Autore: Andrea Marton

  • CCNL Gas-Acqua: preavviso 30-180 giorni

    CCNL Gas e Acqua (Federgasacqua)

    In sintesi

    Il preavviso CCNL Gas-Acqua varia da 30 gg (livello 1-2) a 180 gg (Quadri) in base a livello e anzianità. Dimissioni dimezzate. Giusta causa senza preavviso (es. violazione grave sicurezza, scarico abusivo reflui, falsificazione registri).

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Utilitalia · Federgasacqua · CGIL · CISL · UIL · FILCTEM · FEMCA · UILTEC
    Ultimo rinnovo
    18 maggio 2023 (in vigore dal 1° gennaio 2023)
    Vigenza
    Fino al 31 dicembre 2025 (in trattativa rinnovo)
    Platea
    ~50.000 (tecnici reti gas, operatori distribuzione idrica, dipendenti multiutility, personale impianti depurazione)

    Tabella riepilogativa

    Preavviso (datore)
    Livello ≤5 anni 5-10 anni >10 anni
    1-2 30 gg 45 gg 60 gg
    3-4 45 gg 60 gg 90 gg
    5-6 60 gg 90 gg 120 gg
    7 120 gg 150 gg 180 gg
    Q 180 gg 180 gg 180 gg

    Dimissioni del lavoratore: preavviso dimezzato.

    Calcolo preavviso

    Dipende da livello, anzianità (3 fasce), direzione recesso (dimissioni dimezzano).

    Preavviso lavorato o indennità

    Datore o lavoratore sceglie. Indennità sostitutiva include base + indennità + ratei 13ª/14ª/ferie.

    Dimissioni

    Forma scritta tramite portale Cliclavoro/INPS. Preavviso dimezzato. Revocabili entro 7 gg.

    Giusta causa

    Senza preavviso per: violazione grave sicurezza (rischio esplosione/inondazione), scarico abusivo reflui non depurati, falsificazione registri analisi acque, furto, lavoro sotto sostanze, atti violenti.

    Giustificato motivo

    Soggettivo (con preavviso) o oggettivo (es. cessazione gestione comunale). Aziende >15 dip: tentativo conciliazione ITL.

    Casi pratici

    Tizio – Licenziato cessazione affidamento
    Tizio (livello 4) licenziato per cessazione affidamento gestione idrica comunale. Preavviso 60 gg indennità + ricollocazione tramite multiutility regionale.
    Caia – Dimissioni dimezzate
    Caia (livello 5) con 6 anni si dimette per altra opportunità. Preavviso dimezzato: 45 gg invece di 90.
    Sempronio – Giusta causa scarico abusivo
    Sempronio (livello 6) sorpreso a scaricare reflui non depurati nel fiume. Contestazione + licenziamento giusta causa + denuncia penale.

    Domande frequenti

    Quanto preavviso devo dare se mi dimetto?
    Per livello 4 con anzianità <5 anni: 22 gg (dimissioni dimezzano i 45 gg). Per 5-10 anni: 30 gg. Per >10 anni: 45 gg.
    Posso essere licenziato senza preavviso?
    Solo giusta causa: violazione grave sicurezza, scarico abusivo reflui, falsificazione registri analisi, furto, sostanze, atti violenti, assenza ingiustificata >5 gg.
    Esiste ricollocazione in caso di cessazione gestione?
    Sì, in caso di cessazione affidamento gestione idrica/gas comunale, di solito subentra altra utility che riassorbe il personale (clausola sociale frequente nei bandi).
    Dimissioni online obbligatorie?
    Sì, portale Cliclavoro/INPS. Eccezioni: prova, giusta causa, madre nei primi 3 anni del figlio (convalida ITL).

    Stesso CCNL: consulta anche stipendi 2026 per livello, ferie 28 gg, ROL, permessi, maternità, paternità, congedi, 13ª, 14ª, premi produttività, malattia, comporto e infortunio e prova per livello.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Gas e Acqua (Federgasacqua). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Chimica-Ceramica Artigianato: tredicesima, gratifica estiva e premi

    CCNL Chimica-Ceramica Artigianato

    CCNL Chimica-Ceramica Artigianato: tredicesima, gratifica estiva e premi

    Tredicesima a dicembre e gratifica estiva nel settore ceramica sono le mensilità aggiuntive garantite dal contratto artigiano. Ecco come si calcolano, quando si pagano e cosa cambia in caso di rapporto inferiore all’anno.

    In sintesi

    Il CCNL prevede la tredicesima mensilità (1 mensilità intera, entro il 20 dicembre) per tutti i settori. Il settore ceramica-terracotta-gres prevede anche una gratifica estiva pari a 50 ore di retribuzione, corrisposta a giugno-luglio. Non esiste una quattordicesima generalizzata nel settore chimica. Entrambe le voci maturano pro quota e concorrono al calcolo del TFR.

