Autore: Andrea Marton

  • Articolo 333 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 333 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 333 CCII – Reati dell’institore

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 – testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. All’institore dell’imprenditore, dichiarato in liquidazione giudiziale, il quale nella gestione affidatagli si è reso colpevole dei fatti preveduti negli articoli 322, 323, 325 e 327 si applicano le pene in questi stabilite.

  • Articolo 298 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 298 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 298 CCII – Accertamento giudiziario dello stato d’insolvenza successivo alla liquidazione coatta amministrativa

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 – testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. Se l’impresa, al tempo in cui è stata ordinata la liquidazione, si trovava in stato d’insolvenza e questa non è stata preventivamente dichiarata a norma dell’articolo 297, il tribunale del luogo in cui essa ha il centro degli interessi principali, su ricorso del commissario liquidatore o del pubblico ministero, accerta tale stato con sentenza in camera di consiglio, anche se la liquidazione è stata disposta per insufficienza di attivo.

    2. Si applicano le norme dell’articolo 297, commi 3, 4, 5, 6 e 7.

    3. Restano salve le diverse disposizioni delle leggi speciali relative all’accertamento dello stato di insolvenza successivo all’apertura della liquidazione coatta amministrativa.

  • Art. 25 T.U.B.: Partecipanti al capitale

    Art. 25 T.U.B.: Partecipanti al capitale

    Art. 25 T.U.B. –  Partecipanti al capitale.

    In vigore dal 30/11/2021

    Modificato da: Decreto legislativo del 08/11/2021 n. 182 Articolo 1

    1. I titolari delle partecipazioni indicate all’articolo 19 devono possedere requisiti di onorabilita’ e soddisfare criteri di competenza e correttezza in modo da garantire la sana e prudente gestione della banca.

    2. Il Ministro dell’economia e delle finanze, con decreto adottato sentita la Banca d’Italia, individua:

    a) i requisiti di onorabilita’;

    b) i criteri di competenza, graduati in relazione all’influenza sulla gestione della banca che il titolare della partecipazione puo’ esercitare;

    c) i criteri di correttezza, con riguardo, tra l’altro, alle relazioni d’affari del titolare della partecipazione, alle condotte tenute nei confronti delle autorita’ di vigilanza e alle sanzioni o misure correttive da queste irrogate, a provvedimenti restrittivi inerenti ad attivita’ professionali svolte, nonche’ a ogni altro elemento suscettibile di incidere sulla correttezza del titolare della partecipazione.

    3. In mancanza dei requisiti non possono essere esercitati i diritti di voto e gli altri diritti, che consentono di influire sulla societa’, inerenti alle partecipazioni eccedenti le soglie indicate all’articolo 19, comma 1, lettera a). In caso di inosservanza, la deliberazione od il diverso atto, adottati con il voto o il contributo determinanti delle partecipazioni previste dal comma 1, sono impugnabili secondo le previsioni del codice civile. L’impugnazione puo’ essere proposta anche dalla Banca d’Italia entro centottanta giorni dalla data della deliberazione ovvero, se questa e’ soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro centottanta giorni dall’iscrizione o, se e’ soggetta solo a deposito presso l’ufficio del registro delle imprese, entro centottanta giorni dalla data di questo. Le partecipazioni per le quali non puo’ essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione della relativa assemblea”

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  • Caparra confirmatoria: esempi pratici su preliminare, recesso e doppio della caparra

    Caparra confirmatoria: esempi pratici su preliminare, recesso e doppio della caparra

    In sintesi

    • L’art. 1385 c.c. disciplina la caparra confirmatoria: una somma data al momento della conclusione del contratto a conferma dell’impegno.
    • In caso di adempimento la caparra è restituita o imputata alla prestazione dovuta.
    • Se è inadempiente chi l’ha data, l’altra parte può recedere trattenendola; se è inadempiente chi l’ha ricevuta, l’altra può recedere ed esigere il doppio.
    • In alternativa al recesso, la parte fedele può chiedere esecuzione o risoluzione con risarcimento secondo le regole generali.

    La norma (art. 1385 c.c.)

