Autore: Andrea Marton

  • Articolo 5 L. 184/1983: Obblighi dell’affidatario e ruolo del servizio sociale

    Art. 5 L. 184/1983 – Obblighi dell’affidatario e ruolo del servizio sociale

    Testo vigente – Legge 4 maggio 1983, n. 184 (aggiornato da Normattiva)

    1. L'affidatario deve accogliere presso di sé il minore e provvedere al suo mantenimento e alla sua educazione e istruzione, tenendo conto delle indicazioni dei genitori per i quali non vi sia stata pronuncia ai sensi degli articoli 330 e 333 del codice civile, ovvero del tutore o curatore, ed osservando le prescrizioni stabilite dall'autorità affidante. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 316 del codice civile. In ogni caso l'affidatario esercita i poteri connessi con la responsabilità genitoriale in relazione agli ordinari rapporti con la istituzione scolastica e con le autorità sanitarie. L'affidatario o l'eventuale famiglia collocataria devono essere convocati, a pena di nullità, nei procedimenti civili in materia di responsabilità genitoriale, di affidamento e di adottabilità relativi al minore affidato ed hanno facoltà di presentare memorie scritte nell'interesse del minore.

    2. Il servizio sociale, nell'ambito delle proprie competenze, su disposizione del giudice ovvero secondo le necessità del caso, svolge opera di sostegno educativo e psicologico, agevola i rapporti con la famiglia di provenienza ed il rientro nella stessa del minore secondo le modalità più idonee, avvalendosi anche delle competenze professionali delle altre strutture del territorio e dell'opera delle associazioni familiari eventualmente indicate dagli affidatari.

    3. Le norme di cui ai commi 1 e 2 si applicano, in quanto compatibili, nel caso di minori ospitati presso una comunità di tipo familiare o che si trovino presso un istituto di assistenza pubblico o privato".

    4. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze e nei limiti delle disponibilità finanziarie dei rispettivi bilanci, intervengono con misure di sostegno e di aiuto economico in favore della famiglia affidataria.

  • Tributi erariali minori raddoppiati nel 2026: cosa cambia, con esempio

    In sintesi

    • Il comma 30 LB 2026 raddoppia due aliquote del T.U. tributi erariali minori (D.Lgs. 174/2024)
    • Art. 42, comma 1, primo periodo: aliquota dall’0,2% all’0,4%, in vigore dal 1° gennaio 2026
    • Art. 46, comma 1, quarto periodo: aliquota dall’0,02% all’0,04%, in vigore dal 1° gennaio 2026
    • La modifica rileva per chiunque sia soggetto passivo dei tributi disciplinati dagli artt. 42 e 46 D.Lgs. 174/2024
    • Nessun decreto attuativo: le nuove aliquote si applicano direttamente per effetto della legge di bilancio

    Cosa prevede la Legge di Bilancio 2026

    Il comma 30 della legge di bilancio 2026 (L. 199/2025), in vigore dal 1° gennaio 2026, modifica il testo unico dei tributi erariali minori (D.Lgs. 5 novembre 2024, n. 174): l’aliquota di cui all’art. 42, comma 1, primo periodo passa dallo 0,2% allo 0,4%; l’aliquota di cui all’art. 46, comma 1, quarto periodo passa dallo 0,02% allo 0,04%. Entrambe le aliquote sono dunque raddoppiate con decorrenza immediata.

    Approfondimento normativo completo: Comma 30 LB 2026: raddoppio aliquote artt. 42 e 46 T.U. tributi minori.

    Il raddoppio delle aliquote dei tributi erariali minori dal 1° gennaio 2026

    Il comma 30 della legge di bilancio 2026 interviene sul testo unico dei tributi erariali minori, introdotto con il D.Lgs. 5 novembre 2024, n. 174, raddoppiando le aliquote previste da due distinte disposizioni. La prima riguarda l’art. 42, comma 1, primo periodo: l’aliquota, che era dello 0,2 per cento, viene sostituita con l’aliquota dello 0,4 per cento. La seconda riguarda l’art. 46, comma 1, quarto periodo: l’aliquota dello 0,02 per cento diventa lo 0,04 per cento. Entrambe le modifiche sono in vigore dal 1° gennaio 2026.

    Il testo unico dei tributi erariali minori (D.Lgs. 174/2024) raccoglie e coordina imposte di minore entità rispetto alle grandi imposte dirette e indirette, ma comunque rilevanti per alcune categorie di operazioni. Gli artt. 42 e 46 individuano fattispecie impositive specifiche e i rispettivi soggetti passivi: chi è tenuto al pagamento di uno dei tributi disciplinati da queste disposizioni deve aggiornare i propri calcoli in base alle nuove aliquote a partire dal 1° gennaio 2026.

    Il comma 30 è classificato come misura di copertura finanziaria nella legge di bilancio 2026. Il raddoppio delle aliquote avviene mediante previsione di rango legislativo, nel rispetto della riserva di legge in materia tributaria di cui all’art. 23 della Costituzione. Non sono previsti decreti attuativi: le nuove aliquote si applicano direttamente alle fattispecie che si realizzano dal 1° gennaio 2026, senza soluzione di continuità rispetto alla disciplina previgente.

    Cosa verificare se si è soggetti ai tributi degli artt. 42 e 46 D.Lgs. 174/2024

    • Identificare se la propria attività o operazione rientra nelle fattispecie disciplinate dall’art. 42 o dall’art. 46 del D.Lgs. 174/2024
    • Aggiornare i calcoli di liquidazione del tributo con le nuove aliquote (0,4% per art. 42; 0,04% per art. 46) dal 1° gennaio 2026
    • Verificare se il tributo incide su operazioni ricorrenti, per pianificare l’impatto sul flusso di cassa annuale
    • Aggiornare i software gestionali o i fogli di calcolo utilizzati per la determinazione dell’imposta
    • Consultare un commercialista per la corretta classificazione delle operazioni soggette ai tributi modificati

    Caso 1: Tizio, soggetto al tributo dell'art. 42 con base imponibile ipotetica

    Scenario. Tizio è un operatore economico soggetto al tributo disciplinato dall’art. 42, comma 1, del D.Lgs. 174/2024. Nell’anno 2026 si trova a calcolare il tributo su una base imponibile ipotetica di 100.000 euro, utile a illustrare il meccanismo del raddoppio introdotto dal comma 30 LB 2026. Con la vecchia aliquota dello 0,2% avrebbe corrisposto 200 euro; con la nuova aliquota dello 0,4% il calcolo cambia.

    Come si legge in pratica. Con la nuova aliquota dello 0,4% introdotta dal comma 30 LB 2026, Tizio deve corrispondere 400 euro su una base imponibile ipotetica di 100.000 euro, rispetto ai 200 euro che avrebbe versato con la vecchia aliquota dello 0,2%. Il raddoppio dell’aliquota si traduce in un raddoppio dell’importo dovuto a parità di base imponibile. Gli importi indicati sono puramente ipotetici e illustrano il meccanismo: la base imponibile reale dipende dalla specifica fattispecie disciplinata dall’art. 42 D.Lgs. 174/2024 applicabile al caso concreto di Tizio.

    Riepilogo Caso 1

    • Base imponibile ipotetica: 100.000 euro (esempio illustrativo)
    • Aliquota precedente (fino al 31/12/2025): 0,2% – tributo ipotetico 200 euro
    • Nuova aliquota (dal 1/1/2026): 0,4% per effetto del comma 30 LB 2026 – tributo ipotetico 400 euro
    • Incremento ipotetico: +200 euro sull’esempio considerato
    • Norma: art. 42, comma 1, D.Lgs. 174/2024, come modificato dal comma 30 L. 199/2025

    Caso 2: Caia, soggetta al tributo dell'art. 46 con base imponibile ipotetica

    Scenario. Caia è soggetta al tributo disciplinato dall’art. 46, comma 1, quarto periodo, del D.Lgs. 174/2024. Nel 2026 deve calcolare il tributo su una base imponibile ipotetica di 500.000 euro, a scopo illustrativo. Con la vecchia aliquota dello 0,02% avrebbe corrisposto 100 euro; con la nuova aliquota dello 0,04%, in vigore dal 1° gennaio 2026 per effetto del comma 30 LB 2026, l’importo cambia.

    Come si legge in pratica. Con la nuova aliquota dello 0,04% introdotta dal comma 30 LB 2026, Caia deve corrispondere 200 euro su una base imponibile ipotetica di 500.000 euro, rispetto ai 100 euro calcolati con la vecchia aliquota dello 0,02%. Anche in questo caso il raddoppio è pieno. Gli importi indicati sono puramente ipotetici e illustrativi: la base imponibile reale dipende dalla fattispecie concreta disciplinata dall’art. 46, comma 1, quarto periodo, del D.Lgs. 174/2024 applicabile alla posizione di Caia.