    Dati contrattuali

    Tredicesima
    1 mensilità intera – entro il 20 dicembre
    Gratifica estiva (ceramica)
    50 ore di retribuzione – giugno/luglio
    Quattordicesima (chimica)
    Non prevista dal CCNL nazionale
    Premi di risultato
    Definiti dalla contrattazione di secondo livello
    Maturazione pro quota
    1/12 per ogni mese intero di servizio

    Tabella riepilogativa

    Mensilità aggiuntive e gratifiche – CCNL Chimica-Ceramica Artigianato
    Voce Importo Scadenza pagamento Settore
    Tredicesima mensilità 1 mensilità di retribuzione globale di fatto Entro il 20 dicembre Tutti (chimica e ceramica)
    Gratifica estiva 50 ore di retribuzione tabellare Giugno o luglio (in uso) Ceramica / Terracotta / Gres
    Premio di risultato Variabile (definito da accordi territoriali/aziendali) Secondo accordo Dove previsto dalla contrattazione decentrata

    Nota: la «retribuzione globale di fatto» per la tredicesima include il minimo tabellare, gli scatti di anzianità e il superminimo individuale non assorbito, ma esclude le voci variabili (straordinari, indennità saltuarie). La gratifica estiva del settore ceramica si calcola sulla retribuzione oraria tabellare × 50 ore.

    La tredicesima mensilità: calcolo e scadenza

    La tredicesima è la gratifica natalizia prevista dal CCNL per tutti i lavoratori del settore chimica-ceramica artigianato. Deve essere corrisposta entro il 20 dicembre di ogni anno ed è pari a una mensilità intera della retribuzione globale di fatto.

    La base di calcolo comprende:

    • Minimo tabellare contrattuale;
    • Scatti di anzianità maturati;
    • Superminimo individuale non assorbibile;
    • Eventuali indennità continuative e fisse.

    Sono escluse dalla base di calcolo: le ore di straordinario, le indennità variabili, i rimborsi spese e le prestazioni occasionali.

    Per i lavoratori che hanno prestato servizio per un’intera annata (1° gennaio – 31 dicembre) spetta la tredicesima intera. Per chi ha lavorato meno di 12 mesi, la tredicesima matura pro quota: 1/12 per ogni mese intero di servizio nell’anno solare, con l’arrotondamento al mese intero per le frazioni superiori a 15 giorni.

    La gratifica estiva nel settore ceramica

    Per le imprese artigiane del settore ceramica-terracotta-gres il CCNL prevede una gratifica estiva pari a 50 ore di retribuzione, corrisposta in concomitanza con le ferie estive (generalmente a giugno o luglio, secondo la prassi aziendale). Si calcola moltiplicando la retribuzione oraria tabellare (minimo + scatti) per 50.

    Anche la gratifica estiva matura pro quota in base ai mesi di servizio nell’anno di maturazione. In caso di cessazione del rapporto prima del pagamento, la quota maturata va corrisposta nel cedolino dell’ultimo mese.

    Premi di risultato e contrattazione di secondo livello

    Il CCNL nazionale non prevede un premio di risultato standardizzato. La possibilità di introdurre premi collegati alla produttività, agli utili o alla qualità è demandata alla contrattazione di secondo livello (accordi aziendali o accordi territoriali di categoria). Nei settori artigiani i premi di risultato sono meno diffusi rispetto all’industria, ma alcune realtà maggiori o associazioni territoriali li hanno definiti.

    I premi di risultato eventualmente concordati beneficiano della detassazione IRPEF al 10% (entro il limite di 3.000 € annui, con soglia di reddito fino a 80.000 €) ai sensi della L. 208/2015 e successive proroghe, se previsti da accordo di secondo livello depositato.

    Casi pratici

    Tizio – Operaio chimico, calcolo tredicesima intera
    Tizio è al 3° livello con minimo tabellare di 1.649,46 € e 2 scatti di anzianità (2 × 12,91 € = 25,82 €). La sua retribuzione mensile di base è 1.675,28 €. La tredicesima di dicembre sarà pari a 1.675,28 €, corrisposta in cedolino separato o con il cedolino di dicembre. Anche il TFR di dicembre matura su questa base ampliata.
    Caia – Ceramista, calcolo gratifica estiva pro quota (assunzione a marzo)
    Caia è assunta il 1° marzo 2026 in una manifattura ceramica artigiana al 4° livello (minimo 1.747,55 €). L’anno di maturazione della gratifica estiva decorre da marzo. A luglio 2026 avrà maturato 5 mesi (marzo-luglio). La retribuzione oraria è 1.747,55 ÷ 173 ore = circa 10,10 €/ora. La gratifica piena sarebbe 50 × 10,10 € = 505 €. Pro quota per 5/12: 505 € × 5/12 ≈ 210,42 €.
    Sempronio – Impiegato che cessa il rapporto a settembre
    Sempronio si dimette a settembre 2026 dopo 9 mesi di servizio nell’anno. Al momento dell’uscita ha diritto alla tredicesima maturata pro quota: 9/12 di una mensilità. Se il suo minimo mensile è 2.048,42 €, la quota tredicesima è 2.048,42 € × 9/12 = 1.536,32 € lordi, da corrispondere nel cedolino finale insieme al saldo delle ferie non godute e al TFR.

