Autore: Andrea Marton

  • Art. 119 L. 633/1941

    Art. 119 L. 633/1941

    Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.

    Il contratto può avere per oggetto tutti i diritti di utilizzazione che spettano all'autore nel capo dell'edizione, o taluni di essi, con il contenuto e per la durata che sono determinati dalla legge vigente al momento del contratto.

    Salvo patto contrario, si presume che siano stati trasferiti i diritti esclusivi.

    Non possono essere compresi i futuri diritti eventualmente attribuiti da leggi posteriori, che comportino una protezione del diritto di autore più larga nel suo contenuto o di maggiore durata.

    Salvo pattuizione espressa, l'alienazione non si estende ai diritti di utilizzazione dipendenti dalle eventuali elaborazioni e trasformazioni di cui l'opera è suscettibile, compresi gli adattamenti alla cinematografia, alla radiodiffusione ed alla registrazione su apparecchi meccanici.

    L'alienazione di uno o più diritti di utilizzazione non implica, salvo patto contrario, il trasferimento di altri diritti di che non siano necessariamente dipendenti dal diritto trasferito, anche se compresi, secondo le disposizioni del titolo I, nella stessa categoria di facoltà esclusive.

    Fonte: Normattiva.it.

  • Art. 1328 Codice della Navigazione – Applicazione delle norme del codice

    Art. 1328 Codice della Navigazione – Applicazione delle norme del codice

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Le disposizioni del codice che richiedono per la loro applicazione l’emanazione di particolari norme regolamentari non entrano in vigore sino a quando dette norme non sono emanate.

  • Articolo 105 TU Giustizia Tributaria: Termini d’impugnazione

    Art. 105 D.Lgs. 175/2024 – Termini d’impugnazione

    Testo vigente – D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria) (aggiornato da Normattiva)

    1. Se la legge non dispone diversamente il termine per impugnare la sentenza della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado è di sessanta giorni, decorrente dalla sua notificazione ad istanza di parte, salvo quanto disposto dall'articolo 87, comma 3.

    2. Nel caso di revocazione per i motivi di cui ai numeri 1, 2, 3 e 6 dell'articolo 395 del codice di procedura civile il termine di sessanta giorni decorre dal giorno in cui è stato scoperto il dolo o sono state dichiarate false le prove o è stato recuperato il documento o è passata in giudicato la sentenza che accerta il dolo del giudice.

  • Operazioni non imponibili: esportazioni e art. 8 IVA

    In sintesi

    • Nessuna IVA addebitata al cliente, ma il fornitore conserva il pieno diritto a detrarre l’IVA sugli acquisti.
    • Rientrano qui: esportazioni (art. 8), servizi internazionali (art. 9), cessioni intracomunitarie (art. 41 DL 331/93).
    • Le operazioni non imponibili concorrono al plafond degli esportatori: chi supera certe soglie può acquistare senza IVA.
    • Sono profondamente diverse dalle esenti art. 10: le esenti limitano la detrazione, le non imponibili no.
    • Il quadro VE della dichiarazione IVA contiene una sezione specifica per le operazioni non imponibili.
    • La prevalenza di operazioni non imponibili può dar diritto al rimborso IVA annuale ai sensi dell’art. 30.

    Non imponibile non è uguale a esente: la distinzione che conta

    Nel linguaggio comune si dice spesso ‘senza IVA’ per indicare qualsiasi operazione che non espone l’imposta in fattura. Ma nella legge IVA italiana questa espressione nasconde situazioni molto diverse tra loro. Un’operazione può non addebitare IVA perché è esente (art. 10 DPR 633/1972), perché è non imponibile (artt. 8, 8-bis, 9 dello stesso decreto e art. 41 del DL 331/1993), oppure perché è direttamente fuori campo IVA. Le conseguenze operative di queste tre categorie sono radicalmente diverse.

    Le operazioni non imponibili sono quelle che la legge esclude dall’applicazione dell’aliquota IVA non perché l’operazione sia ‘privilegiata’ in senso sociale o economico (come avviene per la sanità o l’istruzione), ma perché avvengono al di fuori del territorio italiano o hanno un collegamento con mercati esteri. La logica è quella del principio di destinazione: l’IVA si applica nel paese di consumo finale, non in quello di produzione. Quando si esporta, il bene sarà consumato all’estero e sarà lì che verrà eventualmente tassato.

    La conseguenza più importante per chi effettua queste operazioni è duplice: da un lato non si addebita IVA al cliente estero o comunitario; dall’altro si conserva il pieno diritto a detrarre l’IVA pagata sugli acquisti effettuati in Italia per realizzare quelle stesse operazioni. Questo le rende radicalmente diverse dalle esenti art. 10, che invece limitano la detrazione tramite il pro-rata. Chi esporta molto può quindi accumulare un credito IVA significativo, che può essere rimborsato, compensato o riportato all’anno successivo.

