Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • I contenuti più tecnici sono sottoposti a revisione di professionisti abilitati.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • TFR in azienda o nel fondo pensione: cosa conviene

    Guida pratica · Lavoro · TFR, crisi e trasferimento d'azienda

    In sintesi

    Il lavoratore può scegliere se lasciare il TFR maturando in azienda (o al Fondo Tesoreria INPS per imprese ≥ 50 addetti) oppure destinarlo a un fondo pensione complementare. La scelta si fa una volta sola entro 6 mesi dall’assunzione ed è irreversibile quanto alla destinazione del TFR futuro.

    Tabella riepilogativa

    TFR in azienda vs fondo pensione complementare
    Aspetto TFR in azienda / INPS Fondo pensione complementare
    Rivalutazione 1,5% fisso + 75% ISTAT FOI annuo Rendimento del comparto scelto (variabile)
    Tassazione prestazione Tassazione separata (aliquota media 5 anni) Aliquota agevolata 15%, ridotta fino al 9% dopo 35 anni
    Anticipo 70% dopo 8 anni (causali: sanità, casa, congedi) Condizioni di anticipo previste da statuto fondo
    Rischio Garantito per legge (Fondo Garanzia INPS) Dipende dal comparto; prestazione non garantita salvo linea garantita
    Portabilità Segue il rapporto di lavoro Posizione individuale trasferibile ad altro fondo

    Come funziona la scelta e il silenzio-assenso

    Entro 6 mesi dall’assunzione il lavoratore deve comunicare dove destinare il TFR maturando: compilando l’apposito modulo TFR1 (mantenimento in azienda) o TFR2 (fondo pensione). Se non esprime alcuna scelta scatta il silenzio-assenso: il TFR confluisce automaticamente nel fondo pensione complementare previsto dal CCNL o, in assenza, nel fondo residuale FONDINPS. La scelta riguarda solo il TFR futuro; quello già maturato resta dove si trova.

    Rivalutazione garantita contro rendimento di mercato

    Il TFR lasciato in azienda cresce ogni anno con un coefficiente certo e predeterminato (1,5% + 75% inflazione ISTAT). Il fondo pensione può offrire rendimenti più alti nei comparti azionari o bilanciati, ma con variabilità. Nei periodi di inflazione elevata la rivalutazione di legge diventa vantaggiosa; nei periodi di mercati favorevoli il fondo può sovraperformare.

    La tassazione alla prestazione finale

    Il TFR liquidato direttamente è soggetto a tassazione separata con aliquota media degli ultimi cinque anni. Il capitale erogato dal fondo pensione è invece tassato a un’aliquota del 15%, ridotta dello 0,30% per ogni anno di partecipazione oltre il quindicesimo, fino a un minimo del 9%. Per chi contribuisce a lungo il fondo pensione è spesso più conveniente sul piano fiscale.

    Casi pratici

    Tizio – neoassunto, lascia scadere i 6 mesi

    Tizio non compila alcun modulo entro 6 mesi: scatta il silenzio-assenso e il TFR maturando confluisce nel fondo pensione contrattuale del suo CCNL. La scelta è vincolante per il futuro, ma il TFR già accantonato prima dell’assunzione (se proveniente da un rapporto precedente) resta separato.

    Caia – sceglie il fondo pensione per il beneficio fiscale

    Caia, 30 anni, prevede di lavorare a lungo e opta per il fondo pensione: dopo 35 anni di partecipazione la sua aliquota sulla prestazione finale sarà ridotta al 9%, significativamente inferiore alla tassazione separata che avrebbe applicato il datore.

    Sempronio – preferisce la certezza della rivalutazione legale

    Sempronio, 55 anni e prossimo alla pensione, opta per lasciare il TFR in azienda: con un orizzonte breve preferisce la rivalutazione garantita di legge al rischio di un comparto di mercato che potrebbe scendere proprio negli ultimi anni.

    Domande frequenti

    La scelta tra azienda e fondo pensione è definitiva?

    È definitiva per il TFR futuro: una volta destinato al fondo non si può trasferire di nuovo in azienda. Si può però trasferire la posizione da un fondo a un altro.

    Cosa succede se non scelgo entro 6 mesi?

    Scatta il silenzio-assenso: il TFR maturando confluisce nel fondo pensione complementare indicato dal CCNL o, in assenza, in FONDINPS.

    Il TFR nel fondo pensione è al sicuro se l'azienda fallisce?

    Sì. Le quote versate al fondo pensione sono patrimonio separato dall’azienda e non rientrano nella procedura concorsuale; per il TFR lasciato in azienda interviene invece il Fondo di Garanzia INPS.

    Posso anticipare il TFR se l'ho destinato al fondo?

    Sì, ma le condizioni sono quelle dello statuto del fondo (in genere 8 anni di iscrizione, causali specifiche) e non necessariamente coincidono con le regole dell’art. 2120 c.c. per il TFR in azienda.

    Il datore contribuisce al fondo pensione oltre al TFR?

    Se il CCNL lo prevede, il datore versa anche un contributo aggiuntivo al fondo, di norma subordinato al versamento di una quota minima da parte del lavoratore.

    Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Contributi fondi integrativi SSN: deduzione fino a 3.615,20 euro nel 730

    In sintesi

    • Massimale complessivo 3.615,20 euro: il limite vale sommando i contributi ai fondi integrativi SSN (codice 6) e quelli versati da pensionati a casse sanitarie (codice 13).
    • Deduzione, non detrazione: questi contributi riducono il reddito imponibile, non l’imposta direttamente.
    • Conta anche quanto dedotto dal datore di lavoro: il punto 441 della Certificazione Unica riporta i contributi già dedotti in busta paga e concorrono al tetto di 3.615,20 euro.
    • Spetta anche per i familiari a carico: se versi contributi per un familiare fiscalmente a carico, puoi dedurre la parte che questi ultimi non hanno potuto dedurre.
    • I pensionati hanno una regola specifica: chi versa contributi a casse sanitarie dopo la pensione (codice 13) segue le stesse regole e lo stesso massimale.
    • Dove indicarli nel 730: rigo E26, codice 6 per i fondi SSN e codice 13 per i pensionati, nella Sezione II del Quadro E.

    Cosa sono i fondi integrativi del SSN e come funziona la deduzione

    Se la tua busta paga o il tuo contratto collettivo prevede il versamento di contributi a un fondo sanitario integrativo del Servizio sanitario nazionale, o se sei andato in pensione e continui a versare contributi alla cassa sanitaria a cui eri iscritto durante il lavoro, puoi portare questi importi in deduzione nel Modello 730.

    La deduzione riduce il tuo reddito complessivo, quello su cui si calcola l’IRPEF. Non abbassa direttamente l’imposta, ma la base da cui parte il calcolo: in pratica paghi le tasse su un reddito più basso. L’effetto concreto dipende dall’aliquota IRPEF a cui sei soggetto.

    Il limite complessivo è 3.615,20 euro. Attenzione: non si tratta solo di quello che indichi tu nel 730. Concorre al tetto anche la quota già dedotta automaticamente dal datore di lavoro o dall’ente pensionistico e riportata al punto 441 della Certificazione Unica (il documento che ricevi ogni anno con il riepilogo dei redditi).

    Massimali e codici per la deduzione dei contributi sanitari
    Tipo di contributo Codice rigo E26 Massimale complessivo
    Contributi a fondi integrativi SSN (art. 10, co. 1, lett. e-ter TUIR) 6 3.615,20 euro
    Contributi pensionati a casse sanitarie ex-datoriali (art. 51, co. 2, lett. a TUIR) 13 3.615,20 euro (stesso tetto, sommati)
    Quota dedotta dal datore di lavoro (punto 441 CU) – (già dedotta) Concorre al limite 3.615,20 euro

    Esempio pratico

    • Tizio lavora come impiegato e il contratto collettivo prevede il versamento di 800 euro l’anno a un fondo sanitario integrativo. Il datore di lavoro ne ha già dedotti 800 euro (punto 441 della CU). Tizio versa di tasca sua altri 2.000 euro allo stesso fondo. Nel 730 può dedurre al massimo 3.615,20 – 800 = 2.815,20 euro aggiuntivi. I 2.000 euro versati autonomamente rientrano in questo spazio, quindi sono deducibili per intero.

    Documenti necessari

    • Certificazione Unica 2026 del datore di lavoro (punto 441 per i contributi già dedotti)
    • Ricevute o estratto conto dei versamenti effettuati autonomamente al fondo
    • Comunicazione annuale del fondo sanitario con riepilogo dei contributi versati
    • In caso di contributi per familiari a carico: prova che il familiare non li ha dedotti (ad esempio il suo 730 o dichiarazione)

    Dipendente con contributi in busta paga e versamento aggiuntivo

    Scenario. Caio riceve dalla sua azienda il versamento di 1.200 euro l’anno a un fondo sanitario contrattuale (già indicati al punto 441 della CU). Decide di versare autonomamente altri 1.500 euro allo stesso fondo per avere una copertura sanitaria più ampia.

