Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • I contenuti più tecnici sono sottoposti a revisione di professionisti abilitati.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • CCNL Chimico-Farmaceutico (Farmindustria): welfare, Fonchim e Faschim

    CCNL Chimico-Farmaceutico (Farmindustria)

    CCNL Chimico-Farmaceutico: welfare, Fonchim e Faschim

    Il CCNL Chimico-Farmaceutico è considerato uno dei contratti industriali più avanzati in termini di welfare contrattuale. Fonchim e Faschim sono fondi reali e consolidati, con decenni di storia e governance bilaterale, che integrano significativamente la previdenza pubblica e il Servizio Sanitario Nazionale per circa 225.000 lavoratori del settore.

    In sintesi

    Il CCNL Chimico-Farmaceutico è tra i più avanzati sul welfare: il fondo pensione Fonchim riceve contributi datoriali dall’1,5% al 2,1% a seconda dell’anzianità; Faschim è interamente a carico del datore e copre visite, esami, odontoiatria e ricoveri. Il rinnovo 2025 ha ampliato ulteriormente permessi, tutele e formazione.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Farmindustria · Federchimica · Filctem-Cgil · Femca-Cisl · Uiltec-Uil
    Ultimo rinnovo
    15 aprile 2025
    Vigenza
    1° luglio 2025 – 30 giugno 2028
    Fondo pensione
    Fonchim (www.fonchim.it)
    Fondo sanitario
    Faschim (www.faschim.it)

    Tabella riepilogativa del welfare contrattuale

    Fondi e istituti di welfare — CCNL Chimico-Farmaceutico (Farmindustria)
    Istituto Fondo/ente Contributo datore Contributo lavoratore Iscrizione
    Previdenza complementare Fonchim 1,5% (anzianità < 15 anni); 2,1% (anzianità > 15 anni) Minimo 1% della retribuzione Volontaria; silenzio-assenso per aziende > 50 dip.
    Sanità integrativa Faschim A carico datore (importo annuo fisso per lavoratore) Non previsto Automatica per tutti i lavoratori in forza
    Sostegno al reddito (crisi) TRIS Contribuzione bilaterale Quota bilaterale Automatica per lavoratori delle aziende aderenti
    TFR maturando (opzione) Fonchim Intero TFR maturando Su scelta entro 6 mesi dall’assunzione

    Le percentuali contributive Fonchim citate sono quelle minime stabilite dal CCNL. Le aziende possono versare quote superiori per accordo aziendale. L’importo fisso del contributo Faschim è definito annualmente dal Consiglio di Amministrazione del fondo: consultare il sito ufficiale www.faschim.it per i valori aggiornati.

    Fonchim: il fondo pensione complementare del chimico-farmaceutico

    Fonchim è il fondo pensione complementare negoziale del settore chimico, chimico-farmaceutico, delle fibre chimiche e dei settori abrasivi, lubrificanti e GPL. È gestito da un Consiglio di Amministrazione a composizione paritetica (rappresentanti datoriali e sindacali), in conformità al D.Lgs. 252/2005.

    I punti chiave per il lavoratore del settore farmaceutico:

    • Contributo minimo del datore: 1,5% della retribuzione per lavoratori con meno di 15 anni di anzianità nel settore; 2,1% per lavoratori con più di 15 anni. L’aumento per anzianità è una caratteristica distintiva del CCNL Chimico-Farmaceutico;
    • Contributo minimo del lavoratore: 1% della retribuzione (la retribuzione rilevante è quella utile al calcolo del TFR);
    • Quota assicurativa: l’assicurazione contro premorienza e invalidità è a carico del datore di lavoro (percentuale ridotta aggiuntiva);
    • TFR maturando: il lavoratore aderente può scegliere di destinare il TFR maturando a Fonchim, incrementando significativamente il montante;
    • Deducibilità fiscale: i contributi (lavoratore, datore, quota assicurativa) sono deducibili dall’imponibile IRPEF entro il limite annuo di 5.300 €;
    • Rendimenti storici: Fonchim è tra i fondi negoziali con i rendimenti più costanti, grazie a una gestione prudente e diversificata su più comparti (garantito, obbligazionario, bilanciato, azionario).

    Il rinnovo 2025 ha previsto un aumento di 6 € mensili del contributo destinato a Fonchim, incluso nel pacchetto degli aumenti economici complessivi.

    Faschim: la sanità integrativa automatica

    Faschim (Fondo Assistenza Sanitaria Chimici) è il fondo di assistenza sanitaria integrativa del settore. La sua caratteristica principale è l’iscrizione automatica: tutti i lavoratori del settore chimico-farmaceutico sono iscritti a Faschim dal primo giorno di lavoro, senza necessità di adesione esplicita. Il contributo è interamente a carico del datore di lavoro.

    Le principali aree di copertura Faschim:

    • Visite specialistiche: rimborso di visite cardiologiche, dermatologiche, ortopediche, ginecologiche, neurologiche e altre specialità;
    • Esami diagnostici: analisi del sangue, radiografie, ecografie, TAC, risonanze magnetiche;
    • Odontoiatria: cure dentistiche, ortodonzia, implantologia (con massimali per voce);
    • Ricoveri ospedalieri: rimborso delle spese di ricovero, comprese le quote extra SSN;
    • Day hospital e riabilitazione: trattamenti ambulatoriali complessi;
    • Familiari a carico: la copertura si estende al coniuge/convivente e ai figli a carico del lavoratore iscritto.

    I massimali e i piani sanitari vengono aggiornati annualmente dal Consiglio di Amministrazione di Faschim. Per i dettagli aggiornati consultare www.faschim.it.

    TRIS: il fondo bilaterale per le crisi aziendali

    TRIS (Tutele per i Redditi in Situazione di crisi e di Sviluppo) è il fondo bilaterale del settore chimico-farmaceutico e affini, istituito per sostenere il reddito dei lavoratori in situazioni di crisi aziendale, ristrutturazione o riorganizzazione. Interviene in integrazione agli ammortizzatori sociali di legge (Cassa Integrazione Guadagni), garantendo una copertura aggiuntiva nei periodi di sospensione dell’attività lavorativa.

    Le novità del rinnovo 2025 sul welfare non monetario

    Il rinnovo 2025 ha rafforzato significativamente la dimensione del welfare non monetario:

    • Intelligenza artificiale: prime linee guida settoriali sull’uso dell’IA in azienda, con principi di trasparenza, formazione del personale e coinvolgimento delle RSU nelle decisioni sull’implementazione di sistemi IA che incidono sull’organizzazione del lavoro;
    • Parità di genere e D&I: impegni concreti su gender pay gap, promozione delle donne in ruoli apicali, prevenzione delle molestie;
    • Smart working: rinvio alla contrattazione aziendale per i dettagli, con principi di volontarietà, reversibilità e parità di trattamento;
    • Formazione continua: ampliamento dei permessi per la partecipazione a ITS Academy, lauree triennali e magistrali, master e dottorati di ricerca, con riconoscimento di congedi formativi aggiuntivi.

    Casi pratici

    Tizio — Operatore (D1) con 16 anni: contributo Fonchim al 2,1%
    Tizio ha 16 anni di anzianità nel settore chimico-farmaceutico. Il suo contributo datoriale a Fonchim è del 2,1% della retribuzione rilevante anziché dell’1,5%. Su una retribuzione annua di 30.000 €, questo significa che il datore versa 630 €/anno a Fonchim invece di 450 € (+180 €). Tizio aggiunge il suo contributo minimo (1% = 300 €) e ha destinato il TFR maturando a Fonchim: il montante pensionistico si accresce più velocemente grazie all’effetto composto su un orizzonte ancora lungo.
    Caia — ISF (B1) che usa Faschim per cure odontoiatriche
    Caia è iscritta automaticamente a Faschim. A novembre 2025 deve sottoporsi a un intervento di implantologia per un costo complessivo di 3.200 €. Presenta la documentazione a Faschim che, entro i massimali del piano odontoiatrico attivo, rimborsa una quota significativa del costo. Caia non deve presentare richiesta di iscrizione al fondo: è già iscritta dal primo giorno e ha solo presentato la documentazione della spesa tramite l’area riservata online di Faschim.
    Sempronio — Ricercatore (B2) che usa il silenzio-assenso per Fonchim
    Sempronio viene assunto in ottobre 2025 in un’azienda farmaceutica con 200 dipendenti. Non esprime alcuna preferenza sulla destinazione del TFR nei 6 mesi dalla firma del contratto. In applicazione del meccanismo del silenzio-assenso (azienda > 50 dipendenti), a partire da maggio 2026 il suo TFR maturando viene automaticamente destinato a Fonchim. Il contributo datoriale del 1,5% scatta contestualmente. Se Sempronio avesse voluto tenere il TFR in azienda avrebbe dovuto esprimere esplicitamente tale scelta entro il termine.

