Autore: Andrea Marton

  • Articolo 33 Codice di Procedura Civile: Cumulo soggettivo

    Articolo 33 Codice di Procedura Civile: Cumulo soggettivo

    Art. 33 c.p.c. – Cumulo soggettivo

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Le cause contro più persone che a norma degli articoli 18 e 19 dovrebbero essere proposte davanti a giudici diversi, se sono connesse per l’oggetto o per il titolo possono essere proposte davanti al giudice del luogo di residenza o domicilio di una di esse, per essere decise nello stesso processo.

  • Articolo 30-bis Codice di Procedura Civile: Disposizioni per i procedimenti riguardanti i magistrati

    Articolo 30-bis Codice di Procedura Civile: Disposizioni per i procedimenti riguardanti i magistrati

    Art. 30-bis c.p.c. – Disposizioni per i procedimenti riguardanti i magistrati

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Le cause in cui sono comunque parti magistrati, che secondo le norme del presente capo sarebbero attribuite alla competenza di un ufficio giudiziario compreso nel distretto di corte d’appello in cui il magistrato esercita le proprie funzioni, sono di competenza del giudice, ugualmente competente per materia, che ha sede nel capoluogo del distretto di corte d’appello determinato ai sensi dell’articolo 11 del codice di procedura penale.

    Se nel distretto determinato ai sensi del primo comma il magistrato è venuto ad esercitare le proprie funzioni successivamente alla sua chiamata in giudizio, è competente il giudice che ha sede nel capoluogo del diverso distretto di corte d’appello individuato ai sensi dell’articolo 11 del codice di procedura penale con riferimento alla nuova destinazione.

    Articolo introdotto dall’art. 9 della legge 2 dicembre 1998, n. 420.

    La Corte Costituzionale con sentenza 12 novembre 2002, n. 444 ha dichiarato la illegittimità costituzionale, nella parte in cui si applica ai processi di esecuzione forzata promossi da o contro magistrati in servizio nel distretto di corte d’appello comprendente l’ufficio giudiziario competente ai sensi dell’art. 26 del codice di procedura civile.

    La Corte Costituzionale con sentenza 25 maggio 2004, n. 147 ha stabilito l’illegittimità costituzionale del primo comma del presente articolo, il quale prevede una deroga alla competenza territoriale del giudice civile per le cause riguardanti magistrati, salvo che nella parte relativa alle azioni civili concernenti le restituzioni e il risarcimento del danno da reato, nei termini di cui all’art. 11 del Codice di Procedura Penale.

  • Articolo 31 Codice di Procedura Civile: Cause accessorie

    Articolo 31 Codice di Procedura Civile: Cause accessorie

    Art. 31 c.p.c. – Cause accessorie

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    La domanda accessoria può essere proposta al giudice territorialmente competente per la domanda principale affinché sia decisa nello stesso processo, osservata, quanto alla competenza per valore, la disposizione dell’art. 10 secondo comma.

    [abrogato] Può tuttavia essere proposta allo stesso giudice anche se eccede la sua competenza per valore, qualora la competenza per la causa principale sia determinata per ragione di materia [1].

    [1] Comma abrogato dal D.L. 19 febbraio 1998, n. 51.

  • Articolo 27 Codice di Procedura Civile: Foro relativo alle opposizioni all’esecuzione

    Articolo 27 Codice di Procedura Civile: Foro relativo alle opposizioni all’esecuzione

    Art. 27 c.p.c. – Foro relativo alle opposizioni all’esecuzione

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Per le cause di opposizione all’esecuzione forzata di cui agli artt. 615 e 619 è competente il giudice del luogo dell’esecuzione, salva la disposizione dell’art. 480 terzo comma.

    Per le cause di opposizione a singoli atti esecutivi è competente il giudice davanti al quale si svolge l’esecuzione.

  • Articolo 28 Codice di Procedura Civile: Foro stabilito per accordo delle parti

    Articolo 28 Codice di Procedura Civile: Foro stabilito per accordo delle parti

    Art. 28 c.p.c. – Foro stabilito per accordo delle parti

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    La competenza per territorio può essere derogata per accordo delle parti, salvo che per le cause previste nei numeri 1, 2, 3 e 5 dell’articolo 70, per i casi di esecuzione forzata, di opposizione alla stessa, di procedimenti cautelari e possessori, di procedimenti in camera di consiglio e per ogni altro caso in cui l’inderogabilità sia disposta espressamente dalla legge.