    Come si applica. I 1.200 euro già dedotti in busta paga hanno consumato parte del massimale. Caio può dedurre nel 730 solo i 1.500 euro versati autonomamente, perché la somma complessiva (1.200 + 1.500 = 2.700 euro) è ancora sotto i 3.615,20 euro.

    In pratica

    • Verifica il punto 441 della Certificazione Unica: mostra i contributi già dedotti dal datore.
    • Nel rigo E26 (codice 6) indica solo i versamenti autonomi non già dedotti in busta paga.
    • Non indicare quello che è al punto 441: sarebbe una doppia deduzione e potrebbe causare un accertamento.

    Pensionato che versa contributi alla ex-cassa sanitaria

    Scenario. Sempronio, 68 anni, è in pensione da tre anni. Il contratto collettivo che aveva da lavoratore gli permetteva di rimanere iscritto alla cassa sanitaria aziendale anche dopo la pensione. Versa 900 euro l’anno di tasca sua, senza contributo datoriale.

    Come si applica. Questi contributi rientrano nel codice 13 del rigo E26. Il massimale di 3.615,20 euro è lo stesso del codice 6, e i due codici si sommano nel conteggio del tetto. Sempronio può dedurre i 900 euro per intero, visto che non ci sono altri contributi sanitari che concorrono al limite.

    In pratica

    • Indica i contributi nel rigo E26 con codice 13.
    • Verifica che la cassa a cui sei iscritto rientri nella tipologia prevista: deve essere una cassa con fini esclusivamente assistenziali che consente l’iscrizione degli ex-lavoratori dopo la pensione.
    • Il massimale è condiviso tra codice 6 e codice 13: se usi entrambi, controlla che la somma non superi 3.615,20 euro.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Quanto posso dedurre per i contributi a fondi sanitari integrativi?

    Il massimale complessivo è 3.615,20 euro. In questa cifra si sommano i contributi che indichi tu nel 730 (codici 6 e 13) e quelli già dedotti automaticamente dal datore di lavoro o dall’ente pensionistico (punto 441 della Certificazione Unica).

    Come faccio a sapere quanti contributi ha già dedotto il mio datore di lavoro?

    Guarda il punto 441 della tua Certificazione Unica 2026. Quella cifra è già stata tolta dal tuo reddito imponibile e concorre al tetto di 3.615,20 euro.

    Posso dedurre i contributi versati per mio figlio fiscalmente a carico?

    Sì, puoi dedurre la parte che il familiare a carico non ha potuto dedurre dal suo reddito. In pratica se il figlio ha un reddito basso e non deduce nulla, puoi farlo tu nel tuo 730.

    Dove indico questi contributi nel Modello 730?

    Nel rigo E26 della Sezione II del Quadro E. Usa il codice 6 per i fondi integrativi SSN, il codice 13 se sei un pensionato che versa a una cassa sanitaria ex-datoriale.

    I contributi ai fondi sanitari aziendali sono sempre deducibili?

    Dipende: solo i contributi ai fondi integrativi del SSN (art. 10, co. 1, lett. e-ter TUIR) danno diritto alla deduzione con codice 6. I contributi a casse con fine esclusivamente assistenziale per pensionati vanno indicati con codice 13. Non tutti i fondi sanitari aziendali rientrano in queste categorie: verificalo nel regolamento del fondo o con il CAF.

    Cosa succede se supero il massimale di 3.615,20 euro?

    La parte eccedente non è deducibile. Chi presta l’assistenza fiscale (CAF o commercialista) calcolerà la deduzione solo fino al limite e scarta il resto.

  • Art. 150 L. 633/1941

    Art. 150 L. 633/1941

    Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.

    Il compenso previsto dall'articolo 144 è dovuto solo se il prezzo della vendita non è inferiore a 3.000,00 euro.

    Fatto salvo quanto disposto dal comma 1, i compensi dovuti ai sensi dell'articolo 144 sono così determinati: a) 4 per cento per la parte del prezzo di vendita fino a 50.000 euro; b) 3 per cento per la parte del prezzo di vendita compresa tra euro 50.000,01 e 200.000,00 euro; c) 1 per cento per la parte del prezzo di vendita compresa tra euro 200.000,01 e 350.000,00 euro; d) 0,5 per cento per la parte del prezzo di vendita compresa tra euro 350.000,01 e 500.000,00 euro; e) 0,25 per cento per la parte del prezzo di vendita superiore a 500.000,00 euro.

    L'importo totale del compenso non può essere comunque superiore a 12.500,00 euro.

    Fonte: Normattiva.it.

  • Bonus mobili nel 730: requisiti ed errori da evitare

    In sintesi

    • Tetto massimo 5.000 euro per le spese sostenute dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025, riferito alla singola unità immobiliare incluse le pertinenze.
    • Collegamento obbligatorio alla ristrutturazione: il bonus spetta solo se hai sostenuto spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio agevolabili; l’acquisto di mobili deve avvenire dopo l’inizio dei lavori.
    • Classi energetiche aggiornate dal 2022: per i grandi elettrodomestici acquistati dal 2022 si applicano le nuove etichette energetiche UE – almeno classe E per lavatrici, lavasciugatrici e lavastoviglie; almeno classe F per frigoriferi e congelatori; almeno classe A per forni.
    • Detrazione del 50% ripartita in 10 quote annuali di pari importo.
    • Solo pagamenti tracciabili: bonifico bancario/postale o carta di credito/debito. Assegni e contanti non sono ammessi.
    • Bonus giovani coppie solo per il 2016: l’agevolazione separata per le giovani coppie (tetto 16.000 euro) riguardava esclusivamente le spese sostenute nel 2016 e non è più disponibile per il 2025.

    Come funziona il bonus mobili nel modello 730

    Il bonus mobili ti permette di detrarre il 50% delle spese per l’acquisto di mobili nuovi e grandi elettrodomestici destinati all’immobile che stai ristrutturando. Non è un bonus autonomo: esiste solo se hai già un intervento di recupero del patrimonio edilizio in corso o avviato, perché i mobili devono essere destinati all’appartamento oggetto dei lavori.

    Per le spese sostenute nel 2024 e nel 2025, il massimale è di 5.000 euro per unità immobiliare. Questo limite è condiviso tra tutti i contribuenti che partecipano alla spesa: se la ristrutturazione è intestata a due comproprietari, il tetto non raddoppia, rimane 5.000 euro complessivi. La detrazione viene spalmata in 10 rate annuali, quindi ogni anno recuperi il 5% della spesa sostenuta (metà di un decimo).

    Un errore frequente è acquistare i mobili prima di avviare i lavori. La data di inizio dei lavori di ristrutturazione deve essere antecedente alla data di acquisto dei mobili. Non è invece necessario che la spesa di ristrutturazione sia pagata prima di quella per i mobili: conta l’inizio dei lavori, non la data del pagamento.

    Tetti di spesa bonus mobili per anno di sostenimento
    Anno della spesa per i mobili Massimale detraibile
    Dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2016 10.000 euro
    Dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2020 10.000 euro
    Anno 2021 16.000 euro
    Anno 2022 10.000 euro
    Anno 2023 8.000 euro
    Dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025 5.000 euro

    Esempio pratico

    • Tizio nel 2024 ha avviato una ristrutturazione del suo appartamento (spesa 15.000 euro, detraibile al 50%). Nel 2025 acquista un frigorifero classe F (nuova etichetta), una lavatrice classe E e un divano nuovo per un totale di 4.800 euro. Poiché 4.800 è sotto il tetto di 5.000 euro, può detrarre il 50% dell’intera spesa: 2.400 euro, ripartita in 10 rate da 240 euro l’anno. Il pagamento è avvenuto con carta di debito. Nel 730/2026 compila il rigo E57, indicando numero di rata 2 (è il secondo anno di detrazione, la spesa è stata del 2025 quindi rata 1) e importo 4.800 euro.

    Documenti necessari

    • Fatture o scontrini parlanti degli acquisti di mobili e grandi elettrodomestici con natura, qualità e quantità dei beni
    • Ricevute dei bonifici bancari/postali o ricevuta telematica di avvenuta transazione con carta
    • Documentazione delle spese di ristrutturazione collegate (fatture, bonifico parlante)
    • Dati catastali dell’immobile oggetto di ristrutturazione (sezione III-B del quadro E)
    • Ricevuta della comunicazione all’ENEA entro 90 giorni dalla fine lavori (se applicabile)

    Acquisto di mobili durante una ristrutturazione avviata l'anno prima

    Scenario. Caio ha avviato a novembre 2024 una ristrutturazione del bagno. Nel marzo 2025 acquista un mobile bagno su misura e una lavatrice di classe E (nuova etichetta), spendendo 3.200 euro totali pagati con bonifico.

    Come si applica. La data di inizio lavori (novembre 2024) è antecedente all’acquisto dei mobili (marzo 2025): il requisito è rispettato. La lavatrice di classe E soddisfa il minimo energetico previsto per le spese dal 2022. L’importo 3.200 euro è sotto il tetto di 5.000 euro. Nel 730/2026 Caio compila il rigo E57 con numero rata 1 (spesa del 2025) e importo 3.200 euro. Detrazione annua: 3.200 × 50% / 10 = 160 euro per 10 anni.