    Riepilogo Caso 2

    • Base imponibile ipotetica: 500.000 euro (esempio illustrativo)
    • Aliquota precedente (fino al 31/12/2025): 0,02% – tributo ipotetico 100 euro
    • Nuova aliquota (dal 1/1/2026): 0,04% per effetto del comma 30 LB 2026 – tributo ipotetico 200 euro
    • Incremento ipotetico: +100 euro sull’esempio considerato
    • Norma: art. 46, comma 1, quarto periodo, D.Lgs. 174/2024, come modificato dal comma 30 L. 199/2025

    Caso 3: Sempronio, soggetto ad entrambi i tributi su più operazioni nel 2026

    Scenario. Sempronio svolge attività che nel corso del 2026 lo espone sia al tributo dell’art. 42 che a quello dell’art. 46 del D.Lgs. 174/2024. Le sue basi imponibili ipotetiche sono rispettivamente 50.000 euro (art. 42) e 200.000 euro (art. 46), a puro scopo illustrativo. Deve calcolare il tributo complessivo con le nuove aliquote in vigore dal 1° gennaio 2026 per effetto del comma 30 LB 2026.

    Come si legge in pratica. Per il tributo dell’art. 42, su una base ipotetica di 50.000 euro e aliquota 0,4%, Sempronio deve corrispondere 200 euro (in luogo dei 100 euro calcolati con la vecchia aliquota dello 0,2%). Per il tributo dell’art. 46, su una base ipotetica di 200.000 euro e aliquota 0,04%, il tributo è di 80 euro (in luogo dei 40 euro precedenti). Il totale ipotetico complessivo è 280 euro, contro i 140 euro dell’anno precedente: il raddoppio delle aliquote produce un raddoppio dell’onere fiscale a parità di base imponibile per entrambi i tributi. Gli importi sono puramente ipotetici e illustrativi del meccanismo normativo.

    Riepilogo Caso 3

    • Tributo art. 42: base ipotetica 50.000 euro × 0,4% = 200 euro (era 100 euro con 0,2%)
    • Tributo art. 46: base ipotetica 200.000 euro × 0,04% = 80 euro (era 40 euro con 0,02%)
    • Totale ipotetico 2026: 280 euro (era 140 euro – incremento totale ipotetico +140 euro)
    • Causa: raddoppio di entrambe le aliquote per effetto del comma 30 LB 2026 (L. 199/2025)
    • Nota: importi puramente illustrativi; le basi imponibili reali dipendono dalle fattispecie concrete

    Quando conviene una verifica

    Sei soggetto ai tributi degli artt. 42 o 46 del D.Lgs. 174/2024? Un esperto può aiutarti a ricalcolare correttamente gli importi dovuti dal 2026. Parla con un commercialista.

    Norme e fonti collegate

    Domande frequenti

    Cosa prevede il comma 30 della legge di bilancio 2026 sui tributi erariali minori?

    Il comma 30 della legge di bilancio 2026 (L. 199/2025), in vigore dal 1° gennaio 2026, modifica il testo unico dei tributi erariali minori (D.Lgs. 5 novembre 2024, n. 174) su due punti: porta l’aliquota di cui all’art. 42, comma 1, primo periodo dallo 0,2% allo 0,4%, e l’aliquota di cui all’art. 46, comma 1, quarto periodo dallo 0,02% allo 0,04%. In entrambi i casi si tratta di un raddoppio dell’aliquota precedente.

    Dal quando si applicano le nuove aliquote dei tributi minori?

    Le nuove aliquote si applicano dal 1° gennaio 2026, data di entrata in vigore del comma 30 della legge di bilancio 2026. Non sono previsti decreti attuativi: la modifica opera direttamente sulle disposizioni del D.Lgs. 174/2024, sostituendo le aliquote precedenti con quelle nuove. Le operazioni e le fattispecie imponibili che si realizzano dal 1° gennaio 2026 sono soggette alle nuove aliquote raddoppiate.

    Quali sono le fattispecie disciplinate dagli artt. 42 e 46 del D.Lgs. 174/2024?

    Il D.Lgs. 5 novembre 2024, n. 174, è il testo unico dei tributi erariali minori. Gli artt. 42 e 46 disciplinano specifiche fattispecie impositive nell’ambito di questo corpus normativo. Per la corretta identificazione delle operazioni soggette a ciascuno dei due tributi – e quindi dell’impatto delle nuove aliquote sulla propria posizione – è necessario consultare il testo del decreto e, se del caso, un commercialista o un consulente fiscale.

    Il raddoppio delle aliquote è compatibile con la Costituzione?

    Sì, secondo quanto emerge dal comma 30 LB 2026 e dai richiami normativi che lo accompagnano. La modifica rispetta la riserva di legge prevista dall’art. 23 Cost. in materia di prestazioni patrimoniali imposte, poiché è disposta con norma di rango legislativo (la legge di bilancio stessa). Il riferimento all’art. 53 Cost. e al principio di capacità contributiva indica che la misura è stata concepita nel rispetto dei parametri costituzionali, ferma restando la valutazione nel merito da parte dei competenti organi giurisdizionali.

    Il raddoppio riguarda altri tributi oltre agli artt. 42 e 46?

    No. Il comma 30 della legge di bilancio 2026 interviene esclusivamente sulle aliquote di cui all’art. 42, comma 1, primo periodo, e all’art. 46, comma 1, quarto periodo, del D.Lgs. 174/2024. Le altre disposizioni del testo unico dei tributi erariali minori non sono toccate da questa modifica. Per le aliquote non espressamente modificate dal comma 30 LB 2026, continuano ad applicarsi le previsioni originarie del D.Lgs. 174/2024.

  • Art. 189 Cod. Amb.: Catasto dei rifiuti

    Art. 189 Cod. Amb.: Catasto dei rifiuti

    Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.

    (Catasto dei rifiuti) 1.

    Il Catasto dei rifiuti, istituito dall' articolo 3 del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397 , convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475 , è articolato in una Sezione nazionale, che ha sede in Roma presso l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) ed in Sezioni regionali o delle Province autonome di Trento e Bolzano presso le corrispondenti Agenzie regionali e delle Province autonome per la protezione dell'ambiente.

    Le norme di organizzazione del Catasto sono emanate ed aggiornate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.

    Sino all'emanazione del decreto di cui al secondo periodo continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 4 agosto 1998, n. 372 .

    Il Catasto assicura, anche ai fini della pianificazione delle attività di gestione dei rifiuti, un quadro conoscitivo, completo e costantemente aggiornato, dei dati raccolti ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70 e mediante gli strumenti di tracciabilità di cui alla presente Parte IV, utilizzando la nomenclatura prevista dalla disciplina europea e nazionale di riferimento.

    Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti, i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione, le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti, i Consorzi e i sistemi riconosciuti, gli istituiti per il recupero e riciclaggio degli imballaggi e di particolari tipologie di rifiuti, nonché le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi e le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), comunicano annualmente alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competenti, con le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70 , le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto delle predette attività, dei materiali prodotti all'esito delle attività di recupero nonché i dati relativi alle autorizzazioni ed alle comunicazioni inerenti le attività di gestione dei rifiuti.

    Sono esonerati da tale obbligo gli imprenditori agricoli di cui all' articolo 2135 del codice civile con un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila, le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, di cui all'articolo 212, comma 8, nonché, per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno più di dieci dipendenti.

    Nel caso in cui i produttori di rifiuti speciali conferiscano i medesimi al servizio pubblico di raccolta competente per territorio, ovvero ad un circuito organizzato di raccolta di cui all'articolo 183, comma 1, lettera pp), previa apposita convenzione, la comunicazione è effettuata dal gestore del servizio limitatamente alla quantità conferita.

    I soggetti responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani … comunicano annualmente, secondo le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70 , le seguenti informazioni relative all'anno precedente: a) la quantità dei rifiuti urbani raccolti nel proprio territorio; b) la quantità dei rifiuti speciali raccolti nel proprio territorio a seguito di apposita convenzione con soggetti pubblici o privati; c) i soggetti che hanno provveduto alla gestione dei rifiuti, specificando le operazioni svolte, le tipologie e la quantità dei rifiuti gestiti da ciascuno; d) i costi di gestione e di ammortamento tecnico e finanziario degli investimenti per le attività di gestione dei rifiuti, nonché i proventi della tariffa di cui all'articolo 238 ed i proventi provenienti dai consorzi finalizzati al recupero dei rifiuti; e) i dati relativi alla raccolta differenziata; f) le quantità raccolte, suddivise per materiali, in attuazione degli accordi con i consorzi finalizzati al recupero dei rifiuti.

    La Sezione nazionale rende disponibili, entro trenta giorni dal ricevimento, alle Sezioni regionali e provinciali le banche dati trasmesse dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ai sensi dell' articolo 2, comma 2, della legge 25 gennaio 1994, n. 70 .

    Le Sezioni regionali e provinciali provvedono all'elaborazione dei dati, secondo una metodologia condivisa ai sensi dell' articolo 4 della legge 28 giugno 2016, n. 132 , ed alla successiva trasmissione alla Sezione nazionale entro novanta giorni dal ricevimento, delle informazioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5.

    L'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) elabora i dati, evidenziando le tipologie e le quantità dei rifiuti prodotti, raccolti, trasportati, recuperati e smaltiti, nonché gli impianti di smaltimento e di recupero in esercizio e ne assicura la pubblicità anche attraverso la pubblicazione di un rapporto annuale.

    Per le comunicazioni relative ai rifiuti di imballaggio si applica quanto previsto dall'articolo 220, comma 2.

    La Sezione nazionale del catasto dei rifiuti e il Registro elettronico nazionale di cui all'articolo 188-bis, assicurano il coordinamento e la condivisione dei dati, anche al fine di consentire un'opportuna pubblicità alle informazioni.

