Autore: Andrea Marton

  • Art. 103 L. 633/1941

    Art. 103 L. 633/1941

    Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.

    È istituito presso il Ministero della cultura popolare un registro pubblico generale delle opere protette ai sensi di questa legge.

    COMMA ABROGATO DALLA L. 14 NOVEMBRE 2016, N. 220 .

    Nel registro di cui al primo comma sono registrate le opere soggette all'obbligo del deposito con la indicazione del nome dell'autore, del produttore, della data della pubblicazione e con le altre indicazioni stabilite dal regolamento. (46) Alla Società italiana degli autori ed editori è affidata, altresì, la tenuta di un registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore.

    In tale registro viene registrato il nome del titolare dei diritti esclusivi di utilizzazione economica e la data di pubblicazione del programma, intendendosi per pubblicazione il primo atto di esercizio dei diritti esclusivi.

    La registrazione fa fede, sino a prova contraria, della esistenza dell'opera e del fatto della sua pubblicazione.

    Gli autori e i produttori indicati nel registro sono reputati, sino a prova contraria, autori o produttori delle opere che sono loro attribuite.

    PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 14 NOVEMBRE 2016, N. 220 .

    La tenuta dei registri di pubblicità è disciplinata nel regolamento.

    I registri di cui al presente articolo possono essere tenuti utilizzando mezzi e strumenti informatici.

    Fonte: Normattiva.it.

  • Art. 147 Reg. (UE) 2023/1114 – Modifica della direttiva (UE) 2019/1937

    Art. 147 Reg. (UE) 2023/1114 – Modifica della direttiva (UE) 2019/1937

    Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attività (Markets in Crypto-Assets, MiCA)

    Alla parte I.B dell’allegato della direttiva (UE) 2019/1937 è aggiunto il punto seguente:

    «xxii) Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937 ( GU L 150 del 9.6.2023, pag. 40 ).».

  • Art. 1 L. 633/1941 – Opere protette: nozione e requisiti

    Testo della norma consultabile sul portale ufficiale Normattiva. Di seguito la lettura divulgativa a cura della redazione.

  • Art. 38 L. 633/1941

    Art. 38 L. 633/1941

    Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.

    Nell'opera collettiva, salvo patto in contrario, il diritto di utilizzazione economica spetta all'editore dell'opera stessa, senza pregiudizio derivante dall'applicazione dell'art.

    Ai singoli collaboratori dell'opera collettiva è riservato il diritto di utilizzare la propria opera separatamente, con l'osservanza dei patti convenuti, e in difetto, delle norme seguenti.

    Fonte: Normattiva.it.

  • Prestiti e finanziamenti 2026: come cambia l’imposta di bollo, esempio

    In sintesi

    • Sono esclusi dall’imposta di bollo i contratti di credito ai consumatori (titolo VI TUB) con importo inferiore a 200 euro.
    • Sono esclusi i contratti nei quali è escluso il pagamento di interessi o di altri oneri a carico del consumatore.
    • Sono esclusi i contratti in cui il consumatore corrisponde esclusivamente commissioni non significative, con rimborso entro tre mesi dall’utilizzo delle somme.
    • Le esclusioni modificano la nota 2-bis dell’art. 2 della tariffa DPR 642/1972 e la nota 3 dell’art. 2 dell’allegato 3 al D.Lgs. 123/2025, coordinandosi con la disciplina del TUB.
    • La modifica è in vigore dal 1° gennaio 2026 e non richiede decreti attuativi.

    Cosa prevede la Legge di Bilancio 2026

    Il comma 145 della L. 199/2025 integra la nota 2-bis dell’art. 2 della tariffa, parte I, allegata al DPR 642/1972, escludendo dall’ambito applicativo dell’imposta di bollo i contratti di credito ai consumatori del titolo VI TUB in tre ipotesi specifiche: importo inferiore a 200 euro, assenza di interessi e altri oneri, oppure presenza di sole commissioni non significative con rimborso entro tre mesi dall’utilizzo. La norma coordina il perimetro fiscale con la disciplina del credito ai consumatori.

    Approfondimento normativo completo: Comma 145 LB 2026: imposta di bollo e credito ai consumatori.

    Il comma 145 e le nuove esclusioni dall'imposta di bollo sui contratti di credito ai consumatori

    La Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025), comma 145, interviene sulla disciplina dell’imposta di bollo applicabile ai contratti di credito ai consumatori, modificando la nota 2-bis dell’articolo 2 della tariffa, parte I, allegata al DPR 642/1972 (e la disposizione corrispondente nell’allegato 3 al D.Lgs. 123/2025). La modifica introduce nel testo normativo l’espressa esclusione dall’imposta di bollo per tre categorie specifiche di contratti rientranti nel titolo VI del D.Lgs. 385/1993 (Testo Unico Bancario).

    Le tre fattispecie escluse sono: (a) i contratti di credito di importo inferiore a 200 euro; (b) i contratti di credito nei quali è escluso il pagamento di interessi o di altri oneri a carico del consumatore; (c) i contratti di credito a fronte dei quali il consumatore è tenuto a corrispondere esclusivamente commissioni per un importo non significativo, se il rimborso deve avvenire entro tre mesi dall’utilizzo delle somme. La norma è direttamente applicabile dal 1° gennaio 2026 e non necessita di decreti attuativi.

    La ratio della disposizione è di allineare il perimetro fiscale alle esenzioni già previste dalla disciplina consumeristica del credito, evitando che l’imposta di bollo gravi su operazioni di credito di modestissimo importo o a condizioni particolarmente favorevoli per il consumatore. Il coordinamento avviene con gli artt. 121 e 122 TUB, che definiscono il perimetro e le esclusioni dalla disciplina del credito ai consumatori.

    Checklist: il contratto di credito rientra nelle nuove esclusioni dall'imposta di bollo?

    • Il contratto rientra nell’ambito del credito ai consumatori disciplinato dal titolo VI del D.Lgs. 385/1993 (TUB).
    • Verificare se l’importo del credito è inferiore a 200 euro: in tal caso l’imposta di bollo non è dovuta.
    • Verificare se il contratto prevede l’assenza totale di interessi e di altri oneri a carico del consumatore: in tal caso l’imposta di bollo non è dovuta.
    • Verificare se il contratto prevede esclusivamente commissioni non significative con obbligo di rimborso entro tre mesi dall’utilizzo: in tal caso l’imposta di bollo non è dovuta.
    • Per i contratti che non rientrano in nessuna delle tre esclusioni, l’imposta di bollo rimane applicabile secondo le regole ordinarie della tariffa DPR 642/1972.

