Art. 732 c.p.c.: articolo abrogato
Testo vigente – articolo abrogato.
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 149 , COME MODIFICATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197
Fonte: Normattiva.it.
Testo vigente – articolo abrogato.
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 149 , COME MODIFICATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197
Fonte: Normattiva.it.
Orario CCNL Scuola AGIDAE: docenti 18-25h frontali + 18-20h funzionali, ATA 36h. Calendario scolastico anno (settembre-giugno) + ferie estive.
| Voce | Dettaglio |
|---|---|
| Orario lezione frontale | Vedi sezione dedicata |
| Orario funzionale | Vedi sezione dedicata |
| Orario ATA | Vedi sezione dedicata |
| Calendario scolastico | Vedi sezione dedicata |
| Attività fuori orario | Vedi sezione dedicata |
Infanzia 25h, primaria 22h, secondaria 18h.
18-20h non frontali: programmazione, colloqui, scrutini, formazione, gite.
36h settimanali distribuite su 5 o 6 giorni.
Anno scolastico settembre-giugno con vacanze (Natale, Pasqua, estive lunghe).
Gite, open day, scuola estiva: ore aggiuntive con maggiorazione.
Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per docenti e ATA, Preavviso, Ferie e permessi, Maternità e congedi, Tredicesima e premi e Malattia e infortunio.
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Scuola Privata AGIDAE. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private
1. 1. Il Fondo di garanzia per le vittime della caccia, costituito presso la CONSAP, risarcisce i danni causati nell'esercizio dell'attività venatoria per i quali vi è obbligo di assicurazione nei casi in cui: a) l'esercente l'attività venatoria non sia identificato; b) l'esercente l'attività venatoria responsabile dei danni non risulti coperto dall'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile; c) l'esercente l'attività venatoria sia assicurato presso un'impresa operante nel territorio della Repubblica in regime di stabilimento o di prestazione di servizi e che, al momento del sinistro, si trovi in stato di liquidazione coatta o vi sia posta successivamente.
2. Nel caso di cui alla lettera a), il risarcimento è dovuto solo per i danni alla persona che abbiano comportato la morte od un'invalidità permanente superiore al venti per cento. Nel caso di cui alla lettera b), il risarcimento è dovuto per i danni alla persona nonché per i danni alle cose il cui ammontare sia superiore all'importo stabilito nel regolamento di attuazione del presente capo. Nel caso di cui alla lettera c), il risarcimento è dovuto per i danni alla persona nonché per i danni alle cose il cui ammontare sia superiore all'importo di euro cinquecento. La percentuale di inabilità permanente, la qualifica di convivente a carico e la percentuale di reddito del danneggiato da calcolare a favore di ciascuno dei conviventi a carico sono determinate in base alle norme del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
3. In tutti i casi previsti dal comma 1, il danno è risarcito nei limiti dei minimi di garanzia previsti nella legge che disciplina l'esercizio dell'attività venatoria.
Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.
La radiodiffusione delle opere dell'ingegno dai locali dell'ente esercente il servizio della radiodiffusione è sottoposta al consenso dell'autore a norma delle disposizioni contenute nel capo terzo di questo titolo; ad essa non sono applicabili le disposizioni degli articoli precedenti, salvo quelle dell'articolo 55.
Fonte: Normattiva.it.
L. 6 novembre 2012, n. 190 – testo aggiornato (sotto-sezione tematica per facilitare la lettura)
59. Le disposizioni di prevenzione della corruzione di cui ai commi da 1 a 57 del presente articolo, di diretta attuazione del principio di imparzialità di cui all’ articolo 97 della Costituzione , sono applicate in tutte le amministrazioni pubbliche di cui all’ articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , e successive modificazioni.
60. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, attraverso intese in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8, comma l, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , si definiscono gli adempimenti, con l’indicazione dei relativi termini, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali, nonché degli enti pubblici e dei soggetti di diritto privato sottoposti al loro controllo, volti alla piena e sollecita attuazione delle disposizioni della presente legge, con particolare riguardo: a) alla definizione, da parte di ciascuna amministrazione, del piano triennale di prevenzione della corruzione, a partire da quello relativo agli anni 2013-2015, e alla sua trasmissione alla regione interessata e al Dipartimento della funzione pubblica; b) all’adozione, da parte di ciascuna amministrazione, di norme regolamentari relative all’individuazione degli incarichi vietati ai dipendenti pubblici di cui all’ articolo 53, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , introdotto dal comma 42, lettera a), del presente articolo, ferma restando la disposizione del comma 4 dello stesso articolo 53; c) all’adozione, da parte di ciascuna amministrazione, del codice di comportamento di cui all’ articolo 54, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , come sostituito dal comma 44 del presente articolo.
61. Attraverso intese in sede di Conferenza unificata sono altresì definiti gli adempimenti attuativi delle disposizioni dei decreti legislativi previsti dalla presente legge da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali, nonché degli enti pubblici e dei soggetti di diritto privato sottoposti al loro controllo.
62. All’articolo l della legge 14 gennaio 1994, n. 20 , dopo il comma 1-quinquies sono inseriti i seguenti: «1-sexies. Nel giudizio di responsabilità, l’entità del danno all’immagine della pubblica amministrazione derivante dalla commissione di un reato contro la stessa pubblica amministrazione accertato con sentenza passata in giudicato si presume, salva prova contraria, pari al doppio della somma di denaro o del valore patrimoniale di altra utilità illecitamente percepita dal dipendente.
63. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante un testo unico della normativa in materia di incandidabilità alla carica di membro del Parlamento europeo, di deputato e di senatore della Repubblica, di incandidabilità alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali e di divieto di ricoprire le cariche di presidente e di componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, di presidente e di componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, di consigliere di amministrazione e di presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all’articolo 114 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 , e successive modificazioni, di presidente e di componente degli organi esecutivi delle comunità montane.
64. Il decreto legislativo di cui al comma 63 provvede al riordino e all’armonizzazione della vigente normativa ed è adottato secondo i seguenti principi e criteri direttivi: a) ferme restando le disposizioni del codice penale in materia di interdizione perpetua dai pubblici uffici, prevedere che non siano temporaneamente candidabili a deputati o a senatori coloro che abbiano riportato condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione per i delitti previsti dall’ articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale ; b) in aggiunta a quanto previsto nella lettera a), prevedere che non siano temporaneamente candidabili a deputati o a senatori coloro che abbiano riportato condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione per i delitti previsti nel libro secondo, titolo II, capo I, del codice penale ovvero per altri delitti per i quali la legge preveda una pena detentiva superiore nel massimo a tre anni; c) prevedere la durata dell’incandidabilità di cui alle lettere a) e b); d) prevedere che l’incandidabilità operi anche in caso di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’ articolo 444 del codice di procedura penale ; e) coordinare le disposizioni relative all’incandidabilità con le vigenti norme in materia di interdizione dai pubblici uffici e di riabilitazione, nonché con le restrizioni all’esercizio del diritto di elettorato attivo; f) prevedere che le condizioni di incandidabilità alla carica di deputato e di senatore siano applicate altresì all’assunzione delle cariche di governo; g) operare una completa ricognizione della normativa vigente in materia di incandidabilità alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali e di divieto di ricoprire le cariche di presidente della provincia, sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale, presidente e componente del consiglio circoscrizionale, presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, presidente e componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all’articolo 114 del testo unico di cui al citato decreto legislativo n. 267 del 2000 , presidente e componente degli organi delle comunità montane, determinata da sentenze definitive di condanna; h) valutare per le cariche di cui alla lettera g), in coerenza con le scelte operate in attuazione delle lettere a) e i), l’introduzione di ulteriori ipotesi di incandidabilità determinate da sentenze definitive di condanna per delitti di grave allarme sociale; i) individuare, fatta salva la competenza legislativa regionale sul sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del presidente e degli altri componenti della giunta regionale nonché dei consiglieri regionali, le ipotesi di incandidabilità alle elezioni regionali e di divieto di ricoprire cariche negli organi politici di vertice delle regioni, conseguenti a sentenze definitive di condanna; l) prevedere l’abrogazione espressa della normativa incompatibile con le disposizioni del decreto legislativo di cui al comma 63; m) disciplinare le ipotesi di sospensione e decadenza di diritto dalle cariche di cui al comma 63 in caso di sentenza definitiva di condanna per delitti non colposi successiva alla candidatura o all’affidamento della carica.
65. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 63, corredato di relazione tecnica, ai sensi dell’ articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 , è trasmesso alle Camere ai fini dell’espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che sono resi entro sessanta giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto. Decorso il termine di cui al periodo precedente senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, il decreto legislativo può essere comunque adottato.
Il pacchetto welfare del CCNL Calzaturiero Industria si basa su tre pilastri reali e verificati: Sanimoda per la salute integrativa, Previmoda per la pensione complementare e la nuova copertura LTC per la non autosufficienza. Il rinnovo 2024 ha rafforzato tutti e tre con incrementi dei contributi aziendali.
Il welfare del CCNL Calzaturiero Industria si articola su tre pilastri: Sanimoda (fondo sanitario integrativo, 15 €/mese dal 2026), Previmoda (fondo pensione complementare, contribuzione aziendale incrementata al 2025) e LTC (non autosufficienza, 2 €/mese dal 2025). Tutti e tre sono fondi reali e verificati, distinti da quelli del CCNL Tessile-Abbigliamento-Moda.
| Pilastro | Fondo/strumento | Contributo aziendale | Decorrenza |
|---|---|---|---|
| Sanità integrativa | Sanimoda | 15,00 €/mese per dipendente | 1° gennaio 2026 (era 12 €) |
| Non autosufficienza (LTC) | Copertura LTC | 2,00 €/mese per dipendente | 1° gennaio 2025 (nuova) |
| Previdenza complementare | Previmoda | Contribuzione base + incremento 0,04% | Incremento dal 1° aprile 2025 |
| Assicurazione infortuni/premorienza | Previmoda (polizza) | 0,24% della retribuzione (da 0,20%) | 1° aprile 2025 |
I contributi sopra indicati sono a carico del datore di lavoro, salvo la quota lavoratore eventualmente prevista per Previmoda in caso di adesione volontaria del dipendente. Per i dettagli delle coperture è necessario consultare i regolamenti di Sanimoda e Previmoda direttamente sui rispettivi siti ufficiali.
Sanimoda è il Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa per i lavoratori dell’industria tessile, abbigliamento, moda e del settore calzaturiero. È un fondo sanitario negoziale, istituito dalle parti sociali dei comparti del sistema moda italiano.
Il rinnovo del 17 luglio 2024 ha previsto un incremento del contributo aziendale di 3 euro mensili, portandolo da 12 a 15 euro mensili per dipendente a decorrere dal 1° gennaio 2026. Le coperture tipiche di Sanimoda includono:
L’iscrizione al fondo avviene automaticamente per tutti i lavoratori dipendenti delle aziende che applicano il CCNL Calzaturiero Industria, senza necessità di adesione individuale. Il lavoratore riceve la tessera Sanimoda e può accedere alle strutture convenzionate o presentare rimborso per cure eseguite fuori rete.
Una delle novità più significative del rinnovo del 17 luglio 2024 è l’introduzione di una copertura per la non autosufficienza (LTC – Long Term Care) con decorrenza 1° gennaio 2025. Il contributo aziendale è di 2 euro mensili per dipendente.
La copertura LTC tutela il lavoratore (e in alcuni casi il nucleo familiare) nel caso di perdita permanente dell’autosufficienza, cioè quando la persona non è più in grado di svolgere autonomamente le principali attività della vita quotidiana (ADL: lavarsi, vestirsi, alimentarsi, spostarsi). In tal caso il fondo eroga una rendita mensile o un rimborso per le spese di assistenza.
La copertura LTC è complementare alle tutele previdenziali dell’INPS per l’invalidità e la disabilità, che seguono regole proprie.
Previmoda è il fondo pensione complementare negoziale di riferimento per tutti i lavoratori del sistema moda italiano (tessile, abbigliamento, calzaturiero e comparti affini). È un fondo a capitalizzazione individuale, con diverse linee di investimento (garantita, bilanciata obbligazionaria, bilanciata azionaria) che il lavoratore sceglie in base al proprio orizzonte temporale e alla propensione al rischio.