    Il decreto di cui all'articolo 188-bis, comma 1, disciplina le modalità di coordinamento tra le comunicazioni al Catasto dei rifiuti e gli adempimenti trasmessi al Registro elettronico nazionale, garantendone la precompilazione automatica.

    Fonte: Normattiva.it.

  • Articolo 69 TU Giustizia Tributaria: Costituzione in giudizio della parte resistente

    Art. 69 D.Lgs. 175/2024 – Costituzione in giudizio della parte resistente

    Testo vigente – D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria) (aggiornato da Normattiva)

    1. L'ente impositore, l'agente della riscossione ed i soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nei cui confronti è stato proposto il ricorso si costituiscono in giudizio entro sessanta giorni dal giorno in cui il ricorso è stato notificato, consegnato o ricevuto a mezzo del servizio postale.

    2. La costituzione della parte resistente è fatta mediante deposito telematico presso la segreteria della corte di giustizia tributaria adita del proprio fascicolo contenente le controdeduzioni e i documenti offerti in comunicazione. Le controdeduzioni e i documenti di cui al periodo precedente, nei casi di cui all'articolo 129 comma 3, sono depositati in tante copie quante sono le parti in giudizio.

    3. Nelle controdeduzioni la parte resistente espone le sue difese prendendo posizione sui motivi dedotti dal ricorrente e indica le prove di cui intende valersi, proponendo altresì le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio e instando, se del caso, per la chiamata di terzi in causa.

  • Tassa di concessione governativa sui libri sociali

    In sintesi

    • La tassa di concessione governativa (TCG) sui libri sociali e un tributo erariale annuale dovuto dalle sole societa di capitali (Spa, Srl, Sapa).
    • L’importo e forfettario e dipende dal capitale sociale al 1 gennaio: due scaglioni definiti per legge (verificare la misura vigente).
    • Il versamento avviene con modello F24 entro il termine per il versamento dell’IVA annuale, di norma il 16 marzo salvo proroghe.
    • Le societa di persone e le ditte individuali non versano questa TCG annuale: per i loro libri si applica l’imposta di bollo al momento della vidimazione.
    • La TCG sui libri sociali e cosa distinta dall’imposta di bollo: la prima e un forfait annuo sostitutivo, la seconda colpisce i singoli atti.
    • Il mancato versamento rende inefficace la numerazione/bollatura e il pubblico ufficiale non puo darvi corso.

    Che cos'e la tassa di concessione governativa sui libri sociali

    La tassa di concessione governativa (TCG) e un tributo statale disciplinato dal DPR 641/1972 e dalla Tariffa allegata. E dovuta per il rilascio o, in alcuni casi, per il rinnovo/vidimazione di atti e provvedimenti amministrativi espressamente elencati nella Tariffa: concessioni, licenze, autorizzazioni, iscrizioni in registri e, appunto, la numerazione e bollatura dei libri sociali obbligatori.

    Per le societa di capitali – Spa, Srl e Sapa – la legge ha introdotto un regime forfettario: anziche calcolare la tassa libro per libro, la societa versa ogni anno un importo fisso che assorbe l’intera obbligazione per la tenuta dei libri sociali. L’importo varia in funzione del capitale sociale risultante al 1 gennaio dell’anno in corso ed e articolato in due misure fissate per legge (valori storici di riferimento: circa 309,87 euro per i capitali entro la soglia e circa 516,46 euro per i capitali che la superano; soglia storica di riferimento circa 516.456,90 euro – indicare come «misura forfettaria fissata per legge, verificare l’importo vigente»).

    E fondamentale non confondere la TCG sui libri sociali con l’imposta di bollo: si tratta di due tributi diversi, con presupposti e modalita di versamento distinte. La TCG e un forfait annuo dovuto dalle sole societa di capitali; l’imposta di bollo colpisce i singoli atti o pagine dei registri e si applica, tra l’altro, ai libri delle societa di persone e delle ditte individuali che non rientrano nel regime forfettario TCG.

    Riepilogo
    Soggetto Tributo applicabile sui libri Modalita Scadenza
    Societa di capitali (Spa, Srl, Sapa) TCG forfettaria annuale (importo fissato per legge, verificare la misura vigente; riferimenti storici: ~309,87 euro o ~516,46 euro secondo il capitale) F24, codice tributo dedicato 16 marzo (termine versamento IVA annuale, salvo proroghe)
    Societa di persone (Snc, Sas) Imposta di bollo sulla vidimazione Marca da bollo o versamento all'ufficio Al momento della vidimazione
    Ditta individuale Imposta di bollo sulla vidimazione Marca da bollo o versamento all'ufficio Al momento della vidimazione

    Esempio pratico

    • Alfa Srl ha un capitale sociale di 50.000 euro al 1 gennaio. Ricade nel primo scaglione della Tariffa (capitale inferiore alla soglia storica di riferimento di circa 516.456,90 euro): dovra versare la TCG forfettaria nella misura inferiore prevista dalla legge (riferimento storico circa 309,87 euro – verificare l’importo vigente) tramite modello F24 entro il 16 marzo, indicando il codice tributo specifico per questa voce. La ricevuta F24 dovra essere conservata e, all’occorrenza, esibita all’ufficio competente. Beta Spa, con capitale di 600.000 euro al 1 gennaio, supera invece la soglia e versera la misura superiore (riferimento storico circa 516,46 euro – verificare l’importo vigente).

    Documenti necessari

    • Modello F24 compilato con il codice tributo dedicato alla TCG libri sociali
    • Visura camerale o verbale assembleare con indicazione del capitale sociale al 1 gennaio
    • Ricevuta dell’avvenuto versamento (da conservare per eventuali controlli)
    • Libro delle adunanze e deliberazioni del CdA/assemblea (per verifica della numerazione bollatura)
    • Libro soci (Srl) o registro azionisti (Spa), numerati e vidimati

    Alfa Srl neo-costituita: primo versamento TCG

    Scenario. Alfa Srl viene costituita a ottobre con un capitale di 10.000 euro. Il primo versamento TCG sui libri sociali e dovuto per l’anno successivo: la societa deve versare con F24 la misura forfettaria prevista per la propria fascia di capitale, determinata in base al capitale sociale al 1° gennaio dell’anno di versamento.

    Come si applica. Il capitale di Alfa Srl e ampiamente sotto la soglia storica di riferimento di circa 516.456,90 euro, quindi si applica la misura inferiore (importo fissato per legge, verificare la misura vigente). I libri sociali possono essere numerati e bollati solo dopo aver assolto l’obbligazione: senza ricevuta F24, l’ufficio competente non procede alla bollatura. L’amministratore tiene la ricevuta tra i documenti sociali per tutto il periodo di conservazione previsto dalla legge.

    In pratica

    • Versare entro il 16 marzo dell’anno successivo alla costituzione con modello F24, indicando il codice tributo dedicato.
    • Conservare la ricevuta F24 tra i documenti sociali: e necessaria per la bollatura dei libri e per eventuali controlli.
    • Verificare ogni anno il capitale al 1° gennaio per confermare lo scaglione applicabile prima del versamento.

    Aumento di capitale a fine anno: quale scaglione si applica?

    Scenario. Tizio e amministratore di Delta Spa, che ha un capitale di 400.000 euro al 1° gennaio. Nel corso dell’anno la societa delibera un aumento che porta il capitale a 600.000 euro a novembre. Tizio si chiede quale importo TCG versare entro il 16 marzo successivo.

    Come si applica. Per la TCG conta il capitale sociale al 1° gennaio dell’anno di versamento: l’aumento deliberato a novembre non rileva per la TCG dell’anno in corso. Delta Spa rientra nel primo scaglione (capitale sotto la soglia storica di circa 516.456,90 euro al 1° gennaio) e versa la misura inferiore. L’anno successivo pero, con 600.000 euro di capitale al 1° gennaio, passera al secondo scaglione e dovra versare la misura superiore (importo fissato per legge, verificare la misura vigente): Tizio deve tenere conto di questa variazione nel budget fiscale dell’anno successivo.

    In pratica

    • La data rilevante per determinare lo scaglione TCG e sempre il 1° gennaio dell’anno di versamento: variazioni successive non incidono.
    • Pianificare per tempo il versamento dell’anno in cui si supera la soglia di capitale: la misura superiore va versata entro il 16 marzo.
    • Verificare la misura vigente nella Tariffa aggiornata prima di ogni versamento, poiche gli importi sono fissati per legge e possono subire aggiornamenti.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Quali societa sono obbligate a versare la TCG annuale sui libri sociali?

    Le societa di capitali: Spa (societa per azioni), Srl (societa a responsabilita limitata) e Sapa (societa in accomandita per azioni). Le societa di persone (Snc, Sas) e le ditte individuali non rientrano in questo regime e pagano invece l’imposta di bollo al momento della vidimazione dei loro libri.

    Come si determina l'importo della TCG forfettaria?

    La Tariffa allegata al DPR 641/1972 prevede due misure fisse in funzione del capitale sociale al 1 gennaio dell’anno di versamento: una misura inferiore se il capitale non supera una certa soglia, una misura superiore se la supera. I valori storici di riferimento sono circa 309,87 euro e circa 516,46 euro, con una soglia di capitale di circa 516.456,90 euro; tuttavia gli importi sono fissati per legge e occorre verificare la misura vigente prima del versamento.

    Entro quando si deve pagare?

