Autore: Andrea Marton

  • Articolo 1670 Codice Civile: Responsabilità dei subappaltatori

    Articolo 1670 Codice Civile: Responsabilità dei subappaltatori

    Art. 1670 c.c. – Responsabilità dei subappaltatori

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    L’appaltatore, per agire in regresso nei confronti dei subappaltatori, deve, sotto pena di decadenza, comunicare ad essi la denunzia entro sessanta giorni dal ricevimento.

  • Articolo 1671 Codice Civile: Recesso unilaterale dal contratto

    Articolo 1671 Codice Civile: Recesso unilaterale dal contratto

    Art. 1671 c.c. – Recesso unilaterale dal contratto

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il committente può recedere dal contratto, anche se è stata iniziata l’esecuzione dell’opera o la prestazione del servizio, purché tenga indenne l’appaltatore delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e del mancato guadagno.

  • Articolo 1672 Codice Civile: Impossibilità di esecuzione dell’opera

    Articolo 1672 Codice Civile: Impossibilità di esecuzione dell’opera

    Art. 1672 c.c. – Impossibilità di esecuzione dell’opera

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Se il contratto si scioglie perché l’esecuzione dell’opera è divenuta impossibile in conseguenza di una causa non imputabile ad alcuna delle parti, il committente deve pagare la parte dell’opera già compiuta, nei limiti in cui è per lui utile, in proporzione del prezzo pattuito per l’opera intera.

  • Articolo 1673 Codice Civile: Perimento o deterioramento della cosa

    Articolo 1673 Codice Civile: Perimento o deterioramento della cosa

    Art. 1673 c.c. Perimento o deterioramento della cosa

    In vigore

    Se, per causa non imputabile ad alcuna delle parti, l’opera perisce o è deteriorata prima che sia accettata dal committente o prima che il committente sia in mora a verificarla, il perimento o il deterioramento è a carico dell’appaltatore, qualora questi abbia fornito la materia. Se la materia è stata fornita in tutto o in parte dal committente, il perimento o il deterioramento dell’opera è a suo carico per quanto riguarda la materia da lui fornita, e per il resto è a carico dell’appaltatore.

  • Articolo 1674 Codice Civile: Morte dell’appaltatore

    Articolo 1674 Codice Civile: Morte dell’appaltatore

    Art. 1674 c.c. – Morte dell’appaltatore

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il contratto di appalto non si scioglie per la morte dell’appaltatore, salvo che la considerazione della sua persona sia stata motivo determinante del contratto. Il committente può sempre recedere dal contratto, se gli eredi dell’appaltatore non danno affidamento per la buona esecuzione dell’opera o del servizio.

  • Art. 1675 c.c.: Diritti e obblighi degli eredi dell’appaltatore

    Art. 1675 c.c.: Diritti e obblighi degli eredi dell’appaltatore

    Art. 1675 c.c. – Diritti e obblighi degli eredi dell’appaltatore

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Nel caso di scioglimento del contratto per morte dell’appaltatore, il committente è tenuto a pagare agli eredi il valore delle opere eseguite, in ragione del prezzo pattuito, e a rimborsare le spese sostenute per l’esecuzione del rimanente, ma solo nei limiti in cui le opere eseguite e le spese sostenute gli sono utili.

    Il committente ha diritto di domandare la consegna, verso una congrua indennità, dei materiali preparati e dei piani in via di esecuzione, salve le norme che proteggono le opere dell’ingegno.

  • Art. 1676 c.c.: Diritti degli ausiliari dell’appaltatore verso i

    Art. 1676 c.c.: Diritti degli ausiliari dell’appaltatore verso i

    Art. 1676 c.c. – Diritti degli ausiliari dell’appaltatore verso il committente

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Coloro che, alle dipendenze dell’appaltatore, hanno dato la loro attività per eseguire l’opera o per prestare il servizio possono proporre azione diretta contro il committente per conseguire quanto è loro dovuto, fino alla concorrenza del debito che il committente ha verso l’appaltatore nel tempo in cui essi propongono la domanda.

  • Art. 1677 c.c.: Prestazione continuativa o periodica di servizi

    Art. 1677 c.c.: Prestazione continuativa o periodica di servizi

    Art. 1677 c.c. – Prestazione continuativa o periodica di servizi

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Se l’appalto ha per oggetto prestazioni continuative o periodiche di servizi, si osservano, in quanto compatibili, le norme di questo capo e quelle relative al contratto di somministrazione.

  • Art. 1677 bis Codice Civile: Prestazione di più servizi riguard

    Art. 1677 bis Codice Civile: Prestazione di più servizi riguard

    Art. 1677-bis c.c. – Prestazione di più servizi riguardanti il trasferimento di cose

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Se l’appalto ha per oggetto, congiuntamente, la prestazione di due o più servizi di logistica relativi alle attività di ricezione, trasformazione, deposito, custodia, spedizione, trasferimento e distribuzione di beni di un altro soggetto, alle attività di trasferimento di cose da un luogo a un altro si applicano le norme relative al contratto di trasporto, in quanto compatibili .

  • Art. 1678 Codice Civile: Nozione

    Art. 1678 Codice Civile: Nozione

    Art. 1678 c.c. – Nozione

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Col contratto di trasporto il vettore si obbliga, verso corrispettivo, a trasferire persone o cose da un luogo a un altro.

  • Articolo 1679 Codice Civile: Pubblici servizi di linea

    Articolo 1679 Codice Civile: Pubblici servizi di linea

    Art. 1679 c.c. Pubblici servizi di linea

    In vigore

    Coloro che per concessione amministrativa esercitano servizi di linea per il trasporto di persone o di cose sono obbligati ad accettare le richieste di trasporto che siano compatibili con i mezzi ordinari dell’impresa secondo le condizioni generali stabilite o autorizzate nell’atto di concessione e rese note al pubblico. I trasporti devono eseguirsi secondo l’ordine delle richieste; in caso di più richieste simultanee, deve essere preferita quella di percorso maggiore. Se le condizioni generali ammettono speciali concessioni, il vettore è obbligato ad applicarle a parità di condizioni a chiunque ne faccia richiesta. Salve le speciali concessioni ammesse dalle condizioni generali, qualunque deroga alle medesime è nulla, e alla clausola difforme è sostituita la norma delle condizioni generali.

  • Articolo 1680 Codice Civile: Limiti di applicabilità delle norme

    Articolo 1680 Codice Civile: Limiti di applicabilità delle norme

    Art. 1680 c.c. – Limiti di applicabilità delle norme

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Le disposizioni di questo capo si applicano anche ai trasporti per via d’acqua o per via d’aria e a quelli ferroviari e postali, in quanto non siano derogate dal codice della navigazione e dalle leggi speciali.