Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti

Testo dell'articoloVigente

Art. 1246 Codice della Navigazione – Esercizio dell’azione civile

R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

Nei procedimenti di competenza dell'autorità marittima è ammessa la costituzione di parte civile nei casi e secondo le forme e i termini stabiliti dal codice di procedura penale. Tale autorità decide sulla liquidazione dei danni, se questa non supera le lire diecimila; in caso contrario, o se ritiene di non poter decidere allo stato degli atti, rimette le parti davanti il giudice indicato nel secondo comma dell'articolo 489 del codice di procedura penale. In ogni caso, l'autorità predetta deve, anche in mancanza della costituzione di parte civile, procedere agli opportuni accertamenti istruttori sull'ammontare del danno prodotto dai reati di sua competenza. 19 ———— AGGIORNAMENTO La Corte Costituzionale con sentenza 24 giugno – 9 luglio 1970 n. 121 (in G.U. 1a s.s. 15/7/1970, n. 177) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale degli artt. 1238, 1242, 1243, 1246 e 1247 del codice della navigazione approvato con R.D. 30 marzo 1942, n. 327."

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In sintesi

  • Nei procedimenti di competenza dell'autorità marittima è ammessa la costituzione di parte civile nei casi e con le forme del c.p.p.
  • Il comandante di porto decide sulla liquidazione del danno se questa non supera le lire diecimila; in caso contrario rimette le parti al giudice civile.
  • Anche in assenza di costituzione di parte civile, l'autorità marittima deve procedere d'ufficio agli accertamenti istruttori sull'ammontare del danno.
  • La Corte Costituzionale con sentenza n. 121/1970 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di questo articolo.
Indice dei contenuti

La tutela civile nel processo penale marittimo speciale

L'art. 1246 del Codice della navigazione disciplinava l'esercizio dell'azione civile per il risarcimento del danno derivante dai reati di competenza dell'autorità marittima. Il legislatore del 1942, fedele al principio dell'unità processuale tra azione penale e azione civile - principio che trovava già piena espressione nel codice di procedura penale dell'epoca - estese tale meccanismo anche al procedimento speciale marittimo, consentendo alla persona offesa di costituirsi parte civile nel processo avanti al comandante di porto.

La costituzione di parte civile e i suoi presupposti

La norma ammetteva la costituzione di parte civile nei casi, con le forme e nei termini stabiliti dal codice di procedura penale: il rinvio alle disposizioni processuali ordinarie garantiva un allineamento sostanziale con la disciplina comune, evitando la creazione di un regime del tutto autonomo per la parte lesa nel processo marittimo. La persona offesa che intendesse richiedere il risarcimento del danno doveva quindi seguire le stesse regole di forma e di tempistica applicabili nel processo penale ordinario, presentando la dichiarazione di costituzione nelle forme previste e nel rispetto dei termini di decadenza.

La competenza a liquidare il danno e il limite pecuniario

Il tratto peculiare dell'art. 1246 era la previsione di una competenza del comandante di porto a liquidare il danno entro un determinato limite pecuniario: la soglia era fissata in lire diecimila, una cifra che all'epoca dell'adozione del codice poteva rappresentare un valore non irrilevante ma che col tempo divenne di fatto simbolica per effetto della svalutazione monetaria. Superato questo limite, o nei casi in cui il comandante di porto non si ritenesse in grado di decidere allo stato degli atti sulla liquidazione del danno, era previsto il rinvio delle parti davanti al giudice civile ordinario, nella specie il giudice indicato dal secondo comma dell'art. 489 del c.p.p. allora vigente.

Questo meccanismo bifasico - con la competenza residua in capo al giudice civile - era funzionale a evitare che la parte civile fosse costretta a instaurare un separato giudizio civile per ottenere il risarcimento, ma al contempo riconosceva i limiti della competenza dell'autorità marittima in materia liquidatoria.