    Tizio: contratto di credito al consumo di 150 euro per un acquisto rateale

    Scenario. Tizio stipula a marzo 2026 con una finanziaria un contratto di credito al consumo (titolo VI TUB) per acquistare un elettrodomestico di modesto valore. L’importo del credito è di 150 euro.

    Come si legge in pratica. Il contratto rientra nell’ambito del credito ai consumatori del titolo VI TUB. L’importo (150 euro) è inferiore alla soglia di 200 euro prevista dal comma 145. Pertanto, il contratto è escluso dall’imposta di bollo ai sensi della nota 2-bis modificata. La finanziaria non dovrà applicare l’imposta di bollo su questo contratto. L’esclusione opera automaticamente dal 1° gennaio 2026 senza necessità di adempimenti specifici da parte del consumatore.

    Punti chiave per Tizio

    • Importo del credito: 150 euro, inferiore alla soglia di 200 euro.
    • Esclusione dall’imposta di bollo: operativa dal 1° gennaio 2026.
    • Nessun adempimento specifico richiesto al consumatore.
    • La finanziaria gestisce l’applicazione dell’esclusione nei propri sistemi.
    • Se l’importo fosse 200 euro o superiore, l’esclusione per soglia non si applicherebbe.

    Caia: contratto di buy now pay later senza interessi con rimborso in 3 mesi

    Scenario. Caia utilizza un servizio di pagamento dilazionato (buy now pay later) tramite una piattaforma fintech per un acquisto di 350 euro. Il contratto prevede rimborso in 3 rate mensili senza interessi né altri oneri, con solo una commissione di gestione simbolica e rimborso completato entro 3 mesi dall’utilizzo.

    Come si legge in pratica. L’importo (350 euro) supera la soglia dei 200 euro, quindi la prima esclusione non si applica. Tuttavia, il contratto potrebbe rientrare nelle altre due fattispecie escluse: (b) assenza di interessi e altri oneri, oppure (c) presenza di sole commissioni non significative con rimborso entro tre mesi. Se il contratto esclude interessi e altri oneri (e la commissione è l’unica voce), la verifica si concentra sul requisito della non significatività della commissione. La norma non definisce la soglia di commissione ‘non significativa’: occorre attendere eventuali chiarimenti interpretativi.

    Punti chiave per Caia

    • Importo superiore a 200 euro: la prima esclusione non si applica.
    • Verificare se il contratto soddisfa la seconda esclusione (assenza di interessi e altri oneri).
    • Per la terza esclusione: la commissione deve essere ‘non significativa’ e il rimborso entro 3 mesi.
    • La norma non definisce ‘non significativo’: attendere chiarimenti interpretativi del MEF o dell’AdE.
    • La finanziaria/piattaforma fintech è responsabile dell’applicazione corretta dell’esclusione.

    Sempronio: finanziaria che gestisce un portafoglio di micro-crediti ai consumatori

    Scenario. Sempronio gestisce una finanziaria che eroga crediti al consumo. Prima del 2026, applicava l’imposta di bollo su tutti i contratti del titolo VI TUB, inclusi quelli di importo inferiore a 200 euro. Dal 1° gennaio 2026 deve adeguare i propri sistemi.

    Come si legge in pratica. Il comma 145 produce effetti diretti sui processi operativi degli intermediari finanziari. Sempronio deve aggiornare i propri sistemi di gestione documentale per identificare automaticamente i contratti che rientrano nelle tre categorie escluse (importo < 200 euro; assenza di interessi e oneri; sole commissioni non significative con rimborso ≤ 3 mesi) e non applicare l'imposta di bollo su di essi. La corretta applicazione dell’esclusione è responsabilità dell’intermediario: eventuali errori nell’applicazione o nella mancata applicazione dell’imposta espongono la finanziaria a rischi di contestazione.

    Punti chiave per Sempronio (finanziaria)

    • Aggiornare i sistemi documentali per classificare i contratti nelle tre categorie di esclusione.
    • La soglia di 200 euro è verificabile automaticamente; l’assenza di interessi/oneri richiede controllo contrattuale.
    • Il criterio della commissione ‘non significativa’ è interpretativo: attendere chiarimenti ufficiali.
    • L’esclusione è applicabile dal 1° gennaio 2026: verificare i contratti stipulati da tale data.
    • Consultare un esperto fiscale e legale per la gestione del portafoglio transitorio (contratti in corso al 31/12/2025).

    Quando conviene una verifica

    Le nuove esclusioni dall’imposta di bollo sui contratti di credito ai consumatori richiedono un aggiornamento dei processi operativi degli intermediari. Un esperto in fiscalità bancaria può aiutarti a classificare correttamente il portafoglio contratti e gestire i profili interpretativi aperti. Consulta un esperto in fiscalità bancaria e finanziaria.

    Norme e fonti collegate

    Domande frequenti

    Qual è la soglia esatta al di sotto della quale il contratto è escluso dall'imposta di bollo?

    Il comma 145 fissa la soglia a 200 euro di importo del credito. I contratti con importo strettamente inferiore a 200 euro sono esclusi dall’imposta di bollo. La norma non chiarisce se la soglia si applichi all’importo iniziale del credito concesso o all’importo effettivamente erogato: in assenza di chiarimenti, si ritiene prudente fare riferimento all’importo del credito indicato nel contratto.

    I contratti BNPL (buy now pay later) rientrano nelle esclusioni del comma 145?

    I contratti BNPL possono rientrare nelle esclusioni del comma 145 se soddisfano le condizioni previste. In particolare, sono esclusi se: l’importo è inferiore a 200 euro; oppure se non prevedono interessi né altri oneri; oppure se prevedono solo commissioni non significative con rimborso entro tre mesi. La qualificazione del BNPL come credito ai consumatori ai sensi del titolo VI TUB e la verifica delle condizioni specifiche devono essere valutate caso per caso, anche in relazione al D.Lgs. 123/2025.

    Cosa si intende per commissione 'non significativa' ai fini dell'esclusione dall'imposta di bollo?