    Il versamento va effettuato con modello F24 entro il termine previsto per il versamento dell’IVA annuale, di norma il 16 marzo. Il termine puo essere spostato in caso di proroga disposta per legge o provvedimento dell’Agenzia delle Entrate: e consigliabile verificare il calendario fiscale vigente ogni anno.

    Qual e la differenza tra TCG e imposta di bollo sui libri sociali?

    Sono due tributi distinti. La TCG sui libri sociali e un forfait annuo dovuto dalle sole societa di capitali: un unico versamento copre la numerazione e bollatura di tutti i libri obbligatori per l’anno. L’imposta di bollo, invece, si applica ai singoli atti o alle singole pagine dei registri; e il tributo ordinario per societa di persone e ditte individuali che non rientrano nel regime TCG forfettario.

    Cosa succede se la societa non versa la TCG nei termini?

    Il mancato versamento nei termini rende inefficace la numerazione e bollatura dei libri sociali: il pubblico ufficiale non puo darvi corso senza l’attestazione del pagamento. Sono inoltre applicabili le sanzioni per omesso versamento previste dalla normativa tributaria vigente. E possibile regolarizzare la posizione tramite ravvedimento operoso, con sanzioni ridotte rispetto a quelle ordinarie.

    Come si compila il modello F24 per la TCG sui libri sociali?

    Il modello F24 va compilato nella sezione erario, indicando il codice tributo specifico previsto per questa voce dalla normativa vigente, il periodo di riferimento (anno per cui si versa) e l’importo dovuto secondo lo scaglione di appartenenza. E opportuno verificare i codici tributo aggiornati sul sito dell’Agenzia delle Entrate prima di procedere al versamento.

    Una Srl unipersonale con socio unico deve comunque pagare la TCG?

    Si. La forma giuridica ‘Srl’ include anche la Srl unipersonale: il regime TCG forfettario si applica a prescindere dal numero di soci. Conta la forma giuridica societaria (societa di capitali), non la struttura azionaria. L’importo dipende unicamente dal capitale sociale al 1 gennaio.

  • Articolo 60 TU Giustizia Tributaria: Comunicazioni e notificazioni

    Art. 60 D.Lgs. 175/2024 – Comunicazioni e notificazioni

    Testo vigente – D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria) (aggiornato da Normattiva)

    1. Le comunicazioni sono fatte mediante avviso della segreteria della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado consegnato alle parti, che ne rilasciano immediatamente ricevuta, o spedito a mezzo del servizio postale con raccomandata con avviso di ricevimento. Le comunicazioni agli enti impositori, agli agenti della riscossione ed ai soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono essere fatte mediante trasmissione di elenco in duplice esemplare, uno dei quali, immediatamente datato e sottoscritto per ricevuta, è restituito alla segreteria della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado. La segreteria può anche richiedere la notificazione dell'avviso da parte dell'ufficio giudiziario o del messo comunale nelle forme di cui al comma 2.

    2. Le notificazioni sono fatte secondo le norme degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, salvo quanto disposto dall'articolo 62.

    3. Le notificazioni sono fatte esclusivamente con modalità telematiche e, nelle ipotesi previste dall'articolo 61 comma 3, possono essere fatte anche direttamente a mezzo del servizio postale mediante spedizione dell'atto in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento, sul quale non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto, ovvero all'ufficio del Ministero dell'economia e delle finanze ed all'ente locale mediante consegna dell'atto all'impiegato addetto che ne rilascia ricevuta sulla copia.

    4. Gli enti impositori, gli agenti della riscossione e i soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, provvedono alle notificazioni anche a mezzo del messo comunale o di messo autorizzato dall'amministrazione finanziaria, con l'osservanza delle disposizioni di cui al comma 2.

    5. Qualunque comunicazione o notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data della spedizione; i termini che hanno inizio dalla notificazione o dalla comunicazione decorrono dalla data in cui l'atto è ricevuto.

  • Caldaia nuova nel 2026: cosa recuperi con l’ecobonus (gas escluso)

    In sintesi

    • Dal 1° gennaio 2025 le caldaie «uniche» alimentate a combustibili fossili (compresa la classica caldaia a gas a condensazione) sono escluse sia dall’ecobonus sia dal bonus ristrutturazioni.
    • Restano detraibili nel 2026 le pompe di calore, i sistemi ibridi (pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, concepiti per funzionare insieme), i generatori a biomassa, i micro-cogeneratori e le pompe di calore ad assorbimento a gas.
    • Aliquote 2026 confermate dalla legge di bilancio 2026: 50% per l’abitazione principale dei titolari di proprietà o diritto reale, 36% per gli altri immobili; il taglio al 36%/30% slitta al 2027.
    • La detrazione si recupera in 10 quote annuali; serve il bonifico parlante e la comunicazione all’ENEA entro 90 giorni dalla fine lavori.

    Cosa prevede la Legge di Bilancio 2026

    Il comma 22 della legge di bilancio 2026 (L. 199/2025), in vigore dal 1° gennaio 2026, modifica l’art. 14, comma 3-quinquies, del d.l. 63/2013: la detrazione ecobonus resta al 36% per le spese sostenute nel 2026 (50% per l’abitazione principale), rinviando al 2027 la riduzione al 30% (36% per l’abitazione principale). La proroga delle aliquote però non riapre le porte alle caldaie a gas: l’esclusione delle caldaie uniche a combustibili fossili, introdotta dalla legge di bilancio 2025 in attuazione della direttiva europea sull’efficienza energetica degli edifici, resta pienamente in vigore.

    Approfondimento normativo completo: Comma 22 LB26: proroga ecobonus, bonus ristrutturazioni e bonus mobili.

    Caldaia a gas: perché non è più detraibile dal 2025

    Fino al 2024 la sostituzione della vecchia caldaia con una caldaia a condensazione di classe A era uno degli interventi ecobonus più diffusi. Dal 1° gennaio 2025 il quadro è cambiato: la legge di bilancio 2025 ha escluso dagli incentivi le spese per la sostituzione o la nuova installazione di impianti di climatizzazione invernale con caldaie «uniche» alimentate a combustibili fossili, cioè le caldaie a condensazione e i generatori d’aria calda a condensazione alimentati a gas. L’esclusione vale sia per l’ecobonus (art. 14 d.l. 63/2013) sia per il bonus ristrutturazioni: chi installa nel 2026 una caldaia solo a gas non recupera nulla, né al 50% né al 36%.

    La parola chiave è «unica»: è esclusa la caldaia a gas che costituisce da sola l’impianto di riscaldamento. Restano invece agevolabili i sistemi ibridi «factory made», composti da una pompa di calore integrata con una caldaia a condensazione, progettati dal costruttore per funzionare in abbinamento: in quel caso la caldaia a gas è una componente di un sistema che sfrutta in quota rilevante energia rinnovabile. Pienamente detraibili anche le pompe di calore elettriche, le pompe di calore ad assorbimento a gas, i generatori a biomassa (pellet, legna) e i micro-cogeneratori, questi ultimi anche se alimentati a combustibili fossili.

    Per il quadro completo degli interventi ecobonus e dei codici da usare in dichiarazione: Ecobonus: aliquote risparmio energetico nel 730.

    Impianto di riscaldamento nuovo nel 2026: cosa è detraibile
    Tecnologia installata Detraibile nel 2026? Aliquota ab. principale / altri immobili
    Caldaia a condensazione a gas (unico generatore) No (esclusa dal 1/1/2025)
    Generatore d’aria calda a condensazione a gas No (escluso dal 1/1/2025)
    Pompa di calore ad alta efficienza 50% / 36%
    Sistema ibrido factory made (PdC + caldaia a condensazione) 50% / 36%
    Generatore a biomassa (pellet, legna) 50% / 36%
    Micro-cogeneratore (anche a combustibili fossili) 50% / 36%
    Pompa di calore ad assorbimento a gas 50% / 36%

    Caso 1: Tizio installa una pompa di calore nell’abitazione principale

    Scenario. Tizio vive nell’appartamento di sua proprietà a Torino. Nel 2026 sostituisce la vecchia caldaia a gas con una pompa di calore ad alta efficienza, spendendo 14.000 euro tra fornitura e installazione, pagati con bonifico parlante.

    Come si calcola. La pompa di calore è pienamente agevolabile e l’immobile è l’abitazione principale di un proprietario: aliquota 50%, confermata per il 2026 dal comma 22 della legge di bilancio 2026. Detrazione totale: 14.000 × 50% = 7.000 euro, in dieci quote annue da 700 euro a partire dalla dichiarazione relativa al 2026. Tizio trasmette la scheda dell’intervento all’ENEA entro 90 giorni dalla fine dei lavori.

    Riepilogo Caso 1

    • Spesa pompa di calore 2026: 14.000 euro
    • Abitazione principale: sì → aliquota 50%
    • Detrazione totale: 7.000 euro
    • Quota annua per 10 anni: 700 euro

    Caso 2: Caio sceglie un sistema ibrido per l’appartamento affittato

    Scenario. Caio possiede un appartamento concesso in locazione. Nel 2026 installa un sistema ibrido factory made (pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, progettate per funzionare in abbinamento), con una spesa di 9.000 euro pagata con bonifico parlante.