    Domande frequenti

    Cos’è Fonchim e come funziona nel settore farmaceutico?
    Fonchim è il fondo pensione complementare negoziale del settore. Il datore versa almeno l’1,5% (2,1% per anzianità oltre 15 anni) più la quota assicurativa; il lavoratore almeno l’1%. Il TFR maturando può essere destinato al fondo. Deducibilità fiscale entro 5.300 € annui.
    Cos’è Faschim e cosa copre?
    Faschim è il fondo sanitario integrativo con iscrizione automatica per tutti i lavoratori. Il contributo è interamente a carico del datore. Copre visite specialistiche, esami diagnostici, cure odontoiatriche, ricoveri, day hospital e familiari a carico.
    L’iscrizione a Fonchim è obbligatoria?
    No: è volontaria. Chi non aderisce perde il contributo datoriale. Per le aziende con più di 50 dipendenti vale il silenzio-assenso sul TFR: se non si esprime preferenza entro 6 mesi dall’assunzione, il TFR maturando va automaticamente a Fonchim.
    Il rinnovo 2025 ha introdotto novità sul welfare?
    Sì: linee guida sull’IA, ampliamento dei permessi per figli malati (6→12 giorni), permessi per donatori di midollo osseo, misure su parità di genere, ampliamento dei permessi formativi, principi sullo smart working.
    Cosa è TRIS?
    TRIS (Tutele per i Redditi in Situazione di crisi e di Sviluppo) è il fondo bilaterale del settore per il sostegno al reddito durante crisi aziendali, ristrutturazioni o riorganizzazioni. Interviene in integrazione agli ammortizzatori sociali di legge.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive 2025-2028, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi e tredicesima e premi di risultato.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Industria Chimica, Chimico-Farmaceutica e affini del 15 aprile 2025. Le percentuali contributive Fonchim e le coperture Faschim sono soggette ad aggiornamenti annuali deliberati dai rispettivi Consigli di Amministrazione: verificare i valori aggiornati su www.fonchim.it e www.faschim.it. Per situazioni specifiche consultare un consulente del lavoro, i sindacati di categoria (Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 50 L. 633/1941

    Art. 50 L. 633/1941

    Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.

    Se il produttore non porta a compimento l'opera cinematografica nel termine di tre anni dal giorno della consegna della parte letteraria o musicale, o non fa proiettare l'opera compiuta entro tre anni dal compimento, gli autori di dette parti hanno diritto di disporre liberamente dell'opera stessa.

    Fonte: Normattiva.it.

  • Lavoro autonomo occasionale nel 730: quadro D e ritenute

    In sintesi

    • Quadro D, rigo D5: i compensi da lavoro autonomo occasionale si dichiarano qui, con il codice ‘2’ nella colonna tipo di reddito.
    • Il codice causale nella CU è ‘M’ o ‘O’: se hai ricevuto una Certificazione Unica, cerca la causale nel punto 1 del quadro lavoro autonomo.
    • Puoi dedurre le spese inerenti: le spese sostenute per produrre quel reddito riducono la base imponibile, ma non possono superare i compensi.
    • La ritenuta d’acconto è del 20%: chi ti ha pagato ha già trattenuto il 20% e lo ha versato al fisco. Nel 730 la recuperi come credito.
    • Niente IVA, niente partita IVA: il lavoro autonomo occasionale – non abituale – non richiede partita IVA, ma il compenso va comunque dichiarato.

    Cos'è il lavoro autonomo occasionale e quando va dichiarato

    Con ‘lavoro autonomo occasionale’ si intende una prestazione di lavoro svolta senza abitualità, senza partita IVA e senza un rapporto di lavoro dipendente. Esempi concreti: una consulenza una tantum, una lezione privata, una traduzione su commissione. Le istruzioni del 730/2026 indicano che questi compensi rientrano tra i redditi diversi e vanno dichiarati nel quadro D, rigo D5, con il codice ‘2’ in colonna 1.

    Se chi ti ha pagato era un sostituto d’imposta (un’azienda, un ente, un professionista con dipendenti), ha già trattenuto una ritenuta d’acconto del 20% sul compenso lordo e ti ha rilasciato una Certificazione Unica 2026 con causale ‘M’ oppure ‘O’. Questa ritenuta non è un’imposta definitiva: nel 730 la confronti con l’IRPEF effettivamente dovuta, e se hai pagato troppo ricevi un rimborso.

    Se invece ti ha pagato un privato (un condominio, una persona fisica senza partita IVA), non c’è nessuna ritenuta trattenuta e non hai la CU. In questo caso devi comunque dichiarare il compenso lordo nel quadro D, e l’IRPEF la paghi tutta in sede di dichiarazione. Tieni la ricevuta che hai emesso come prova del reddito percepito.

    Lavoro autonomo occasionale nel 730: dove inserire i dati
    Dato Dettaglio
    Quadro e rigo Quadro D, rigo D5
    Codice tipo reddito (col. 1) '2' per lavoro autonomo non esercitato abitualmente
    Compenso lordo (col. 2) Importo percepito al lordo della ritenuta
    Spese deducibili (col. 3) Spese inerenti la produzione del reddito (non oltre il compenso)
    Ritenute d'acconto (col. 4) 20% trattenuto dal committente (punto della CU lavoro autonomo)
    Causale CU (se presente) 'M', 'M2' o 'O' nel punto 1 della CU Lavoro autonomo

    Esempio pratico

    • Tizio nel 2025 ha svolto una consulenza occasionale per una srl e ha incassato 2.000 euro lordi. La srl ha trattenuto 400 euro di ritenuta (20%) e gli ha rilasciato la CU con causale ‘M’. Nel 730, Tizio inserisce nel rigo D5: colonna 1 il codice ‘2’, colonna 2 l’importo 2.000 euro, colonna 3 le eventuali spese sostenute per quella consulenza (ad esempio 80 euro di materiali), colonna 4 la ritenuta 400 euro. L’IRPEF verrà calcolata sulla base imponibile netta (2.000 – 80 = 1.920 euro), e la ritenuta di 400 euro verrà scomputata dall’imposta dovuta.

    Documenti necessari

    • Certificazione Unica 2026 del committente con causale M, M2 o O (se il committente è sostituto d’imposta)
    • Ricevute o fatture emesse per le prestazioni occasionali (per chi non ha ricevuto la CU)
    • Documentazione delle spese inerenti la prestazione (ricevute, scontrini, fatture di acquisto materiali)
    • Prospetto riepilogativo delle operazioni (obbligatorio: deve indicare compenso lordo, spese e reddito netto per ciascuna prestazione)

    Tizio: consulenza pagata da un'azienda con ritenuta

    Scenario. Tizio ha svolto nel 2025 due consulenze occasionali per la stessa azienda: una da 1.500 euro a marzo e una da 800 euro a settembre. L’azienda ha trattenuto la ritenuta del 20% su entrambi i pagamenti.

    Come si applica. L’azienda ha rilasciato una sola CU 2026 con causale ‘M’ e il compenso totale di 2.300 euro (1.500 + 800). Tizio compila un unico rigo D5 con codice ‘2’, inserisce 2.300 euro in colonna 2 e la ritenuta complessiva di 460 euro (20% di 2.300) in colonna 4. Se ha sostenuto spese deducibili (per esempio 100 euro di trasferte documentate) le inserisce in colonna 3.

    In pratica

    • Inserisci sempre il compenso lordo, non quello netto che hai incassato: le ritenute si gestiscono nella colonna apposita.
    • Conserva tutti i documenti di spesa: il fisco può chiedere di esibirli o inviarli all’ufficio competente.
    • Le spese indicate non possono superare il compenso percepito per quella prestazione.

    Caio: prestazione pagata da un privato, nessuna ritenuta

    Scenario. Caio nel 2025 ha dato ripetizioni private a un singolo studente, ricevendo 1.200 euro in contanti. Il genitore dello studente è un privato senza partita IVA e non ha rilasciato nulla.