    In pratica

    • Conservare prova dell’inizio lavori (autorizzazione, fattura del primo intervento) con data antecedente all’acquisto
    • Pagare con bonifico o carta: mai contanti o assegni

    Errore: acquisto di mobili senza ristrutturazione collegata

    Scenario. Sempronio acquista un nuovo divano e una cucina completa da 4.500 euro perché si è trasferito in un appartamento già a posto, senza fare lavori edilizi.

    Come si applica. Il bonus mobili non spetta. Non c’è nessun intervento di recupero del patrimonio edilizio a cui collegare l’acquisto. La detrazione del 50% è riservata esclusivamente ai mobili destinati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione. Sempronio non può compilare il rigo E57 e non può detrarre nulla per questi acquisti.

    In pratica

    • Senza ristrutturazione in corso o avviata, il bonus non esiste – non indicare la spesa nel 730
    • Il rigo E57 è valido solo in presenza di un intervento ammissibile nella sezione III-A del quadro E

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Posso comprare i mobili prima di finire i lavori?

    Sì, puoi acquistare i mobili anche mentre i lavori sono ancora in corso, purché l’inizio dei lavori di ristrutturazione sia precedente alla data di acquisto dei mobili. Non è necessario che le spese edilizie siano già state pagate.

    Un condizionatore rientra nel bonus mobili?

    No. I condizionatori e gli impianti di climatizzazione non rientrano tra i ‘grandi elettrodomestici’ agevolabili. Il bonus si applica a frigoriferi, congelatori, lavatrici, lavastoviglie, forni, piani cottura elettrici, asciugatrici, ventilatori elettrici e radiatori elettrici.

    Se ho comprato un frigorifero classe D (nuova etichetta) nel 2025, posso detrarlo?

    No. Per le spese sostenute dal 2022, i frigoriferi e i congelatori devono essere almeno di classe F (nuova etichetta energetica UE). La classe D non raggiunge il minimo richiesto.

    Posso rateizzare il pagamento del mobile e detrarlo comunque?

    Sì. È ammessa la detrazione anche per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici pagati a rate con finanziamento. Conserva il contratto di finanziamento e le ricevute di pagamento.

    Il tetto di 5.000 euro si azzera se inizio una nuova ristrutturazione?

    Il tetto è riferito a ogni singola unità immobiliare e alla ristrutturazione collegata. Se avvii un nuovo intervento su un altro immobile, hai un nuovo massimale di 5.000 euro. Per lo stesso immobile e la stessa ristrutturazione, il tetto non si duplica.

    Posso detrarre anche le spese di trasporto e montaggio dei mobili?

    Sì. Le spese di trasporto e di montaggio dei beni acquistati rientrano tra quelle detraibili, a condizione che siano documentate con fattura e pagate con strumenti tracciabili.

  • Art. 194 Cod. Amb.: Spedizioni transfrontaliere

    Art. 194 Cod. Amb.: Spedizioni transfrontaliere

    Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.

    (Spedizioni transfrontaliere) 1.

    Le spedizioni transfrontaliere dei rifiuti sono disciplinate dai regolamenti comunitari che regolano la materia, dagli accordi bilaterali di cui agli articoli 41 e 43 del regolamento (CE) n. 1013/2006 e dal decreto di cui al comma 4.

    Sono fatti salvi, ai sensi degli articoli 41 e 43 del regolamento (CE) n. 1013/2006 gli accordi in vigore tra lo Stato della Città del Vaticano, la Repubblica di San Marino e la Repubblica italiana.

    Alle importazioni di rifiuti urbani … provenienti dallo Stato della Città del Vaticano e dalla Repubblica di San Marino non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 42 del predetto regolamento.

    Fatte salve le norme che disciplinano il trasporto internazionale di merci, le imprese che effettuano il trasporto transfrontaliero nel territorio italiano sono iscritte all'Albo nazionale gestori ambientali di cui all'articolo 212.

    L'iscrizione all'Albo, qualora effettuata per il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri, non è subordinata alla prestazione delle garanzie finanziarie di cui al comma 10 del medesimo articolo 212.

    PERIODO ABROGATO DAL D.L. 2 MARZO 2012, N. 16 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 26 APRILE 2012, N. 44 .

    Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, della salute, dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti, nel rispetto delle norme del regolamento (CE) n. 1013/2006 sono disciplinati: a) i criteri per il calcolo degli importi minimi delle garanzie finanziarie da prestare per le spedizioni dei rifiuti, di cui all'articolo 6 del predetto regolamento; tali garanzie sono ridotte del cinquanta per cento per le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001 , e del quaranta per cento nel caso di imprese in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001; b) le spese amministrative poste a carico dei notificatori ai sensi dell'articolo 29, del regolamento; c) le specifiche modalità per il trasporto dei rifiuti negli Stati di cui al comma 2.

    Sino all'adozione del decreto di cui al comma 4, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 3 settembre 1998, n. 370 .

    Ai sensi e per gli effetti del regolamento (CE) n. 1013/2006 : a) le autorità competenti di spedizione e di destinazione sono le regioni e le province autonome; b) l'autorità di transito è il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; c) corrispondente è il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

    Le regioni e le province autonome comunicano le informazioni di cui all' articolo 56 del regolamento (CE) 1013/2006 al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per il successivo inoltro alla Commissione dell'Unione europea, nonché, entro il 30 settembre di ogni anno, i dati, riferiti all'anno precedente, previsti dall'articolo 13, comma 3, della Convenzione di Basilea, ratificata con legge 18 agosto 1993, n. 340 .

    La comunicazione dei dati relativi alle spedizioni di rifiuti è effettuata in formato elettronico utilizzando la piattaforma elettronica messa a disposizione dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, la quale garantisce l'interoperabilità con il Registro elettronico nazionale di cui all'articolo 188-bis.

    Fonte: Normattiva.it.

  • CCNL Marittimi e Lavoro Portuale: welfare e sanità integrativa

    CCNL Marittimi e Lavoro Portuale

    CCNL Marittimi e Lavoro Portuale: welfare e sanità integrativa

    Il welfare contrattuale è una delle frontiere più attive della contrattazione collettiva nel settore marittimo-portuale. I rinnovi del 2024 hanno segnato un progresso significativo: assistenza sanitaria globale per i marittimi e welfare flessibile ampliato per i portuali.

    In sintesi

    Il CCNL Armatoriale 2024 istituisce l’assistenza sanitaria integrativa globale (16,50 €/mese aziendale) e aumenta dell’1% il contributo alla previdenza complementare. Il CCNL Porti destina 120 € annui tra fondo sanitario e EBN, più 250 € di flexible benefit. L’EBN gestisce prestazioni di solidarietà e formazione per i lavoratori portuali.

    Dati contrattuali

    CCNL Armatoriale
    Vigente 1° lug. 2024 – 31 dic. 2026 · Confitarma, Assarmatori / Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti
    CCNL Porti
    Vigente 1° gen. 2024 – 31 dic. 2026 · Assoporti, Assiterminal, Assologistica / Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti
    EBN Porti
    Ente Bilaterale Nazionale Porti · www.ebnp.it

    La sanità integrativa nel CCNL Armatoriale 2024: una novità globale

    Una delle novità più rilevanti del rinnovo dell’11 luglio 2024 è l’istituzione di un sistema di assistenza sanitaria integrativa per tutti i marittimi. La specificità del lavoro a bordo — la lontananza da casa, i porti in paesi esteri, l’impossibilità di accedere al SSN italiano durante la navigazione — rendeva indispensabile una copertura sanitaria che seguisse il marittimo ovunque nel mondo.

    Le caratteristiche principali del sistema introdotto:

    • Contributo aziendale: 16,50 euro mensili per lavoratore (198 euro annui), a carico dell’armatore.
    • Fruibilità: il piano sanitario è accessibile in qualsiasi parte del mondo, indipendentemente dalla nazionalità del porto di scalo.
    • Copertura: i dettagli delle prestazioni coperte (visite specialistiche, ricoveri, interventi chirurgici, cure odontoiatriche, ecc.) erano in fase di definizione attraverso un tavolo tecnico da avviare entro gennaio 2025.

    Questa previsione si affianca agli obblighi già esistenti in capo all’armatore (spese di cura ex art. 355 Cod. Navig.) e alle garanzie della MLC 2006 (Standard A4.1).

    La previdenza complementare nel CCNL Armatoriale

    Il rinnovo 2024 ha aumentato del 1% il contributo datoriale alla previdenza complementare per il personale navigante. Si tratta di un incremento significativo che incentiva l’adesione al fondo pensione complementare del settore. Il contributo è in aggiunta alla quota del lavoratore e si cumula con la possibilità di conferire il TFR al fondo.

    L’aumento del contributo datoriale rientra in una politica più ampia di miglioramento della previdenza complementare del settore marittimo, che storicamente aveva livelli contributivi inferiori ad altri settori industriali.