    Come si calcola. Il sistema ibrido resta agevolabile anche dopo l’esclusione delle caldaie a gas «uniche», perché la componente a condensazione lavora integrata con la pompa di calore. L’immobile non è abitazione principale: aliquota 36%. Detrazione totale: 9.000 × 36% = 3.240 euro, in dieci quote annue da 324 euro. Se Caio rinviasse la stessa spesa al 2027, l’aliquota scenderebbe al 30% (detrazione 2.700 euro): anticipare al 2026 vale 540 euro in più.

    Riepilogo Caso 2

    • Spesa sistema ibrido 2026: 9.000 euro
    • Abitazione principale: no → aliquota 36%
    • Detrazione totale: 3.240 euro (quota annua 324 euro)
    • Stessa spesa nel 2027: 30% = 2.700 euro (−540 euro)

    Caso 3: Sempronia confronta caldaia a gas e sistema ibrido

    Scenario. Sempronia deve rifare l’impianto della casa in cui vive (abitazione principale, di proprietà). L’installatore le propone due preventivi: caldaia a condensazione a gas a 5.000 euro, oppure sistema ibrido factory made a 11.000 euro.

    Come si calcola. La caldaia a gas costa meno ma non genera alcuna detrazione: dal 2025 è esclusa sia dall’ecobonus sia dal bonus ristrutturazioni, quindi il costo effettivo resta 5.000 euro. Il sistema ibrido dà diritto al 50%: detrazione 11.000 × 50% = 5.500 euro, che riduce il costo effettivo a 5.500 euro in dieci anni (a parità, o quasi, di esborso netto, con un impianto più efficiente e consumi inferiori). Il confronto va completato con la capienza IRPEF: la detrazione si recupera solo se ogni anno c’è imposta sufficiente da assorbire la quota di 550 euro.

    Riepilogo Caso 3

    • Caldaia a gas: 5.000 euro, detrazione zero → costo effettivo 5.000 euro
    • Sistema ibrido: 11.000 euro, detrazione 5.500 euro → costo effettivo 5.500 euro
    • Differenza di costo effettivo: 500 euro, con efficienza e consumi molto diversi
    • Condizione: capienza IRPEF annua per assorbire le quote da 550 euro

    Norme e fonti collegate

    Domande frequenti

    Posso detrarre una caldaia a gas nuova installata nel 2026?

    No. Dal 1° gennaio 2025 le caldaie «uniche» alimentate a combustibili fossili (caldaie a condensazione e generatori d’aria calda a condensazione a gas) sono escluse sia dall’ecobonus sia dal bonus ristrutturazioni. L’esclusione, introdotta dalla legge di bilancio 2025, resta in vigore anche nel 2026.

    Quali impianti di riscaldamento danno diritto all’ecobonus nel 2026?

    Pompe di calore ad alta efficienza, sistemi ibridi factory made (pompa di calore integrata con caldaia a condensazione), generatori a biomassa, micro-cogeneratori (anche a combustibili fossili) e pompe di calore ad assorbimento a gas, purché rispettino i requisiti tecnici minimi dei decreti attuativi. Aliquota 2026: 50% sull’abitazione principale, 36% sugli altri immobili.

    Il sistema ibrido con caldaia a gas non è in contraddizione con il divieto?

    No: l’esclusione colpisce la caldaia a gas che costituisce da sola l’impianto («unica»). Nel sistema ibrido la caldaia a condensazione è integrata con una pompa di calore e il sistema, concepito dal costruttore per funzionare in abbinamento, sfrutta una quota rilevante di energia rinnovabile: per questo resta agevolabile.

    Quanto recupero se l’immobile non è la mia abitazione principale?

    Per le spese 2026 l’aliquota è del 36%, confermata dal comma 22 della legge di bilancio 2026 (senza la proroga sarebbe scesa al 30%). Il 50% spetta solo ai titolari di proprietà o di un diritto reale di godimento che intervengono sull’unità adibita ad abitazione principale. Dal 2027 le aliquote scendono al 36% (abitazione principale) e al 30% (altri immobili).

    Quali adempimenti servono per non perdere la detrazione?

    Pagamento con bonifico parlante (causale, codice fiscale del beneficiario della detrazione, partita IVA dell’impresa), documentazione tecnica o asseverazione sul rispetto dei requisiti minimi e comunicazione all’ENEA entro 90 giorni dalla fine dei lavori. Sugli effetti dell’omessa comunicazione ENEA si veda Cass. 12426/2025 sull’omessa comunicazione ENEA.

    Da leggere insieme

  • Usufrutto vs nuda proprieta: differenze e fiscalita

    L usufrutto e la nuda proprieta sono i due segmenti in cui si scompone il diritto di proprieta quando viene costituito un usufrutto su un bene. L usufruttuario ha il diritto di godere della cosa e di percepirne i frutti; il nudo proprietario conserva la titolarita del bene ma e privato del godimento. Il dato giuridico ha conseguenze rilevanti su fiscalita, alienabilita, ipotecabilita, durata, e si presta a un uso pianificatorio frequente nelle successioni anticipate. Questa guida confronta i due diritti, le rispettive tutele e i casi pratici piu ricorrenti.

    Tabella riassuntiva del confronto

    Profilo Usufrutto Nuda proprieta
    Norma di riferimento artt. 978-1020 c.c. artt. 832, 1014 c.c.
    Contenuto Godimento e percezione dei frutti Titolarita del bene priva di godimento
    Durata Massimo vita usufruttuario persona fisica; 30 anni persona giuridica Perpetua, salvo trasferimento
    Alienabilita Cedibile salvo divieto (art. 980 c.c.) Pienamente cedibile
    Ipoteca Iscrivibile sul diritto di usufrutto Iscrivibile sulla nuda proprieta
    Spese ordinarie A carico dell usufruttuario (art. 1004 c.c.) A carico del nudo proprietario per straordinarie (art. 1005 c.c.)
    Imposta successione Calcolata su valore tabellare dell usufrutto Calcolata su valore tabellare residuo
    Estinzione Morte, scadenza, prescrizione 20 anni, consolidazione Consolida con usufrutto al cessare di questo

    Usufrutto: caratteristiche e disciplina

    L usufrutto e il diritto reale di godere e percepire i frutti di una cosa altrui, rispettandone la destinazione economica (art. 978 c.c.). E un diritto reale tipico, soggetto a tassativita: si costituisce per legge (es. usufrutto legale dei genitori sui beni dei figli minori, oggi sostituito dall amministrazione di sostegno dei genitori), per contratto, per testamento, per usucapione. L usufruttuario ha il diritto di possedere la cosa e di percepirne i frutti naturali e civili (canoni di locazione, dividendi azionari): per i frutti naturali la regola e che sono acquisiti alla raccolta; per i frutti civili maturano giorno per giorno (art. 982 c.c.). Non e proprietario: non puo alterare la destinazione economica del bene, deve usarne con la diligenza del buon padre di famiglia, e tenuto a fare inventario e a prestare garanzia (artt. 1002-1003 c.c.) salvo dispensa.

    L usufrutto ha durata limitata: per la persona fisica e vitalizio (massimo vita dell usufruttuario); per la persona giuridica non puo eccedere 30 anni. Si estingue per morte dell usufruttuario, per scadenza del termine, per prescrizione ventennale di non uso (art. 1014 c.c.), per consolidazione (riunione in unico soggetto di usufrutto e nuda proprieta), per perimento totale della cosa, per abuso ai sensi dell art. 1015 c.c. Le spese sono ripartite: ordinarie a carico dell usufruttuario (manutenzione, imposte sui frutti), straordinarie a carico del nudo proprietario, salvo l obbligo dell usufruttuario di corrispondere interessi sulla somma anticipata dal nudo proprietario per riparazioni straordinarie urgenti.

    Nuda proprieta: caratteristiche e disciplina

    La nuda proprieta e cio che resta della proprieta piena dopo la costituzione di un usufrutto: il diritto di disporre del bene senza poterne godere fino al venir meno dell usufrutto. Il nudo proprietario conserva la titolarita giuridica, puo alienare la nuda proprieta (con limiti pratici di mercato), puo ipotecarla, ne risponde per le spese di natura straordinaria (manutenzione strutturale, sostituzione impianti, riparazioni urgenti ex art. 1014 c.c.). Mantiene il diritto di vigilanza sul bene e puo agire contro l usufruttuario per abuso o per inadempimento degli obblighi di manutenzione.

    Quando l usufrutto si estingue, la nuda proprieta torna proprieta piena per consolidazione. Questo meccanismo e il fondamento dell uso pianificatorio del binomio: un genitore puo donare la nuda proprieta al figlio riservandosi l usufrutto vitalizio. Alla morte del genitore, il figlio diviene pieno proprietario senza ulteriori imposte di successione sulla quota gia donata in nuda proprieta. Il fenomeno e regolato dall art. 13 D.P.R. 131/1986 per il registro e dall art. 7 D.Lgs. 346/1990 per la successione: il valore dell usufrutto si calcola in base all eta dell usufruttuario secondo tabelle ministeriali aggiornate annualmente. Piu l usufruttuario e anziano, minore e il valore dell usufrutto e maggiore quello della nuda proprieta.