    Domande frequenti

    Quando si paga la tredicesima nel CCNL Chimica-Ceramica Artigianato?
    La tredicesima mensilità deve essere corrisposta entro il 20 dicembre. È pari a una mensilità di retribuzione globale di fatto. Per chi ha lavorato meno di 12 mesi matura pro quota (1/12 per ogni mese intero).
    Il settore ceramica prevede anche la gratifica estiva?
    Sì. Per il settore ceramica-terracotta-gres il CCNL prevede una gratifica estiva di 50 ore di retribuzione, corrisposta a giugno-luglio. Matura pro quota in caso di rapporto inferiore all’anno.
    Come si calcola la tredicesima se ho lavorato solo 6 mesi?
    Si calcola pro-quota: 6 mesi interi danno diritto a 6/12 della tredicesima, pari a mezza mensilità. Le frazioni superiori a 15 giorni si arrotondano al mese intero.
    Esiste una quattordicesima nel settore chimica artigianato?
    No, il CCNL nazionale non prevede una quattordicesima generalizzata per il settore chimica-gomma-plastica-vetro. Nel settore ceramica la gratifica estiva (50 ore) ha funzione analoga ma non costituisce formalmente una mensilità intera.
    La tredicesima concorre al calcolo del TFR?
    Sì. Ai sensi dell’art. 2120 c.c. la tredicesima è inclusa nella retribuzione annua utile ai fini del TFR, in quanto emolumento continuativo. Questo significa che il TFR annuo si calcola dividendo per 13,5 (non 12) la retribuzione lorda annua comprensiva della tredicesima.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2026, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso per licenziamento e dimissioni, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi e malattia, infortunio e comporto.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Area Tessile-Moda e Chimica-Ceramica Artigianato del 16 luglio 2024 (vigenza 1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2026). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali (Filctem-CGIL, Femca-CISL, Uiltec-UIL) o le associazioni datoriali (Confartigianato, CNA, Casartigiani).

  • Art. 12 TUPI: Uffici per la gestione del contenzioso del lavoro

    Art. 12 TUPI: Uffici per la gestione del contenzioso del lavoro

    Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.

    Uffici per la gestione del contenzioso del lavoro ( Art. 12-bis del d.lgs n.29 del 1999 , aggiunto dall' art. 7 del d.lgs n. 80 del 1998 ) 1.

    Le amministrazioni pubbliche provvedono, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, ad organizzare la gestione del contenzioso del lavoro, anche creando appositi uffici, in modo da assicurare l'efficace svolgimento di tutte le attività stragiudiziali e giudiziali inerenti alle controversie.

    Più amministrazioni omogenee o affini possono istituire, mediante convenzione che ne regoli le modalità di costituzione e di funzionamento, un unico ufficio per la gestione di tutto o parte del contenzioso comune.

    Fonte: Normattiva.it.

  • Art. 91 L. 633/1941

    Art. 91 L. 633/1941

    Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.

    La riproduzione di fotografie nelle antologie ad uso scolastico ed in generale nelle opere scientifiche o didattiche è lecita, contro pagamento di un equo compenso che è determinato nelle forme previste dal regolamento.

    Nella riproduzione deve indicarsi il nome del fotografo e la data dell'anno della fabbricazione, se risultano dalla fotografia riprodotta.

    La riproduzione di fotografie pubblicate su giornali od altri periodici, concernenti persone o fatti di attualità od aventi comunque pubblico interesse, è lecita contro pagamento di un equo compenso.

    Sono applicabili le disposizioni dell'ultimo comma dell'articolo 88.

    Fonte: Normattiva.it.

  • Art. 221 TULPS – Delega regolamentare e sanzione per violazioni

    Art. 221 TULPS

    R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza

    Con decreto Reale, su proposta del Ministro dell'interno, saranno pubblicati il regolamento generale per l'esecuzione di questo testo unico e i regolamenti speciali necessari per determinate materie da esso regolate.

    Salvo quanto previsto dall'art. 221-bis, le contravvenzioni alle disposizioni di tali regolamenti sono punite con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda fino a lire duecentomila . 58

    Fino a quando non saranno emanati i regolamenti suindicati, rimangono in vigore le disposizioni attualmente esistenti sulle materie regolate in questo testo unico, in quanto non siano incompatibili con le norme in esso contenute.

  • Art. 290 Cod. Amb. – disposizioni transitorie e finali

    Art. 290 Cod. Amb. – disposizioni transitorie e finali

    D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – testo aggiornato

    1. COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 29 GIUGNO 2010, N. 128 .

    2. L’installazione di impianti termici civili centralizzati può essere imposta dai regolamenti edilizi comunali relativamente agli interventi di ristrutturazione edilizia ed agli interventi di nuova costruzione qualora tale misura sia individuata dai piani e dai programmi di qualità dell’aria previsti dalla vigente normativa, come necessaria al conseguimento dei valori di qualità dell’aria.