    Un altro effetto specifico delle operazioni non imponibili è la formazione del plafond degli esportatori abituali. Chi effettua operazioni non imponibili in misura superiore al 10% del proprio volume d’affari nell’anno precedente (o nei dodici mesi precedenti) acquisisce lo status di ‘esportatore abituale’ e può acquistare beni e servizi in Italia senza pagare IVA, presentando ai fornitori una dichiarazione d’intento. Questa possibilità non esiste per le operazioni esenti.

    Principali operazioni non imponibili IVA e riferimenti normativi
    Tipo di operazione Riferimento normativo Effetto sul plafond
    Esportazioni dirette di beni Art. 8, c. 1, lett. a) DPR 633/1972 Sì, concorre
    Cessioni a esportatori abituali (con dichiarazione d'intento) Art. 8, c. 1, lett. c) DPR 633/1972 No (per il fornitore)
    Servizi relativi a esportazioni e trasporti internazionali Art. 9 DPR 633/1972 Sì, concorre
    Cessioni intracomunitarie di beni a soggetti IVA UE Art. 41 DL 331/1993 Sì, concorre

    Esempio pratico

    • Beta Snc produce componenti meccanici e li vende a un’azienda tedesca registrata ai fini IVA in Germania. Si tratta di una cessione intracomunitaria ai sensi dell’art. 41 del DL 331/93: Beta Snc emette fattura senza IVA, indica il numero di identificazione IVA del cliente tedesco e compila il modello INTRA. Nell’anno, Beta Snc ha acquistato materie prime e macchinari pagando 18.000 euro di IVA. Poiché tutte le sue operazioni sono non imponibili, ha diritto a detrarre integralmente quei 18.000 euro. Se non li può compensare, può chiedere il rimborso ai sensi dell’art. 30 DPR 633, dato che c’è prevalenza di operazioni non imponibili.

    Documenti necessari

    • Fatture di vendita con indicazione ‘operazione non imponibile’ e riferimento normativo (art. 8 o art. 41 DL 331/93)
    • Documentazione doganale (bolletta di esportazione) per le esportazioni extra-UE
    • Modelli INTRA (INTRA 1-bis per le cessioni intracomunitarie) presentati all’Agenzia delle Dogane
    • Dichiarazioni d’intento ricevute dai clienti esportatori abituali (se si è il fornitore)
    • Dichiarazione IVA annuale (quadri VE sezione operazioni non imponibili, VF, VX)

    Caso 1 – Tizio, consulente IT con clienti extra-UE

    Scenario. Tizio è un consulente informatico italiano che fornisce servizi di sviluppo software a un’azienda negli Stati Uniti. Il cliente è una società commerciale americana, non registrata ai fini IVA in Italia.

    Come si applica. I servizi resi a soggetti non residenti al di fuori dell’Unione Europea rientrano, secondo le regole sulla territorialità dei servizi (art. 7 e seguenti DPR 633/1972), tra le operazioni fuori campo IVA per mancanza del requisito territoriale. Tuttavia, se il servizio è riconducibile alle prestazioni dell’art. 9 (servizi internazionali), potrebbe qualificarsi come non imponibile. In entrambi i casi Tizio non addebita IVA al cliente americano e conserva il diritto alla detrazione sull’IVA degli acquisti (hardware, software, abbonamenti professionali). Non subisce alcuna penalizzazione sulla detrazione, a differenza di chi effettua operazioni esenti art. 10.

    In pratica

    • Nessuna IVA in fattura al cliente estero: operazione non imponibile o fuori campo.
    • IVA sugli acquisti italiani (attrezzature, utenze studio) pienamente detraibile.
    • Nessun pro-rata: la detrazione non è limitata dalle operazioni con l’estero.
    • Se prevalgono le operazioni non imponibili, possibile credito IVA rimborsabile.

    Caso 2 – Caio, produttore agricolo che esporta in Francia

    Scenario. Caio possiede un’azienda agricola che produce vino. Vende partite di vino sia a ristoranti italiani (operazioni imponibili al 22% o con aliquota ridotta) sia a un importatore francese registrato ai fini IVA in Francia (cessione intracomunitaria).

    Come si applica. Le cessioni al ristoratore italiano sono imponibili: Caio addebita IVA. Le cessioni all’importatore francese sono operazioni non imponibili ai sensi dell’art. 41 del DL 331/93: Caio emette fattura senza IVA, verifica il numero IVA del cliente francese tramite il sistema VIES e compila il modello INTRA 1-bis. Per queste vendite Caio non perde il diritto a detrarre l’IVA sugli acquisti (fertilizzanti, attrezzature, bottiglie). Se le vendite verso la Francia superano il 10% del volume d’affari annuo, Caio diventa esportatore abituale e può acquistare alcuni beni senza IVA presentando dichiarazioni d’intento ai fornitori.

    In pratica

    • Cessioni intracomunitarie all’importatore francese: non imponibili art. 41 DL 331/93, senza IVA.
    • Verifica obbligatoria del numero IVA del cliente UE tramite VIES prima di emettere senza IVA.
    • IVA sugli acquisti: pienamente detraibile anche per la quota relativa alle vendite in Francia.
    • Se le operazioni non imponibili superano il 10% del fatturato, si diventa esportatori abituali.

