patrimonio
    Esimente Vantaggi compensativi del gruppo

    Tre casi pratici

    Operazione dannosa imposta alla controllata

    La holding impone alla controllata un’operazione svantaggiosa a favore del gruppo.

    Cosa fare: I soci di minoranza e i creditori possono agire ex art. 2497 se l’operazione viola la corretta gestione, salvo che il danno sia compensato dai vantaggi complessivi del gruppo.

    Pubblicità e trasparenza del gruppo

    Una società è soggetta ad altrui direzione e coordinamento senza darne evidenza.

    Cosa fare: Indicare l’appartenenza al gruppo negli atti e nel registro imprese (artt. 2497-bis): la trasparenza è obbligatoria e la sua mancanza espone a responsabilità.

    Vantaggi compensativi

    La controllata subisce uno svantaggio puntuale ma trae benefici dall’appartenenza al gruppo.

    Cosa fare: Documentare i vantaggi compensativi: se il danno è eliso dal risultato complessivo della direzione e coordinamento, la responsabilità è esclusa.

    Spunti pratici

    • La responsabilità è diretta verso soci e creditori della controllata.
    • Gli obblighi di pubblicità e motivazione delle decisioni (artt. 2497-bis e 2497-ter) sono centrali.
    • Si collega alla disciplina fiscale dei gruppi (dividendi, transfer pricing) e alla holding.

    Norme collegate

    Fonti affidabili

    • Codice civile, art. 2497
    • Codice civile, artt. 2497-bis e 2497-ter (pubblicità e motivazione)
    • Corte di Cassazione, giurisprudenza sui gruppi

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  • Articolo 224 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 224 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 224 CCII – Crediti assistiti da prelazione

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 – testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. I crediti assistiti da privilegio generale hanno diritto di prelazione per il capitale, le spese e gli interessi, nei limiti di cui agli articoli 153 e 154, sul prezzo ricavato dalla liquidazione del patrimonio mobiliare, sul quale concorrono in un’unica graduatoria con i crediti garantiti da privilegio speciale mobiliare, secondo il grado previsto dalla legge.

    2. I crediti garantiti da ipoteca e pegno e quelli assistiti da privilegio speciale hanno diritto di prelazione per il capitale, le spese e gli interessi, nei limiti di cui agli articoli 153 e 154, sul prezzo ricavato dai beni vincolati alla loro garanzia.

  • Articolo 305 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 305 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 305 CCII – Commissario liquidatore

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 – testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. Il commissario liquidatore procede a tutte le operazioni della liquidazione secondo le direttive dell’autorità che vigila sulla liquidazione e sotto il controllo del comitato di sorveglianza.

    2. Il commissario prende in consegna i beni compresi nella liquidazione, le scritture contabili e gli altri documenti dell’impresa o dell’ente richiedendo, ove occorra, l’assistenza di un notaio.

    3. Il commissario forma quindi l’inventario, nominando, se necessario, uno o più stimatori per la valutazione dei beni.

  • Articolo 341 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 341 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 341 CCII – Concordato preventivo e accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari e convenzione di moratoria

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 – testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. È punito con la reclusione da uno a cinque anni l’imprenditore, che, al solo scopo di ottenere l’apertura della procedura di concordato preventivo o di ottenere l’omologazione di un accordo di ristrutturazione o il consenso alla sottoscrizione della convenzione di moratoria, si sia attribuito attività inesistenti, ovvero, per influire sulla formazione delle maggioranze, abbia simulato crediti in tutto o in parte inesistenti.

    2. Nel caso di concordato preventivo si applicano: a) le disposizioni degli articoli 329 e 330 agli amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori di società; b) la disposizione dell’articolo 333 agli institori dell’imprenditore; c) le disposizioni degli articoli 334 e 335 al commissario del concordato preventivo; d) le disposizioni degli articoli 338 e 339 ai creditori.

    3. Nel caso di accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa o di convenzione di moratoria, nonchè nel caso di omologa di accordi di ristrutturazione ai sensi dell’articolo 63, commi 4 e 5, si applicano le disposizioni previste al comma 2, lettere a), b) e d).