    3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 NOVEMBRE 2017, N. 183 .

    4. Con decreto del Ministro dell’ambiente, di concerto con i Ministri della salute e dello sviluppo economico … sono disciplinati i requisiti, le procedure e le competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore, con priorità per quelli aventi potenza termica nominale inferiore al valore di soglia di 0,035 MW, alimentati con i combustibili individuati alle lettere f), g) e h) della parte I, sezione 2, dell’allegato X alla parte quinta del presente decreto. Nella certificazione si attesta l’idoneità dell’impianto ad assicurare specifiche prestazioni emissive, con particolare riferimento alle emissioni di polveri e di ossidi di azoto, e si assegna, in relazione ai livelli prestazionali assicurati, una specifica classe di qualità. Tale decreto individua anche le prestazioni emissive di riferimento per le diverse classi, i relativi metodi di prova e le verifiche che il produttore deve effettuare ai fini della certificazione, nonché indicazioni circa le corrette modalità di installazione e gestione dei generatori di calore. A seguito dell’entrata in vigore del decreto, i piani di qualità dell’aria previsti dalla vigente normativa possono imporre limiti e divieti all’utilizzo dei generatori di calore non aventi la certificazione o certificati con una classe di qualità inferiore, ove tale misura sia necessaria al conseguimento dei valori di qualità dell’aria. I programmi e gli strumenti di finanziamento statali e regionali diretti ad incentivare l’installazione di generatori di calore a ridotto impatto ambientale assicurano priorità a quelli certificati con una classe di qualità superiore.

  • Art. 13 TUPI: Amministrazioni destinatarie

    Art. 13 TUPI: Amministrazioni destinatarie

    Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.

    Amministrazioni destinatarie ( Art.13 del d.lgs n.29 del 1993 ,come sostituito prima dall' art.3 del d.lgs n.470 del 1993 e poi dall' art.8 del d.lgs n.80 del 1998 ) 1.

    Le disposizioni del presente capo si applicano alle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo.

    Fonte: Normattiva.it.

  • Art. 143 D.Lgs. 42/2004 – (Piano paesaggistico)

    Art. 143 D.Lgs. 42/2004 – (Piano paesaggistico)

    D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio

    ((

    1. 1. L'elaborazione del piano paesaggistico comprende almeno: a) ricognizione del territorio oggetto di pianificazione, mediante l'analisi delle sue caratteristiche paesaggistiche, impresse dalla natura, dalla storia e dalle loro interrelazioni, ai sensi degli articoli 131 e 135; b) ricognizione degli immobili e delle aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi dell'articolo 136, loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione, nonché determinazione delle specifiche prescrizioni d'uso, a termini dell'articolo 138, comma 1, fatto salvo il disposto di cui agli articoli 140, comma 2, e 141-bis; c) ricognizione delle aree di cui al comma 1 dell'articolo 142, loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione, nonché determinazione di prescrizioni d'uso intese ad assicurare la conservazione dei caratteri distintivi di dette aree e, compatibilmente con essi, la valorizzazione; d) eventuale individuazione di ulteriori immobili od aree, di notevole interesse pubblico a termini dell'articolo 134, comma 1, lettera c), loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione, nonché determinazione delle specifiche prescrizioni d'uso, a termini dell'articolo 138, comma 1; e) individuazione di eventuali, ulteriori contesti, diversi da quelli indicati all'articolo 134, da sottoporre a specifiche misure di salvaguardia e di utilizzazione; f) analisi delle dinamiche di trasformazione del territorio ai fini dell'individuazione dei fattori di rischio e degli elementi di vulnerabilità del paesaggio, nonché comparazione con gli altri atti di programmazione, di pianificazione e di difesa del suolo; g) individuazione degli interventi di recupero e riqualificazione delle aree significativamente compromesse o degradate e degli altri interventi di valorizzazione compatibili con le esigenze della tutela; h) individuazione delle misure necessarie per il corretto inserimento, nel contesto paesaggistico, degli interventi di trasformazione del territorio, al fine di realizzare uno sviluppo sostenibile delle aree interessate; i) individuazione dei diversi ambiti e dei relativi obiettivi di qualità, a termini dell'articolo 135, comma 3.

    2. Le regioni, il Ministero ed il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare possono stipulare intese per la definizione delle modalità di elaborazione congiunta dei piani paesaggistici, salvo quanto previsto dall'articolo 135, comma 1, terzo periodo. Nell'intesa è stabilito il termine entro il quale deve essere completata l'elaborazione del piano. Il piano è oggetto di apposito accordo fra pubbliche amministrazioni, ai sensi dell' articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 . L'accordo stabilisce altresì i presupposti, le modalità ed i tempi per la revisione del piano, con particolare riferimento all'eventuale sopravvenienza di dichiarazioni emanate ai sensi degli articoli 140 e 141 o di integrazioni disposte ai sensi dell'articolo 141-bis. Il piano è approvato con provvedimento regionale entro il termine fissato nell'accordo. Decorso inutilmente tale termine, il piano, limitatamente ai beni paesaggistici di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1, è approvato in via sostitutiva con decreto del Ministro, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

    3. Approvato il piano paesaggistico, il parere reso dal soprintendente nel procedimento autorizzatorio di cui agli articoli 146 e 147 è vincolante in relazione agli interventi da eseguirsi nell'ambito dei beni paesaggistici di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1, salvo quanto disposto al comma 4, nonché quanto previsto dall'articolo 146, comma 5.