    Quando rivolgersi a un professionista

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    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Qual è la differenza principale tra non imponibile ed esente?

    È la più importante distinzione nella classificazione IVA. Le operazioni non imponibili (artt. 8, 8-bis, 9 DPR 633, art. 41 DL 331/93) non addebitano IVA ma danno pieno diritto alla detrazione e concorrono al plafond degli esportatori. Le operazioni esenti (art. 10) non addebitano IVA ma limitano la detrazione tramite il pro-rata. Chi confonde le due categorie rischia di calcolare male l’IVA detraibile.

    Chi può acquistare senza IVA con la dichiarazione d'intento?

    I cosiddetti ‘esportatori abituali’: soggetti che nell’anno solare precedente (o nei dodici mesi precedenti) hanno effettuato operazioni non imponibili in misura superiore al 10% del proprio volume d’affari. Possono inviare ai fornitori una dichiarazione d’intento che autorizza la cessione senza applicazione dell’IVA, fino a concorrenza del plafond disponibile.

    Le operazioni non imponibili compaiono nella dichiarazione IVA annuale?

    Sì. Vanno indicate nel quadro VE della dichiarazione IVA annuale, nella sezione specifica per le operazioni non imponibili, distinte dalle esenti. Concorrono alla formazione del volume d’affari e al calcolo del plafond. Non incidono negativamente sul pro-rata.

    Se ho solo operazioni non imponibili, posso chiedere il rimborso IVA?

    Sì. L’art. 30 del DPR 633/1972 prevede il diritto al rimborso tra i casi in cui si effettua prevalentemente operazioni non imponibili. Il credito IVA accumulato (perché si paga IVA sugli acquisti ma non se ne incassa sulle vendite) può essere chiesto a rimborso, compensato in F24 o riportato all’anno successivo.

    Le cessioni intracomunitarie sono sempre non imponibili?

    Le cessioni intracomunitarie di beni a soggetti passivi (cioè a imprese o professionisti registrati ai fini IVA in un altro Stato UE) sono non imponibili ai sensi dell’art. 41 del DL 331/93, a condizione che il numero IVA del cliente sia valido e verificabile nel sistema VIES e che i beni siano fisicamente trasferiti in altro Stato UE. Le cessioni a privati consumatori nell’UE seguono regole diverse.

    Cosa succede se emetto una fattura non imponibile senza avere i requisiti?

    Se si emette una fattura senza IVA quando invece l’operazione avrebbe dovuto essere imponibile, si risponde delle sanzioni previste dalla legge IVA. Il cessionario o committente potrebbe essere chiamato a pagare l’IVA non addebitata, salvo rivalsa. È fondamentale verificare sempre la correttezza della classificazione prima di emettere la fattura.

    Le operazioni non imponibili aumentano il credito IVA?

    Indirettamente sì. Chi effettua operazioni non imponibili non incassa IVA dai clienti ma paga IVA sui propri acquisti italiani. Poiché questa IVA è interamente detraibile, il risultato è un credito IVA (IVA a credito superiore a IVA a debito) che si può riportare, compensare o rimborsare.

    Vedi anche: Esterometro, Quadro VE, Operazioni esenti IVA, Base imponibile IVA, art. 6 T.U.IVA e Cessioni di beni IVA.

  • CCNL Gas-Acqua: apprendistato tecnici, patentini

    CCNL Gas e Acqua (Federgasacqua)

    In sintesi

    Il CCNL Gas-Acqua consente apprendistato professionalizzante 18-29 anni, durata 36-60 mesi. Sottoinquadramento 2 livelli sotto la qualifica finale. Formazione 80h annue include conseguimento patentini UNI 11352 (saldatori PE gas), PE acqua, D.M. 37/08. Forte uso per tecnici reti, operatori impianti, ingegneri energetici. Contributi azienda 10%.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Utilitalia · Federgasacqua · CGIL · CISL · UIL · FILCTEM · FEMCA · UILTEC
    Ultimo rinnovo
    18 maggio 2023 (in vigore dal 1° gennaio 2023)
    Vigenza
    Fino al 31 dicembre 2025 (in trattativa rinnovo)
    Platea
    ~50.000 (tecnici reti gas, operatori distribuzione idrica, dipendenti multiutility, personale impianti depurazione)

    Tabella riepilogativa

    Apprendistato
    Caratteristica Valore
    Età 18-29 anni
    Durata professionalizzante 36-60 mesi
    Sottoinquadramento 2 livelli sotto
    Formazione 80h annue + patentini
    Contributi INPS azienda 10% ridotto

    Tipologie apprendistato

    Qualifica/diploma (15-25 anni IeFP), professionalizzante (18-29 anni, più diffuso), alta formazione (Ingegneria Energetica/Ambientale).

    Sottoinquadramento

    Per tecnico reti livello 4 finale: primo anno livello 2 (€1.620), poi 3 (€1.820), poi 4 (€2.020).

    Formazione + patentini

    80h annue + conseguimento patentini: UNI 11352 saldatori PE gas, PE acqua, D.M. 37/08 impiantistica, corsi sicurezza scavi/spazi confinati.