    Il welfare nel CCNL Porti 2024

    Il rinnovo del CCNL Porti 2024 ha introdotto un pacchetto welfare strutturato in più componenti:

    • 120 euro annui da destinare congiuntamente a sanità integrativa e contributo all’EBN, con ripartizione da concordare tra le parti entro gennaio 2025.
    • 250 euro di welfare aziendale flessibile (flexible benefit), da spendere su piattaforme welfare per beni e servizi esenti da contribuzione previdenziale entro determinati limiti.
    • Una tantum in forma di welfare: 250 dei 600 euro di vacanza contrattuale sono stati erogati come prestazioni welfare anziché in denaro.

    L’Ente Bilaterale Nazionale Porti (EBN)

    L’EBN è l’organismo paritetico del settore portuale, costituito dalle associazioni datoriali (Assoporti, Assiterminal, Assologistica, Fise-Uniport) e dai sindacati (Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti). L’EBN gestisce:

    • Prestazioni di solidarietà: contributi economici alle famiglie di lavoratori portuali deceduti per infortuni sul lavoro.
    • Formazione: contributi a programmi di aggiornamento professionale e sicurezza.
    • Welfare contrattuale: prestazioni di supporto ai lavoratori nelle fasi critiche del rapporto (es. crisi aziendale, mobilità).

    La contribuzione all’EBN è obbligatoria per tutte le imprese che applicano il CCNL Porti.

    Tabella riepilogativa

    Welfare e sanità integrativa nei due CCNL — rinnovi 2024
    Istituto CCNL Armatoriale CCNL Porti
    Sanità integrativa 16,50 €/mese aziendale (198 €/anno) — copertura globale Quota parte dei 120 €/anno (con EBN)
    Previdenza complementare Contributo datoriale aumentato +1% (2024) Accordi aziendali + EBN
    Welfare flessibile Non previsto specificamente dal CCNL 2024 250 €/anno (flexible benefit)
    Ente bilaterale Organismi paritetici settore armatoriale EBN (Ente Bilaterale Nazionale Porti)
    Parità di genere Protocollo diversità e inclusione (rinnovo 2024) Misure anti-violenza (rinnovo 2024)

    Il protocollo sulla diversità e inclusione nel CCNL Armatoriale

    Il rinnovo 2024 ha introdotto un protocollo sulla diversità e inclusione che rappresenta una novità assoluta nel settore marittimo. Il protocollo impegna le aziende armatoriali a:

    • Promuovere le pari opportunità nell’accesso alle posizioni di comando.
    • Prevenire le molestie e le discriminazioni a bordo.
    • Favorire la conciliazione vita-lavoro per il personale navigante.

    Il settore marittimo è tradizionalmente a forte predominanza maschile; il protocollo riconosce la necessità di un cambiamento culturale che accompagni l’ingresso crescente di donne nella carriera ufficiale.

    Casi pratici

    Tizio — Comandante che si ammala a Singapore

    Tizio è comandante di una portacontainer attraccata a Singapore. Si ammala di appendicite acuta. Prima del rinnovo 2024, le spese erano coperte dall’armatore (obbligo art. 355 Cod. Navig.) senza un fondo strutturato. Con il nuovo piano sanitario integrativo (contributo 16,50 €/mese aziendale), Tizio ha accesso a una rete sanitaria internazionale convenzionata che gestisce l’intervento, il ricovero e il rimpatrio in modo più efficiente rispetto alla sola garanzia legale.

    Caio — Operaio portuale che usa il flexible benefit

    Caio riceve 250 euro di flexible benefit annui dalla sua impresa terminalistca in attuazione del CCNL Porti 2024. Sceglie di usarli per rimborsare le spese scolastiche del figlio, prestazione che è esente da tassazione IRPEF (entro i limiti di legge) e da contribuzione previdenziale. L’effettivo risparmio fiscale rende il benefit più vantaggioso rispetto alla stessa somma in busta paga.

    Sempronia — Ufficiale di macchina e adesione al fondo previdenziale

    Sempronia è stata assunta da neolaureata all’accademia navale. Al momento dell’assunzione sceglie di destinare il TFR al fondo di previdenza complementare del settore. L’armatore verserà sia la quota TFR sia il contributo datoriale aumentato dell’1% (rinnovo 2024). Sempronia potrà dedurre i contributi versati dall’imponibile IRPEF entro 5.164,57 euro/anno, riducendo significativamente la sua imposta sul reddito.

    Domande frequenti

    Qual è la novità sulla sanità integrativa nel CCNL Armatoriale 2024?
    Il rinnovo 2024 ha istituito un sistema di assistenza sanitaria integrativa globale, con contributo aziendale di 16,50 euro mensili. I dettagli delle prestazioni coperte erano in fase di definizione attraverso un tavolo tecnico da avviare entro gennaio 2025.
    Cos’è l’EBN e quale ruolo svolge nel CCNL Porti?
    L’Ente Bilaterale Nazionale Porti (EBN, www.ebnp.it) è l’organismo paritetico costituito dalle parti firmatarie del CCNL Porti. Gestisce prestazioni di solidarietà per le famiglie dei lavoratori vittime di infortuni, formazione e welfare contrattuale.
    A quanto ammonta il welfare nel CCNL Porti 2024?
    120 euro annui per sanità integrativa e EBN, più 250 euro di flexible benefit. In aggiunta, 250 dei 600 euro di vacanza contrattuale sono stati erogati come welfare.
    Il lavoratore marittimo ha una copertura sanitaria anche all’estero?
    Sì. La MLC 2006 impone agli armatori copertura sanitaria globale. Il CCNL Armatoriale 2024 ha potenziato questo obbligo con il nuovo piano di assistenza integrativa internazionale (16,50 €/mese aziendale).
    Ci sono fondi di previdenza complementare specifici per il settore marittimo?
    Il CCNL Armatoriale 2024 ha aumentato del 1% il contributo datoriale al fondo complementare. Per il nome specifico del fondo, verificare sul sito di Confitarma o delle organizzazioni sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità e congedi e tredicesima, quattordicesima e premi.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate ai rinnovi del CCNL Unico dell’Industria Armatoriale dell’11 luglio 2024 e del CCNL dei Lavoratori dei Porti del 18 novembre 2024. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti), l’EBN Porti o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Acconti IRPEF nel 730: come funzionano prima e seconda rata

    In sintesi

    • Gli acconti IRPEF si versano in anticipo: sono somme pagate durante l’anno per coprire le imposte che si dovranno versare l’anno successivo.
    • Due rate distinte: la prima rata di acconto IRPEF 2025 va indicata nel rigo F1 colonna 1, la seconda (o unica rata) nella colonna 2.
    • I dati arrivano dalla Certificazione Unica: se hai presentato il 730/2025, trovi gli importi ai punti 121 e 122 della CU 2026.
    • Chi ha versato con F24 indica il codice tributo: 4033 per la prima rata IRPEF, 4034 per la seconda o unica rata.
    • Puoi chiedere di versare meno acconto per il 2026: il rigo F6 permette di ridurre o azzerare l’acconto futuro se prevedi un reddito inferiore.
    • La rateizzazione del saldo e dell’acconto: puoi frazionare in 2-6 rate (2-7 senza sostituto), con interesse dello 0,33% mensile, entro il 16 dicembre.

    Che cosa sono gli acconti IRPEF e perché vanno nel 730

    Ogni anno, chi ha redditi su cui si calcola l’IRPEF deve versare in anticipo una parte delle imposte che risulteranno dall’anno successivo. Questi versamenti anticipati si chiamano acconti IRPEF. Non sono una tassa separata: sono semplicemente un anticipo sulla stessa imposta. A fine anno, quando presenti il 730, l’acconto già pagato viene scalato da quanto risulta effettivamente dovuto.

    Nel modello 730/2026 il quadro F – Sezione I raccoglie gli acconti versati nel corso del 2025. La logica è semplice: nel 730/2026 dichiari i redditi del 2025, e devi comunicare quanto hai già anticipato l’anno scorso, così chi presta assistenza fiscale (il CAF, il commercialista o il datore di lavoro) può calcolare correttamente se hai un credito da rimborsare o un debito da pagare.

    Gli acconti possono essere trattenuti direttamente dallo stipendio dal datore di lavoro, oppure versati autonomamente con il modello F24. Le istruzioni ufficiali del 730/2026 indicano con precisione dove trovare gli importi da riportare, a seconda di come hai presentato la dichiarazione l’anno precedente.

    Acconti IRPEF 2025: dove indicarli nel rigo F1
    Tipo di acconto Rigo F1 Fonte (730/2025 con sostituto) Fonte (F24 autonomo)
    Prima rata IRPEF 2025 Colonna 1 Punto 121 CU 2026 Cod. tributo 4033
    Seconda o unica rata IRPEF 2025 Colonna 2 Punto 122 CU 2026 Cod. tributo 4034
    Acconto addizionale comunale 2025 Colonna 3 Punto 124 CU 2026 Cod. tributo 3843
    Prima rata acconto cedolare secca 2025 Colonna 5 Punto 126 CU 2026 Cod. tributo 1840
    Seconda o unica rata cedolare secca 2025 Colonna 6 Punto 127 CU 2026 Cod. tributo 1841

    Esempio pratico

    • Tizio nel 2025 ha presentato il 730/2025 con sostituto (il suo datore di lavoro). La CU 2026 riporta al punto 121 un acconto IRPEF prima rata di 800 euro, e al punto 122 un acconto seconda rata di 1.400 euro. Nel 730/2026 Tizio inserisce 800 nel rigo F1 colonna 1 e 1.400 nella colonna 2. Chi presta assistenza fiscale scalerà questi 2.200 euro dall’IRPEF risultante sulla dichiarazione 2025: se l’imposta calcolata è 2.500 euro, il saldo a debito è solo 300 euro.