    4. 4. Il piano può prevedere: a) la individuazione di aree soggette a tutela ai sensi dell'articolo 142 e non interessate da specifici procedimenti o provvedimenti ai sensi degli articoli 136, 138, 139, 140, 141 e 157, nelle quali la realizzazione di interventi può avvenire previo accertamento, nell'ambito del procedimento ordinato al rilascio del titolo edilizio, della conformità degli interventi medesimi alle previsioni del piano paesaggistico e dello strumento urbanistico comunale; b) la individuazione delle aree gravemente compromesse o degradate nelle quali la realizzazione degli interventi effettivamente volti al recupero ed alla riqualificazione non richiede il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 146.

    5. L'entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 4 è subordinata all'approvazione degli strumenti urbanistici adeguati al piano paesaggistico, ai sensi dell'articolo 145, commi 3 e 4.

    6. Il piano può anche subordinare l'entrata in vigore delle disposizioni che consentono la realizzazione di interventi senza autorizzazione paesaggistica, ai sensi del comma 4, all'esito positivo di un periodo di monitoraggio che verifichi l'effettiva conformità alle previsioni vigenti delle trasformazioni del territorio realizzate.

    7. Il piano prevede comunque che nelle aree di cui al comma 4, lettera a), siano effettuati controlli a campione sugli interventi realizzati e che l'accertamento di significative violazioni delle previsioni vigenti determini la reintroduzione dell'obbligo dell'autorizzazione di cui agli articoli 146 e 147, relativamente ai comuni nei quali si sono rilevate le violazioni.

    8. Il piano paesaggistico può individuare anche linee-guida prioritarie per progetti di conservazione, recupero, riqualificazione, valorizzazione e gestione di aree regionali, indicandone gli strumenti di attuazione, comprese le misure incentivanti.

    9. A far data dall'adozione del piano paesaggistico non sono consentiti, sugli immobili e nelle aree di cui all'articolo 134, interventi in contrasto con le prescrizioni di tutela previste nel piano stesso. A far data dalla approvazione del piano le relative previsioni e prescrizioni sono immediatamente cogenti e prevalenti sulle previsioni dei piani territoriali ed urbanistici.

    ))

  • Part-time e orario ridotto nel CCNL Portieri e Proprietari di Fabbricato: turni e ore complementari

    CCNL Portieri e Proprietari di Fabbricato

    Part-time e orario ridotto nel CCNL Portieri e Proprietari di Fabbricato: turni e ore complementari

    Nei servizi di assistenza e cura, organizzati su turni e spesso a copertura continua, il part-time è uno strumento diffuso per conciliare esigenze di servizio e di vita. La sua disciplina — forma scritta dell’orario, ore supplementari, trasformazione del rapporto — è fissata in parte dalla legge e in parte dal CCNL.

    In sintesi

    Nel part-time su turni contano la forma scritta della collocazione oraria, le ore supplementari e le clausole elastiche, con i limiti del D.Lgs. 81/2015 e del CCNL. Il trattamento economico e normativo è riproporzionato alla durata; restano il diritto di precedenza alla trasformazione a tempo pieno e le priorità per salute e assistenza familiare.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Confedilizia · Filcams-CGIL · Fisascat-CISL · Uiltucs-UIL
    Istituti trattati
    Part-time su turni · Ore supplementari e complementari · Trasformazione e precedenza
    Riferimenti
    D.Lgs. 81/2015, artt. 4-12 (disciplina del part-time) · D.Lgs. 66/2003 (riposi) · CCNL per limiti, maggiorazioni e clausole
    Fonte
    Testo del CCNL depositato presso il CNEL

    Le forme del part-time

    Il tempo parziale può articolarsi in tre forme, a seconda di come la riduzione dell’orario si distribuisce nel tempo. La distinzione rileva soprattutto per l’applicazione del lavoro supplementare e delle clausole elastiche.

    Le tre forme di part-time
    Forma Come si articola l’orario Esempio
    Orizzontale Riduzione dell’orario giornaliero, su tutti i giorni lavorativi 4 ore al giorno, dal lunedì al venerdì
    Verticale Orario pieno ma solo in alcuni giorni, settimane o mesi Tre giornate intere a settimana
    Misto Combinazione di orizzontale e verticale Alcuni giorni pieni e altri a orario ridotto
    Il contratto part-time deve essere stipulato per iscritto e indicare durata e collocazione dell’orario (D.Lgs. 81/2015). Gli importi di maggiorazione del lavoro supplementare e le condizioni delle clausole elastiche sono fissati dal CCNL: per i valori esatti si rinvia al testo contrattuale vigente.