L'obbligo di accertamento istruttorio d'ufficio

La disposizione più significativa dell'art. 1246 era quella contenuta nell'ultimo periodo: anche in mancanza della costituzione di parte civile, l'autorità marittima era tenuta a procedere comunque agli opportuni accertamenti istruttori sull'ammontare del danno prodotto dai reati di sua competenza. Questo obbligo officioso di accertamento rifletteva una concezione pubblicistica del danno da reato marittimo, considerato come un interesse rilevante per l'ordinamento indipendentemente dall'iniziativa della persona offesa. L'accertamento aveva una funzione di garanzia informativa - documentare il danno prodotto - e poteva tornare utile in un eventuale giudizio civile separato.

La declaratoria di incostituzionalità e i suoi effetti

L'art. 1246, insieme agli artt. 1238, 1242, 1243 e 1247, fu dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 121/1970. Anche in questo caso, la declaratoria era motivata dall'incompatibilità tra l'attribuzione di funzioni giurisdizionali - inclusa la liquidazione del danno in sede penale - a un organo amministrativo quale il comandante di porto, e i principi costituzionali in materia di giurisdizione e di giudice naturale. Dopo la pronuncia, l'esercizio dell'azione civile nel processo penale per reati marittimi segue le regole ordinarie del c.p.p., con la competenza del giudice penale ordinario a liquidare il danno nei limiti previsti dal codice di rito.

Casi pratici

Caso 1: Tizio si costituisce parte civile nel processo marittimo

Tizio, titolare di un'imbarcazione danneggiata da una manovra illecita di un motoscafo in porto, si costituisce parte civile nel procedimento penale avanti al comandante di porto. Il danno subito, pari a lire 8.000, rientra nel limite della competenza liquidatoria del comandante di porto, che decide anche sulla liquidazione del danno nella stessa sede.

Caso 2: Caio ottiene il rinvio al giudice civile per danno superiore al limite

Caio, proprietario di un peschereccio gravemente danneggiato, si costituisce parte civile in un procedimento per reato marittimo. Il danno accertato supera le lire diecimila, soglia oltre la quale il comandante di porto non ha competenza liquidatoria: le parti vengono rinviate al giudice civile competente per ottenere la liquidazione del risarcimento.

Caso 3: Sempronio non si costituisce parte civile ma il danno viene accertato d'ufficio

Sempronio, armatore danneggiato da un reato marittimo, non si costituisce parte civile nel procedimento. Il comandante di porto, in applicazione dell'obbligo officioso previsto dall'art. 1246, dispone comunque gli accertamenti istruttori sull'entità del danno, documentando il pregiudizio economico subito da Sempronio in vista di un eventuale giudizio civile risarcitorio.

Domande frequenti

La persona offesa poteva costituirsi parte civile nel processo marittimo avanti al comandante di porto?

Sì, l'art. 1246 ammetteva la costituzione di parte civile nei casi e con le forme previsti dal codice di procedura penale, estendendo al rito speciale marittimo il principio dell'unità processuale.

Il comandante di porto poteva liquidare il danno civile in sede penale?

Sì, ma solo entro il limite di lire diecimila; per danni superiori le parti erano rinviate al giudice civile ordinario, nella specie quello indicato dall'art. 489 c.p.p. allora vigente.

Il comandante di porto era obbligato ad accertare il danno anche senza costituzione di parte civile?

Sì, l'art. 1246 imponeva un obbligo officioso di procedere agli accertamenti istruttori sull'ammontare del danno anche in mancanza di parte civile costituita, con una funzione di garanzia informativa.

Perché l'art. 1246 è stato dichiarato incostituzionale?

La Corte Costituzionale con sentenza n. 121/1970 ha dichiarato illegittima l'attribuzione di funzioni giurisdizionali - inclusa la liquidazione del danno - a un organo amministrativo come il comandante di porto, in violazione degli artt. 25 e 102 della Costituzione.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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