    Contributi ridotti

    10% azienda vs 30% standard. Esenzione 3 anni per piccole aziende. Aliquota ridotta 12 mesi post-conferma.

    Alta formazione utilities

    Apprendistato per Ingegneria Energetica/Ambientale/Gestione Acque combinato con lavoro in multiutility regionali (A2A, Hera, Iren, Acea).

    Casi pratici

    Tizio – Apprendista tecnico reti 21 anni
    Tizio (21 anni) apprendista tecnico reti gas, 36 mesi. Conseguimento UNI 11352 durante formazione. Primi 12 mesi livello 2, poi 3, poi 4.
    Caia – Apprendista impianti 24 anni
    Caia (24 anni) apprendista operatrice depuratore, 48 mesi. Formazione HACCP + sicurezza chimica + corsi spazi confinati.
    Sempronio – Alta formazione Ingegneria Ambientale
    Sempronio (25 anni) studia Ingegneria Ambientale Politecnico + apprendistato Hera 60 mesi. Al termine: laurea + qualifica 7.

    Domande frequenti

    Quanto dura un apprendistato nel Gas-Acqua?
    Professionalizzante 36 mesi (tecnici base), 48 mesi (operatori impianti complessi), 60 mesi (con patentini specialistici). Alta formazione 36-60 mesi.
    Quanto guadagna un apprendista tecnico reti?
    Sottoinquadrato 2 livelli sotto. Per tecnico livello 4 finale: primo anno livello 2 (~€1.620), poi 3 (€1.820), poi 4 (€2.020).
    La formazione include i patentini?
    Sì, UNI 11352 (saldatori PE gas), PE acqua, D.M. 37/08, corsi spazi confinati e sicurezza scavi. Costo a carico azienda + ore retribuite.
    Posso studiare ingegneria con apprendistato?
    Sì, alta formazione. Combinazione Ingegneria Ambientale/Energetica + lavoro 30h/sett in multiutility (A2A, Hera, Iren, Acea). Al termine: laurea + qualifica.

    Stesso CCNL: consulta anche stipendi 2026 per livello, preavviso 30-180 giorni, ferie 28 gg, ROL, permessi, maternità, paternità, congedi, 13ª, 14ª, premi produttività e malattia, comporto e infortunio.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Gas e Acqua (Federgasacqua). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Gas-Acqua: maternità, paternità, congedi

    CCNL Gas e Acqua (Federgasacqua)

    In sintesi

    Il CCNL Gas-Acqua integra INPS al 100% per i 5 mesi di maternità obbligatoria. Per tecniche reti/impianti: esonero immediato da scavi, spazi confinati, esposizione gas/sostanze chimiche. Paternità 10 gg al 100%. Congedo parentale 9 mesi totali. Allattamento 2h/giorno fino a 1 anno.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Utilitalia · Federgasacqua · CGIL · CISL · UIL · FILCTEM · FEMCA · UILTEC
    Ultimo rinnovo
    18 maggio 2023 (in vigore dal 1° gennaio 2023)
    Vigenza
    Fino al 31 dicembre 2025 (in trattativa rinnovo)
    Platea
    ~50.000 (tecnici reti gas, operatori distribuzione idrica, dipendenti multiutility, personale impianti depurazione)

    Tabella riepilogativa

    Maternità e congedi
    Voce Durata Indennità
    Maternità obbligatoria 5 mesi 100%
    Maternità anticipata rischi Fino al parto 80% INPS
    Paternità obbligatoria 10 gg 100%
    Congedo parentale 9 mesi coppia 30% INPS
    Allattamento 2h/giorno 100%

    Maternità obbligatoria 5 mesi 100%

    5 mesi (2+3) o flessibilizzato 1+4. INPS 80% + integrazione datore 20%.

    Esonero da rischi gravidanza

    Esonero immediato da: scavi, spazi confinati (cisterne, pozzetti), esposizione gas (metano, idrogeno solforato H2S), esposizione reagenti chimici depuratori, lavori in quota, movimentazione carichi >3 kg, turni notturni. Spostamento mansione (ufficio, dispatching, contabilità) o maternità anticipata.

    Paternità 10 gg

    10 giorni lavorativi al 100%, nei 5 mesi post-parto. Sostituzione organizzata in squadre.

    Congedo parentale

    9 mesi coppia (max 6 singolo), fino a 12 anni del figlio. INPS 30% (80% primi 3 mesi se entro 6 anni).

    Allattamento e post-parto

    2h/giorno fino a 1 anno + esonero notturno + esonero reperibilità H24 + esonero scavi/spazi confinati.

    Casi pratici

    Tizio – Paternità tecnico reti
    Tizio (tecnico) fruisce 10 gg paternità. Sostituzione organizzata in squadra reperibilità.
    Caia – Operatrice impianto maternità anticipata
    Caia (operatrice depuratore) incinta: subito spostamento a controllo qualità laboratorio. Mantenimento retribuzione.
    Sempronio – Allattamento moglie tecnica
    Sempronio (Quadro) non ha allattamento. La moglie (livello 4 tecnica) fruisce 2h/giorno + esonero notti.