Con il rinnovo del 17 luglio 2024, con decorrenza dal 1° aprile 2025, la contribuzione aziendale alla copertura assicurativa (premorienza e invalidità permanente da infortuni non sul lavoro) è stata incrementata dello 0,04%, portando il tasso dallo 0,20% allo 0,24% della retribuzione.
Il lavoratore che aderisce a Previmoda può versare:
Per Sanimoda: l’iscrizione è automatica tramite il datore di lavoro. Il lavoratore dovrebbe ricevere le credenziali di accesso al portale Sanimoda per visualizzare le coperture attive e richiedere i rimborsi. Per informazioni: sanimoda.it.
Per Previmoda: la scelta di adesione è volontaria per il lavoratore, ma è incentivata dalla possibilità di ricevere il contributo aziendale aggiuntivo (che spetta solo agli aderenti che versano anche una quota a proprio carico). Per informazioni: previmoda.it. La decisione di destinare il TFR a Previmoda deve essere comunicata entro 6 mesi dall’assunzione.
Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2026, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento 2024, ferie, permessi e ROL 2024, maternità e congedi 2024 e tredicesima e premi di risultato.
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL per i Lavoratori Addetti all’Industria delle Calzature del 17 luglio 2024. Per le coperture esatte e aggiornate di Sanimoda e Previmoda è necessario consultare direttamente i regolamenti dei fondi sui rispettivi siti ufficiali (sanimoda.it, previmoda.it). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro o le organizzazioni sindacali (Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil).
I commi 161-163 della L. 199/2025 prorogano l’APE sociale fino al 31 dicembre 2026 per i soggetti in una delle categorie previste che abbiano compiuto 63 anni e 5 mesi. Il beneficio non è cumulabile con redditi di lavoro dipendente o autonomo, salvo lavoro autonomo occasionale entro 5.000 euro lordi annui. La copertura finanziaria attinge al Fondo per il sostegno alla povertà.
Approfondimento normativo completo: Commi 161-163 LB 2026: APE sociale 2026 e taglio fondo povertà.
L’APE sociale – acronimo di Anticipo Pensionistico sociale – è uno strumento previdenziale che consente a determinate categorie di lavoratori in difficoltà di accedere a un assegno-ponte prima del raggiungimento dell’età pensionabile ordinaria. Con la Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025), il meccanismo è stato prorogato per l’intero anno 2026, confermando le categorie di beneficiari e i requisiti anagrafici già vigenti.
I commi 161-163 stabiliscono che le disposizioni si applicano fino al 31 dicembre 2026 ai soggetti che si trovano in una delle condizioni previste dall’articolo 1, comma 179, lettere da a) a d), della legge n. 232 del 2016, al compimento dell’età di 63 anni e 5 mesi. Le condizioni riguardano tipicamente lavoratori disoccupati, caregivers, invalidi in misura almeno pari al 74% e addetti a lavori gravosi, così come disciplinati dalla normativa di riferimento.
Sul piano della compatibilità reddituale, la norma è netta: il beneficio non è cumulabile con redditi di lavoro dipendente o autonomo, a eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale nel limite di 5.000 euro lordi annui. Chi dovesse superare tale soglia perderebbe il diritto all’APE sociale per il periodo di riferimento. La copertura della misura è assicurata a carico del Fondo per il sostegno alla povertà e per l’inclusione attiva, che viene ridotto per un importo pari a 267,16 milioni di euro nel solo anno 2026.
Scenario. Tizio ha perso il lavoro nel 2024 e ha esaurito la NASPI. Nel marzo 2026 compie 63 anni e 5 mesi. Rientra nella categoria dei disoccupati che hanno esaurito le prestazioni di disoccupazione.
Come si legge in pratica. Poiché Tizio soddisfa il requisito anagrafico e si trova nella condizione prevista dalla lettera a) dell’articolo 1, comma 179, L. 232/2016, può presentare domanda di APE sociale per l’anno 2026. Dovrà verificare con l’INPS il requisito contributivo specifico per i lavoratori disoccupati e assicurarsi di non svolgere attività lavorativa che superi la soglia di 5.000 euro da lavoro occasionale.