    Documenti necessari

    • Certificazione Unica 2026 rilasciata dal datore di lavoro o dall’INPS (punti 121, 122, 124, 126, 127)
    • Modello F24 con codice tributo 4033 (prima rata IRPEF) se hai versato autonomamente
    • Modello F24 con codice tributo 4034 (seconda rata IRPEF) se hai versato autonomamente
    • Prospetto di liquidazione 730-3/2025 (righi 141, 142, 143) se hai presentato 730 senza sostituto
    • Codice fiscale e documento di identità

    Tizio: lavoratore dipendente con 730 e sostituto

    Scenario. Tizio è un lavoratore dipendente che ogni anno presenta il 730 tramite il proprio datore di lavoro (sostituto d’imposta). Nel 2025 il datore ha trattenuto gli acconti IRPEF direttamente dallo stipendio.

    Come si applica. Le istruzioni del 730/2026 indicano che Tizio deve riportare nel rigo F1 colonna 1 l’importo del punto 121 della CU 2026, e nella colonna 2 l’importo del punto 122. Non deve versare nulla con F24: il datore ha già trattenuto tutto. Se nell’anno 2025 era stato presentato anche il rigo 114 del prospetto 730-3/2025 (caso di dichiarazione congiunta con coniuge), il versamento F24 va ripartito proporzionalmente.

    In pratica

    • Cerca i punti 121 e 122 sulla tua CU 2026: sono gli acconti IRPEF che il datore ha già trattenuto.
    • Inserisci questi importi rispettivamente nelle colonne 1 e 2 del rigo F1.
    • Non devi versare nulla in più: chi presta assistenza fiscale calcola il saldo finale.

    Caio: libero professionista che ha versato con F24

    Scenario. Caio nel 2025 ha presentato il modello REDDITI PF (non il 730), quindi ha versato gli acconti autonomamente tramite F24: la prima rata a giugno 2025 e la seconda a novembre 2025.

    Come si applica. Caio nel 730/2026 deve riportare in F1 colonna 1 l’importo pagato con codice tributo 4033 (prima rata IRPEF) e in colonna 2 quello pagato con codice tributo 4034 (seconda rata). Se nel 2025 ha presentato un 730 senza sostituto, deve invece guardare il rigo 141 del prospetto di liquidazione 730-3/2025 (primo acconto) e sommarci eventuali versamenti F24 con tributo 4033.

    In pratica

    • Conserva le ricevute di tutti i versamenti F24 del 2025: ti servono per compilare il rigo F1.
    • Verifica il codice tributo: 4033 = prima rata IRPEF, 4034 = seconda rata IRPEF.
    • Non includere le maggiorazioni pagate per ritardo: le istruzioni dicono di indicare solo l’importo dell’acconto, senza interessi di mora.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Che differenza c'è tra acconto e saldo IRPEF?

    L’acconto è un anticipo versato durante l’anno precedente. Il saldo è la differenza tra l’imposta effettivamente dovuta e quanto già anticipato. Se hai versato troppo come acconto, risulta un credito (rimborso); se hai versato poco, devi pagare la differenza.

    Posso chiedere di versare meno acconto per il 2026?

    Sì. Se prevedi di avere un reddito inferiore nel 2026 rispetto al 2025, puoi compilare il rigo F6 del 730 per ridurre o azzerare l’acconto che il sostituto tratterrà. Lo puoi fare ad esempio se hai perso il lavoro o hai avuto oneri straordinari.

    Cosa succede se dimentico di indicare gli acconti già versati?

    Chi presta assistenza fiscale calcola una maggiore imposta a tuo debito, come se non avessi versato nulla. Il 730 risulterebbe errato. Devi sempre indicare gli acconti per evitare di pagare due volte la stessa imposta.

    Posso rateizzare il saldo IRPEF che risulta dal 730?

    Sì. Indicando il numero di rate (da 2 a 6, massimo 5 per i pensionati) nel rigo F6 colonna 7, il sostituto d’imposta fraziona le trattenute. Le rate devono concludersi entro il 16 dicembre e portano un interesse dello 0,33% mensile.

    Cosa indica il codice tributo 4033 sull'F24?

    È il codice che identifica il versamento della prima rata di acconto IRPEF. Se nel 2025 hai versato autonomamente la prima rata con questo codice, riporta l’importo nel rigo F1 colonna 1 del 730/2026.

    Gli acconti versati durante eventi eccezionali (terremoti, alluvioni) vanno indicati lo stesso?

    Sì, vanno comunque indicati nel rigo F1. Le istruzioni precisano che gli acconti sospesi per eventi eccezionali – che non sono stati versati – vanno invece segnalati separatamente nel rigo F5, nella sezione apposita.

  • Redditi esteri e doppia imposizione: il credito nel 730/2026

    In sintesi

    • Cos’è: un credito che ti permette di non pagare due volte le tasse sullo stesso reddito – una volta all’estero e una volta in Italia.
    • Chi può usarlo: chi ha percepito redditi in un Paese estero, li ha dichiarati in Italia e ha già pagato le imposte all’estero in via definitiva.
    • Cosa vuol dire ‘definitivo’: l’imposta estera è definitiva quando non può più essere rimborsata dal Paese estero. Imposte in acconto o provvisorie non contano.
    • Più Paesi o più anni: se hai prodotto redditi in Paesi diversi o in anni diversi, compili un rigo G4 per ciascun caso (moduli aggiuntivi).
    • Rigo da compilare: G4 del Quadro G nel modello 730/2026.
    • Documenti chiave: la Certificazione Unica 2026 (punti 377-380) se il datore è italiano, oppure la documentazione estera che prova il pagamento definitivo dell’imposta.

    Perché esiste il credito per i redditi esteri

    Se lavori o hai investimenti all’estero, il tuo reddito è spesso tassato sia nel Paese in cui lo hai prodotto sia in Italia, dove sei residente fiscale. Pagare le tasse due volte sullo stesso reddito sarebbe ingiusto. Per questo esiste il credito d’imposta per redditi prodotti all’estero, che ti permette di sottrarre dall’IRPEF italiana le imposte che hai già versato all’estero.

    Il credito si indica nel rigo G4 del Quadro G. La sezione III del Quadro G è riservata proprio a questo. Possono utilizzarla i contribuenti che hanno percepito redditi in un Paese estero nel quale sono state pagate imposte a titolo definitivo – cioè imposte che non possono più essere rimborsate dal Paese estero.

    Non vanno indicate le imposte pagate in acconto o in via provvisoria, né quelle per le quali è prevista la possibilità di rimborso totale o parziale da parte del Paese estero. Solo ciò che è diventato definitivo conta ai fini del credito.

    Le imposte da indicare sono quelle divenute definitive a partire dal 2025 (se non sono già state indicate in una dichiarazione precedente) e fino alla data di presentazione del 730/2026, anche se si riferiscono a redditi prodotti in anni passati. Per approfondimenti si può consultare la circolare n. 9/E del 5 marzo 2015 dell’Agenzia delle Entrate.

    Cosa inserire nel rigo G4
    Colonna Cosa indicare
    Col. 1 – Codice Stato estero Il codice del Paese (dalla tabella n. 10 in Appendice alle istruzioni, o dal punto 377 della CU)
    Col. 2 – Anno L'anno d'imposta in cui è stato prodotto il reddito estero (es. '2025')
    Col. 3 – Reddito estero Il reddito estero che ha già concorso a formare il reddito complessivo in Italia
    Col. 4 – Imposta estera Le imposte pagate all'estero divenute definitive dal 2025 alla presentazione del 730
    Col. 5-9 Da compilare solo se il reddito è stato prodotto in anni precedenti al 2025 (reddito complessivo, imposta lorda/netta italiana, crediti già usati)

    Esempio pratico

    • Tizio, residente in Italia, ha lavorato in Germania nel 2025 e ha percepito un reddito di 12.000 euro su cui ha pagato 2.500 euro di imposta tedesca, divenuta definitiva nel 2025. Quel reddito è stato dichiarato anche in Italia nel quadro C del 730/2026. Tizio compila il rigo G4: colonna 1 il codice della Germania, colonna 2 ‘2025’, colonna 3 12.000 euro, colonna 4 2.500 euro. Il credito riconosciuto ridurrà l’IRPEF italiana calcolata su quel reddito. Esempio ulteriore dalla fonte: se per redditi prodotti nel 2023 in uno Stato estero l’imposta complessiva è di 300 euro, di cui 200 già diventati definitivi entro il 2024 (già indicati nel 730/2025) e 100 diventati definitivi nel 2025, nella colonna 4 si indica solo 100 euro.