    Quando conviene comprare l usufrutto e quando la nuda proprieta

    L acquisto di nuda proprieta e tipicamente vantaggioso per chi ha orizzonte temporale lungo e vuole spendere meno oggi per avere domani: Tizio, 35 anni, acquista la nuda proprieta dell appartamento dell anziana signora Caia (78 anni). Il prezzo e ridotto del valore tabellare dell usufrutto: alla morte di Caia, Tizio diviene pieno proprietario senza altre imposte. E un investimento immobiliare a leva temporale, frequente in zone urbane dove l immobile mantiene valore. La criticita e l imprevedibilita della consolidazione e la mancanza di reddito da locazione nel frattempo.

    L acquisto del solo usufrutto e meno frequente ma utile quando occorre garantire godimento a tempo determinato a un soggetto, ad esempio in operazioni di pianificazione patrimoniale dove un erede riceve l usufrutto e un altro la nuda proprieta. La donazione con riserva di usufrutto e lo strumento principe del passaggio generazionale: il donante mantiene il godimento, il donatario consolida la pienezza al decesso del donante. Sempronio dona ai figli la nuda proprieta di tre immobili riservandosi l usufrutto: prosegue a ricevere i canoni di locazione vita natural durante e i figli, alla sua morte, divengono proprietari pieni senza ulteriore atto. Per gli immobili di pregio occorre coordinare con eventuali quote di legittima (art. 536 c.c.) e azioni di riduzione (art. 553 c.c.) per evitare lesione dei riservatari.

    Costi, tempi e procedura

    Costituzione di usufrutto e nuda proprieta richiedono atto pubblico notarile con trascrizione nei registri immobiliari. I costi del notaio sono indicativamente 1.500-3.500 euro per immobile residenziale di media consistenza, oltre imposte. Per la donazione con riserva di usufrutto si pagano imposta di registro/donazione (con franchigie tra parenti diretti di 1 milione di euro), imposte ipotecaria e catastale (2% e 1% sul valore della nuda proprieta) o in misura fissa per la prima casa (200 euro ciascuna). Per la compravendita di nuda proprieta si applica imposta di registro al 9% (2% prima casa) o IVA se da impresa costruttrice. Il valore di usufrutto e nuda proprieta si determina con i coefficienti ministeriali aggiornati al saggio di interesse legale: nel 2026 il saggio e fissato per decreto annuo del MEF e i coefficienti variano in funzione dell eta dell usufruttuario (da circa 95% del valore pieno per neonati a circa 10% per ultranovantenni).

    Diritti e obblighi specifici dell usufruttuario

    L usufruttuario deve usare la cosa con la diligenza del buon padre di famiglia (art. 1001 c.c.) e rispettarne la destinazione economica. Prima di iniziare il godimento e tenuto a redigere inventario dei beni e a prestare idonea garanzia (artt. 1002-1003 c.c.), salvo dispensa del nudo proprietario o esenzione di legge (es. usufrutto legale dei genitori). Le spese ordinarie di manutenzione e custodia, le imposte sui frutti e gli oneri reali periodici sono a carico dell usufruttuario (art. 1004 c.c.); le spese straordinarie (riparazioni gravi a strutture portanti, sostituzione integrale impianti) gravano sul nudo proprietario (art. 1005 c.c.), che pero puo recuperare gli interessi sulla somma dall usufruttuario. Le imposte e i carichi straordinari che colpiscono direttamente la sostanza della cosa (ad esempio contributi consortili una tantum per opere idrauliche) sono a carico del nudo proprietario.

    Sul piano della cessione, l usufrutto e per regola cedibile a meno che l atto costitutivo lo vieti (art. 980 c.c.); la durata del cessionario non puo superare quella dell originario usufruttuario. L usufruttuario puo concedere ipoteca sul suo diritto, puo concedere locazione (art. 999 c.c.) con limiti di opponibilita dopo la cessazione dell usufrutto (cinque anni dalla cessazione per locazioni pluriennali). L abuso dell usufruttuario (alienazioni vietate, deterioramento doloso, mancato adempimento degli obblighi di manutenzione) puo determinare la cessazione del diritto su domanda del nudo proprietario (art. 1015 c.c.). Le servitu (art. 1027 c.c.) sui beni in usufrutto possono essere costituite solo con il consenso del nudo proprietario.

    Profili successori e di pianificazione

    L usufrutto e strumento ricorrente nella pianificazione successoria. La combinazione classica e la donazione della nuda proprieta con riserva di usufrutto vitalizio in favore del donante (e talvolta del coniuge). Alla morte del donante, l usufrutto si estingue e il donatario consolida la pienezza senza ulteriori atti notarili. La tecnica e fiscalmente efficiente perche il pagamento dell imposta di donazione e gia stato fatto all atto e il consolidamento dell usufrutto non e un nuovo trasferimento. Bisogna pero verificare il rispetto delle quote di legittima e l eventuale soggezione ad azione di riduzione ex art. 553 c.c. da parte dei legittimari pretermessi o lesi. La donazione con riserva di usufrutto si computa, ai fini della legittima, sul valore della nuda proprieta al momento della donazione, rivalutato all apertura della successione. Per le imprese di famiglia e disponibile anche il patto di famiglia (artt. 768-bis ss. c.c.) come strumento di trasferimento generazionale dell azienda con riconoscimento immediato della quota legittima agli altri figli.

    Articoli chiave da consultare

    Domande frequenti

    L usufrutto e ereditabile?

    No, l usufrutto si estingue con la morte dell usufruttuario persona fisica (art. 979 c.c.). Non si trasmette agli eredi: alla morte il diritto si consolida automaticamente con la nuda proprieta. L usufrutto puo essere ceduto a terzi salvo divieto nell atto costitutivo, ma anche il cessionario lo perde alla morte dell originario usufruttuario. Per la persona giuridica la durata massima e 30 anni.

    Chi paga IMU su usufrutto e nuda proprieta?

    L IMU e dovuta dall usufruttuario, non dal nudo proprietario. La norma equipara l usufruttuario al proprietario ai fini IMU perche e il soggetto che gode del bene. Lo stesso vale per la TARI sui rifiuti se l usufruttuario occupa l immobile. Il nudo proprietario non versa IMU finche dura l usufrutto, ma rientra come soggetto passivo nel momento in cui consolida la proprieta piena.

    Si puo vendere la nuda proprieta senza il consenso dell usufruttuario?

    Si, il nudo proprietario puo cedere la nuda proprieta senza necessita di consenso dell usufruttuario. La vendita non pregiudica l usufrutto, che prosegue verso il nuovo nudo proprietario. Il mercato tipicamente sconta il prezzo della nuda proprieta rispetto al pieno valore in misura proporzionale al valore tabellare dell usufrutto: piu giovane e l usufruttuario, piu basso e il prezzo della nuda proprieta.

    Come si calcola il valore di usufrutto e nuda proprieta?

    Si applicano i coefficienti del prospetto allegato al DPR 131/1986 aggiornati annualmente con decreto MEF in funzione del saggio di interesse legale. Per un usufruttuario di 70 anni il coefficiente di usufrutto e indicativamente intorno al 40-45% del valore pieno; per uno di 85 anni scende al 20-25%. La nuda proprieta vale la differenza. I valori sono usati per imposta di registro, donazione e successione, e tipicamente anche come riferimento di mercato.

    L usufruttuario puo locare l immobile?

    Si, l usufruttuario puo dare in locazione l immobile e trattenere i canoni come frutti civili. Le locazioni stipulate dall usufruttuario in corso alla cessazione dell usufrutto proseguono nei confronti del nudo proprietario solo se di durata non superiore a quella ammessa dall art. 999 c.c. (massimo 5 anni dalla cessazione dell usufrutto se la locazione era pluriennale). Locazioni piu lunghe possono richiedere il consenso del nudo proprietario per essere opponibili oltre tale termine.

    Questa guida ha valore divulgativo e non costituisce consulenza legale. Per casi specifici e raccomandato il parere di un professionista abilitato.

  • CCNL Grafici Editoriali: livelli e mansioni

    CCNL Grafici Editoriali

    In sintesi

    Il CCNL Grafici Editoriali classifica i lavoratori in 9 livelli (1-9). Settore in transizione digitale: dalla stampa tradizionale all’editoria digitale. Mansioni-chiave: Grafico (4-6), Tipografo (3-5), Addetto rotative (4-5), Redattore (5-6), Pre-stampa (4-5), Capo reparto stampa (6-7). Patentini specifici per macchinari pesanti.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    ASIG (Associazione Stampatori Italiana Grafica) · ANES · CGIL SLC · CISL FISTEL · UIL UILCom
    Ultimo rinnovo
    15 novembre 2023 (in vigore dal 1° gennaio 2024)
    Vigenza
    Fino al 31 dicembre 2026
    Platea
    ~30.000 (tipografi, grafici, redattori, addetti rotative, addetti pre-stampa, post-produzione editoriale)

    Tabella riepilogativa

    Livelli CCNL Grafici Editoriali
    Livello Profili tipo
    1-2 Ausiliari, addetti generici
    3 Aiuto tipografi, magazzinieri
    4 Tipografi, addetti pre-stampa, grafici junior
    5 Addetti rotative, grafici esperti, montatori
    6 Redattori, capi squadra stampa
    7 Capi reparto, art director junior
    8 Direttori di produzione editoriale
    9 Quadri direttivi, art director senior

    Transizione digitale del settore

    Il settore Grafici Editoriali è in profonda trasformazione: dalla stampa tradizionale (rotative, offset) all’editoria digitale (web, e-book, app). Ruoli storici (tipografi, addetti rotative) in contrazione; nuovi ruoli (grafici web, UX designer, content editor digital) in crescita.