    Come si applica. Caio non ha la CU. Deve comunque dichiarare i 1.200 euro nel rigo D5 (codice ‘2’, colonna 2). Non c’è ritenuta da inserire in colonna 4. Potrà dedurre le spese inerenti (ad esempio 50 euro di libri usati per le lezioni) in colonna 3. L’IRPEF verrà calcolata sull’intero reddito netto e Caio la pagherà per la prima volta in sede di dichiarazione, senza alcun credito di ritenuta.

    In pratica

    • Anche senza CU il reddito va dichiarato: l’omissione è sanzionabile in caso di controllo.
    • Conserva il prospetto riepilogativo con data, committente, compenso lordo, spese e reddito netto.
    • Non devi emettere fattura se sei un privato senza partita IVA, ma conviene rilasciare una ricevuta con marca da bollo per importi oltre 77,47 euro.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Quante ritenute trattengono sul compenso occasionale?

    Il sostituto d’imposta trattiene una ritenuta d’acconto del 20% sul compenso lordo. Questa somma non è l’imposta definitiva: viene conguagliata nel 730.

    Devo dichiarare il lavoro occasionale anche se non ho ricevuto la Certificazione Unica?

    Sì. Se il pagante era un privato senza partita IVA non c’è obbligo di CU, ma il compenso va comunque inserito nel quadro D. Il reddito è tassabile indipendentemente da chi ha pagato.

    Cosa si può dedurre come spesa?

    Le spese strettamente inerenti la produzione di quel reddito: materiali, trasferte documentate, acquisto di attrezzatura specifica per quella prestazione. Non si possono dedurre spese generali di vita quotidiana.

    Esiste un limite oltre il quale diventa attività abituale?

    Le istruzioni del 730 non fissano una soglia numerica automatica. L’abitualità si valuta caso per caso in base alla sistematicità delle prestazioni. Chi svolge attività continuativa e organizzata deve aprire partita IVA e usare il modello Redditi PF, non il 730.

    Se ho due prestazioni occasionali da committenti diversi, compilo due righi?

    Dipende: se i committenti hanno codici causale diversi nella CU, è consigliabile compilare righi separati. In generale puoi sommare compensi della stessa tipologia in un unico rigo D5, separando le spese per ciascuna operazione nel prospetto riepilogativo obbligatorio.

    Vedi anche: Redditi assimilati al lavoro dipendente, Trattamento integrativo e detrazioni da lavoro dipendente, Ritenuta d’acconto sulla prestazione occasionale, Partita IVA o prestazione occasionale, Fringe benefit e Contributi colf e badanti.

  • Welfare, Portiercassa e sanità integrativa nel CCNL Portieri e Proprietari di Fabbricato

    CCNL Portieri e Proprietari di Fabbricato

    Welfare, Portiercassa e sanità integrativa nel CCNL Portieri e Proprietari di Fabbricato

    Bilateralità di settore, assistenza sanitaria integrativa e contributi a carico di datore e lavoratore.

    In sintesi

    Il CCNL prevede un sistema di bilateralità di settore (Portiercassa) finanziato da contributi di datore e lavoratore e una assistenza sanitaria integrativa. Il rinnovo 2025 ha esteso le prestazioni sanitarie ai familiari fiscalmente a carico e introdotto un contributo aggiuntivo di 6 euro al mese a carico del datore dal 2027.

    Dati contrattuali

    CCNL
    Dipendenti da proprietari di fabbricati (portieri e custodi)
    Parti firmatarie
    Confedilizia · Filcams-CGIL · Fisascat-CISL · Uiltucs-UIL
    Ultimo rinnovo
    30 ottobre 2025
    Vigenza
    1° novembre 2025 – 31 ottobre 2028
    Ambito
    ~40.000 lavoratori: portieri, custodi, addetti alle pulizie di stabili

    La bilateralità di settore: Portiercassa

    Il comparto dei dipendenti da proprietari di fabbricati dispone di un proprio ente bilaterale, Portiercassa, incaricato di gestire trattamenti di assistenza, previdenza e integrazione assicurativa a favore dei portieri e degli altri dipendenti da proprietari di fabbricati non soggetti, per il loro profilo, all’assistenza obbligatoria ordinaria. Si tratta di un pilastro tipico del settore, che integra le tutele di legge.

    Contribuzione

    Per i profili A, C e D la contribuzione complessiva a Portiercassa è pari al 2,10% della retribuzione mensile lorda, calcolata su tredici mensilità, così ripartita:

    • 0,40% a carico del lavoratore;
    • 1,70% a carico del datore di lavoro.

    Il versamento è condizione per l’accesso del lavoratore alle prestazioni dell’ente: il datore che non versa può essere tenuto a corrispondere direttamente al lavoratore le prestazioni perse.

    Assistenza sanitaria integrativa

    Il CCNL prevede una assistenza sanitaria integrativa a favore dei lavoratori. Il rinnovo del 30 ottobre 2025 ha introdotto due novità rilevanti:

    • estensione delle prestazioni ai familiari fiscalmente a carico del lavoratore;
    • contributo aggiuntivo di 6 euro al mese a carico del datore a partire dal 1° febbraio 2027, con prestazioni attivabili già dal 1° novembre 2025.

    Tabella riepilogativa

    Welfare e bilateralità: contributi e prestazioni
    Voce Misura A carico di
    Portiercassa (profili A, C, D) 2,10% (su 13 mensilità) 0,40% lavoratore + 1,70% datore
    Sanità integrativa – familiari a carico prestazioni estese novità rinnovo 2025
    Contributo sanitario aggiuntivo 6 €/mese dal 1° febbraio 2027 datore di lavoro
    Fondo malattia (Cassa portieri) prestazioni di malattia secondo regolamento contribuzione di settore

    Nota: le aliquote e le prestazioni vanno verificate sui regolamenti vigenti degli enti di settore (Portiercassa e Cassa portieri); il contributo sanitario di 6 €/mese decorre dal 1° febbraio 2027.

    Previdenza complementare

    Sul fronte della previdenza complementare il settore non dispone di un fondo pensione di categoria a larga diffusione paragonabile a quelli dell’industria; il lavoratore può comunque destinare il TFR a fondi pensione aperti o al fondo residuale, salve le forme gestite dalla bilateralità. Le prestazioni previdenziali integrative rientrano tra i compiti istituzionali di Portiercassa per i profili interessati.

    Casi pratici

    Tizio – contributo a Portiercassa
    Tizio, portiere A2, vede in busta paga la trattenuta dello 0,40% per Portiercassa, mentre il datore versa l’1,70%, per un totale del 2,10% su tredici mensilità. Grazie a questo versamento accede alle prestazioni assistenziali e integrative dell’ente.
    Caia – sanità estesa ai familiari
    Caia ha un figlio fiscalmente a carico. Con la novità del rinnovo 2025, l’assistenza sanitaria integrativa si estende anche al figlio, ampliando le prestazioni disponibili per il nucleo familiare.
    Sempronio – mancato versamento del datore
    Il datore di Sempronio non versa i contributi a Portiercassa: in questo caso il datore inadempiente può essere tenuto a corrispondere direttamente al lavoratore l’equivalente delle prestazioni che questi avrebbe avuto dall’ente.

    Domande frequenti

    Cos’è Portiercassa?
    È l’ente bilaterale del settore dei dipendenti da proprietari di fabbricati: gestisce trattamenti di assistenza, previdenza e integrazione assicurativa a favore dei portieri e degli altri dipendenti non soggetti, per il loro profilo, all’assistenza obbligatoria ordinaria.
    Quanto si versa a Portiercassa?
    Per i profili A, C e D la contribuzione è del 2,10% della retribuzione mensile lorda su tredici mensilità: 0,40% a carico del lavoratore e 1,70% a carico del datore di lavoro.
    La sanità integrativa copre anche i familiari?
    Sì, dal rinnovo del 30 ottobre 2025 l’assistenza sanitaria integrativa è estesa ai familiari fiscalmente a carico del lavoratore. È inoltre previsto un contributo aggiuntivo di 6 euro al mese a carico del datore dal 1° febbraio 2027.
    Cosa succede se il datore non versa i contributi?
    Il versamento è condizione per l’accesso alle prestazioni: il datore che non versa a Portiercassa può essere tenuto a corrispondere direttamente al lavoratore l’equivalente delle prestazioni perse.
    Esiste un fondo pensione di categoria per i portieri?
    Non un fondo a larga diffusione come nell’industria. Il lavoratore può destinare il TFR a fondi pensione aperti o al fondo residuale; le prestazioni previdenziali integrative rientrano comunque tra i compiti di Portiercassa per i profili interessati.