Scenario. Caia ha 63 anni e 6 mesi e da oltre 6 mesi assiste a tempo pieno il coniuge con disabilità grave ai sensi della L. 104/1992. Nel 2026 svolge occasionalmente attività di consulenza per un compenso di 3.800 euro lordi.
Come si legge in pratica. Caia rientra nella categoria dei caregivers prevista dalla normativa sull’APE sociale. Il suo reddito da lavoro autonomo occasionale di 3.800 euro lordi resta al di sotto del limite di 5.000 euro lordi annui fissato dal comma 163, pertanto il beneficio è mantenuto. Se il compenso fosse salito a 5.500 euro, l’APE sociale sarebbe diventata incompatibile.
Scenario. Sempronio ha 64 anni e lavora come edile (categoria gravosa). Riceve un’offerta di lavoro dipendente part-time e vorrebbe accettarla mantenendo l’APE sociale.
Come si legge in pratica. Il comma 163 è esplicito: il beneficio non è cumulabile con redditi di lavoro dipendente. Se Sempronio accetta il contratto di lavoro subordinato, anche part-time, perde il diritto all’APE sociale per l’intero periodo in cui percepisce tale reddito. L’unica eccezione ammessa è il lavoro autonomo occasionale entro 5.000 euro lordi, non il lavoro dipendente.
Le condizioni di accesso all’APE sociale 2026 variano in base alla categoria di appartenenza e alla posizione contributiva individuale. Un esperto previdenziale può verificare la tua situazione specifica. Consulta un esperto previdenziale.
È una misura temporanea prorogata annualmente. I commi 161-163 della L. 199/2025 ne dispongono l’applicazione fino al 31 dicembre 2026. Per gli anni successivi sarà necessario attendere i provvedimenti legislativi di bilancio. Chi matura i requisiti entro il 31 dicembre 2026 può presentare domanda nel rispetto delle finestre previste dall’INPS.
La norma non fissa un importo predeterminato: l’assegno è pari alla rata mensile della pensione calcolata alla data di accesso al beneficio, con un tetto massimo stabilito dalla normativa previgente. Il calcolo dipende dalla posizione contributiva individuale. Per conoscere l’importo stimato è indispensabile richiedere una simulazione all’INPS.
Dipende dalla natura dell’attività. Il reddito da lavoro autonomo ordinario (con partita IVA attiva e continuativa) è incompatibile con l’APE sociale. È ammesso solo il lavoro autonomo occasionale ai sensi dell’art. 2222 c.c., purché il compenso lordo annuo non superi i 5.000 euro. Superata tale soglia, il beneficio decade.
La copertura è assicurata a valere sul Fondo per il sostegno alla povertà e per l’inclusione attiva, che viene ridotto di 267,16 milioni di euro per il 2026. Questo significa che le risorse provengono da un fondo già esistente, con una riduzione progressiva fino al 2034, come disposto dal comma 161.
La norma specifica le incompatibilità con i redditi da lavoro. Per la compatibilità con altre prestazioni assistenziali come l’Assegno di Inclusione è necessario verificare la normativa specifica di ciascuna misura e le istruzioni operative dell’INPS, che può fornire indicazioni aggiornate caso per caso.
Vedi anche: APE sociale, Vado in pensione nel 2027, Assegno ordinario di invalidita e pensione di inabilita INPS, Pensione ai superstiti, Pensione anticipata e Quota 103 e Pensione di vecchiaia.
Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.
La durata dei diritti previsti nel presente capo è di cinquanta anni dalla fissazione.
Tuttavia se durante tale periodo il fonogramma è lecitamente pubblicato, i diritti scadono settanta anni dopo la data della prima pubblicazione lecita.
Se nel periodo di tempo indicato nel primo comma non sono effettuate pubblicazioni lecite e se il fonogramma è lecitamente comunicato al pubblico durante detto periodo, i diritti scadono settanta anni dopo la data di tale prima comunicazione al pubblico. 42
Fonte: Normattiva.it.