    La norma non definisce la soglia di non significatività della commissione. Si tratta di un concetto aperto che necessita di chiarimenti interpretativi, verosimilmente da parte del MEF o dell’Agenzia delle Entrate. In attesa di tali chiarimenti, gli intermediari devono applicare il principio con prudenza, documentando le scelte interpretative adottate. Il criterio si coordina con la definizione di credito ai consumatori del titolo VI TUB e con il D.Lgs. 123/2025.

    L'esclusione si applica anche ai contratti stipulati prima del 1° gennaio 2026?

    La norma è in vigore dal 1° gennaio 2026. Per i contratti già in essere al 31 dicembre 2025, la questione del regime applicabile dipende dal momento in cui l’imposta di bollo è dovuta (formazione o esecuzione del contratto). In generale, per i contratti stipulati prima del 1° gennaio 2026, si applica la disciplina vigente al momento della loro formazione. Per i rinnovi o le nuove erogazioni su linee di credito preesistenti stipulati dal 1° gennaio 2026 in poi, vale la nuova disciplina.

    Il comma 145 modifica anche altri profili dell'imposta di bollo sui contratti finanziari?

    No. Il comma 145 interviene esclusivamente sulle note 2-bis e 3 dell’art. 2 della tariffa DPR 642/1972 (e della disposizione corrispondente nel D.Lgs. 123/2025), introducendo le tre esclusioni specifiche per i contratti di credito ai consumatori del titolo VI TUB. Non modifica le aliquote, le modalità di versamento, né le esenzioni previste per altre tipologie di contratti bancari o finanziari. L’imposta di bollo sugli estratti conto, sui dossier titoli e sugli altri contratti finanziari rimane invariata.

  • Art. 159 L. 633/1941

    Art. 159 L. 633/1941

    Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.

    La rimozione o la distruzione prevista nell'articolo 158 non può avere per oggetto che gli esemplari o copie illecitamente riprodotte o diffuse, nonché gli apparecchi impiegati per la riproduzione o diffusione che non sono prevalentemente adoperati per diversa riproduzione o diffusione.

    Se gli esemplari, le copie e gli apparecchi di cui al comma 1 sono suscettibili, previa adeguata modifica, di una utilizzazione legittima da parte dell'autore della violazione, può essere disposto dal giudice il loro ritiro temporaneo dai commercio con possibilità di un loro reinserimento a seguito degli adeguamenti imposti a garanzia del rispetto del diritto.

    Se una parte dell'esemplare, della copia o dell'apparecchio di cui al comma 1 può essere impiegata per una diversa riproduzione o diffusione, l'interessato può chiedere, a sue spese, la separazione di questa parte nel proprio interesse.

    Se l'esemplare o la copia dell'opera o l'apparecchio di cui si chiede la rimozione o la distruzione hanno singolare pregio artistico o scientifico, il giudice ne può ordinare di ufficio il deposito in un pubblico museo.

    Il danneggiato può sempre chiedere che gli esemplari, le copie e gli apparecchi soggetti alla distruzione gli siano aggiudicati per un determinato prezzo in conto del risarcimento dovutogli.

    I provvedimenti della distruzione e della aggiudicazione non colpiscono gli esemplari o le copie contraffatte acquistati in buona fede per uso personale.

    L'applicazione delle misure di cui al presente articolo deve essere proporzionata alla gravità della violazione e tenere conto degli interessi dei terzi.

    Fonte: Normattiva.it.

  • Art. 355 D.Lgs. 209/2005 – Entrata in vigore

    Art. 355 D.Lgs. 209/2005 – Entrata in vigore

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    1. Il presente codice entra in vigore il 1° gennaio 2006.

    2. In sede di prima applicazione le disposizioni di attuazione sono emanate entro ventiquattro mesi dal termine di cui al comma 1. Il presente decreto, munito dei sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 7 settembre 2005 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Scajola, Ministro delle attività produttive La Malfa, Ministro per le politiche comunitarie Baccini, Ministro per la funzione pubblica Siniscalco, Ministro dell'economia e delle finanze Castelli, Ministro della giustizia Visto, il Guardasigilli: Castelli

  • Ritenuta sui servizi alle imprese dal 2028: come prepararsi, caso pratico

    In sintesi

    • Ritenuta d’acconto dello 0,5% nel 2028 e dell’1% dal 2029 sui corrispettivi per servizi e beni d’impresa
    • Si applica solo a chi non ha aderito al concordato preventivo biennale (CPB) né all’adempimento collaborativo
    • In vigore dal 1° gennaio 2026, ma applicazione operativa ai pagamenti dal 1° gennaio 2028
    • Norma in attesa di decreto attuativo dell’Agenzia delle Entrate (atteso entro il 2027)
    • Finalità dichiarata: potenziare la base informativa per l’analisi del rischio fiscale e il PNRR

    Cosa prevede la Legge di Bilancio 2026

    I commi 112-116 della legge di bilancio 2026 (L. 199/2025), in vigore dal 1° gennaio 2026 ma con applicazione operativa ai pagamenti dal 1° gennaio 2028, modificano l’art. 25, primo comma, del DPR 29 settembre 1973, n. 600, introducendo una ritenuta d’acconto dello 0,5% per il 2028 e dell’1% dal 2029, sui corrispettivi per prestazioni di servizi e cessioni di beni nell’esercizio di impresa, a carico dei soggetti che non abbiano aderito al concordato preventivo biennale né al regime di adempimento collaborativo. La norma è in attesa di decreto attuativo dell’Agenzia delle Entrate.

    Approfondimento normativo completo: Commi 112-116 LB 2026: ritenuta acconto su servizi e imprese fuo.

    La ritenuta sui servizi alle imprese introdotta dalla legge di bilancio 2026

    I commi 112-116 della legge di bilancio 2026 introducono una nuova ritenuta d’acconto sulle prestazioni di servizi e sulle cessioni di beni effettuate nell’esercizio di impresa. La misura modifica l’art. 25, primo comma, del DPR 29 settembre 1973, n. 600, inserendo un’aliquota progressiva: lo 0,5 per cento per l’anno 2028 e l’1 per cento a decorrere dall’anno 2029. La norma è formalmente in vigore dal 1° gennaio 2026, ma l’applicazione operativa ai pagamenti è fissata al 1° gennaio 2028.