    Stesso CCNL: consulta anche minimi per livello, come darle, preavviso e telematiche, Preavviso, licenziamento e dimissioni nel CCNL Portieri e Proprietari di Fabbricato, Ferie e permessi nel CCNL Portieri e Proprietari di Fabbricato, Maternità, paternità e congedi nel CCNL Portieri e Proprietari di Fabbricato e Tredicesima e mensilità aggiuntive nel CCNL Portieri e Proprietari di Fabbricato.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Dipendenti da proprietari di fabbricati (portieri e custodi) sottoscritto il 30 ottobre 2025 da Confedilizia con Filcams-CGIL, Fisascat-CISL e Uiltucs-UIL. Gli importi retributivi vanno sempre verificati sulle tabelle ufficiali allegate al contratto. Per situazioni specifiche è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria (Filcams-CGIL, Fisascat-CISL, Uiltucs-UIL) o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Articolo 50 L. 184/1983: Cessazione della responsabilità genitoriale adottiva

    Art. 50 L. 184/1983 – Cessazione della responsabilità genitoriale adottiva

    Testo vigente – Legge 4 maggio 1983, n. 184 (aggiornato da Normattiva)

    Se cessa l'esercizio da parte dell'adottante o degli adottanti della responsabilità genitoriale, il tribunale per i minorenni su istanza dell'adottato, dei suoi parenti o affini o del pubblico ministero, o anche d'ufficio, può emettere i provvedimenti opportuni circa la cura della persona dell'adottato, la sua rappresentanza e l'amministrazione dei suoi beni, anche se ritiene conveniente che l'esercizio della responsabilità genitoriale
    sia ripreso dai genitori. Si applicano le norme di cui agli articoli 330 e seguenti del codice civile.

  • Dimissioni nel CCNL Tessile e Moda (Artigianato): preavviso, modulo telematico, giusta causa

    CCNL Tessile e Moda (Artigianato)

    Dimissioni nel CCNL Tessile e Moda (Artigianato): preavviso, modulo telematico, giusta causa

    Dare le dimissioni non significa solo «andare via»: la legge impone una procedura precisa — il modulo telematico — e prevede un preavviso la cui durata è fissata dal CCNL in base a livello e anzianità. Conoscere regole e tempi evita di perdere l’indennità di mancato preavviso o, nei casi gravi, di rinunciare alla NASpI.

    In sintesi

    Le dimissioni sono il recesso del lavoratore (art. 2118 c.c.) e vanno comunicate con il modulo telematico obbligatorio (art. 26 D.Lgs. 151/2015), revocabile entro 7 giorni. Va rispettato il preavviso fissato dal CCNL per livello e anzianità: se non lo si lavora, si versa l’indennità sostitutiva. Per giusta causa (art. 2119 c.c.) niente preavviso e spetta la NASpI.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Associazione datoriale di categoria · CGIL · CISL · UIL di categoria
    Istituti trattati
    Recesso con preavviso (art. 2118 c.c.) · Giusta causa (art. 2119 c.c.) · Dimissioni telematiche · Indennità di mancato preavviso
    Riferimenti
    Artt. 2118-2119 c.c. · Art. 26 D.Lgs. 151/2015 (dimissioni telematiche) · Preavviso del CCNL
    Fonte
    Testo del CCNL depositato presso il CNEL

    Che cosa sono le dimissioni

    Le dimissioni sono l’atto con cui il lavoratore recede dal contratto. Nel rapporto a tempo indeterminato il recesso è libero, ma richiede un preavviso (art. 2118 c.c.); quando ricorre una causa che non consente la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto, le dimissioni possono essere date per giusta causa senza preavviso (art. 2119 c.c.). A differenza del licenziamento, qui è il dipendente a prendere l’iniziativa: per questo la legge circonda l’atto di garanzie, per evitare dimissioni «in bianco» o estorte.

    Le dimissioni telematiche: la procedura obbligatoria

    Dal 2016 le dimissioni (e le risoluzioni consensuali) si comunicano solo per via telematica, a pena di inefficacia (art. 26 D.Lgs. 151/2015). Una semplice lettera o un’e-mail non bastano.

    Come si fa

    Il modulo si compila e si trasmette in due modi:

    Modalità Come
    In autonomia Sul portale Servizi Lavoro del Ministero, con identità digitale (SPID/CIE)
    Con un intermediario Tramite patronato, organizzazione sindacale, consulente del lavoro, ente bilaterale o Ispettorato del lavoro
    Il modulo riporta la data di decorrenza che il lavoratore sceglie: è importante indicarla coerentemente con il preavviso dovuto al CCNL.

    La revoca

    Entro 7 giorni dalla trasmissione le dimissioni possono essere revocate, sempre con modalità telematica: in tal caso il rapporto di lavoro prosegue normalmente.

    Eccezioni alla forma telematica

    Non serve il modulo telematico per le dimissioni rese durante il periodo di prova, nel lavoro domestico e nelle sedi «protette» (conciliazioni in sede sindacale o davanti all’Ispettorato). Per i neogenitori entro i 3 anni del bambino resta invece necessaria la convalida presso l’Ispettorato del lavoro (art. 55 D.Lgs. 151/2001).

    Il preavviso: a cosa serve e quanto dura

    Chi recede dal contratto a tempo indeterminato deve dare un preavviso (art. 2118 c.c.): un periodo durante il quale il rapporto continua, per consentire all’azienda di organizzare la sostituzione. La durata non è uguale per tutti: il CCNL la fissa in base al livello di inquadramento e all’anzianità di servizio — di regola più lunga per i livelli alti e per chi ha più anni in azienda. Per le durate esatte si rinvia alle tabelle del contratto nazionale applicato.

    Se non lavoro il preavviso

    Il lavoratore può anche andarsene subito, ma in tal caso deve al datore un’indennità sostitutiva del preavviso pari alla retribuzione che sarebbe spettata nel periodo non lavorato. In pratica l’importo viene trattenuto dalle competenze di fine rapporto. Il datore, dal canto suo, può rinunciare a tutto o parte del preavviso.

    Decorrenza

    Molti contratti prevedono che il preavviso decorra dal 1° o dal 16 del mese: presentare le dimissioni il giorno giusto può accorciare di parecchio i tempi effettivi.

    Dimissioni volontarie e per giusta causa a confronto

    Aspetto Dimissioni volontarie Dimissioni per giusta causa
    Riferimento Art. 2118 c.c. Art. 2119 c.c.
    Preavviso Dovuto, secondo il CCNL Non dovuto (recesso immediato)
    Modulo telematico
    NASpI Di regola no Sì, spetta
    Esempi tipici Nuovo impiego, scelta personale Stipendi non pagati, mobbing, demansionamento grave, molestie
    La «giusta causa» deve essere reale e dimostrabile: conviene indicarne i motivi nel modulo e conservare la documentazione, perché da essa dipende il diritto alla NASpI.

    Dimissioni e NASpI: quando spetta la disoccupazione

    La NASpI è pensata per chi perde involontariamente il lavoro: per questo, di norma, non spetta a chi si dimette. Esistono però eccezioni in cui le dimissioni sono equiparate a una perdita involontaria dell’impiego:

    • dimissioni per giusta causa (art. 2119 c.c.);
    • dimissioni della lavoratrice madre o del lavoratore padre nel periodo tutelato (fino a 1 anno del bambino), con convalida all’Ispettorato;
    • risoluzione consensuale a seguito del rifiuto di un trasferimento a oltre 50 km o raggiungibile in oltre 80 minuti con i mezzi pubblici.

    In questi casi conviene attivarsi: la domanda di NASpI va presentata all’INPS entro 68 giorni dalla cessazione.

    Casi pratici

    Tizio — dimissioni con preavviso lavorato
    Tizio, operaio di IV livello, trova un nuovo impiego. Invia il modulo telematico di dimissioni e lavora il periodo di preavviso previsto dal CCNL per il suo livello: alla cessazione riceve TFR e competenze maturate, senza alcuna trattenuta per mancato preavviso.
    Caia — uscita immediata e indennità
    Caia deve iniziare subito altrove e non lavora il preavviso. L’azienda le trattiene dal saldo l’indennità sostitutiva pari alla retribuzione del periodo non lavorato. Avrebbe potuto chiedere al datore di rinunciare al preavviso, ma questi ha preferito l’indennità.