  • Articolo 263 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 263 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 263 CCII – Patrimonio destinato incapiente e violazione delle regole di separatezza

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 – testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. Se a seguito dell’apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società o nel corso della gestione il curatore rileva che il patrimonio destinato è incapiente provvede, previa autorizzazione del giudice delegato, alla sua liquidazione secondo le regole della liquidazione della società, in quanto compatibili.

    2. I creditori particolari del patrimonio destinato possono presentare domanda di insinuazione al passivo della procedura di liquidazione giudiziale aperta nei confronti della società nei casi di responsabilità sussidiaria o illimitata previsti dall’articolo 2447-quinquies, terzo e quarto comma, del codice civile.

    3. Se risultano violate le regole di separatezza fra uno o più patrimoni destinati costituiti dalla società e il patrimonio della società medesima, il curatore può proporre l’azione sociale di responsabilità e l’azione dei creditori sociali prevista dall’articolo 2394 del codice civile nei confronti degli amministratori e dei componenti degli organi di controllo della società.

  • Articolo 366 Codice Civile: Beni amministrati da curatore speciale

    Articolo 366 Codice Civile: Beni amministrati da curatore speciale

    Art. 366 c.c. – Beni amministrati da curatore speciale

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il tutore deve comprendere nell’inventario generale del patrimonio del minore anche i beni, la cui amministrazione è stata deferita a un curatore speciale. Se questi ha formato un inventario particolare di tali beni, deve rimetterne copia al tutore, il quale lo unirà all’inventario generale.

    Il curatore deve anche comunicare al tutore copia dei conti periodici della sua amministrazione, salvo che il disponente lo abbia esonerato.

  • Art. 22 IRAP – Giurisdizione sulle controversie

    Art. 22 IRAP – Giurisdizione sulle controversie

    Art. 22 D.Lgs. 446/97 (IRAP) – Giurisdizione sulle controversie

    In vigore dal 01/01/1998

    1. Le controversie concernenti l’imposta regionale sulle attività produttive e la relativa addizionale e le sanzioni sono soggette alla giurisdizione delle Commissioni tributarie secondo le disposizioni del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

  • Articolo 235 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 235 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 235 CCII – Decreto di chiusura

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 – testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. La chiusura della procedura di liquidazione giudiziale è dichiarata con decreto motivato del tribunale su istanza del curatore o del debitore ovvero di ufficio, pubblicato nelle forme prescritte dall’articolo 45. Unitamente all’istanza di cui al primo periodo il curatore deposita un rapporto riepilogativo finale redatto in conformità a quanto previsto dall’articolo 130, comma 9, anche ai fini della dichiarazione di cui all’articolo 281, comma 1.

    2. Quando la chiusura della procedura è dichiarata ai sensi dell’articolo 233, comma 1, lettera d), prima dell’approvazione del programma di liquidazione, il tribunale decide sentiti il curatore, il comitato dei creditori e il debitore.

    3. Contro il decreto che dichiara la chiusura o ne respinge la richiesta è ammesso reclamo a norma dell’articolo 124. Contro il decreto della corte di appello, il ricorso per cassazione è proposto nel termine perentorio di trenta giorni, decorrente dalla notificazione o comunicazione del provvedimento per il curatore, per il debitore, per il comitato dei creditori e per chi ha proposto il reclamo o è intervenuto nel procedimento; dal compimento della pubblicità di cui all’articolo 45 per ogni altro interessato.

    4. Il decreto di chiusura acquista efficacia quando è decorso il termine per il reclamo, senza che questo sia stato proposto, ovvero quando il reclamo è definitivamente rigettato.

    5. Con i decreti emessi ai sensi dei commi 1 e 3, sono impartite le disposizioni esecutive volte ad attuare gli effetti della decisione. Allo stesso modo si provvede a seguito del passaggio in giudicato della sentenza di revoca della procedura di liquidazione giudiziale o della definitività del decreto di omologazione del concordato proposto nel corso della procedura stessa.