    La ritenuta non ha carattere universale: si applica esclusivamente ai soggetti residenti e alle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti che, al momento di ricevere il pagamento, non abbiano aderito alla proposta di concordato preventivo biennale (CPB) ai sensi dell’art. 9 del D.Lgs. 12 febbraio 2024, n. 13, né si trovino nel regime di adempimento collaborativo di cui agli artt. da 3 a 7 del D.Lgs. 5 agosto 2015. Chi aderisce a uno di questi regimi di compliance fiscale è escluso dall’applicazione della ritenuta.

    La finalità dichiarata dalla norma è duplice: da un lato, potenziare la base informativa a disposizione dell’Amministrazione finanziaria per le attività di analisi del rischio di cui all’art. 2 del D.Lgs. 12 febbraio 2024, n. 13; dall’altro, consolidare gli effetti della riforma 1.12 «Riforma dell’amministrazione fiscale» del PNRR. Rimangono da definire, tramite provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate atteso entro il 2027, le modalità attuative: codici tributo, gestione della Certificazione Unica, raccordo con il CPB e con il regime di adempimento collaborativo.

    Cosa deve valutare l'impresa per prepararsi alla ritenuta dal 2028

    • Verificare se si rientra nell’ambito soggettivo della norma (soggetti residenti o stabili organizzazioni in Italia)
    • Valutare la convenienza dell’adesione al concordato preventivo biennale, che esonera dalla ritenuta
    • Monitorare la pubblicazione del decreto attuativo dell’Agenzia delle Entrate (atteso entro il 2027)
    • Pianificare con il commercialista l’impatto sulla liquidità, poiché la ritenuta anticipa un’imposta che sarà poi portata in compensazione
    • Aggiornare i sistemi di fatturazione e gestione amministrativa in tempo utile rispetto al 1° gennaio 2028

    Caso 1: Tizio, titolare di ditta individuale che non aderisce al CPB

    Scenario. Tizio è titolare di una ditta individuale che presta servizi di manutenzione a un’impresa committente. Nel febbraio 2028 emette una fattura ipotetica di 10.000 euro per prestazioni di servizi. Non ha aderito al concordato preventivo biennale né al regime di adempimento collaborativo. Il committente verifica l’obbligo di applicare la ritenuta prevista dai commi 112-116 LB 2026.

    Come si legge in pratica. Poiché Tizio non ha aderito né al CPB né all’adempimento collaborativo, il committente deve applicare la ritenuta dello 0,5% prevista per il 2028. Su un corrispettivo ipotetico di 10.000 euro, la ritenuta ammonta a 50 euro: il committente versa 50 euro all’erario e corrisponde 9.950 euro a Tizio. La ritenuta costituisce un acconto sulle imposte sui redditi di Tizio e sarà scomputata in sede di dichiarazione. Si tratta di importi ipotetici a fini illustrativi: i codici tributo e le modalità operative saranno definiti dal decreto attuativo dell’Agenzia delle Entrate, atteso entro il 2027.

    Riepilogo Caso 1

    • Corrispettivo ipotetico: 10.000 euro (esempio illustrativo)
    • Aliquota ritenuta 2028: 0,5% (commi 112-116 LB 2026)
    • Ritenuta ipotetica trattenuta dal committente: 50 euro
    • Importo netto ipotetico corrisposto a Tizio: 9.950 euro
    • Nota: importi illustrativi; modalità operative definite da decreto attuativo atteso entro 2027

    Caso 2: Caia, società che ha aderito al concordato preventivo biennale

    Scenario. Caia è titolare di una Srl che nel 2028 riceve pagamenti da vari committenti per prestazioni di servizi informatici. La società ha aderito regolarmente al concordato preventivo biennale ai sensi dell’art. 9 del D.Lgs. 12 febbraio 2024, n. 13, nel periodo di proposta rilevante. I committenti vogliono sapere se devono applicare la ritenuta prevista dai commi 112-116 LB 2026.

    Come si legge in pratica. Poiché la Srl di Caia ha aderito al CPB, i commi 112-116 LB 2026 non si applicano: la ritenuta sui corrispettivi è espressamente esclusa per i soggetti che, al momento di ricevere il pagamento, abbiano aderito alla proposta di concordato preventivo biennale. I committenti non devono effettuare alcuna trattenuta. Caia deve essere in grado di documentare l’adesione al CPB per esimersi dall’applicazione della ritenuta, secondo le indicazioni che saranno fornite dal decreto attuativo dell’Agenzia delle Entrate.

    Riepilogo Caso 2

    • Soggetto: Srl aderente al concordato preventivo biennale (CPB)
    • Ritenuta commi 112-116 LB 2026: non applicabile per effetto dell’adesione al CPB
    • Obbligo committente: nessuna trattenuta se il fornitore documenta l’adesione al CPB
    • Documentazione richiesta: prova dell’adesione al CPB (modalità da definire con decreto attuativo)
    • Effetto sulla liquidità: nessuno per i soggetti in regime CPB

    Caso 3: Sempronio, fornitore non residente con stabile organizzazione in Italia

    Scenario. Sempronio opera tramite la stabile organizzazione italiana di una società estera. Nel 2029, la stabile organizzazione riceve pagamenti per servizi resi a imprese italiane. Non ha aderito al CPB né al regime di adempimento collaborativo. I committenti si interrogano se la ritenuta prevista dai commi 112-116 LB 2026 si applichi anche alle stabili organizzazioni di soggetti non residenti.

    Come si legge in pratica. I commi 112-116 LB 2026 includono espressamente tra i soggetti passivi le stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. Dal 2029, i committenti che pagano la stabile organizzazione di Sempronio devono quindi applicare la ritenuta dell’1% (aliquota prevista dall’anno 2029 in poi), a condizione che la stabile organizzazione non abbia aderito al CPB né al regime di adempimento collaborativo. Gli importi nelle fatture concrete dipenderanno dai corrispettivi pattuiti; le modalità operative saranno definite dal decreto attuativo dell’Agenzia delle Entrate atteso entro il 2027.

    Riepilogo Caso 3

    • Soggetto: stabile organizzazione in Italia di società non residente
    • Aliquota ritenuta 2029: 1% (commi 112-116 LB 2026)
    • Applicabilità: confermata, le stabili organizzazioni rientrano nell’ambito soggettivo
    • Esclusione possibile: adesione al CPB o al regime di adempimento collaborativo
    • Nota: modalità operative definite da decreto attuativo Agenzia delle Entrate (atteso entro 2027)

    Quando conviene una verifica

    Vuoi valutare se conviene aderire al concordato preventivo biennale per evitare la ritenuta dal 2028? Un esperto può orientarti. Parla con un commercialista.