    Domande frequenti

    Una tecnica incinta può continuare nel ruolo?
    No, gravidanza esonero immediato da scavi, spazi confinati, esposizione gas/chimici, lavori in quota, movimentazione carichi >3 kg, turni notturni. Spostamento mansione o maternità anticipata.
    Quanto dura la maternità?
    5 mesi obbligatori al 100%. Per esonero rischi: maternità anticipata fino al parto (80% INPS). Totale possibile ~10-11 mesi assenza.
    I padri hanno paternità?
    Sì, 10 giorni al 100% dal 2024. Fruibili nei 5 mesi post-parto. Sostituzione organizzata in squadre reperibilità.
    Posso allattare se lavoro su impianti?
    Sì, 2h retribuite/giorno fino a 1 anno + esonero notturno + esonero reperibilità H24 + esonero scavi/spazi confinati.

    Stesso CCNL: consulta anche stipendi 2026 per livello, preavviso 30-180 giorni, ferie 28 gg, ROL, permessi, 13ª, 14ª, premi produttività, malattia, comporto e infortunio e prova per livello.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Gas e Acqua (Federgasacqua). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 1225 Codice della Navigazione – Omissione di provvedimenti profilattici

    Art. 1225 Codice della Navigazione – Omissione di provvedimenti profilattici

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il comandante della nave, che non prende i provvedimenti necessari per tutelare la salute dell'equipaggio e dei passeggeri negli approdi dichiarati infetti, è punito con l'arresto fino a un anno ovvero con l'ammenda da lire cinquecento a cinquemila. Alla stessa pena soggiace il comandante dell'aeromobile, che non osserva le disposizioni sulla polizia sanitaria della navigazione aerea.

  • Art. 226 D.Lgs. 209/2005 – (Imprese con sede legale in altri Stati membri e in Stati terzi)

    Art. 226 D.Lgs. 209/2005 – (Imprese con sede legale in altri Stati membri e in Stati terzi)

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    ((

    1. Se le autorità di vigilanza dei rispettivi Stati membri d'origine hanno adottato le misure corrispondenti a quelle previste dagli articoli 221, 222, 222-bis, 225, 240 e 242 l'IVASS vieta alle imprese di assicurazione e di riassicurazione, che hanno sede legale in altri Stati membri e che operano nel territorio della Repubblica in regime di stabilimento e di prestazione di servizi, di compiere atti di disposizione sui beni esistenti nel territorio della Repubblica, quando ciò sia richiesto dalle autorità di vigilanza dei rispettivi Stati membri d'origine e siano indicati gli attivi che devono costituire oggetto di tale misura. A richiesta delle medesime autorità, l'IVASS adotta altresì i provvedimenti di vincolo delle singole attività patrimoniali a copertura delle riserve tecniche con le modalità di cui all'articolo 224.

    2. L'IVASS applica le disposizioni di cui al presente capo nei confronti delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, che hanno sede legale in Stati terzi in caso di violazione posta in essere dalla sede secondaria stabilita nel territorio della Repubblica.

    3. Se la violazione riguarda le disposizioni sul requisito patrimoniale di solvibilità ed è posta in essere da un'impresa di assicurazione o di riassicurazione di un Paese terzo che sia stabilita, oltre che nel territorio della Repubblica, anche in altri Stati membri e che sia vigilata dall'IVASS anche per le attività effettuate dalle sedi secondarie stabilite negli altri Stati membri, l'adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 221, 222, 222-bis, 224 e 225 spetta all'IVASS, ad eccezione dei casi in cui il controllo di solvibilità venga demandato ad altra Autorità ai sensi dell'articolo 51, comma 3. Dei provvedimenti adottati è data comunicazione alle autorità di vigilanza degli altri Stati membri nei quali l'impresa opera o possiede beni. Alle stesse autorità può essere richiesto di adottare misure analoghe, cooperando nell'adozione di ogni provvedimento idoneo a salvaguardare gli interessi degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative.

    4. Nel caso di cui al comma 3, se lo stato di solvibilità per il complesso delle attività esercitate dalle sedi secondarie dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione di un Paese terzo è sottoposto al controllo esclusivo dell'autorità di vigilanza di un altro Stato membro, per l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 224 sui beni posseduti dall'impresa nel territorio della Repubblica la medesima autorità può avvalersi della cooperazione dell'IVASS.

    ))

  • Art. 258 TUEL – Articolo 258

    Art. 258 TUEL – Articolo 258

    D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – testo aggiornato

    1. L’organo straordinario di liquidazione, valutato l’importo complessivo di tutti i debiti censiti in base alle richieste pervenute, il numero delle pratiche relative, la consistenza della documentazione allegata ed il tempo necessario per il loro definitivo esame, può proporre all’ente locale dissestato l’adozione della modalità semplificata di liquidazione di cui al presente articolo. Con deliberazione di giunta l’ente decide entro trenta giorni ed in caso di adesione s’impegna a mettere a disposizione le risorse finanziare di cui al comma 2.

