Testo dell'articoloAbrogato
Art. 1651 c.c. – Miglioramenti
R.D. 16 marzo 1942, n. 262 – Codice civile
Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dalla L. 11 febbraio 1971, n. 11. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.
Testo previgente
Se l’affittuario, senza essere autorizzato dal locatore ha eseguito miglioramenti di durevole utilità per il fondo e per la produzione, il giudice può attribuirgli un’indennità, salvo che i miglioramenti siano il risultato dell’ordinata e razionale coltivazione.
La sussistenza dei miglioramenti deve essere accertata alla fine di ciascun anno agrario nel quale sona stati eseguiti, e l’indennità deve essere subito corrisposta.
La determinazione dell’indennità è fatta equamente dal giudice, tenuto conto del vantaggio che può risentire l’affittuario per l’incremento del reddito derivante dai miglioramenti.
In ogni caso l’indennità per i miglioramenti di ciascuna annata non può essere superiore al quarto del fitto annuo
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