    «Se al momento della conclusione del contratto una parte dà all’altra, a titolo di caparra, una somma di danaro o una quantità di altre cose fungibili, la caparra, in caso di adempimento, deve essere restituita o imputata alla prestazione dovuta. Se la parte che ha dato la caparra è inadempiente, l’altra può recedere dal contratto, ritenendo la caparra; se inadempiente è invece la parte che l’ha ricevuta, l’altra può recedere dal contratto ed esigere il doppio della caparra. Se però la parte che non è inadempiente preferisce domandare l’esecuzione o la risoluzione del contratto, il risarcimento del danno è regolato dalle norme generali.»

    Situazione Effetto
    Adempimento Caparra restituita o imputata al prezzo
    Inadempimento di chi ha dato la caparra L’altro recede e la trattiene
    Inadempimento di chi ha ricevuto la caparra L’altro recede ed esige il doppio
    Scelta alternativa Esecuzione/risoluzione + danno secondo regole generali

    Tre casi pratici

    Acquirente che si tira indietro dal preliminare

    Nel preliminare di compravendita l’acquirente ha versato una caparra e poi rinuncia all’acquisto.

    Cosa fare: Il venditore può recedere e trattenere la caparra senza provare il danno; in alternativa può agire per l’esecuzione o la risoluzione chiedendo il risarcimento integrale.

    Venditore inadempiente

    Il venditore non rispetta il preliminare e non stipula il definitivo.

    Cosa fare: L’acquirente può recedere ed esigere il doppio della caparra versata, oppure scegliere l’esecuzione in forma specifica del contratto.

    Distinzione dalla caparra penitenziale

    Le parti hanno previsto una somma come corrispettivo del diritto di recesso.

    Cosa fare: Verificare la qualificazione: la caparra penitenziale (art. 1386) è il prezzo del recesso e segue regole diverse dalla confirmatoria.

    Spunti pratici

    • La caparra confirmatoria consente di recedere senza provare il danno: è una liquidazione anticipata.
    • Chi sceglie esecuzione o risoluzione rinuncia all’effetto automatico della caparra e deve provare il danno.
    • Distinguere la caparra confirmatoria dalla penitenziale (art. 1386) e dall’acconto.

    Norme collegate

    Fonti affidabili

    • Codice civile, art. 1385
    • Codice civile, art. 1386 (caparra penitenziale)
    • Corte di Cassazione, giurisprudenza sulla caparra

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  • Articolo 311 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 311 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 311 CCII – Liquidazione dell’attivo

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 – testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. Il commissario ha tutti i poteri necessari per la liquidazione dell’attivo, salve le limitazioni stabilite dall’autorità che vigila sulla liquidazione.

    2. In ogni caso per la vendita degli immobili e per la vendita dei mobili in blocco occorrono l’autorizzazione dell’autorità che vigila sulla liquidazione e il parere del comitato di sorveglianza.

    3. Nel caso di società con soci a responsabilità limitata il presidente del tribunale può, su proposta del commissario liquidatore, ingiungere con decreto ai soci a responsabilità limitata e ai precedenti titolari delle quote o delle azioni di eseguire i versamenti ancora dovuti, quantunque non sia scaduto il termine stabilito per il pagamento.

  • Articolo 355 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 355 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 355 CCII – Relazione al Parlamento

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 – testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. Entro due anni in sede di prima applicazione, e successivamente ogni tre anni, il Ministro della giustizia presenta al Parlamento una relazione dettagliata sull’applicazione del presente codice, tenuto conto dei dati elaborati dall’osservatorio di cui all’articolo 353.

  • Articolo 357 Codice Civile: Funzioni del tutore

    Articolo 357 Codice Civile: Funzioni del tutore

    Art. 357 c.c. – Funzioni del tutore

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il tutore ha la cura della persona del minore, lo rappresenta in tutti gli atti civili e ne amministra i beni.

  • Articolo 343 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 343 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 343 CCII – Liquidazione coatta amministrativa

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 – testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. L’accertamento giudiziario dello stato di insolvenza a norma degli articoli 297 e 298 è equiparato alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale ai fini dell’applicazione delle disposizioni del presente titolo.

    2. Nel caso di liquidazione coatta amministrativa si applicano al commissario liquidatore le disposizioni degli articoli 334, 335 e 336.

    3. Nel caso di risoluzione, le disposizioni degli articoli 334, 335 e 336 si applicano al commissario speciale di cui all’articolo 37 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, agli amministratori straordinari di cui all’articolo 50 del regolamento (UE) 2021/23, agli amministratori temporanei di cui all’articolo 19 del regolamento (UE) 2021/23, nonchè alle persone che li coadiuvano nell’amministrazione della procedura.