    2. L’organo straordinario di liquidazione, acquisita l’adesione dell’ente locale, delibera l’accensione del mutuo di cui all articolo 255, comma 2, nella misura necessaria agli adempimenti di cui ai successivi commi ed in relazione all’ammontare dei debiti censiti. L’ente locale dissestato è tenuto a deliberare l’accensione di un mutuo con la Cassa depositi e prestiti o con altri istituti di credito, con oneri a proprio carico, nel rispetto del limite del 40 per cento di cui all’articolo 255, comma 9, o, in alternativa, a mettere a disposizione risorse finanziarie liquide, per un importo che consenta di finanziare, insieme al ricavato del mutuo a carico dello Stato, tutti i debiti di cui al commi 3 e 4, oltre alle spese della liquidazione. È fatta salva la possibilità di ridurre il mutuo a carico dell’ente.

    3. L’organo straordinario di liquidazione, effettuata una sommaria delibazione sulla fondatezza del credito vantato, può definire transattivamente le pretese dei relativi creditori, ivi compreso l’erario, anche periodicamente, offrendo il pagamento di una somma variabile tra il 40 ed il 60 per cento del debito, in relazione all’anzianità dello stesso, con rinuncia ad ogni altra pretesa, e con la liquidazione obbligatoria entro 30 giorni dalla conoscenza dell’accettazione della transazione. A tal fine, entro sei mesi dalla data di conseguita disponibilità del mutuo di cui all’articolo 255, comma 2, propone individualmente ai creditori, compresi quelli che vantano crediti privilegiati, fatta eccezione per i debiti relativi alle retribuzioni per prestazioni di lavoro subordinato che sono liquidate per intero, la transazione da accettare entro un termine prefissato comunque non superiore a 30 giorni. Ricevuta l’accettazione, l’organo straordinario di liquidazione provvede al pagamento nei trenta giorni successivi.

    4. L’organo straordinario di liquidazione accantona l’importo del 50 per cento dei debiti per i quali non è stata accettata la transazione. L’accantonamento è elevato al 100 per cento per i debiti assistiti da privilegio.

    5. Si applicano, per il seguito della procedura, le disposizioni degli articoli precedenti, fatta eccezione per quelle concernenti la redazione ed il deposito del piano di rilevazione. Effettuati gli accantonamenti di cui al comma 4, l’organo straordinario di liquidazione provvede alla redazione del piano di estinzione. Qualora tutti i debiti siano liquidati nell’ambito della procedura semplificata e non sussistono debiti esclusi in tutto o in parte dalla massa passiva, l’organo straordinario provvede ad approvare direttamente il rendiconto della gestione della liquidazione ai sensi dell’articolo 256, comma 11.

    6. I debiti transatti ai sensi del comma 3 sono indicati in un apposito elenco allegato al piano di estinzione della massa passiva.

    7. In caso di eccedenza di disponibilità si provvede alla riduzione dei mutui, con priorità per quello a carico dell’ente locale dissestato. È restituita all’ente locale dissestato la quota di risorse finanziarie liquide dallo stesso messe a disposizione esuberanti rispetto alle necessità della liquidazione dopo il pagamento dei debiti.

  • CCNL Chimico-Farmaceutico (Farmindustria): tredicesima e premi di risultato

    CCNL Chimico-Farmaceutico (Farmindustria)

    CCNL Chimico-Farmaceutico: tredicesima e premi di risultato

    Nel settore chimico-farmaceutico il contratto garantisce 13 mensilità annue, con la gratifica natalizia erogata entro la vigilia di Natale. Alle mensilità contrattuali si aggiungono il premio di partecipazione aziendale, l’EDR e le altre componenti variabili della retribuzione globale.

    In sintesi

    Il CCNL Chimico-Farmaceutico prevede 13 mensilità: la tredicesima equivale a una mensilità ordinaria ed è erogata entro il 22 dicembre. La quattordicesima non è prevista per il settore farmaceutico. Il premio di risultato è definito a livello aziendale. L’EDR aumenta di 26 € mensili dal luglio 2027 per il livello D1.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Farmindustria · Federchimica · Filctem-Cgil · Femca-Cisl · Uiltec-Uil
    Ultimo rinnovo
    15 aprile 2025
    Vigenza
    1° luglio 2025 – 30 giugno 2028
    Mensilità
    13 (tredicesima a dicembre)

    Tabella riepilogativa delle componenti annuali della retribuzione

    Componenti annuali della retribuzione — CCNL Chimico-Farmaceutico (Farmindustria)
    Componente Fonte Importo / regole Erogazione
    Tredicesima mensilità CCNL nazionale Una mensilità ordinaria (TEM + scatti + superminimi) Entro il 22 dicembre
    Quattordicesima mensilità Non prevista per chimico-farmaceutico
    Premio di partecipazione (di risultato) Contrattazione aziendale (secondo livello) Variabile per azienda; collegato a produttività, qualità, redditività Di norma settembre-ottobre anno successivo
    EDR (Elemento Distinto della Retribuzione) CCNL nazionale Valore attuale; dal 1/7/2027 aumento di +26 € per livello D1 Mensile in busta paga
    Scatti di anzianità CCNL nazionale Ogni 3 anni di servizio, fino a 5 scatti; importo per livello Mensile a partire dalla maturazione

    Per i settori abrasivi, lubrificanti e GPL (diversi dal chimico-farmaceutico) è prevista la quattordicesima mensilità. Verificare sempre l’accordo contrattuale applicato alla propria azienda.