    Norme e fonti collegate

    Domande frequenti

    Quando entra in vigore concretamente la ritenuta sui servizi alle imprese?

    I commi 112-116 della legge di bilancio 2026 sono formalmente in vigore dal 1° gennaio 2026, ma l’applicazione operativa ai pagamenti decorre dal 1° gennaio 2028. Per il 2028 l’aliquota è dello 0,5%; dall’anno 2029 in poi l’aliquota sale all’1%. La norma è inoltre in attesa del decreto attuativo dell’Agenzia delle Entrate, atteso entro il 2027, che definirà codici tributo, Certificazione Unica e modalità operative.

    Chi è escluso dalla ritenuta introdotta dai commi 112-116 LB 2026?

    Sono esclusi dall’applicazione della ritenuta i soggetti che, al momento di ricevere il pagamento, abbiano aderito alla proposta di concordato preventivo biennale ai sensi dell’art. 9 del D.Lgs. 12 febbraio 2024, n. 13, oppure si trovino nel regime di adempimento collaborativo di cui agli artt. da 3 a 7 del D.Lgs. 5 agosto 2015. Per tutti gli altri soggetti residenti e per le stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti, la ritenuta si applica.

    La ritenuta si applica anche alle cessioni di beni, oltre che ai servizi?

    Sì. I commi 112-116 LB 2026 modificano l’art. 25 DPR 600/73 con riferimento ai «corrispettivi per le prestazioni di servizi e le cessioni di beni effettuate nell’esercizio di imprese». L’ambito oggettivo include quindi sia le prestazioni di servizi sia le cessioni di beni, purché effettuate nell’esercizio di un’impresa da soggetti rientranti nell’ambito soggettivo della norma.

    Cosa succede alla ritenuta in sede di dichiarazione dei redditi?

    La ritenuta è prevista «a titolo di acconto delle imposte sui redditi». Ciò significa che non costituisce un’imposta definitiva, ma un anticipo che il soggetto passivo potrà scomputare in sede di dichiarazione annuale dei redditi, analogamente a quanto già avviene per altre ritenute d’acconto. Le modalità precise di raccordo con la dichiarazione e con il concordato preventivo biennale saranno definite dal decreto attuativo dell’Agenzia delle Entrate.

    Il decreto attuativo è già stato pubblicato?

    No. La norma prevede espressamente l’emanazione di un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate per la definizione delle modalità attuative della ritenuta, inclusi codici tributo, Certificazione Unica, raccordo con il CPB e con il regime di adempimento collaborativo. Tale provvedimento è atteso entro il 2027, per consentire l’applicazione operativa della ritenuta a partire dal 1° gennaio 2028. Questa pagina sarà aggiornata quando il decreto sarà pubblicato.

    Vedi anche: Ritenute non versate dal sostituto, Ritenute del condominio sugli appalti, Ritenuta d’acconto su provvigioni di agenti e rappresentanti, Ritenuta d’acconto di professionisti e autonomi al 20%, Ritenuta d’acconto e Versare le ritenute con F24.

  • Articolo 90 TU Giustizia Tributaria – Provvedimenti sulla sospensione e sull’interruzione del

    Art. 90 D.Lgs. 175/2024 – Provvedimenti sulla sospensione e sull’interruzione del processo

    Testo vigente – D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria) (aggiornato da Normattiva)

    1. La sospensione è disposta e l'interruzione è dichiarata dal presidente della sezione con decreto o dalla corte di giustizia tributaria con ordinanza.

    2. Avverso il decreto del presidente è ammesso reclamo ai sensi dell'articolo 76.

  • Fondo caregiver familiare 2026: a chi è destinato e cosa prevede, esempio

    In sintesi

    • Istituito un Fondo MEF con 1,15 milioni di euro per il 2026 e 207 milioni annui dal 2027
    • Il Fondo è una copertura finanziaria: non attribuisce prestazioni o diritti soggettivi immediati
    • La disciplina sostanziale richiede una legge ordinaria che definisca la figura del caregiver
    • Nessun termine fissato per l’emanazione della legge attuativa
    • Finalità: riconoscimento del valore sociale ed economico dell’attività di cura non professionale

    Cosa prevede la Legge di Bilancio 2026

    Il comma 227 della legge di bilancio 2026 (L. 199/2025) istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, un Fondo per il finanziamento di iniziative legislative a sostegno del caregiver familiare, con dotazione di 1,15 milioni di euro per il 2026 e 207 milioni di euro annui dal 2027. Il Fondo è una copertura finanziaria: la disciplina sostanziale – definizione della figura del caregiver e delle prestazioni concrete – richiede una legge ordinaria successiva. Termine non fissato.

    Approfondimento normativo completo: Comma 227 LB26: Fondo per il caregiver familiare delle persone con disabilità.

    Il Fondo caregiver familiare 2026: una copertura finanziaria in attesa della legge attuativa

    La legge di bilancio 2026 (L. 30 dicembre 2025, n. 199) ha istituito, al comma 227, il Fondo per il finanziamento delle iniziative legislative a sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare. La norma risponde a un’esigenza sociale da lungo tempo segnalata: in Italia manca ancora una disciplina organica che riconosca e tuteli chi si dedica quotidianamente all’assistenza di un familiare con disabilità, senza farlo a titolo professionale.

    È essenziale comprendere la natura giuridica del Fondo: si tratta di una copertura finanziaria, non di una prestazione erogabile. Il comma 227 non attribuisce alcun diritto soggettivo al caregiver né definisce chi sia il caregiver familiare ai fini di legge. Per ottenere tali definizioni e le prestazioni concrete – sostegni economici, tutele previdenziali, permessi lavorativi – occorrerà l’approvazione di una successiva legge ordinaria, per la quale la legge di bilancio 2026 si limita a stanziare le risorse.

    La dotazione del Fondo è modulata su due orizzonti temporali. Per il 2026, anno in cui si attende l’avvio dell’iter legislativo della legge attuativa, la dotazione è di 1,15 milioni di euro: una somma contenuta, coerente con la natura preparatoria della fase. A decorrere dal 2027, la dotazione sale a 207 milioni di euro annui, segnalando l’intenzione del legislatore di finanziare a regime un sistema di tutele strutturate. Nessun termine è stato fissato per l’approvazione della legge attuativa.