    Tipografo e addetto stampa

    Il tipografo (livello 3-5) opera macchine offset, digitali, flessografiche. L’addetto rotative (livello 4-5) opera rotative giornali/periodici, lavoro 24/7 con turni rotanti.

    Grafico e art director

    Il grafico (livello 4-6) progetta impaginazioni, copertine, brochure. L’art director (livello 7-9) coordina identità visiva di pubblicazioni o linee editoriali.

    Redattore editoriale

    Il redattore (livello 5-6) lavora su contenuti (riviste, libri, web). Editing, correzione bozze, coordinamento autori. In molte case editrici è figura strategica.

    Quadri e direttori

    I livelli 7-9 sono direttivi: capi reparto, direttori produzione, art director senior. Spesso quadri con responsabilità su budget e progetti.

    Casi pratici

    Tizio – Tipografo offset livello 4
    Tizio (tipografo offset) stipendio €1.880/mese × 13 mens + indennità turno notturno €5/h.
    Caia – Grafica freelance vs dipendente
    Caia (grafica dipendente livello 5) stipendio €1.950/mese. Confronta con freelance: stipendio fisso vs progetti variabili.
    Sempronio – Direttore produzione
    Sempronio (livello 8 direttore produzione casa editrice) stipendio €2.800/mese + bonus completamento collane.

    Domande frequenti

    Il settore Grafici è in crisi?
    Le mansioni tradizionali (tipografi, addetti rotative) sono in contrazione. Le nuove (grafici digitali, web designer, content editor) crescono. Riqualificazione professionale è cruciale: corsi gratuiti tramite Ente Bilaterale settore.
    Quanto guadagna un grafico dipendente?
    Livello 4-5: €1.880-1.950/mese × 13 mens. Per art director livello 7+: €2.500+/mese. In freelance varia molto, ma dipendente offre stabilità.
    I tipografi hanno indennità specifiche?
    Sì, indennità turno notturno (€5/h), lavoro con macchine pesanti (€100/mese), esposizione inchiostri/solventi (€80/mese). Per rotative: turni 24/7 con maggiorazioni.
    Cosa fa un redattore editoriale?
    Editing, correzione bozze, coordinamento autori, supervisione collane editoriali. In case editrici tradizionali: lavoro stabile. In editoria digitale: lavoro spesso ibrido remoto/sede.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per livello, Preavviso, Ferie e permessi, Maternità, Tredicesima e premi e Malattia.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Grafici Editoriali. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Convivente e pensione di reversibilità: chi ne ha diritto

    È una delle differenze più nette tra le forme di vita di coppia: la pensione di reversibilità. Quando uno dei due muore, il superstite può ricevere una quota della pensione del defunto – ma solo se la legge lo prevede. E la legge, su questo, distingue chiaramente tra chi era sposato o unito civilmente e chi semplicemente conviveva. Vediamo chi ha diritto, chi no e perché, e cosa può fare una coppia di conviventi per non restare scoperta.

    A chi spetta la reversibilità

    La pensione di reversibilità spetta, in primo luogo, al coniuge superstite, insieme ai figli che ne abbiano i requisiti. La legge 76/2016 ha esteso all’unito civilmente tutti i diritti previsti per il coniuge in materia previdenziale: chi è unito civilmente, quindi, ha pieno diritto alla reversibilità esattamente come un coniuge.

    Perché il convivente di fatto resta escluso

    Il convivente di fatto, invece, non ha diritto alla pensione di reversibilità. La legge 76/2016, pur riconoscendo numerosi diritti ai conviventi (salute, casa, alimenti), non ha incluso la reversibilità. La Corte costituzionale ha più volte ribadito che la convivenza, da sola, non è equiparabile al matrimonio ai fini previdenziali e che spetta al legislatore stabilire eventuali estensioni. Di conseguenza, l’INPS non liquida la reversibilità al convivente, neppure se la convivenza era registrata in anagrafe o regolata da un contratto.

    Il caso dell’ex coniuge divorziato

    Un’ulteriore distinzione riguarda l’ex coniuge. Chi ha divorziato, se titolare dell’assegno divorzile e non passato a nuove nozze, può avere diritto alla reversibilità ai sensi dell’art. 9 della legge 898/1970. Se concorre con un coniuge superstite del defunto, la pensione viene ripartita dal tribunale tenendo conto, in particolare, della durata dei rispettivi rapporti. È una situazione che mostra come la reversibilità segua sempre un vincolo formale (matrimonio o unione civile), presente o passato, e non la semplice convivenza.

    Come tutelare il convivente

    Poiché la reversibilità pubblica è preclusa, il convivente può essere protetto con strumenti privati:

    • Previdenza complementare: nei fondi pensione l’iscritto può designare il convivente come beneficiario delle prestazioni in caso di morte;
    • Polizze vita con il convivente beneficiario;
    • pianificazione successoria tramite testamento (nei limiti della quota disponibile) e altri strumenti patrimoniali.

    Va inoltre ricordato che l’indennità in caso di morte del lavoratore prevista dall’art. 2122 del codice civile spetta al coniuge, ai figli e ai parenti a carico, ma non al convivente: anche qui conviene utilizzare le designazioni dei fondi e delle polizze.

    In sintesi: la regola pratica

    La regola da ricordare è semplice: reversibilità sì con il matrimonio o l’unione civile, no con la convivenza di fatto. Per le coppie dello stesso sesso che desiderano questa tutela, l’unione civile è la strada; per le coppie di sesso diverso, lo è il matrimonio. Chi sceglie consapevolmente la convivenza deve invece pianificare per tempo strumenti alternativi.

    Articoli di legge da consultare

    Domande frequenti

    Il convivente ha diritto alla reversibilità?

    No. La pensione di reversibilità spetta al coniuge e all’unito civilmente, non al convivente di fatto, neppure in caso di convivenza registrata o di contratto di convivenza.

    L’unione civile dà diritto alla reversibilità?

    Sì. La legge 76/2016 equipara l’unito civilmente al coniuge anche ai fini previdenziali: ha quindi pieno diritto alla pensione di reversibilità.

    Come posso lasciare qualcosa al convivente alla mia morte?

    Puoi designarlo beneficiario di un fondo di previdenza complementare o di una polizza vita e disporre a suo favore per testamento, nei limiti della quota disponibile se hai legittimari.

    Risorse correlate

    I contenuti hanno finalità divulgativa e non sostituiscono la consulenza di un avvocato. Per la propria situazione specifica si raccomanda di rivolgersi a un professionista abilitato.

    Vedi anche: Pensione ai superstiti, Assegno ordinario di invalidita e pensione di inabilita INPS, Pensione anticipata e Quota 103, Pensione di vecchiaia, L’aumento dello stipendio pubblico oltre la busta paga e Pensione di invalidita’ e indennita’ di accompagnamento.

  • Tobin tax 2026: come cambia l’imposta su azioni e derivati, esempio

    In sintesi

    • L’aliquota della Tobin tax sulle azioni passa dallo 0,2% allo 0,4% (art. 1, c. 491, L. 228/2012, come modificato dal comma 29).
    • L’aliquota sulle operazioni ad alta frequenza (HFT) passa dallo 0,02% allo 0,04% (art. 1, c. 495, L. 228/2012).
    • La modifica è in vigore dal 1° gennaio 2026: si applica alle transazioni concluse a partire da tale data.
    • Le plusvalenze su azioni restano tassate al 26% come redditi diversi ai sensi dell’art. 67 TUIR: la Tobin tax è un costo di transazione separato.
    • La misura ha dichiarata finalità di gettito: non introduce nuove esenzioni né modifica la platea dei soggetti obbligati.

    Cosa prevede la Legge di Bilancio 2026

    Il comma 29 della L. 199/2025 modifica l’art. 1, c. 491, della L. 228/2012, raddoppiando l’aliquota dell’imposta sulle transazioni finanziarie sulle azioni dallo 0,2% allo 0,4%, e modifica l’art. 1, c. 495, della stessa legge raddoppiando l’aliquota sulle operazioni ad alta frequenza dallo 0,02% allo 0,04%. La modifica è in vigore dal 1° gennaio 2026 e ha finalità di gettito.

    Approfondimento normativo completo: Comma 29 LB26: Tobin tax raddoppiata su azioni e derivati ad alt.

    Il raddoppio della Tobin tax dal 1° gennaio 2026: cosa cambia e per chi

    La Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025), comma 29, interviene sull’imposta sulle transazioni finanziarie – comunemente nota come Tobin tax – introdotta dalla L. 228/2012. La modifica è semplice e immediata: l’aliquota applicabile al trasferimento di azioni e altri strumenti partecipativi di società con capitalizzazione superiore a 500 milioni di euro viene raddoppiata, passando dallo 0,2% allo 0,4%. In parallelo, l’aliquota sulle operazioni ad alta frequenza (cosiddette HFT) viene anch’essa raddoppiata, dallo 0,02% allo 0,04%.

    La modifica è in vigore dal 1° gennaio 2026 e non richiede decreti attuativi: la norma è direttamente applicabile. Non sono introdotte nuove esenzioni, né viene modificata la platea dei soggetti passivi o la struttura della base imponibile. L’imposta continua a essere applicata al valore della transazione (prezzo di acquisto) e rimane a carico dell’acquirente. La ratio della modifica è esplicitamente di natura fiscale, ossia la raccolta di maggior gettito erariale.