    Domande frequenti

    Le dimissioni inviate per e-mail o con una lettera sono valide?
    No. Dal 2016 le dimissioni del lavoratore sono efficaci solo se trasmesse con il modulo telematico previsto dall’art. 26 del D.Lgs. 151/2015, in autonomia (portale Servizi Lavoro con SPID/CIE) o tramite patronato, sindacato, consulente o Ispettorato. Una lettera consegnata a mano, da sola, non basta.
    Devo per forza lavorare il preavviso?
    No, ma se non lo lavori devi al datore l’indennità sostitutiva del preavviso, pari alla retribuzione del periodo non lavorato, che ti viene trattenuta dalle spettanze finali. Il datore, in alternativa, può scegliere di rinunciare al preavviso e liberarti subito.
    Cosa cambia tra dimissioni e risoluzione consensuale?
    Le dimissioni sono un atto unilaterale del lavoratore; la risoluzione consensuale è un accordo tra le parti per chiudere il rapporto. Entrambe passano dal modulo telematico. La risoluzione consensuale può dare diritto alla NASpI solo in casi particolari (ad esempio dopo il rifiuto di un trasferimento molto distante).
    Quanto dura il preavviso di dimissioni nel mio caso?
    Dipende dal tuo livello di inquadramento e dalla tua anzianità di servizio: la durata esatta è nelle tabelle del CCNL applicato. In generale il preavviso è più lungo per i livelli più alti e per chi ha più anni in azienda.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2026, preavviso e licenziamento 2024, ferie, permessi e ROL 2024, maternità e congedi 2024, tredicesima, quattordicesima e premi 2024 e malattia e infortunio 2024.

    Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (artt. 2118-2119 c.c.; art. 26 D.Lgs. 151/2015; art. 55 D.Lgs. 151/2001). La durata del preavviso e le condizioni di dettaglio sono fissate dal CCNL vigente: per i valori esatti si rinvia sempre al testo contrattuale applicato.

  • Lavoro notturno, festivo e domenicale nel CCNL Tessile e Moda (Artigianato): turni e maggiorazioni

    CCNL Tessile e Moda (Artigianato)

    Lavoro notturno, festivo e domenicale nel CCNL Tessile e Moda (Artigianato): turni e maggiorazioni

    Nei cicli produttivi su turni il lavoro di notte, di domenica e nei giorni festivi è spesso la regola. La legge fissa limiti e tutele (durata, riposi, sorveglianza sanitaria), mentre la maggiorazione economica di queste prestazioni è stabilita dal CCNL. Vediamo cosa spetta e quali sono i paletti invalicabili.

    In sintesi

    Il lavoro notturno (D.Lgs. 66/2003) è quello svolto nel periodo di almeno 7 ore tra le 24 e le 5; per i lavoratori notturni l’orario medio non supera le 8 ore nelle 24 e spetta la sorveglianza sanitaria. Restano fermi il riposo di 11 ore al giorno e di 24 ore a settimana, di regola di domenica. Le maggiorazioni per notturno, festivo e domenicale sono fissate dal CCNL: per le percentuali si rinvia al testo.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Associazione datoriale di categoria · CGIL · CISL · UIL di categoria
    Istituti trattati
    Lavoro notturno (D.Lgs. 66/2003) · Maggiorazioni di turno · Festività · Riposo settimanale
    Riferimenti
    D.Lgs. 66/2003 (orario, notturno, riposi) · Art. 2109 c.c. · D.Lgs. 151/2001 (tutela maternità) · Maggiorazioni del CCNL
    Fonte
    Testo del CCNL depositato presso il CNEL

    Che cosa è il lavoro notturno per la legge

    Il D.Lgs. 66/2003 dà due definizioni che conviene tenere distinte. Il lavoro notturno è l’attività svolta in un periodo di almeno 7 ore consecutive che comprende l’intervallo tra la mezzanotte e le 5 del mattino. Il lavoratore notturno è invece chi svolge, in via non occasionale, almeno 3 ore di lavoro notturno per una parte rilevante dell’anno, secondo i criteri fissati dal CCNL. Questa qualifica fa scattare tutele aggiuntive.

    Limiti e tutele del lavoratore notturno

    • l’orario di lavoro non può superare, in media, le 8 ore nell’arco di 24 ore;
    • il lavoratore ha diritto a sorveglianza sanitaria periodica e gratuita;
    • se sopravviene un’inidoneità al notturno certificata, deve essere adibito, ove possibile, a mansioni diurne.

    Le maggiorazioni: come ragionano i contratti

    La legge non fissa l’importo della maggiorazione per il lavoro «disagiato»: lo fa il CCNL, che riconosce percentuali sulla retribuzione oraria diverse a seconda del tipo di prestazione. Lo schema tipico:

    Tipo di prestazione Cosa riconosce di norma il CCNL
    Lavoro notturno Maggiorazione oraria, più alta se il turno notturno è abituale rispetto a quello occasionale
    Lavoro festivo Maggiorazione per la prestazione nei giorni festivi, spesso con riposo compensativo
    Lavoro domenicale Maggiorazione quando la domenica non è già il giorno di riposo del turno
    Festivo notturno Le maggiorazioni si cumulano secondo le regole del contratto
    Le percentuali esatte e le regole di cumulo sono fissate dal CCNL applicato e dagli accordi aziendali: per i valori si rinvia sempre al testo contrattuale vigente.

    Turni e rotazioni

    Nei cicli continui il personale ruota su turni (mattina, pomeriggio, notte). Il CCNL può prevedere un’indennità di turno distinta dalla maggiorazione del singolo notturno; le due voci vanno lette insieme in busta paga.

    I riposi: i paletti che restano sempre

    Qualunque sia l’organizzazione dei turni, due diritti non si toccano:

    Riposo Durata minima di legge Fonte
    Riposo giornaliero 11 ore consecutive ogni 24 ore Art. 7 D.Lgs. 66/2003
    Riposo settimanale 24 ore consecutive ogni 7 giorni, di regola di domenica Art. 9 D.Lgs. 66/2003; art. 2109 c.c.

    Il riposo settimanale può essere calcolato come media su un periodo non superiore a 14 giorni: nei settori a ciclo aperto questo consente di concentrare i turni e spostare il riposo, ma il diritto al recupero resta.

    Casi pratici

    Tizio — turno notturno abituale
    Tizio lavora stabilmente sul turno di notte in un ciclo continuo. Oltre alla maggiorazione oraria per il notturno prevista dal CCNL, l’azienda gli riconosce l’indennità di turno; la sua media oraria resta entro le 8 ore nelle 24 e viene sottoposto a sorveglianza sanitaria periodica.
    Caia — festivo lavorato
    Caia è chiamata a lavorare in un giorno festivo per un’urgenza di produzione. In busta paga compaiono la maggiorazione per il festivo prevista dal contratto e, secondo il CCNL, un riposo compensativo da fruire nei giorni successivi.

    Domande frequenti

    Qual è la differenza tra lavoro notturno e lavoratore notturno?
    Il lavoro notturno è la singola prestazione resa nel periodo di almeno 7 ore che comprende l’intervallo tra mezzanotte e le 5. Il lavoratore notturno è invece chi svolge il notturno in modo abituale (almeno 3 ore per una parte rilevante dell’anno, secondo il CCNL): solo per lui scattano tutele come il limite delle 8 ore medie e la sorveglianza sanitaria.
    Il riposo settimanale deve cadere per forza di domenica?
    Di regola sì (art. 2109 c.c.), ma nei settori a ciclo aperto — dove si lavora anche la domenica — il riposo può essere collocato in un altro giorno. Resta comunque il diritto a 24 ore consecutive di riposo ogni 7 giorni, e per la domenica lavorata il CCNL riconosce di norma una maggiorazione.
    Le maggiorazioni per notturno e festivo si sommano allo straordinario?
    Dipende dal CCNL. La maggiorazione per il disagio (notturno, festivo, domenicale) e quella per lo straordinario rispondono a ragioni diverse e molti contratti ne prevedono il cumulo, talvolta con regole specifiche. Per il calcolo esatto si fa riferimento alle clausole del contratto applicato.
    Di quanto è la maggiorazione per il lavoro notturno?
    La percentuale non è fissata dalla legge ma dal CCNL applicato, e varia a seconda che il notturno sia abituale od occasionale e che si cumuli o meno con festivo e straordinario. Per i valori esatti occorre consultare le tabelle del tuo contratto nazionale.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2026, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento 2024, ferie, permessi e ROL 2024, maternità e congedi 2024 e tredicesima, quattordicesima e premi 2024.

    Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (D.Lgs. 66/2003; art. 2109 c.c.; D.Lgs. 151/2001). Le percentuali di maggiorazione e le regole di cumulo sono fissate dal CCNL vigente: per i valori esatti si rinvia sempre al testo contrattuale applicato.

  • Trasferimento e cambio mansioni nel CCNL Tessile e Moda (Artigianato): l’art. 2103 c.c.

    CCNL Tessile e Moda (Artigianato)

    Trasferimento e cambio mansioni nel CCNL Tessile e Moda (Artigianato): l’art. 2103 c.c.

    Il datore può spostare l’operaio da un reparto all’altro o assegnargli macchine diverse, ma non in modo illimitato: l’art. 2103 del codice civile fissa i confini del cosiddetto jus variandi. Stesso discorso per il trasferimento a un’altra sede, che richiede ragioni serie e dimostrabili. Vediamo cosa può e cosa non può fare l’azienda.

    In sintesi

    L’art. 2103 c.c. consente di adibire il lavoratore alle mansioni dell’assunzione o ad altre dello stesso livello e categoria legale. Per le mansioni superiori scatta il diritto alla promozione dopo il periodo fissato dal CCNL (in mancanza 6 mesi). Il demansionamento è ammesso solo in caso di riorganizzazione, con conservazione del livello e della retribuzione. Il trasferimento richiede comprovate ragioni tecnico-organizzative.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Associazione datoriale di categoria · CGIL · CISL · UIL di categoria
    Istituti trattati
    Jus variandi (art. 2103 c.c.) · Mansioni equivalenti · Mansioni superiori e promozione · Trasferimento di sede
    Riferimenti
    Art. 2103 c.c. (jus variandi, trasferimento) · D.Lgs. 81/2015 · Art. 33 L. 104/1992 · Inquadramento del CCNL
    Fonte
    Testo del CCNL depositato presso il CNEL

    Il jus variandi: cosa può cambiare il datore

    Il potere del datore di modificare le mansioni del lavoratore — il cosiddetto jus variandi — è disciplinato dall’art. 2103 del codice civile, riscritto nel 2015. La regola di base è che il lavoratore deve essere adibito:

    • alle mansioni dell’assunzione o a quelle dell’inquadramento superiore eventualmente acquisito;
    • oppure a mansioni riconducibili allo stesso livello e alla stessa categoria legale di inquadramento.

    Non conta più, quindi, la «equivalenza professionale» in senso stretto: il datore può spostare il lavoratore tra mansioni diverse purché restino nello stesso livello contrattuale e nella stessa categoria legale (operai, impiegati, quadri, dirigenti).

    Mansioni superiori: quando scatta la promozione

    Se l’operaio viene adibito a mansioni di un livello superiore — ad esempio conduce stabilmente un macchinario più complesso — ha diritto fin da subito al trattamento economico corrispondente. Inoltre, decorso il periodo fissato dal CCNL (in sua mancanza 6 mesi continuativi), l’assegnazione diventa definitiva e matura il diritto alla promozione, salvo che lo svolgimento serva a sostituire un collega assente con diritto alla conservazione del posto (ferie, malattia, maternità).

    Il demansionamento «da riorganizzazione»

    L’art. 2103 c.c. ammette l’assegnazione a mansioni di un livello inferiore — purché della stessa categoria legale — solo quando c’è una modifica degli assetti organizzativi che incide sulla posizione del lavoratore. Anche in questo caso restano fermi il livello di inquadramento e il trattamento retributivo già raggiunti: lo stipendio non si tocca.

    Il trasferimento a un’altra sede

    Il trasferimento da un’unità produttiva a un’altra non è libero: l’ultimo comma dell’art. 2103 c.c. lo consente solo per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive. Il datore deve poterle dimostrare; un trasferimento pretestuoso o ritorsivo è illegittimo e il lavoratore può opporvisi.

    Tutele rafforzate

    • chi assiste con continuità un familiare disabile e fruisce dei permessi della L. 104/1992 non può essere trasferito senza il suo consenso (art. 33);
    • analoga tutela vale per il lavoratore con disabilità;
    • il rappresentante sindacale non può essere trasferito dall’unità produttiva senza il nulla osta dell’associazione (art. 22 Statuto).
    La distanza della nuova sede può avere effetti anche sulla NASpI: il rifiuto di un trasferimento a oltre 50 km dalla residenza, o raggiungibile in oltre 80 minuti con i mezzi pubblici, può dare diritto all’indennità di disoccupazione.

    L’accordo per cambiare mansioni

    Datore e lavoratore possono concordare una modifica delle mansioni, anche in senso riduttivo, in sede protetta (ad esempio davanti alla commissione di conciliazione o in sede sindacale). L’accordo è valido se risponde all’interesse del lavoratore alla conservazione dell’occupazione, all’acquisizione di una diversa professionalità o al miglioramento delle condizioni di vita. La forma protetta serve a garantire che il consenso sia genuino e non imposto.

    Casi pratici

    Tizio — mansioni superiori e promozione
    Tizio, operaio, conduce stabilmente da otto mesi una linea che richiede un inquadramento superiore. Ha diritto fin dall’inizio alla paga del livello più alto e, superato il periodo previsto dal CCNL, alla promozione definitiva, perché non sta sostituendo nessun collega assente.
    Caia — trasferimento senza ragioni provate
    Caia viene trasferita in un’altra unità produttiva senza che l’azienda indichi ragioni tecniche o organizzative concrete. Il trasferimento è illegittimo: l’art. 2103 c.c. lo consente solo per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive.

    Domande frequenti

    Il datore può assegnarmi qualsiasi mansione?
    No. Può assegnarti le mansioni dell’assunzione o altre riconducibili allo stesso livello e alla stessa categoria legale di inquadramento (art. 2103 c.c.). Non può invece spostarti liberamente a mansioni di livello inferiore: il demansionamento è ammesso solo in casi tassativi, conservando livello e retribuzione.
    Cosa rischia il datore se mi demansiona illegittimamente?
    Il demansionamento illegittimo espone il datore a una condanna a ripristinare le mansioni dovute e a risarcire il danno, che può comprendere sia la perdita di professionalità sia il pregiudizio alla salute e alla dignità del lavoratore. In casi gravi il lavoratore può anche dimettersi per giusta causa.
    Posso rifiutare un trasferimento?
    Puoi opporti se il datore non dimostra comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive (art. 2103 c.c.). Esistono poi tutele speciali: chi assiste un familiare disabile con i permessi della L. 104/1992, il lavoratore disabile e i rappresentanti sindacali non possono essere trasferiti senza il loro consenso o senza nulla osta.
    Se svolgo mansioni superiori da mesi, ho diritto al passaggio di livello?
    Sì. Hai diritto subito alla retribuzione del livello superiore e, decorso il periodo fissato dal CCNL (in mancanza 6 mesi continuativi), alla promozione definitiva. L’unica eccezione è quando stai sostituendo un collega assente che ha diritto alla conservazione del posto.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2026, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento 2024, ferie, permessi e ROL 2024, maternità e congedi 2024 e tredicesima, quattordicesima e premi 2024.

    Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (art. 2103 c.c.; D.Lgs. 81/2015; art. 33 L. 104/1992). Livelli, categorie e periodi per la promozione sono fissati dal CCNL vigente: per il dettaglio si rinvia sempre al testo contrattuale applicato.

  • Scatti di anzianità nel CCNL Tessile e Moda (Artigianato): come maturano e quanto valgono

    CCNL Tessile e Moda (Artigianato)

    Scatti di anzianità nel CCNL Tessile e Moda (Artigianato): come maturano e quanto valgono

    Con il passare degli anni in azienda la busta paga cresce anche grazie agli scatti di anzianità: aumenti periodici che premiano l’esperienza maturata. Non li prevede la legge, ma il CCNL, che ne fissa cadenza, numero e importo per livello. Vediamo come maturano, quando si vedono in busta paga e perché incidono anche su TFR e mensilità aggiuntive.