    Documenti necessari

    • Certificazione Unica 2026 (punti 377, 378, 379, 380 se il datore è italiano)
    • Documentazione rilasciata dall’autorità fiscale estera che attesta il pagamento definitivo dell’imposta
    • Documentazione idonea a dimostrare l’avvenuto pagamento (ricevute, quietanze, certificati fiscali esteri)
    • Mod. 730-3/2025 o Mod. REDDITI PF 2025 (per verificare crediti già utilizzati in anni precedenti)
    • Eventuale convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e il Paese estero di riferimento

    Caso 1 – Lavoratore con reddito estero nel 2025

    Scenario. Caio, residente in Italia, ha lavorato per tre mesi nel 2025 in Francia per un datore di lavoro francese. Ha percepito 8.000 euro su cui ha pagato 1.200 euro di imposta francese, che è divenuta definitiva entro il 2025. Quel reddito è stato indicato nel quadro C del 730/2026.

    Come si applica. Caio compila il rigo G4 del Quadro G: colonna 1 il codice della Francia, colonna 2 ‘2025’, colonna 3 8.000 euro, colonna 4 1.200 euro. Le colonne 5-9 non vanno compilate perché il reddito è del 2025. Il CAF o il sostituto calcola il credito spettante e lo detrae dall’IRPEF italiana. Se il credito supera l’IRPEF dovuta, la parte eccedente non viene rimborsata ma si può riportare all’anno successivo.

    In pratica

    • Il reddito estero va prima dichiarato nei quadri C o D del 730, poi il credito si indica nel Quadro G.
    • Il credito non può mai superare la quota di IRPEF italiana riferibile a quel reddito estero.

    Caso 2 – Imposta estera diventata definitiva in anni diversi

    Scenario. Sempronio ha prodotto redditi nel 2023 in Spagna. L’imposta spagnola totale era di 350 euro: 200 erano diventati definitivi entro il 2024 (già indicati nel G4 del 730/2025) e altri 150 sono diventati definitivi nel 2025.

    Come si applica. Nel 730/2026, Sempronio indica nel rigo G4 solo i 150 euro diventati definitivi nel 2025 (colonna 4). Nella colonna 8 riporta il credito già utilizzato nelle dichiarazioni precedenti (i 200 euro del 730/2025), e nella colonna 9 indica il credito già usato per lo stesso anno di produzione e stesso Stato estero. Questo meccanismo evita di conteggiare due volte la stessa imposta.

    In pratica

    • Se l’imposta estera diventa definitiva in più anni, compili un rigo G4 ogni anno per la quota di quell’anno.
    • Le colonne 8 e 9 servono a dichiarare quanto hai già usato nelle dichiarazioni precedenti per lo stesso reddito.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Cosa significa che l'imposta estera è 'definitiva'?

    Vuol dire che non può più essere rimborsata dal Paese estero. Le imposte pagate in acconto, in via provvisoria o per le quali esiste ancora la possibilità di rimborso non contano.

    Se ho redditi in tre Paesi diversi, compilo tre righi G4?

    Sì. Per ogni Paese estero e per ogni anno di produzione diverso occorre compilare un rigo G4 separato, usando moduli aggiuntivi se necessario.

    Il credito può dar luogo a rimborso in denaro?

    No. Il credito riduce l’IRPEF dovuta. Se la supera, la parte eccedente non viene rimborsata ma si riporta all’anno successivo.

    Ho un datore di lavoro italiano che mi ha mandato in distacco all'estero: dove trovo i dati?

    Se il reddito è indicato nella Certificazione Unica 2026, i dati si trovano ai punti 377 (codice Stato estero), 378 (anno), 379 (reddito estero) e 380 (imposta estera).

    Posso usare il credito anche per imposte pagate su redditi di anni precedenti al 2025?

    Sì, purché le imposte siano divenute definitive a partire dal 2025 e non siano già state indicate in una dichiarazione precedente. In quel caso compili anche le colonne 5-9 del rigo G4.

    Dove trovo il codice del Paese estero da inserire in colonna 1?

    Nella tabella n. 10 allegata alle istruzioni del 730/2026, disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate. Se hai la Certificazione Unica, il codice è al punto 377.

  • Assegno all’ex coniuge deducibile nel 730/2026: come funziona

    In sintesi

    • Deducibile dal reddito: l’assegno periodico pagato all’ex coniuge per sentenza o provvedimento del giudice riduce il reddito su cui si calcola l’IRPEF.
    • Solo la quota per il coniuge: la parte destinata al mantenimento dei figli non è deducibile e non va indicata.
    • Serve un provvedimento giudiziario: la deduzione spetta solo se l’assegno è fissato dal giudice (sentenza di separazione, divorzio, annullamento).
    • No somme in un’unica soluzione: solo gli assegni periodici (mensili, annuali) sono deducibili. L’assegno versato tutto in una volta non lo è.
    • Rigo E22: qui si indica il codice fiscale dell’ex coniuge e l’importo versato nell’anno.
    • Vale anche se l’ex coniuge vive all’estero: la deduzione spetta indipendentemente dalla residenza dell’ex coniuge beneficiario.

    Come funziona la deduzione dell'assegno all'ex coniuge

    Quando una coppia si separa o divorzia, il giudice stabilisce spesso che uno dei due debba corrispondere all’altro un assegno periodico. Chi paga questo assegno può dedurlo dal proprio reddito complessivo: in concreto, l’importo versato viene sottratto dal reddito prima di calcolare l’IRPEF, riducendo così le imposte da pagare.

    La regola fondamentale riguarda la quota destinata ai figli: quella parte non è mai deducibile. Puoi dedurre solo la quota che il provvedimento del giudice attribuisce direttamente all’ex coniuge. Se la sentenza non distingue le due quote, le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate prevedono che si consideri destinata al coniuge la metà dell’assegno complessivo.

    Un altro limite importante: solo gli assegni periodici danno diritto alla deduzione. Se hai concordato con l’ex coniuge – o il giudice ha disposto – il pagamento di una somma unica in saldo definitivo, quell’importo non è deducibile.

    Nel modello 730, questi importi vanno indicati nel rigo E22 della Sezione II del Quadro E. Dovrai inserire il codice fiscale dell’ex coniuge (colonna 1) e l’importo degli assegni effettivamente versati nel 2025 (colonna 2).

    Cosa è deducibile e cosa no nel rigo E22
    Situazione Deducibile?
    Assegno periodico al coniuge separato, disposto dal giudice Sì, per intero (quota coniuge)
    Assegno periodico al coniuge divorziato, disposto dal giudice Sì, per intero (quota coniuge)
    Quota dell'assegno destinata al mantenimento dei figli No
    Assegno versato in un'unica soluzione (saldo definitivo) No
    Rimborso spese canone di locazione/condominiali stabilito dal giudice ('contributo casa') Sì, incluso nell'importo del rigo E22
    Assegno concordato tra le parti senza provvedimento giudiziario No

    Esempio pratico

    • Tizio è stato separato legalmente nel 2023. La sentenza dispone che versi 700 euro al mese all’ex coniuge (quota interamente destinata a lei, i figli vivono con lui). Nel 2025 ha versato in totale 8.400 euro. Nel 730/2026 indica nel rigo E22 il codice fiscale dell’ex moglie e l’importo 8.400 euro. Questa cifra riduce il suo reddito complessivo prima del calcolo dell’IRPEF.

    Documenti necessari

    • Sentenza di separazione legale o di divorzio (o decreto del giudice che dispone l’assegno)
    • Ricevute di bonifico o estratto conto bancario che provi i versamenti effettuati nel 2025
    • Codice fiscale dell’ex coniuge beneficiario
    • Eventuale accordo omologato che specifichi la quota destinata al coniuge e quella ai figli

    Sentenza che non distingue la quota figli dalla quota coniuge

    Scenario. Caio è divorziato. Il decreto del tribunale stabilisce un assegno complessivo di 1.000 euro al mese senza specificare quanta parte sia per i figli e quanta per l’ex moglie.

    Come si applica. In questo caso le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate prevedono che si consideri destinata all’ex coniuge la metà dell’assegno. Caio può quindi dedurre 500 euro al mese, ovvero 6.000 euro annui, indicandoli nel rigo E22. L’altra metà (6.000 euro) non è deducibile perché si presume destinata ai figli.

    In pratica

    • Se la sentenza non separa le due quote, si considera che metà dell’assegno vada al coniuge e metà ai figli.
    • Dedurre solo la metà come quota coniuge nel rigo E22.
    • Conservare la sentenza per eventuali controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate.

    Ex coniuge residente all'estero

    Scenario. Sempronio è separato dall’ex moglie che nel 2023 si è trasferita in Germania. In base alla sentenza del tribunale italiano, versa 600 euro al mese alla ex coniuge (quota integralmente a lei destinata, i figli sono maggiorenni e autonomi).

    Come si applica. La residenza all’estero dell’ex coniuge non cambia le regole. Sempronio può dedurre i 7.200 euro versati nel 2025 (600 × 12) indicandoli nel rigo E22 con il codice fiscale italiano dell’ex moglie. Se l’ex moglie non ha un codice fiscale italiano, occorrerà verificare con il CAF la corretta procedura.