  • Articolo 24 Codice di Procedura Civile: Foro per le cause relative alle gestioni tutelari e patrimoniali

    Articolo 24 Codice di Procedura Civile: Foro per le cause relative alle gestioni tutelari e patrimoniali

    Art. 24 c.p.c. – Foro per le cause relative alle gestioni tutelari e patrimoniali

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Per le cause relative alla gestione di una tutela o di un’amministrazione patrimoniale conferita per legge o per provvedimento dell’autorità è competente il giudice del luogo d’esercizio della tutela o dell’amministrazione.

  • Articolo 23 Codice di Procedura Civile: Foro per le cause tra soci e tra condomini

    Articolo 23 Codice di Procedura Civile: Foro per le cause tra soci e tra condomini

    Art. 23 c.p.c. – Foro per le cause tra soci e tra condomini

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Per le cause tra soci è competente il giudice del luogo dove ha sede la società; per le cause tra condomini, ovvero tra condomini e condominio, il giudice del luogo dove si trovano i beni comuni o la maggior parte di essi. [1]

    Tale norma si applica anche dopo lo scioglimento della società o del condominio, purché la domanda sia proposta entro un biennio dalla divisione.

    [1] Comma così modificato dall’art. 31, L. 11 dicembre 2012, n. 220.

  • Articolo 22 Codice di Procedura Civile: Foro per le cause ereditarie

    Articolo 22 Codice di Procedura Civile: Foro per le cause ereditarie

    Art. 22 c.p.c. – Foro per le cause ereditarie

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    È competente il giudice del luogo dell’aperta successione per le cause:

    relative a petizione o divisione di eredità e per qualunque altra tra coeredi fino alla divisione;

    relative alla rescissione della divisione e alla garanzia delle quote, purché proposte entro un biennio dalla divisione;

    relative a crediti verso il defunto o legati dovuti dall’erede, purché proposte prima della divisione e in ogni caso entro un biennio dall’apertura della successione;

    contro l’esecutore testamentario, purché proposte entro i termini indicati nel numero precedente.

    Se la successione si è aperta fuori della Repubblica, le cause suindicate sono di competenza del giudice del luogo in cui è posta la maggior parte dei beni situati nella Repubblica, o, in mancanza di questi, del luogo di residenza del convenuto o di alcuno dei convenuti.

  • Articolo 21 Codice di Procedura Civile: Foro per le cause relative a diritti reali e ad azioni possessorie

    Articolo 21 Codice di Procedura Civile: Foro per le cause relative a diritti reali e ad azioni possessorie

    Art. 21 c.p.c. – Foro per le cause relative a diritti reali e ad azioni possessorie

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Per le cause relative a diritti reali su beni immobili, per le cause in materia di locazione e comodato di immobili e di affitto di aziende, nonché per le cause relative ad apposizione di termini ed osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi, è competente il giudice del luogo dove è posto l’immobile o l’azienda [1]. Qualora l’immobile sia compreso in più circoscrizioni giudiziarie, è competente il giudice della circoscrizione nella quale è compresa la parte soggetta a maggior tributo verso lo Stato; quando non è sottoposto a tributo, è competente ogni giudice nella cui circoscrizione si trova una parte dell’immobile.

    Per le azioni possessorie e per la denuncia di nuova opera e di danno temuto è competente il giudice del luogo nel quale è avvenuto il fatto denunciato.

    [1] Periodo così sostituito dal D.L. 19 febbraio 1998, n. 51.

  • Articolo 20 Codice di Procedura Civile: Foro facoltativo per le cause relative a diritti di obbligazione

    Articolo 20 Codice di Procedura Civile: Foro facoltativo per le cause relative a diritti di obbligazione

    Art. 20 c.p.c. – Foro facoltativo per le cause relative a diritti di obbligazione

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Per le cause relative a diritti di obbligazione è anche competente il giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l’obbligazione dedotta in giudizio.