Testo vigente – D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria) (aggiornato da Normattiva)
1. La sentenza è resa pubblica, nel testo integrale originale, mediante deposito telematico nella segreteria della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado entro trenta giorni dalla data della deliberazione. Il segretario fa risultare l'avvenuto deposito della sentenza apponendovi la propria firma digitale e la data, dandone comunicazione alle parti costituite entro tre giorni dal deposito.
D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 – testo aggiornato
1. Il presente decreto entra in vigore il 30 dicembre
2022.
I commi 853-855 della L. 199/2025 chiariscono i requisiti dell’esenzione IMU per gli enti non commerciali che svolgono attività sanitarie e assistenziali: per gli enti accreditati/convenzionati è sufficiente che le attività siano complementari al servizio pubblico e gratuite (salvo ticket); per gli enti non convenzionati, i corrispettivi non devono superare la metà di quelli di mercato. La categoria catastale dell’immobile non rileva ai fini dell’esenzione.
Approfondimento normativo completo: Commi 853-855 LB 2026: esenzione IMU enti non commerciali.
I commi 853-855 della Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) intervengono sull’esenzione dall’IMU per gli enti non commerciali che svolgono attività assistenziali e sanitarie, disciplinata dall’art. 1, comma 759, lettera g), della L. n. 160/2019. La norma specifica quando tali attività si considerano svolte con modalità non commerciali, condizione necessaria per beneficiare dell’esenzione, in linea con la decisione 2013/248/UE della Commissione europea del 19 dicembre 2012 e con il D.M. MEF n. 200/2012. Si tratta di un intervento di chiarimento normativo, non di una nuova agevolazione, ma di rilevante impatto pratico per gli enti già operanti nel settore.
Il comma 853 distingue due situazioni. Nella prima – enti accreditati e contrattualizzati o convenzionati con lo Stato, le Regioni o gli enti locali – le attività si considerano non commerciali quando sono svolte in maniera complementare o integrativa rispetto al servizio pubblico e prestano servizi gratuiti, salvo eventuali importi di partecipazione alla spesa (ticket) previsti dall’ordinamento per la copertura del servizio universale. Il comma 854 precisa che questi enti mantengono l’esenzione anche quando l’utente o i familiari partecipano alla spesa: tale cofinanziamento è considerato irrilevante ai fini della qualificazione commerciale, purché sia necessario per garantire la copertura del servizio universale.
Nella seconda situazione – enti non accreditati e non convenzionati – le attività si considerano non commerciali solo se sono svolte a titolo gratuito oppure dietro versamento di corrispettivi simbolici, comunque non superiori alla metà dei corrispettivi medi previsti per analoghe attività svolte in regime concorrenziale nel medesimo ambito territoriale, tenendo conto anche dell’assenza di relazione con il costo effettivo del servizio. Il comma 855 aggiunge che la categoria catastale degli immobili utilizzati per tali attività non è rilevante ai fini dell’esenzione, che si applica indipendentemente dalla classificazione catastale, fermo restando quanto previsto dall’art. 91-bis del D.L. n. 1/2012 per gli immobili a uso misto.
Scenario. La Fondazione Tizio (nome di fantasia) gestisce una residenza sanitaria assistenziale (RSA) convenzionata con la Regione. Ospita 80 anziani non autosufficienti. I residenti pagano una retta, in parte coperta dal SSR e in parte a carico degli utenti o dei familiari.
Come si legge in pratica. Poiché la Fondazione è accreditata e convenzionata con la Regione, il comma 853 lettera a) si applica: le attività assistenziali si considerano non commerciali se svolte in maniera complementare al servizio pubblico e a condizioni conformi al diritto UE. Il comma 854 chiarisce espressamente che la quota di retta a carico degli utenti o dei familiari non pregiudica l’esenzione IMU, in quanto si tratta di cofinanziamento necessario per la copertura del servizio universale. L’esenzione spetta, a condizione che i requisiti siano rispettati.
Scenario. L’associazione Caia (nome di fantasia) gestisce un ambulatorio medico per persone in situazione di fragilità economica. Non è accreditata né convenzionata con il SSN. Applica tariffe ridotte, mediamente pari a un terzo dei prezzi di mercato per prestazioni analoghe.