    Cosa sapere oggi sul Fondo caregiver

    • Il Fondo non eroga prestazioni: non è possibile presentare domande né accedere a benefici economici con la sola legge di bilancio 2026
    • La definizione di ‘caregiver familiare’ non è ancora contenuta in norme vigenti con valore di legge ordinaria
    • Occorre monitorare l’iter parlamentare della legge attuativa, che dovrà definire criteri di accesso, prestazioni e procedure
    • Le attuali tutele per chi assiste un familiare con disabilità rimangono quelle esistenti (L. 104/1992, permessi, congedi parentali)
    • Per situazioni urgenti, consultare un legale o un patronato per verificare i diritti già esigibili con la normativa in vigore

    Caso 1: Tizio, figlio di genitore anziano non autosufficiente

    Scenario. Tizio ha 48 anni e assiste quotidianamente il padre di 78 anni, riconosciuto invalido al 100% e in condizione di non autosufficienza. Ha ridotto il proprio orario di lavoro per poterlo accudire. Sente parlare del Fondo caregiver della legge di bilancio 2026 e chiede se può già ricevere un sostegno economico o un riconoscimento previdenziale per l’attività di cura svolta.

    Come si legge in pratica. Tizio, al momento, non può accedere ad alcun beneficio diretto derivante dal comma 227 della legge di bilancio 2026. Il Fondo istituito dalla norma è una copertura finanziaria destinata a finanziare future iniziative legislative: non attribuisce ancora prestazioni, indennità o tutele previdenziali. Tizio potrà beneficiare delle tutele esistenti: permessi ex L. 104/1992 (tre giorni mensili retribuiti se in rapporto di lavoro dipendente e il padre ha accertata disabilità grave), eventuale congedo straordinario ex D.Lgs. 151/2001. Per accedere al Fondo caregiver nei termini che la futura legge attuativa stabilirà, dovrà attendere l’approvazione e l’entrata in vigore di tale legge, per la quale nessun termine è stato fissato.

    Riepilogo Caso 1

    • Fondo caregiver 2026: istituito ma non operativo per accesso a prestazioni
    • Diritti oggi esigibili: permessi L. 104/1992, congedo straordinario D.Lgs. 151/2001
    • Benefici futuri: subordinati all’approvazione della legge attuativa
    • Nessun termine fissato per la legge attuativa
    • Consiglio: rivolgersi a un patronato per verificare le tutele già esigibili

    Caso 2: Caia, sorella convivente di persona con disabilità grave

    Scenario. Caia, 35 anni, convive con la sorella affetta da una disabilità grave riconosciuta ai sensi della L. 104/1992 art. 3, comma 3. Caia si è dimessa dal lavoro per dedicarsi a tempo pieno all’assistenza. Si chiede se il comma 227 della legge di bilancio 2026 le attribuisce già un’indennità o una copertura contributiva per il periodo di cura.

    Come si legge in pratica. Caia non ha ancora accesso a indennità o coperture contributive derivanti dal Fondo istituito dal comma 227. La norma si limita a stanziare risorse (1,15 milioni nel 2026 e 207 milioni annui dal 2027) per finanziare la futura legge ordinaria che dovrà definire la figura del caregiver e le relative prestazioni. La situazione di Caia è emblematica del vuoto normativo che la riforma intende colmare: chi lascia il lavoro per assistere un familiare con disabilità grave non ha oggi una tutela previdenziale specifica. La legge attuativa, quando approvata, dovrà stabilire se e in quale misura il periodo di cura generi contribuzione figurativa o altre forme di tutela. Nel frattempo, Caia può verificare con un patronato le tutele disponibili ai sensi della L. 104/1992.

    Riepilogo Caso 2

    • Situazione: caregiver a tempo pieno dopo dimissioni volontarie
    • Fondo comma 227: nessuna prestazione erogabile allo stato attuale
    • Vuoto normativo attuale: nessuna copertura previdenziale specifica per il caregiver che lascia il lavoro
    • Dotazione Fondo dal 2027: 207 milioni/anno (base per futura legge attuativa)
    • Percorso consigliato: patronato per L. 104/1992, e monitoraggio iter legge attuativa

    Caso 3: Sempronio, datore di lavoro con dipendente che assiste un figlio con disabilità

    Scenario. Sempronio gestisce un’impresa con 30 dipendenti. Un suo collaboratore, Marco, ha un figlio con disabilità grave ex L. 104/1992 e usufruisce già dei permessi mensili. Marco chiede a Sempronio se, grazie al Fondo caregiver della legge di bilancio 2026, avrà diritto a ulteriori benefici o se l’azienda riceverà qualche incentivo per mantenerlo in organico nonostante le frequenti assenze.

    Come si legge in pratica. Né Marco né Sempronio possono ancora far valere diritti specifici derivanti dal Fondo istituito dal comma 227. Il Fondo non prevede, nel testo del comma, incentivi per i datori di lavoro né benefici aggiuntivi per i lavoratori-caregiver rispetto a quelli già garantiti dalla L. 104/1992. Le prestazioni concrete – che potranno includere indennità per il caregiver, sgravi contributivi per le aziende o altri strumenti – saranno definite solo dalla futura legge ordinaria. Sempronio deve continuare ad applicare la normativa vigente: concessione dei permessi retribuiti ex L. 104/1992, con rimborso da parte dell’INPS della quota a carico del datore di lavoro nei limiti di legge. Non esistono, allo stato attuale, ulteriori obblighi o incentivi derivanti dal comma 227.

    Riepilogo Caso 3

    • Fondo comma 227: non crea obblighi né incentivi immediati per il datore di lavoro
    • Normativa applicabile ora: L. 104/1992 con permessi retribuiti e rimborso INPS
    • Benefici futuri per aziende o lavoratori: da definire con legge ordinaria attuativa
    • Nessun termine fissato per la legge attuativa
    • Consiglio per Sempronio: nessuna azione aggiuntiva richiesta in attesa della legge

    Quando conviene una verifica

    Per orientarti tra le tutele già disponibili per il caregiver familiare: Consulta un esperto di diritto della famiglia o previdenziale.

    Norme e fonti collegate

    Domande frequenti

    Il Fondo caregiver del comma 227 eroga già contributi o indennità nel 2026?