    Part-time su turni: ore supplementari e collocazione

    Dove il servizio è organizzato su turni a copertura continua, il part-time si innesta in una pianificazione complessa: la corretta gestione della collocazione oraria e delle ore aggiuntive è centrale.

    La collocazione dell’orario

    Il contratto part-time deve indicare per iscritto la durata della prestazione e la sua collocazione (in quali giorni, turni e fasce). È questa indicazione che consente al lavoratore di organizzare la propria vita e all’ente di programmare i turni.

    Ore supplementari e clausole elastiche

    Per far fronte a esigenze di servizio si può ricorrere al lavoro supplementare (ore oltre il concordato, entro il tempo pieno) e alle clausole elastiche (variazione della collocazione o aumento della durata), nei limiti del D.Lgs. 81/2015 e del CCNL: patto scritto, preavviso di due giorni, compensazioni. Restano salve le tutele per chi assiste familiari o ha problemi di salute.

    Riposi e turni

    Anche nel part-time vanno rispettati i riposi giornaliero e settimanale del D.Lgs. 66/2003: la riduzione dell’orario non comprime le tutele sulla distribuzione del lavoro nell’arco della giornata.

    Trattamento e principio di non discriminazione

    Il lavoratore part-time non può ricevere un trattamento meno favorevole rispetto al collega a tempo pieno comparabile: ha gli stessi diritti, riproporzionati alla minore durata della prestazione (art. 7, D.Lgs. 81/2015). Sono riproporzionati, tra l’altro, la retribuzione, le ferie, le mensilità aggiuntive e il TFR; restano invece pieni i diritti non frazionabili (ad esempio le tutele in materia di salute e sicurezza). Anche l’anzianità di servizio si calcola per intero, come per un rapporto a tempo pieno.

    Trasformazione del rapporto e diritto di precedenza

    Il passaggio da tempo pieno a part-time, e viceversa, è volontario: richiede l’accordo delle parti e la forma scritta. Il rifiuto del lavoratore di trasformare il rapporto non costituisce giustificato motivo di licenziamento.

    La legge tutela inoltre alcune situazioni: chi è affetto da patologie oncologiche o gravi, i genitori di figli piccoli e chi assiste familiari con L. 104 hanno priorità o un vero e proprio diritto alla trasformazione in part-time. Specularmente, il lavoratore che ha trasformato il rapporto in part-time gode di un diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo pieno per mansioni equivalenti, secondo i criteri del CCNL.

    Casi pratici

    Tizio — OSS part-time e copertura di un turno scoperto
    Tizio è OSS part-time a 24 ore su turni. Gli viene chiesto di coprire un turno aggiuntivo per un’assenza improvvisa: sono ore di lavoro supplementare, entro il tempo pieno, da retribuire con l’eventuale maggiorazione del CCNL. La variazione della collocazione del suo turno, invece, richiede una clausola elastica sottoscritta con preavviso.
    Caia — richiesta di part-time per assistere un familiare
    Caia, a tempo pieno, chiede la trasformazione in part-time per assistere un familiare con L. 104. La trasformazione richiede l’accordo e la forma scritta; la legge accorda priorità alle richieste legate ad assistenza e salute. Quando le esigenze verranno meno, Caia avrà titolo di precedenza per tornare al tempo pieno.

    Domande frequenti

    Il contratto part-time deve essere scritto?
    Sì. La forma scritta è richiesta e il contratto deve indicare la durata della prestazione e la collocazione dell’orario. La sua assenza può essere fatta valere dal lavoratore per ottenere l’accertamento del rapporto e, a certe condizioni, il riconoscimento di un orario pieno.
    Che differenza c’è tra lavoro supplementare e straordinario?
    Il lavoro supplementare è quello reso dal part-time oltre l’orario concordato ma entro il tempo pieno; lo straordinario presuppone invece il superamento dell’orario a tempo pieno. Hanno discipline e maggiorazioni diverse, fissate dal CCNL.
    Ferie e tredicesima del part-time sono dimezzate?
    Non dimezzate, ma riproporzionate alla durata della prestazione, in applicazione del principio di non discriminazione. L’anzianità di servizio, invece, si computa per intero.
    Posso chiedere il part-time per assistere un familiare?
    Sì: la trasformazione richiede accordo e forma scritta, ma la legge dà priorità alle richieste legate ad assistenza di familiari e a motivi di salute. Cessate le esigenze, opera il diritto di precedenza per tornare al tempo pieno.

    Stesso CCNL: consulta anche minimi per livello, come darle, preavviso e telematiche, Preavviso, licenziamento e dimissioni nel CCNL Portieri e Proprietari di Fabbricato, Ferie e permessi nel CCNL Portieri e Proprietari di Fabbricato, Maternità, paternità e congedi nel CCNL Portieri e Proprietari di Fabbricato e Tredicesima e mensilità aggiuntive nel CCNL Portieri e Proprietari di Fabbricato.

    Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (D.Lgs. 81/2015). Per limiti del lavoro supplementare, maggiorazioni e condizioni delle clausole elastiche si rinvia sempre al testo del CCNL vigente.

  • Morosità condominiale: cosa si rischia a non pagare

    La morosità di un condòmino mette in difficoltà l’intero condominio, perché le spese comuni vanno comunque pagate. La legge offre all’amministratore strumenti rapidi per il recupero e prevede conseguenze precise per chi non paga. Vediamo cosa rischia davvero il moroso e come si procede.

    Il decreto ingiuntivo immediato

    Per recuperare le quote non pagate, l’amministratore – sulla base dello stato di ripartizione approvato – può ottenere dal giudice un decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo, anche in pendenza di opposizione. È uno strumento rapido: significa che il condominio può avviare il recupero forzato senza attendere l’esito di un’eventuale causa.

    La sospensione dei servizi comuni

    In caso di mora nel pagamento dei contributi protratta per oltre sei mesi, l’amministratore può sospendere il condòmino moroso dalla fruizione dei servizi comuni suscettibili di godimento separato – tipicamente il riscaldamento centralizzato o l’acqua calda, quando tecnicamente è possibile interromperli per la singola unità. Non possono invece essere sospesi i servizi essenziali e indivisibili.

    La responsabilità dell’acquirente

    Chi acquista un’unità immobiliare è obbligato in solido con il venditore per i contributi relativi all’anno in corso e a quello precedente. Il condominio può quindi rivolgersi al nuovo proprietario per quegli arretrati; chi vende, dal canto suo, resta obbligato per le spese maturate finché non comunica all’amministratore il trasferimento. È una ragione in più per verificare la situazione debitoria prima del rogito.

    Prima i morosi, poi gli altri

    I condòmini sono obbligati a pagare la propria quota; tuttavia, nei rapporti con i creditori del condominio (per esempio i fornitori), questi devono prima escutere i condòmini morosi sulla base dei dati che l’amministratore è tenuto a comunicare, e solo dopo possono rivolgersi ai condòmini in regola. Si evita così che chi ha pagato debba farsi carico anche del debito altrui prima ancora che si sia tentato il recupero verso il moroso.

    Cosa può fare il condòmino moroso

    Chi non riesce a pagare ha comunque margini: può chiedere all’assemblea o all’amministratore una rateizzazione, contestare con l’opposizione il decreto ingiuntivo se le somme non sono dovute, e verificare la correttezza del riparto. Ignorare la situazione, invece, espone al recupero forzato (pignoramento) e all’aggravio di interessi e spese legali.

    Articoli di legge da consultare

    Domande frequenti

    Cosa rischia chi non paga le spese condominiali?

    Un decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo e il recupero forzato (pignoramento); dopo sei mesi di morosità, la sospensione dei servizi comuni separabili come il riscaldamento centralizzato.

    Il condominio può staccarmi il riscaldamento se non pago?

    Sì, se la morosità supera i sei mesi e il servizio è tecnicamente suscettibile di godimento separato. Non possono invece essere sospesi i servizi essenziali e indivisibili.

    Chi paga i debiti condominiali del vecchio proprietario?

    L’acquirente è obbligato in solido per le spese dell’anno in corso e di quello precedente; potrà poi rivalersi sul venditore. Conviene verificare gli arretrati prima dell’acquisto.

    Risorse correlate

    I contenuti hanno finalità divulgativa e non sostituiscono la consulenza di un avvocato. Per la propria situazione specifica si raccomanda di rivolgersi a un professionista abilitato.

  • CCNL Elettrici: TFR, anticipazioni, Pegaso

    CCNL Settore Elettrico

    In sintesi

    Il TFR del CCNL Elettrici si calcola dividendo la retribuzione annua per 13,5. Si rivaluta al 75% indice ISTAT + 1,5% fisso. Anticipazioni 70% del maturato dopo 8 anni anzianità. Fondo pensione Pegaso come complementare di settore (1,55%+1,55% sul minimo + TFR maturando + contribuzione aggiuntiva azienda Enel 2,5%). TFR sostanzioso per settore alta retribuzione + 14 mensilità.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Elettricità Futura · Utilitalia · Confindustria Energia · FILCTEM-CGIL · FLAEI-CISL · UILTEC-UIL
    Ultimo rinnovo
    18 luglio 2022 (vigente fino 31 dicembre 2025, in trattativa rinnovo 2026)
    Vigenza
    Scaduto 31 dicembre 2025 (ultrattivo in attesa rinnovo)
    Platea
    ~70.000 (operatori centrali termoelettriche, idroelettriche, nucleari dismesse, tecnici rete elettrica, personale Enel/Terna/Edison/A2A/E.ON)

    Tabella riepilogativa

    TFR CCNL Elettrici
    Voce Valore
    Formula TFR annuo Retribuzione annua / 13,5
    Rivalutazione annua 75% ISTAT FOI + 1,5%
    Anticipazione max 70% del maturato
    Frequenza anticipazioni 1 volta nell’arco del rapporto
    Anzianità minima anticipazione 8 anni
    Fondo pensione Pegaso
    Contributo azienda Pegaso 1,55-2,5% del minimo (variabile per CCNL aziendale)
    Contributo lavoratore Pegaso 1,55% del minimo
    Pagamento cessazione 30 gg

    Calcolo TFR

    TFR annuo = Retribuzione lorda annua / 13,5

    Calcolato su tutta la retribuzione (art. 2120): minimo parametrico + ISV + indennità fisse + 13ª + 14ª.