Come si legge in pratica. Poiché l’associazione non è accreditata né convenzionata, si applica la lettera b) del comma 853: le attività si considerano non commerciali solo se i corrispettivi sono simbolici e non superiori alla metà dei corrispettivi medi di mercato per analoghe attività nello stesso ambito territoriale. In questo caso, applicando tariffe pari a circa un terzo del mercato, l’associazione soddisfa il requisito e ha diritto all’esenzione IMU sull’immobile dove opera l’ambulatorio, indipendentemente dalla categoria catastale.
Scenario. L’istituto Sempronio (nome di fantasia) è un ente ecclesiastico che gestisce nello stesso edificio una scuola paritaria (piani superiori) e un centro diurno assistenziale per anziani convenzionato con il comune (piano terra). L’istituto si chiede se può beneficiare dell’esenzione IMU sull’intero edificio.
Come si legge in pratica. Per gli immobili a uso misto, l’art. 91-bis del D.L. n. 1/2012 – richiamato dal comma 855 – stabilisce che l’esenzione IMU si applica pro quota: esonera solo la porzione dell’immobile effettivamente destinata ad attività non commerciali. Il piano terra destinato al centro diurno convenzionato potrà beneficiare dell’esenzione (requisiti del comma 853, lettera a) rispettati); i piani superiori con la scuola paritaria saranno soggetti a verifica separata. La categoria catastale dell’edificio è irrilevante.
Per verificare se la vostra organizzazione soddisfa i requisiti di non commercialità previsti dai commi 853-855 e per una corretta applicazione dell’esenzione IMU, è opportuno avvalersi di un professionista specializzato in fiscalità degli enti del Terzo settore. Consulta un esperto di fiscalità degli enti non commerciali.
No. Il comma 854 della L. 199/2025 chiarisce espressamente che gli enti accreditati e convenzionati mantengono l’esenzione IMU anche in presenza di quote di partecipazione alla spesa da parte degli utenti o dei familiari, purché tale cofinanziamento sia necessario per garantire la copertura del servizio universale. La partecipazione alla spesa (ticket o retta parziale) è dunque irrilevante ai fini della qualificazione non commerciale dell’attività, a condizione che i restanti requisiti del comma 853 siano rispettati.
No. Il comma 855 della L. 199/2025 stabilisce esplicitamente che la categoria catastale degli immobili non è rilevante ai fini dell’applicazione dell’esenzione per gli enti non commerciali che svolgono attività assistenziali e sanitarie. L’esenzione spetta in base ai requisiti sostanziali (modalità di svolgimento dell’attività, accreditamento, livello dei corrispettivi), non alla classificazione catastale dell’immobile. Rimane tuttavia applicabile la disciplina pro quota per gli immobili a uso misto.
Per gli enti non accreditati e non convenzionati, il comma 853 lettera b) stabilisce che i corrispettivi praticati devono essere di importo simbolico e non superiori alla metà dei corrispettivi medi previsti per analoghe attività svolte con modalità concorrenziali nel medesimo ambito territoriale. La norma tiene conto anche dell’assenza di relazione tra il corrispettivo praticato e il costo effettivo del servizio. Non è prevista una soglia assoluta in euro: il confronto è relativo al mercato locale.
Per gli immobili a uso misto, il comma 855 richiama espressamente l’art. 91-bis del D.L. n. 1/2012, che prevede l’applicazione dell’esenzione pro quota: l’esenzione si calcola sulla porzione dell’immobile effettivamente destinata ad attività non commerciali. Le modalità operative di calcolo della quota esente sono disciplinate dal D.M. MEF n. 200/2012. L’ente deve documentare la ripartizione degli spazi tra attività commerciali e non commerciali.
I commi 853-855 non introducono una nuova agevolazione, ma specificano e chiariscono i requisiti dell’esenzione già prevista dall’art. 1, comma 759, lettera g), della L. n. 160/2019, in conformità alla decisione 2013/248/UE della Commissione europea e al D.M. MEF n. 200/2012. L’intervento normativo ha lo scopo di eliminare incertezze interpretative che in passato avevano generato contenziosi, in particolare riguardo al peso dei corrispettivi pagati dagli utenti e alla rilevanza della categoria catastale.