    No. Il comma 227 della legge di bilancio 2026 istituisce un Fondo che è, allo stato attuale, una mera copertura finanziaria: non eroga alcuna prestazione né attribuisce diritti soggettivi al singolo caregiver. Le somme stanziate (1,15 milioni nel 2026, 207 milioni annui dal 2027) serviranno a finanziare la futura legge ordinaria che dovrà definire la figura del caregiver e le relative tutele. Finché tale legge non sarà approvata, non è possibile presentare alcuna domanda né accedere ad alcun beneficio specifico.

    Chi è il 'caregiver familiare' secondo la legge di bilancio 2026?

    La legge di bilancio 2026 non fornisce una definizione di caregiver familiare. Il comma 227 indica soltanto la finalità del Fondo: finanziare iniziative legislative per la definizione della figura del caregiver familiare delle persone con disabilità e il riconoscimento del valore sociale ed economico dell’attività di cura non professionale. La definizione legislativa, con i relativi criteri (grado di parentela, convivenza, ore di cura settimanali, ecc.), dovrà essere stabilita dalla futura legge ordinaria.

    Entro quando sarà approvata la legge attuativa sul caregiver familiare?

    La legge di bilancio 2026 non fissa alcun termine per l’approvazione della legge ordinaria attuativa. Lo stanziamento di 1,15 milioni per il 2026 e di 207 milioni annui a decorrere dal 2027 segnala che il legislatore prevede un iter che possa portare la legge attuativa a regime dal 2027, ma non si tratta di un termine vincolante. L’approvazione dipende dall’iter parlamentare e dalle priorità legislative del Governo, che non sono state fissate dalla legge di bilancio.

    Quali tutele ha oggi un caregiver familiare in attesa della legge attuativa?

    In assenza di una legge organica sul caregiver, le tutele oggi disponibili si trovano in provvedimenti settoriali: la L. 104/1992 garantisce permessi retribuiti (tre giorni mensili per il lavoratore dipendente che assiste un familiare con disabilità grave); il D.Lgs. 151/2001 prevede il congedo straordinario biennale retribuito per i familiari conviventi; alcune regioni hanno normative specifiche di sostegno. Per le situazioni più complesse è consigliabile rivolgersi a un patronato o a un legale specializzato.

    Il Fondo caregiver riguarda solo le persone con disabilità o anche gli anziani non autosufficienti?

    Il comma 227 fa riferimento al caregiver delle persone con disabilità, categoria che comprende anche gli anziani con disabilità riconosciuta. Tuttavia, l’ambito soggettivo preciso – se includere anche la non autosufficienza in senso lato o limitarsi alle disabilità certificate secondo specifici parametri di legge (ad esempio ex L. 104/1992) – sarà definito dalla futura legge ordinaria attuativa. Non è possibile, allo stato attuale, stabilire con certezza se e come il Fondo coprirà la cura degli anziani non autosufficienti senza disabilità formalmente riconosciuta.

  • Art. 347 D.Lgs. 209/2005 – Potestà legislativa delle Regioni

    Art. 347 D.Lgs. 209/2005 – Potestà legislativa delle Regioni

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    1. Lo Stato esercita la legislazione nella materia assicurativa ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e) ed l), della Costituzione.

    2. Le Regioni a statuto speciale, alle quali sono riconosciuti, in base alle norme di attuazione dei rispettivi statuti, poteri nelle materie regolate dal presente codice, provvedono a emanare norme di attuazione nel rispetto delle disposizioni di principio non derogabili contenute nel codice medesimo.

    3. Sono riservati alla competenza del Ministro dello sviluppo economico e all' IVASS , secondo le norme dettate dal presente codice, i provvedimenti nei confronti delle imprese di assicurazione e di riassicurazione ammesse al mutuo riconoscimento, delle imprese comunitarie che operano nel territorio della Repubblica in regime di stabilimento o di prestazione di servizi, delle sedi secondarie di imprese di assicurazione e di riassicurazione extracomunitarie, degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione … .

    4. Nei casi in cui la normativa regionale preveda l'adozione di provvedimenti nei confronti delle mutue di assicurazione di cui al titolo IV, con particolare riferimento al rilascio ed alla revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività, all'approvazione delle modificazioni statutarie e all'approvazione delle operazioni di trasferimento del portafoglio, di trasformazione e di fusione o scissione, l' IVASS esprime, ai fini di vigilanza, un parere vincolante. Le valutazioni di vigilanza sono riservate all' IVASS .

    5. Sono inderogabili e prevalgono sulle contrarie disposizioni già emanate le norme dettate dai commi 3 e 4.

  • Dimissioni nel CCNL Stabilimenti Balneari: come darle, preavviso e telematiche

    CCNL Stabilimenti Balneari

    Dimissioni nel CCNL Stabilimenti Balneari: come darle, preavviso e telematiche

    Quando un dipendente decide di lasciare il posto deve seguire la via telematica voluta dalla legge e rispettare il preavviso previsto dal contratto. Sapere come si compila il modulo, entro quando si può revocare e quando le dimissioni sono «per giusta causa» fa la differenza tra un’uscita ordinata e una piena di contenziosi.

    In sintesi

    Per dimettersi occorre il modulo telematico (art. 26 D.Lgs. 151/2015), compilabile online o tramite patronato/sindacato e revocabile entro 7 giorni. Il preavviso, la cui durata è stabilita dal CCNL, decorre di norma dal 1° o dal 16 del mese; il mancato preavviso comporta un’indennità pari alla retribuzione del periodo non lavorato. Giusta causa: niente preavviso, NASpI dovuta.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Associazione datoriale di categoria · CGIL · CISL · UIL di categoria
    Istituti trattati
    Dimissioni volontarie · Preavviso da CCNL · Modulo telematico · Revoca entro 7 giorni
    Riferimenti
    Artt. 2118-2119 c.c. · Art. 26 D.Lgs. 151/2015 (dimissioni telematiche) · Preavviso del CCNL
    Fonte
    Testo del CCNL depositato presso il CNEL

    Che cosa sono le dimissioni

    Le dimissioni sono l’atto con cui il lavoratore recede dal contratto. Nel rapporto a tempo indeterminato il recesso è libero, ma richiede un preavviso (art. 2118 c.c.); quando ricorre una causa che non consente la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto, le dimissioni possono essere date per giusta causa senza preavviso (art. 2119 c.c.). A differenza del licenziamento, qui è il dipendente a prendere l’iniziativa: per questo la legge circonda l’atto di garanzie, per evitare dimissioni «in bianco» o estorte.