    La 14 mensilità rende il TFR più sostanzioso (~8% in più rispetto a CCNL con 13 mensilità).

    Rivalutazione

    75% ISTAT FOI + 1,5% fisso annuo. Imposta sostitutiva 17%.

    Anticipazioni

    Anticipazione 70% dopo 8 anni anzianità per: prima casa, salute, congedi, formazione, ristrutturazione.

    Pegaso: fondo pensione settore Elettrico

    Pegaso è il fondo pensione complementare contrattuale per i lavoratori del settore elettrico.

    Contribuzione:

    • Aziende del Gruppo Enel: 2,5% azienda + 1,55% lavoratore + TFR
    • Altre aziende del settore: 1,55% + 1,55% + TFR (CCNL standard)
    • Possibilità contributo aggiuntivo volontario

    Vantaggi:

    • Contributi deducibili fino €5.164,57/anno
    • Anticipazioni per casa, salute, formazione
    • Tassazione finale 15% calante fino 9%
    • Iscrizione automatica con silenzio-assenso

    TFR cessazione

    Tassazione separata (IRPEF media). Pagamento entro 30 giorni. Fondo Garanzia INPS in caso insolvenza azienda.

    Casi pratici

    Tizio – Operatore centrale TFR 10 anni
    Tizio (operatore centrale) con retribuzione annua €36.000 (14 mens + indennità). TFR annuo €2.667. Dopo 10 anni TFR maturato ~€30.000 (incluse rivalutazioni).
    Caia – Anticipazione prima casa
    Caia (tecnica AT) con 12 anni e TFR €38.000. Anticipazione 70% (€26.600) per acquisto prima casa. Azienda approva.
    Sempronio – Cessazione Pegaso con contributo Enel
    Sempronio (direttore esercizio Enel) cessa con 20 anni. Pegaso accumulato €120.000 (con contributo 2,5% Enel + 1,55% lavoratore + TFR). Tassazione finale 13% (anzianità 20 anni).

    Domande frequenti

    Come si calcola il TFR di un elettricista?
    TFR annuo = Retribuzione lorda annua / 13,5. Su parametro base + ISV + indennità fisse + 13ª + 14ª. Settore alta retribuzione + 14 mens = TFR sostanzioso.
    Posso chiedere un'anticipazione del TFR?
    Sì, dopo 8 anni di anzianità, fino al 70% del maturato, una sola volta. Per: prima casa, spese sanitarie straordinarie, congedi parentali, formazione, ristrutturazione abitazione.
    Cos'è Pegaso?
    È il fondo pensione complementare del settore elettrico. Contributo standard 1,55% az + 1,55% lav + TFR maturando. Aziende Gruppo Enel: contributo aziendale 2,5% (più alto). Iscrizione automatica. Tassazione finale 15% calante.
    Quanto tempo per ricevere il TFR alla cessazione?
    30 giorni dalla cessazione. Oltre: interessi legali. Se azienda fallisce (raro nel settore strategico), Fondo Garanzia INPS paga TFR + ultime 3 mensilità.

    Stesso CCNL: consulta anche stipendi 2026 per parametro, preavviso 30-180 giorni, ferie 28 gg, permessi, congedi, maternità, esonero centrali, paternità, 13ª, 14ª, premi produttività e malattia, comporto, infortunio elettrico.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Settore Elettrico. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 141-bis D.Lgs. 42/2004 – (Integrazione del contenuto delle dichiarazioni di notevole interesse pubblico)

    Art. 141-bis D.Lgs. 42/2004 – (Integrazione del contenuto delle dichiarazioni di notevole interesse pubblico)

    D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio

    ((

    1. Il Ministero e le regioni provvedono ad integrare le dichiarazioni di notevole interesse pubblico rispettivamente adottate con la specifica disciplina di cui all'articolo 140, comma 2.

    2. Qualora le regioni non provvedano alle integrazioni di loro competenza entro il 31 dicembre 2009, il Ministero provvede in via sostitutiva. La procedura di sostituzione è avviata dalla soprintendenza ed il provvedimento finale è adottato dal Ministero, sentito il competente Comitato tecnico-scientifico.

    3. I provvedimenti integrativi adottati ai sensi dei commi 1 e 2 producono gli effetti previsti dal secondo periodo del comma 2 dell'articolo 140 e sono sottoposti al regime di pubblicità stabilito dai commi 3 e 4 del medesimo articolo.

    ))