    In pratica

    • La deduzione spetta anche se il beneficiario risiede all’estero.
    • È necessario disporre del codice fiscale dell’ex coniuge da inserire nella colonna 1 del rigo E22.
    • Conservare i bonifici internazionali come prova dei versamenti.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Posso dedurre anche il 'contributo casa' (rimborso affitto) stabilito dal giudice?

    Sì. Le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate prevedono espressamente che nel rigo E22 vadano inclusi anche gli importi stabiliti dal giudice a titolo di rimborso del canone di locazione e delle spese condominiali, purché disposti con provvedimento giudiziario.

    Se ho versato l'assegno solo per alcuni mesi del 2025, posso dedurre solo quella parte?

    Sì. Si deduce l’importo effettivamente versato nell’anno 2025, non quello teorico previsto dalla sentenza. Se hai pagato 5 mensilità su 12, indichi solo quelle 5 nel rigo E22.

    L'ex coniuge deve dichiarare l'assegno che riceve?

    Sì. L’assegno periodico che il coniuge riceve per effetto di separazione o divorzio è imponibile per chi lo percepisce (deve dichiararlo come reddito). Per chi lo paga è deducibile. È una logica simmetrica.

    Ho concordato un assegno con il mio ex coniuge senza andare dal giudice: è deducibile?

    No. La deduzione richiede che l’assegno sia disposto dall’autorità giudiziaria (sentenza, decreto, accordo omologato dal tribunale). Un accordo privato tra le parti non è sufficiente.

    La quota dei figli è mai deducibile?

    No. Le somme versate per il mantenimento dei figli non sono mai deducibili, indipendentemente dall’età dei figli o dalla loro situazione economica.

    Cosa succede se pago in ritardo le mensilità: deduco quando le verso o quando erano dovute?

    Si deduce nell’anno in cui l’assegno è stato effettivamente versato, indipendentemente dalla competenza. Se nel 2025 hai pagato mensilità arretrate del 2024, quelle concorrono alla deduzione del 2025.

    Vedi anche: Mantenimento del coniuge nella separazione, Quota del TFR all’ex coniuge dopo il divorzio, Mantenimento dei figli, Coniuge a carico, Figli a carico e Previdenza complementare per familiari a carico.

  • Art. 14 L. 633/1941 – Diritto esclusivo di trascrizione

    Testo della norma consultabile sul portale ufficiale Normattiva. Di seguito la lettura divulgativa a cura della redazione.

  • Contributi colf e badanti deducibili nel 730/2026: il limite di 1.549,37 euro

    In sintesi

    • Massimale 1.549,37 euro: è il limite annuo di contributi deducibili per gli addetti ai servizi domestici e familiari.
    • Rigo E23 del Quadro E: qui si indica l’importo dei contributi INPS versati come datore di lavoro domestico.
    • Solo la quota a carico del datore di lavoro: si deducono i contributi che hai pagato tu come datore, non quelli trattenuti dalla retribuzione del lavoratore.
    • Colf, badanti, baby-sitter e assistenti anziani: tutte queste figure rientrano nella categoria degli addetti ai servizi domestici e familiari.
    • Non serve nessun limite di reddito: la deduzione non è soggetta a soglie di reddito del contribuente.
    • Deduzione, non detrazione: riduce il reddito imponibile (base di calcolo dell’IRPEF), non direttamente l’imposta.

    Chi può dedurre i contributi INPS per il personale domestico

    Se hai assunto una colf, una badante, una baby-sitter o un’assistente per un anziano, sei un datore di lavoro domestico e devi versare all’INPS i contributi previdenziali per il tuo dipendente. Questi contributi, per la parte che rimane a tuo carico come datore di lavoro, sono deducibili dal tuo reddito complessivo.

    La deduzione significa che quell’importo si sottrae dal tuo reddito prima che venga calcolata l’IRPEF. Il risparmio fiscale reale dipende dalla tua aliquota marginale: se sei nel terzo scaglione (aliquota 35%), ogni 100 euro di contributi deducibili ti fanno risparmiare 35 euro di imposte.

    C’è però un massimale: puoi dedurre al massimo 1.549,37 euro all’anno. Se hai versato più di questa cifra (per esempio perché hai una badante a tempo pieno), la parte eccedente non è deducibile.

    L’importo va indicato nel rigo E23 della Sezione II del Quadro E. Non devi allegare nulla alla dichiarazione, ma devi conservare le ricevute di versamento INPS per eventuali controlli.

    Contributi colf/badanti: cosa conta ai fini della deduzione
    Voce Dettaglio
    Massimale deducibile annuo 1.549,37 euro
    Quota deducibile Solo la parte a carico del datore di lavoro (non quella trattenuta al lavoratore)
    Figura rigo nel 730 E23, Sezione II del Quadro E
    Lavoratori che rientrano Colf, badanti, baby-sitter, assistenti di anziani e disabili
    Limite di reddito del dichiarante Nessuno
    Tipo di agevolazione Deduzione dal reddito complessivo

    Esempio pratico

    • Caio ha una badante assunta regolarmente per assistere sua madre anziana. Nel 2025 ha versato all’INPS complessivamente 2.100 euro di contributi, di cui 1.350 euro a suo carico come datore di lavoro e 750 euro trattenuti dalla retribuzione della badante. Nel rigo E23 Caio indica 1.350 euro (la sola quota a suo carico), che è inferiore al massimale di 1.549,37 euro. Può quindi dedurre l’intero importo versato come datore.

    Documenti necessari

    • Ricevute di versamento INPS (bollettini trimestrali per il lavoro domestico)
    • Estratto conto INPS o quietanze di pagamento F24 Elide
    • Contratto di lavoro domestico regolarmente registrato
    • Libro paga o cedolini che evidenzino la quota contributiva a carico del datore di lavoro

    Colf a orario ridotto, contributi sotto il massimale

    Scenario. Tizio ha una colf che lavora 10 ore la settimana. Nel 2025 ha versato all’INPS 820 euro di contributi, di cui 560 a suo carico come datore di lavoro.

    Come si applica. L’importo da indicare nel rigo E23 è 560 euro (la sola quota a carico di Tizio come datore). È ampiamente sotto il massimale di 1.549,37 euro, quindi la deduzione è integrale. L’IRPEF di Tizio si calcolerà su un reddito inferiore di 560 euro.

    In pratica

    • Indicare solo la quota a carico del datore di lavoro, non il totale dei contributi versati.
    • Conservare le ricevute INPS trimestrali come documentazione.
    • Nessun documento da allegare al 730, ma tenerli disponibili per eventuale controllo.

    Badante a tempo pieno: contributi che superano il massimale

    Scenario. Sempronio assiste sua madre con una badante convivente a tempo pieno. Nel 2025 ha versato all’INPS 3.200 euro di contributi totali, di cui circa 2.100 a suo carico come datore di lavoro.

    Come si applica. I 2.100 euro superano il massimale di 1.549,37 euro. Sempronio può dedurre solo 1.549,37 euro, indicando questo importo nel rigo E23. La parte eccedente (circa 550 euro) non è recuperabile in dichiarazione. Il CAF calcolerà la deduzione sull’importo indicato, non su quello realmente versato in eccedenza.

    In pratica

    • Indicare nel rigo E23 al massimo 1.549,37 euro, anche se la quota a carico del datore è superiore.
    • La parte eccedente il massimale non dà diritto ad alcuna agevolazione fiscale.
    • Se hai più collaboratori domestici, il massimale di 1.549,37 euro vale complessivamente per tutti.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Quanto posso dedurre al massimo per i contributi della colf?

    Il massimale annuo è di 1.549,37 euro. Puoi dedurre solo la parte dei contributi INPS che rimane a tuo carico come datore di lavoro, entro questo limite.

    Posso dedurre anche la retribuzione della colf o solo i contributi?

    No. La retribuzione pagata alla colf non è deducibile. Solo i contributi previdenziali e assistenziali versati all’INPS (quota datore) sono ammessi in deduzione nel rigo E23.

    Ho due collaboratori domestici: il massimale si raddoppia?

    No. Il limite di 1.549,37 euro è complessivo per tutti i collaboratori domestici che hai assunto, non per singolo lavoratore.

    I contributi versati per la baby-sitter sono deducibili allo stesso modo?

    Sì. La baby-sitter rientra tra gli addetti ai servizi domestici e familiari: i contributi INPS a tuo carico come datore di lavoro sono deducibili nel rigo E23 con lo stesso massimale di 1.549,37 euro.

    Devo allegare qualcosa al 730 per questa deduzione?

    No, non si allega nulla. Devi però conservare le ricevute di versamento INPS per almeno cinque anni, in caso di eventuale richiesta di controllo da parte dell’Agenzia delle Entrate.

    Se il rigo E23 supera il massimale, cosa succede?

    Chi presta l’assistenza fiscale (CAF o professionista) applica automaticamente il limite: dedurrà al massimo 1.549,37 euro, anche se hai indicato un importo superiore.

    Vedi anche: Contributi colf e badanti, Contributi volontari e riscatto laurea, Pensione di vecchiaia, Artigiano e anche dipendente, Detrazione spese badante e Deduzione previdenza complementare.