    Le dimissioni telematiche: la procedura obbligatoria

    Dal 2016 le dimissioni (e le risoluzioni consensuali) si comunicano solo per via telematica, a pena di inefficacia (art. 26 D.Lgs. 151/2015). Una semplice lettera o un’e-mail non bastano.

    Come si fa

    Il modulo si compila e si trasmette in due modi:

    Modalità Come
    In autonomia Sul portale Servizi Lavoro del Ministero, con identità digitale (SPID/CIE)
    Con un intermediario Tramite patronato, organizzazione sindacale, consulente del lavoro, ente bilaterale o Ispettorato del lavoro
    Il modulo riporta la data di decorrenza che il lavoratore sceglie: è importante indicarla coerentemente con il preavviso dovuto al CCNL.

    La revoca

    Entro 7 giorni dalla trasmissione le dimissioni possono essere revocate, sempre con modalità telematica: in tal caso il rapporto di lavoro prosegue normalmente.

    Eccezioni alla forma telematica

    Non serve il modulo telematico per le dimissioni rese durante il periodo di prova, nel lavoro domestico e nelle sedi «protette» (conciliazioni in sede sindacale o davanti all’Ispettorato). Per i neogenitori entro i 3 anni del bambino resta invece necessaria la convalida presso l’Ispettorato del lavoro (art. 55 D.Lgs. 151/2001).

    Il preavviso e la sua durata

    Il recesso del lavoratore richiede un preavviso (art. 2118 c.c.), cioè un periodo in cui si continua a lavorare prima della cessazione effettiva. La sua durata è stabilita dal CCNL e cresce, in genere, con il livello e con l’anzianità: per gli importi e i giorni precisi si rinvia alle tabelle contrattuali del settore.

    Mancato preavviso

    Se il dipendente lascia il lavoro senza rispettare il preavviso, deve al datore un’indennità sostitutiva pari alla retribuzione del periodo non lavorato, di norma trattenuta sul saldo finale. Il datore può comunque liberare anticipatamente il lavoratore, rinunciando al preavviso.

    Quando decorre

    Spesso il CCNL fa decorrere il preavviso dal 1° o dal 16 del mese: la data di consegna delle dimissioni incide quindi sul giorno effettivo di uscita.

    Dimissioni volontarie e per giusta causa a confronto

    Aspetto Dimissioni volontarie Dimissioni per giusta causa
    Riferimento Art. 2118 c.c. Art. 2119 c.c.
    Preavviso Dovuto, secondo il CCNL Non dovuto (recesso immediato)
    Modulo telematico
    NASpI Di regola no Sì, spetta
    Esempi tipici Nuovo impiego, scelta personale Stipendi non pagati, mobbing, demansionamento grave, molestie
    La «giusta causa» deve essere reale e dimostrabile: conviene indicarne i motivi nel modulo e conservare la documentazione, perché da essa dipende il diritto alla NASpI.

    Dimissioni e NASpI: quando spetta la disoccupazione

    La NASpI è pensata per chi perde involontariamente il lavoro: per questo, di norma, non spetta a chi si dimette. Esistono però eccezioni in cui le dimissioni sono equiparate a una perdita involontaria dell’impiego:

    • dimissioni per giusta causa (art. 2119 c.c.);
    • dimissioni della lavoratrice madre o del lavoratore padre nel periodo tutelato (fino a 1 anno del bambino), con convalida all’Ispettorato;
    • risoluzione consensuale a seguito del rifiuto di un trasferimento a oltre 50 km o raggiungibile in oltre 80 minuti con i mezzi pubblici.

    In questi casi conviene attivarsi: la domanda di NASpI va presentata all’INPS entro 68 giorni dalla cessazione.

    Casi pratici

    Tizio — revoca delle dimissioni
    Tizio invia il modulo telematico ma, due giorni dopo, ci ripensa. Essendo entro i 7 giorni, revoca le dimissioni con la stessa procedura telematica: il rapporto prosegue come se nulla fosse, senza bisogno dell’accordo del datore.
    Caia — dimissioni per giusta causa
    A Caia non viene pagato lo stipendio per più mesi. Si dimette per giusta causa (art. 2119 c.c.) senza preavviso, indicandone i motivi: in questo caso, pur essendo dimissioni, le viene riconosciuta la NASpI perché la cessazione non è una libera scelta.

    Domande frequenti

    Le dimissioni inviate per e-mail o con una lettera sono valide?
    No. Dal 2016 le dimissioni del lavoratore sono efficaci solo se trasmesse con il modulo telematico previsto dall’art. 26 del D.Lgs. 151/2015, in autonomia (portale Servizi Lavoro con SPID/CIE) o tramite patronato, sindacato, consulente o Ispettorato. Una lettera consegnata a mano, da sola, non basta.
    Devo per forza lavorare il preavviso?
    No, ma se non lo lavori devi al datore l’indennità sostitutiva del preavviso, pari alla retribuzione del periodo non lavorato, che ti viene trattenuta dalle spettanze finali. Il datore, in alternativa, può scegliere di rinunciare al preavviso e liberarti subito.
    Cosa cambia tra dimissioni e risoluzione consensuale?
    Le dimissioni sono un atto unilaterale del lavoratore; la risoluzione consensuale è un accordo tra le parti per chiudere il rapporto. Entrambe passano dal modulo telematico. La risoluzione consensuale può dare diritto alla NASpI solo in casi particolari (ad esempio dopo il rifiuto di un trasferimento molto distante).
    Posso ritirare le dimissioni dopo averle inviate?
    Sì: hai 7 giorni di tempo dalla trasmissione del modulo per revocarle, sempre per via telematica e senza bisogno del consenso del datore. Trascorsi i 7 giorni le dimissioni diventano definitive.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive 2024-2027, preavviso e licenziamento 2026, ferie, permessi e ROL 2026, maternità e congedi 2026, tredicesima, quattordicesima e premi 2026 e malattia e infortunio 2026.

    Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (artt. 2118-2119 c.c.; art. 26 D.Lgs. 151/2015; art. 55 D.Lgs. 151/2001). La durata del preavviso e le condizioni di dettaglio sono fissate dal CCNL vigente: per i valori esatti si rinvia sempre al testo contrattuale applicato.