    La tredicesima: come si calcola

    La tredicesima (gratifica natalizia) è erogata entro il 22 dicembre di ogni anno e corrisponde a una mensilità della retribuzione ordinaria. La base di calcolo comprende:

    • il minimo contrattuale del livello di inquadramento;
    • l’EAR (Elemento Aggiuntivo della Retribuzione) o l’IPO (Indennità di Posizione Organizzativa) del livello;
    • l’EDR (Elemento Distinto della Retribuzione);
    • gli scatti di anzianità maturati;
    • l’eventuale superminimo individuale non assorbibile.

    Non rientrano nella base di calcolo della tredicesima gli straordinari, i premi di risultato variabili, le indennità di turno o le rimborsi spese.

    Per i lavoratori assunti o cessati nel corso dell’anno, la tredicesima è proporzionale ai mesi di servizio (arrotondamento al mese più prossimo, con soglia a 15 giorni). Esempio: un lavoratore assunto il 1° aprile 2025 riceve 9/12 di tredicesima nel dicembre 2025.

    Premio di partecipazione: la contrattazione aziendale

    Il CCNL nazionale non quantifica un importo minimo per il premio di partecipazione ai risultati, che è interamente rimesso alla contrattazione di secondo livello (accordo aziendale tra direzione e RSU o RSA). Le caratteristiche tipiche nelle aziende del settore:

    • Parametri di riferimento: indicatori di produttività (output per ora lavorata), qualità (scarti, non conformità GMP), redditività (EBITDA, fatturato), sicurezza (infortuni);
    • Erogazione: di norma una volta all’anno (settembre-ottobre), con possibilità di anticipo o liquidazione finale;
    • Tassazione agevolata: il premio di risultato gode della tassazione sostitutiva al 5% (entro il limite annuo di 3.000 €, elevabile a 4.000 € per le aziende con coinvolgimento paritetico dei lavoratori) ai sensi della L. 208/2015 e dei relativi decreti attuativi;
    • Convertibilità in welfare: il lavoratore può optare per la conversione parziale o totale del premio in beni e servizi welfare, con vantaggio fiscale aggiuntivo.

    Per conoscere l’importo e i parametri del premio nella propria azienda, il lavoratore deve consultare l’accordo aziendale di secondo livello, disponibile presso la RSU o i sindacati di categoria.

    Scatti di anzianità: maturazione e importo

    Il CCNL Chimico-Farmaceutico prevede scatti di anzianità maturati ogni 3 anni di servizio continuativo presso lo stesso datore di lavoro (o gruppo aziendale), fino a un massimo di 5 scatti. Gli importi degli scatti variano per livello di inquadramento e sono definiti nell’allegato retributivo del contratto. Ogni scatto si aggiunge al minimo tabellare e concorre alla base di calcolo della tredicesima, del TFR e del preavviso.

    EDR 2025-2028: le novità del rinnovo

    Il rinnovo 2025 ha previsto un incremento dell’EDR (Elemento Distinto della Retribuzione) a partire dal 1° luglio 2027: per il livello D1 l’aumento è di 26 € mensili. Per gli altri livelli l’importo è proporzionale al parametro retributivo. L’EDR è incluso nella base di calcolo della tredicesima e del TFR, aumentando di conseguenza anche questi istituti.

    Casi pratici

    Tizio — Operatore D1 con 2 scatti: calcolo della tredicesima
    Tizio è inquadrato D1 con TEM di 2.360,26 € (dicembre 2025). Ha maturato 2 scatti di anzianità (supponiamo 30 € ciascuno = 60 € totali). La sua base mensile è 2.420,26 €. La tredicesima di dicembre 2025 ammonta esattamente a 2.420,26 € lordi (più eventuali superminimi non assorbibili). L’IRPEF applicata è quella del cedolino di dicembre, spesso la più alta dell’anno per effetto del conguaglio.
    Caia — ISF (B1) assunta il 1° aprile 2025: tredicesima proporzionale
    Caia è assunta il 1° aprile 2025. A dicembre 2025 matura la tredicesima per 9 mesi (aprile-dicembre). Avendo un TEM di 2.881,98 €, la sua tredicesima è pari a 9/12 × 2.881,98 € = 2.161,49 € lordi. L’azienda può concordare di erogare l’importo pieno in anticipo come policy interna, ma contrattualmente l’obbligo è solo per la quota proporzionale.
    Sempronio — Ricercatore (C1) e conversione del premio in welfare
    Sempronio riceve un premio di partecipazione di 1.800 € per il 2024, erogato a settembre 2025. Può scegliere se tassarlo all’aliquota sostitutiva del 5% (risparmio rispetto alla sua aliquota marginale IRPEF del 35%) o convertirlo in beni e servizi welfare (es. rimborso spese istruzione figli, contributo trasporto). Sempronio opta per la conversione in welfare, beneficiando dell’esenzione fiscale totale entro i limiti annui previsti dalla legge.