  • IVIE: l’imposta sugli immobili posseduti all’estero nel 730

    In sintesi

    • L’IVIE si calcola nel quadro W: l’Imposta sul Valore degli Immobili all’Estero si dichiara e si liquida compilando il quadro W (sezione I) del modello 730/2026.
    • Conta il numero di mesi di possesso: l’imposta si calcola in proporzione ai mesi di possesso; si contano i mesi in cui si è stati proprietari per almeno 15 giorni.
    • Detrazione da 200 euro per l’abitazione principale: se l’immobile estero è la tua abitazione principale, puoi detrarre 200 euro dall’IVIE dovuta, in proporzione al periodo dell’anno in cui hai usato l’immobile come abitazione principale.
    • Credito per le imposte estere: se hai già pagato un’imposta patrimoniale all’estero sullo stesso immobile, puoi scomputarla dall’IVIE italiana – ma solo fino a concorrenza dell’imposta dovuta in Italia.
    • Codici tributo per i versamenti in acconto: gli acconti IVIE si versano con F24 usando i codici tributo 4044 (primo acconto) e 4045 (secondo acconto), con riferimento all’anno d’imposta 2025.
    • Va dichiarato anche senza redditi: l’immobile estero va sempre indicato nel quadro W, indipendentemente dal fatto che nel 2025 abbia prodotto redditi imponibili.

    Che cos'è l'IVIE e quando si paga

    L’IVIE – Imposta sul Valore degli Immobili situati all’Estero – è un tributo che colpisce le persone fisiche residenti in Italia che posseggono immobili fuori dal territorio italiano: case, appartamenti, terreni, pertinenze. Non è un’imposta sui redditi prodotti dall’immobile, ma sul valore del bene stesso, un po’ come l’IMU applicata agli immobili in Italia.

    L’IVIE si liquida compilando il quadro W del modello 730/2026 (corrispondente al quadro RW del Modello Redditi PF). Nella colonna 11 si indica il numero di mesi di possesso nel 2025, contando solo i mesi durante i quali si è stati proprietari per almeno 15 giorni. Se si possiede l’immobile per quota, l’imposta si calcola proporzionalmente alla quota di possesso.

    Per determinare la base imponibile – cioè il valore su cui si applica l’imposta – si usano criteri diversi a seconda dello Stato in cui si trova l’immobile. Il criterio del valore catastale (codice 5) si usa, ad esempio, per gli immobili in Paesi che hanno sistemi simili a quello italiano. In alternativa si usano il valore di mercato, il costo d’acquisto o il valore dichiarato nella successione. Il criterio applicabile va indicato nella colonna 6 del quadro W.

    Quadro W – Colonne chiave per l'IVIE
    Colonna Cosa indicare
    Colonna 6 – Criterio di determinazione del valore Codice 1 valore di mercato, 2 valore nominale, 3 valore di rimborso, 4 costo d'acquisto, 5 valore catastale, 6 valore da dichiarazione di successione
    Colonna 7 – Valore iniziale Valore dell'immobile al 1° gennaio 2025 o al primo giorno di detenzione
    Colonna 8 – Valore finale Valore al 31 dicembre 2025 o al termine del possesso
    Colonna 11 – Mesi IVIE Numero di mesi di possesso nel 2025 (conta solo i mesi con almeno 15 giorni)
    Colonna 12 – Credito d'imposta Imposta patrimoniale già versata all'estero (non superiore all'IVIE dovuta)
    Colonna 13 – Detrazioni IVIE 200 euro rapportati al periodo di utilizzo come abitazione principale

    Esempio pratico

    • Tizio possiede in Francia, da solo, un appartamento che usa come seconda casa. Il valore dell’immobile al 1° gennaio 2025 era 120.000 euro. Ha posseduto l’appartamento per tutto il 2025 (12 mesi interi). Non ha pagato alcuna imposta patrimoniale in Francia su quell’immobile e non lo ha usato come abitazione principale. Nel quadro W indicherà: colonna 7 = 120.000, colonna 8 = 120.000, colonna 11 = 12, colonna 12 = 0, colonna 13 = vuoto. L’IVIE si calcola applicando l’aliquota stabilita dalla legge sul valore dell’immobile, in proporzione alla quota di possesso (100%) e ai mesi (12/12).

    Documenti necessari

    • Atto di acquisto o rogito notarile dell’immobile estero (per ricavare il costo d’acquisto come base imponibile alternativa)
    • Estratto del registro immobiliare estero o documento catastale estero (per il valore catastale, se disponibile)
    • Dichiarazione di successione estera (se l’immobile è stato ereditato)
    • Ricevute delle imposte patrimoniali eventualmente pagate all’estero nel 2025 (per il credito d’imposta)
    • Certificazione attestante il periodo di utilizzo come abitazione principale (per la detrazione di 200 euro)

    Caso 1 – Immobile estero adibito ad abitazione principale per metà anno

    Scenario. Caio ha un appartamento a Barcellona che ha utilizzato come abitazione principale da gennaio a giugno 2025 (6 mesi), poi l’ha affittato. L’IVIE è dovuta su tutto l’anno, ma ha diritto alla detrazione.

    Come si applica. Le istruzioni del 730/2026 prevedono che la detrazione di 200 euro spetti in proporzione al periodo dell’anno durante il quale l’immobile è stato adibito ad abitazione principale. Caio ha usato l’appartamento come abitazione principale per 6 mesi su 12, quindi la detrazione spettante è 200 euro × (6/12) = 100 euro. Questa detrazione va indicata nella colonna 13 del quadro W. Se l’immobile fosse cointestato con un’altra persona, la detrazione spetterebbe a ciascun proprietario in proporzione alla propria quota.

    In pratica

    • La detrazione da 200 euro si calcola in proporzione ai mesi (o giorni) di utilizzo come abitazione principale.
    • Indicare il risultato proporzionale nella colonna 13 del quadro W.
    • Nel quadro D, rigo D4 con codice 8, il reddito dell’immobile non locato per il quale è dovuta l’IVIE non è assoggettato a IRPEF.

    Caso 2 – Immobile ereditato all'estero con imposta già pagata nello Stato estero

    Scenario. Sempronio ha ereditato nel 2023 un appartamento in Germania. Nel 2025 ha pagato in Germania un’imposta patrimoniale sull’immobile pari a 800 euro. Deve pagare anche l’IVIE in Italia?

    Come si applica. Sì: l’IVIE è dovuta anche quando si è già pagata un’imposta patrimoniale all’estero, ma in questo caso si ha diritto a un credito d’imposta. Il credito è pari all’imposta patrimoniale versata in Germania, ma non può superare l’ammontare dell’IVIE dovuta in Italia. Se ad esempio l’IVIE calcolata fosse 600 euro, Sempronio potrebbe scomputare al massimo 600 euro (non tutti gli 800 pagati in Germania). Il credito va indicato nella colonna 12 del quadro W.

    In pratica

    • Il credito d’imposta per imposte patrimoniali estere si inserisce nella colonna 12 del quadro W.
    • L’importo detraibile non può superare l’IVIE effettivamente dovuta in Italia.
    • Conservare le ricevute di pagamento delle imposte estere come documentazione di supporto.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Devo pagare l'IVIE se l'immobile all'estero è già tassato nel Paese in cui si trova?

    Sì, l’IVIE è comunque dovuta, ma puoi sottrarre dall’imposta italiana le imposte patrimoniali già pagate all’estero. Il credito d’imposta non può però essere superiore all’IVIE dovuta in Italia.

    Come si determina il valore dell'immobile per calcolare l'IVIE?

    Il criterio dipende dal Paese. Si possono usare: il valore catastale (dove esiste un sistema simile all’italiano), il valore di mercato, il costo d’acquisto o il valore dichiarato in atti ufficiali come la successione. Il codice del criterio usato va indicato nella colonna 6 del quadro W.

    Devo compilare il quadro W anche se l'immobile estero non ha prodotto redditi nel 2025?

    Sì. Le istruzioni chiariscono che gli investimenti vanno indicati ‘indipendentemente dalla effettiva produzione di redditi imponibili nel periodo d’imposta’. L’obbligo di monitoraggio è autonomo rispetto alla produzione di reddito.

    L'IVIE si paga anche se l'immobile estero è la mia unica casa?

    Sì, l’IVIE è dovuta anche sull’abitazione principale all’estero, ma in questo caso hai diritto a detrarre 200 euro (in proporzione ai mesi di utilizzo). Inoltre, nel quadro D il reddito dell’immobile non è assoggettato a IRPEF (rigo D4 codice 8).

    Gli acconti IVIE versati nel 2025 dove vanno indicati?

    Nel rigo W7, colonna 4 (Acconti versati), indicando gli importi versati con F24 usando i codici tributo 4044 (primo acconto) e 4045 (secondo acconto) con anno di riferimento 2025.

    L'IVIE si deve dichiarare se ho venduto l'immobile estero nel corso del 2025?

    Sì. L’obbligo di compilare il quadro W sussiste anche per gli immobili che non si possiedono più al 31 dicembre, se li si è detenuti per qualsiasi periodo durante il 2025. Il numero di mesi da indicare nella colonna 11 sarà pari ai mesi effettivi di possesso.