    In sintesi

    Gli scatti di anzianità sono aumenti periodici della retribuzione legati all’anzianità di servizio, previsti dal CCNL (non dalla legge). Maturano a cadenza fissa, di norma ogni biennio o triennio, fino a un numero massimo, con importo per livello fissato dal contratto. Una volta maturati restano acquisiti e, essendo parte della retribuzione, incidono su TFR (art. 2120 c.c.) e mensilità aggiuntive.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Associazione datoriale di categoria · CGIL · CISL · UIL di categoria
    Istituti trattati
    Scatti di anzianità · Anzianità di servizio · Cadenza e numero massimo · Incidenza su TFR e mensilità aggiuntive
    Riferimenti
    Art. 2099 c.c. (retribuzione) · Art. 36 Cost. · Art. 2120 c.c. (incidenza TFR) · Scatti previsti dal CCNL
    Fonte
    Testo del CCNL depositato presso il CNEL

    Che cosa sono gli scatti di anzianità

    Gli scatti di anzianità sono aumenti periodici della retribuzione che maturano automaticamente con il crescere dell’anzianità di servizio presso lo stesso datore. Non sono previsti dalla legge: sono un istituto della contrattazione collettiva. La legge si limita a stabilire che la retribuzione è determinata anche dal contratto collettivo (art. 2099 c.c.) e deve essere proporzionata e sufficiente (art. 36 Cost.); il come — cadenza, numero, importo — lo decide il CCNL.

    La logica è semplice: più cresce l’esperienza maturata in azienda, più aumenta, entro certi limiti, la retribuzione. A differenza degli aumenti dei minimi tabellari — che valgono per tutti e arrivano con i rinnovi — lo scatto è legato alla posizione individuale del singolo lavoratore.

    Quanti scatti e ogni quanto: la struttura

    Il CCNL costruisce gli scatti su tre variabili che conviene leggere insieme nelle tabelle del contratto applicato:

    Variabile Come funziona di norma
    Cadenza Lo scatto matura a scadenze fisse, spesso ogni 2 o 3 anni di servizio
    Numero massimo Il contratto fissa un tetto al numero di scatti complessivamente maturabili
    Importo Cifra fissa che varia per livello di inquadramento, indicata nelle tabelle del CCNL
    Numero, cadenza e importo NON sono fissati dalla legge: dipendono dal CCNL applicato e dagli accordi. Per i valori esatti si rinvia sempre al testo contrattuale vigente.

    Cosa succede con il passaggio di livello

    Se l’operaio passa a un livello superiore, molti CCNL prevedono la rivalutazione degli scatti già maturati al nuovo valore, oppure il loro consolidamento: la regola precisa è nel contratto di settore.

    Decorrenza, irreversibilità e calcolo

    Tre principi valgono per quasi tutti i contratti:

    • decorrenza: lo scatto si vede in busta paga dal primo giorno del mese in cui matura l’anzianità richiesta (o dal mese successivo, secondo il CCNL);
    • irreversibilità: una volta maturato, lo scatto entra stabilmente nella retribuzione e non può essere tolto;
    • incidenza: essendo parte della retribuzione, gli scatti concorrono al calcolo del TFR (art. 2120 c.c., che computa nella base tutte le somme corrisposte in dipendenza del rapporto, salvo diversa previsione) e, secondo il CCNL, delle mensilità aggiuntive.
    Per il lavoro a tempo parziale gli scatti, come le altre voci, sono di norma riproporzionati all’orario ridotto secondo le regole del contratto.

    Casi pratici

    Tizio — il primo scatto
    Tizio, operaio assunto a tempo indeterminato, raggiunge l’anzianità di servizio prevista dal CCNL per il primo scatto. Dal mese di maturazione la sua busta paga aumenta dell’importo fissato dal contratto per il suo livello; l’aumento resta acquisito anche in futuro.
    Caia — scatti e TFR
    Caia ha maturato più scatti negli anni. Quando cessa il rapporto, gli scatti — essendo parte stabile della retribuzione — concorrono alla base di calcolo del TFR (art. 2120 c.c.) e della tredicesima: il loro effetto va quindi ben oltre il singolo cedolino.

    Domande frequenti

    Gli scatti di anzianità sono obbligatori per legge?
    No. Sono un istituto previsto dalla contrattazione collettiva, non dalla legge. La legge stabilisce solo che la retribuzione è fissata anche dal contratto collettivo (art. 2099 c.c.) e deve essere proporzionata e sufficiente (art. 36 Cost.). Cadenza, numero e importo degli scatti dipendono quindi dal CCNL applicato.
    Ogni quanto matura uno scatto?
    Dipende dal CCNL: molti contratti prevedono una maturazione a cadenza fissa, spesso ogni due o tre anni di servizio, fino a un numero massimo di scatti. Per la cadenza esatta e il tetto applicabili al tuo settore occorre consultare le tabelle del contratto nazionale.
    Se cambio azienda riparto da zero con gli scatti?
    Di regola sì: l’anzianità di servizio che fa maturare gli scatti è quella presso lo stesso datore, e con un nuovo rapporto si riparte. Alcuni CCNL o accordi possono riconoscere l’anzianità pregressa in casi particolari (ad esempio passaggi di appalto con clausola sociale): va verificato nel contratto applicato.
    Gli scatti di anzianità si perdono se cambio mansione o livello?
    No, gli scatti già maturati sono acquisiti in via definitiva e non si perdono. In caso di passaggio di livello il CCNL stabilisce se vengono rivalutati al nuovo importo o consolidati: la regola precisa è nel contratto applicato.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2026, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento 2024, ferie, permessi e ROL 2024, maternità e congedi 2024 e tredicesima, quattordicesima e premi 2024.

    Contenuto divulgativo aggiornato ai principi generali (art. 2099 c.c.; art. 36 Cost.; art. 2120 c.c.). Cadenza, numero massimo e importo degli scatti sono fissati dal CCNL vigente: per i valori esatti si rinvia sempre al testo contrattuale applicato.

  • Credito d’imposta negoziazione assistita e arbitrato nel 730

    In sintesi

    • Cos’è: un credito d’imposta sul compenso pagato al tuo avvocato nella negoziazione assistita o all’arbitro nell’arbitrato.
    • Importo massimo: fino a 250 euro per procedura, commisurato al compenso effettivo.
    • Condizione indispensabile: la procedura deve essersi conclusa con successo (accordo in negoziazione, lodo in arbitrato).
    • Dove si indica nel 730: rigo G15, codice 17 del Quadro G.
    • Domanda obbligatoria: va presentata sul portale www.giustizia.it entro il 31 marzo dell’anno successivo alla conclusione della procedura.
    • Non dà rimborso: il credito riduce le imposte da pagare oppure si usa in compensazione con il modello F24.

    Cos'è il credito d'imposta per la negoziazione assistita

    Quando due persone litigano, non devono per forza andare in tribunale. Possono scegliere di risolvere la controversia con l’aiuto dei rispettivi avvocati, attraverso un accordo privato: si chiama negoziazione assistita. In alternativa, possono affidarsi a un arbitro, cioè un soggetto privato che decide la questione con un provvedimento chiamato lodo. Entrambe le strade costano meno di un processo e sono più veloci.

    Per incentivare questi strumenti, il fisco riconosce un credito d’imposta (cioè uno sconto sull’IRPEF da pagare) a chi ha sostenuto il compenso dell’avvocato o dell’arbitro. Il credito spetta solo se la procedura ha avuto successo: se la negoziazione si è conclusa con un accordo oppure se l’arbitrato si è chiuso con un lodo. Se non si è trovato l’accordo, il credito non spetta.

    L’importo massimo è di 250 euro per procedura, commisurato al compenso effettivamente corrisposto. Non si tratta di una detrazione (riduzione calcolata sulla spesa), ma di un credito diretto sull’imposta: vale 250 euro al massimo, indipendentemente dall’aliquota fiscale applicabile al contribuente. L’importo esatto lo comunica il Ministero della Giustizia dopo che si è presentata apposita domanda.