    Domande frequenti

    Il CCNL Chimico-Farmaceutico prevede la quattordicesima?
    No: il settore chimico-farmaceutico (Farmindustria) prevede solo 13 mensilità. La quattordicesima è prevista in altri settori del medesimo CCNL (GPL, lubrificanti, abrasivi).
    Quando viene pagata la tredicesima?
    Entro il 22 dicembre di ogni anno. L’importo equivale a una mensilità ordinaria (TEM + scatti + superminimi), al lordo dell’IRPEF.
    Cos’è il premio di partecipazione?
    È un premio variabile annuale legato ai risultati aziendali, definito dalla contrattazione di secondo livello. Gode di tassazione sostitutiva al 5% entro il limite annuo previsto dalla legge e può essere convertito in welfare.
    Il lavoratore a part-time ha diritto alla tredicesima intera?
    No: la tredicesima è proporzionale all’orario di lavoro. Un lavoratore al 60% riceve il 60% della tredicesima di un lavoratore a tempo pieno dello stesso livello.
    Cos’è l’EDR e quando aumenta?
    L’EDR (Elemento Distinto della Retribuzione) è una componente fissa mensile della retribuzione. Il rinnovo 2025 prevede un aumento di 26 € per il livello D1 dal 1° luglio 2027, proporzionale per gli altri livelli.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive 2025-2028, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi e malattia e infortunio.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Industria Chimica, Chimico-Farmaceutica e affini del 15 aprile 2025. Gli importi degli scatti di anzianità non sono stati verificati al centesimo: consultare il testo contrattuale integrale. Per situazioni specifiche consultare un consulente del lavoro, i sindacati di categoria (Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 228 CPI – Esenzione e sospensione del pagamento dei diritti

    Art. 228 CPI – Esenzione e sospensione del pagamento dei diritti

    D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 – testo aggiornato

    1. All’inventore, il quale dimostri di essere in condizioni di indigenza, il Ministro delle attività produttive può concedere l’esenzione dai diritti di concessione e la sospensione dal pagamento dei diritti annuali per i primi cinque anni. Allo scadere del quinto anno l’inventore che intende mantenere in vigore il brevetto deve pagare, oltre il diritto annuale per il sesto anno anche quelli arretrati. In caso contrario il brevetto decade e l’inventore non è tenuto al pagamento dei diritti degli anni anteriori.

  • Art. 57 TUPI: Articolo 57

    Art. 57 TUPI: Articolo 57

    Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.

    ( Art.61 del d.lgs n.29 del 1993 , come sostituito dall' art.29 del d.lgs n.546 del 1993 , successivamente modificato prima dall' art.43, comma 8 del d.lgs n.80 del 1998 e poi dall'art.l7 del d.lgs n.387 del 1998 ) 01.

    Le pubbliche amministrazioni costituiscono al proprio interno, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il "Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni" che sostituisce, unificando le competenze in un solo organismo, i comitati per le pari opportunità e i comitati paritetici sul fenomeno del mobbing, costituiti in applicazione della contrattazione collettiva, dei quali assume tutte le funzioni previste dalla legge, dai contratti collettivi relativi al personale delle amministrazioni pubbliche o da altre disposizioni.

    02.

    Il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni ha composizione paritetica ed è formato da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello di amministrazione e da un pari numero di rappresentanti dell'amministrazione in modo da assicurare nel complesso la presenza paritaria di entrambi i generi.

    Il presidente del Comitato unico di garanzia è designato dall'amministrazione.

    03.

    Il Comitato unico di garanzia, all'interno dell'amministrazione pubblica, ha compiti propositivi, consultivi e di verifica e opera in collaborazione con la consigliera o il consigliere nazionale di parità.

    Contribuisce all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico, migliorando l'efficienza delle prestazioni collegata alla garanzia di un ambiente di lavoro caratterizzato dal rispetto dei principi di pari opportunità, di benessere organizzativo e dal contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale o psichica per i lavoratori.

    04.

    Le modalità di funzionamento dei Comitati unici di garanzia sono disciplinate da linee guida contenute in una direttiva emanata di concerto dal Dipartimento della funzione pubblica e dal Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

    05.

    La mancata costituzione del Comitato unico di garanzia comporta responsabilità dei dirigenti incaricati della gestione del personale, da valutare anche al fine del raggiungimento degli obiettivi.

    Le pubbliche amministrazioni, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro: a) riservano alle donne, salva motivata impossibilità, almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso, fermo restando il principio di cui all'articolo 35, comma 3, lettera e) ; in caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento all'unità superiore qualora la cifra decimale sia pari o superiore a 0,5 e all'unità inferiore qualora la cifra decimale sia inferiore a 0,5 ; b) adottano propri atti regolamentari per assicurare pari opportunità fra uomini e donne sul lavoro, conformemente alle direttive impartite dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica; c) garantiscono la partecipazione delle proprie dipendenti ai corsi di formazione e di

    Fonte: Normattiva.it.