    Sul piano della tassazione dei rendimenti, la Tobin tax non incide sull’aliquota del 26% applicabile alle plusvalenze su azioni ai sensi dell’art. 67, c. 1, lett. c) e c-bis), TUIR. Si tratta di due prelievi distinti: la Tobin tax è un’imposta sul volume della transazione, applicata al momento dell’acquisto; la tassazione della plusvalenza interviene al momento della cessione. L’investitore è quindi soggetto a entrambi i prelievi in momenti e su basi diverse.

    Checklist: cosa verificare per le transazioni soggette alla nuova aliquota

    • La transazione ha ad oggetto azioni o strumenti partecipativi di società italiane con capitalizzazione superiore a 500 milioni di euro.
    • La data di conclusione della transazione è successiva al 1° gennaio 2026: per le transazioni concluse entro il 31 dicembre 2025 si applica ancora la vecchia aliquota dello 0,2%.
    • Per operazioni ad alta frequenza, verificare se la transazione rientra nella definizione HFT: dalla stessa data si applica l’aliquota dello 0,04%.
    • Il costo della Tobin tax (0,4%) è correttamente contabilizzato come costo di transazione e non si cumula con l’imposta sulle plusvalenze (26%) che si calcola separatamente al momento della cessione.
    • Gli intermediari finanziari responsabili della raccolta e del versamento dell’imposta hanno aggiornato i propri sistemi per applicare la nuova aliquota dal 1° gennaio 2026.

    Tizio, investitore privato: acquisto di azioni quotate nel 2026

    Scenario. Tizio è un investitore privato che il 15 febbraio 2026 acquista tramite il proprio intermediario azioni di una società italiana quotata con capitalizzazione superiore a 500 milioni di euro, per un controvalore ipotetico di 10.000 euro.

    Come si legge in pratica. La transazione è conclusa dopo il 1° gennaio 2026, quindi si applica la nuova aliquota dello 0,4%. L’imposta sulle transazioni finanziarie a carico di Tizio è pari a 10.000 × 0,4% = 40 euro (nella situazione pre-2026, con aliquota 0,2%, sarebbe stata 20 euro). L’intermediario applica e versa l’imposta automaticamente. Quando Tizio cederà le azioni, le eventuali plusvalenze saranno tassate separatamente al 26% ai sensi dell’art. 67 TUIR: la Tobin tax pagata all’acquisto è un costo di transazione deducibile ai fini del calcolo del costo fiscalmente riconosciuto.

    Punti chiave per Tizio, investitore

    • Aliquota applicabile dal 1/1/2026: 0,4% sul controvalore dell’acquisto.
    • Con acquisto ipotetico di 10.000 euro: Tobin tax di 40 euro (era 20 euro prima del 2026).
    • L’intermediario applica e versa l’imposta: nessun adempimento diretto per l’investitore.
    • La Tobin tax non si cumula con il 26% sulle plusvalenze: sono prelievi distinti.
    • La Tobin tax pagata è un costo di transazione deducibile dal costo fiscale del titolo.

    Caia S.p.A.: società con portafoglio azionario attivo – impatto dei costi di transazione

    Scenario. Caia S.p.A. è una holding che gestisce un portafoglio azionario con frequente attività di trading. Nel corso del 2026 effettua acquisti di azioni italiane soggette a Tobin tax per un controvalore complessivo ipotetico di 5 milioni di euro.

    Come si legge in pratica. Con la nuova aliquota dello 0,4%, il costo annuale complessivo di Tobin tax per Caia S.p.A. sugli acquisti ammonta a 5.000.000 × 0,4% = 20.000 euro (nella situazione pre-2026 sarebbero stati 10.000 euro). Il raddoppio dell’aliquota incide direttamente sul rendimento netto del portafoglio e deve essere considerato nelle analisi di convenienza delle operazioni di trading a breve termine. La Tobin tax non è deducibile ai fini IRES come costo operativo ordinario, salvo specifiche valutazioni sulla sua qualificazione fiscale per i soggetti IRES.

    Punti chiave per Caia S.p.A.

    • Aliquota 0,4% dal 1/1/2026: su 5 milioni di acquisti, costo Tobin tax di 20.000 euro annui ipotetici.
    • Il raddoppio dell’aliquota riduce il rendimento netto delle operazioni a breve termine.
    • Valutare l’impatto sul rendimento prima di aumentare la frequenza delle operazioni di trading.
    • La gestione dell’imposta è delegata all’intermediario finanziario.
    • Consultare un esperto fiscale per la qualificazione della Tobin tax ai fini del bilancio IRES.

    Sempronio, operatore ad alta frequenza: impatto dell'aliquota HFT raddoppiata

    Scenario. Sempronio opera tramite algoritmi di trading ad alta frequenza (HFT) su azioni italiane quotate. Nel 2026 effettua operazioni ad alta frequenza per un volume ipotetico di 50 milioni di euro al mese.

    Come si legge in pratica. Le operazioni ad alta frequenza sono soggette all’aliquota raddoppiata dello 0,04% (prima era 0,02%). Su un volume ipotetico mensile di 50 milioni di euro, il costo mensile di Tobin tax HFT passa da 10.000 euro a 20.000 euro (ipotetici). Su base annua, la differenza è di 120.000 euro aggiuntivi. Questo impatto, moltiplicato per i volumi tipicamente molto elevati delle strategie HFT, può incidere significativamente sulla redditività delle strategie che dipendono da margini unitari ridotti e da elevatissima frequenza di operazioni.

    Punti chiave per Sempronio, operatore HFT

    • Aliquota HFT dal 1/1/2026: 0,04% (raddoppiata dallo 0,02%).
    • Su 50 milioni mensili ipotetici: Tobin tax HFT di 20.000 euro/mese (prima: 10.000 euro).
    • L’impatto annuale aggiuntivo è significativo per strategie con margini unitari ridotti.
    • Rivalutare la convenienza delle strategie HFT su titoli italiani soggetti alla nuova aliquota.
    • L’imposta è applicata e versata dall’intermediario o dal gestore della piattaforma.

    Quando conviene una verifica

    Il raddoppio della Tobin tax incide sul costo delle transazioni e sulla redditività del portafoglio. Un consulente esperto in fiscalità finanziaria può aiutarti a valutare l’impatto sulle tue strategie di investimento e ottimizzare la gestione del portafoglio. Consulta un esperto in fiscalità degli investimenti.

    Norme e fonti collegate

    Domande frequenti

    La Tobin tax al 0,4% si applica a tutte le azioni italiane?

    No. L’imposta sulle transazioni finanziarie si applica al trasferimento di azioni e altri strumenti partecipativi emessi da società italiane la cui capitalizzazione di mercato supera la soglia di 500 milioni di euro, come già previsto dalla disciplina originaria della L. 228/2012. Il comma 29 non modifica la platea dei soggetti emittenti né la struttura della base imponibile: interviene solo sull’aliquota, portandola dallo 0,2% allo 0,4% con effetto dal 1° gennaio 2026.

    Chi paga la Tobin tax: l'acquirente o il venditore?

    L’imposta sulle transazioni finanziarie è a carico dell’acquirente, come stabilito dalla L. 228/2012. L’obbligo di raccolta e versamento spetta all’intermediario finanziario che esegue la transazione. Per i soggetti che operano senza intermediario residente in Italia, l’imposta deve essere versata direttamente. Il comma 29 non modifica questi profili procedurali: cambia solo l’aliquota.

    La Tobin tax al 0,4% si applica anche ai derivati?

    La L. 228/2012 prevede un’imposta separata sui derivati aventi come sottostante azioni italiane soggette a Tobin tax, con aliquote fisse in importo (non percentuali) che variano per tipologia e nozionale del contratto. Il comma 29 modifica specificamente l’aliquota percentuale sulle azioni (c. 491) e l’aliquota sulle operazioni ad alta frequenza (c. 495). Per i derivati, la struttura dell’imposta con importi fissi non è oggetto di modifica da parte del comma 29.

    La Tobin tax pagata all'acquisto è deducibile dal costo fiscale delle azioni?

    Per i soggetti che dichiarano le plusvalenze su azioni come redditi diversi ex art. 67 TUIR (tipicamente persone fisiche in regime dichiarativo o amministrato), la Tobin tax pagata all’acquisto è inclusa nel costo fiscalmente riconosciuto del titolo, riducendo quindi la plusvalenza imponibile alla cessione. Le plusvalenze restano comunque tassate al 26%. Per i soggetti IRES, il trattamento dipende dalla qualificazione contabile e fiscale del titolo: è opportuno verificare caso per caso.

    Ci sono esenzioni dalla Tobin tax raddoppiata introdotte dal comma 29?

    No. Il comma 29 interviene esclusivamente sull’aliquota (raddoppio dallo 0,2% allo 0,4% per le azioni e dallo 0,02% allo 0,04% per le HFT) senza introdurre nuove esenzioni né modificare quelle già previste dalla L. 228/2012 (ad esempio, l’esenzione per i mercati regolamentati di Paesi UE/SEE con capitalizzazione inferiore alla soglia, o per le operazioni di market making). Le esenzioni preesistenti restano invariate.

  • Art. 276 RD 12/1941

    Art. 276 RD 12/1941

    Ordinamento giudiziario (Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12)

    Articolo abrogato.