Vedi anche: TARI per negozi e attività, IMU sui terreni agricoli, IMU sulla seconda casa, Scadenze IMU, IMU non pagata e IMU prima casa.
D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private
1. 1. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trentamila al dieci percento del fatturato per le seguenti violazioni: a) inosservanza degli articoli 11, 12, 13, 15, 16, 18, 21, 22, 28, 29, 30, 30-bis, 30-ter, 30-quater, 30-quinquies, 30-sexies, 30-septies, 30-octies, 30-novies, 32, 33, 35-bis, 35-ter, 35-quater, 36-bis, 36-ter, 36-quater, 36-quinquies, 36-sexies, 36-septies, 36-octies, 36-novies, 36-decies, 36-undecies, 36-duodecies, 36-terdecies, 37-bis, 37-ter, 38, 41, 42, 42-bis, 43, 44-ter, 44-quater, 44-quinquies, 44-sexies, 44-septies, 44-octies, 44-novies, 44-decies, 47-quater, comma 1, 47-septies, 47-octies, 47-novies, 47-decies, 48, 48-bis, 49, 51-quater, 53, 55, 56, 57, 57-bis, 58, 59-bis, 59-ter, 59-quater, 59-quinquies, 60-bis, 62, 63, 64, 65, 65-bis, 66-sexies.1, 66-septies, 67, 73, 75, comma 1, 76, comma 2, 77, commi 1, 3 e 4, 88, 89, 90, 92, 93, 94, 95, 96, 98, 99, 100, 101, 188, 189, comma 1, 190, commi 1, 1-bis, 1-ter e 5-bis, 190-bis, comma 1, 191, 196, comma 2, 197, 210, 210-ter, comma 8, 213, 214-bis, 215-bis, 216, commi 1 e 2, 216-ter, 216-sexies, 216-octies, 216-novies, 220-novies, comma 1, 348 e 349, comma 1, o delle relative norme di attuazione; b) inosservanza degli articoli 10-quater, 132-ter, 133, o delle relative norme di attuazione; c) inosservanza degli articoli 125, comma 5-bis, 127, comma 3, limitatamente all'obbligo di rilascio del certificato di assicurazione, 134 ad eccezione del comma 2, 146, 148, 149, 150, 152, comma 5, e 183, o delle relative norme di attuazione e delle disposizioni di cui all' articolo 8 della legge 8 marzo 2017, n. 24 . c-bis) inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, paragrafi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, 10, 12, 16, paragrafi 1 e 2, 17, 19, paragrafi 1, 3 e 4, 24 del regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022 , e delle relative norme tecniche di regolamentazione e attuazione, ovvero in caso di omessa collaborazione o mancato seguito dato nell'ambito di un'indagine, un'ispezione o una richiesta ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo adottato in attuazione dell' articolo 16 della legge 21 febbraio 2024, n. 15 , da parte delle imprese di assicurazione, delle imprese di riassicurazione e dei relativi fornitori terzi di servizi TIC di cui all'articolo 3, punto 19), del citato regolamento (UE) 2022/2554 .
1-bis. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 al 7 per cento del fatturato in caso di inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 7, 8, 9, 11, paragrafi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, 13, 14, 18, paragrafi 1 e 2, 25, 26, paragrafi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, 27, 28, paragrafi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, 29, 30, paragrafi 1, 2, 3 e 4, e 31, paragrafo 12, del regolamento (UE) 2022/2554 e delle relative norme tecniche di regolamentazione e attuazione, ovvero in caso di omessa collaborazione o mancato seguito dato nell'ambito di un'indagine, un'ispezione o una richiesta ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo adottato in attuazione dell' articolo 16 della legge 21 febbraio 2024, n. 15 , da parte delle imprese di assicurazione, delle imprese di riassicurazione e dei relativi fornitori terzi di servizi TIC di cui all'articolo 3, punto 19), del citato regolamento (UE) 2022/2554 .
2. Se il vantaggio ottenuto dall'autore delle violazioni di cui al comma 1, lettere a), b) e c-bis) , come conseguenza delle violazioni stesse è superiore al massimo edittale indicato nel presente articolo, la sanzione amministrativa pecuniaria è elevata fino al doppio dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purché tale ammontare sia determinabile. (45)