  • Articolo 300 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 300 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 300 CCII – Provvedimento di liquidazione

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 – testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. Il provvedimento che ordina la liquidazione, entro dieci giorni dalla sua data, è pubblicato integralmente, a cura dell’autorità che lo ha emanato, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed è comunicato per l’iscrizione all’ufficio del registro delle imprese, salve le altre forme di pubblicità disposte nel provvedimento.

  • Art. 5 IRAP – Determinazione del valore della produzione netta delle società di c…

    Art. 5 IRAP – Determinazione del valore della produzione netta delle società di c…

    Art. 5 D.Lgs. 446/97 (IRAP) – Determinazione del valore della produzione netta delle società di capitali e degli enti commerciali (1)

    In vigore dal 01/01/1998

    1. Per i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), non esercenti le attività di cui agli articoli 6 e 7, la base imponibile è determinata dalla differenza tra il valore e i costi della produzione di cui alle lettere A) e B) dell’articolo 2425 del codice civile, con esclusione delle voci di cui ai numeri 9), 10), lettere c) e d), 12) e 13) , nonchè dei componenti positivi e negativi di natura straordinaria derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda (2) , così come risultanti dal conto economico dell’esercizio. 2. Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali, la base imponibile è determinata assumendo le voci del valore e dei costi della produzione corrispondenti a quelle indicate nel comma 1. 3. Tra i componenti negativi non si considerano comunque in deduzione: le spese per il personale dipendente e assimilato classificate in voci diverse dalla citata voce di cui alla lettera B), numero 9), dell’articolo 2425 del codice civile, nonché i costi, i compensi e gli utili indicati nel comma 1, lettera b), numeri da 2) a 5), dell’articolo 11 del presente decreto; la quota interessi dei canoni di locazione finanziaria, desunta dal contratto; le perdite su crediti; l’imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. I contributi erogati in base a norma di legge, fatta eccezione per quelli correlati a costi indeducibili, nonché le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalla cessione di immobili che non costituiscono beni strumentali per l’esercizio dell’impresa, né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa, concorrono in ogni caso alla formazione del valore della produzione. Sono comunque ammesse in deduzione quote di ammortamento del costo sostenuto per l’acquisizione di marchi d’impresa e a titolo di avviamento in misura non superiore a un diciottesimo del costo indipendentemente dall’imputazione al conto economico. 4. I componenti positivi e negativi classificabili in voci del conto economico diverse da quelle indi- DLgs. 15.12.1997 n. 446 – Art. 5 bis 8 cate al comma 1 concorrono alla formazione della base imponibile se correlati a componenti rilevanti della base imponibile di periodi d’imposta precedenti o successivi. 5. Indipendentemente dalla effettiva collocazione nel conto economico, i componenti positivi e negativi del valore della produzione sono accertati secondo i criteri di corretta qualificazione, imputazione temporale e classificazione previsti dai principi contabili adottati dall’impresa. 5 bis. Per i soggetti che sottopongono obbligatoriamente il proprio bilancio d’esercizio a revisione legale dei conti, la correzione di errori contabili, diversi da quelli iscritti in bilancio come rilevanti, assume rilievo, in deroga a quanto disposto nei commi 1, 2, 3, 4 e 5, se effettuata entro la data di approvazione del bilancio relativo all’esercizio successivo a quello in cui i relativi elementi patrimoniali o reddituali sono stati erroneamente rilevati o avrebbero dovuto esserlo e, comunque, entro la data di inizio di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali i suddetti soggetti hanno avuto formale conoscenza. Il primo periodo opera, in relazione alle suddette correzioni di errori contabili, soltanto se sia il valore della produzione netta relativo al periodo d’imposta in cui è effettuata la correzione sia quello in cui i relativi elementi patrimoniali o reddituali avrebbero dovuto essere correttamente rilevati non è negativo, anche non tenendo conto dei predetti elementi. (3) Note: (1) Articolo sostituito dall’art. 1, comma 50, lett. a), L. 24.12.2007 n. 244, pubblicata in G.U. 28.12.2007 n. 300, S.O. n. 285. Testo precedente:“(Determinazione del valore della produzione netta dei soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a) e b)). – 1. Per i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a) e b), non esercenti le attività di cui agli articoli 6 e 7, la base imponibile è determinata dalla differenza tra la somma delle voci classificabili nel valore della produzione di cui al primo comma, lettera A), dell’articolo 2425 del codice civile e la somma di quelle classificabili nei costi della produzione di cui alla lettera B) del medesimo comma, ad esclusione delle perdite su crediti e delle spese per il personale dipendente. Detta disposizione opera anche per i soggetti non tenuti all’applicazione del citato articolo 2425.“ La disposizione, ai sensi dell’art. 1, comma 51 della legge medesima, si applica a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. L’ammontare complessivo dei componenti negativi dedotti dalla base imponibile IRAP fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2007 previa indicazione nell’apposito prospetto di cui all’articolo 109, comma 4, lettera b), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è recuperato a tassazione in sei quote costanti a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla suddetta data del 31 dicembre 2007; in corrispondenza di tale recupero, si determina lo svincolo, per la quota IRAP, delle riserve in sospensione indicate nel suddetto prospetto. Per le quote residue dei componenti negativi la cui deduzione sia stata rinviata in applicazione della precedente disciplina dell’IRAP continuano ad applicarsi le regole precedenti, ad eccezione delle quote residue derivanti dall’applicazione del comma 3 dell’articolo 111 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, il cui ammontare complessivo è deducibile in sei quote costanti a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla suddetta data del 31 dicembre 2007. Resta fermo il concorso alla formazione della base imponibile delle quote residue delle plusvalenze o delle altre componenti positive conseguite fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2007 e la cui tassazione sia stata rateizzata in applicazione della precedente disciplina. (2) Le parole “, nonchè dei componenti positivi e negativi di natura straordinaria derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda” sono state inserite dall’art. 13-bis, comma 3, DL 30.12.2016 n. 244, convertito, con modificazioni, dalla L. 27.2.2017 n. 19. Per l’efficacia della presente disposizione, si vedano i successivi commi 5 e 6. Per il regime transitorio, si veda il successivo comma 7. (3) Comma inserito dall’art. 4, comma 3, lett. a), DLgs. 18.12.2025 n. 192, pubblicato in G.U. 19.12.2025 n. 294. Ai sensi del successivo articolo 7, comma 2, la disposizione si applica alle correzioni di errori contabili rilevate nei bilanci relativi agli esercizi aventi inizio a partire dal 1° gennaio 2025.

