Art. 30-bis c.p.c. – Disposizioni per i procedimenti riguardanti i magistrati
In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)
Le cause in cui sono comunque parti magistrati, che secondo le norme del presente capo sarebbero attribuite alla competenza di un ufficio giudiziario compreso nel distretto di corte d’appello in cui il magistrato esercita le proprie funzioni, sono di competenza del giudice, ugualmente competente per materia, che ha sede nel capoluogo del distretto di corte d’appello determinato ai sensi dell’articolo 11 del codice di procedura penale.
Se nel distretto determinato ai sensi del primo comma il magistrato è venuto ad esercitare le proprie funzioni successivamente alla sua chiamata in giudizio, è competente il giudice che ha sede nel capoluogo del diverso distretto di corte d’appello individuato ai sensi dell’articolo 11 del codice di procedura penale con riferimento alla nuova destinazione.
Articolo introdotto dall’art. 9 della legge 2 dicembre 1998, n. 420.
La Corte Costituzionale con sentenza 12 novembre 2002, n. 444 ha dichiarato la illegittimità costituzionale, nella parte in cui si applica ai processi di esecuzione forzata promossi da o contro magistrati in servizio nel distretto di corte d’appello comprendente l’ufficio giudiziario competente ai sensi dell’art. 26 del codice di procedura civile.
La Corte Costituzionale con sentenza 25 maggio 2004, n. 147 ha stabilito l’illegittimità costituzionale del primo comma del presente articolo, il quale prevede una deroga alla competenza territoriale del giudice civile per le cause riguardanti magistrati, salvo che nella parte relativa alle azioni civili concernenti le restituzioni e il risarcimento del danno da reato, nei termini di cui all’art. 11 del Codice di Procedura Penale.