    Riepilogo credito d'imposta negoziazione assistita e arbitrato
    Voce Dettaglio
    Importo massimo del credito 250 euro per procedura
    Condizione per ottenerlo Accordo raggiunto (negoziazione) oppure lodo emesso (arbitrato)
    Dove si indica nel 730 Quadro G, rigo G15, codice 17
    Termine per la domanda 31 marzo dell'anno successivo alla chiusura della procedura
    Risposta del Ministero Entro il 30 aprile dell'anno in cui si presenta la domanda
    Utilizzo In diminuzione dell'IRPEF o in compensazione F24 (non dà rimborso)

    Esempio pratico

    • Tizio nel 2025 ha raggiunto un accordo con il suo ex datore di lavoro tramite negoziazione assistita. Ha pagato all’avvocato un compenso di 800 euro. Entro il 31 marzo 2026 presenta domanda sul portale del Ministero della Giustizia. Il Ministero gli comunica entro il 30 aprile 2026 il credito spettante, che è pari a 250 euro (il massimo previsto, perché il compenso supera tale soglia). Tizio indica 250 euro nel rigo G15 codice 17 del suo 730/2026: l’importo viene scalato direttamente dall’IRPEF che avrebbe dovuto pagare.

    Documenti necessari

    • Comunicazione del Ministero della Giustizia con l’importo del credito riconosciuto (ricevuta entro il 30 aprile 2026)
    • Ricevuta del pagamento del compenso all’avvocato o all’arbitro
    • Copia dell’accordo di negoziazione assistita oppure del lodo arbitrale
    • Ricevuta di presentazione della domanda sul portale www.giustizia.it

    Caso 1: negoziazione assistita conclusa con accordo

    Scenario. Caio e il suo vicino di casa hanno avuto una disputa su un confine di proprietà. Anziché andare in tribunale, si sono avvalsi ciascuno del proprio avvocato per una negoziazione assistita. Nel 2025 hanno firmato un accordo. Caio ha pagato 600 euro al suo legale.

    Come si applica. Poiché la procedura si è conclusa con un accordo, Caio ha diritto al credito d’imposta. Entro il 31 marzo 2026 presenta domanda sul portale giustizia.it. Il Ministero gli comunica che il credito è di 250 euro (il massimo: il compenso di 600 euro supera la soglia). Nel 730/2026 Caio inserisce 250 euro nel rigo G15 con codice 17. La sua IRPEF si riduce di 250 euro.

    In pratica

    • La procedura deve essersi chiusa con un accordo scritto.
    • La domanda va presentata entro il 31 marzo 2026 per procedure concluse nel 2025.
    • Il credito massimo è 250 euro anche se il compenso è stato molto più alto.

    Caso 2: arbitrato concluso con lodo

    Scenario. Sempronio è socio di una piccola società e ha avuto una controversia con l’altro socio su questioni patrimoniali. Hanno scelto l’arbitrato. Nel 2025 l’arbitro ha emesso il lodo. Sempronio ha pagato 180 euro di compenso all’arbitro.

    Come si applica. Il lodo è l’equivalente di una sentenza nel procedimento arbitrale. Poiché la procedura si è conclusa con lodo, Sempronio ha diritto al credito. Il credito è commisurato al compenso pagato: in questo caso 180 euro (inferiore al tetto di 250 euro). Presenta la domanda sul portale giustizia.it entro il 31 marzo 2026 e, ricevuta la comunicazione del Ministero, indica 180 euro nel rigo G15 codice 17 del 730/2026.

    In pratica

    • Nell’arbitrato il credito riguarda il compenso all’arbitro (non all’avvocato).
    • Se il compenso è inferiore a 250 euro, il credito è pari all’importo effettivo.
    • Serve la comunicazione ufficiale del Ministero per poter compilare il 730.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Quanto vale il credito d'imposta per la negoziazione assistita?

    Al massimo 250 euro per procedura. Se il compenso pagato all’avvocato (o all’arbitro) è inferiore a 250 euro, il credito è pari al compenso effettivo. L’importo esatto lo comunica il Ministero della Giustizia.

    Quando va presentata la domanda e dove?

    La domanda si presenta esclusivamente sul portale accessibile da www.giustizia.it, entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si è conclusa la procedura. Per procedure chiuse nel 2025 il termine è il 31 marzo 2026.

    Spetta il credito se la negoziazione non è andata a buon fine?

    No. Il credito d’imposta spetta solo se la negoziazione assistita si è conclusa con un accordo, oppure se l’arbitrato si è concluso con un lodo. Se le trattative sono fallite, non c’è credito.

    Il credito viene rimborsato in contanti?

    No. Non dà luogo a rimborso. Si usa in diminuzione dell’IRPEF oppure in compensazione tramite modello F24. Se non c’è IRPEF sufficiente per assorbirlo, non si ottiene nulla in più.

    Dove si indica nel modello 730?

    Nel Quadro G, rigo G15, colonna 1 con codice 17. Nella colonna 2 si riporta l’importo indicato nella comunicazione ricevuta dal Ministero della Giustizia entro il 30 aprile 2026.

    Si può usare il credito subito dopo l'accordo, senza aspettare il 730?

    Sì, in parte. Il credito è utilizzabile anche in compensazione con il modello F24 a partire dalla data in cui si riceve la comunicazione del Ministero, anche prima della presentazione del 730.

  • Art. 162 L. 633/1941

    Art. 162 L. 633/1941

    Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.

    Salvo quanto diversamente disposto dalla presente legge, i procedimenti di cui all'articolo 161 sono disciplinati dalle norme del codice di procedura civile concernenti i procedimenti cautelari di sequestro e di istruzione preventiva per quanto riguarda la descrizione, l'accertamento e la perizia.

    La descrizione e il sequestro vengono eseguiti a mezzo di ufficiale giudiziario, con l'assistenza, ove occorra, di uno o più periti ed anche con l'impiego di mezzi tecnici di accertamento, fotografici o di altra natura.

    Nel caso di pubblici spettacoli non si applicano le limitazioni di giorni e di ore previste per atti di questa natura dal codice di procedura civile .

    Gli interessati possono essere autorizzati ad assistere alle operazioni anche a mezzo di propri rappresentanti e ad essere assistiti da tecnici di loro fiducia.

    Alla descrizione non si applicano i commi secondo e terzo dell'articolo 693 del codice di procedura civile .

    Ai fini dell' articolo 697 del codice di procedura civile , il carattere dell'eccezionale urgenza deve valutarsi anche alla stregua dell'esigenza di non pregiudicare l'attuazione del provvedimento.

    Si applica anche alla descrizione il disposto degli articoli 669-octies , 669-undecies e 675 del codice di procedura civile .

    Decorso il termine di cui all' articolo 675 del codice di procedura civile , possono essere completate le operazioni di descrizione e di sequestro già iniziate, ma non possono esserne iniziate altre fondate sullo stesso provvedimento; resta salva la facoltà di chiedere al giudice di disporre ulteriori provvedimenti di descrizione o sequestro nel corso del procedimento di merito.

    Descrizione e sequestro possono concernere oggetti appartenenti a soggetti anche non identificati nel ricorso, purché si tratti di oggetti prodotti, offerti, importati o distribuiti dalla parte nei cui confronti siano stati emessi i suddetti provvedimenti e purché tali oggetti non siano adibiti ad uso personale, ovvero si tratti di opere diffuse con qualunque mezzo.

    Il verbale delle operazioni di sequestro e di descrizione, con il ricorso ed il provvedimento, deve essere notificato al terzo cui appartengono gli oggetti sui quali descrizione o sequestro sono stati eseguiti entro quindici giorni dalla conclusione delle operazioni stesse a pena di inefficacia

    Fonte: Normattiva.it.

  • Art. 37 TUPI: Accertamento delle conoscenze informatiche e di lingue straniere nei concorsi pubblici

    Art. 37 TUPI: Accertamento delle conoscenze informatiche e di lingue straniere nei concorsi pubblici

    Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.

    Accertamento delle conoscenze informatiche e di lingue straniere nei concorsi pubblici ( Art.36-ter del d.lgs n.29 del 1993 , aggiunto dall' art.13 del d.lgs n.387 del 1998 ) 1.

    A decorrere dal 1 gennaio 2000 i bandi di concorso per l'accesso alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, prevedono l'accertamento della conoscenza dell'usa delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua inglese, nonché, ove opportuno in relazione al profilo professionale richiesto, di altre lingue straniere .

    Per i dirigenti il regolamento di cui all'articolo 28 definisce il livello di conoscenza richiesto e le modalità per il relativo accertamento.

    Per gli altri dipendenti delle amministrazioni dello Stato, con regolamento emanato ai sensi dell' articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , e successive modificazioni ed integrazioni. su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sono stabiliti i livelli di conoscenza, anche in relazione alla professionalità cui si riferisce il bando, e le modalità per l'accertamento della conoscenza medesima.

    Il regolamento stabilisce altresì i casi nei quali il comma 1 non si applica.

    Fonte: Normattiva.it.