  • Art. 12 bis T.U.B. – Strumenti di debito chirografario di secondo livello

    Art. 12 bis T.U.B. – Strumenti di debito chirografario di secondo livello

    Art. 12 bis T.U.B. – Strumenti di debito chirografario di secondo livello.

    In vigore dal 01/12/2021

    Modificato da: Decreto legislativo del 08/11/2021 n. 193 Articolo 2

    “1. Sono strumenti di debito chirografario di secondo livello le obbligazioni e gli altri titoli di debito, emessi da una banca o da uno degli altri soggetti di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, aventi le seguenti caratteristiche:

    a) la durata originaria degli strumenti di debito e’ pari ad almeno dodici mesi;

    b) gli strumenti di debito non sono strumenti finanziari derivati, come definiti dall’articolo 1, comma 2-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, non sono collegati a strumenti finanziari derivati, ne’ includono caratteristiche ad essi proprie;

    c) la documentazione contrattuale e, se previsto, il prospetto di offerta o di ammissione a quotazione degli strumenti di debito indicano che il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi e di eventuali altri importi dovuti ai titolari sono disciplinati secondo quanto previsto dall’articolo 91, comma1-bis, lettera c-bis).

    2. L’applicazione dell’articolo 91, comma 1-bis, lettera c-bis), e’ subordinata al rispetto delle condizioni di cui al comma 1. Le clausole che prevedono diversamente sono nulle e la loro nullita’ non comporta la nullita’ del contratto.

    3. Una volta emessi, gli strumenti di debito chirografario di secondo livello non possono essere modificati in maniera tale da far venire meno le caratteristiche indicate al comma 1. E’ nulla ogni pattuizione difforme.

    4. La Banca d’Italia puo’ disciplinare l’emissione e le caratteristiche degli strumenti di debito chirografario di secondo livello.”

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  • Articolo 296 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 296 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 296 CCII – Rapporti tra concordato preventivo e liquidazione coatta amministrativa

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 – testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. Se la legge non dispone diversamente, le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa possono essere sempre ammesse alla procedura di concordato preventivo, osservato, per le imprese non assoggettabili a liquidazione giudiziale, l’articolo 297, comma 8.